CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 31 GENNAIO 2014 CIRCOLARE SETTIMANALE NUMERO 4 DEL 31 GENNAIO 2014 Pagina 3 LE SCHEDE INFORMATIVE LOCAZIONI, LE NOVITÀ DA FEBBRAIO Da febbraio scatteranno grandi novità con riguardo ai contratti di locazione e di affitto di immobili. Per la registrazione dei contratti di locazione e di affitto immobiliare si utilizzerà, infatti, il nuovo modello RLI, che sostituirà il modello 69. Inoltre, le imposte connesse a tali contratti di locazione saranno versate mediante il modello "F24 Elementi identificativi", in luogo del modello F23. Pagina 3 RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI AL 1° GENNAIO 2014 La Legge di Stabilità 2014 ha riaperto i termini per la rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2014. Per perfezionare la rivalutazione, occorrerà redigere una perizia di stima e versare la prima o unica rata dell'imposta sostitutiva entro il 30.06.2014. Pagina 6 LA SANATORIA DELLE CARTELLE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2014 Con la legge di stabilità il legislatore ha introdotto una procedura che agevola i contribuenti ad estinguere i debiti risultanti dalle cartelle di Equitalia, prevedendo l'azzeramento degli interessi di mora e di ritardata iscrizione a ruolo. Per beneficiare dell'agevolazione bisogna versare l'importo dovuto in un'unica soluzione entro il prossimo 28 febbraio. Pagina 9 AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE IMPIANTI FOTOVOLTAICI: IL TRATTAMENTO FISCALE Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, presentiamo una serie di domande e risposte sul trattamento fiscale degli impianti fotovoltaici, in considerazione dei recenti chiarimenti pubblicati dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 38/E del 19.12.2013. Pagina 11 PRASSI DELLA SETTIMANA LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell’Agenzia in ordine cronologico Pagina 16 I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell’Agenzia in ordine cronologico Pagina 16 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 31 GENNAIO 2014 SCADENZARIO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 31.01.2014 AL 17.02.2014 Pagina 17 Riproduzione riservata Pag. 2 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 31 GENNAIO 2014 INFORMAZIONE FISCALE OGGETTO: Locazioni, le novità da febbraio Il nuovo anno ha portato grandi novità con riguardo ai contratti di locazione e di affitto di immobili. Nell'ottica della semplificazione degli adempimenti fiscali e amministrativi anticipata nel corso della conferenza stampa dell'Agenzia delle Entrate del 3 luglio 2013, infatti: ♦ è stato approvato un nuovo modello per la registrazione dei contratti di locazione e di affitto immobiliare (modello RLI, che sostituisce il modello 69); ♦ la modalità di pagamento mediante modello unificato di versamento F24 è stata estesa anche alle imposte ed ai tributi riguardanti i contratti di locazione immobiliare (in luogo del modello F23). Vediamo nel dettaglio le novità. LOCAZIONI: LE NOVITA' DAL 2014 IL MODELLO RLI Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 gennaio 2014, è stato approvato, insieme alle relative specifiche tecniche per la trasmissione, il nuovo modello RLI - "Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - Contratti di locazione e affitto di immobili". Il modello sarà utilizzabile a partire dal 3 febbraio 2014 per richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili ed eventuali proroghe, cessioni e risoluzioni, nonché per l’esercizio dell’opzione o della revoca della cedolare secca. In particolare, il nuovo modello sostituirà il modello 69 ("Modello di richiesta di registrazione degli atti"), approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011, esclusivamente in relazione ai seguenti adempimenti: ♦ richieste di registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili; ♦ proroghe, cessioni e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di beni immobili; ♦ comunicazione dei dati catastali ai sensi dell’articolo 19, comma 15, del D.L. n. 78/2010; ♦ esercizio o revoca dell’opzione per la cedolare secca; ♦ denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione con canone superiore a quello registrato o ai comodati fittizi. E', tuttavia, previsto un periodo transitorio, dal 3 febbraio 2014 al 31 marzo 2014, in cui sarà possibile presentare ancora agli uffici dell'Agenzia delle Entrate il modello 69 in alternativa al nuovo modello RLI. Il nuovo modello RLI permette di allegare il file del contratto e dell'eventuale documentazione, direttamente via internet (formato TIF e/o TIFF e PDF/A. Il modello RLI deve essere presentato in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati. La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di Riproduzione riservata Pag. 3 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 31 GENNAIO 2014 locazione (cioè possessori di meno di 10 unità immobiliari o che non fruiscono dell'intervento di un agente di affari o mediazione). Per la presentazione in via telematica del modello RLI, sul sito dell'Agenzia delle Entrate verrà reso disponibile gratuitamente il prodotto software “Contratti di locazione e affitto di immobili (RLI)”. Fino al 31 marzo 2014, comunque, in alternativa a tale software, è possibile utilizzare ancora gli altri prodotti software