N° 2 Febbraio 2014

Periodico di informazione fiscale
Rreview
TeamSystem
Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DGB Pesaro
n. 206
IN QUESTO NUMERO
Review
Sommario
Pag
1
Dal 28.3.2014 obbligo di “pos” per imprese e professionisti
1
Contratti d’affitto – nuovo modello “RLI” per la registrazione
– il modello F24 “ELIDE” sostituisce il modello F23
2
Saggio di interesse legale – 1% dal 1.1.2014
2
Premi INAIL – le riduzioni per il 2013 e 2014
3
Autoliquidazione INAIL – rinvio al 16.5.2014
3
Misuratori fiscali – soppresso l’obbligo di dichiarazione
3
Sanatoria cartelle Equitalia – escluse cartelle INPS e INAIL - comprese multe stradali e bollo auto
4
Canoni di locazione – stop ai contanti
4
Autotrasporto c/terzi – fattura IVA solo dopo l’incasso
4
Valido il contratto di affitto anche senza allegare l’APE
6
Composizione e schemi del bilancio di esercizio | Focus 7
18
Impianti fotovoltaici – profili fiscali e catastali – II^ parte | Focus 8
24
Si riduce ancora il cd cuneo fiscale | Focus 9
28
Scadenze
Marzo 2014
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TeamSystem
Review
Stampa: Bieffe - Recanati (MC)
Periodico
di informazione
fiscale
Editrice TeamSystem
Sede: Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro
Direttore Responsabile: Anna Maria Della Fiera
Reg. Trib. Pesaro n° 426/96
Redazione:
Fabio Bertuccioli, Marco Manganiello,
Domenico Petruzzi, Paolo Pieri,
Roberto Ranocchi
S.E. o O.
Riproduzione
vietata
Sommario
DAL 28.3.2014 OBBLIGO DI “POS” PER IMPRESE E
PROFESSIONISTI
D.M 24.1.2014
Il decreto interministeriale (titolato: Definizioni e ambito di applicazione dei
pagamenti mediante carte di Debito), indicato a margine, conferma le
anticipazioni di stampa in merito all’obbligo per imprese e professionisti di
dotarsi del “POS”, per consentire agli acquirenti la possibilità di pagamenti con
carte di debito (cfr. Sommario del precedente numero di questa rivista).
Viene stabilito che l’obbligo in questione entra in vigore a 60 giorni dalla
pubblicazione in G.U. e quindi dal prossimo 27 marzo 2014.
Risulta confermato che imprese e professionisti devono dotarsi di “POS” per
accettare pagamenti con carte di debito di importo superiore a 30 euro relativi
ad acquisti di beni e servizi effettuati da persone fisiche che agiscono al di fuori
dell’attività di impresa o professione.
Resta altresì confermato che fino al 30 giugno 2014 il nuovo obbligo si applica
"limitatamente ai pagamenti effettuati a favore degli esercenti per lo svolgimento
di attività di vendita di prodotti e prestazioni di servizi, anche professionali, il cui
fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il
pagamento sia superiore a 200mila euro”.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore possono essere individuate
nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato rispetto a quelli individuati e può
essere disposta l’estensione degli obblighi ad ulteriori strumenti di pagamento
elettronici anche con tecnologie mobili.
Ulteriori slittamenti in vista
Tra gli emendamenti al Ddl di conversione del DL n. 150/2013, cosiddetto
“Milleproroghe”, è stata inserita la previsione di un ulteriore slittamento
dell’obbligo in questione al prossimo 1° luglio 2014. L’emendamento in
questione è stato approvato in aula al Senato e passa ora all’esame della
Camera.
Agenzia Entrate
Provv. 10.1.2014
n. 2970
CONTRATTI D’AFFITTO – NUOVO MODELLO “RLI” PER
LA REGISTRAZIONE – IL MODELLO F24 “ELIDE”
SOSTITUISCE IL MODELLO F23
Con il provvedimento indicato a margine l’Agenzia delle Entrate approva il
nuovo modello RLI - “Registrazione locazione immobili”.
Il modello dovrà essere utilizzato per la registrazione dei contratti di locazione e
di affitto di immobili, le proroghe, le cessioni, le risoluzioni degli stessi contratti e
anche per esercitare l’opzione/revoca per il regime della cedolare secca e per
comunicare i dati catastali dell’immobile dato in locazione. Il nuovo modello RLI,
composto da un frontespizio e da tre riquadri, dovrà essere inviato
telematicamente dallo stesso contribuente oppure da un intermediario abilitato.
Coloro che non sono obbligati alla registrazione telematica dei contratti di
locazione potranno effettuare la presentazione telematica del modello anche
presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate. La novità collegata a questo nuovo
modello consiste nell’obbligo di allegare al file unico copia del contratto
sottoscritto dalle parti e copia degli eventuali ulteriori documenti che si sono
redatti; l’obbligo in questione non sorge nel caso in cui i locatori e conduttori
non superano il numero di tre, si tratta di un unico appartamento e le relative
pertinenze non superano le tre unità.
TeamSystem Review 206/2014
1
Sommario
Agenzia Entrate
Ris. 24.1.2014
n. 14/E
Il modello RLI va a sostituire – dal 3 febbraio 2014 - ben quattro modelli fin qui
in uso: il modello 69, Siria, Iris e RR; è tuttavia consentito, fino al 31 marzo
2014, l’utilizzo dei vecchi modelli.
Dal 1° aprile 2014, invece, si dovrà utilizzare solo il modello RLI.
Per il modello 69 si tratta, in effetti, di una sostituzione parziale: questo infatti
continuerà ad essere utilizzato per le registrazioni degli altri atti, che non
riguardano le registrazioni, proroghe, cessioni e risoluzioni di contratti di
locazione di immobili.
L’iter di semplificazione della registrazione telematica dei contratti d’affitto e di
locazione di beni immobili si completa con la previsione che il versamento delle
relative imposte, a partire dal 1° febbraio 2014, deve essere effettuato con il
nuovo modello F24 “ELIDE” in sostituzione del modello F23 (quest’ultimo,
tuttavia, potrà essere utilizzato fino al 31 dicembre 2014).
Con la risoluzione indicata a margine, infine, l’Agenzia vara i codici tributo per i
versamenti con F24 delle somme dovute per la registrazione (imposta di
registro, tributi speciali e compensi, imposta di bollo, sanzioni e interessi):
“1500” - Imposta di registro per prima registrazione
“1501” - Imposta di registro per annualità successive
“1502” - Imposta di registro per cessioni del contratto
“1503” - Imposta di registro per risoluzioni del contratto
“1504” - Imposta di registro per proroghe del contratto
“1505” - Imposta di bollo,
“1506” - Tributi speciali e compensi
“1507” - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
“1508” - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
“1509” - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e
adempimenti successivi
“1510” - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e
adempimenti successivi.
La controparte nel contratto d’affitto (coobbligato, erede, genitore, tutore o
curatore fallimentare) va, invece, indicata con il codice tributo “63”.
SAGGIO DI INTERESSE LEGALE – 1% DAL 1.1.2014
Min. Economia
D.M. 12.12.13
Il decreto indicato a margine fissa, a decorrere dal 1° gennaio 2014, all’1% la
misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile.
La nuova misura del tasso legale produrrà effetti, in particolare, in caso di
“ravvedimento”: in questo caso, infatti, il contribuente è tenuto a corrispondere,
oltre al tributo non versato a suo tempo e alle sanzioni, gli interessi calcolati al
saggio legale (e quindi all’1,5% nel 2011, al 2,5% nel 2012 e 2013).
La circolare INPS n. 2 del 10 gennaio 2014, chiarisce i riflessi della modifica del
tasso legale sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, relativamente ai
pagamenti da effettuare a partire dal 1° gennaio 2014.
PREMI INAIL – LE RIDUZIONI PER IL 2013 E 2014
Ministero Lavoro
D.M. 30.10.13
Artigiani - Riduzione per il 2013.
Con nota del ministero del Lavoro in data 14 gennaio 2014, si comunica
l’avvenuta emanazione del decreto indicato a margine che prevede la
riduzione dei premi assicurativi per malattie e infortuni sul lavoro degli
artigiani per l'anno 2013. Il decreto ottempera all'art. 1, commi 780 e 781 della
legge 296/2006.
La riduzione per il 2013 risulta pari al 7,08% del premio assicurativo dovuto
dalle aziende artigiane che non hanno avuto infortuni nelle annualità 2011 e
2012.
TeamSystem Review 206/2014
2
Sommario
Legge 147/2013
Riduzione generalizzata per 2014, 2015 e 2016.
I tecnici dell’INAIL sono al lavoro per definire i dettagli della riduzione
generalizzata dei premi INAIL prevista dalla “legge di Stabilità”. Si dovrebbe
partire con un taglio secco del 14% per l’anno 2014, che dovrebbe salire
rispettivamente al 15% e al 16% per gli anni 2015 e 2016.
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL – RINVIO AL 16.5.2014
Min. Economia
Comununicato
stampa 22.1.14
INAIL
Nota 23.1.2014
n. 495
Le riduzioni dei premi INAIL di cui sopra hanno reso necessario un rinvio del
termine per l’autoliquidazione INAIL 2013/2014. Il comunicato stampa del
Ministero dell’Economia, indicato a margine, sposta dal 16 febbraio al 16
maggio 2014 i termini per l'autoliquidazione 2013/2014 e per il pagamento degli
altri premi speciali anticipati.
Sul punto interviene l’Istituto con la nota indicata a margine per precisare che: Il
nuovo termine, oltre ad interessare i premi ordinari e i premi speciali unitari
artigiani, interessa anche i premi speciali anticipati per il 2014 nonché il termine
del 30 aprile 2014 per l'invio telematico degli elenchi relativi alla
regolarizzazione del primo trimestre 2014 delle polizze speciali facchini e delle
polizze speciali barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. Il differimento dovrebbe
riguardare anche il termine del 17 marzo 2014 per la presentazione telematica
delle dichiarazioni delle retribuzioni 2013 tramite i servizi “Alpi online” e “Invio
dichiarazioni salari”. Per quanto riguarda il pagamento rateale, si precisa che
saranno tre le rate del premio: alla scadenza del 16 maggio confluiranno infatti
le prime due delle quattro previste. Pertanto la prima rata sarà pari al 50% del
premio, senza maggiorazione ed interessi. Resta fermo il termine del 17
febbraio 2014 per l'invio delle comunicazioni motivate di riduzione delle
retribuzioni presunte tramite il servizio “Riduzioni presunto”.
MISURATORI FISCALI – SOPPRESSO L’OBBLIGO DI
DICHIARAZIONE
Agenzia Entrate
Nell’ottica di semplificazione ed alleggerimento degli adempimenti a carico dei
Provv. 17.12.2013 contribuenti con il provvedimento indicato a margine l'Agenzia delle entrate
sopprime la comunicazione relativa alla messa in servizio, variazione e
n. 150227
disinstallazione dell'apparecchio misuratore. Risulta così eliminato l'obbligo
in base al quale, entro il giorno successivo alla messa in servizio del
registratore di cassa, le imprese utilizzatrici avrebbero dovuto inoltrare apposita
comunicazione all'ufficio dell'Agenzia. Permangono, invece, gli obblighi di
“verificazione periodica” annuale dei registratori di cassa, ove la prima
verificazione periodica deve essere effettuata all'atto della messa in servizio,
mentre prima poteva essere realizzata dal fabbricante contestualmente al
controllo di conformità, quindi anche precedentemente alla messa in servizio.
