A tutti i clienti Loro sedi Newsletter informativa Anno 2014 Numero 1 Indice Argomenti Novità: Tasso di interesse legale - riduzione all'1% dal 2014 Valore fiscale degli immobili rivalutati per le società non operative Contratti di locazione: registrazione e pagamento imposte Italia e USA firmano l’accordo per lo scambio automatico dei dati fiscali Aggiornamento lista paesi “white list” Statuto Srl Semplificata Proroga al 16 maggio del pagamento dei premi INAIL IVA - rivalsa Tax/Fisco: Risoluzione n. 94/E – cessione all’esportazione Società e Bilanci: OIC 12 – Principio contabile su costi e ricavi Immobilizzazioni materiali e crediti: nuovi principi contabili Giurisprudenza: Riclassamento catastale Accertamento – accesso in locali aziendali Approfondimenti dei vari argomenti Scadenze: Comunicazione dati IVA Certificazioni dei compensi Novità Tasso di interesse legale - riduzione all'1% dal 2014 Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto del 12 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.292 del 13 dicembre 2013, ha stabilito la riduzione dal 2,5% all'1%, a partire dal 1° gennaio 2014, del tasso di interesse legale, con effetto su alcune disposizioni fiscali e contributive. Valore fiscale degli immobili rivalutati per le società non operative Con la risoluzione n. 101/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina delle società non operative e al valore fiscale degli immobili rivalutati ai fini del computo della media nel triennio. L’agenzia delle Entrate ha precisato che in relazione all’applicazione della disciplina sulle società non operative, per il 2013 dovranno essere presi in considerazione il maggior valore divenuto rilevante a seguito della rivalutazione degli immobili per lo stesso 2013 e il valore non rivalutato dei medesimi immobili per 2012 e il 2011. Infine, per quanto riguarda l’applicazione dell’aliquota del 4%, questa va riferita unicamente agli immobili a destinazione abitativa acquistati e rivalutati nel corso dell’esercizio e nei due precedenti. Contratti di locazione: registrazione e pagamento imposte Dal primo febbraio 2014 è possibile pagare l’imposta di registro, i tributi speciali e i compensi, l’imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili, mediante il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE). Permarrà tuttavia fino al 31 dicembre 2014 la duplice scelta tra il modello precedente F23 e il nuovo modello. Il modello di pagamento “F24 ELIDE” deve essere presentato dai soggetti titolari di partita IVA esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, utilizzando i servizi on-line dell’Agenzia delle Entrate e del sistema bancario e postale. I soggetti non titolari di partita IVA, oltre alle modalità di conferimento della delega di pagamento attraverso intermediari abilitati, possono presentare il modello “F24 ELIDE” anche presso gli sportelli delle banche abilitate, delle Poste Italiane S.p.A. e degli agenti della riscossione. A decorrere dal 3 febbraio 2014 il modello 69, comunque utilizzabile fino al 31 marzo 2014, per la registrazione dei contratti di locazione è sostituito dal modello RLI, attualmente reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, Il modello RLI dovrà essere sempre presentato in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati. Coloro che non siano proprietari di un numero di immobili superiore a 10, e quindi non siano tenuti alla registrazione telematica, possono effettuare la presentazione telematica tramite gli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Il modello RLI dovrà essere utilizzato anche per tutti gli adempimenti successivi alla registrazione del contratto, quali proroghe, cessioni, risoluzioni. Italia e USA firmano l’accordo per lo scambio automatico dei dati fiscali Il ministro dell'Economia italiana e l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia hanno firmato un accordo intergovernativo per l’attuazione del FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), che consentirà lo scambio automatico di informazioni di natura finanziaria tra le autorità fiscali dei due Paesi. A seguito di questo patto, gli intermediari finanziari dovranno essere in grado di garantire la conformità alle regole Fatca con un adeguato e strutturato presidio di governance. In particolare, saranno obbligati ad identificare tutti i clienti con un rapporto in essere o in fase di sottoscrizione classificando gli eventuali soggetti fiscali Usa per i quali nasce l’obbligo di segnalazione. Dovranno anche