Dott.ssa Federica Terzi

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Dott.ssa Federica Terzi
Studio Commercialista e Consulenza del lavoro
Via Guelfa, 5 – Bologna - C.F. TRZFRC69H69A944P - P.I 04145300374
Tel. 051333788 – Fax 051584448 – mail [email protected]
Iscritta all’Albo Dott. Comm. ed Esp. Contabili di Bologna n. 1703/A
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 03 FEBBRAIO 2014
In sintesi le principali novità della settimana appena trascorsa .
Con la Risoluzione n. 14/E del 24 gennaio, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da
indicare nel modello di pagamento “F24 versamenti con elementi identificativi” per il versamento
dell’imposta di registro, dei tributi speciali e dei compensi, dell’imposta di bollo, delle sanzioni e
degli interessi, dovuti in caso di locazioni immobiliari, a seguito del provvedimento direttoriale del 3
gennaio.
Il Consiglio dei ministri di venerdì 24 gennaio ha approvato il decreto legge sul rientro dei capitali
dall'estero, pubblicata poi
nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2014 il D.L. n. 4 del
29.01.2014. La norma sulla cosiddetta “voluntary disclosure” (collaborazione volontaria) riguarda la
regolarizzazione di capitali non dichiarati detenuti all’estero e avviene attraverso una richiesta
spontanea del contribuente. Soggetti interessati sono le persone fisiche ed i soci di società di
persone che non hanno dichiarato redditi di capitale percepiti all’estero. La regolarizzazione
avviene mediante presentazione di un'apposita domanda di ammissione entro il 30 settembre
2015. Sono regolarizzabili le posizioni fino al 31.12.2013.
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2014 il Decreto interministeriale del
24 gennaio 2014 che obbliga professionisti e imprese con fatturato superiore a 200.000 euro
ad
accettare i pagamenti con bancomat per acquisti da parte di privati, se la transazione è di valore
superiore a 30 euro solo per le imprese e i professionisti. Già il giorno successivo però
tra gli
emendamenti approvati dal Senato al Ddl di conversione del Decreto Milleproroghe , è emersa la
proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo al 30 giugno 2014 , rispetto alla data del 28 marzo
indicata nel Decreto ministeriale, per permettere ai soggetti interessati di adeguarsi alla novità.
Un altro importante emendamento
nel processo di conversione del DL Milleproroghe ( D.L. n.
150/2013) approvato il 30 gennaio in Senato, è quello che consente ai dottori commercialisti che
hanno superato l'esame di Stato l'accesso automatico alla funzione di revisore legale, fermo
restando che va completato il tirocinio di 36 mesi come da direttiva comunitaria (mentre quello da
dottore commercialista si ferma a 18 mesi.
Dal 1° febbraio 2014 saranno operative le nuove regole Sepa (Single euro payment area), che
uniformano i servizi di pagamento a livello europeo, mandando in pensione Rid e bonifici nazionali
e obbligando le imprese a nuovi adempimenti, come, ad esempio, quello di associare un Iban a
ciascun debitore,. Le imprese hanno sei mesi di tempo, fino al 1° agosto 2014, per adeguarsi alle
nuove disposizioni europee senza applicazione di sanzioni.
Cordiali saluti
Lo studio
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INDICE

LOCAZIONI, LE NOVITÀ DA FEBBRAIO
Da febbraio scatteranno grandi novità con riguardo ai contratti di locazione e di affitto di
immobili. Per la registrazione dei contratti di locazione e di affitto immobiliare si utilizzerà,
infatti, il nuovo modello RLI, che sostituirà il modello 69. Inoltre, le imposte connesse a tali
contratti di locazione saranno versate mediante il modello "F24 Elementi identificativi", in
luogo del modello F23.

LA SANATORIA DELLE CARTELLE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2014
Con la legge di stabilità il legislatore ha introdotto una procedura che agevola i
contribuenti
ad estinguere i debiti risultanti dalle cartelle di Equitalia, prevedendo
l'azzeramento degli interessi di mora e di ritardata iscrizione a ruolo. Per beneficiare
dell'agevolazione bisogna versare l'importo dovuto in un'unica soluzione entro il prossimo 28
febbraio.
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INFORMAZIONE FISCALE
Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi
OGGETTO: Locazioni, le novità da febbraio
Il nuovo anno ha portato grandi novità con riguardo ai contratti di locazione e di affitto di immobili.
Nell'ottica della semplificazione degli adempimenti fiscali e amministrativi anticipata nel corso della
conferenza stampa dell'Agenzia delle Entrate del 3 luglio 2013, infatti:

