Circolare Settimanale del 31 Gennaio 2014

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 31 GENNAIO 2014
CIRCOLARE SETTIMANALE
NUMERO 4 DEL 31 GENNAIO 2014
Pagina 3
LE SCHEDE INFORMATIVE

LOCAZIONI, LE NOVITÀ DA FEBBRAIO
Da febbraio scatteranno grandi novità con riguardo ai contratti di locazione e di affitto di
immobili. Per la registrazione dei contratti di locazione e di affitto immobiliare si utilizzerà,
infatti, il nuovo modello RLI, che sostituirà il modello 69. Inoltre, le imposte connesse a tali
contratti di locazione saranno versate mediante il modello "F24 Elementi identificativi", in
luogo del modello F23.
Pagina 3

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI AL 1° GENNAIO 2014
La Legge di Stabilità 2014 ha riaperto i termini per la rivalutazione del valore dei terreni e
delle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2014. Per perfezionare la
rivalutazione, occorrerà redigere una perizia di stima e versare la prima o unica rata
dell'imposta sostitutiva entro il 30.06.2014.
Pagina 6

LA SANATORIA DELLE CARTELLE ENTRO IL
28 FEBBRAIO 2014
Con la legge di stabilità il legislatore ha introdotto una procedura che agevola i
contribuenti
ad estinguere i debiti risultanti dalle cartelle di Equitalia, prevedendo
l'azzeramento degli interessi di mora e di ritardata iscrizione a ruolo. Per beneficiare
dell'agevolazione bisogna versare l'importo dovuto in un'unica soluzione entro il prossimo
28 febbraio.
Pagina 9
AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

IMPIANTI FOTOVOLTAICI: IL TRATTAMENTO FISCALE
Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, presentiamo una serie di domande e
risposte sul trattamento fiscale degli impianti fotovoltaici, in considerazione dei recenti
chiarimenti pubblicati dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 38/E del 19.12.2013.
Pagina 11
PRASSI DELLA SETTIMANA

LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell’Agenzia in ordine cronologico
Pagina 16

I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell’Agenzia in ordine cronologico
Pagina 16
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 31 GENNAIO 2014
SCADENZARIO

SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 31.01.2014 AL 17.02.2014
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 31 GENNAIO 2014
INFORMAZIONE FISCALE
OGGETTO: Locazioni, le novità da febbraio
Il nuovo anno ha portato grandi novità con riguardo ai contratti di locazione e di affitto di
immobili. Nell'ottica della semplificazione degli adempimenti fiscali e amministrativi anticipata nel
corso della conferenza stampa dell'Agenzia delle Entrate del 3 luglio 2013, infatti:
♦
è stato approvato un nuovo modello per la registrazione dei contratti di locazione e di affitto
immobiliare (modello RLI, che sostituisce il modello 69);
♦
la modalità di pagamento mediante modello unificato di versamento F24 è stata estesa anche alle
imposte ed ai tributi riguardanti i contratti di locazione immobiliare (in luogo del modello F23).
Vediamo nel dettaglio le novità.
LOCAZIONI: LE NOVITA' DAL 2014
IL MODELLO RLI
Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 gennaio
2014, è stato approvato, insieme alle relative specifiche tecniche per la
trasmissione, il nuovo modello RLI - "Richiesta di registrazione e adempimenti
successivi - Contratti di locazione e affitto di immobili".
Il modello sarà utilizzabile a partire dal 3 febbraio 2014 per richiedere la
registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili ed eventuali
proroghe, cessioni e risoluzioni, nonché per l’esercizio dell’opzione o della
revoca della cedolare secca.
In particolare, il nuovo modello sostituirà il modello 69 ("Modello di
richiesta di registrazione degli atti"), approvato con il provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011, esclusivamente in
relazione ai seguenti adempimenti:
♦ richieste di registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;
♦ proroghe, cessioni e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di beni
immobili;
♦ comunicazione dei dati catastali ai sensi dell’articolo 19, comma 15, del D.L. n.
78/2010;
♦ esercizio o revoca dell’opzione per la cedolare secca;
♦ denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione
con canone superiore a quello registrato o ai comodati fittizi.
E', tuttavia, previsto un periodo transitorio, dal 3 febbraio 2014 al 31 marzo
2014, in cui sarà possibile presentare ancora agli uffici dell'Agenzia delle
Entrate il modello 69 in alternativa al nuovo modello RLI.
Il nuovo modello RLI permette di allegare il file del contratto e
dell'eventuale documentazione, direttamente via internet (formato TIF e/o
TIFF e PDF/A.
Il modello RLI deve essere presentato in via telematica, direttamente o
tramite intermediari abilitati. La presentazione telematica del modello può
essere effettuata anche presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate da parte
dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di
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locazione (cioè possessori di meno di 10 unità immobiliari o che non fruiscono
dell'intervento di un agente di affari o mediazione).
Per la presentazione in via telematica del modello RLI, sul sito dell'Agenzia
delle Entrate verrà reso disponibile gratuitamente il prodotto software
“Contratti di locazione e affitto di immobili (RLI)”.
Fino al 31 marzo 2014, comunque, in alternativa a tale software, è possibile
utilizzare ancora gli altri prodotti software finora utilizzati per la registrazione
dei contratti di locazione e comunicazione degli adempimenti successivi
(Contratti di locazione, Iris e Siria).