intercettare tutti i cosiddetti “cambi di circostanza” della clientela già identificata che possano modificare la classificazione e trasformare un cliente “extra-Usa” in un soggetto fiscale statunitense. Infine, dovranno applicare ai soggetti finanziari non partecipanti al Fatca la ritenuta del 30% sulle transazioni aventi redditi certi di fonte Usa denominate Fdap (Fixed or determinable annual or periodical). Aggiornamento lista paesi “white list” Con la Circolare 38/E l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la lista aggiornata dei paesi collaborativi (Paesi White List). Per “Paesi collaborativi” si intendono quelli inclusi nella lista di cui all'articolo 168-bis, comma 1, del Tuir nonché quelli che prevedono un adeguato scambio di informazioni tramite una convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito, e che assicurano al fisco italiano un’adeguata possibilità di controllo attraverso lo scambio di informazioni. L’ Agenzia, quindi, ha aggiunto alla lista contenuta nel Dm 4 settembre 1996, gli altri Paesi con i quali nel frattempo sono entrate in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni che consentono lo scambio d'informazioni, omettendo, per il momento, il Libano. La lista è importante in quanto le attività detenute all'estero attraverso società o altre entità giuridiche (fondazioni o trust), oppure che abbiano come "titolari effettivi" soggetti persone fisiche, società semplici ed equiparate ed enti non commerciali residenti in Paesi non collaborativi, devono essere segnalate direttamente nel quadro RW, in luogo della partecipazione, con l'indicazione della quota di partecipazione nella società o entità giuridica. Statuto Srl Semplificata Il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere n. 6404 del 15 gennaio 2014, ha fornito un chiarimento in merito all’atto costitutivo di una Srl Semplificata. In seguito alle novità recate dal Decreto Lavoro 76/2013, il Ministero ha affermato che il modello standard di atto costitutivo/statuto della SRL Semplificata non può essere oggetto di modifiche per tutto l’arco della vita delle stesse, salvo quelle indispensabili per renderlo coerente con la legge notarile. Proroga al 16 maggio del pagamento dei premi INAIL Con un’azione congiunta da parte del Ministero dell’Economia e del Ministero del Lavoro, è stato rinviato al 16 maggio 2014 il termine per il pagamento della prima rata dei contributi INAIL, in modo da applicare le nuove tariffe previste dalla Legge di Stabilità. Quest’ultima ha previsto infatti che, a partire da quest'anno, i premi a carico delle imprese per la copertura degli infortuni sul lavoro debbano essere rimodulati sulla base dell'andamento degli infortuni stessi. Di conseguenza, ci saranno vantaggi per le imprese "virtuose" che costituiscono circa l'85-90% del totale. Si prevede che il decreto attuativo per quest’anno determinerà un taglio degli importi del 14% circa. IVA - rivalsa Con la circolare n. 35/E del 17 dicembre 2013, l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti operativi legati alla possibilità di esercitare la rivalsa o la detrazione sull'IVA pagata a seguito di accertamento definitivo. La facoltà di addebitare l'IVA in via di rivalsa è consentita anche quando il contribuente definisce l’accertamento attraverso l’emissione di una fattura o di una nota di variazione, utilizzando uno degli strumenti deflattivi del contenzioso tributario, come, ad esempio, l’adesione, l’acquiescenza e la conciliazione giudiziale (trattandosi di accertamenti divenuti definitivi). Il destinatario a sua volta utilizzerà il documento ricevuto per esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi entro la dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta al fornitore. Il recupero a titolo di rivalsa dell'IVA è possibile anche nel caso in cui il debitore e il creditore siano lo stesso soggetto come nel caso di operazioni effettuate in regime di reverse charge. Un chiarimento di particolare interesse riguarda l’estensione dell’istituto anche nelle ipotesi di importazione e splafonamento. Tax/Fisco Risoluzione n. 94/E – cessione all’esportazione Con la Risoluzione Ministeriale n. 94/E, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello presentato da un’ azienda in merito all’interpretazione dell’articolo 8 del DPR 633/1972 sulle cessioni all’esportazione. La società interpellante ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se “l’invio dei propri beni negli USA in regime di franco valuta per essere successivamente