Circolare informativa Newsletter 2014

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Newsletter informativa
Anno 2014 Numero 1
Indice Argomenti
Novità:
Tasso di interesse legale - riduzione all'1% dal 2014
Valore fiscale degli immobili rivalutati per le società non operative
Contratti di locazione: registrazione e pagamento imposte
Italia e USA firmano l’accordo per lo scambio automatico dei dati fiscali
Aggiornamento lista paesi “white list”
Statuto Srl Semplificata
Proroga al 16 maggio del pagamento dei premi INAIL
IVA - rivalsa
Tax/Fisco:
Risoluzione n. 94/E – cessione all’esportazione
Società e Bilanci:
OIC 12 – Principio contabile su costi e ricavi
Immobilizzazioni materiali e crediti: nuovi principi contabili
Giurisprudenza:
Riclassamento catastale
Accertamento – accesso in locali aziendali
Approfondimenti dei vari argomenti
Scadenze:
Comunicazione dati IVA
Certificazioni dei compensi
Novità
Tasso di interesse legale - riduzione all'1% dal 2014
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto del 12 dicembre 2013, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.292 del 13 dicembre 2013, ha stabilito la riduzione dal 2,5% all'1%, a partire dal 1°
gennaio 2014, del tasso di interesse legale, con effetto su alcune disposizioni fiscali e contributive.
Valore fiscale degli immobili rivalutati per le società non operative
Con la risoluzione n. 101/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina delle
società non operative e al valore fiscale degli immobili rivalutati ai fini del computo della media nel
triennio.
L’agenzia delle Entrate ha precisato che in relazione all’applicazione della disciplina sulle società non
operative, per il 2013 dovranno essere presi in considerazione il maggior valore divenuto rilevante a
seguito della rivalutazione degli immobili per lo stesso 2013 e il valore non rivalutato dei medesimi
immobili per 2012 e il 2011.
Infine, per quanto riguarda l’applicazione dell’aliquota del 4%, questa va riferita unicamente agli
immobili a destinazione abitativa acquistati e rivalutati nel corso dell’esercizio e nei due precedenti.
Contratti di locazione: registrazione e pagamento imposte
Dal primo febbraio 2014 è possibile pagare l’imposta di registro, i tributi speciali e i compensi, l’imposta
di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di
beni immobili, mediante il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE). Permarrà
tuttavia fino al 31 dicembre 2014 la duplice scelta tra il modello precedente F23 e il nuovo modello.
Il modello di pagamento “F24 ELIDE” deve essere presentato dai soggetti titolari di partita IVA
esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, utilizzando i
servizi on-line dell’Agenzia delle Entrate e del sistema bancario e postale. I soggetti non titolari di partita
IVA, oltre alle modalità di conferimento della delega di pagamento attraverso intermediari abilitati,
possono presentare il modello “F24 ELIDE” anche presso gli sportelli delle banche abilitate, delle Poste
Italiane S.p.A. e degli agenti della riscossione.
A decorrere dal 3 febbraio 2014 il modello 69, comunque utilizzabile fino al 31 marzo 2014, per la
registrazione dei contratti di locazione è sostituito dal modello RLI, attualmente reperibile sul sito
dell’Agenzia delle Entrate,
Il modello RLI dovrà essere sempre presentato in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari
abilitati. Coloro che non siano proprietari di un numero di immobili superiore a 10, e quindi non siano
tenuti alla registrazione telematica, possono effettuare la presentazione telematica tramite gli uffici
dell’Agenzia delle Entrate.
Il modello RLI dovrà essere utilizzato anche per tutti gli adempimenti successivi alla registrazione del
contratto, quali proroghe, cessioni, risoluzioni.
Italia e USA firmano l’accordo per lo scambio automatico dei dati fiscali
Il ministro dell'Economia italiana e l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia hanno firmato un accordo
intergovernativo per l’attuazione del FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), che consentirà lo
scambio automatico di informazioni di natura finanziaria tra le autorità fiscali dei due Paesi.
A seguito di questo patto, gli intermediari finanziari dovranno essere in grado di garantire la conformità
alle regole Fatca con un adeguato e strutturato presidio di governance. In particolare, saranno obbligati
ad identificare tutti i clienti con un rapporto in essere o in fase di sottoscrizione classificando gli
eventuali soggetti fiscali Usa per i quali nasce l’obbligo di segnalazione. Dovranno anche intercettare
tutti i cosiddetti “cambi di circostanza” della clientela già identificata che possano modificare la
classificazione e trasformare un cliente “extra-Usa” in un soggetto fiscale statunitense.