Inoltre, sarà resa disponibile la versione web del prodotto software
"Contratti di locazione e affitto di immobili (RLI)”, che consentirà di registrare i
contratti di locazione e di versare le eventuali imposte di registro e bollo senza
che sia necessaria alcuna installazione.
Come detto, il nuovo modello RLI dovrà essere utilizzato, in luogo del
modello 69, anche in caso di opzione o revoca della cedolare secca.
A tal fine, il provvedimento stabilisce che il locatore può revocare
l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata
esercitata l’opzione. Tale revoca deve avvenire presentando il modello RLI
entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa
all’annualità di riferimento e comporta il pagamento dell’imposta di registro
dovuta per detta annualità di riferimento e per le successive. Resta salva la
facoltà di esercitare l'opzione nelle annualità successive.
IL VERSAMENTO
DELLE IMPOSTE
CON IL MODELLO
"F24 ELIDE"
Un'altra importante novità che scatterà da febbraio per i contratti di
locazione e di affitto di immobili riguarda la possibilità di versare online le
imposte connesse alla registrazione con addebito sul conto corrente del
contribuente o dell’intermediario, secondo le ordinarie regole previste per il
modello F24, in luogo del versamento con modello F23.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 gennaio
2014, infatti, è stato stabilito che, dal 1° febbraio 2014:
♦
l’imposta di registro;
♦
i tributi speciali ed i compensi;
♦
l’imposta di bollo;
♦
relativi sanzioni ed interessi;
connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni
immobili devono essere versate mediante il modello “F24 versamenti con
elementi identificativi” (F24 ELIDE)1.
Il modello F24 Elide deve essere trasmesso per via telematica dai titolari di
partita IVA, mentre può essere presentato anche in forma cartacea presso
banche, poste e agenti della riscossione da parte dei contribuenti non titolari
di partita IVA.
Per agevolare i contribuenti nell'adeguamento alle nuove procedure di
versamento, è stato previsto un periodo transitorio, dal 1° febbraio 2014 al 31
dicembre 2014, in cui, per il versamento di tali imposte e accessori, sarà
1
Quello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 agosto 2009, come
modificato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 marzo 2010, e già utilizzato, ad esempio,
per il pagamento del superbollo auto.
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possibile utilizzare alternativamente il modello F24 Elide o, come avvenuto
finora, il modello F23.
A partire dal 1° gennaio 2015, invece, i suddetti versamenti devono essere
effettuati esclusivamente mediante modello F24 Elide.
Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Elide, dell'imposta di
registro, dei tributi speciali e dei compensi, dell'imposta di bollo, delle sanzioni
e degli interessi dovuti in caso di locazioni immobiliari, l'Agenzia delle Entrate
ha istituito, con la Risoluzione n. 14/E del 24 gennaio 2014, i seguenti codici
tributo:
I CODICI TRIBUTO
1500
Imposta di registro per prima registrazione
1501
Imposta di registro per annualità successive
1502
Imposta di registro per cessioni del contratto
1503
Imposta di registro per risoluzioni del contratto
1504
Imposta di registro per proroghe del contratto
1505
Imposta di bollo
1506
Tributi speciali e compensi
1507
Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
1508
Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
1509
Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di
annualità e adempimenti successivi
1510
Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di
annualità e adempimenti successivi
E' stato anche istituito il codice identificativo “63”, denominato “Controparte”,
per consentire la corretta identificazione del soggetto che è "controparte" del
contratto.
La Risoluzione n. 14/E/2014 ha istituito anche i codici tributo per il versamento
delle somme a seguito di avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici, che sono:
A135
Imposta di registro - Avviso di liquidazione dell'imposta
A136
Imposta di bollo - Avviso di liquidazione dell'imposta
A137
Sanzioni - Avviso di liquidazione dell'imposta
A138
Interessi - Avviso di liquidazione dell'imposta
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INFORMAZIONE FISCALE
OGGETTO: Rivalutazione terreni e partecipazioni al 1° gennaio 2014
La Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), all'art. 1, comma 156, ha riaperto i termini per la
rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2014.
Si tratta dell’ennesima “proroga” di una procedura che ormai è conosciuta agli operatori, dato
che è stata introdotta la prima volta nel lontano 2001 ed è stata poi riproposta più volte nel
tempo.
La rivalutazione permette di ridurre o annullare la plusvalenza tassabile in caso di cessione
dei beni e per perfezionarla occorre:
♦ far redigere entro il 30.06.2014 una perizia di stima giurata dei beni che si intendono rivalutare;
♦ versare l’imposta sostitutiva entro il 30.06.2014 in un’unica soluzione o in 3 rate annuali di pari
importo.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI POSSEDUTI ALL’1.1.2014
Possono essere oggetto di rivalutazione:
♦ i terreni edificabili ed i terreni con destinazione agricola posseduti al 1°
gennaio 2014 a titolo di:
 proprietà;
 usufrutto;
BENI OGGETTO DI
RIVALUTAZIONE
 superficie;
 enfiteusi;
♦ le partecipazioni in società non quotate possedute al 1° gennaio 2014 a titolo
di:
 proprietà;
 usufrutto.
Possono fruire della rivalutazione in esame i contribuenti che, in caso di
cessione, realizzerebbero potenzialmente un reddito diverso di cui agli artt.