SANATORIA CARTELLE EQUITALIA – ESCLUSE
CARTELLE INPS E INAIL – COMPRESE MULTE
STRADALI E BOLLO AUTO
Equitalia
Comununicato
stampa 23.1.14
La legge di Stabilità 2014 prevede la possibilità di definizione agevolata delle
cartelle Equitalia e degli avvisi di accertamento esecutivi. In caso di adesione
sono azzerati sia gli interessi di mora sia gli interessi per ritardata iscrizione a
ruolo, fermo restando il pagamento integrale in unica soluzione, entro il 28
febbraio 2014, di imposte e sanzioni, dell’aggio di riscossione e delle eventuali
spese di procedura (cfr Sommario del precedente numero di questa rivista).
Sul tema è intervenuto il comunicato stampa di Equitalia indicato a margine
che chiarisce alcuni dubbi interpretativi circa l’applicazione della sanatoria alle
iscrizioni a ruolo derivanti da infrazioni al Codice della strada, specificando che:
TeamSystem Review 206/2014
3
Sommario
“la definizione agevolata riguarda le cartelle e gli avvisi di accertamento
esecutivi emessi per i tributi di competenza degli uffici statali (quali Ministeri e
Prefetture), delle agenzie fiscali (Entrate, Territorio, Demanio, Dogane e
Monopoli) e enti locali (Regioni, Province e Comuni”).
Dunque, anche le multe stradali e il bollo delle auto rientrano nella cosiddetta
rottamazione delle cartelle esattoriali (il risparmio pure in questo caso è limitato
ai soli interessi di mora). Restano, invece, esclusi dalla sanatoria i contributi
Inps e Inail, i tributi locali non riscossi da Equitalia, le somme dovute per
effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti e le richieste di
pagamento di enti diversi da quelli ammessi, come pure l'aggio, le spese di
notifica e quelle per eventuali procedure attivate.
CANONI DI LOCAZIONE – STOP AI CONTANTI
Legge 147/2013
art. 1, co. 50
Dal 1° gennaio 2014 i canoni di locazione delle abitazioni, di qualunque
importo, non possono più essere pagati in contanti.
Lo prevede la norma della legge di Stabilità indicata a margine; ne consegue
che, indipendentemente dall’ammontare mensile del canone, dovranno
essere utilizzati esclusivamente mezzi di pagamento in grado di garantirne la
tracciabilità (bonifici e assegni bancari non trasferibili, carte di debito e di
credito, assegno circolare, conto corrente postale, eccetera).
Eventuali violazioni saranno punite con le sanzioni previste in materia di
antiriciclaggio (dall’1 al 40% della somma pagata in contanti) irrogabili sia nei
confronti di chi effettua il pagamento, sia nei confronti di chi lo riceve.
Sembrerebbe applicabile anche la sanzione minima, prevista in materia di
antiriciclaggio, di 3.000 euro.
AUTOTRASPORTO C/TERZI – FATTURA IVA SOLO DOPO
L’INCASSO
Legge 147/2013
art. 1, co. 95
Per effetto del D.L. n. 103/2010, dal 12 agosto 2010 e fino al 31 dicembre
2013, le prestazioni di trasporto merci su strada dovevano essere fatturate
entro e non oltre la fine del mese in cui erano svolte.
La norma della Legge di Stabilità indicata a margine sopprime, a partire dal 1°
gennaio 2014, l’obbligo di emissione mensile reintroducendo per le prestazioni
di autotrasporto la regola generale che prevede l’obbligo di emissione della
fattura al momento dell’effettuazione dell’operazione, che per le prestazioni di
servizio coincide con il pagamento del corrispettivo. Per le prestazioni di
trasporto “individuabili attraverso idonea documentazione” può essere emessa
una sola fattura (fattura differita) recante il dettaglio delle operazioni effettuate
nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto. L’emissione del
documento potrà essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a
quello di effettuazione delle prestazioni.
La soppressione della norma contenuta nel D.L. 103/2010 consente agli
autotrasportatori per c/terzi iscritti all’albo di tornare ad emettere una sola
fattura per più operazioni svolte nei confronti dello stesso soggetto nel corso di
ciascun trimestre, a norma dell’articolo 74, comma 4 del DPR 633/72,.
Non risultano modificati i termini di pagamento per i trasporti di beni: dal 22
agosto, ferme restando le regole europee sugli interessi di mora, il termine di
pagamento dei corrispettivi relativi ai contratti di trasporto merci su strada non
può essere superiore a 60 giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura.
VALIDO IL CONTRATTO DI AFFITTO ANCHE SENZA
ALLEGARE L’APE
D.L. 145/2013
art. 1, co. 50
Per effetto del decreto “destinazione Italia” indicato a margine, dal 24 dicembre
2013 non è più necessario allegare l’APE (Attestato di Prestazione Energetica)
TeamSystem Review 206/2014
4
Sommario
ai nuovi contratti di locazione per singole unità immobiliari (l’obbligo rimane per
le locazioni di interi edifici e per i trasferimenti a titolo oneroso).
Al locatore resta l’obbligo di informare il conduttore sulla prestazione energetica
dell’immobile oggetto di locazione, quale risulta dal relativo attestato che dovrà
essere messo a disposizione dell’inquilino prima della conclusione del contratto.
L’adempimento dell’obbligo di informativa deve essere documentato attraverso
l’inserimento nel contratto di una clausola con la quale il conduttore dà atto di
aver ricevuto le informazioni e copia dell’Attestato di Prestazione Energetica
relativo al bene locato. In mancanza della clausola all’interno del contratto è
prevista una sanzione da 1.000 a 4.000 euro, da ridurre alla metà per i contratti
inferiori a 3 anni. La sanzione è posta in capo alle parti in via solidale. La
sanzione di cui sopra è applicabile anche ai contratti stipulati dopo l’entrata in
vigore della legge 90/2013 (4gosto 2013) senza allegazione dell’APE. La nullità
prevista in tale ipotesi dalla stessa legge 90/2013 viene sanata con il
pagamento della sanzione .
COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO
Bozza OIC 12
Nell’ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili (2011), l’OIC ha
elaborato una bozza della nuova edizione dell’OIC 12, allo scopo di renderne
più agevole e coordinata la lettura e l’utilizzo. Le variazioni apportate hanno
comportato un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con
le disposizioni degli altri principi contabili nazionali.
Sintesi dei principali interventi:
- è stato specificato che il principio è raccomandato per le società di
persone e le imprese individuali che svolgono attività commerciale;
- sono state eliminate alcune appendici (ad es., analisi dei movimenti
delle poste del PN, informativa per area geografica);
- sono state inserite ulteriori precisazioni riguardanti i principi di
classificazione e rappresentazione delle voci negli schemi di SP e CE;
- è stato precisato che se un elemento dell'attivo e del passivo ricade
sotto più voci dello schema, l’iscrizione dell’elemento è effettuata nella
voce che il redattore del bilancio ritiene possa essere più rilevante;
- il contenuto delle voci del conto economico è stato rivisto.
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
CATASTALI – I^ PARTE
Agenzia Entrate
Circ. 19.12.2013
n. 36
–
PROFILI
FISCALI
7
E
Si prosegue la disamina dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la
circolare n. 36/E del 19.12.2013; la prima parte è stata trattata nel Focus 4 nella
TSR 205/2014.
8
SI RIDUCE ANCORA IL CD CUNEO FISCALE
L. 27.12.2013
n. 147
Art. 1, c. 132,
lett. a)
La legge di stabilità per il 2014, all’art. 1 comma 132, lett.a), prevede un nuovo
abbattimento del cd Cuneo fiscale. Tale abbattimento viene previsto per le
imprese che incrementano la base occupazionale con dipendenti assunti a
tempo indeterminato. Il Focus approfondisce la novità.
9
TeamSystem Review 206/2014
5
7
Focus
COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO DI
ESERCIZIO
Rif.: Bozza OIC 12.
BILANCIO
Premessa
Nell’ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili (2011), l’OIC ha elaborato una
bozza della nuova edizione dell’OIC 12, allo scopo di renderne più agevole e coordinata la
lettura e l’utilizzo. Le variazioni apportate hanno comportato un riordino generale della tematica
e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali.
Sintesi dei principali interventi:
è stato specificato che il principio è raccomandato per le società di persone e le
imprese individuali che svolgono attività commerciale;
il rendiconto finanziario non viene trattato, in quanto sarà oggetto di uno specifico
documento;
sono state eliminate alcune appendici (ad es., analisi dei movimenti delle poste del
PN, informativa per area geografica), in quanto o non più attuali o inserite in altri principi
contabili. Le tematiche presenti in altre appendici (es. leasing finanziario, parti correlate,
accordi fuori bilancio) saranno oggetto di trattazione separata;
l’interpretativo n. 1 dell’OIC 12 “Classificazione dei costi e ricavi nel conto economico”,
redatto nel 1998, è stato incorporato nella nuova bozza OIC 12 a seguito delle modifiche
apportate alla disciplina IRAP (DLgs n. 446/1997);
è stata mantenuta la definizione di attività ordinaria presente nell’attuale OIC 12
(costituita dall’attività caratteristica, accessoria e finanziaria), non riproponendo
quella dell’OIC 29 in consultazione (attività caratteristiche, marginali e complementari), per
esigenze di coerenza del sistema;
sono state inserite ulteriori precisazioni riguardanti i principi di classificazione
e rappresentazione delle voci negli schemi di SP e CE (contenuti nell’art. 2423-ter c.c.),
con particolare riguardo alla suddivisione, raggruppamento, aggiunta, adattamento e
comparazione delle voci;
è stato precisato che se un elemento dell'attivo e del passivo ricade sotto più voci dello
schema, l’iscrizione dell’elemento è effettuata nella voce che il redattore del bilancio ritiene
possa essere più rilevante rispetto alle esigenze conoscitive degli utilizzatori del bilancio,
salvo i casi in cui i principi contabili non prevedano un trattamento specifico (cfr. l’OIC 19);
il contenuto delle voci del conto economico è stato rivisto per tener conto degli
aggiornamenti subiti dai principi contabili OIC in consultazione: ad esempio, con riferimento
alla rilevazione degli accantonamenti nel conto economico (e delle relative eccedenze)
sono state effettuate alcune precisazioni al fine di coordinare la disciplina contenuta
nell’OIC 19: Fondi rischi e oneri rivisto;
nota integrativa:
- è stato specificato che le informazioni nella nota integrativa sono presentate secondo
l’ordine in cui le relative voci sono indicate negli schemi di SP e CE; e
- vengono fornite ulteriori precisazioni con riguardo all’informazione di cui all’art. 2427,
n. 1, relativamente ai criteri di valutazione adottati dalla società.
Si riporta di seguito il commento relativo alle singole voci del Conto Economico.
A. VALORE DELLA PRODUZIONE
A1) Ricavi delle
vendite e delle
prestazioni
- I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla
gestione caratteristica dell’impresa vanno indicati per competenza e al netto
di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte connesse con la vendita
(art. 2425-bis, 1° comma, c.c.).
- Gli sconti sono quelli di natura commerciale, mentre quelli di natura finanziaria
(ad esempio, sconto di cassa per pagamento contanti) costituiscono oneri
finanziari da rilevare alla voce C17. Gli sconti commerciali, che costituiscono
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Composizione e schemi del bilancio di esercizio
7
rettifiche negative dei ricavi, sono gli sconti incondizionati indicati in fattura e gli
sconti di quantità; ad essi si riferisce la norma dell’art. 2425-bis, 1° co., cod.civ.
