Cass. n. 2062_2014_Clausole vessatorie

DeJure
Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile
Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 30/01/2014
Numero: 2062
Classificazioni: OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Conclusione del contratto - - adesione di
altre parti
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio
- Presidente
Dott. VENUTI
Pietro
- rel. Consigliere Dott. NAPOLETANO
Giuseppe
- Consigliere Dott. MAISANO
Giulio
- Consigliere Dott. BERRINO
Umberto
- Consigliere ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 17370/2008 proposto da:
D.D. nella qualità di titolare della ditta "Danieli
Incisoria di Danieli Daniele" P.I. N. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI 59, presso lo studio
dell'avvocato
SALAFIA ANTONIO, che lo rappresenta
e
difende
unitamente all'avvocato DEL GIUDICE UMBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente contro
- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F.
(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante
pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società
di
Cartolarizzazione
dei
Crediti
I.N.P.S.,
C.F.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA
N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e
difesi
dagli avvocati MARITATO LELIO, CALIULO LUIGI,
CORETTI
ANTONIETTA, giusta delega in atti;
- controricorrenti avverso la sentenza n. 60/2008 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA,
depositata il 20/05/2008 R.G.N. 554/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/12/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;
udito l'Avvocato MARITATO LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. D.D., titolare della ditta "Danieli Incisoria", debitore nei confronti dell'INPS di una
residua somma a titolo di contributi previdenziali a seguito della presentazione delle denunce
mensili, ha chiesto di pagare ratealmente il relativo importo e le conseguenti sanzioni civili.
Accolta la domanda ed estinto il debito, il D., nel verificare i pagamenti, constatava che
l'Istituto, con riguardo alle sanzioni civili, aveva applicato l'aliquota del 60% prevista dalla L.
n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), per l'ipotesi di evasione contributiva, anzichè
l'aliquota del 40% prevista dalla lettera a) dello stesso comma in caso di omissione
contributiva. Ha quindi chiesto all'INPS la restituzione del maggiore importo pagato, ma tale
istanza è stata rigettata dall'Istituto sul rilievo che, nel presentare l'istanza di dilazione, il D.
aveva dichiarato di rinunciare a tutte le eccezioni che potessero influire sull'esistenza ed
azionabilità del credito dell'Istituto.
Il ricorso proposto dal D. al Tribunale di Verona per ottenere la condanna dell'INPS alla
restituzione di detto maggiore importo veniva rigettato e tale decisione è stata confermata dalla
Corte d'Appello di Venezia con sentenza in data 5 febbraio 2008, pubblicata il 20 maggio
2008, sulla base delle seguenti argomentazioni:
- la previsione della rinuncia ad avvalersi dell'azione giudiziaria non costituiva una clausola
vessatoria (art. 1341 c.c.), poichè la caratteristica di tale clausola è quella di favorire il
contraente più forte, che predispone il contratto, mentre nella specie si trattava di un accordo
che prevedeva vantaggi per entrambe le parti:
al debitore era concessa la dilazione del pagamento, al creditore la sicurezza che il recupero
dello stesso non richiedesse iniziative giudiziarie;
- il rigetto della censura relativa alla clausola vessatoria comportava l'assorbimento della
questione concernente l'importo delle sanzioni civili dovute.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il sig. D.. L'INPS ha resistito con
controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in tre motivi, cui fanno seguito i relativi quesiti di diritto ex art. 366 bis
c.p.c., non più in vigore, ma applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.
2. Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 1341 c.c., il
ricorrente deduce che la domanda di dilazione era contenuta in un modulo a stampa,
predisposto in via generale ed unilaterale dall'INPS, destinato a regolare una serie indefinita di
rapporti, contenente espressamente la "rinuncia ad ogni eccezione sull'esistenza e l'azionabilità
del credito, nonchè ad eventuali giudizi di opposizione in sede civile".
Tale clausola era vessatoria e, quindi, priva di effetto, posto che sanciva a carico del ricorrente
decadenze e limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni. Essa avrebbe dovuto essere approvata
dal debitore con doppia firma, una per il contratto e l'altra per la clausola, con l'indicazione
specifica della clausola approvata, mentre nella specie la seconda firma era stata apposta in
calce ad una dichiarazione ("il sottoscritto dichiara altresì di accettare le clausole di cui agli
artt. 1284 e 1341 c.c.") che non precisava quale fosse la clausola accettata.
3. Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., il
ricorrente deduce che la sentenza impugnata ha escluso che si trattasse di una clausola
vessatoria, sul rilievo che le parti avevano stipulato un accordo che prevedeva vantaggi per
entrambe, e cioè la dilazione di pagamento per il debitore e l'inopponibilità di eccezioni per il
creditore.
Ma, così statuendo - aggiunge il ricorrente - la Corte di merito è incorsa in ultrapetizione,
perchè l'esistenza di un accordo del genere, frutto di trattative bilaterali, non era stata
tempestivamente eccepita dall'INPS. 4. Con il terzo motivo, denunziando violazione e falsa
applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a), il ricorrente sostiene che nella
specie non ricorreva un'ipotesi di evasione contributiva, bensì di omissione contributiva. Non
vi era infatti una intenzione specifica di non versare contributi o premi o di occultare il
rapporto di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, ma si trattava di una trasmissione
tardiva di denunce mensili, alla quale era applicabile la disciplina sanzionatoria di cui alla
lettera a) sopra citata. Di conseguenza le sanzioni civili dovevano essere calcolate nella misura
meno onerosa prevista da tale ultima disciplina.
5. I primi due motivi, i quali vanno trattati congiuntamente perchè connessi, non sono fondati.
Questa Corte ha più volte affermato che possono qualificarsi come contratti "per adesione",
rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie,
soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal
punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività
contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista
formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulali utilizzabili in
serie), mentre non possono ritenersi tali i contratti predisposti da uno dei due contraenti in
previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, ed a cui l'altro
contraente possa, del tutto legittimamente richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo
averne liberamente apprezzato il contenuto, nè, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia
stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti (Cass. 16 febbraio 2001 n.
2294;
Cass. 6 dicembre 2001 n. 15488; Cass. 15 febbraio 2002 n. 2208; Cass. 19 maggio 2006 n.
11757; Cass. 23 maggio 2006 n. 12153).
Nella specie il ricorrente, dopo aver chiesto all'INPS la determinazione delle sanzioni civili
relative ai contributi ancora dovuti ai fini dell'istanza di dilazione, ha presentato tale istanza,
sottoscrivendola, senza nulla obiettare circa l'importo delle sanzioni ed anzi dichiarando di
"riconoscere in modo esplicito ed incondizionato" il debito contributivo.
Non si trattava di un accordo le cui clausole il ricorrente avrebbe dovuto accettare
integralmente o rifiutare, come avviene nei contratti per adesione. Egli avrebbe potuto
contestare l'ammontare delle sanzioni, procedere ad eventuali trattative o rilievi prima di
presentare l'istanza, richiedere le opportune modifiche al fine di ottenere condizioni più
vantaggiose.
Non era quindi necessaria, ancorchè l'istanza di dilazione fosse contenuta in un modulo a
stampa predisposto dall'INPS, la specifica approvazione della clausola di rinuncia ad eventuali,
future eccezioni, atteso che si trattava di una vicenda negoziale che, come osservato dalla Corte
di merito, presentava vantaggi per entrambi le parti: al debitore era concessa la dilazione del
pagamento, al creditore la sicurezza che il recupero dello stesso non fosse ostacolato da
iniziative giudiziarie.
Quanto alla censura contenuta nel secondo motivo, è da escludere che la Corte di merito,
nell'affermare che si trattava di un "accordo che prevedeva) vantaggi per entrambe le parti",
abbia reso una pronuncia ultra petitum per non essere stata tale questione "tempestivamente
allegata ed eccepita dall'INPS".
In realtà la sentenza impugnata ha spiegato che non era necessaria la specifica approvazione
scritta della clausola per cui è controversia, trattandosi di una vicenda negoziale ("accordo")
che non presentava condizioni vessatorie per il contraente più debole, avendo il ricorrente
prestato liberamente adesione al contenuto dell'istanza di dilazione predisposta dall'INPS. A
tutto ciò è da aggiungere che la asserita natura vessatoria della clausola non è tuttora pacifica,
avendo l'Istituto affermato che non ricorreva un'ipotesi di omissione contributiva, bensì di
evasione contributiva, e quindi soggetta alle maggiori sanzioni determinate dall'Istituto.
6. Il terzo motivo è assorbito dal rigetto dei primi due.
7. Il ricorso in conclusione deve essere rigettato, previa compensazione tra le parti delle spese
del presente giudizio, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie.
PQM
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2014
Note
Utente: Univ. di Bari Facolta Giurisprudenza Univ. di Bari Facolta Giurisprudenza www.iusexplorer.it - 03.03.2014
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