Infine, dovranno applicare ai soggetti finanziari non partecipanti al Fatca la ritenuta del 30% sulle
transazioni aventi redditi certi di fonte Usa denominate Fdap (Fixed or determinable annual or
periodical).
Aggiornamento lista paesi “white list”
Con la Circolare 38/E l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la lista aggiornata dei paesi collaborativi
(Paesi White List).
Per “Paesi collaborativi” si intendono quelli inclusi nella lista di cui all'articolo 168-bis, comma 1, del Tuir
nonché quelli che prevedono un adeguato scambio di informazioni tramite una convenzione per evitare
la doppia imposizione sul reddito, e che assicurano al fisco italiano un’adeguata possibilità di controllo
attraverso lo scambio di informazioni.
L’ Agenzia, quindi, ha aggiunto alla lista contenuta nel Dm 4 settembre 1996, gli altri Paesi con i quali
nel frattempo sono entrate in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni che consentono lo
scambio d'informazioni, omettendo, per il momento, il Libano.
La lista è importante in quanto le attività detenute all'estero attraverso società o altre entità giuridiche
(fondazioni o trust), oppure che abbiano come "titolari effettivi" soggetti persone fisiche, società semplici
ed equiparate ed enti non commerciali residenti in Paesi non collaborativi, devono essere segnalate
direttamente nel quadro RW, in luogo della partecipazione, con l'indicazione della quota di
partecipazione nella società o entità giuridica.
Statuto Srl Semplificata
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere n. 6404 del 15 gennaio 2014, ha fornito un
chiarimento in merito all’atto costitutivo di una Srl Semplificata. In seguito alle novità recate dal Decreto
Lavoro 76/2013, il Ministero ha affermato che il modello standard di atto costitutivo/statuto della SRL
Semplificata non può essere oggetto di modifiche per tutto l’arco della vita delle stesse, salvo quelle
indispensabili per renderlo coerente con la legge notarile.
Proroga al 16 maggio del pagamento dei premi INAIL
Con un’azione congiunta da parte del Ministero dell’Economia e del Ministero del Lavoro, è stato
rinviato al 16 maggio 2014 il termine per il pagamento della prima rata dei contributi INAIL, in modo da
applicare le nuove tariffe previste dalla Legge di Stabilità.
Quest’ultima ha previsto infatti che, a partire da quest'anno, i premi a carico delle imprese per la
copertura degli infortuni sul lavoro debbano essere rimodulati sulla base dell'andamento degli infortuni
stessi.
Di conseguenza, ci saranno vantaggi per le imprese "virtuose" che costituiscono circa l'85-90% del
totale. Si prevede che il decreto attuativo per quest’anno determinerà un taglio degli importi del 14%
circa.
IVA - rivalsa
Con la circolare n. 35/E del 17 dicembre 2013, l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti operativi
legati alla possibilità di esercitare la rivalsa o la detrazione sull'IVA pagata a seguito di accertamento
definitivo.
La facoltà di addebitare l'IVA in via di rivalsa è consentita anche quando il contribuente definisce
l’accertamento attraverso l’emissione di una fattura o di una nota di variazione, utilizzando uno degli
strumenti deflattivi del contenzioso tributario, come, ad esempio, l’adesione, l’acquiescenza e la
conciliazione giudiziale (trattandosi di accertamenti divenuti definitivi). Il destinatario a sua volta
utilizzerà il documento ricevuto per esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi entro la dichiarazione
del secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta al fornitore.
Il recupero a titolo di rivalsa dell'IVA è possibile anche nel caso in cui il debitore e il creditore siano lo
stesso soggetto come nel caso di operazioni effettuate in regime di reverse charge.
Un chiarimento di particolare interesse riguarda l’estensione dell’istituto anche nelle ipotesi di
importazione e splafonamento.
Tax/Fisco
Risoluzione n. 94/E – cessione all’esportazione
Con la Risoluzione Ministeriale n. 94/E, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello presentato
da un’ azienda in merito all’interpretazione dell’articolo 8 del DPR 633/1972 sulle cessioni
all’esportazione.
