Circolare n. 10-2014 SANTANDER Consumer Unifin Spa

®
Circolare n°10/2014
A TUTTA LA RETE
Napoli, 17/03/2014
OGGETTO: SANTANDER Consumer Unifin Spa – Manuale in materia di Trasparenza
Bancaria.
Si allega alla presente il “Manuale in Materia di Trasparenza Bancaria”, utile documento di consultazione
per informazioni in materia di trasparenza Bancaria.
Si resta a disposizione per chiarimenti in merito.
Giovanni Russo
Presidente CO.FI.MAR. SPA
Sede Legale ed Operativa: Via Matteo Schilizzi, 16 – 80133 NAPOLI – Tel. 081 5524142 – Fax. 081 19560441 – 081 5527102
Intermediario Finanziario iscritto al N°1623 dell’Elenco Generale ex Art.106 del T.U.B. tenuto da Banca D’Italia
Cap. Soc. € 2.000.000,00 i.v. - C.C.I.A.A. n. 437307 – Trib. NA 5263/87–P.IVA 05336800635 – ABI 313932
e-mail: [email protected] – web:http://www.cofimar.it
Manuale
MANUALE IN MATERIA DI TRASPARENZA BANCARIA
Indicazioni di riferimento veloce per gli operatori
Santander Consumer Bank
MAN-
FCOM000006
-IT
Tematica: PROC.DIREZ.- TRASPARENZA
Data di decorrenza: 26/02/2014
Approvato
da
COMITATO DI DIREZIONE Data di approvazione: 02/12/2013
Redatto da:
SERVIZIO COMPLIANCE E ANTIRICICLAGGIO
SERVIZIO COMPLIANCE E ANTIRICILAGGIO
Proprietario
del
documento
jeanpierre.acchiardi
REFERENTE:
S.C.B.
@santanderconsumer.it
@santanderconsumer.it
jeanpierre.acchiardi
Tutta S.C.B.
Solo Dipendenti S.C.B.
Direzioni:
Destinatari
Servizi:
Uffici:
Data di pubblicazione sulla Intranet: 26/02/2014
Altro:
UNIFIN TUTTI I DIPENDENTI UNIFIN
Intranet
agenti
NO
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POL- FCOM000002
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-IT
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Modifiche e Versioni
Versione
1.0 ORIGINALE
Data
di
inserimento
Intranet
Autore
26/02/2014
JEAN
ACCHIARDI
Contenuti variati
Riferimenti variazioni
PIERRE
Pagina 2
Manuale in materia di trasparenza bancaria
INDICE
1
INTRODUZIONE ....................................................................................................... 5
2
SEZIONE I – IL CREDITO AL CONSUMATORE ...................................................... 6
2.1
LA NOZIONE DI CONSUMATORE E DI CREDITO AL CONSUMO ..................... 6
2.2
IL T.A.E.G. - TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE NEL CREDITO AL
CONSUMATORE ................................................................................................................ 7
2.3
LA FASE PRECONTRATTUALE NEI CONTRATTI DI CREDITO AL
CONSUMATORE: IL PREVENTIVO E IL SECCI; ASSISTENZA AL CONSUMATORE...... 8
2.4
Per questi motivi, nell’illustrazione al Cliente del prodotto, occorre servirsi del
SECCI, che riporta, in maniera standardizzata e conforme alle indicazioni della Banca
d’Italia, tutte le condizioni economiche e contrattuali. .......................................................... 8
2.5
LA FASE PRECONTRATTUALE – LA VALUTAZIONE DEL MERITO
CREDITIZIO; LE BANCHE DI DATI .................................................................................... 9
2.6
OFFERTA NELLE FILIALI DI PRODOTTI DI CREDITO AL CONSUMATORE ..... 9
2.7
OFFERTA FUORI SEDE DI PRODOTTI DI CREDITO AL CONSUMATORE: GLI
OBBLIGHI DI CONVENZIONATI E AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA ........................ 10
2.8
RECESSO DEL CONSUMATORE DAL CONTRATTO DI CREDITO ................. 10
2.9
CREDITO FINALIZZATO E MANCATA CONSEGNA O INADEMPIMENTO DEL
FORNITORE...................................................................................................................... 11