finora utilizzati per la registrazione dei contratti di locazione e comunicazione degli adempimenti successivi (Contratti di locazione, Iris e Siria). Inoltre, sarà resa disponibile la versione web del prodotto software "Contratti di locazione e affitto di immobili (RLI)”, che consentirà di registrare i contratti di locazione e di versare le eventuali imposte di registro e bollo senza che sia necessaria alcuna installazione. Come detto, il nuovo modello RLI dovrà essere utilizzato, in luogo del modello 69, anche in caso di opzione o revoca della cedolare secca. A tal fine, il provvedimento stabilisce che il locatore può revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l’opzione. Tale revoca deve avvenire presentando il modello RLI entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento e comporta il pagamento dell’imposta di registro dovuta per detta annualità di riferimento e per le successive. Resta salva la facoltà di esercitare l'opzione nelle annualità successive. IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE CON IL MODELLO "F24 ELIDE" Un'altra importante novità che scatterà da febbraio per i contratti di locazione e di affitto di immobili riguarda la possibilità di versare online le imposte connesse alla registrazione con addebito sul conto corrente del contribuente o dell’intermediario, secondo le ordinarie regole previste per il modello F24, in luogo del versamento con modello F23. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 gennaio 2014, infatti, è stato stabilito che, dal 1° febbraio 2014: ♦ l’imposta di registro; ♦ i tributi speciali ed i compensi; ♦ l’imposta di bollo; ♦ relativi sanzioni ed interessi; connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili devono essere versate mediante il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE)1. Il modello F24 Elide deve essere trasmesso per via telematica dai titolari di partita IVA, mentre può essere presentato anche in forma cartacea presso banche, poste e agenti della riscossione da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA. Per agevolare i contribuenti nell'adeguamento alle nuove procedure di versamento, è stato previsto un periodo transitorio, dal 1° febbraio 2014 al 31 dicembre 2014, in cui, per il versamento di tali imposte e accessori, sarà 1 Quello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 agosto 2009, come modificato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 marzo 2010, e già utilizzato, ad esempio, per il pagamento del superbollo auto. Riproduzione riservata Pag. 4 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 31 GENNAIO 2014 possibile utilizzare alternativamente il modello F24 Elide o, come avvenuto finora, il modello F23. A partire dal 1° gennaio 2015, invece, i suddetti versamenti devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 Elide. Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Elide, dell'imposta di registro, dei tributi speciali e dei compensi, dell'imposta di bollo, delle sanzioni e degli interessi dovuti in caso di locazioni immobiliari, l'Agenzia delle Entrate ha istituito, con la Risoluzione n. 14/E del 24 gennaio 2014, i seguenti codici tributo: I CODICI TRIBUTO 1500 Imposta di registro per prima registrazione 1501 Imposta di registro per annualità successive 1502 Imposta di registro per cessioni del contratto 1503 Imposta di registro per risoluzioni del contratto 1504 Imposta di registro per proroghe del contratto 1505 Imposta di bollo 1506 Tributi speciali e compensi 1507 Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1508 Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1509 Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi 1510 Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi E' stato anche istituito il codice identificativo “63”, denominato “Controparte”, per consentire la corretta identificazione del soggetto che è "controparte" del contratto. La Risoluzione n. 14/E/2014 ha istituito anche i codici tributo per il versamento delle somme a seguito di avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici, che sono: A135 Imposta di registro - Avviso di liquidazione dell'imposta A136 Imposta di bollo - Avviso di liquidazione dell'imposta A137 Sanzioni - Avviso di liquidazione dell'imposta A138 Interessi - Avviso di liquidazione dell'imposta Riproduzione riservata Pag. 5 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 31 GENNAIO 2014 INFORMAZIONE FISCALE OGGETTO: Rivalutazione terreni e partecipazioni al 1° gennaio 2014 La Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), all'art. 1, comma 156, ha riaperto i termini per la rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2014. Si tratta dell’ennesima “proroga” di una procedura che ormai è conosciuta agli operatori, dato che è stata introdotta la prima volta nel lontano 2001 ed è stata poi riproposta più volte nel tempo. La rivalutazione permette di ridurre o annullare la plusvalenza tassabile in caso di cessione dei beni e per perfezionarla occorre: ♦ far redigere entro il 30.06.2014 una perizia di stima giurata dei beni che si intendono rivalutare; ♦ versare l’imposta sostitutiva entro il 30.06.2014 in un’unica soluzione o in 3 rate annuali di pari importo. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI POSSEDUTI ALL’1.1.2014 Possono essere oggetto di rivalutazione: ♦ i terreni edificabili ed i terreni con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2014 a titolo di: proprietà; usufrutto; BENI OGGETTO DI RIVALUTAZIONE superficie; enfiteusi; ♦ le partecipazioni in società non quotate possedute al 1° gennaio 2014 a titolo di: proprietà; usufrutto. Possono fruire della rivalutazione in esame i contribuenti che, in caso di cessione, realizzerebbero potenzialmente un reddito diverso di cui agli artt. 67 del Tuir, quindi, al di fuori del regime di impresa. Si tratta, quindi, dei seguenti soggetti: SOGGETTI INTERESSATI PERSONE FISICHE RESIDENTI SOCIETÀ SEMPLICI ED EQUIPARATE RESIDENTI ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI LA PERIZIA GIURATA DI STIMA per le operazioni estranee all’esercizio d’impresa quali, ad esempio, le associazioni professionali per attività non in regime di impresa La perizia di stima può essere predisposta da soggetti diversi a seconda del bene da rivalutare: ♦ per le partecipazioni, dottori commercialisti ed esperti contabili, revisori legali Riproduzione riservata Pag. 6 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 31 GENNAIO 2014 dei conti, periti iscritti alla CCIAA ex RD n. 2011/34; ♦ per i terreni, ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario e perito industriale edile, perito iscritto alla CCIAA ex RD n. 2011/34. Per l’asseverazione le perizie possono essere presentate presso la cancelleria del tribunale, presso gli uffici dei giudici di pace e presso i notai. In caso di rivalutazione di una partecipazione: ♦ la perizia deve essere riferita all’intero patrimonio sociale. Il valore della partecipazione all’1.1.2014 va individuato avendo riguardo alla frazione di patrimonio netto della società/associazione; ♦ il costo della perizia: è deducibile dal reddito d’impresa della società in quote costanti nell’esercizio e nei 4 successivi, qualora la perizia sia stata predisposta per conto della società; incrementa il costo rivalutato se la perizia è stata predisposta per conto dei soci. In caso di rivalutazione di un terreno il costo della perizia può essere portato ad incremento del costo rivalutato, qualora effettivamente sostenuto e rimasto a carico del contribuente. VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA L’aliquota dell’imposta sostitutiva da applicare è rimasta fissata nelle seguenti misure: 4% 2% ♦ Terreni edificabili e terreni con destinazione agricola ♦ Partecipazioni qualificate ♦ Partecipazioni NON qualificate Tale aliquota deve essere, poi, applicata all’intero valore del terreno o della partecipazione come risultante dalla perizia di stima. L’imposta sostitutiva deve essere versata: ♦ in un’unica soluzione, entro il 30.06.2014; ♦ in 3 rate annuali di uguale importo alle seguenti scadenze: 1a rata entro il 30.06.2014; 2a rata entro il 30.06.2015 + interessi 3% annui calcolati dal 30.06.2014; 3a rata entro il 30.06.2016 + interessi 3% annui calcolati dal 30.06.2014. Nella circolare 47/E/2011 l’Agenzia ha chiarito che: ♦ il versamento dell’intera imposta o della prima rata perfeziona la rivalutazione e il contribuente può utilizzare immediatamente il nuovo valore di acquisto per la determinazione della plusvalenza. Se il versamento viene effettuato oltre il termine previsto dalla norma, il valore rideterminato non può essere utilizzato ai fini del calcolo della plusvalenza. In tali casi, il contribuente potrà richiedere il rimborso dell’imposta versata; ♦ se il contribuente, al momento della determinazione della plusvalenza, non tiene conto del valore rivalutato, non ha diritto al rimborso di quanto versato ed è obbligato, in caso di scelta di pagamento rateale, a corrispondere le rate successive; ♦ se il contribuente non versa entro le scadenze previste le rate annuali successive alla 1a, gli effetti della rivalutazione s’intendono comunque Riproduzione riservata Pag. 7 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 31 GENNAIO 2014 realizzati e gli importi non pagati verranno iscritti a ruolo. Per il versamento dell’imposta sostitutiva mediante modello F24, restano validi gli stessi codici tributo già utilizzati in occasione di precedenti rivalutazioni, ossia: “8055” PARTECIPAZIONI “8056” TERRENI Come anno di riferimento, nel modello F24, deve essere indicato l’anno “2014”. Un soggetto che ha già rivalutato in passato un terreno o una partecipazione e che ne è ancora in suo possesso, potrebbe avere interesse ad effettuare una nuova rivalutazione. Il Decreto Sviluppo 2011 ha previsto la possibilità di scomputare dall’importo dovuto quanto versato con la precedente rivalutazione. Inoltre non è richiesto nemmeno il versamento delle rate ancora pendenti della precedente procedura di rivalutazione. L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 47/E/2011 ha evidenziato che il nuovo valore rivalutato del terreno/partecipazione può essere inferiore a quello risultante dalla perizia relativa alla precedente rivalutazione, come peraltro già chiarito nella Risoluzione 22.10.2010, n. 111/E. In tal caso è possibile: LO SCOMPUTO E IL RIMBORSO ♦ scomputare dall’imposta dovuta sulla nuova rivalutazione (all’1.1.2014) quanto versato per la precedente rivalutazione fino a concorrenza della stessa; ♦ versare l’imposta sostitutiva dovuta sulla nuova rivalutazione (all’1.1.2014) e richiedere a rimborso la precedente. Considerato che