- Se le rettifiche di ricavi si riferiscono a ricavi di precedenti esercizi e
derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili o eventi
o operazioni straordinarie vanno rilevate alla voce E21 - Oneri straordinari (o,
se si tratta di rettifiche positive, alla voce E20 - Proventi straordinari).
- I ricavi da indicare alla voce A1 vanno depurati degli elementi rettificativi,
anche se questi sono determinati in base a stime (cfr. OIC 29).
- Fanno parte della gestione caratteristica (voce A1) anche i ricavi derivanti
dall’eventuale vendita (occasionale) di materie, materiali e semilavorati
acquistati per essere impiegati nella produzione.
A2) Variazioni
delle rimanenze
di prodotti in
corso di
lavorazione,
semilavorati e
finiti
Se s o n o
positive (rimanenze finali maggiori di quelle iniziali),
incrementano il valore della produzione; se s o n o negative, lo riducono.
L’importo della voce A2 è influenzato non solo da variazioni quantitative, ma
anche da variazioni nei valori unitari dei prodotti, semilavorati, ecc., a seguito del
confronto fra costo e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del
mercato (art. 2426 n. 9, Cod. civ.).
Quindi, il valore delle rimanenze è influenzato sia dalle svalutazioni rispetto al
costo (a meno che esse non assumano la natura di svalutazioni straordinarie sia
da successivi ripristini di valore entro i limiti del costo).
A3) Variazioni
dei lavori in
corso su
ordinazione
- Nella voce A.1 confluiscono i ricavi di commessa acquisiti a titolo
definitivo, mentre nella voce A.3 confluisce il valore della produzione
eseguita nell'esercizio, al netto di quella portata a ricavo.
- Sono valide le medesime indicazioni della voce A2).
- Nella voce A3 confluisce la svalutazione per perdite previste su commesse
(cfr. OIC 23).
A4) Incrementi di
immobilizzazioni
per lavori interni
- Nella voce n. 4 confluiscono tutti i costi capitalizzati, che danno luogo ad
iscrizioni all’attivo dello stato patrimoniale nelle voci delle classi BI Immobilizzazioni immateriali e BII - Immobilizzazioni materiali, purché si
tratti di costi interni già rilevati (ad esempio, costi di personale,
ammortamenti), oppure di costi esterni già rilevati (ad esempio, acquisti di
materie e materiali vari), sostenuti per la realizzazione, con lavori interni,
delle immobilizzazioni indicate (ad esempio, un impianto costruito all’interno
dell’impresa, con personale della medesima).
- In questa voce confluiscono anche gli eventuali oneri finanziari capitalizzati,
di conseguenza non portati a rettifica dell’importo della voce C17, oltre agli
interessi passivi capitalizzati su immobilizzazioni materiali prodotte da terzi,
qualora ne ricorrano i presupposti (cfr. OIC 16).
A5) Altri ricavi e
proventi, con
separata
indicazione dei
contributi in
conto esercizio
Trattasi di una voce di natura residuale, comprendente tutti i componenti positivi
di reddito non finanziari, di natura ordinaria, riguardanti l’attività accessoria. In
sintesi:
a) Proventi derivanti dalle attività accessorie (specie immobiliare ed
agricola), al netto anche delle relative rettifiche:
- fitti attivi di terreni, fabbricati, impianti, macchinari, ecc.;
- canoni attivi e royalty da brevetti, marchi, diritti d’autore, ecc.;
- ricavi derivanti dalla gestione di aziende agricole.
b) Plusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale
attività produttiva, commerciale o di servizi
In questa voce rientrano le plusvalenze derivanti da alienazioni relative
alla fisiologica sostituzione dei cespiti per il deperimento economicotecnico da essi subito nell’esercizio della normale attività produttiva
dell’impresa.
Non rientrano:
- le plusvalenze che hanno natura straordinaria (ad esempio, nel caso di
alienazione di beni strumentali per un ridimensionamento dell’attività o per
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Composizione e schemi del bilancio di esercizio
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una riconversione produttiva), da imputare alla voce E 20;
le plusvalenze derivanti da alienazioni di titoli, partecipazioni o altre
attività finanziarie (le quali, se ordinarie, si rilevano alle voci C15 o C16).
c) Ripristini di valore
In questa voce vanno compresi anche i ripristini di valore (nei
costo) a seguito di precedenti svalutazioni delle immobilizzazioni
ed immateriali nonché dei crediti iscritti nell’attivo circolante
disponibilità liquide (se le precedenti svalutazioni erano state iscritte
B10).
limiti del
materiali
e delle
alla voce
d) Sopravvenienze e insussistenze relative a valori stimati che non derivino
da errori
Trattasi di errori causati dal normale aggiornamento di stime compiute in
precedenti esercizi (ad esempio, le eccedenze dei fondi per oneri per
garanzie a clienti), quando l’accantonamento al fondo sia stato inizialmente
contabilizzato nella classe B tra i costi di gestione (cfr. OIC 19).
e) Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria
Trattasi di una voce residuale, ad esempio:
- rimborsi spese;
- penalità addebitate a clienti;
- proventi derivanti da operazioni di compravendita con obbligo di
retrocessione (cfr. OIC 7 e 8);
- rimborsi assicurativi (se non hanno comportato la contabilizzazione di
oneri straordinari);
- ricavi per acquisizione a titolo definitivo di caparre.
Le perdite di caparre di natura ordinaria si rilevano alla voce B14 (voci E20
ed E21 quando sono connesse ad operazioni di natura straordinaria).
f) Contributi in conto esercizio
Questa voce comprende:
- i contributi in conto esercizio dovuti sia in base alla legge sia in base a
disposizioni contrattuali, da rilevare nell’esercizio in cui è sorto con
certezza il diritto a percepirli.
Non possono essere compresi in questa voce i contributi di natura
finanziaria che riducono direttamente l’onere degli interessi passivi su
alcuni tipi di finanziamenti assunti dall’impresa (voci C16 e 17).
Vanno, invece, rilevati nella voce E20 i contributi erogati in occasione di fatti
eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni,
ecc.).
- i contributi in conto esercizio relativi all’acquisto di materiali.
Ai fini della valutazione delle rimanenze, questi contributi sono portati
in diminuzione del costo di acquisto dei materiali (cfr. OIC 13);
- la quota, di competenza dell’esercizio in corso, dei contributi in conto
capitale commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali, che vengono
differiti attraverso l’iscrizione di un risconto passivo (cfr. OIC 16).
B. COSTI DELLA PRODUZIONE
B6) Per materie
prime,
sussidiarie, di
consumo e merci
Principali particolarità di questa voce:
- innanzitutto va precisato che anche per le voci della classe B gli importi sono al
netto di resi, sconti, abbuoni e premi;
- gli sconti finanziari si rilevano alla voce C16, costituendo proventi finanziari;
- i costi sono comprensivi dei costi accessori di acquisto (trasporti,
assicurazioni, carico e scarico, ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di
acquisto delle materie e merci. Altrimenti, vanno iscritti alla voce seguente B7;
- le imposte da detrarre dal costo dei beni sono quelle recuperabili come
l’IVA, mentre eventuali imposte di fabbricazione o l’IVA non recuperabile
vengono incorporate nel costo dei beni e classificate allo stesso modo;
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Composizione e schemi del bilancio di esercizio
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- vanno imputati a questa voce, così come alle successive voci B7 e B8, non
solo i costi di importo certo, risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma
anche quelle di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono
stati effettuati degli appositi accertamenti;
- questa voce comprende anche i costi per acquisti di beni destinati a mense,
asili o circoli ricreativi per il personale (vestiario, generi alimentari, farmaci,
oggetti per regali).
B7) Per servizi
In questa voce rientrano tutti i costi, certi o stimati (al netto delle rettifiche)
derivanti dall’acquisizione di servizi nell’esercizio dell’attività ordinaria dell’impresa.
Segue un elenco che ha natura esemplificativa e non esaustiva:
- trasporti (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci);
- assicurazioni (se non addebitate come sopra);
- energia elettrica, telefono, telex, acqua, gas ed altre utenze;
- viaggio e soggiorno;
- riparazioni e manutenzioni eseguite da imprese esterne;
- lavorazioni eseguite da terzi;
- consulenze tecniche, legali, fiscali, amministrative e commerciali e revisione
contabile;
- pubblicità e promozione;
- provvigioni e rimborsi spese ad agenti e rappresentanti;
- servizi esterni di vigilanza;
- servizi esterni di pulizia;
- royalties e canoni diversi da quelli rilevabili nella voce B8 (ad esempio,
management fee corrisposte, nell’ambito dei gruppi, alla società controllante);
- compensi e rimborsi spese ad amministratori, sindaci e revisori esterni;
- costi per il personale distaccato presso l’impresa e dipendente da altre
imprese (il corrispondente ricavo, per l’impresa da cui dipende il personale
distaccato, è classificabile nella voce A5). Si rilevano in questa voce anche i
costi per prestazioni di servizi riguardanti il personale, ma non rilevabili
nella voce B9, come le seguenti:
• prestazioni di personale esterno e altre prestazioni d’opera per mense
aziendali, colonie, asili, circoli ricreativi, ecc.;
• costi per mense gestite da terzi in base a contratti di appalto o di
somministrazione o di altre forme di convenzione al netto dei costi
addebitati ai dipendenti;
• costi di buoni pasto distribuiti ai dipendenti;
• costi per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti;
• costi per vitto e alloggio di dipendenti in trasferta.
In questa voce vanno rilevati anche:
- i costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, diversi dagli
oneri finanziari veri e propri, come: noleggio di cassette di sicurezza, servizi di
pagamento di utenze, costi per la custodia di titoli, commissioni per
fidejussioni (purché non finalizzate all’ottenimento di finanziamenti), spese e
commissioni di factoring (ma non quelle aventi natura di oneri finanziari),
spese per valutazioni di immobili per la concessione di mutui, spese di
istruttoria di mutui e finanziamenti, ecc. (in pratica tutti i costi diversi da interessi
e sconti passivi, commissioni passive su finanziamenti e spese bancarie ad essi
accessorie);
- gli accantonamenti ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di agenzia
e rappresentanza, ai fondi di indennità suppletiva di clientela ed ai fondi di
indennità per la cessazione di rapporti di cocopro.
B8) Per
godimento di
beni di terzi
Sono iscritti in questa voce i corrispettivi, al netto delle rettifiche come sopra
precisate, per il godimento di beni di terzi materiali ed immateriali, quali, ad
esempio:
- canoni per affitto di azienda;
- canoni per la locazione di beni immobili ed oneri accessori (spese
condominiali, quota a carico del locatario dell’imposta di registro, ecc.);
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Composizione e schemi del bilancio di esercizio
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- canoni e royalties periodici per l’utilizzo di brevetti, marchi, Know-how,
software, concessioni, ecc.;
- canoni per la locazione finanziaria di immobili, impianti, macchinari,
autoveicoli, ecc..
Rientrano in questa voce anche i canoni periodici corrisposti a terzi per
l’usufrutto di beni mobili ed immobili, l’enfiteusi e la concessione del diritto di
superficie su immobili.
B9) Per il
personale
Oltre ai costi del personale dipendente, questa voce comprende anche il lavoro
interinale.