è stato approvato un nuovo modello per la registrazione dei contratti di locazione e di affitto
immobiliare (modello RLI, che sostituisce il modello 69);

la modalità di pagamento mediante modello unificato di versamento F24 è stata estesa anche alle
imposte ed ai tributi riguardanti i contratti di locazione immobiliare (in luogo del modello F23).
Vediamo nel dettaglio le novità.
LOCAZIONI: LE NOVITA' DAL 2014
Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 gennaio
2014, è stato approvato, insieme alle relative specifiche tecniche per la
trasmissione, il nuovo modello RLI - "Richiesta di registrazione e adempimenti
successivi - Contratti di locazione e affitto di immobili".
Il modello sarà utilizzabile a partire dal 3 febbraio 2014 per richiedere la
registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili ed eventuali
proroghe, cessioni e risoluzioni, nonché per l’esercizio dell’opzione o della
revoca della cedolare secca.
In particolare, il nuovo modello sostituirà il modello 69 ("Modello di
richiesta di registrazione degli atti"), approvato con il provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011, esclusivamente in
relazione ai seguenti adempimenti:
IL MODELLO RLI
 richieste di registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;
 proroghe, cessioni e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di beni
immobili;
 comunicazione dei dati catastali ai sensi dell’articolo 19, comma 15, del D.L. n.
78/2010;
 esercizio o revoca dell’opzione per la cedolare secca;
 denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione
con canone superiore a quello registrato o ai comodati fittizi.
E', tuttavia, previsto un periodo transitorio, dal 3 febbraio 2014 al 31 marzo
2014, in cui sarà possibile presentare ancora agli uffici dell'Agenzia delle
Entrate il modello 69 in alternativa al nuovo modello RLI.
Il nuovo modello RLI permette di allegare il file del contratto e
dell'eventuale documentazione, direttamente via internet (formato TIF e/o
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TIFF e PDF/A.
Il modello RLI deve essere presentato in via telematica, direttamente o
tramite intermediari abilitati. La presentazione telematica del modello può
essere effettuata anche presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate da parte
dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di
locazione (cioè possessori di meno di 10 unità immobiliari o che non fruiscono
dell'intervento di un agente di affari o mediazione).
Per la presentazione in via telematica del modello RLI, sul sito dell'Agenzia
delle Entrate verrà reso disponibile gratuitamente il prodotto software
“Contratti di locazione e affitto di immobili (RLI)”.
Fino al 31 marzo 2014, comunque, in alternativa a tale software, è
possibile utilizzare ancora gli altri prodotti software finora utilizzati per la
registrazione dei contratti di locazione e comunicazione degli adempimenti
successivi (Contratti di locazione, Iris e Siria).
Inoltre, sarà resa disponibile la versione web del prodotto software
"Contratti di locazione e affitto di immobili (RLI)”, che consentirà di registrare i
contratti di locazione e di versare le eventuali imposte di registro e bollo
senza che sia necessaria alcuna installazione.
Come detto, il nuovo modello RLI dovrà essere utilizzato, in luogo del
modello 69, anche in caso di opzione o revoca della cedolare secca.
A tal fine, il provvedimento stabilisce che il locatore può revocare
l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata
esercitata l’opzione. Tale revoca deve avvenire presentando il modello RLI
entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa
all’annualità di riferimento e comporta il pagamento dell’imposta di registro
dovuta per detta annualità di riferimento e per le successive. Resta salva la
facoltà di esercitare l'opzione nelle annualità successive.
Un'altra importante novità che scatterà da febbraio per i contratti di
locazione e di affitto di immobili riguarda la possibilità di versare online le
imposte connesse alla registrazione con addebito sul conto corrente del
contribuente o dell’intermediario, secondo le ordinarie regole previste per il
modello F24, in luogo del versamento con modello F23.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 gennaio
2014, infatti, è stato stabilito che, dal 1° febbraio 2014:
IL VERSAMENTO
DELLE IMPOSTE
CON IL MODELLO
"F24 ELIDE"

l’imposta di registro;

i tributi speciali ed i compensi;

l’imposta di bollo;