67 del Tuir, quindi, al di fuori del regime di impresa. Si tratta, quindi, dei
seguenti soggetti:
SOGGETTI
INTERESSATI
PERSONE FISICHE RESIDENTI
SOCIETÀ SEMPLICI ED
EQUIPARATE RESIDENTI
ENTI NON COMMERCIALI
RESIDENTI
LA PERIZIA GIURATA
DI STIMA
per le operazioni estranee all’esercizio d’impresa
quali, ad esempio, le associazioni professionali
per attività non in regime di impresa
La perizia di stima può essere predisposta da soggetti diversi a seconda del
bene da rivalutare:
♦ per le partecipazioni, dottori commercialisti ed esperti contabili, revisori legali
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dei conti, periti iscritti alla CCIAA ex RD n. 2011/34;
♦ per
i
terreni,
ingegnere,
architetto,
geometra,
dottore
agronomo,
agrotecnico, perito agrario e perito industriale edile, perito iscritto alla CCIAA
ex RD n. 2011/34.
Per l’asseverazione le perizie possono essere presentate presso la
cancelleria del tribunale, presso gli uffici dei giudici di pace e presso i notai.
In caso di rivalutazione di una partecipazione:
♦ la perizia deve essere riferita all’intero patrimonio sociale. Il valore della
partecipazione all’1.1.2014 va individuato avendo riguardo alla frazione di
patrimonio netto della società/associazione;
♦ il costo della perizia:

è deducibile dal reddito d’impresa della società in quote costanti
nell’esercizio e nei 4 successivi, qualora la perizia sia stata predisposta per
conto della società;

incrementa il costo rivalutato se la perizia è stata predisposta per conto
dei soci.
In caso di rivalutazione di un terreno il costo della perizia può essere
portato ad incremento del costo rivalutato, qualora effettivamente sostenuto
e rimasto a carico del contribuente.
VERSAMENTO
DELL’IMPOSTA
SOSTITUTIVA
L’aliquota dell’imposta sostitutiva da applicare è rimasta fissata nelle
seguenti misure:
4%
2%
♦
Terreni edificabili e terreni con destinazione agricola
♦
Partecipazioni qualificate
♦
Partecipazioni NON qualificate
Tale aliquota deve essere, poi, applicata all’intero valore del terreno o
della partecipazione come risultante dalla perizia di stima.
L’imposta sostitutiva deve essere versata:
♦ in un’unica soluzione, entro il 30.06.2014;
♦ in 3 rate annuali di uguale importo alle seguenti scadenze:

1a rata entro il 30.06.2014;

2a rata entro il 30.06.2015 + interessi 3% annui calcolati dal 30.06.2014;

3a rata entro il 30.06.2016 + interessi 3% annui calcolati dal 30.06.2014.
Nella circolare 47/E/2011 l’Agenzia ha chiarito che:
♦
il versamento dell’intera imposta o della prima rata perfeziona la rivalutazione
e il contribuente può utilizzare immediatamente il nuovo valore di acquisto per
la determinazione della plusvalenza. Se il versamento viene effettuato oltre il
termine previsto dalla norma, il valore rideterminato non può essere utilizzato
ai fini del calcolo della plusvalenza. In tali casi, il contribuente potrà richiedere
il rimborso dell’imposta versata;
♦ se il contribuente, al momento della determinazione della plusvalenza, non
tiene conto del valore rivalutato, non ha diritto al rimborso di quanto versato
ed è obbligato, in caso di scelta di pagamento rateale, a corrispondere le
rate successive;
♦ se il contribuente non versa entro le scadenze previste le rate annuali
successive alla 1a, gli effetti della rivalutazione s’intendono comunque
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realizzati e gli importi non pagati verranno iscritti a ruolo.
Per il versamento dell’imposta sostitutiva mediante modello F24, restano
validi gli stessi codici tributo già utilizzati in occasione di precedenti
rivalutazioni, ossia:
“8055”
PARTECIPAZIONI
“8056”
TERRENI
Come anno di riferimento, nel modello F24, deve essere indicato l’anno
“2014”.
Un soggetto che ha già rivalutato in passato un terreno o una
partecipazione e che ne è ancora in suo possesso, potrebbe avere interesse
ad effettuare una nuova rivalutazione.
Il Decreto Sviluppo 2011 ha previsto la possibilità di scomputare
dall’importo dovuto quanto versato con la precedente rivalutazione. Inoltre
non è richiesto nemmeno il versamento delle rate ancora pendenti della
precedente procedura di rivalutazione.
L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 47/E/2011 ha evidenziato che il
nuovo valore rivalutato del terreno/partecipazione può essere inferiore a
quello risultante dalla perizia relativa alla precedente rivalutazione, come
peraltro già chiarito nella Risoluzione 22.10.2010, n. 111/E. In tal caso è
possibile:
LO SCOMPUTO E IL
RIMBORSO
♦ scomputare dall’imposta dovuta sulla nuova rivalutazione (all’1.1.2014) quanto
versato per la precedente rivalutazione fino a concorrenza della stessa;
♦ versare l’imposta sostitutiva dovuta sulla nuova rivalutazione (all’1.1.2014) e
richiedere a rimborso la precedente. Considerato che l’Agenzia delle Entrate
nella citata Circolare n. 47/E/2011 ha precisato che “l’importo del rimborso
non
può
essere
superiore
all’importo
dovuto
in
base
all’ultima
rideterminazione del valore effettuata”, scomputando dalla nuova imposta
quanto versato in precedenza l’eccedenza (la maggior imposta versata con
riferimento alla precedente rivalutazione) non risulta rimborsabile.