Non vanno compresi:
- i corrispettivi per prestazioni di lavoro autonomo in base a rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione,
che vanno iscritti alla voce B7;
- i costi sostenuti a beneficio del personale dipendente i quali, in base alla loro
natura, sono classificabili nelle precedenti voci B6, B7 e B8, come già detto
sopra.
B9a) Salari e stipendi
Questa voce comprende:
- i salari e gli stipendi (comprensivi di tutti gli elementi fissi e variabili che
entrano a comporre la retribuzione per legge e/o per contratto) comprensivi
delle quote maturate e non corrisposte relative a mensilità aggiuntive e
ferie maturate e non godute al lordo delle ritenute per imposte ed oneri
sociali a carico del dipendente;
- i compensi per lavoro straordinario;
- le indennità e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione lorda
figurante in busta paga (es: indennità per rischio, indennità sostitutiva di
mensa, indennità di trasferta, indennità di mancato preavviso, premi aziendali,
ecc.).
B9b) Oneri sociali
Oltre agli oneri previdenziali ed assicurativi (INPS, INAIL, INPDAI, ecc.) a carico
dell’impresa, al netto degli importi "fiscalizzati", vanno compresi anche gli oneri
afferenti le quote delle mensilità aggiuntive e ferie non godute maturate e
non corrisposte.
B9c) Trattamento di fine rapporto
Questo accantonamento effettuato ai sensi dell’art. 2120 del cod. civ., va rilevato
anche se l’impresa ha stipulato polizze assicurative a garanzia del T.F.R., ovvero
anche se il rapporto di lavoro è venuto a cessare nel corso dell’esercizio.
In questa voce non va rilevato l’anticipo di imposta sul T.F.R. da versare
all’Erario, previsto dalla legge n. 662/1996, in quanto non costituisce un costo,
bensì un credito d’imposta nei confronti dell’Erario, mentre la relativa
rivalutazione a favore dell’impresa costituisce un provento finanziario da rilevare
alla voce C16.
B9d) Trattamento di quiescenza e simili
Questa voce riguarda gli accantonamenti ad eventuali fondi di previdenza
integrativi diversi dal T.F.R.
B9e) Altri costi
Trattasi di costi riguardanti, direttamente o indirettamente, i l personale
dipendente, che non siano stati iscritti nelle precedenti sottovoci o nelle voci
B6, B7 o B8, o che non trovino più appropriata collocazione alla voce B14.
A titolo esemplificativo si indicano i seguenti costi:
- Indennità per prepensionamento versate al personale ed altre forme di
incentivi all’esodo (sempreché non si tratti di ristrutturazioni o altre operazioni
di natura straordinaria);
- Quote associative versate a favore dei dipendenti (es: quote di iscrizione ad
ordini professionali, ad associazioni e circoli privati vari);
- Borse di studio a favore dei dipendenti e dei loro familiari;
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- Oneri di utilità sociale ovvero erogazioni dirette a favore dei dipendenti.
B10)
Ammortamenti e
svalutazioni
In questa voce vengono rilevate le svalutazioni di natura ordinaria, perché
quelle straordinarie sono rilevate alla voce E21. Le svalutazioni (ordinarie) delle
immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli a reddito fisso e crediti finanziari)
e le svalutazioni dei titoli a reddito fisso iscritti nell’attivo circolante, sono rilevate
invece alla voce D19.
B10a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
La voce riguarda gli ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni
immateriali iscrivibili nella classe BI dell’attivo dello stato patrimoniale.
B10b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
La voce riguarda gli ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni
materiali iscrivibili nella classe BII dell’attivo dello stato patrimoniale.
B10c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
La voce comprende le svalutazioni per perdite durevoli di valore, non imputabili
alla voce E21, delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.
B10d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle
disponibilità liquide
Questa voce riguarda crediti commerciali e diversi iscritti nell’attivo circolante.
Le perdite su crediti vanno iscritte, invece, alla voce B14, come ad esempio le
perdite conseguenti a riconoscimento giudiziale di un minore importo rispetto a
quello iscritto; le perdite conseguenti a cessione di crediti; le riduzioni di crediti
iscritti in bilancio a seguito di transazioni; le perdite conseguenti a prescrizione di
crediti (i proventi derivanti da prescrizione di debiti sono classificabili alla
voce A5).
B11) Variazioni
delle rimanenze
di materie prime,
sussidiarie, di
consumo e merci
Questa voce rileva le differenze fra rimanenze iniziali e rimanenze finali relative
ai beni da magazzino indicati alla voce B6. Le differenze in più (rimanenze finali
maggiori di quelle iniziali) assumono segno negativo mentre le differenze in
meno assumono segno positivo. La somma algebrica degli importi iscritti nelle
voci B6 e B11 determina i "consumi" di materie, semilavorati, merci e materiali
impiegati nella produzione realizzata nell’esercizio.
Questa voce tiene conto anche delle eventuali svalutazioni delle rimanenze
rispetto al costo di acquisto e dei successivi ripristini di valore nei limiti del costo,
come già detto per le voci A2 e A3.
B12)
Accantonamenti
per rischi
Gli accantonamenti per rischi ed oneri relativi all’attività caratteristica e
accessoria sono iscritti prioritariamente fra le voci della classe B del conto
economico, diverse dalla voce B.12 e dalla B. 13.
Gli accantonamenti per rischi ed oneri relativi all’attività finanziaria o
straordinaria sono iscritti rispettivamente fra le voci della classe C ed E del
conto economico.
La voce B.12 accoglie gli accantonamenti di competenza dell’esercizio ai
fondi rischi diversi da quelli effettuati nelle altre voci della classe B. Sono esclusi
dalla voce B.12 gli accantonamenti ai fondi per imposte (a fronte di
contenziosi), che sono imputati alle voci B14, oppure 22 o, se riguardano
imposte e tasse relative a precedenti esercizi, alla voce E21 in base al principio
della classificazione dei costi per natura.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano gli accantonamenti ai
seguenti fondi rischi:
- fondo rischi per cause in corso;
- fondo rischi per garanzie prestate a terzi (fidejussioni, patronages, avalli,
girate, ecc.);
- fondo rischi non assicurati;
- fondo rischi per contratti ad esecuzione differita.
B 13) Altri
accantonamenti
Trattasi di accantonamenti che rappresentano costi certi nell’esistenza, ma di
importo stimato. Questa voce accoglie gli accantonamenti ai fondi per oneri
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diversi da quelli effettuati nelle altre voci della classe B e diversi dai fondi per
imposte, dai fondi di quiescenza ed assimilati e dal T.F.R.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano gli accantonamenti ai
seguenti fondi per oneri:
- Fondo per garanzia prodotti;
- Fondo per manutenzione ciclica (di impianti, navi, aeromobili, ecc.);
- Fondo per buoni sconti e concorsi a premio;
- Fondo manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili;
- Fondo manutenzione e ripristino dei beni di azienda condotta in affitto o in
usufrutto;
- Fondo per costi da sostenere dopo la chiusura di commesse per lavori su
ordinazione;
- Fondo per perdite previste su commesse per lavori su ordinazione, nel caso
in cui le perdite siano superiori al valore dei lavori in corso;
- Fondo recupero ambientale.
B14) Oneri
diversi di
gestione
Questa voce di tipo residuale comprende tutti i costi dell’attività caratteristica non
iscrivibili nelle altre voci della classe B) ed i costi dell’attività accessoria
(diverse da quella finanziaria), che non abbiano natura di costi straordinari.
Inoltre, comprende tutti i costi di natura tributaria che non rappresentano
oneri accessori di acquisto (imposte indirette, tasse e contributi vari) diversi
dalle imposte dirette.
Vanno utilizzati gli stessi criteri della voce A5.
Anche per questa voce i costi devono essere assunti al netto delle rettifiche per
resi, abbuoni, sconti (di natura non finanziaria) e premi.
Esempi di oneri diversi di gestione:
a) Costi derivanti dalle gestioni accessorie
- costi di gestione e manutenzione di immobili civili non collocabili in altre voci;
- costi di gestione delle eventuali aziende agricole, non collocabili in altre voci;
- costi di manutenzione e riparazione di macchinari, impianti ecc. locati a terzi.
b) Minusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale
attività produttiva, commerciale o di servizi
Se le minusvalenze hanno natura straordinaria, devono essere rilevate nella
voce E 21 – Oneri straordinari.
Non rientrano in questa voce le minusvalenze su titoli, partecipazioni ed altre
attività finanziarie (che, se ordinarie, si rilevano alla voce C17).
c) Sopravvenienze e insussistenze passive relative a valori stimati, che
non derivino da errori
Le perdite su crediti (ad es. derivanti da un riconoscimento giudiziale inferiore
al valore del credito, da una transazione o da prescrizione) si classificano nella
voce B.14, previo utilizzo dell’eventuale fondo svalutazione crediti (cfr. OIC 15).
d) Imposte indirette, tasse e contributi
Non deve trattarsi di oneri accessori di acquisto dei beni e servizi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo se ne riportano alcuni:
- Imposta di registro;
- Imposte ipotecaria e catastale;
- Tassa concessioni governative;
- Imposta di bollo;
- Imposta comunale sulla pubblicità;
- Altri tributi locali (comunali, provinciali e regionali);
- Imposte di fabbricazione non comprese nel costo di acquisto di materie,
semilavorati e merci;
- Altre imposte e tasse diverse dalle imposte dirette da iscrivere alla voce 22.
L’IVA indetraibile va iscritta in questa voce se non costituisce costo accessorio di
acquisto di beni o servizi. In generale, il trattamento contabile dell’IVA su acquisti
segue quello del bene o servizio acquistato al quale si riferisce.
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e) Costi ed oneri diversi di natura non finanziaria e non straordinaria
Il seguente elenco è meramente esemplificativo:
- contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
- omaggi ed articoli promozionali;
- oneri di utilità sociale, non iscrivibili alla voce B9;
- liberalità;
- abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni varie;
- costi di acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni varie;
- costi ed oneri vari di natura tecnica, amministrativa, legale e
commerciale diversi da quelli iscrivibili come servizi (ad esempio, spese per
deposito e pubblicazione di bilanci, verbali assembleari, ecc.);
- costi per la mensa gestita internamente dall’impresa al netto dei costi per il
personale impiegato direttamente e degli altri costi "esterni" imputati ad altre
voci;
- differenze inventariali riconosciute al proprietario dell’azienda condotta in
affitto o in usufrutto;
- oneri derivanti da operazioni di compravendita con obbligo di
retrocessione, qualora queste si configurino come prestiti di beni;
- componenti negativi reddituali derivanti da certificati ambientali (cfr.OIC7 e 8).
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI
In questa classe vengono rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato
economico d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, ciò vale anche per le
imprese per le quali tale area costituisce l’attività caratteristica della gestione (es: holding
di partecipazioni industriali e commerciali, che redigono il bilancio in base al codice civile).
C15) Proventi da
partecipazioni
In questa voce sono rilevati per competenza (indicando separatamente in apposite
sottovoci quelle provenienti da partecipazioni in imprese controllate e in imprese
collegate) tutti i proventi derivanti da partecipazioni in società, joint venture e
consorzi, iscritte sia nelle immobilizzazioni finanziarie che nell’attivo circolante.
Si tratta principalmente dei seguenti proventi:
- dividendi su partecipazioni al lordo delle eventuali ritenute. I dividendi sono
rilevati nell’esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione.