2.10
IL RIMBORSO ANTICIPATO DEL FINANZIAMENTO ........................................ 12
2.11
PARTICOLARI CAUTELE PER CARTE REVOLVING ........................................ 13
3
SEZIONE II - I PRODOTTI BANCARI ..................................................................... 14
3.1
LA NOZIONE DI PRODOTTI BANCARI .............................................................. 15
3.2
PrincipALI STRUMENTI DI TRASPARENZA PER I PRODOTTI BANCARI ........ 15
3.3
INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE ............................................................ 16
3.4
DOCUMENTO CONTENENTE I PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE ............... 16
3.5
FOGLI INFORMATIVI .......................................................................................... 16
3.6
OFFERTA IN FILIALE DEI PRODOTTI BANCARI .............................................. 17
3.7
OFFERTA FUORI SEDE: GLI OBBLIGHI DI CONVENZIONATI E AGENTI ....... 18
3.8
CONSEGNA DEL PREVENTIVO O DI COPIA DEL CONTRATTO .................... 18
3.9
DOCUMENTO DI SINTESI.................................................................................. 19
3.10
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE - T.A.E.G. ........................................... 19
3.11
RIEPILOGO DEI DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE CONSEGNATI AL
CLIENTE PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO BANCARIO E/O ASSICURATIVO
20
4
SEZIONE III - LA CESSIONE DEL QUINTO .......................................................... 21
Pagina 3
Manuale in materia di trasparenza bancaria
4.1
INTRODUZIONE ................................................................................................. 22
4.2
LA CESSIONE DEL QUINTO - STRUTTURA ..................................................... 22
4.3
L’ESTINZIONE ANTICIPATA .............................................................................. 23
4.4
I SINGOLI PRODOTTI - LA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO ...... 23
4.5
I SINGOLI PRODOTTI - LA CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE ....... 24
4.6
I SINGOLI PRODOTTI - LA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO .......................... 25
4.7
IL SECCI - CQS, CQP E DDP ............................................................................. 25
Pagina 4
Manuale in materia di trasparenza bancaria
1
INTRODUZIONE
Il presente documento intende fornire una complessiva illustrazione del vigente quadro normativo in materia
di trasparenza e una descrizione dei prodotti e delle modalità di commercializzazione adottate. La piena
consapevolezza della struttura dei prodotti offerti da parte degli incaricati della rete di vendita costituisce
presupposto per una adeguata proposizione del prodotto al cliente.
Il principale riferimento normativo è dato dalla normativa sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi
bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" pubblicata dalla Banca d’Italia il 29
luglio 2009 e successivamente modificata in esito al recepimento della nuova normativa in materia di credito
ai consumatori (le "Disposizioni di Trasparenza").
La normativa prescrive a Banche e intermediari finanziari (le società che erogano finanziamenti iscritte
all’elenco generale tenuto dalla Banca d’Italia) di adottare procedure interne e consegnare ai Clienti
documenti redatti in modo tale da garantire una migliore comprensione delle caratteristiche dei prodotti o
servizi commercializzati.