ceduti al proprio cliente statunitense, in virtù dell’impegno contrattualmente vincolante assunto ab origine dalle parti, integri, all’atto del trasferimento della proprietà, una cessione all’esportazione non imponibile ex art. 8, comma 1, del DPR n. 633/1972”. L’Agenzia delle Entrate ricordando che affinché sussista un’esportazione occorre che si realizzino due presupposti, ossia la materiale uscita dei beni dal territorio comunitario e il trasferimento di proprietà o di altro diritto reale di godimento, ha ritenuto di assimilare l’operazione di cui sopra ai contratti di consignment stock. Con tale contratto, infatti, le merci vengono inviate a destinazione di un acquirente stabilito in un paese terzo extra-UE, presso un deposito del medesimo o di un terzo cui quest’ultimo possa accedere. All’atto del prelievo della merce dal deposito da parte dell’acquirente, si dà esecuzione alla compravendita e si realizzano i presupposti per inquadrare l’operazione come cessione all’esportazione. L’Agenzia ritiene che la fattispecie prospettata dal contribuente, pur non essendo riconducibile al contratto di consignment stock, appaia, sul piano degli effetti, molto simile allo stesso. L’invio dei beni negli USA in regime di franco valuta per essere successivamente ceduti al cliente statunitense, avviene in virtù dell’impegno contrattualmente vincolante assunto ab origine dalle stesse parti. Le merci, infatti, ancorché stoccate in un deposito di una società controllata statunitense, appaiono vincolate sin dall’inizio all’esclusivo trasferimento di proprietà del cliente estero in relazione alle sue esigenze di approvvigionamento. Pertanto, con il prelievo delle merci dal deposito per la consegna al cliente estero, si darà esecuzione alla compravendita e si realizzeranno i presupposti dell’esportazione. Inoltre il plafond si andrà a costituire solo nel momento e nella misura in cui le merci risulteranno prelevate dall’acquirente e debitamente fatturate dal fornitore. Società e Bilanci OIC 12 – Principio contabile su costi e ricavi L’Organismo Italiano di Contabilità ha diffuso, in consultazione sino al 28 febbraio 2014, la nuova bozza del principio contabile OIC 12. La nuova bozza incorpora ora anche l’attuale documento interpretativo n. 1 relativo alla classificazione dei costi e ricavi nel conto economico. Il principio contabile in questione è l’unico, all’interno del corpo dei principi contabili, che disciplina i costi e i ricavi, poiché gli altri principi si occupano soltanto delle poste patrimoniali. Passando in rassegna le novità introdotte, il principio, con riferimento al Valore della Produzione, stabilisce chiaramente che i contributi in conto esercizio, anche quelli relativi all’acquisto di materiali, debbono essere iscritti nella voce A5 relativa agli “Altri ricavi e proventi”, e che quindi i relativi costi per acquisti di cui alla voce B6 debbono essere iscritti al lordo dei contributi, mentre la variazione delle rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti è indicata nella voce B11 o A2. Inoltre, sempre nella voce A5, viene iscritta anche la quota di competenza dell’esercizio dei contributi in conto capitale. Relativamente ai Costi della Produzione, viene espressamente previsto che la classificazione degli stessi avvenga per natura, ricercando pertanto in via prioritaria la voce più inerente. Perciò, a titolo puramente esemplificativo, in B7 andranno rilevati anche gli accantonamenti a fondi per indennità relative ai rapporti di agenzia, al FISC e al FIRR; in B10 andranno iscritte le svalutazioni dei ratei e risconti attivi di natura non finanziaria, mentre le svalutazioni di ratei e risconti attivi di natura finanziaria andranno iscritte nella voce C o D del conto economico. In merito alle Componenti Straordinarie, in questa sezione vanno iscritte le componenti reddituali relative alle ristrutturazioni dei debiti, così come ogni plusvalore derivante dall’acquisizione a titolo gratuito delle immobilizzazioni materiali. Il nuovo OIC12, sottolinea peraltro l’importanza della Correlazione per Aree, concetto in base al quale eventuali ripristini di valore, o eventuali sopravvenienze ed insussistenze vanno rilevati in base a come era stato contabilizzato la transazione originaria cui si riferiscono. Quindi, a titolo di esempio, la voce A5 comprende i ripristini di valore a seguito di precedenti svalutazioni, se queste erano state rilevate nella voce B10. Il ripristino è invece contabilizzato in E20 nel caso in cui la svalutazione fosse