La società interpellante ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se “l’invio dei propri beni negli USA in
regime di franco valuta per essere successivamente ceduti al proprio cliente statunitense, in virtù
dell’impegno contrattualmente vincolante assunto ab origine dalle parti, integri, all’atto del trasferimento
della proprietà, una cessione all’esportazione non imponibile ex art. 8, comma 1, del DPR n. 633/1972”.
L’Agenzia delle Entrate ricordando che affinché sussista un’esportazione occorre che si realizzino due
presupposti, ossia la materiale uscita dei beni dal territorio comunitario e il trasferimento di proprietà o
di altro diritto reale di godimento, ha ritenuto di assimilare l’operazione di cui sopra ai contratti di
consignment stock. Con tale contratto, infatti, le merci vengono inviate a destinazione di un acquirente
stabilito in un paese terzo extra-UE, presso un deposito del medesimo o di un terzo cui quest’ultimo
possa accedere. All’atto del prelievo della merce dal deposito da parte dell’acquirente, si dà esecuzione
alla compravendita e si realizzano i presupposti per inquadrare l’operazione come cessione
all’esportazione.
L’Agenzia ritiene che la fattispecie prospettata dal contribuente, pur non essendo riconducibile al
contratto di consignment stock, appaia, sul piano degli effetti, molto simile allo stesso. L’invio dei beni
negli USA in regime di franco valuta per essere successivamente ceduti al cliente statunitense, avviene
in virtù dell’impegno contrattualmente vincolante assunto ab origine dalle stesse parti. Le merci, infatti,
ancorché stoccate in un deposito di una società controllata statunitense, appaiono vincolate sin
dall’inizio all’esclusivo trasferimento di proprietà del cliente estero in relazione alle sue esigenze di
approvvigionamento.
Pertanto, con il prelievo delle merci dal deposito per la consegna al cliente estero, si darà esecuzione
alla compravendita e si realizzeranno i presupposti dell’esportazione. Inoltre il plafond si andrà a
costituire solo nel momento e nella misura in cui le merci risulteranno prelevate dall’acquirente e
debitamente fatturate dal fornitore.
Società e Bilanci
OIC 12 – Principio contabile su costi e ricavi
L’Organismo Italiano di Contabilità ha diffuso, in consultazione sino al 28 febbraio 2014, la nuova bozza
del principio contabile OIC 12. La nuova bozza incorpora ora anche l’attuale documento interpretativo
n. 1 relativo alla classificazione dei costi e ricavi nel conto economico.
Il principio contabile in questione è l’unico, all’interno del corpo dei principi contabili, che disciplina i
costi e i ricavi, poiché gli altri principi si occupano soltanto delle poste patrimoniali.
Passando in rassegna le novità introdotte, il principio, con riferimento al Valore della Produzione,
stabilisce chiaramente che i contributi in conto esercizio, anche quelli relativi all’acquisto di materiali,
debbono essere iscritti nella voce A5 relativa agli “Altri ricavi e proventi”, e che quindi i relativi costi per
acquisti di cui alla voce B6 debbono essere iscritti al lordo dei contributi, mentre la variazione delle
rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti è indicata nella voce B11 o A2. Inoltre, sempre
nella voce A5, viene iscritta anche la quota di competenza dell’esercizio dei contributi in conto capitale.
Relativamente ai Costi della Produzione, viene espressamente previsto che la classificazione degli
stessi avvenga per natura, ricercando pertanto in via prioritaria la voce più inerente. Perciò, a titolo
puramente esemplificativo, in B7 andranno rilevati anche gli accantonamenti a fondi per indennità
relative ai rapporti di agenzia, al FISC e al FIRR; in B10 andranno iscritte le svalutazioni dei ratei e
risconti attivi di natura non finanziaria, mentre le svalutazioni di ratei e risconti attivi di natura finanziaria
andranno iscritte nella voce C o D del conto economico.
In merito alle Componenti Straordinarie, in questa sezione vanno iscritte le componenti reddituali
relative alle ristrutturazioni dei debiti, così come ogni plusvalore derivante dall’acquisizione a titolo
gratuito delle immobilizzazioni materiali.
Il nuovo OIC12, sottolinea peraltro l’importanza della Correlazione per Aree, concetto in base al quale
eventuali ripristini di valore, o eventuali sopravvenienze ed insussistenze vanno rilevati in base a come
era stato contabilizzato la transazione originaria cui si riferiscono. Quindi, a titolo di esempio, la voce A5
comprende i ripristini di valore a seguito di precedenti svalutazioni, se queste erano state rilevate nella
voce B10. Il ripristino è invece contabilizzato in E20 nel caso in cui la svalutazione fosse stata
originariamente contabilizzata nella sezione E21.