In alternativa il contribuente può presentare l’istanza di rimborso
dell’imposta sostitutiva versata in passato – qualora non sia scomputata da
quella dovuta in base alla nuova rivalutazione – entro 48 mesi dalla data del
versamento dell’intera imposta, o della prima rata, relativa all’ultima
rivalutazione effettuata.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 31 GENNAIO 2014
INFORMAZIONE FISCALE
OGGETTO: La sanatoria delle cartelle entro il 28 febbraio 2014
La Legge di stabilità 20142 ha previsto una sanatoria per i contribuenti che devono pagare
cartelle e avvisi esecutivi che sono stati affidati ad Equitalia entro il 31.10.2013.
Il vantaggio è dato dal fatto che se si decide di pagare l'intera somma dovuta, in un'unica
soluzione ed entro il 28 febbraio, dal versamento non sono dovuti né gli interessi di mora né gli
interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Si ricorda fin da subito che:
♦ gli interessi di mora sono applicati da Equitalia sulle somme richieste al contribuente una volta che
3
sono decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso, e maturano dalla data della
notifica dell'avviso fino alla data del pagamento. Gli interessi di mora sono calcolati al tasso
determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi
bancari attivi;
♦ gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo
4
trovano giustificazione nel fatto che le imposte dovute
entrano nelle casse dell’Erario con ritardo rispetto a quanto avrebbero dovuto essere incassate. Tali
interessi sono applicati – secondo il tasso stabilito in base a decreti ministeriali – sulle imposte dovute
in base a liquidazioni delle dichiarazioni o ad accertamenti d’ufficio, a partire dal giorno successivo
a quello in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento e fino alla data della consegna del ruolo
all’agente della riscossione
Si riepilogano di seguito le caratteristiche dell'agevolazione e le modalità di adesione.
LA SANATORIA DELLE CARTELLE DI EQUITALIA
le cartelle esattoriali e gli avvisi esecutivi relativi a crediti contestati da parte
di:
LA SANATORIA
RIGUARDA:
♦ uffici statali (Ministeri, Prefetture, Commissioni tributarie ecc...);
♦ agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle
Dogane e dei Monopoli);
SONO ESCLUSI
DALLA SANATORIA
♦ enti locali (Regioni, Province, Comuni);
affidati in riscossione ad Equitalia fino al 31 ottobre 2013
♦ le somme da riscuotete per effetto di sentenze di condanna della corte dei
conti;
♦ le somme dovute agli enti previdenziali (Inps, Inail);
2
Art. 1 commi 618-624 della L. 147/2013.
3
disciplinati dall'art. 30 del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 .
disciplinati dall'art. 20 del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973
4
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♦ i tributi locali non riscossi da Equitalia;
♦ le richieste di pagamento di enti diversi da Agenzie fiscali, uffici statali, enti
locali.
L'attivazione della procedura non parte dall'agente della riscossione ma dal
contribuente, che dovrà prima di tutto verificare la propria situazione,
consultando le informazioni riportate nell'estratto di ruolo, che può essere
chiesto presso gli sportelli di Equitalia. In particolare bisogna prestare
attenzione alla data in cui le somme dovute sono state affidate all'agente
della riscossione, al tipo di atto ricevuto e di quale tributo si tratta.
Per tutte le cartelle che rientrano nell'agevolazione non si dovranno
pagare gli interessi di mora/interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Restano
dovuti il restante importo del debito, l'aggio di riscossione e le eventuali spese
di procedura.
Perché l'agevolazione sia conclusa occorre versare l'intero importo
LA PROCEDURA DI
ATTIVAZIONE
dovuto in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2014.
Il pagamento può essere effettuato presso tutti gli sportelli di Equitalia e
negli uffici postali tramite il bollettino F35, indicando nel campo "eseguito da"
la dicitura "Definizione Ruoli - L.S. 2014". Ai fini di una corretta ricezione del
pagamento, Equitalia consiglia di utilizzare un differente bollettino F35,
completo di codice fiscale, per ciascuna delle cartelle/avvisi che si vuole
pagare in forma agevolata.
Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28.02.2014 e la
registrazione delle relative operazioni, la riscossione dei carichi inclusi nei ruoli
interessati dalla sanatoria resta sospesa fino al 15.03.2014, e per il
corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.
Entro il 30 giugno Equitalia comunicherà l'avvenuta estinzione del debito,
mediante posta ordinaria, ai contribuenti che pagheranno entro il termine
previsto.
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SAPERE PER FARE
IMPIANTI FOTOVOLTAICI:
IL TRATTAMENTO FISCALE
INTRODUZIONE
L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 36/E del 19.12.2013, ha fatto il punto sul corretto
trattamento ai fini fiscali degli impianti fotovoltaici. Il mercato della produzione di energia elettrica
mediante fonti rinnovabili ha, infatti, suscitato grande attenzione da parte degli operatori in
relazione agli adempimenti di carattere fiscale riguardanti lo svolgimento di questa particolare
attività.
Particolare attenzione viene dedicata, nella circolare delle Entrate, alla questione della
qualificazione mobiliare o immobiliare degli impianti fotovoltaici e alle conseguenze che ne
derivano in materia tributaria.
Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, rispondiamo ad alcune domande inerenti gli
aspetti fiscali relativi agli impianti fotovoltaici, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle
Entrate nella suddetta circolare.
INDICE DELLE DOMANDE
1.