relativi sanzioni ed interessi;
connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni
immobili devono essere versate mediante il modello “F24 versamenti con
elementi identificativi” (F24 ELIDE).
Il modello F24 Elide deve essere trasmesso per via telematica dai titolari di
partita IVA, mentre può essere presentato anche in forma cartacea presso
banche, poste e agenti della riscossione da parte dei contribuenti non titolari
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di partita IVA.
Per agevolare i contribuenti nell'adeguamento alle nuove procedure di
versamento, è stato previsto un periodo transitorio, dal 1° febbraio 2014 al 31
dicembre 2014, in cui, per il versamento di tali imposte e accessori, sarà
possibile utilizzare alternativamente il modello F24 Elide o, come avvenuto
finora, il modello F23.
A partire dal 1° gennaio 2015, invece, i suddetti versamenti devono essere
effettuati esclusivamente mediante modello F24 Elide.
Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Elide, dell'imposta di
registro, dei tributi speciali e dei compensi, dell'imposta di bollo, delle sanzioni
e degli interessi dovuti in caso di locazioni immobiliari, l'Agenzia delle Entrate
ha istituito, con la Risoluzione n. 14/E del 24 gennaio 2014, i seguenti codici
tributo:
I CODICI TRIBUTO
1500
Imposta di registro per prima registrazione
1501
Imposta di registro per annualità successive
1502
Imposta di registro per cessioni del contratto
1503
Imposta di registro per risoluzioni del contratto
1504
Imposta di registro per proroghe del contratto
1505
Imposta di bollo
1506
Tributi speciali e compensi
1507
Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
1508
Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
1509
1510
Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di
annualità e adempimenti successivi
Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di
annualità e adempimenti successivi
E' stato anche istituito il codice identificativo “63”, denominato “Controparte”,
per consentire la corretta identificazione del soggetto che è "controparte" del
contratto.
La Risoluzione n. 14/E/2014 ha istituito anche i codici tributo per il versamento
delle somme a seguito di avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici, che sono:
A135
Imposta di registro - Avviso di liquidazione dell'imposta
A136
Imposta di bollo - Avviso di liquidazione dell'imposta
A137
Sanzioni - Avviso di liquidazione dell'imposta
A138
Interessi - Avviso di liquidazione dell'imposta
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
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OGGETTO: La sanatoria delle cartelle entro il 28 febbraio 2014
La Legge di stabilità 2014 ha previsto una sanatoria per i contribuenti che devono pagare cartelle
e avvisi esecutivi che sono stati affidati ad Equitalia entro il 31.10.2013.
Il vantaggio è dato dal fatto che se si decide di pagare l'intera somma dovuta, in un'unica
soluzione ed entro il 28 febbraio, dal versamento non sono dovuti né gli interessi di mora né gli
interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Si ricorda fin da subito che:

gli interessi di mora sono applicati da Equitalia sulle somme richieste al contribuente una volta che
sono decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso, e maturano dalla data della
notifica dell'avviso fino alla data del pagamento. Gli interessi di mora sono calcolati al tasso
determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi
bancari attivi;

gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo trovano giustificazione nel fatto che le imposte dovute
entrano nelle casse dell’Erario con ritardo rispetto a quanto avrebbero dovuto essere incassate. Tali
interessi sono applicati – secondo il tasso stabilito in base a decreti ministeriali – sulle imposte dovute
in base a liquidazioni delle dichiarazioni o ad accertamenti d’ufficio, a partire dal giorno successivo
a quello in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento e fino alla data della consegna del ruolo
all’agente della riscossione
Si riepilogano di seguito le caratteristiche dell'agevolazione e le modalità di adesione.
LA SANATORIA DELLE CARTELLE DI EQUITALIA
le cartelle esattoriali e gli avvisi esecutivi relativi a crediti contestati da parte
di:
LA SANATORIA
RIGUARDA:

uffici statali (Ministeri, Prefetture, Commissioni tributarie ecc...);

agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle
Dogane e dei Monopoli);

enti locali (Regioni, Province, Comuni);
affidati in riscossione ad Equitalia fino al 31 ottobre 2013

le somme da riscuotete per effetto di sentenze di condanna della corte dei
conti;
SONO ESCLUSI
DALLA SANATORIA

le somme dovute agli enti previdenziali (Inps, Inail);

i tributi locali non riscossi da Equitalia;

le richieste di pagamento di enti diversi da Agenzie fiscali, uffici statali, enti
locali.
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L'attivazione della procedura non parte dall'agente della riscossione ma dal
contribuente, che dovrà prima di tutto verificare la propria situazione,
consultando le informazioni riportate nell'estratto di ruolo, che può essere
chiesto presso gli sportelli di Equitalia. In particolare bisogna prestare
attenzione alla data in cui le somme dovute sono state affidate all'agente
della riscossione, al tipo di atto ricevuto e di quale tributo si tratta.
Per tutte le cartelle che rientrano nell'agevolazione non si dovranno
pagare gli interessi di mora/interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Restano
dovuti il restante importo del debito, l'aggio di riscossione e le eventuali spese
di procedura.
Perché l'agevolazione sia conclusa occorre versare l'intero importo
LA PROCEDURA DI
ATTIVAZIONE
dovuto in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2014.
Il pagamento può essere effettuato presso tutti gli sportelli di Equitalia e
negli uffici postali tramite il bollettino F35, indicando nel campo "eseguito da"
la dicitura "Definizione Ruoli - L.S. 2014". Ai fini di una corretta ricezione del
pagamento, Equitalia consiglia di utilizzare un differente bollettino F35,
completo di codice fiscale, per ciascuna delle cartelle/avvisi che si vuole
pagare in forma agevolata.
Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28.02.2014 e la
registrazione delle relative operazioni, la riscossione dei carichi inclusi nei ruoli
interessati dalla sanatoria resta sospesa fino al 15.03.2014, e per il
corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.
Entro il 30 giugno Equitalia comunicherà l'avvenuta estinzione del debito,
mediante posta ordinaria, ai contribuenti che pagheranno entro il termine
previsto.
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti
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