COMUNE DI SESTU SETTORE : Tributi - Contenzioso Responsabile: Pisanu Anna Franca DETERMINAZIONE N. 1379 in data 04/08/2014 OGGETTO: Rimborso spese legali a favore di dipendente a tempo indeterminato, scaturenti da procedimento penale iscritto al R.N.R. n. 2673/2012, concluso con Sentenza assolutoria del Tribunale di Cagliari n. 520 del 03.04.2013. COPIA IL RESPONSABILE DEL SETTORE Premesso che: il dipendente a tempo indeterminato matricola n. 31, con nota prot. n. 18385 del 20.11.2012, nel comunicare la instaurazione a proprio carico del procedimento giudiziario iscritto al R.N.R. n. 2673/2012 - apertosi per fatti e/o atti direttamente connessi all'assolvimento dei compiti d'ufficio – ha formulato istanza di patrocinio legale, indicando l'avvocato prescelto per l'esercizio dell'attività difensiva; – – con sentenza n. 520 del 03.04.2013, pubblicata in data 03.07.2013, emessa dal Tribunale di Cagliari, Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari e dell'Udienza Preliminare, si è concluso il procedimento penale di cui al punto precedente con assoluzione dal reato ascritto, recante la formula seguente: “perchè il fatto non sussiste”; Richiamata la nota prot. n. 7787 del 29.04.2013 con cui l'interessato ha chiesto il rimborso delle spese legali sostenute, come risultanti da n. 3 (tre) fatture emesse dal proprio difensore; Richiamate altresì le note prot. n. 11439 del 08.07.2013, prot. 13073 del 02.08.2013 e prot. 20007 del 11.12.2013, attraverso le quali l'avvocato del dipendente ha relazionato sull'attività difensiva posta in essere; Visto il verbale dell'ufficio per i procedimenti disciplinari n. 8/2013 con cui, acquisita la sentenza di assoluzione, è stata disposta l'archiviazione del procedimento disciplinare apertosi nei riguardi del l'istante, per i medesimi fatti oggetto del procedimento giudiziario, a seguito di contestazione prot. n. 12777 del 02.08.2012; Rilevato che, secondo la giurisprudenza amministrativa e contabile, può dirsi ormai consolidato il principio in base al quale l’assunzione da parte dell'Ente Locale dell’onere della difesa sostenuto, ovvero da sostenersi, dal dipendente, lungi dall'essere atto immediato e automatico, deve necessariamente fondarsi sul concreto accertamento dei seguenti requisiti: a) la diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata o all’ufficio rivestito dal dipendente; b) la carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e l’Ente Locale di appartenenza; c) la necessità per l'Ente Locale di tutelare i propri diritti, interessi e la propria immagine; d) la conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione a favore del dipendente, che abbia accertato la insussistenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa grave, con esclusione, pertanto, del proscioglimento dovuto a motivi meramente processuali; Considerato che nella fattispecie in questione: - il procedimento penale ha riguardato fatti connessi all'espletamento del proprio servizio; – la sentenza n. 520 del 03.04.2013 ha assolto il dipendente dai reati ascritti; – la sentenza in esame è altresì passata in giudicato in ragione della mancata interposizione di impugnazione da parte del Pubblico Ministero; risultano integrati tutti i requisiti richiesti dall'articolo 28 del citato C.C.N.L. del 14.09.2000, il quale statuisce che: “L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, – ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento (...)”; – deve escludersi la configurazione di qualsiasi conflitto di interesse, ragione per cui in capo all'Ente, a tutela dei propri diritti, interessi nonché della propria immagine, non si ravvisa nessun ostacolo all'assunzione a proprio carico degli oneri connessi alla difesa legale dell'interessato; Dato atto che le n. 3 (tre) fatture oggetto di rimborso, rispettivamente n. 24 del 03.12.2012, n. 1 del 20.01.2013 e n. 8 del 24.04.2013, totalizzano un importo complessivo di euro 9.871,29, al lordo di Iva e accessori di Legge; Richiamato l'orientamento della giurisprudenza contabile (ex multis, Corte dei Conti Lombardia, Parere n. 514/2010; Corte dei Conti Lombardia, Parere n. 1137/2009; Corte dei Conti Molise, Deliberazione n. 6/2007) il quale ritiene indispensabile il ricorso ad organo terzo, dotato di competenza tecnica specifica, quale l'Ordine degli Avvocati, che esprima un parere (seppur non vincolante) sulla conformità della parcella professionale, nelle