DeJure Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile Autorità: Cassazione civile sez. lav. Data: 30/01/2014 Numero: 2062 Classificazioni: OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Conclusione del contratto - - adesione di altre parti LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente Dott. VENUTI Pietro - rel. Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere Dott. MAISANO Giulio - Consigliere Dott. BERRINO Umberto - Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 17370/2008 proposto da: D.D. nella qualità di titolare della ditta "Danieli Incisoria di Danieli Daniele" P.I. N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI 59, presso lo studio dell'avvocato SALAFIA ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DEL GIUDICE UMBERTO, giusta delega in atti; - ricorrente contro - I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati MARITATO LELIO, CALIULO LUIGI, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti; - controricorrenti avverso la sentenza n. 60/2008 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/05/2008 R.G.N. 554/2005; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI; udito l'Avvocato MARITATO LELIO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sig. D.D., titolare della ditta "Danieli Incisoria", debitore nei confronti dell'INPS di una residua somma a titolo di contributi previdenziali a seguito della presentazione delle denunce mensili, ha chiesto di pagare ratealmente il relativo importo e le conseguenti sanzioni civili. Accolta la domanda ed estinto il debito, il D., nel verificare i pagamenti, constatava che l'Istituto, con riguardo alle sanzioni civili, aveva applicato l'aliquota del 60% prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), per l'ipotesi di evasione contributiva, anzichè l'aliquota del 40% prevista dalla lettera a) dello stesso comma in caso di omissione contributiva. Ha quindi chiesto all'INPS la restituzione del maggiore importo pagato, ma tale istanza è stata rigettata dall'Istituto sul rilievo che, nel presentare l'istanza di dilazione, il D. aveva dichiarato di rinunciare a tutte le eccezioni che potessero influire sull'esistenza ed azionabilità del credito dell'Istituto. Il ricorso proposto dal D. al Tribunale di Verona per ottenere la condanna dell'INPS alla restituzione di detto maggiore importo veniva rigettato e tale decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello di Venezia con sentenza in data 5 febbraio 2008, pubblicata il 20 maggio 2008, sulla base delle seguenti argomentazioni: - la previsione della rinuncia ad avvalersi dell'azione giudiziaria non costituiva una clausola vessatoria (art. 1341 c.c.), poichè la caratteristica di tale clausola è quella di favorire il contraente più forte, che predispone il contratto, mentre nella specie si trattava di un accordo che prevedeva vantaggi per entrambe le parti: al debitore era concessa la dilazione del pagamento, al creditore la sicurezza che il recupero dello stesso non richiedesse iniziative giudiziarie; - il rigetto della censura relativa alla clausola vessatoria comportava l'assorbimento della questione concernente l'importo delle sanzioni civili dovute. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il sig. D.. L'INPS ha resistito con controricorso. Diritto MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è articolato in tre motivi, cui fanno seguito i relativi quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c., non più in vigore, ma applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. 2. Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 1341 c.c., il ricorrente deduce che la domanda di dilazione era contenuta in un modulo a stampa, predisposto in via generale ed unilaterale dall'INPS, destinato a regolare una serie indefinita di rapporti, contenente espressamente la "rinuncia ad ogni eccezione sull'esistenza e l'azionabilità del credito, nonchè ad eventuali giudizi di opposizione in sede civile". Tale clausola era vessatoria e, quindi, priva di effetto, posto che sanciva a carico del ricorrente decadenze e limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni. Essa avrebbe dovuto essere approvata dal debitore con doppia firma, una per il contratto e l'altra per la clausola, con l'indicazione specifica della clausola approvata, mentre nella specie la seconda firma era stata apposta in calce ad una dichiarazione ("il sottoscritto dichiara altresì di accettare le clausole di cui agli artt. 1284 e 1341 c.c.") che non precisava quale fosse la clausola accettata. 3. Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., il ricorrente deduce che la sentenza impugnata ha escluso che si trattasse di una clausola vessatoria, sul rilievo che le parti avevano stipulato un accordo che prevedeva vantaggi per entrambe, e cioè la dilazione di pagamento per il debitore e l'inopponibilità di eccezioni per il creditore. Ma, così statuendo - aggiunge il ricorrente - la Corte di merito è incorsa in ultrapetizione, perchè l'esistenza di un accordo del genere, frutto di trattative bilaterali, non era stata tempestivamente eccepita dall'INPS. 4. Con il terzo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a), il ricorrente sostiene che nella specie non ricorreva un'ipotesi di evasione contributiva, bensì di omissione contributiva. Non vi era infatti una intenzione specifica di non versare contributi o premi o di occultare il rapporto di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, ma si trattava di una trasmissione tardiva di denunce mensili, alla quale era applicabile la disciplina sanzionatoria di cui alla lettera a) sopra citata. Di conseguenza le sanzioni civili dovevano essere calcolate nella misura meno onerosa prevista da tale ultima disciplina. 5. I primi due motivi, i quali vanno trattati congiuntamente perchè connessi, non sono fondati. Questa Corte ha più volte affermato che possono qualificarsi come contratti "per adesione", rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulali utilizzabili in serie), mentre non possono ritenersi tali i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nè, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti (Cass. 16 febbraio 2001 n. 2294; Cass. 6 dicembre 2001 n. 15488; Cass. 15 febbraio 2002 n. 2208; Cass. 19 maggio 2006 n. 11757; Cass. 23 maggio 2006 n. 12153). Nella specie il ricorrente, dopo aver chiesto all'INPS la determinazione delle sanzioni civili relative ai contributi ancora dovuti ai fini dell'istanza di dilazione, ha presentato tale istanza, sottoscrivendola, senza nulla obiettare circa l'importo delle sanzioni ed anzi dichiarando di "riconoscere in modo esplicito ed incondizionato" il debito contributivo. Non si trattava di un accordo le cui clausole il ricorrente avrebbe dovuto accettare integralmente o rifiutare, come avviene nei contratti per adesione. Egli avrebbe potuto contestare l'ammontare delle sanzioni, procedere ad eventuali trattative o rilievi prima di presentare l'istanza, richiedere le opportune modifiche al fine di ottenere condizioni più vantaggiose. Non era quindi necessaria, ancorchè l'istanza di dilazione fosse contenuta in un modulo a stampa predisposto dall'INPS, la specifica approvazione della clausola di rinuncia ad eventuali, future eccezioni, atteso che si trattava di una vicenda negoziale che, come osservato dalla Corte di merito, presentava vantaggi per entrambi le parti: al debitore era concessa la dilazione del pagamento, al creditore la sicurezza che il recupero dello stesso non fosse ostacolato da iniziative giudiziarie. Quanto alla censura contenuta nel secondo motivo, è da escludere che la Corte di merito, nell'affermare che si trattava di un "accordo che prevedeva) vantaggi per entrambe le parti", abbia reso una pronuncia ultra petitum per non essere stata tale questione "tempestivamente allegata ed eccepita dall'INPS". In realtà la sentenza impugnata ha spiegato che non era necessaria la specifica approvazione scritta della clausola per cui è controversia, trattandosi di una vicenda negoziale ("accordo") che non presentava condizioni vessatorie per il contraente più debole, avendo il ricorrente prestato liberamente adesione al contenuto dell'istanza di dilazione predisposta dall'INPS. A tutto ciò è da aggiungere che la asserita natura vessatoria della clausola non è tuttora pacifica, avendo l'Istituto affermato che non ricorreva un'ipotesi di omissione contributiva, bensì di evasione contributiva, e quindi soggetta alle maggiori sanzioni determinate dall'Istituto. 6. Il terzo motivo è assorbito dal rigetto dei primi due. 7. Il ricorso in conclusione deve essere rigettato, previa compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie. PQM P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2013. Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2014 Note Utente: Univ. di Bari Facolta Giurisprudenza Univ. di Bari Facolta Giurisprudenza www.iusexplorer.it - 03.03.2014 © Copyright Giuffrè 2014. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156
© Copyright 2024 ExpyDoc