l’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 47/E/2011 ha precisato che “l’importo del rimborso non può essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata”, scomputando dalla nuova imposta quanto versato in precedenza l’eccedenza (la maggior imposta versata con riferimento alla precedente rivalutazione) non risulta rimborsabile. In alternativa il contribuente può presentare l’istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva versata in passato – qualora non sia scomputata da quella dovuta in base alla nuova rivalutazione – entro 48 mesi dalla data del versamento dell’intera imposta, o della prima rata, relativa all’ultima rivalutazione effettuata. Riproduzione riservata Pag. 8 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 31 GENNAIO 2014 INFORMAZIONE FISCALE OGGETTO: La sanatoria delle cartelle entro il 28 febbraio 2014 La Legge di stabilità 20142 ha previsto una sanatoria per i contribuenti che devono pagare cartelle e avvisi esecutivi che sono stati affidati ad Equitalia entro il 31.10.2013. Il vantaggio è dato dal fatto che se si decide di pagare l'intera somma dovuta, in un'unica soluzione ed entro il 28 febbraio, dal versamento non sono dovuti né gli interessi di mora né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Si ricorda fin da subito che: ♦ gli interessi di mora sono applicati da Equitalia sulle somme richieste al contribuente una volta che 3 sono decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso, e maturano dalla data della notifica dell'avviso fino alla data del pagamento. Gli interessi di mora sono calcolati al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi; ♦ gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo 4 trovano giustificazione nel fatto che le imposte dovute entrano nelle casse dell’Erario con ritardo rispetto a quanto avrebbero dovuto essere incassate. Tali interessi sono applicati – secondo il tasso stabilito in base a decreti ministeriali – sulle imposte dovute in base a liquidazioni delle dichiarazioni o ad accertamenti d’ufficio, a partire dal giorno successivo a quello in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento e fino alla data della consegna del ruolo all’agente della riscossione Si riepilogano di seguito le caratteristiche dell'agevolazione e le modalità di adesione. LA SANATORIA DELLE CARTELLE DI EQUITALIA le cartelle esattoriali e gli avvisi esecutivi relativi a crediti contestati da parte di: LA SANATORIA RIGUARDA: ♦ uffici statali (Ministeri, Prefetture, Commissioni tributarie ecc...); ♦ agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli); SONO ESCLUSI DALLA SANATORIA ♦ enti locali (Regioni, Province, Comuni); affidati in riscossione ad Equitalia fino al 31 ottobre 2013 ♦ le somme da riscuotete per effetto di sentenze di condanna della corte dei conti; ♦ le somme dovute agli enti previdenziali (Inps, Inail); 2 Art. 1 commi 618-624 della L. 147/2013. 3 disciplinati dall'art. 30 del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 . disciplinati dall'art. 20 del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 4 Riproduzione riservata Pag. 9 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 31 GENNAIO 2014 ♦ i tributi locali non riscossi da Equitalia; ♦ le richieste di pagamento di enti diversi da Agenzie fiscali, uffici statali, enti locali. L'attivazione della procedura non parte dall'agente della riscossione ma dal contribuente, che dovrà prima di tutto verificare la propria situazione, consultando le informazioni riportate nell'estratto di ruolo, che può essere chiesto presso gli sportelli di Equitalia. In particolare bisogna prestare attenzione alla data in cui le somme dovute sono state affidate all'agente della riscossione, al tipo di atto ricevuto e di quale tributo si tratta. Per tutte le cartelle che rientrano nell'agevolazione non si dovranno pagare gli interessi di mora/interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Restano dovuti il restante importo del debito, l'aggio di riscossione e le eventuali spese di procedura. Perché l'agevolazione sia conclusa occorre versare l'intero importo LA PROCEDURA DI ATTIVAZIONE dovuto in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2014. Il pagamento può essere effettuato presso tutti gli sportelli di Equitalia e negli uffici postali tramite il bollettino F35, indicando nel campo "eseguito da" la dicitura "Definizione Ruoli - L.S. 2014". Ai fini di una corretta ricezione del pagamento, Equitalia consiglia di utilizzare un differente bollettino F35, completo di codice fiscale, per ciascuna delle cartelle/avvisi che si vuole pagare in forma agevolata. Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28.02.2014 e la registrazione delle relative operazioni, la riscossione dei carichi inclusi nei ruoli interessati dalla sanatoria resta sospesa fino al 15.03.2014, e per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione. Entro il 30 giugno Equitalia comunicherà l'avvenuta estinzione del debito, mediante posta ordinaria, ai contribuenti che pagheranno entro il termine previsto. Riproduzione riservata Pag. 10 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 31 GENNAIO 2014 SAPERE PER FARE IMPIANTI FOTOVOLTAICI: IL TRATTAMENTO FISCALE INTRODUZIONE L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 36/E del 19.12.2013, ha fatto il punto sul corretto trattamento ai fini fiscali degli impianti fotovoltaici. Il mercato della produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili ha, infatti, suscitato grande attenzione da parte degli operatori in relazione agli adempimenti di carattere fiscale riguardanti lo svolgimento di questa particolare attività. Particolare attenzione viene dedicata, nella circolare delle Entrate, alla questione della qualificazione mobiliare o immobiliare degli impianti fotovoltaici e alle conseguenze che ne derivano in materia tributaria. Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, rispondiamo ad alcune domande inerenti gli aspetti fiscali relativi agli impianti fotovoltaici, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella suddetta circolare. INDICE DELLE DOMANDE 1. Quando un impianto fotovoltaico è classificato come bene immobile e quando come bene mobile? 2. La classificazione di un impianto fotovoltaico come bene mobile o immobile ha rilevanza ai fini fiscali? 3. Ai fini fiscali, qual è il coefficiente di ammortamento di un impianto fotovoltaico? 4. Il costo sostenuto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico è deducibile ai fini delle imposte dirette? 5. Qual è la corretta aliquota Iva da applicare alla cessione di un impianto fotovoltaico? 6. Qual è il corretto trattamento ai fini Iva della cessione di un impianto fotovoltaico realizzato su lastrico solare? 7. Se l'impianto fotovoltaico ceduto costituisce pertinenza dell'unità immobiliare, quale regime Iva si applica? Riproduzione riservata Pag. 11 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 31 GENNAIO 2014 8. Ai fini Iva, quando l'operazione di cessione di un impianto fotovoltaico "bene mobile" si intende effettuata? 9. Ai fini Iva, quando l'operazione di cessione di un impianto fotovoltaico "bene immobile" si intende effettuata? DOMANDE E RISPOSTE D.1 QUANDO UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO È CLASSIFICATO COME BENE IMMOBILE E QUANDO COME BENE MOBILE? R.1 Secondo quanto chiarito dalla Circolare n. 36/E/2013, gli impianti fotovoltaici costituiscono beni immobili quando sono iscrivibili nelle categorie catastali D/1 (opifici) o D/10 (immobili rurali) e quando sono posizionati sulle pareti o su un tetto, oppure sono realizzati su aree di pertinenza comuni o esclusive di un fabbricato. Gli impianti fotovoltaici sono classificati, invece, come "beni mobili" e, come tali, non sono quindi iscrivibili a Catasto quando sono di modesta entità e soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti: ♦ la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso; ♦ la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato a immobili già censiti al catasto edilizio urbano; ♦ per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m 3, in coerenza con il limite volumetrico stabilito dall’articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28. D.2 LA CLASSIFICAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO COME BENE MOBILE O IMMOBILE HA RILEVANZA AI FINI FISCALI? R.2 Sì. La qualificazione degli impianti fotovoltaici come beni mobili o come beni immobili ha rilevanza ai fini fiscali. Ad esempio, tale qualificazione ha implicato, ai fini delle imposte dirette, la necessità per l'Amministrazione finanziaria di stabilire l’aliquota di ammortamento applicabile quando si è in presenza di beni immobili. D.3 AI FINI FISCALI, QUAL È IL COEFFICIENTE DI AMMORTAMENTO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO? R.3 Il Dm 31 dicembre 1988, concernente i coefficienti di ammortamento applicabili ai beni strumentali, non contempla, infatti, tale tipologia di bene; il coefficiente è stato individuato applicando il principio secondo cui occorre far riferimento al coefficiente previsto per i beni appartenenti ad altri settori produttivi che presentano caratteristiche similari dal punto di vista del loro impiego e della vita utile. Riproduzione riservata Pag. 12 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 31 GENNAIO 2014 Pertanto, con la Circolare n. 36/E/2013, è stato precisato che: ♦ quando l’impianto fotovoltaico si configura come bene mobile: allo stesso è applicabile l’aliquota del 9% (circolare n. 46/E/2007); ♦ quando l’impianto fotovoltaico costituisce un bene immobile: l’aliquota di ammortamento applicabile è pari al 4% corrispondente a quello previsto per “fabbricati destinati all’industria” del gruppo XVII – Industrie dell’energia elettrica del gas e dell’acqua – Specie 1/b – Produzione e distribuzione di energia termoelettrica. D.4 IL COSTO SOSTENUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO È DEDUCIBILE AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE? R.4 Ai fini delle imposte dirette, il costo sostenuto per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, sia se si configura come bene immobile sia se come bene mobile, è deducibile a titolo di ammortamento, quando l’impianto stesso è utilizzato da persone fisiche e giuridiche titolari di reddito d’impresa che impiegano tale bene nell’ambito dell’attività d’impresa (o da lavoratori autonomi e associazioni professionali che lo utilizzano nella propria attività per gli acquisti effettuati fino al 2009). L’aliquota di ammortamento è però diversa: 9% sui beni mobili, 4% sui beni immobili. La Circolare n. 36/E/2013 ha precisato che, nel caso in cui l’impianto