Il presente documento è strutturato in 3 sezioni:
I – il credito al consumatore
II – i prodotti bancari
III – la cessione del quinto
Le Società del Gruppo Santander (Santander Consumer Bank S.p.A., Santander Consumer Unifin
s.p.a. e Santander Consumer Finance Media S.r.l.),adottano misure al fine di:
fornire adeguate istruzioni a tutto il personale e in particolare a tutti coloro i quali si occupano della
gestione delle richieste di finanziamento e/o della distribuzione di prodotti;
valutare la trasparenza dei prodotti o servizi offerti;
assicurare che la documentazione precontrattuale sia conforme, completa ed accessibile alla clientela
e che i prodotti o servizi offerti siano coerenti con il profilo del Cliente;
garantire un’adeguata ed aggiornata formazione degli addetti di gestione, area processing e rete
commerciale, diretta e indiretta, e in ogni caso di tutti i soggetti che partecipano al processo di
vendita, sulle Disposizioni di Trasparenza e sulla struttura dei prodotti offerti; i piani di formazione
hanno cadenza annuale e vengono svolti con modalità di aula oppure a distanza con test di verifica
dell’apprendimento e della comprensione;
permettere al Cliente adeguatamente informato di esercitare i propri diritti secondo il contenuto delle
Disposizioni di Trasparenza (ad esempio, su come potere ottenere la tempestiva restituzione di
spese erroneamente addebitate o sulla possibilità di avere in qualsiasi momento copia del form
contrattuale).
Le presente istruzioni sono relative all’operatività dell’intero Gruppo, salvo che non sia altrimenti specificato.
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Manuale in materia di trasparenza bancaria
2
SEZIONE I – IL CREDITO AL CONSUMATORE
2.1
LA NOZIONE DI CONSUMATORE E DI CREDITO AL CONSUMO
E’ “consumatore” la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale eventualmente svolta.
Nell’operatività del Gruppo sono contratti di credito al consumatore:
• il prestito personale – il prestito concesso al cliente non è finalizzato all’acquisto di un bene o
servizio presso un esercente convenzionato e la somma viene liquidata direttamente a favore del
cliente stesso:
• il prestito finalizzato all’acquisto di beni o servizi – il prestito concesso è funzionale
all’acquisto di un bene o servizio e la somma è liquidata all’esercente che abbia in essere una
specifica convenzione con il finanziatore:
• la carta di credito revolving – è una carta di credito nella quale gli utilizzi del cliente non sono
addebitati in unica soluzione, bensì rateizzati secondo condizioni economiche e di tasso definite al
momento della concessione della carta;
• il leasing al consumo – il contratto di leasing concluso con un consumatore; l’offerta del prodotto,
al momento della redazione del presente documento, è sospesa;
• la dilazione di pagamento – l’accordo, stipulato con il cliente, per una ridefinizione delle modalità
di restituzione del debito esistente con la Banca e, tipicamente, rinveniente da un precedente
contratto di prestito personale o finalizzato;
• la cessione del quinto dello stipendio, della pensione e la delegazione di pagamento di
quote dello stipendio – tipologia disciplinata da leggi speciali in cui le somme erogate al cliente
sono da questi restituite mediante trattenute sullo stipendio o sulla pensione; a monte della cessione
del quinto o della delegazione di pagamento è ordinariamente presente un accordo fra il finanziatore
e il datore di lavoro/ente pubblico.
Ove il cliente rivesta la qualità di consumatore, il contratto – e tutta la fase precontrattuale e post
contrattuale – sono regolati dalle pertinenti previsioni delle Disposizioni; è possibile che talune tipologie
richiamate nell’elenco siano sottoscritte da soggetti che non rivestono la qualità di consumatore ed in tal
caso la normativa applicabile è quella prevista per i prodotti bancari in generale.
La particolare tutela accordata al consumatore prevede che questi possa:
• recedere dal contratto di credito entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso;
• non pagare le rate, e farsi restituire quelle già pagate, in caso di inadempimento grave del fornitore:
o se il bene non è consegnato o il servizio non è effettuato dal fornitore,
o oppure se il bene ha dei gravi difetti che ne impediscono l’utilizzo;
• beneficiare di un regime di estinzione anticipata favorevole (tra l’altro, nessun indennizzo è dovuto
se se il debito residuo e’ di importo pari o inferiore a € 10.000)
Come specificato, è possibile che un soggetto che NON riveste la qualità di consumatore (cd. professionista)
sottoscriva taluno dei prodotti indicati nell’elenco (ad esempio, il contratto di prestito finalizzato); in tal caso,
le modulistiche contrattuali sono diverse, perchè trova applicazione la diversa e generale normativa dei
prodotti bancari e non invece le norme sul credito al consumatore.