stata originariamente contabilizzata nella sezione E21. E’ opportuno ricordare che quanto indicato fa parte del principio diffuso per ora in bozza, che ancora non è in vigore. Terminata la fase di consultazione, il principio verrà licenziato in forma definitiva e valuteremo se l’OIC avrà apportato delle modifiche al corpo del principio così come ora proposto. Immobilizzazioni materiali e crediti: nuovi principi contabili Nel nuovo set di principi che l’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ha aggiornato e pubblicato per la consultazione, si segnalano importanti cambiamenti in riferimento all’OIC 16, relativo alle Immobilizzazioni Materiali. Nella bozza in circolazione, l’OIC ha previsto la necessità di non riclassificare le immobilizzazioni destinate alla vendita nell’attivo circolante, ma di lasciarle classificate nell’attivo fisso, con l’aggiunta dell’indicazione “destinate alla vendita”. Altra variazione da segnalare è nell’OIC 15 relativo ai Crediti, che prevede la rilevazione automatica degli interessi di mora relativi ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Essi andrebbero rilevati in base al tasso di interesse diffuso semestralmente dal ministero dell’Economia. Se il termine non è fissato contrattualmente, essi decorrono dal 30° giorno a partire dal ricevimento della fattura o dal ricevimento della merce. Quando l’incasso di detti interessi è dubbio, va stanziato un fondo svalutazione per accogliere la parte di essi di cui non si prevede il recupero. Approfondimenti Compensazioni – società in perdita Per le società che nel triennio 2010 – 2011 – 2012 hanno realizzato per tre volte una perdita fiscale oppure due perdite fiscali e un risultato inferiore al minimo delle società non operative, considerate di comodo nel 2013, anche se in tale esercizio hanno realizzato un reddito congruo, da gennaio scatta il divieto di compensazione del credito IVA annuale. Per utilizzare lo stesso è indispensabile verificare l’esistenza di possibili cause di esclusione e, in caso negativo, anticipare il più possibile l’interpello disapplicativo. Chi si trova in perdita sistematica è esonerato dalla disposizione se, in almeno uno dei tre esercizi oggetto d’osservazione, ha realizzato una condizione di disapplicazione (provvedimento dell’11 giugno 2012), come il Mol positivo o un reddito che, depurato da esenzioni e agevolazioni, diventa positivo. Le cause di disapplicazione non valgono invece se si realizzano nello stesso periodo d’imposta 2013. C’è ancora invece del tempo per verificare l’esistenza di cause legali di esclusione che rilevano invece nell’anno 2013, come ad esempio numero di dipendenti mai inferiore a 10, oppure valore della produzione superiore al totale dell’attivo nel bilancio al 31 dicembre 2013. In assenza di esoneri, le società dovranno dichiarare un reddito minimo calcolato con gli appositi coefficienti, e non potranno utilizzare il credito IVA in compensazione. Compravendite – versamenti ai notai All'art. 35 della legge di stabilità è contenuta una piccola rivoluzione per la compravendita immobiliare: i soldi versati dall'acquirente per l'acquisto di una casa al momento del rogito non andranno direttamente al venditore, ma ad un fondo gestito dal notaio che li consegnerà solo a trasferimento di proprietà avvenuto. Gli interessi del fondo serviranno allo Stato per alimentare i finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese. Lo scopo di tale novità è quello di evitare che il compratore versi direttamente nelle mani del costruttore o del venditore di un immobile i soldi della compravendita prima che il trasferimento di proprietà sia regolarmente avvenuto, e prima che il venditore abbia adempiuto a tutte le sue obbligazioni Voluntary disclosure Con la circolare 25/E del 2013 veniva affidato all’Ucifi – ufficio centrale per il contrasto agli illeciti – il compito di sperimentare lo sviluppo della voluntary disclosure di attività finanziarie illecitamente detenute all’estero da contribuenti nazionali. Con la circolare 38/E del 2013 è stato chiarito che, in caso di piena e spontanea collaborazione del contribuente per la ricostruzione degli investimenti e delle attività finanziarie illecitamente detenute all’estero, è applicabile la riduzione della sanzione fino alla metà del limite, come previsto dall’art. 7 comma 4 del D.Lgs. 472/1997. In sostanza il contribuente può presentare un’autodenuncia all’Ucifi di competenza, che provvederà a coordinarsi con gli uffici delle Entrate, prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Imposte di registro, ipotecarie e catastali Numerose le novità in tema di imposte di registro, ipotecarie e catastali. 