fotovoltaico, sulla base delle precedenti indicazioni rese dalle Entrate, sia stato qualificato dal contribuente come bene mobile applicando l’aliquota tabellare del 9%, i maggiori ammortamenti dedotti nei periodi d’imposta precedenti ai chiarimenti contenuti nella recente circolare non devono essere rettificati. D.5 QUAL È LA CORRETTA ALIQUOTA IVA DA APPLICARE ALLA CESSIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO? R.5 Ai fini Iva, la cessione di un impianto fotovoltaico, qualificabile come bene mobile, effettuata nel territorio dello Stato, nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni, costituisce operazione imponibile. Per gli impianti qualificabili come beni immobili, invece, la disciplina relativa alle cessioni prevede un generalizzato regime di esenzione per i trasferimenti e le locazioni dei beni immobili, sia pure con qualche eccezione (circolare n. 22/E/2013). Indipendentemente dalla qualificazione come mobili o immobili, è applicabile l’aliquota ridotta del 10%. D.6 QUAL È IL CORRETTO TRATTAMENTO AI FINI IVA DELLA CESSIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO REALIZZATO SU LASTRICO SOLARE? R.6 Per quanto riguarda l’ipotesi di un impianto fotovoltaico realizzato su lastrico solare, la circolare precisa che se il lastrico è censito in Catasto, sarà classificato nella categoria “F/5”. Si tratta, quindi, di immobile diverso da quelli oggettivamente strumentali, al quale è applicabile il regime Iva previsto dall’articolo 10, primo comma, numeri 8 e 8-bis) del Dpr Riproduzione riservata Pag. 13 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 31 GENNAIO 2014 633/1972, rispettivamente per le locazioni e le cessioni di porzioni di fabbricato diverse da quelle strumentali. Qualora sia, invece, privo di autonomia catastale, andrà considerato come parte del fabbricato al quale appartiene e, alla relativa cessione o locazione, si applica il regime proprio di tale fabbricato. D.7 SE L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO CEDUTO COSTITUISCE PERTINENZA DELL'UNITÀ IMMOBILIARE, QUALE REGIME IVA SI APPLICA? R.7 Ai fini della determinazione del regime Iva applicabile agli impianti che costituiscono pertinenza di unità immobiliari (articolo 817 cc), il vincolo pertinenziale, rendendo il bene servente una proiezione del bene principale, consente di attribuirgli la medesima natura del bene principale. D.8 AI FINI IVA, QUANDO L'OPERAZIONE DI CESSIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO "BENE MOBILE" SI INTENDE EFFETTUATA? R.8 Nel caso di impianto fotovoltaico qualificabile come "bene mobile", la cessione dell’impianto si considera effettuata, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 4, DPR n. 633/1972, nel momento della consegna o spedizione o, se antecedente, nel momento in cui è emessa fattura o è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, limitatamente all’importo fatturato o pagato. Sotto il profilo territoriale rilevano, ai sensi dell’articolo 7-bis del DPR n. 633/1972, le cessioni di impianti fotovoltaici esistenti nel territorio dello Stato ovvero spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Le prestazioni di servizi relative all’impianto fotovoltaico (comprese quelle aventi ad oggetto la costruzione dello stesso) si considerano effettuate, ai sensi dell’articolo 6, terzo comma, del DPR n. 633/1972, all’atto del pagamento del corrispettivo o, se antecedente, nel momento in cui è emessa fattura. Le prestazioni di servizi transfrontaliere, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, si considerano effettuate in linea generale al momento in cui sono ultimate. Sotto il profilo territoriale, rilevano ai sensi dell’articolo 7-ter del DPR n. 633/1972 le prestazioni rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato ovvero rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (Circolare n. 37/E/2011). D.9 AI FINI IVA, QUANDO L'OPERAZIONE DI CESSIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO "BENE IMMOBILE" SI INTENDE EFFETTUATA? R.9 Nel caso di impianto fotovoltaico qualificabile come "bene immobile", la cessione dell’impianto si considera effettuata, ai sensi dell’articolo 6, primo comma, del DPR n. 633/1972, nel momento della stipulazione del relativo atto di trasferimento. Si rammenta che, nell’ipotesi di cessioni imponibili su opzione, torna applicabile l’art. 17, comma 6, lett. a-bis) del DPR n. 633/1972, che prevede l’obbligo dell’inversione contabile (reverse charge) per le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali per le quali Riproduzione riservata Pag. 14 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 31 GENNAIO 2014 nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione. In tal caso, il debitore dell’imposta, in luogo del cedente, è il cessionario, se soggetto passivo d’imposta, il quale è tenuto ad integrare la fattura del cedente ovvero ad emettere autofattura, con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta. Con riguardo alle prestazioni di servizi relative ad impianti fotovoltaici qualificabili come beni immobili, le stesse si considerano effettuate ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del DPR n. 633/1972 all’atto del pagamento del corrispettivo o, se antecedente, al momento in cui è emessa fattura, limitatamente all’importo fatturato. Sotto il profilo territoriale, le