In tali ultimi casi, non sono presenti le tutele riconosciute al consumatore e quindi il professionista,
non beneficia del diritto di recesso entro i 14 giorni dalla data di conclusione del contratto;
non beneficia delle particolari norme che limitano l’importo dell’indennizzo dovuto in caso di
estinzione anticipata del finanziamento;
Pagina 6
Manuale in materia di trasparenza bancaria
non beneficia delle norme
fornitore/convenzionato;
di
favore
previste
per
il
caso
di
inadempimento
del
2.2
IL T.A.E.G. - TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE NEL CREDITO AL
CONSUMATORE
Il TAEG è un indicatore di costo estremamente importante: esso è determinato applicando una formula
matematica univoca ai costi del finanziamento in rapporto all’ammontare del medesimo e consente al cliente
di comparare le offerte dei vari Finanziatori che operano sul mercato; tecnicamente, esso esprime il tasso
che rende uguali, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni (ovvero prelievi, rimborsi e spese),
esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore ed il consumatore.
Il TAEG è obbligatoriamente indicato in alcuni documenti precontrattuali e contrattuali, vale a dire:
• nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori (c.d. SECCI);
• nel contratto;
• nei messaggi promozionali che riportano cifre concernenti il costo del credito.
Le Disposizioni e le normative di attuazione precisano in maniera estremamente dettagliata quali voci
entrano nella composizione del TAEG; senza entrare nel dettaglio tecnico di queste previsioni, possono
essere rammentati alcuni aspetti di rilievo:
•
•
•
Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari
del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in
relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi
con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte;
Il calcolo del TAEG è fondato sull’ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di
tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed
entro le date convenuti nel contratto di credito.
A titolo esemplificativo, quindi, ricorrendo un prestito personale il TAEG comprenderà certamente il tasso di
interesse e le spese di istruttoria, mentre non comprenderà il costo del premio della eventuale polizza
assicurativa richiesta e sottoscritta dal cliente ove essa sia facoltativa; nemmeno si terrà conto dei costi
(certamente successivi e non determinabili a priori) del recupero del credito.
Ove le polizze assicurative distribuite con il prestito fossero obbligatorie (e tali sono se la loro sottoscrizione
è necessaria per ottenere il credito o ottenerlo alle condizioni offerte) allora il relativo premio figurerebbe
quale voce di costo da computare nel TAEG (ad es. furto/incendio nel caso del leasing).
Si consideri che tanto l’imposta di bollo sul contratto, quanto l’importo dell’imposta sostitutiva, entrano nei
costi di cui tenere conto per il calcolo del TAEG.
In conclusione, le voci di costo sono utilizzate per il calcolo del TAEG e la corretta inclusione nel calcolo è
oggetto di verifiche periodiche da parte delle funzioni di controllo interno; se, in occasione dell’introduzione
di nuove condizioni economiche o della parametrizzazione tabellare, si renda necessaria la valutazione circa
l’inclusione o meno di talune condizioni economiche nel calcolo del TAEG detta analisi è svolta a cura della
funzione di Compliance.
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Manuale in materia di trasparenza bancaria
2.3
LA FASE PRECONTRATTUALE NEI CONTRATTI DI CREDITO AL
CONSUMATORE: IL PREVENTIVO E IL SECCI; ASSISTENZA AL CONSUMATORE
Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile, la banca o
l'intermediario deve mettere a sua disposizione informazioni adeguate ed idonee a consentirgli di comparare
sul mercato le diverse offerte di credito.
A tal fine, gli obblighi precontrattuali sono assolti attraverso la predisposizione di un apposito documento,
denominato SECCI (Standard European Consumer Credit Information), in italiano “Informazioni europee di
base sul credito ai consumatori”, che riporta le condizioni offerte ai singoli clienti consumatori.