1. Dal 1° gennaio 2014 le aliquote applicabili sono: - per i trasferimenti che hanno ad oggetto immobili residenziali non classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e aventi i requisiti di “prima casa” l’aliquota applicabile è pari al 2%; - per tutti gli altri trasferimenti immobiliari, nonché gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, l’aliquota è pari al 9%; - la soglia minima per il versamento dell’imposta è innalzata a Euro 1.000. 2. Innalzamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale da versare in misura fissa da Euro 168,00 a Euro 200,00, sempre a partire dal 1° gennaio 2014. 3. Vengono ripristinate le imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e la catastale all’1% per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali. Pagamento canoni di locazione La Legge di stabilità ha previsto che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, debbano essere corrisposti obbligatoriamente, per qualunque importo, in forme e modalità che escludano l’utilizzo del contante e ne assicurino la tracciabilità, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore. Novità IRPEF In tema di redditi delle persone fisiche, si segnalano le più importanti novità: - sono state aumentate le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e altre categorie assimilate; - è stata prorogata al 31 dicembre 2014 la misura del 65% per la detrazione d’imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici; - è stata prorogata al 31 dicembre 2014 la misura del 50% per la detrazione d’imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio con tetto massimo di spesa di Euro 96.000; - è stato prorogato al 31 dicembre 2014 il termine per sostenere le spese per l’acquisto di mobili per l’arredo oggetto di ristrutturazione per poter usufruire della detrazione del 50% dell’importo, fino ad un tetto massimo Euro di 10.000, sempreché le predette spese non superino quelle sostenute per la ristrutturazione stessa; - viene sottoposto ad IRPEF, nella misura del 50%, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, anche se assoggettati ad IMU; - sono stati previsti controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate per il rimborso dell’IRPEF a favore di persone fisiche da parte dei sostituti d’imposta a seguito della presentazione del modello 730. Il controllo verrà effettuato per i rimborsi di totale complessivo superiore a Euro 4.000 se lo stesso è determinato da detrazioni per carichi di famiglia o da eccedenze di imposta derivanti dalla precedente dichiarazione. Rivalutazione terreni e partecipazioni Sono stati riaperti i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2014 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali non in regime d’impresa. Per poter beneficiare della rivalutazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2014 una perizia di affrancamento giurata sul valore del bene al 1° gennaio 2014 e dovrà essere versata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 2% per le partecipazioni non qualificate e del 4% sul valore periziato dei terreni e delle partecipazioni qualificate. Rivalutazione beni d’impresa La Legge di stabilità ha previsto, per le imprese, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2013, attraverso un’imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per le altre categorie di beni. È stata inoltre prevista la possibilità di affrancare la riserva da rivalutazione con il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 10% del valore della stessa. Visto di conformità per le compensazioni dei crediti d’imposta È’ stato previsto dalla Legge di stabilità che i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP per importi superiori ad Euro 15.000 annui, siano obbligati a richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito in oggetto, a partire dal periodo d’imposta 2013. Ciò implica che il contribuente potrà proseguire senza ulteriori adempimenti ad utilizzare nel corso del 2014 la parte di credito dell’anno d’imposta 2012 non utilizzata nel corso del 2013, sino a quando non verrà presentata la dichiarazione 2014 – anno d’imposta 2013 – dove l’esposizione del riporto in dichiarazione determina la “rigenerazione” del credito come credito del periodo d’imposta 2013, e quindi soggetto alle nuove disposizioni. Di notevole importanza la conferma che i