prestazioni relative all’impianto fotovoltaico qualificabile come bene immobile si considerano effettuate nel territorio dello stato, ai sensi dell’articolo 7-quater del DPR n. 633/1972, quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato. Anche per le prestazioni di servizi relative ad impianto fotovoltaico "immobile" torna applicabile l’obbligo di inversione contabile previsto dall’art. 17, sesto comma, lettera a) del DPR n. 633/1972 per le “prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”. Riproduzione riservata Pag. 15 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 31 GENNAIO 2014 PRASSI DELLA SETTIMANA Nelle ultime due settimane, non sono state pubblicate Circolari da parte dell'Agenzia delle Entrate. LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Risoluzione n. 14/E del 24 Gennaio 2014 L'Agenzia istituisce i codici tributo da indicare nel modello di pagamento “F24 versamenti con elementi identificativi” per il versamento dell’imposta di registro, dei tributi speciali e dei compensi, dell’imposta di bollo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in caso di locazioni immobiliari. Risoluzione n. 15/E del 27 Gennaio 2014 L'Agenzia istituisce il codice tributo “Gaet” da utilizzare per il versamento nelle casse dello Stato, tramite modello F23, della maggiorazione delle sanzioni dovute per le violazioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, incremento introdotto a partire dal 1° luglio 2013 dall’articolo 9, comma 2, del D.L. n. 76/2013. I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Comunicato stampa del 24 Gennaio 2014 L'Agenzia informa che sono stati istituiti, con la Risoluzione n. 14/E, i codici tributo per versare con “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide) le somme dovute per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili. Riproduzione riservata Pag. 16 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 31 GENNAIO 2014 SCADENZARIO LO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 31.01.2014 AL 17.02.2014 Venerdì 31 Gennaio 2014 Invio della comunicazione mensile/trimestrale degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. "black-list". Venerdì 31 Gennaio 2014 Liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di dicembre 2013 per gli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all’art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972. Venerdì 31 Gennaio 2014 Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di dicembre 2013, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12) per gli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all’art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972. Venerdì 31 Gennaio 2014 Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01.01.2014 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.01.2014 da parte dei contraenti che non hanno optato per il regime della “cedolare secca”. Venerdì 31 Gennaio 2014 Rinnovo della tasse automobilistiche scadute nel mese precedente per auto di potenza effettiva superiore a 35 Kw. Venerdì 31 Gennaio 2014 Pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. Superbollo) per i veicoli di potenza superiore a 185 Kw. L’addizionale è pari a 20 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw. L’addizionale e' ridotta dopo 5, Riproduzione riservata Pag. 17 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 31 GENNAIO 2014 10 e 15 anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60%, al 30% e al 15% e non è più dovuta decorsi 20 anni dalla data di costruzione. Venerdì 31 Gennaio 2014 Per i proprietari di mezzi di trasporto soggetti a tasse fisse (roulottes, carrelli e targhe prova) e residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, scade il termine per il pagamento della relativa tassa fissa. Venerdì 31 Gennaio 2014 I soggetti iscritti al Registro dei revisori legali, anche se iscritti nella sezione dei revisori inattivi, devono provvedere al versamento del contributo annuale per il 2014, pari a € 26,00. Venerdì 31 Gennaio 2014 Pagamento del canone di abbonamento RAI annuale 2014 o della 1a rata trimestrale o semestrale da parte dei titolari di abbonamento alla radio o alla televisione. Venerdì 31 Gennaio 2014 Per le imprese di assicurazione, scade il termine per il versamento dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Dicembre 2013, nonché degli eventuali conguagli di imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Novembre 2013 Venerdì 31 Gennaio 2014 Scade il termine per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell’impronta dell’archivio informatico dei documenti rilevanti ai fini tributari oggetto di conservazione in attuazione dell’art. 5 del D.M. 23.01.2004. Venerdì 31 Gennaio 2014 Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente e dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento, con riferimento all'anno 2012. Venerdì 31 Gennaio 2014 Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa, nell'anno 2012, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari Riproduzione riservata Pag. 18 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 31 GENNAIO 2014 o superiore a € 3.600,00. Venerdì 31 Gennaio 2014 Per i soggetti passivi IVA, scade il termine per la comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2012 (c.d. "spesometro"). Per le sole cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2012 per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore a € 3.600,00 al lordo dell'Iva. L'invio deve avvenire esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il "Modello di comunicazione polivalente". Venerdì 31 Gennaio 2014 Termine per l'invio, da parte degli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605 del 1973, della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo pari o superiore a € 3.600,00, rilevate dal 6 luglio al 31 dicembre 2011, che hanno come acquirente un consumatore finale, che ha pagato il bene o il servizio con carta di credito, di debito o prepagata (pagamenti POS). Venerdì 31 Gennaio 2014 Comunicazione all'Anagrafe tributaria, da parte degli intermediari finanziari, dei dati riferiti al mese precedente dei soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. Venerdì 31 Gennaio 2014 Per gli operatori finanziari, comunicazione integrativa annuale all'Archivio dei rapporti finanziari dei dati e delle informazioni sui rapporti di natura finanziaria intrattenuti nell'anno 2011 con i propri clienti e sulle operazioni extraconto. Venerdì 31 Gennaio 2014 Presentazione della denuncia mensile relativa ai premi ed accessori incassati nel mese precedente da parte delle imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi. Riproduzione riservata Pag. 19 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 31 GENNAIO 2014 Venerdì 31 Gennaio 2014 Comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino annotate nei registri IVA nel mese precedente (Dicembre 2013). Venerdì 31 Gennaio 2014 Presentazione della denuncia annuale delle variazioni dei redditi dominicale e agrario dei terreni verificatesi nel 2013 da parte dei possessori di reddito dominicale e agrario. Sabato 1° Febbraio 2014 A partire da tale data è possibile presentare la Dichiarazione annuale Iva 2014 (relativa all'anno 2013) in via autonoma. Lunedì 17 Febbraio 2014 Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti Lunedì 17 Febbraio 2014 Registrazione delle operazioni effettuate nel mese solare precedente dai soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati Lunedì 17 Febbraio 2014 Annotazione dell’ammontare dei corrispettivi percepiti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche nell’esercizio di attività commerciali con riferimento al mese precedente Lunedì 17 Febbraio 2014 Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il mese precedente per i contribuenti IVA mensili Lunedì 17 Febbraio 2014 Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il secondo mese precedente per i contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità a terzi optando per il regime previsto dall’art. 1, comma 3, DPR 100/98 Lunedì 17 Febbraio 2014 Per i contribuenti Iva mensili, termine per la presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute per le quali le operazioni effettuate senza l’applicazione dell’Iva sono confluite nella liquidazione con scadenza 16 dicembre. Riproduzione riservata Pag. 20 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 31 GENNAIO 2014 Lunedì 17 Febbraio 2014 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente Lunedì 17 Febbraio 2014 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente Lunedì 17 Febbraio 2014 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente Lunedì 17 Febbraio 2014 Termine per il versamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente Lunedì 17 Febbraio 2014 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente Lunedì 17 Febbraio 2014 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia o di collaborazione a progetto corrisposti nel mese precedente Lunedì 17 Febbraio 2014 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su rendite derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposte nel mese precedente Lunedì 17 Febbraio 2014 Termine per il versamento, da parte dei sostituti d'imposta, dell'imposta sostitutiva, dovuta a titolo di saldo (al netto dell'acconto versato), sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell'anno 2013. Lunedì 17 Febbraio 2014 Versamento ritenute previdenziali INPS operate dai datori di lavoro o committenti dei rapporti di collaborazione sulle retribuzioni/compensi corrisposti nel mese precedente Lunedì 17 Febbraio 2014 Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente Riproduzione riservata Pag. 21 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 31 GENNAIO 2014 Lunedì 17 Febbraio 2014 Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie ("Tobin tax") effettuate nel mese precedente (Gennaio 4 da parte degli intermediari finanziari e dei notai che intervengono nelle operazioni, nonché da parte dei contribuenti che pongono in essere tali operazioni senza l'intervento di intermediari né di notai. Lunedì 17 Febbraio 2014 Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16.01.2014 (ravvedimento) da parte dei contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi Lunedì 17 Febbraio 2014 Termine per comunicare l’intenzione di avvalersi, per l’anno 2014, del regime previsto per le società controllanti e controllate - c.d. “liquidazione IVA di gruppo” – di cui all’art. 73, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 e al D.M. 13.12.1979 Riproduzione riservata Pag. 22
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