Tuttavia, per le società controllate la rilevazione può essere anticipata
all’esercizio di maturazione dei dividendi se il bilancio è stato approvato
dall’organo amministrativo della controllata anteriormente alla data di
approvazione del bilancio da parte dell’organo amministrativo della controllante;
- plusvalenze da alienazione di partecipazioni iscritte nell’attivo circolante;
- ricavi da vendita di diritti di opzione su titoli partecipativi;
- utili distribuiti da joint venture e consorzi;
- eventuali utili in natura distribuiti da imprese partecipate, anche in sede di
liquidazione.
C16) Altri
proventi
finanziari
C16a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Questa voce, oltre agli interessi attivi maturati nell’esercizio (al netto dei
relativi risconti), comprende anche la quota di competenza dell’esercizio
degli aggi su prestiti concessi.
Inoltre, questa voce deve essere suddivisa in tre ulteriori sottovoci, in
presenza di crediti nei confronti di imprese controllate, collegate e controllanti.
C16b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni
Trattasi di interessi maturati nell’esercizio sui titoli a reddito fisso iscritti fra le
immobilizzazioni finanziarie (es. CCT, BTP, obbligazioni emesse da enti privati),
comprese le eventuali differenze da “indicizzazione” e al lordo delle ritenute di
legge. Per la determinazione degli interessi sui titoli senza cedole (es. zero
coupon) si fa rinvio al Principio contabile 20.
Questa voce comprende la quota maturata nell’esercizio, della differenza
positiva fra valore di rimborso e prezzo di acquisto dei titoli (c.d. disaggio di
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emissione), nonché altri eventuali proventi provenienti dai titoli immobilizzati.
C16c) Da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
Trattasi di interessi maturati su titoli a reddito fisso (a tasso fisso o variabile)
facenti parte della "tesoreria" dell’impresa e, quindi, destinati a frequenti
negoziazioni sul mercato finanziario. Questa voce comprende anche eventuali
differenze di indicizzazione e la quota del disaggio di emissione maturata sui
titoli non immobilizzati.
C16d) Proventi diversi dai precedenti
In questa voce confluiscono tutti i proventi finanziari non compresi nella voce
C15 o nelle altre sottovoci della voce C16. Si tratta, in particolare, dei seguenti:
- utili da associazioni in partecipazione e cointeressenze;
- interessi attivi su conti e depositi bancari di qualunque tipo;
- interessi di mora ed interessi per dilazioni di pagamento concessi a clienti;
- interessi maturati su crediti iscritti nell’attivo circolante, per rimborsi d’imposte,
crediti verso dipendenti, crediti verso Enti Previdenziali, ecc.;
- sconti finanziari attivi non indicati in fattura, per pagamenti "pronta cassa"
fatti a fornitori;
- plusvalenze da alienazione di titoli a reddito fisso iscritti nell’attivo circolante;
- proventi relativi ad operazioni su attività oggetto di contratti di
compravendita con obbligo di retrocessione a termine (pronti contro
termine), ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti,
relativamente alla quota di competenza dell’esercizio;
- il valore residuo dell’aggio non ancora ammortizzato in caso di rimborso
anticipato di un prestito obbligazionario emesso sopra la pari;
- il provento derivante dalla differenza tra il valore nominale delle obbligazioni
proprie acquistate e il costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori.
Scorporo degli interessi attivi impliciti inclusi nel ricavo derivante dalla
vendita di beni o servizi
I crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della
rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi
irragionevolmente bassi, si rilevano inizialmente al valore nominale, ossia in base
all’effettivo diritto di credito che essi rappresentano (cfr. OIC 15). In contropartita la
componente reddituale è rilevata distintamente tra:
1) il ricavo della vendita del bene a pronti o della prestazione di servizi nella voce
A.1
2) e gli interessi attivi impliciti relativi alla dilazione di pagamento; essi sono
rilevati inizialmente tra i risconti passivi e imputati pro-rata temporis alla voce
C.16 sino alla scadenza del credito (cfr. OIC 15).
C17) Interessi
passivi ed altri
oneri finanziari
In questa voce rientrano tutti gli oneri finanziari di competenza dell’esercizio (al
netto dei relativi risconti), che non siano di tipo straordinario, qualunque sia la loro
fonte.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano le seguenti tipologie di oneri
finanziari:
- interessi e sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche ed altri
istituti di credito, comprese le commissioni passive su finanziamenti (es:
commissione sul massimo scoperto) e le spese bancarie e accessorie a
finanziamenti (si veda anche l’illustrazione della voce B7 per i costi di altri
servizi finanziari da non rilevare in questa voce);
- differenze negative di indicizzazione su prestiti;
- interessi passivi su dilazioni ottenute da fornitori ed interessi di mora;
- sconti finanziari passivi non indicati in fattura, concessi a clienti su
pagamenti "pronta cassa";
- quote di competenza dell’esercizio dei disaggi su emissione di prestiti ottenuti
e di obbligazioni;
- il valore residuo del disaggio non ancora ammortizzato nel caso di rimborso
anticipato di un prestito obbligazionario, per la parte delle obbligazioni annullate;
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Composizione e schemi del bilancio di esercizio
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- minusvalenze da alienazione di titoli a reddito fisso e partecipazioni iscritte
nell’attivo circolante;
- oneri, per la quota di competenza dell’esercizio, relativi ad operazioni di
compravendita con obbligo di retrocessione a termine (pronti contro
termine) ivi compresa la differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine.
Questa voce comprende anche gli interessi ed altri oneri finanziari capitalizzati
(vedi voce A4). Inoltre, deve essere suddivisa in sottovoci, in relazione agli oneri
riguardanti imprese controllate, collegate e controllanti.
In ipotesi di contributi di enti pubblici o di privati che riducono gli interessi sui
finanziamenti (es: legge Sabatini per l’acquisto di macchinari) l’importo dei
contributi è portato a riduzione della voce C17, se conseguito nel medesimo
esercizio in cui vengono contabilizzati gli interessi passivi; se conseguito in
esercizi successivi, va iscritto alla voce C16d.
Scorporo degli interessi passivi impliciti inclusi nel costo di acquisizione di
beni o servizi
I debiti commerciali, senza corresponsione di interessi, o con interessi
irragionevolmente bassi, si rilevano inizialmente al valore nominale (cfr. OIC 19).
In contropartita la componente reddituale è rilevata distintamente tra:
1) il costo relativo all’acquisizione del bene o del servizio nelle voci della classe B;
2) e gli interessi passivi impliciti relativi alla dilazione di pagamento; essi sono
rilevati inizialmente tra i risconti attivi e imputati pro-rata temporis alla voce C.17
sino alla scadenza del debito (cfr. OIC 19).
17 bis) Utili e
Perdite su cambi
Questa voce comprende gli utili e le perdite su cambi, relativi ad operazioni in
valuta, o realizzati nel corso dell’esercizio o determinati per effetto delle
variazioni dei cambi rispetto a quelli adottati alle date di effettuazione
dell’operazione (cfr. OIC 26).
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
D18 Rivalutazioni e
D19 Svalutazioni
Queste voci rilevano le svalutazioni su attività finanziarie ed i successivi
ripristini di valore, entro i limiti delle precedenti svalutazioni effettuate; entrambe
le voci vanno suddivise in tre sottovoci riferite, rispettivamente:
- alle partecipazioni,
- alle immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni (titoli
a reddito fisso, crediti di natura finanziaria, azioni proprie) ed
- ai titoli a reddito fisso iscritti nell’attivo circolante.
Le voci in questione, per esempio, comprendono:
- svalutazioni delle partecipazioni e dei titoli a reddito fisso iscritte nell’attivo
immobilizzato per perdite durevoli di valore e successivi ripristini di valore
entro il limite di quanto precedentemente svalutato;
- svalutazioni dei titoli iscritti nell’attivo circolante per il presumibile minor
valore di realizzo sul mercato e successivi ripristini di valore entro il limite di
quanto precedentemente svalutato;
- differenze positive e negative di valore delle partecipazioni valutate col
metodo del patrimonio netto (cfr. OIC 17);
- accantonamenti al fondo per copertura perdite di società partecipate (ad
esempio quote di perdite della partecipata che eccedono il valore contabile
della partecipazione);
- accantonamenti e svalutazioni dei crediti finanziari immobilizzati (v. OIC 15).
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
E20 – Proventi
straordinari e
E21 Oneri
straordinari
Questa classe comprende plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive
e passive derivanti da fatti per i quali la fonte del provento o dell’onere è
estranea all’attività ordinaria dell’impresa; di componenti positivi e negativi
relativi ad esercizi precedenti (inclusi gli errori di rilevazione di fatti di gestione
o di valutazione di poste di bilancio, e le imposte relative ad esercizi
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Composizione e schemi del bilancio di esercizio
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precedenti); di componenti reddituali che costituiscono l’effetto di variazioni dei
criteri di valutazione.
Gli errori menzionati possono essere costituiti da errori nei calcoli, da errori
nell’applicazione di principi contabili ed in particolare di criteri di valutazione,
o da sviste o errate misurazioni di fatti che già esistevano nella
predisposizione dei bilanci di esercizi precedenti.
Principali categorie di costi e ricavi straordinari:
a) Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con
rilevanti effetti sulla struttura dell’azienda
- Oneri per ristrutturazioni aziendali;
- Componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito (cfr. OIC 6);
- Plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami
aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie;
- Plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la permuta)
di parte significativa delle partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso
immobilizzati;
- Plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di natura
straordinaria,
di
riconversione
produttiva,
ristrutturazione
o
ridimensionamento produttivo;
- Plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o nazionalizzazioni di beni.
Le plusvalenze e minusvalenze da alienazione devono essere iscritte in apposita
sottovoce delle voci E20 ed E21.
b) Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall’alienazione di immobili civili ed
altri beni non strumentali all’attività produttiva e non afferenti la gestione
finanziaria, nonché il plusvalore derivante dall’acquisizione delle
immobilizzazioni materiali a titolo gratuito
Anche queste plusvalenze e minusvalenze devono essere iscritte in apposita
sottovoce della voce E20 ed E21.
c) Plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura
straordinaria
Trattasi di svalutazioni e rivalutazioni ritenute di natura straordinaria.
d) Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da fatti
estranei alla gestione dell’impresa
- Furti e ammanchi di beni (disponibilità finanziarie, titoli, partecipazioni, beni
di magazzino e cespiti vari) di natura straordinaria. I relativi rimborsi
assicurativi costituiscono sopravvenienze attive straordinarie. Nelle aziende di
grande distribuzione nelle quali i furti di merci sono ricorrenti, essi costituiscono
un costo di natura ordinaria (quindi, minor valore delle giacenze di magazzino).
- Perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari
come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc. (anche in questa ipotesi
i relativi indennizzi assicurativi costituiscono componenti straordinari).
- Liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono contributi in
conto esercizio da iscrivere alla voce A5.
- Oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla
gestione, imprevedibili ed occasionali.
- Oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti alla
normale gestione dell’impresa. Ad esempio, quelle relative ad immobili civili
ceduti, a rami aziendali ceduti, a ristrutturazioni e riconversioni
aziendali, ad operazioni sociali straordinarie come fusioni e scissioni, ecc.
- Perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura
straordinaria.