E’ opportuno ricordare che quanto indicato fa parte del principio diffuso per ora in bozza, che ancora
non è in vigore. Terminata la fase di consultazione, il principio verrà licenziato in forma definitiva e
valuteremo se l’OIC avrà apportato delle modifiche al corpo del principio così come ora proposto.
Immobilizzazioni materiali e crediti: nuovi principi contabili
Nel nuovo set di principi che l’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ha aggiornato e pubblicato per la
consultazione, si segnalano importanti cambiamenti in riferimento all’OIC 16, relativo alle
Immobilizzazioni Materiali.
Nella bozza in circolazione, l’OIC ha previsto la necessità di non riclassificare le immobilizzazioni
destinate alla vendita nell’attivo circolante, ma di lasciarle classificate nell’attivo fisso, con l’aggiunta
dell’indicazione “destinate alla vendita”.
Altra variazione da segnalare è nell’OIC 15 relativo ai Crediti, che prevede la rilevazione automatica
degli interessi di mora relativi ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Essi andrebbero
rilevati in base al tasso di interesse diffuso semestralmente dal ministero dell’Economia. Se il termine
non è fissato contrattualmente, essi decorrono dal 30° giorno a partire dal ricevimento della fattura o dal
ricevimento della merce.
Quando l’incasso di detti interessi è dubbio, va stanziato un fondo svalutazione per accogliere la parte
di essi di cui non si prevede il recupero.
Approfondimenti
Compensazioni – società in perdita
Per le società che nel triennio 2010 – 2011 – 2012 hanno realizzato per tre volte una perdita fiscale
oppure due perdite fiscali e un risultato inferiore al minimo delle società non operative, considerate di
comodo nel 2013, anche se in tale esercizio hanno realizzato un reddito congruo, da gennaio scatta il
divieto di compensazione del credito IVA annuale. Per utilizzare lo stesso è indispensabile verificare
l’esistenza di possibili cause di esclusione e, in caso negativo, anticipare il più possibile l’interpello
disapplicativo.
Chi si trova in perdita sistematica è esonerato dalla disposizione se, in almeno uno dei tre esercizi
oggetto d’osservazione, ha realizzato una condizione di disapplicazione (provvedimento dell’11 giugno
2012), come il Mol positivo o un reddito che, depurato da esenzioni e agevolazioni, diventa positivo. Le
cause di disapplicazione non valgono invece se si realizzano nello stesso periodo d’imposta 2013.
C’è ancora invece del tempo per verificare l’esistenza di cause legali di esclusione che rilevano invece
nell’anno 2013, come ad esempio numero di dipendenti mai inferiore a 10, oppure valore della
produzione superiore al totale dell’attivo nel bilancio al 31 dicembre 2013.
In assenza di esoneri, le società dovranno dichiarare un reddito minimo calcolato con gli appositi
coefficienti, e non potranno utilizzare il credito IVA in compensazione.
Compravendite – versamenti ai notai
All'art. 35 della legge di stabilità è contenuta una piccola rivoluzione per la compravendita immobiliare: i
soldi versati dall'acquirente per l'acquisto di una casa al momento del rogito non andranno direttamente
al venditore, ma ad un fondo gestito dal notaio che li consegnerà solo a trasferimento di proprietà
avvenuto. Gli interessi del fondo serviranno allo Stato per alimentare i finanziamenti agevolati alle
piccole e medie imprese. Lo scopo di tale novità è quello di evitare che il compratore versi direttamente
nelle mani del costruttore o del venditore di un immobile i soldi della compravendita prima che il
trasferimento di proprietà sia regolarmente avvenuto, e prima che il venditore abbia adempiuto a tutte le
sue obbligazioni
Voluntary disclosure
Con la circolare 25/E del 2013 veniva affidato all’Ucifi – ufficio centrale per il contrasto agli illeciti – il
compito di sperimentare lo sviluppo della voluntary disclosure di attività finanziarie illecitamente
detenute all’estero da contribuenti nazionali. Con la circolare 38/E del 2013 è stato chiarito che, in caso
di piena e spontanea collaborazione del contribuente per la ricostruzione degli investimenti e delle
attività finanziarie illecitamente detenute all’estero, è applicabile la riduzione della sanzione fino alla
metà del limite, come previsto dall’art. 7 comma 4 del D.Lgs. 472/1997. In sostanza il contribuente può
presentare un’autodenuncia all’Ucifi di competenza, che provvederà a coordinarsi con gli uffici delle
Entrate, prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di
accertamento.