Quando un impianto fotovoltaico è classificato come bene immobile e quando come
bene mobile?
2.
La classificazione di un impianto fotovoltaico come bene mobile o immobile ha rilevanza
ai fini fiscali?
3.
Ai fini fiscali, qual è il coefficiente di ammortamento di un impianto fotovoltaico?
4.
Il costo sostenuto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico è deducibile ai fini delle
imposte dirette?
5.
Qual è la corretta aliquota Iva da applicare alla cessione di un impianto fotovoltaico?
6.
Qual è il corretto trattamento ai fini Iva della cessione di un impianto fotovoltaico realizzato
su lastrico solare?
7.
Se l'impianto fotovoltaico ceduto costituisce pertinenza dell'unità immobiliare, quale
regime Iva si applica?
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8.
Ai fini Iva, quando l'operazione di cessione di un impianto fotovoltaico "bene mobile" si
intende effettuata?
9.
Ai fini Iva, quando l'operazione di cessione di un impianto fotovoltaico "bene immobile" si
intende effettuata?
DOMANDE E RISPOSTE
D.1 QUANDO UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO È CLASSIFICATO COME BENE IMMOBILE E QUANDO COME BENE MOBILE?
R.1 Secondo quanto chiarito dalla Circolare n. 36/E/2013, gli impianti fotovoltaici costituiscono
beni immobili quando sono iscrivibili nelle categorie catastali D/1 (opifici) o D/10 (immobili
rurali) e quando sono posizionati sulle pareti o su un tetto, oppure sono realizzati su aree di
pertinenza comuni o esclusive di un fabbricato.
Gli impianti fotovoltaici sono classificati, invece, come "beni mobili" e, come tali, non sono
quindi iscrivibili a Catasto quando sono di modesta entità e soddisfano almeno uno dei
seguenti requisiti:
♦ la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità
immobiliare servita dall’impianto stesso;
♦ la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle
unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza
che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato a immobili già
censiti al catasto edilizio urbano;
♦
per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento
(comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa
all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m 3, in coerenza con il limite
volumetrico stabilito dall’articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n.
28.
D.2 LA
CLASSIFICAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO COME BENE MOBILE O IMMOBILE HA RILEVANZA AI FINI
FISCALI?
R.2 Sì. La qualificazione degli impianti fotovoltaici come beni mobili o come beni immobili ha
rilevanza ai fini fiscali. Ad esempio, tale qualificazione ha implicato, ai fini delle imposte
dirette, la necessità per l'Amministrazione finanziaria di stabilire l’aliquota di ammortamento
applicabile quando si è in presenza di beni immobili.
D.3 AI FINI FISCALI, QUAL È IL COEFFICIENTE DI AMMORTAMENTO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO?
R.3 Il Dm 31 dicembre 1988, concernente i coefficienti di ammortamento applicabili ai beni
strumentali, non contempla, infatti, tale tipologia di bene; il coefficiente è stato individuato
applicando il principio secondo cui occorre far riferimento al coefficiente previsto per i beni
appartenenti ad altri settori produttivi che presentano caratteristiche similari dal punto di vista
del loro impiego e della vita utile.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 31 GENNAIO 2014
Pertanto, con la Circolare n. 36/E/2013, è stato precisato che:
♦ quando l’impianto fotovoltaico si configura come bene mobile: allo stesso è applicabile l’aliquota
del 9% (circolare n. 46/E/2007);
♦ quando l’impianto fotovoltaico costituisce un bene immobile: l’aliquota di ammortamento
applicabile è pari al 4% corrispondente a quello previsto per “fabbricati destinati all’industria” del
gruppo XVII – Industrie dell’energia elettrica del gas e dell’acqua – Specie 1/b – Produzione e
distribuzione di energia termoelettrica.
D.4 IL
COSTO SOSTENUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO È DEDUCIBILE AI FINI DELLE IMPOSTE
DIRETTE?
R.4 Ai fini delle imposte dirette, il costo sostenuto per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico,
sia se si configura come bene immobile sia se come bene mobile, è deducibile a titolo di
ammortamento, quando l’impianto stesso è utilizzato da persone fisiche e giuridiche titolari di
reddito d’impresa che impiegano tale bene nell’ambito dell’attività d’impresa (o da
lavoratori autonomi e associazioni professionali che lo utilizzano nella propria attività per gli
acquisti effettuati fino al 2009). L’aliquota di ammortamento è però diversa: 9% sui beni
mobili, 4% sui beni immobili.
La Circolare n. 36/E/2013 ha precisato che, nel caso in cui l’impianto fotovoltaico, sulla base
delle precedenti indicazioni rese dalle Entrate, sia stato qualificato dal contribuente come
bene mobile applicando l’aliquota tabellare del 9%, i maggiori ammortamenti dedotti nei
periodi d’imposta precedenti ai chiarimenti contenuti nella recente circolare non devono
essere rettificati.
D.5 QUAL È LA CORRETTA ALIQUOTA IVA DA APPLICARE ALLA CESSIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO?
R.5 Ai fini Iva, la cessione di un impianto fotovoltaico, qualificabile come bene mobile, effettuata
nel territorio dello Stato, nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni, costituisce
operazione imponibile.
Per gli impianti qualificabili come beni immobili, invece, la disciplina relativa alle cessioni
prevede un generalizzato regime di esenzione per i trasferimenti e le locazioni dei beni
immobili, sia pure con qualche eccezione (circolare n. 22/E/2013).