- Indennità varie per rotture di contratti.
e) Componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti
- Rettifiche di costi e ricavi di precedenti esercizi per omesse o errate
registrazioni contabili;
- Rettifiche di costi e ricavi di precedenti esercizi per errori di rilevazione
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Composizione e schemi del bilancio di esercizio
7
di fatti di gestione ed in particolare per l’applicazione di principi contabili
non corretti (ad esempio, omissione di accantonamenti, erronea
capitalizzazione di costi, ecc.);
- Rettifiche di costi e ricavi per sconti (di natura finanziaria), abbuoni, resi
o premi relativi ad acquisti e vendite di precedenti esercizi;
- Contributi in conto capitale, per le quote pregresse relative a precedenti esercizi.
Non hanno carattere straordinario, invece, le variazioni dovute a rettifiche di
stime contabili, per loro natura sempre soggette a variazione.
f) Componenti straordinari conseguenti a mutamenti nei principi contabili
adottati
Trattasi degli effetti reddituali dell’adozione di un nuovo e diverso principio
contabile. Ad esempio: il passaggio da Lifo a Fifo nella valutazione delle
rimanenze di magazzino.
g) Imposte relative ad esercizi precedenti
Vanno iscritte alla voce E21 (oneri straordinari), in apposita sottovoce, tutte le
imposte, dirette ed indirette, con i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi)
relative ad esercizi precedenti e derivanti da iscrizioni a ruolo, avvisi di
liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica,
decisioni delle Commissioni Tributarie, concordati stipulati con l’Amministrazione
Finanziaria, domande di condono e di sanatoria, conciliazione giudiziale, ecc.
La loro contropartita patrimoniale, se non vengono pagate nel corso dell’esercizio,
può essere costituita sia dalla voce del Passivo B2 - Fondo per imposte, anche
differite sia dalla voce D12 - Debiti Tributari, secondo quanto precisato nell’OIC 19.
Nell'esercizio di definizione del contenzioso o dell'accertamento, se l'ammontare
accantonato nel fondo imposte risulta carente rispetto all'ammontare dovuto, la
differenza è imputata a conto economico tra gli oneri straordinari per imposte
relative a esercizi precedenti; in caso contrario, l'eventuale eccedenza è imputata
nei proventi straordinari.
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
22 Imposte sul
reddito
dell’esercizio,
correnti, differite
e anticipate
Questa voce comprende: i tributi diretti ( IRES, IRAP) e le imposte sostitutive
di tali tributi (cfr. OIC 25). L’importo da iscrivere in questa voce comprende
l’intero ammontare dei tributi di competenza dell’esercizio al quale si riferisce il
bilancio (acconti, importi versati per ritenuta e saldo).
Inoltre, occorre suddividere le imposte sul reddito dell'esercizio in due voci distinte:
a) imposte correnti che accoglie le imposte sul reddito dovute sul reddito
imponibile dell’esercizio. La voce comprende anche le eventuali sanzioni
pecuniarie e gli interessi maturati se attinenti ad eventi dell’esercizio (ad
esempio, ritardato versamento degli acconti ed altre irregolarità);
b) imposte differite e anticipate,
che accoglie:
1) con segno positivo l’accantonamento al fondo per imposte differite; e
2) con segno negativo, le imposte anticipate; esse concorrono con tale
segno ad identificare nella voce 22, l’importo complessivo delle imposte
sul reddito di competenza dell’esercizio.
Questa voce accoglie sia le imposte differite e anticipate dell’esercizio sia
quelle provenienti da esercizi precedenti. Più in generale, tutte le variazioni
delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite sono
iscritte nel conto economico in contropartita alla voce 22 imposte differite e
anticipate.
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8
FOCUS
IMPIANTI FOTOVOLTAICI – PROFILI FISCALI E
CATASTALI – II^ PARTE
Rif.: Circ. 36/E del 19.12.2013
VARIE
Si prosegue la disamina dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare
n. 36/E del 19.12.2013; la prima parte è stata trattata nel Focus 4 nella TSR 205/2014.
Società non
operative
Interpello Disapplicativo
Premesso che sulla base delle condizioni che caratterizzano il mercato
relativo alla produzione e vendita dell’energia elettrica derivante da fonte
fotovoltaica si configura in genere come un mercato vincolato in cui gli
operatori non godono di piena autonomia, in quanto, generalmente, la
vendita di energia avviene da parte degli operatori a prezzi imposti, sulla
base di specifici contratti stipulati con il GSE, l’AdE ritiene, pertanto, che ai
fini della verifica dei presupposti necessari per concedere la
disapplicazione della disciplina delle società c.d. di comodo, non si possa
prescindere dal particolare funzionamento di tale mercato.
Dovrà quindi essere valutata favorevolmente la richiesta presentata dalla
società produttrice che dimostri, con motivazioni e relativa idonea
documentazione, che i ricavi conseguiti, ancorché inferiori a quelli minimi
ex art. 30, L. 724/1994, siano stati determinati esclusivamente da fattori
“esogeni”. In altri termini, il contribuente può addurre come giustificazione
la circostanza che la vendita dell’energia avviene sulla base di specifici
contratti stipulati con il GSE, che impone al produttore i prezzi di vendita.
Coefficienti
Ai fini del “test di operatività” i coefficienti da applicare sono quelli previsto
per i beni immobili, a prescindere dalla circostanza che gli stessi siano
inquadrati come beni mobili o immobili, nella considerazione che tali beni
producono gli stessi ricavi indipendentemente dalla natura attribuita
all’investimento per finalità tributarie:
del 6 % per la verifica dei ricavi;
del 4,75% per la verifica del reddito.
Immobilizzazioni in corso
Si ricorda che nella nel calcolo dei ricavi presunti:
-
vanno escluse le immobilizzazioni materiali e immateriali “in
corso”, in quanto ancora non suscettibili di utilizzazione e, quindi,
non idonee a recare contributo alla produzione dei proventi; qualora
durante il periodo di imposta le immobilizzazioni in corso vengano
completate e divengano idonee a produrre ricavi/proventi, il loro
valore, ai fini del calcolo dei ricavi presunti, deve essere assunto
pro-rata temporis tramite il meccanismo del “ragguaglio a periodo”.
-
il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel
corso di ciascun esercizio (ivi compreso il I° periodo d'imposta)
dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso espresso in
giorni su base annuale (nel caso in cui l'esercizio abbia durata
inferiore o superiore all'anno il risultato ottenuto dovrà essere
ragguagliato all'anno espresso in giorni)
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Impianti Fotovoltaici – Profili fiscali e catastali – II^ parte
Focus
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Società in perdita sistemica
Le suddette riflessioni non rilevano ai fini della disapplicazione della
disciplina sulle “società in perdita sistematica” (ex art. 2, co. da 36-decies
a 36-duodecies, DL 138/2011), in quanto gli elementi ritenuti apprezzabili
ai fini della disapplicazione della disciplina sulle società in perdita
sistematica potrebbero non interessare esclusivamente quelli valutati
favorevolmente, in questa sede, ai fini della disapplicazione della disciplina
sulle società non operative.
Holding
Nel caso di una Holding che partecipa a una o più SPV è necessario
trasferire, in linea di massima, l’indagine sull’operatività in capo alle
singole società partecipate (Circ. AdE 5/E del 2.2.2007); l’AdE ha inoltre
precisato che non è possibile procedere all’emanazione del provvedimento
disapplicativo a beneficio di una Holding, qualora sia stata rigettata l’istanza
presentata da una (o più) delle società da essa partecipate (Circ. AdE 25/E
del 4.5.2007).
In ogni caso, esistono cause di disapplicazione automatiche dalla
disciplina delle società non operative riferite alle Holding in tutti i casi in cui
la stessa detenga partecipazioni in (Provv.Dir.AdE n. 23681 del
14.02.2008):
1. società considerate non di comodo ex art. 30 L. 724/1994;
2. società escluse dall’applicazione della disciplina delle società di
comodo, anche in conseguenza di accoglimento dell’istanza di
disapplicazione;
3. società collegate residenti all’estero cui si applica il regime delle CFC
(art. 168, TUIR);
Il principio è quello inteso a inteso valorizzare il meccanismo di
“disapplicazione parziale”, in presenza della quale il contribuente è
esonerato dall’applicazione della disciplina in commento, limitatamente alla
medesima fattispecie; compete al contribuente “neutralizzare” l’effetto delle
predette fattispecie, non applicando i coefficienti di redditività sul valore
degli asset interessati dalla disapplicazione e non considerando gli eventuali
ricavi iscritti a conto economico e direttamente correlabili agli asset
medesimi.
Diritto di
superficie su
terreni per
impianti
fotovoltaici
Diritto di superficie (art. 952 CC): il proprietario del fondo può costituire il
diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a
favore di altri, che ne acquista la proprietà. Del pari può alienare la
proprietà della costruzione esistente, separatamente dalla proprietà
del suolo.
La peculiarità del diritto di superficie è quella di mantenere distinta la
proprietà della costruzione dalla proprietà del suolo.
Il termine “costruzione” (utilizzato nell’art. 952 CC) non è esclusivamente
riferibile ad opere infisse al suolo, in quanto non è incompatibile con la
natura del diritto di superficie il fatto che le costruzioni possano essere
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Impianti Fotovoltaici – Profili fiscali e catastali – II^ parte
Focus
8
abbattute o smontate con facilità per poi essere eventualmente ricostruite;
pertanto deve essere interpretato in base ad un criterio funzionalistico,
per cui devono essere considerati alla stregua di immobili anche i beni
suscettibili di utilizzazione permanente o quantomeno duratura nel
luogo in cui si trovano, prescindendo dal sistema di unione o incorporazione
al suolo concretamente utilizzato.
Premesso ciò sia i “parchi eolici” che gli “impianti fotovoltaici”
costituiscono beni immobili, in quanto beni che presuppongono un
collegamento con il luogo in cui sono impiantati e che comportano una
duratura utilizzazione del bene in quel particolare luogo, e possano
senz’altro essere oggetto della costituzione di un diritto di superficie.
Imposte Dirette
Ai fini fiscali (IIDD), premesso che ai sensi dell’art. 9, co. 5, Tuir, le
disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli
atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti
reali di godimento, al corrispettivo conseguito dalla cessione del diritto di
superficie, occorre applicare le norme fiscali che disciplinano la cessione a
titolo oneroso dei beni immobili
Secondo l’Agenzia delle Entrate inoltre va ricercata l’omogeneità degli
oggetti; ad esempio, con riferimento all’eventuale tassazione come redditi
diversi della plusvalenza ex art. 67, co. 1, Tuir, lett. b), (le plusvalenze
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o
costruiti da non più di cinque anni) l’equiparazione ex art. 9, co. 5, Tuir
opera a condizione che ci sia coincidenza tra l’oggetto dell’acquisto e
quello della vendita (acquisto del diritto di superficie / cessione del diritto di
superficie – acquisto della piena proprietà / cessione della piena proprietà)
In altri termini, il corrispettivo percepito a seguito della concessione del
diritto di superficie può essere correttamente inquadrato nella fattispecie
delineata all’art. 67, co. 1, lett. b), Tuir, esclusivamente nell’ipotesi in cui il
medesimo diritto reale sia stato, in precedenza, acquistato a titolo oneroso.
Tale condizione (omogeneità degli oggetti) è giustificata dalla circostanza
che la fattispecie normativa riguarda l’acquisto e la definitiva cessione del
bene, vicenda quest’ultima che, ad avviso del legislatore, pone comunque
termine alle possibili operazioni speculative da parte del titolare del bene.