Il SECCI, fornito gratuitamente su supporto cartaceo (o su altro supporto durevole), contiene le stesse
condizioni economiche del futuro contratto, tutti i costi a carico del consumatore e una serie di informazioni
legali.
È diviso in 4 sezioni:
1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del credito
2. Caratteristiche principali del prodotto di credito
3. Costi del credito
3.1 Costi connessi
4. Altri importanti aspetti legali
Nel caso di prodotti commercializzati a distanza il SECCI è composto anche da una sezione 5 intitolata
“Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza dei servizi finanziari”.
L'avvenuta acquisizione del documento da parte del consumatore è attestata per iscritto.
Il modello SECCI è conforme ad uno standard indicato dalla Banca d’Italia e:
• non è modificabile dai finanziatori;
• deve permettere il confronto delle offerte dei vari finanziatori;
• è uguale per tutti gli Intermediari.
2.4
Per questi motivi, nell’illustrazione al Cliente del prodotto, occorre servirsi del
SECCI, che riporta, in maniera standardizzata e conforme alle indicazioni della
Banca d’Italia, tutte le condizioni economiche e contrattuali.
Oltre al SECCI, il consumatore ha altresì diritto ad ottenere (a richiesta, gratuitamente) una copia del testo
contrattuale idonea per la stipula. Ciò non impegna le parti alla stipula del contratto. Tale diritto non sussiste
nel caso in cui la Banca, al momento della richiesta del consumatore, abbia già comunicato la propria
intenzione di non procedere all'erogazione del credito.
Sin dalla consegna della documentazione pre-contrattuale, il consumatore ha diritto di ottenere dalla Banca,
anche rivolgendosi ai suoi dipendenti, tutte le informazioni utili ed i chiarimenti adeguati al fine di valutare se
il contratto di credito proposto sia adatto alle proprie esigenze ed alla propria situazione finanziaria.
Questa assistenza può essere fornita presso le filiali, con la presenza fisica di un operatore, oppure con
modalità a distanza (ad es. call center).
Il personale di vendita contattato dovrà illustrare al consumatore:
• la documentazione precontrattuale;
• le caratteristiche essenziali dei diversi prodotti proposti;
Pagina 8
Manuale in materia di trasparenza bancaria
•
•
il loro impatto sul portafoglio del consumatore; nonché
le conseguenze derivanti dal caso di mancato pagamento.
L’obbligo di assistenza sorge nel momento in cui venga consegnata al consumatore la documentazione
precontrattuale (cioè prima della conclusione del contratto) e dura almeno sino alla scadenza del
quattordicesimo giorno successivo alla conclusione del contratto (termine ultimo entro il quale il
consumatore potrà esercitare il proprio diritto di ripensamento).
Scopo delle presenti linee guida è, tra il resto, fornire alcune informazioni di base sui prodotti in modo tale
che il personale sia in grado di fornire l’assistenza richiesta; la formazione completa sui prodotti e sulle
normative applicabili avviene mediante sessioni di formazione organizzate dalla Banca.
2.5
LA FASE PRECONTRATTUALE – LA VALUTAZIONE DEL MERITO
CREDITIZIO; LE BANCHE DI DATI
La consegna del SECCI - preventivo al cliente non vincola la banca o l'intermediario ad erogare il credito.
Infatti, prima di concludere il contratto di credito o di concedere al consumatore un aumento significativo
dell'importo totale del credito, la banca deve effettuare una valutazione del merito creditizio del consumatore
sulla base di informazioni adeguate, che potranno essere fornite dallo stesso consumatore e, laddove
ritenuto necessario, ottenute consultando pertinenti banche dati.