Indipendentemente dalla qualificazione come mobili o immobili, è applicabile l’aliquota
ridotta del 10%.
D.6 QUAL
È IL CORRETTO TRATTAMENTO AI FINI IVA DELLA CESSIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO REALIZZATO SU
LASTRICO SOLARE?
R.6
Per quanto riguarda l’ipotesi di un impianto fotovoltaico realizzato su lastrico solare, la
circolare precisa che se il lastrico è censito in Catasto, sarà classificato nella categoria “F/5”.
Si tratta, quindi, di immobile diverso da quelli oggettivamente strumentali, al quale è
applicabile il regime Iva previsto dall’articolo 10, primo comma, numeri 8 e 8-bis) del Dpr
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 31 GENNAIO 2014
633/1972, rispettivamente per le locazioni e le cessioni di porzioni di fabbricato diverse da
quelle strumentali. Qualora sia, invece, privo di autonomia catastale, andrà considerato
come parte del fabbricato al quale appartiene e, alla relativa cessione o locazione, si
applica il regime proprio di tale fabbricato.
D.7 SE L'IMPIANTO
FOTOVOLTAICO CEDUTO COSTITUISCE PERTINENZA DELL'UNITÀ IMMOBILIARE, QUALE REGIME IVA SI
APPLICA?
R.7 Ai fini della determinazione del regime Iva applicabile agli impianti che costituiscono
pertinenza di unità immobiliari (articolo 817 cc), il vincolo pertinenziale, rendendo il bene
servente una proiezione del bene principale, consente di attribuirgli la medesima natura del
bene principale.
D.8 AI
FINI IVA, QUANDO L'OPERAZIONE DI CESSIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO
"BENE
MOBILE" SI INTENDE
EFFETTUATA?
R.8 Nel caso di impianto fotovoltaico qualificabile come "bene mobile", la cessione dell’impianto
si considera effettuata, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 4, DPR n. 633/1972, nel momento della
consegna o spedizione o, se antecedente, nel momento in cui è emessa fattura o è pagato
in tutto o in parte il corrispettivo, limitatamente all’importo fatturato o pagato.
Sotto il profilo territoriale rilevano, ai sensi dell’articolo 7-bis del DPR n. 633/1972, le cessioni di
impianti fotovoltaici esistenti nel territorio dello Stato ovvero spediti da altro Stato membro
installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto.
Le prestazioni di servizi relative all’impianto fotovoltaico (comprese quelle aventi ad oggetto
la costruzione dello stesso) si considerano effettuate, ai sensi dell’articolo 6, terzo comma, del
DPR n. 633/1972, all’atto del pagamento del corrispettivo o, se antecedente, nel momento in
cui è emessa fattura.
Le prestazioni di servizi transfrontaliere, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, si considerano
effettuate in linea generale al momento in cui sono ultimate.
Sotto il profilo territoriale, rilevano ai sensi dell’articolo 7-ter del DPR n. 633/1972 le prestazioni
rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato ovvero rese a committenti non soggetti
passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (Circolare n. 37/E/2011).
D.9 AI
FINI IVA, QUANDO L'OPERAZIONE DI CESSIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO "BENE IMMOBILE" SI INTENDE
EFFETTUATA?
R.9 Nel caso di impianto fotovoltaico qualificabile come "bene immobile", la cessione
dell’impianto si considera effettuata, ai sensi dell’articolo 6, primo comma, del DPR n.
633/1972, nel momento della stipulazione del relativo atto di trasferimento.
Si rammenta che, nell’ipotesi di cessioni imponibili su opzione, torna applicabile l’art. 17,
comma 6, lett. a-bis) del DPR n. 633/1972, che prevede l’obbligo dell’inversione contabile
(reverse charge) per le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali per le quali
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 31 GENNAIO 2014
nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione. In
tal caso, il debitore dell’imposta, in luogo del cedente, è il cessionario, se soggetto passivo
d’imposta, il quale è tenuto ad integrare la fattura del cedente ovvero ad emettere
autofattura, con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta.
Con riguardo alle prestazioni di servizi relative ad impianti fotovoltaici qualificabili come beni
immobili, le stesse si considerano effettuate ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del DPR n.
633/1972 all’atto del pagamento del corrispettivo o, se antecedente, al momento in cui è
emessa fattura, limitatamente all’importo fatturato.
Sotto il profilo territoriale, le prestazioni relative all’impianto fotovoltaico qualificabile come
bene immobile si considerano effettuate nel territorio dello stato, ai sensi dell’articolo 7-quater
del DPR n. 633/1972, quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato.
Anche per le prestazioni di servizi relative ad impianto fotovoltaico "immobile" torna
applicabile l’obbligo di inversione contabile previsto dall’art. 17, sesto comma, lettera a) del
DPR n. 633/1972 per le “prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese
nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività
di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o
di un altro subappaltatore”.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 31 GENNAIO 2014
PRASSI DELLA SETTIMANA
Nelle ultime due settimane, non sono state pubblicate Circolari da parte dell'Agenzia delle
Entrate.
LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Risoluzione n. 14/E del 24 Gennaio 2014
L'Agenzia istituisce i codici tributo da indicare nel
modello di pagamento “F24 versamenti con
elementi
identificativi”
per
il
versamento
dell’imposta di registro, dei tributi speciali e dei
compensi, dell’imposta di bollo, delle sanzioni e
degli interessi, dovuti in caso di locazioni
immobiliari.