Una volta ceduto il bene immobile, infatti, il proprietario non può più
effettuare atti di disposizione sul bene medesimo che, di conseguenza, non
può più costituire fonte di reddito da assoggettare eventualmente a
tassazione.
Pertanto, i compensi percepiti dal titolare del fondo a seguito della
costituzione del diritto di superficie acquisito a titolo originario (senza
aver sostenuto un costo oggettivamente determinabile e direttamente
riferibile al diritto ceduto), gli stessi debbano essere inclusi nella fattispecie
ex art. 67, co. 1, lett. l), Tuir (redditi derivanti dalla assunzione di obblighi di
fare, non fare o permettere); il reddito da sottoporre a tassazione è
costituito dalla differenza fra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta
e le spese specificamente inerenti alla sua produzione (ex art. 71, co. 2,
Tuir).
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20
Impianti Fotovoltaici – Profili fiscali e catastali – II^ parte
Focus
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Imposte Indirette
IVA
Ai fini IVA la concessione del diritto di superficie è, e se:
-
su un terreno edificabile è soggetta ad IVA aliquota ordinaria, in
quanto considerata “cessione di bene” ex art. 2, DPR 633/72;
-
su un terreno non edificabile è fuori campo IVA, in quanto non
sono considerate cessioni di beni quelle che hanno per oggetto
terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria ex art. 2, co. 3, lett.
b), DPR 633/72.
Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione di opere
da realizzare in zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione
della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore
agricolo a titolo principale.
Imposta di Registro
Per gli atti stipulati a decorrere dal 1°.01.2014 (novità introdotta dall’art. 10,
D.Lgs. 23/2011) gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni
immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari
di godimento sono assoggettati all’imposta nella misura proporzionale del
9% (in precedenza dell’8%, o del 15% se terreno agricolo) ex art. 1, Tariffa
Parte prima, allegata al TUR.
Locazione
terreni per
impianti
fotovoltaici
Premesso che in base alle disposizioni vigenti, quindi, ai fini fiscali, la
costruzione dell’impianto fotovoltaico non comporta l’automatica
classificazione del terreno sul quale lo stesso sorge quale “area
edificabile”1.
IVA
Di conseguenza al contratto di locazione del terreno sul quale sarà
realizzato l’impianto fotovoltaico sarà applicabile, alternativamente, il
seguente trattamento:
- esente da IVA, ex art. 10, co. 1, n. 8) ove il terreno oggetto di locazione
è da qualificare come terreno non suscettibile di utilizzazione
edificatoria;
- imponibile IVA ad aliquota ordinaria, ove il terreno oggetto di
locazione è da qualificare come terreno suscettibile di utilizzazione
edificatoria.
Imposta di Registro
Ai fini dell’imposta di registro, nell’ipotesi in cui l’affitto del terreno sul quale
verrà realizzato l’impianto fotovoltaico rientri nel regime di esenzione
dall’IVA ex art. 10, co. 1, n. 8), DPR 633/72, (in considerazione della
deroga al principio di alternatività Iva-Registro prevista dall’art. 40,
TUR), l’imposta di registro è dovuta nella misura:
-
dello 0,50%, se l’affitto ha ad oggetto un fondo rustico,
-
del 2% negli altri casi, ex art. 5, lett. a) e b), Tariffa, parte prima, allegata
al TUR.
1
Ciò, in quanto, in base agli strumenti urbanistici vigenti nell’area interessata, gli impianti fotovoltaici, coerentemente
al citato art. 12, co. 7, D.Lgs. 387/2003, possono essere ubicati anche in aree classificate come zone agricole dai
vigenti piani urbanistici (in tal senso cfr. Risoluzione n. 112/E del 2009).
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Impianti Fotovoltaici – Profili fiscali e catastali – II^ parte
Focus
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Per gli affitti di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria,
imponibili ai fini IVA, l’imposta di registro è, invece, dovuta nella misura
fissa di euro 67,00.
Nel caso in cui l’affitto del terreno non rientri nel campo di applicazione
dell’IVA, per la registrazione del contratto deve essere corrisposta l’imposta
di registro:
V° conto
energia –
trattamento
fiscale
-
in linea generale, nella misura del 2%,
-
nella misura dello 0,50% (ex art. 5, Tariffa, parte prima, TUR) qualora si
tratti di fondo rustico.
V° Conto Energia (DM 5.07.2012): nuovo sistema di incentivazione per i
produttori di energia da fonte fotovoltaica che consiste nella corresponsione,
ai produttori di energia fotovoltaica, di diversi incentivi:
(impianti fino a 1 MW):
-
“tariffa premio” per energia prodotta e autoconsumata,
-
“tariffa omnicomprensiva”, per energia prodotta e immessa in
rete.
(impianti di potenza nominale superiore a 1 MW)
-
l’incentivo, commisurato all’energia ceduta, è dato dalla differenza
tra la tariffa omnicomprensiva e il prezzo zonale orario (l’energia
resta nella disponibilità del produttore che la vende a soggetti
diversi dal GSE).
Soggetti beneficiari
Possono essere beneficiari delle tariffe incentivanti, a seconda delle
caratteristiche degli impianti:
- le persone fisiche,
- le persone giuridiche,
- i soggetti pubblici
- i condomini di unità immobiliari ovvero di edifici.
Tariffa premio
La “tariffa premio” per autoconsumo viene erogata in relazione alla
quantità di energia elettrica prodotta dall’impianto e contemporaneamente
auto consumata dal produttore.
La stessa è corrisposta dal GSE in assenza di un rapporto
sinallagmatico, non dovendo il produttore di energia effettuare alcuna
prestazione nei confronti del soggetto erogante.
E’ assimilabile alla “tariffa incentivante”, conseguentemente, rappresenta un
contributo a fondo perduto che:
-
ai fini IVA risulta escluso dal campo di applicazione, in quanto
non vi è alcun rapporto sinallagmatico tra il soggetto erogante e il
soggetto ricevente la tariffa anche nel caso in cui sia corrisposta a
soggetti che realizzano l'impianto fotovoltaico nell'esercizio di
un’attività di impresa, arte o professione;
-
ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP è imponibile se percepita
nell’ambito di un’attività commerciale;
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Impianti Fotovoltaici – Profili fiscali e catastali – II^ parte
-
Focus
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ai fini delle ritenute, è assoggettata alla ritenuta alla fonte a titolo
di acconto del 4% ex art. 28, co. 2, DPR 600/73, qualora sia
corrisposta ad imprese o ad enti non commerciali per gli impianti
che attengono all'attività commerciale.
Tariffa omnicomprensiva
La “tariffa omnicomprensiva” è l’incentivo che viene erogato dal GSE al
responsabile dell’impianto fotovoltaico, in relazione all’energia immessa in
rete.
La stessa incorpora una quota incentivante e il corrispettivo per la
vendita dell’energia al GSE.
Fiscalmente, ancorché si componga di due quote, si configura come
corrispettivo in relazione alla cessione di un bene (energia), in quanto è
corrisposta unitariamente a fronte dell’immissione in rete dell’energia
elettrica prodotta e non auto consumata. Pertanto:
-
se percepita da un soggetto che svolge attività commerciale o
agricola, ovvero attività di lavoro autonomo, è rilevante ai fini
dell’IVA, delle imposte dirette e dell’IRAP.
Differenza tra tariffa omnicomprensiva e prezzo zonale orario
Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW i soggetti responsabili restano
proprietari dell’energia prodotta, che possono vendere, anziché al GSE,
direttamente sul mercato ad un prezzo orario zonale.
Tale prezzo zonale varia in base alla zona geografica e all’ora di
immissione in rete dell’energia, quindi può essere maggiore, uguale o
inferiore alla “tariffa omnicomprensiva”.
Nel caso in cui la tariffa omnicomprensiva sia superiore al prezzo orario
zonale (per garantire al produttore dell’energia un guadagno almeno pari al
prezzo minimo garantito erogato dal GSE ai produttori di energia titolari di
impianti di potenza inferiore a 1 MW), il GSE corrisponde la differenza.
Ai fini fiscali detta differenza si configura, quindi, come integrazione di
prezzo ex art. 13, co. 1, u.p. DPR 633/72; conseguentemente assume
rilevanza ai fini dell’IVA, delle imposte dirette e dell’IRAP.
In particolare ai fini IVA l’aliquota applicabile all’importo erogato dal GSE è
pari all’aliquota applicata dal produttore di energia alla cessione sul
mercato.
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9
Focus
SI RIDUCE ANCORA IL CD CUNEO FISCALE
Rif.: Legge 27.12.2013 n. 147, art. 1, c. 132, lett. a).
IRAP
La legge di stabilità per il 2014, all’art. 1 comma 132, lett.a), prevede un nuovo abbattimento del
cd Cuneo fiscale.
Tale abbattimento viene previsto per le imprese che incrementano la base occupazionale con
dipendenti assunti a tempo indeterminato. Vediamo i particolari.
Deduzione
dalla base
imponibile irap
La nuova deduzione spetta ai datori di lavoro che incrementano il numero
di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato
rispetto al numero medio dei lavoratori assunti con il medesimo contratto
occupati nel periodo d’imposta precedente.
ATTENZIONE
Al fine di evitare possibili abusi l’incremento medio va assunto al netto delle
eventuali diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o
collegate (vedi art. 2359 cod. civ.) o facenti capo, anche per interposta
persona, allo stesso soggetto.
Misura dello
sconto
L’importo annuo deducibile dalla base imponibile IRAP è pari al costo del
lavoratore neo assunto con due limiti:
• un importo massimo di euro 15.000,00;
• nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale
classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e
14), del cod. civ..
Soggetti a cui
spetta lo
sconto
La deduzione spetta a tutti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da
a) ad e), del D. Lgs 446/1997.
Pertanto, spetta ai seguenti soggetti:
• società di capitali ed enti commerciali;
• enti non commerciali, ma solo per in relazione ai dipendenti
impiegati nell’attività commerciale;
• società in nome collettivo ed accomandita semplice, i soggetti ad
esse equiparate;
• le persone fisiche esercenti attività commerciali;
• le persone fisiche esercenti attività commerciali società di capitali e
gli altri enti commerciali.
• le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita
semplice ed i soggetti ad esse equiparati;
• le persone fisiche esercenti attività commerciali;
• le persone fisiche esercenti arti e professioni;
• i produttori agricoli titolari di reddito agrario esclusi quelli con volume
d’affari annuo non superiore a 7.000 euro che si avvalgono del
regime semplificato;
• le banche, ed altri enti finanziari (a tali soggetti non spetta la
deduzione di 9.200,00);
• le imprese di assicurazione (a tali soggetti non spetta la deduzione di
9.200,00).
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Si riduce ancora il CD cuneo fiscale
Enti non
commerciali
9
Per gli enti non commerciali la nuova deduzione spetta solamente per gli
incrementi occupazionali relativi alla sfera commerciale.
In caso di dipendenti impiegati “promiscuamente” sia nell’attività
istituzionale sia in quella commerciale la deduzione spetta solamente per la
parte forfetariamente imputabile all’attività commerciale secondo il seguente
rapporto:
Ricavi e proventi commerciali
Ammontare complessivo dei ricavi e proventi conseguiti
Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di
dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale.
Soggetti
esclusi
La nuova deduzione, come del resto tutte le altre deduzioni in riduzione del
Cd Cuneo fiscale, non spetta alle amministrazioni pubbliche dello Stato e gli
enti pubblici.