Imposte di registro, ipotecarie e catastali
Numerose le novità in tema di imposte di registro, ipotecarie e catastali.
1. Dal 1° gennaio 2014 le aliquote applicabili sono:
- per i trasferimenti che hanno ad oggetto immobili residenziali non classificati nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9 e aventi i requisiti di “prima casa” l’aliquota applicabile è pari al 2%;
- per tutti gli altri trasferimenti immobiliari, nonché gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di
godimento, l’aliquota è pari al 9%;
- la soglia minima per il versamento dell’imposta è innalzata a Euro 1.000.
2. Innalzamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale da versare in misura fissa da Euro
168,00 a Euro 200,00, sempre a partire dal 1° gennaio 2014.
3. Vengono ripristinate le imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e la catastale all’1% per gli atti
di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, a favore di coltivatori diretti ed
imprenditori agricoli professionali.
Pagamento canoni di locazione
La Legge di stabilità ha previsto che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta
eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, debbano essere corrisposti
obbligatoriamente, per qualunque importo, in forme e modalità che escludano l’utilizzo del contante e
ne assicurino la tracciabilità, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento
delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.
Novità IRPEF
In tema di redditi delle persone fisiche, si segnalano le più importanti novità:
- sono state aumentate le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e altre categorie assimilate;
- è stata prorogata al 31 dicembre 2014 la misura del 65% per la detrazione d’imposta per le spese
relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
- è stata prorogata al 31 dicembre 2014 la misura del 50% per la detrazione d’imposta per gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio con tetto massimo di spesa di Euro 96.000;
- è stato prorogato al 31 dicembre 2014 il termine per sostenere le spese per l’acquisto di mobili per
l’arredo oggetto di ristrutturazione per poter usufruire della detrazione del 50% dell’importo, fino ad un
tetto massimo Euro di 10.000, sempreché le predette spese non superino quelle sostenute per la
ristrutturazione stessa;
- viene sottoposto ad IRPEF, nella misura del 50%, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati
situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, anche se
assoggettati ad IMU;
- sono stati previsti controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate per il rimborso dell’IRPEF a
favore di persone fisiche da parte dei sostituti d’imposta a seguito della presentazione del modello 730.
Il controllo verrà effettuato per i rimborsi di totale complessivo superiore a Euro 4.000 se lo stesso è
determinato da detrazioni per carichi di famiglia o da eccedenze di imposta derivanti dalla precedente
dichiarazione.
Rivalutazione terreni e partecipazioni
Sono stati riaperti i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1°
gennaio 2014 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali
non in regime d’impresa. Per poter beneficiare della rivalutazione dovrà essere presentata entro il 30
giugno 2014 una perizia di affrancamento giurata sul valore del bene al 1° gennaio 2014 e dovrà essere
versata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 2% per le partecipazioni non qualificate e del
4% sul valore periziato dei terreni e delle partecipazioni qualificate.
Rivalutazione beni d’impresa
La Legge di stabilità ha previsto, per le imprese, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni
d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2013,
attraverso un’imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per le altre categorie di
beni. È stata inoltre prevista la possibilità di affrancare la riserva da rivalutazione con il versamento di
un’imposta sostitutiva pari al 10% del valore della stessa.
Visto di conformità per le compensazioni dei crediti d’imposta
È’ stato previsto dalla Legge di stabilità che i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione i
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte
sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP per importi superiori ad Euro 15.000 annui, siano
obbligati a richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle
quali emerge il credito in oggetto, a partire dal periodo d’imposta 2013. Ciò implica che il contribuente
potrà proseguire senza ulteriori adempimenti ad utilizzare nel corso del 2014 la parte di credito
dell’anno d’imposta 2012 non utilizzata nel corso del 2013, sino a quando non verrà presentata la
dichiarazione 2014 – anno d’imposta 2013 – dove l’esposizione del riporto in dichiarazione determina la
“rigenerazione” del credito come credito del periodo d’imposta 2013, e quindi soggetto alle nuove
disposizioni. Di notevole importanza la conferma che i crediti per le imposte dirette possono essere
compensati anche prima della presentazione della dichiarazione, mancando al riguardo una norma
analoga a quanto previsto per l’IVA.
