Letto, approvato e sottoscritto. COPIA COMUNE DI BASELGA DI PINE' IL PRESIDENTE f.to dott. Ugo Grisenti PROVINCIA DI TRENTO IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE f.to dott.ssa Tatiana Lauriola RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata sull’Albo Telematico del Comune www.albocomunebaselgadipine.it in data 10.04.2014 ai sensi dell’art. 32, legge 18.06.2009 nr. 69 e s.m. Baselga di Pinè, li 10.04.2014 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE NR. 45 dd. 03.04.2014 f.to dott.ssa Tatiana Lauriola CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' | | Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 79, 4° comma, DPReg. 01.02.2005 nr. 3/L. Baselga di Pinè, li IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE dott.ssa Tatiana Lauriola Oggetto: Sentenza del Consiglio di Stato nr. 2974 dd. 30.05.2013, di annullamento del titolo abilitativo che ha legittimato la realizzazione degli interventi edificatori interessanti la p.ed. 73 C.C. Miola I: affidamento incarico di consulenza allo studio legale Paiar in ordine alle modalità di esecuzione. | | Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il_________________, a pubblicazione avvenuta, ai sensi art. 79, 3° comma, DPReg. 01.02.2005 nr. 3 /L. Baselga di Pinè, li IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE dott.ssa Tatiana Lauriola L'anno duemilaquattordici addì tre del mese di aprile, alle ore 17.00, nella sala delle riunioni della Residenza Municipale, la Giunta di questo Comune si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco dott. Ugo Grisenti, e nelle persone dei Signori Assessori: Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Baselga di Pinè, li _____________ Gottardi Walter Avi Giuliano Dallafior Luisa Andreatta Michele Grisenti Bruno Zenoniani Sandro Vicesindaco Assessore Assessore Assessore esterno Assessore Assessore PRESENTE si si si no si no Con la partecipazione del Segretario Generale reggente dott.ssa Tatiana Lauriola. Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli artt. 56 L.R. 04.01.1993 nr. 1 e 17, 27° comma, L.R. 23.10.1998 nr. 10, invita i presenti a prendere in esame l'argomento in oggetto. Deliberazione nr. 45 dd. 03.04.2014. - l’esiguità del compenso consente, ai sensi della vigente normativa in materia di conferimento di incarichi individuali, di affidare direttamente al citato Professionista l’incarico di consulenza di che trattasi; OGGETTO: Sentenza del Consiglio di Stato nr. 2974 dd. 30.05.2013, di annullamento del titolo abilitativo che ha legittimato la realizzazione degli interventi edificatori interessanti la p.ed. 73 C.C. Miola I: affidamento incarico di consulenza allo studio legale Paiar in ordine alle modalità di esecuzione. Su conforme invito del Presidente; Premesso la proposta di deliberazione circa il conferimento dell’attività di consulenza legale in ordine alla valutazione e inquadramento delle modalità di esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV, nr. 2974 dd. 30.05.2013 relativa all’annullamento del titolo abilitativo che ha legittimato la realizzazione degli interventi edificatori interessanti la p.ed. 73 C.C. Miola I; il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa del Funzionario tecnico ing. Tomasi Alessandro ed il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Funzionario Contabile rag. Lino Anesi; LA GIUNTA COMUNALE Vista la concessione edilizia nr. 44/2007 dd. 16.05.2007, inerente i lavori di “Ricostruzione p.ed. 73 C.C. Miola”, rilasciata, in vigenza del Piano Generale Tutela Insediamenti Storici (P.G.T.I.S.) adeguato al P.U.P – 1993, al Signor Leonardelli Luciano, residente a Baselga di Pinè – Montagnaga, Via Pergine n. 9, c.f.: LNRLCN35P05A694L, in qualità di proprietario delle pp.mm. 1-2-4-5-7-10-11 della p.ed. 73 C.C. Miola; Visti, in relazione alla suindicata concessione: - il ricorso nr. 214/2007 avanti il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento promosso dal signor Moser Ugo contro il Comune di Baselga di Pinè per l’annullamento della concessione edilizia nr. 44 dd. 16.05.2007; - la deliberazione della Giunta comunale nr. 187 dd. 19.12.2007, di costituzione nel giudizio come sopra promosso a tutela della posizione dell’Amministrazione; - la sentenza nr. 288/2008 dd. 19.06.2008, pubblicata in data 17.11.2008, del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, di accoglimento del ricorso nr. 214/2007 con annullamento della concessione edilizia nr. 44 del 16.05.2007 e con l’ordine di esecuzione della sentenza a cura dell’Autorità amministrativa; - il ricorso in appello contro la citata sentenza proposto dal sig. Leonardelli Luciano, titolare della concessione edilizia annullata; - la sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale nr. 2974/2013 dd. 23.04.2013, di rigetto del ricorso in appello e di conferma della sentenza di 1° grado; Considerato, in conseguenza di tale ultima sentenza, che ha confermato la pronuncia del TRGA circa l’illegittimità della concessione edilizia in oggetto, di dover assumere sollecitamente i provvedimenti necessari all’ottemperanza della stessa, costituendo questi ultimi adempimenti di carattere doveroso e indilazionabile, la cui mancata assunzione rileva sotto il profilo di una condotta omissiva dell’Organo comunale competente; Ravvisata, in considerazione della singolarità ed eccezionalità delle misure disposte nella sentenza e delle ripercussioni economiche e sociali derivanti dalla medesima decisione (i privati hanno edificato in forza della concessione edilizia annullata), la necessità di acquisire in merito una consulenza legale specialistica a supporto dell’azione amministrativa, in quanto la delicatezza del caso in esame impone un’attenta valutazione degli interessi privati coinvolti, anche al fine di evitare un’azione legale contro l’Amministrazione finalizzata al risarcimento dei danni dagli stessi subiti a seguito dell’annullamento di un titolo abilitativo ritenuto legittimo; Acquisita a tale riguardo la disponibilità dello studio legale Paiar di Trento, nelle persone degli avvocati Enzo Paiar e Maristella Paiar, dietro corrispettivo di € 3.000,00 oltre accessori, giusta la nota dd. 27.02.2014, presa in carico al protocollo generale in data 04.03.2014 sub nr. 2527; Posto che: - nel caso di specie l’incarico di consulenza è conferito nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente; - lo stesso incarico è conferito per una esigenza eccezionale e straordinaria, nonché temporanea in quanto finalizzata alla soluzione della problematica in premessa esplicitata e l’Ente non è dotato di un ufficio legale, né l’incarico può dirsi riconducibile alle competenze del Segretario del Comune; Unanime delibera 1= di conferire allo studio legale Paiar con sede a Trento, Via Zara nr. 22, nelle persone degli avvocati Enzo Paiar e Maristella Paiar, l’incarico di consulenza legale circa le concrete modalità di esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato nr. 2974/2013 dd. 23.04.2013, tenendo conto sia della necessità del corretto agire da parte dell’Amministrazione comunale in ottemperanza al dispositivo della medesima, sia anche della problematica connessa alla tutela di interessi e di diritti privati con essa confliggenti; 2= l’onere derivante sarà imputato al pertinente Capitolo dello stato di previsione della spesa del Bilancio in corso, con impegno assunto dal Funzionario cui spetta; 3= copia della presente è trasmessa allo studio legale Paiar. *** Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: - opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 DPReg. 01.02.2005 nr. 3/L; - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 02.07.2010 nr. 104; - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199. G45-2014
© Copyright 2024 ExpyDoc