Periodo di
riferimento
Il nuovo sconto si applica a partire dal periodo d’imposta in vigore al
31.12.2014, entra quindi a regime.
Si applica nell’esercizio in cui avviene la nuova assunzione e nei 2 periodo
d’imposta successivi.
Decadenza
dello sconto
La nuova deduzione decade se, nei periodi d'imposta successivi a quello in
cui è avvenuta l'assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta
inferiore o pari al numero medio degli stessi lavoratori occupati in tale
periodo d'imposta.
In ogni caso, la deduzione spettante compete per ciascun periodo d'imposta
a partire da quello di assunzione, sempre che permanga il medesimo
rapporto di impiego.
Imprese di
nuova
costituzione
Nel caso di impresa di nuova costituzione non rilevano gli incrementi
occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche
solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione
delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie.
Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio
pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del
costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in
più rispetto a quello dell'impresa sostituita.
Deduzioni
IRAP
attualmente
presenti
Complessivamente le deduzioni IRAP previste per il periodo d’imposta 2014
sono le seguenti:
1. i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL);
2. un importo pari a 7.500 euro (elevato a 15.000 euro in particolari
regioni ad esclusione di particolari soggetti), su base annua, per ogni
lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di
imposta;
3. l’importo di cui al punto precedente si eleva a 13.500 euro per i
lavoratori di sesso femminile nonché di quelli di età inferiore a 35 anni
(euro 21.000 in particolari regioni);
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25
Si riduce ancora il CD cuneo fiscale
4.
5.
6.
7.
9
i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato;
le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale
assunto con contratti di formazione e lavoro;
i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi
compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra
imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e
sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia
rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da
un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori
dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o
dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del CAAF ;
un importo pari a 8.000,00 euro, se la base imponibile non supera euro
180.759,91, secondo gli scaglioni di seguito riportati: IRES:,
In particolare, per i soggetti IRES:
VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA
non supera Euro 180.759,91
supera Euro 180.759,91 ma non Euro 180.839,91
supera Euro 180.839,91 ma non Euro 180.919,91
supera Euro 180.919,91 ma non Euro 180.999,91
DED. IRAP
(in Euro)
8.000
6.000
4.000
2.000
per i seguenti soggetti:
• società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse
equiparate, art. 5, comma 3, del Tuir;
• persone fisiche esercenti attività commerciali, art. 55, del Tuir;
• persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma
dell’art. 5, comma 3, del Tuir esercenti arti e professioni di cui all’art.
53 del Tuir;
l'importo delle suindicate deduzioni è aumentato, rispettivamente, di
euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625, come di seguito
riportato:
VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA
non supera Euro 180.759,91
supera Euro 180.759,91 ma non Euro 180.839,91
supera Euro 180.839,91 ma non Euro 180.919,91
supera Euro 180.919,91 ma non Euro 180.999,91
DED. IRAP
(in Euro)
10.500
7.850
5.250
2.625
Modifica introdotta dall’art. 1, comma 484, lett. b), L. 24 dicembre 2012, n.
228, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2013.
8.
1.850 euro su base annua, per ogni lavoratore dipendente (con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato) impiegato
nel periodo d'imposta fino a un massimo di 5, se i componenti positivi
che concorrono alla formazione del valore della produzione non sono
TeamSystem Review 206/2014
26
Si riduce ancora il CD cuneo fiscale
9
superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000. Tale agevolazione, nel
caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, deve
essere ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel
corso del periodo d'imposta, nel caso di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale e di tipo misto, è ridotta in misura proporzionale.
9. A decorre dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 viene
prevista una deduzione non superiore a 15.000 euro per ciascun
nuovo dipendente assunto a tempo interminato per coloro che
incrementano il numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato
rispetto al quello dei lavoratori assunti con il medesimo contratto
mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente (modifica
introdotta dall’art. 1 comma 132, lett. a), legge 27 dicembre 2013, n.
147).
Limite
cumulabilità
Nel complesso le deduzioni ammesse non possono comunque superare,
per ciascun dipendente, il totale delle retribuzioni e gli oneri e spese a carico
del datore di lavoro.
Alternatività delle deduzioni IRAP
1
2
3
4
5
6
7
1.850 euro
se Valore
prod. lorda
non sup. a
euro
400.000
7.500 euro
(elevato a
15.000)
contributi
ass.li e
prev.li
apprendisti,
disabili e
contratti di
formazione
e lavoro
personale
addetto a
ricerca e
sviluppo
da 8.000 a
2.000 euro,
se la base
imp. non
sup euro
180.999,91
SI sempre
SI
in alternativa
con 4, 5, 7
SI
in
alternativa
con 4, 5, 7
SI
in alternativa
con 2, 3
SI
in alternativa
con 2, 3
SI
Sempre
SI
in alternativa
con 2, 3
SI sempre
SI
in alternativa
con 4, 5, 7
SI
in
alternativa
con 4, 5, 7
SI
in alternativa
con 2, 3
SI
in alternativa
con 2, 3
SI
sempre
SI
in alternativa
con 2, 3
SI sempre
SI
in alternativa
con 4, 5, 7
SI
in
alternativa
con 4, 5, 7
SI
in alternativa
con 2, 3
SI
in alternativa
con 2, 3
SI
sempre
SI
in alternativa
con 2, 3
Imprese operanti in
concessione a tariffa nei
settori dell’energia,
acqua, trasporti, delle
infrastrutture, poste,
telecomunicazioni,
raccolta e dep. acque,
smalt. rifiuti
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
Pubblica
amministrazione
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
SOGGETTI
INAIL
Società di capitali ed
enti commerciali,
società di persone,
imprenditori individuali e
lavoratori autonomi
Enti non commerciali
Banche, enti finanziari
assicurazioni
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27
Scadenze
MARZO 2014
PRINCIPALI SCADENZE MARZO 2014
LUNEDI’
31
IMPOSTA DI REGISTRO: versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione2
la cui annualità decorre dal 1° febbraio 2014.
IRAP: comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte delle società di
persone e delle imprese individuali in contabilità ordinaria, dell’opzione/revoca per
determinare il valore della produzione netta ai fini IRAP con le stesse modalità utilizzate
dalle società di capitali.
LUNEDI’
173
VERSAMENTO UNITARIO (Modello F244):
1) IVA: liquidazione e versamento contribuenti mensili.
2) II.DD.: versamento ritenute IRPEF lavoratori autonomi, dipendenti e assimilati,
comprese le relative addizionali regionali e comunali, trattenute nel mese di
febbraio.
3) I.N.P.S.:
- versamento contributi lavoratori dipendenti, relativi al mese di febbraio;
- versamento contributi “gestione separata”5 sui compensi corrisposti nel mese di
febbraio per le collaborazioni/associazioni in partecipazione.
4) TASSA VIDIMAZIONE ANNUALE LIBRI CONTABILI e SOCIALI: dovuta dalle
società di capitali, di Euro 309,87, elevata a Euro 516,46 per le società con capitale
sociale superiore a euro 516.456,90 (cod. trib. 7085).
5) DICHIARAZIONE ANNUALE IVA6: versamento dell’imposta risultante dalla
dichiarazione annuale IVA.
COMUNICAZIONE TELEMATICA RELATIVA
ricevute da ESPORTATORI ABITUALI7.
A
DICHIARAZIONI
D’INTENTO
GIOVEDI’
20
CONAI: presentazione al Conai della denuncia mensile, riferita al mese precedente, da
parte dei produttori o importatori di imballaggi8.
MARTEDI’
25
IVA: invio telematico dei modd. INTRASTAT relativi al mese di febbraio (mensili).
LUNEDI’
31
IMPOSTA DI REGISTRO9: versamento dell’imposta di registro sui contratti di
locazione10 la cui annualità decorre dal 1° marzo 2014.
II.DD.: comunicazione per lavori non ancora ultimati alla data del 31 dicembre 2013
relativi alla detrazione del 65% per risparmio energetico.
IVA: invio telematico della comunicazione dati degli acquisti da operatori della
Repubblica di San marino e delle operazioni con paesi “black-list” relativa al mese
di febbraio (mensili).
1
Termine normale non lavorativo (domenica 2 marzo) prorogato al 1° giorno successivo lavorativo (art. 7, DL n. 70/2011).
Sono esclusi dall’imposta di registro i contratti per i quali è stata eseguita l’opzione per la cedolare secca.
3
Termine normale non lavorativo (domenica 16 marzo) prorogato al 1° giorno successivo lavorativo (art. 7, DL n. 70/2011).
4
Dall’1.1.2007, tutti i soggetti con partita IVA, sono obbligati ad effettuare i versamenti con “F24 telematico”. Il mod. F24 deve essere
inviato anche nel caso in cui a seguito di compensazione il saldo sia zero.
5
Anno 2014: per i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione indiretta o diretta (anzianità, invalidità
o vecchiaia) l’aliquota è pari al 22%, mentre per i soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali se sono titolari di partita IVA
l’aliquota è pari al 27,72%, in caso contrario l’aliquota è pari al 28,72%.
6
I soggetti che presentano la “Dichiarazione Unificata” (Unico2014) possono eseguire il versamento entro il termine di scadenza dei
pagamenti relativo a tale dichiarazione applicando gli interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo alla
predetta data.
7
Va inviata entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le
operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta (art. 2, co. 4, DL n. 16/2012); comunque, rimane sempre la possibilità di
inviarla entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento.
8
La periodicità può essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell’ammontare del Contributo Ambientale complessivamente
dichiarato, per materiale, nell’anno precedente.
9
Termine normale non lavorativo (domenica 30 marzo) prorogato al 1° giorno successivo lavorativo (art. 7, DL n. 70/2011).
10
Sono esclusi dall’imposta di registro i contratti per i quali è stata eseguita l’opzione per la cedolare secca.
2
TeamSystem Review 206
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Scadenze
LUNEDI’
31
I.N.P.S.: presentazione telematica della denuncia (Modello UNIEMENS) relativa a
retribuzioni e contributi lavoratori dipendenti e dei compensi relativi ai collaboratori,
associati in partecipazione e lavoratori autonomi occasionali (reddito annuo
+5.000 Euro) del mese di febbraio.
E.N.A.S.A.R.C.O.: versamento dell’indennità FIRR.
COMUNICAZIONE ENTI ASSOCIATIVI: presentazione telematica all’Agenzia delle
Entrate della comunicazione della variazione dei dati rilevanti ai fini fiscali, indicati nella
precedente comunicazione.
TeamSystem Review 206
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GecomApp
Lo studio a disposizione del cliente...in un App
GecomApp è l’applicazione che permette agli
Studi di raggiungere i propri clienti in ogni
luogo, attraverso il Tablet, in modo facile e sicuro.
Principali funzionalità di GecomApp:
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con tutti i prodotti della linea GECOM
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singolo cliente
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• Personalizzazione delle viste
• Inserimento documenti per origine (scansione,
foglio elettronico, videoscrittura) e genere (statuto, contratti, etc.)
• Ricerche testuali e per filtri
• Fruibilità dei documenti sempre e ovunque
• Disponibilità off-line dei dati scaricati
• Sincronizzazione in rete 3G o WiFi
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1. Più efficienza:
• meno produzione e invio di documenti
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al cliente
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• posizionamento distintivo dello Studio