Nel caso in cui, dopo aver consultato una o più banche dati, la banca ritenga di non dover procedere
all'erogazione del credito nei confronti del consumatore, dovrà darne comunicazione immediata e gratuita a
quest'ultimo, precisando gli estremi identificativi dei sistemi di informazione creditizia consultati e dei
rispettivi gestori.
In caso di avvenuta consultazione di Banche di dati, La Banca riscontra in ogni caso la richiesta di credito
precisando al cliente, in caso di esito negativo, se il rifiuto sia dovuto all’applicazione di proprie linee guida
interne oppure sia legato alla consultazione di Banche dati ed in tal caso ne rende noti gli estremi e gli esiti;
la trasmissione di queste informazioni è disciplinata da specifici processi interni.
L’operatore che entra in contatto con il cliente deve chiarire a questi che la richiesta di credito sarà valutata
anche mediante l’accesso a Banche di dati e che alla richiesta potrebbe essere fornito un esito; esso verrà
trasmesso ai recapiti indicati nella richiesta, pertanto sia via mail che per posta (ove la mail non sia
disponibile).
Al cliente non è trasmessa solamente la eventuale lettera di rifiuto alla richiesta di credito, ma anche una
dichiarazione liberatoria, in modo tale che non sia pregiudicata la sua eventuale richiesta di accesso al
credito verso altri operatori che potrebbero – per via dell’accesso tracciato alle banche dati – chiedere
chiarimenti sulla richiesta precedentemente presentata.
2.6
OFFERTA NELLE FILIALI DI PRODOTTI DI CREDITO AL CONSUMATORE
Il paragrafo che segue disciplina gli adempimenti specifici delle filiali, fermo quanto esposto nei paragrafi
precedenti.
Il soggetto che procede all'offerta deve consegnare al cliente, in tempo utile prima che il contratto sia
concluso o che il cliente sia vincolato da un’offerta:
Pagina 9
Manuale in materia di trasparenza bancaria
•
•
•
il SECCI – preventivo (se il cliente lo richiede);
l’allegato al SECCI – preventivo (eventualmente, nominativo).
il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d.
“legge antiusura”).
La Guida all’Arbitro Bancario Finanziario deve essere messa a disposizione ma non consegnata.
La banca, se viene concluso il contratto, acquisisce un'attestazione del cliente circa l'avvenuta consegna della
documentazione di trasparenza e la conserva nel fascicolo della pratica: per i prodotti del Gruppo,
l’attestazione di avvenuta consegna è contenuta nella pagina del blocco firme del contratto.
Durante tutta la fase del contatto con il cliente è necessario assicurare a questi la più completa informazione
sui prodotti offerti, sulla compatibilità con il suo profilo economico e finanziario e sulle conseguenze del
mancato pagamento.
2.7
OFFERTA FUORI SEDE DI PRODOTTI DI CREDITO AL CONSUMATORE: GLI
OBBLIGHI DI CONVENZIONATI E AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA
Il paragrafo che segue disciplina gli adempimenti specifici in caso di offerta fuori sede, fermo quanto esposto
nei paragrafi precedenti.
Il soggetto che procede all'offerta fuori sede deve consegnare al cliente, in tempo utile prima che il contratto
sia concluso o che il cliente sia vincolato da un’offerta:
nel caso di credito al consumo:
• il SECCI – preventivo (se il cliente lo richiede);
• l’allegato al SECCI – preventivo (eventualmente, nominativo)
• il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d.
“legge antiusura”).
La Guida all’Arbitro Bancario Finanziario deve essere messa a disposizione ma non consegnata.
La banca o intermediario, se viene concluso il contratto, acquisisce un'attestazione del cliente circa
l'avvenuta consegna della documentazione di trasparenza e la conserva nel fascicolo della pratica: per i
prodotti del Gruppo, l’attestazione di avvenuta consegna è contenuta nella pagina del blocco firme del
contratto.