Risoluzione n. 15/E del 27 Gennaio 2014
L'Agenzia istituisce il codice tributo “Gaet” da
utilizzare per il versamento nelle casse dello Stato,
tramite modello F23, della maggiorazione delle
sanzioni dovute per le violazioni in materia di
igiene, salute e sicurezza sul lavoro, incremento
introdotto a partire dal 1° luglio 2013 dall’articolo 9,
comma 2, del D.L. n. 76/2013.
I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Comunicato stampa del 24 Gennaio 2014
L'Agenzia informa che sono stati istituiti, con la
Risoluzione n. 14/E, i codici tributo per versare con
“F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24
Elide) le somme dovute per la registrazione dei
contratti di locazione e affitto di beni immobili.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 31 GENNAIO 2014
SCADENZARIO
LO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 31.01.2014 AL 17.02.2014
Venerdì 31 Gennaio 2014
Invio della comunicazione mensile/trimestrale degli
elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o
soggette a registrazione, nei confronti di operatori
economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi
c.d. "black-list".
Venerdì 31 Gennaio 2014
Liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli
acquisti intracomunitari registrati nel mese di
dicembre 2013 per gli enti, associazioni ed altre
organizzazioni di cui all’art. 4, quarto comma, D.P.R.
n. 633/1972.
Venerdì 31 Gennaio 2014
Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti
intracomunitari di beni registrati nel mese di
dicembre 2013, dell'ammontare dell'imposta dovuta
e degli estremi del relativo versamento (Modello
INTRA 12) per gli enti, associazioni ed altre
organizzazioni di cui all’art. 4, quarto comma, D.P.R.
n. 633/1972.
Venerdì 31 Gennaio 2014
Versamento dell'imposta di registro sui contratti di
locazione e affitto stipulati in data 01.01.2014 o
rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.01.2014 da
parte dei contraenti che non hanno optato per il
regime della “cedolare secca”.
Venerdì 31 Gennaio 2014
Rinnovo della tasse automobilistiche scadute nel
mese precedente per auto di potenza effettiva
superiore a 35 Kw.
Venerdì 31 Gennaio 2014
Pagamento dell'addizionale erariale alla tassa
automobilistica (c.d. Superbollo) per i veicoli di
potenza superiore a 185 Kw. L’addizionale è pari a 20
euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo
superiore a 185 Kw. L’addizionale e' ridotta dopo 5,
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 31 GENNAIO 2014
10 e 15 anni dalla data di costruzione del veicolo,
rispettivamente, al 60%, al 30% e al 15% e non è più
dovuta decorsi 20 anni dalla data di costruzione.
Venerdì 31 Gennaio 2014
Per i proprietari di mezzi di trasporto soggetti a tasse
fisse (roulottes, carrelli e targhe prova) e residenti in
Regioni che non hanno stabilito termini diversi, scade
il termine per il pagamento della relativa tassa fissa.
Venerdì 31 Gennaio 2014
I soggetti iscritti al Registro dei revisori legali, anche
se iscritti nella sezione dei revisori inattivi, devono
provvedere al versamento del contributo annuale
per il 2014, pari a € 26,00.
Venerdì 31 Gennaio 2014
Pagamento del canone di abbonamento RAI
annuale 2014 o della 1a rata trimestrale o semestrale
da parte dei titolari di abbonamento alla radio o alla
televisione.
Venerdì 31 Gennaio 2014
Per le imprese di assicurazione, scade il termine per il
versamento dell’imposta dovuta sui premi ed
accessori incassati nel mese di Dicembre 2013,
nonché degli eventuali conguagli di imposta dovuta
sui premi ed accessori incassati nel mese di
Novembre 2013
Venerdì 31 Gennaio 2014
Scade il termine per la comunicazione all'Agenzia
delle Entrate dell’impronta dell’archivio informatico
dei documenti rilevanti ai fini tributari oggetto di
conservazione in attuazione dell’art. 5 del D.M.
23.01.2004.
Venerdì 31 Gennaio 2014
Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati dei
soci - comprese le persone fisiche che direttamente
o
indirettamente
detengono
partecipazioni
nell'impresa
concedente
e
dei
familiari
dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento
beni dell'impresa, qualora sussista una differenza tra
il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene
ed il valore di mercato del diritto di godimento, con
riferimento all'anno 2012.
Venerdì 31 Gennaio 2014
Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati delle
persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che
hanno concesso all'impresa, nell'anno 2012,
finanziamenti o capitalizzazioni per un importo
complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 31 GENNAIO 2014
o superiore a € 3.600,00.
Venerdì 31 Gennaio 2014
Per i soggetti passivi IVA, scade il termine per la
comunicazione delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2012 (c.d.
"spesometro").
Per le sole cessioni di beni e prestazioni di servizi rese
e ricevute nel 2012 per le quali non sussiste l'obbligo
di emissione della fattura, la comunicazione
telematica deve essere effettuata qualora l'importo
unitario dell'operazione sia pari o superiore a €
3.600,00 al lordo dell'Iva.
L'invio deve avvenire esclusivamente in via
telematica, direttamente o tramite intermediari
abilitati, utilizzando il "Modello di comunicazione
polivalente".