crediti per le imposte dirette possono essere compensati anche prima della presentazione della dichiarazione, mancando al riguardo una norma analoga a quanto previsto per l’IVA. Beni in leasing E’ stato previsto che l’impresa utilizzatrice di beni in leasing, che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, possa operare la deduzione degli stessi per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento – anziché dei 2/3 – corrispondente al coefficiente ministeriale, in relazione all’attività d’impresa svolta. In caso di beni immobili è stato previsto, sia per le imprese che per i lavoratori autonomi, che la deduzione sia ammessa per un periodo non inferiore ai 12 anni. Novità IMU 1. Nel caso di erronei versamenti IMU – versamenti a un Comune diverso da quello destinatario dell’imposta, versamenti per importi superiori al dovuto, versamenti allo Stato della quota dovuta ai Comuni e viceversa – è stato chiarito che, in caso di comunicazione da parte del contribuente dovranno essere indicati, da parte dello stesso, gli estremi del versamento, l’importo versato, i dati catastali dell’immobile in oggetto, il Comune destinatario delle somme e quello che ha erroneamente ricevuto il versamento. Il Comune, cui è stato comunicato l’errato versamento, dovrà attivare le procedure più idonee per il riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite. Stesse modalità di regolazione sono previste nel caso sia stata versata allo Stato una quota di spettanza del Comune, o viceversa, e non sia dovuto il rimborso al contribuente. In caso di versamenti di importi superiori al dovuto o di versamento allo Stato di una somma di spettanza al Comune, dopo aver regolarizzato la propria posizione nei confronti del Comune, va presentata istanza di rimborso all’Ente in questione che, al termine dell’istruttoria, provvederà alla restituzione della quota di propria spettanza. 2. A seguito delle difficoltà oggettive di calcolo riscontratesi in sede di versamento della seconda rata IMU per il 2013, in caso di insufficiente versamento, la Legge di stabilità ha previsto che il contribuente potrà sanare la propria posizione senza versamento di sanzioni o interessi entro il termine di versamento della prima rata per l’anno 2014. La norma in esame non potrà, invece, essere applicata in caso di omesso versamento. 3. È stata prevista la deducibilità parziale del 20% dell’IMU ai fini IRES versata per gli immobili strumentali da parte di imprese ed esercenti arti e professioni a partire dal periodo d’imposta 2014. Per il periodo d’imposta 2013 tale deducibilità è stata prevista al 30%. Non è applicabile la deduzione per gli immobili degli esercenti arti e professioni ad uso promiscuo. 4. È stato ridotto da 110 a 75 il moltiplicatore per determinare la base imponibile IMU dei terreni agricoli e di quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. 5. È stato precisato che la locazione, anche temporanea, dei fabbricati merce (destinati alla vendita) da parte delle imprese costruttrici, fa cadere il regime di esenzione IMU per gli stessi. Ovviamente, se locati solo per un periodo d’imposta inferiore all’anno solare, l’IMU andrà calcolata in riferimento al periodo di locazione, permanendo l’esenzione per il restante periodo. Scadenze Comunicazione dati IVA Entro il prossimo 28 febbraio deve essere presentata in via telematica la comunicazione annuale dati IVA relativa all’anno solare 2013. Si precisa che è previsto l’esonero dall’invio della comunicazione per i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale in forma autonoma entro il mese di febbraio, a prescindere dal saldo a debito o a credito. Con provvedimento del 15 gennaio 2014 sono state approvate le nuove istruzioni per la compilazione, questa è obbligatoria per tutti i soggetti titolari di partita IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se non hanno effettuato operazioni imponibili e non sono tenuti ad effettuate le liquidazioni periodiche. L’omissione della comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa che va da 258,00 euro a 2.065,00 euro. Certificazioni dei compensi Entro il 28 febbraio 2014, il sostituto d’imposta è tenuto ad inviare al soggetto percipiente la certificazione delle ritenute d’acconto effettuate nel corso dell’anno precedente che attesta l’avvenuto pagamento dei compensi e la trattenuta effettuata. Lo studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento. Cordiali saluti M.P. CONSULTING SRL
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