Joint venture garantite dalle società partecipanti

IMPRESA
Joint venture garantite dalle società
partecipanti
Assonime, nel Caso n. 5/2014, colloca tali attività fuori dalla riserva di concessione dei
finanziamenti prevista dal Testo Unico Bancario
/ Maurizio MEOLI
Un’interpretazione funzionale della disciplina relativa
all’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti (artt. 106 ss. del DLgs. 385/93),
che valorizzi le finalità di tutela dei terzi e di stabilità del
mercato, induce ad escludere che nel regime di riserva ivi disposto possano rientrare anche le attività di rilascio di garanzie nell’ambito di joint venture societarie in cui la società partecipa. A precisarlo è il Caso Assonime 5/2014.
In esito alle recenti modifiche al regime di riserva per l’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, si pone il problema della legittimità delle attività di rilascio di garanzie da parte di società di natura non finanziaria, a supporto dell’ordinaria attività svolta, quando effettuata a favore di società del gruppo oppure a favore di joint
venture societarie in cui essa partecipa.
Due sono le situazioni più significative: quella in cui, nei
gruppi, la capogruppo (o altra società del gruppo) rilascia garanzie in cui il garantito è una società del gruppo e il “beneficiario” è un soggetto esterno; quella in cui il rilascio della
garanzia avviene a favore di joint venture societarie nelle
quali la società garante partecipa pur senza avere un rapporto di controllo.
I presupposti per l’applicazione della disciplina di riserva sono: la riconduzione dell’attività nell’ambito della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; l’esercizio di essa nei confronti del pubblico. Rispetto ad essi, in attesa delle nuove disposizioni di attuazione, occorre ancora considerare le indicazioni del DM 17 febbraio 2009 n. 29. Con riguardo al primo presupposto è precisato come esso comprenda qualsiasi forma di concessione di crediti, ivi incluso il rilascio di garanzie sostitutive del credito. Quanto al secondo è stabilito che le attività di concessione di finanziamenti
sono esercitate nei confronti del pubblico qualora siano svolte nei confronti di “terzi” con carattere di “professionalità”.
Inoltre, è specificato che: non configurano operatività nei
confronti del pubblico le attività esercitate esclusivamente
nei confronti del gruppo di appartenenza; l’attività di rilascio di garanzie è esercitata nei confronti del pubblico
quando anche uno solo tra il garantito e il beneficiario non
facciano parte del gruppo dell’intermediario finanziario, a
meno che il garantito faccia parte del gruppo del soggetto
garante e il beneficiario sia una banca o un intermediario finanziario. Quest’ultima puntualizzazione è stata superata dal
DLgs. 141/2010, con il quale si è stabilito che non si considera esercitata nei confronti del pubblico l’attività di rilascio
/ EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 15 LUGLIO 2014
di garanzie quando il garante e l’obbligato garantito facciano parte del medesimo gruppo.
Restano dubbie le ipotesi di rilascio di garanzie a favore di
joint venture societarie partecipate oppure in caso di rilascio di cogaranzia a favore del socio della joint venture diretto garante; situazioni in cui il soggetto garantito non è una
società del gruppo. In relazione ad esse occorre procedere alla corretta interpretazione delle nozioni di “terzo” ed “esercizio professionale”, quali condizioni richieste per configurare un esercizio nei confronti del pubblico della concessione di finanziamenti. A tali fini è necessario considerare le
finalità della riserva di attività verso il pubblico, ovvero:
proteggere chi entra in contatto con questa categoria di intermediari finanziari, assicurando la loro affidabilità e correttezza; assoggettare il complesso dei soggetti rientranti nel
suo ambito di applicazione ad un regime di vigilanza di natura prudenziale analogo a quello bancario. Ed allora, il
profilo della professionalità deve essere apprezzato non tanto per escludere dal perimetro della disciplina il compimento di atti di natura episodica o sporadica, quanto come riferimento ad una realtà imprenditoriale organizzata, duratura e sistematica volta ad operare sullo specifico mercato
dell’esercizio del credito.
La nozione di terzo, poi, non può essere riferita ad ogni soggetto che divenga controparte del rapporto di finanziamento,
occorrendo escludere quei soggetti i quali, in virtù del rapporto che li lega a colui che pone in essere l’atto di finanziamento, non pongono esigenze né di tutela in ordine all’affidabilità e correttezza del finanziatore né di stabilità dello
stesso. Rapportando tali precisazioni ai casi in questione
emerge come, relativamente alla professionalità, la società
garante – pur essendo una realtà imprenditoriale stabile e organizzata, che potrebbe reiterare nel tempo il rilascio di garanzie a favore della joint venture partecipata o dell’altro socio di quest’ultima – non abbia certo lo scopo di entrare nel
settore imprenditoriale dell’offerta di credito; il rilascio della garanzia è finalizzata a consentire la piena operatività
della società, attraverso le varie articolazioni soggettive con
le quali essa si esprime e non ad offrire sul mercato un servizio di natura finanziaria. Quanto alla nozione di terzo, i rapporti di finanziamento avvengono verso soggetti nei cui confronti sussistono stabili legami di natura societaria che inducono ad escludere tale qualifica. Le ipotesi in questione,
quindi, sono fuori dalla riserva ex artt. 106 ss. del DLgs.
385/93.