La banca o intermediario committente fornisce al soggetto che effettua l'offerta fuori sede (Convenzionato,
Agente in attività finanziaria o ancora altro Intermediario Finanziario) i dati e la documentazione necessari
per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità. Le Convenzioni prevedono che l’utilizzo del materiale fornito
sia obbligatorio e che ogni altro materiale debba essere preventivamente concordato e autorizzato.
Non si applica al cliente alcun onere per l’offerta fuori sede.
2.8
RECESSO DEL CONSUMATORE DAL CONTRATTO DI CREDITO
Il diritto di recesso intende la facoltà del cliente di svincolarsi unilateralmente dal contratto successivamente
alla sua sottoscrizione.
Per quanto riguarda il diritto di recesso:
Pagina 10
Manuale in materia di trasparenza bancaria
•
•
•
diritto di recesso - il consumatore può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla conclusione del
contratto (dal ricevimento della lettera di conferma contratto) o, se successivo, dal momento in cui
abbia ricevuto tutte le informazioni riportate nel contratto. Qualora il consumatore intenda esercitare
il proprio diritto di recesso, dovrà darne comunicazione alla banca o intermediario inviandogli
un'apposita comunicazione
decorrenza del termine di 14 giorni per esercitare il recesso - il contratto è una richiesta di
finanziamento, che diventa definitiva quando il cliente riceve l’accettazione del finanziatore, vale a
dire la lettera di conferma contratto; per motivi di correttezza operativa e in assenza del dato certo
sul recapito della comunicazione si assume che il recesso avviene validamente se esercitato entro
20 giorni dall’invio della lettera di conferma contratto; il termine di 20 giorni appare congruo in
relazione ai normali tempi di trasmissione delle comunicazioni per mezzo del servizio postale.
modalità di esercizio del diritto di recesso – la comunicazione di recesso potrà essere inviata
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; oppure mediante telegramma, e-mail o
fax, purché in tali casi sia confermata entro 48 ore con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento
Qualora il contratto abbia già avuto un principio di esecuzione, cioè sia già stata liquidata la somma oggetto
dello stesso, il consumatore che eserciti il diritto di recesso è tenuto a:
•
restituire il capitale;
•
pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, secondo le modalità
stabilite nel contratto;
Per il caso particolare dei contratti a tempo indeterminato (nella fattispecie, carta di credito revolving) il
consumatore ha diritto di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese, con un preavviso che
non potrà essere superiore ad un mese. Di contro, qualora sia la banca o intermediario a recedere dal
contratto, questa dovrà darne comunicazione al consumatore con almeno due mesi di preavviso, potendo
tuttavia sospendere l'utilizzo del credito da parte del consumatore ove ricorra una giusta causa, di cui dovrà
essere data menzione nell'apposita comunicazione.
2.9
CREDITO FINALIZZATO E MANCATA CONSEGNA O INADEMPIMENTO DEL
FORNITORE
Nel caso di credito finalizzato, e cioè di finanziamento stipulato per acquistare un bene o servizio presso
l’esercente convenzionato, in caso di mancata consegna del bene o di difetti gravi che ne impediscono il
funzionamento, il consumatore riceve una particolare tutela:
• può risolvere il contratto di credito in caso di grave inadempimento del fornitore: mancata
consegna o il bene non funziona e non è utilizzabile
• prima di agire per la risoluzione, deve mettere in mora il fornitore inadempiente (inviare
raccomandata AR)
• non sarà tenuto a rimborsare al finanziatore le rate successive e avrà diritto alla restituzione dal
finanziatore delle rate già pagate.
Il cliente è interamente liberato ed a il diritto alla ripetizione di quanto già versato si esercita verso il
Finanziatore, che è tenuto a provvedere in tal senso; di contro, il finanziatore può rivalersi sull’esercente
convenzionato. E’ evidente che questa particolare tutela del consumatore impone una attenta selezione dei
convenzionati.
Il termine accordato al consumatore per fare valere i difetti gravi del bene è pari a quello del contratto di
vendita: i beni venduti hanno una garanzia biennale, i difetti del bene non possono essere fatti valere dal
compratore oltre tale data. Il consumatore deve denunciare al venditore il difetto entro due mesi dalla sua
scoperta.