Venerdì 31 Gennaio 2014
Termine per l'invio, da parte degli operatori finanziari
indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605 del
1973, della comunicazione delle operazioni rilevanti
ai fini IVA, di importo pari o superiore a € 3.600,00,
rilevate dal 6 luglio al 31 dicembre 2011, che hanno
come acquirente un consumatore finale, che ha
pagato il bene o il servizio con carta di credito, di
debito o prepagata (pagamenti POS).
Venerdì 31 Gennaio 2014
Comunicazione all'Anagrafe tributaria, da parte
degli intermediari finanziari, dei dati riferiti al mese
precedente dei soggetti con i quali sono stati
intrattenuti rapporti di natura finanziaria.
Venerdì 31 Gennaio 2014
Per gli operatori finanziari, comunicazione integrativa
annuale all'Archivio dei rapporti finanziari dei dati e
delle informazioni sui rapporti di natura finanziaria
intrattenuti nell'anno 2011 con i propri clienti e sulle
operazioni extraconto.
Venerdì 31 Gennaio 2014
Presentazione della denuncia mensile relativa ai
premi ed accessori incassati nel mese precedente
da parte delle imprese di assicurazione estere che
operano in Italia in regime di libera prestazione di
servizi.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 31 GENNAIO 2014
Venerdì 31 Gennaio 2014
Comunicazione delle operazioni di acquisto da
operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio nella Repubblica di San Marino annotate
nei registri IVA nel mese precedente (Dicembre
2013).
Venerdì 31 Gennaio 2014
Presentazione della denuncia annuale delle
variazioni dei redditi dominicale e agrario dei terreni
verificatesi nel 2013 da parte dei possessori di
reddito dominicale e agrario.
Sabato 1° Febbraio 2014
A partire da tale data è possibile presentare la
Dichiarazione annuale Iva 2014 (relativa all'anno
2013) in via autonoma.
Lunedì 17 Febbraio 2014
Emissione e registrazione delle fatture differite relative
a beni consegnati o spediti nel mese solare
precedente e risultanti da documento di trasporto o
da altro documento idoneo a identificare i soggetti
contraenti
Lunedì 17 Febbraio 2014
Registrazione delle operazioni effettuate nel mese
solare precedente dai soggetti esercenti il
commercio al minuto e assimilati
Lunedì 17 Febbraio 2014
Annotazione
dell’ammontare
dei
corrispettivi
percepiti da parte delle associazioni sportive
dilettantistiche nell’esercizio di attività commerciali
con riferimento al mese precedente
Lunedì 17 Febbraio 2014
Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il mese
precedente per i contribuenti IVA mensili
Lunedì 17 Febbraio 2014
Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il
secondo mese precedente per i contribuenti IVA
mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della
contabilità a terzi optando per il regime previsto
dall’art. 1, comma 3, DPR 100/98
Lunedì 17 Febbraio 2014
Per i contribuenti Iva mensili, termine per la
presentazione della comunicazione dei dati
contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute per le
quali le operazioni effettuate senza l’applicazione
dell’Iva sono confluite nella liquidazione con
scadenza 16 dicembre.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 31 GENNAIO 2014
Lunedì 17 Febbraio 2014
Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su
redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo
corrisposti nel mese precedente
Lunedì 17 Febbraio 2014
Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su
provvigioni corrisposte nel mese precedente
Lunedì 17 Febbraio 2014
Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su
contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese
precedente
Lunedì 17 Febbraio 2014
Termine per il versamento dell'addizionale regionale
e comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori
dipendenti e pensionati sulle competenze del mese
precedente
Lunedì 17 Febbraio 2014
Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su
interessi e redditi di capitale vari corrisposti o
maturati nel mese precedente
Lunedì 17 Febbraio 2014
Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su
indennità di cessazione del rapporto di agenzia o di
collaborazione a progetto corrisposti nel mese
precedente
Lunedì 17 Febbraio 2014
Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su
rendite derivanti da perdita di avviamento
commerciale corrisposte nel mese precedente
Lunedì 17 Febbraio 2014
Termine per il versamento, da parte dei sostituti
d'imposta, dell'imposta sostitutiva, dovuta a titolo di
saldo (al netto dell'acconto versato), sulle
rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine
rapporto maturate nell'anno 2013.
Lunedì 17 Febbraio 2014
Versamento ritenute previdenziali INPS operate dai
datori di lavoro o committenti dei rapporti di
collaborazione sulle retribuzioni/compensi corrisposti
nel mese precedente
Lunedì 17 Febbraio 2014
Termine per il versamento dell'imposta sugli
intrattenimenti relativi alle attività svolte con
carattere di continuità nel mese precedente
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 31 GENNAIO 2014
Lunedì 17 Febbraio 2014
Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie
("Tobin tax") effettuate nel mese precedente
(Gennaio 4 da parte degli intermediari finanziari e
dei notai che intervengono nelle operazioni, nonché
da parte dei contribuenti che pongono in essere tali
operazioni senza l'intervento di intermediari né di
notai.
Lunedì 17 Febbraio 2014
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei
versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o
effettuati in misura insufficiente) entro il 16.01.2014
(ravvedimento) da parte dei contribuenti tenuti al
versamento unitario di imposte e contributi
Lunedì 17 Febbraio 2014
Termine per comunicare l’intenzione di avvalersi, per
l’anno 2014, del regime previsto per le società
controllanti e controllate - c.d. “liquidazione IVA di
gruppo” – di cui all’art. 73, comma 3, D.P.R. n.
633/1972 e al D.M. 13.12.1979
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