Beni in leasing
E’ stato previsto che l’impresa utilizzatrice di beni in leasing, che imputa a conto economico i canoni di
locazione finanziaria, possa operare la deduzione degli stessi per un periodo non inferiore alla metà del
periodo di ammortamento – anziché dei 2/3 – corrispondente al coefficiente ministeriale, in relazione
all’attività d’impresa svolta.
In caso di beni immobili è stato previsto, sia per le imprese che per i lavoratori autonomi, che la
deduzione sia ammessa per un periodo non inferiore ai 12 anni.
Novità IMU
1. Nel caso di erronei versamenti IMU – versamenti a un Comune diverso da quello destinatario
dell’imposta, versamenti per importi superiori al dovuto, versamenti allo Stato della quota dovuta ai
Comuni e viceversa – è stato chiarito che, in caso di comunicazione da parte del contribuente dovranno
essere indicati, da parte dello stesso, gli estremi del versamento, l’importo versato, i dati catastali
dell’immobile in oggetto, il Comune destinatario delle somme e quello che ha erroneamente ricevuto il
versamento. Il Comune, cui è stato comunicato l’errato versamento, dovrà attivare le procedure più
idonee per il riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite.
Stesse modalità di regolazione sono previste nel caso sia stata versata allo Stato una quota di
spettanza del Comune, o viceversa, e non sia dovuto il rimborso al contribuente. In caso di versamenti
di importi superiori al dovuto o di versamento allo Stato di una somma di spettanza al Comune, dopo
aver regolarizzato la propria posizione nei confronti del Comune, va presentata istanza di rimborso
all’Ente in questione che, al termine dell’istruttoria, provvederà alla restituzione della quota di propria
spettanza.
2. A seguito delle difficoltà oggettive di calcolo riscontratesi in sede di versamento della seconda rata
IMU per il 2013, in caso di insufficiente versamento, la Legge di stabilità ha previsto che il contribuente
potrà sanare la propria posizione senza versamento di sanzioni o interessi entro il termine di
versamento della prima rata per l’anno 2014. La norma in esame non potrà, invece, essere applicata in
caso di omesso versamento.
3. È stata prevista la deducibilità parziale del 20% dell’IMU ai fini IRES versata per gli immobili
strumentali da parte di imprese ed esercenti arti e professioni a partire dal periodo d’imposta 2014. Per
il periodo d’imposta 2013 tale deducibilità è stata prevista al 30%. Non è applicabile la deduzione per gli
immobili degli esercenti arti e professioni ad uso promiscuo.
4. È stato ridotto da 110 a 75 il moltiplicatore per determinare la base imponibile IMU dei terreni agricoli
e di quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali
iscritti nella previdenza agricola.
5. È stato precisato che la locazione, anche temporanea, dei fabbricati merce (destinati alla vendita) da
parte delle imprese costruttrici, fa cadere il regime di esenzione IMU per gli stessi. Ovviamente, se
locati solo per un periodo d’imposta inferiore all’anno solare, l’IMU andrà calcolata in riferimento al
periodo di locazione, permanendo l’esenzione per il restante periodo.
Scadenze
Comunicazione dati IVA
Entro il prossimo 28 febbraio deve essere presentata in via telematica la comunicazione annuale dati
IVA relativa all’anno solare 2013. Si precisa che è previsto l’esonero dall’invio della comunicazione per i
contribuenti che presentano la dichiarazione annuale in forma autonoma entro il mese di febbraio, a
prescindere dal saldo a debito o a credito.
Con provvedimento del 15 gennaio 2014 sono state approvate le nuove istruzioni per la compilazione,
questa è obbligatoria per tutti i soggetti titolari di partita IVA obbligati alla presentazione della
dichiarazione annuale IVA, anche se non hanno effettuato operazioni imponibili e non sono tenuti ad
effettuate le liquidazioni periodiche.
L’omissione della comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa che va da
258,00 euro a 2.065,00 euro.
Certificazioni dei compensi
Entro il 28 febbraio 2014, il sostituto d’imposta è tenuto ad inviare al soggetto percipiente la
certificazione delle ritenute d’acconto effettuate nel corso dell’anno precedente che attesta l’avvenuto
pagamento dei compensi e la trattenuta effettuata.
Lo studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti
M.P. CONSULTING SRL