ipotesi in cui l'importo contenuto in quest'ultima appaia eccessivo e irragionevole; Dato atto che, giusta nota prot. n. 1043 del 17.01.2014, in armonia con le pronunce anzidette, è stato richiesto all'Ordine degli Avvocati di Cagliari di pronunciarsi sulla conformità delle parcelle, oggetto di rimborso; Vista la comunicazione prot. n. 11165 del 23.06.2014, con cui l'Ordine professionale di Cagliari ha significato di avere espresso parere di congruità sugli onorari richiesti dal difensore dell'imputato per l'attività di patrocinio svolta nei riguardi di quest'ultimo; Ritenuto di dover confermare la congruità del compenso spettante al difensore del dipendente, sulla scorta del parere espresso dall'Ordine degli Avvocati di Cagliari; Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni espresse finora, procedere al rimborso delle spese legali a favore dell'interessato; Richiamata la propria determinazione n. 2770 del 31.12.2013 con cui è stata impegnata la somma di euro 40.588,68 per la copertura degli oneri straordinari scaturenti dalle liti giudiziali e stragiudiziali intercorse o pendenti nonché quelli inerenti la possibile e futura spesa connessa alla conclusione di procedimenti giudiziari a carico di dipendenti e amministratori comunali; Ritenuto necessario con il presente atto procedere all'assunzione del sub impegno di euro 9.871,29 a favore del dipendente a tempo indeterminato matricola n. 31, per le causali finora esposte; Visto il Decreto sindacale n. 3 del 02/02/2009 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tributi e Contenzioso; Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 16.05.2013 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2013, il bilancio pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015; Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 228 del 30/12/2013 avente ad oggetto la attribuzione, ai responsabili dei settori, della gestione del bilancio relativo all'esercizio 2014 e del bilancio pluriennale 2014 – 2016, secondo il piano esecutivo di gestione a ciascuno attribuito per l'esercizio finanziario precedente 2013; Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000; DETERMINA Per le causali espresse: Di procedere, ai sensi dell'articolo 28 del Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 14 settembre 2000, al rimborso della somma di euro 9.871,29 a favore del dipendente a tempo indeterminato matricola n. 31, sostenuta, a titolo di spese legali, in relazione al procedimento penale iscritto al R.N.R. n. 2673/2012, conclusosi con Sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione dei Giudice per le Indagini Preliminari e dell'Udienza Preliminare, n. 520 del 03.04.2013, la quale ha assolto il dipendente medesimo da reato ascritto con la formula “perchè il fatto non sussiste”; Di sub-impegnare a tal fine la somma di euro 9.871,29 Titolo 01 funzione 01 servizio 02 intervento 08 del Bilancio di previsione per l'esercizio 2014 in fase di predisposizione, residui passivi 2013, capitolo 506 del peg (determinazione di impegno n. 2770 del 31.12.2013); Di contestualmente liquidare la somma di euro 9.871,29 a favore del dipendente matricola n. 31; Di effettuare il pagamento della somma sopraccitata mediante mediante versamento sul conto corrente bancario utilizzato per l'accreditamento della retribuzione mensile; Di trasmettere il presente atto al Settore Ragioneria per gli adempimenti di competenza. IL RESPONSABILE DEL SETTORE Anna Franca Pisanu COMUNE DI SESTU Provincia di Cagliari ATTESTATO DI COPERTURA Determina N. 1379 del 04.08.2014 Oggetto: Rimborso spese legali a favore di dipendente a tempo indeterminato, scaturenti da procedimento penale iscritto al R.N.R. n. 2673/2012, concluso con Sentenza assolutoria del Tribunale di Cagliari n. 520 del 03.04.2013. Anno Capitolo 2013 506 Art. N.impegno 0 D01379 Sub 1 Descrizione Beneficiario Rimborso spese legali a favore di SADDI FRANCO dipendente a tempo indeterminato, FLAVIO scaturenti da procedimento penale iscritto al R.N.R. n. 2673/2012, concluso con Sentenza assolutoria del Tribunale di Cagliari n. 520 del 03.04.2013. Importo 9.871,29 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) Sestu, 04.08.2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Maria Laura Saba Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Sestu, 18.08.2014 L'impiegato incaricato
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