Pagina 11
Manuale in materia di trasparenza bancaria
2.10 IL RIMBORSO ANTICIPATO DEL FINANZIAMENTO
Particolari disposizioni sono stabilite per il caso di estinzione anticipata del finanziamento; da un lato deve
essere tutelata l’aspettativa del finanziatore che dall’operazione trae un vantaggio economico (piano di
ammortamento con applicazione di un tasso di interesse, che rappresenta il prezzo dell’operazione), dall’altro
la posizione del cliente che non deve subire un trattamento pregiudizievole in occasione del diritto, che gli è
riconosciuto, di estinguere anticipatamente.
Considerato che, come accennato, particolari tipologie di contratti di credito possono essere stipulati anche
con soggetti che non rivestono la qualifica di consumatore, occorre distinguere – anche in base alla
normativa – appropriatamente le due casistiche.
Se il Cliente è un consumatore.
L'indennizzo non può superare l'1% (uno per cento) dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del
contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del medesimo importo, se la
vita residua del contratto e' pari o inferiore a un anno.
In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per
la vita residua del Contratto.
L'indennizzo non è comunque dovuto se:
• il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un Contratto di assicurazione destinato a
garantire il credito;
• il rimborso anticipato riguarda un Contratto di apertura di credito;
• il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da
una percentuale specifica fissa predeterminata nel Contratto;
• l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a
10.000 euro.
La Banca adatta le proprio procedure interne al rispetto di questa previsione.
Se il Cliente è titolare di partita IVA e firma il Contratto di credito al consumatore per scopi
rientranti nell’esercizio della propria professione.
L’estinzione anticipata del debito verrà effettuata mediante versamento al fornitore del capitale residuo, degli
interessi ed oneri maturati fino a quel momento e di un compenso non superiore all’1% (uno per cento) del
capitale residuo, il tutto con riferimento alla prima rata in scadenza successiva alla richiesta.
Entro tale data il Cliente pagherà in unica soluzione le somme dovute e determinerà così l’estinzione del
debito. Se il Cliente non versa tempestivamente la somma dovuta, l’estinzione non avrà luogo e potrà essere
effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza.
In entrambi i casi
L'indennizzo non si applica nei casi previsti dalla legge (legge 02/04/2007 n. 40 - esercizio delle facoltà di
surroga ex art. 1202 c.c. - c.d. portabilità del finanziamento senza oneri a carico del debitore). La Banca si
dota di procedure che assicurino la possibilità di esercitare la cd. portabilità.
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Manuale in materia di trasparenza bancaria
2.11 PARTICOLARI CAUTELE PER CARTE REVOLVING
La carta revolving è un prodotto che deve essere illustrato con particolare chiarezza al cliente, perchè il suo
utilizzo per l’acquisto di beni o servizi genera l’obbligo di restituzione in forma rateale con applicazione un
tasso di interesse e possibilità di ripristino dell’affidamento per utilizzi ulteriori.
E’ essenziale che il consumatore sia informato delle caratteristiche del prodotto in modo che riesca a
svolgere un costante monitoraggio delle sua abitudini di spesa con la carta e non ecceda nell’utilizzo della
stessa.
Per questo la Banca d’Italia, nella circolare del 20 aprile 2010 ha invitato le banche e gli intermediari ad uno
scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza, per garantire che i clienti ne abbiano piena
consapevolezza; inoltre il D. Lgs. n. 11/2010, attuativo della Direttiva CE sui servizi di pagamento, all’art. 8,
comma 1, prevede che le banche e gli intermediari non possano inviare ai clienti strumenti di pagamento
non specificamente richiesti; la Banca d’Italia stabilisce altresì che la richiesta del cliente di ricevere una carta
revolving deve essere esplicita e sia attestata dalla sottoscrizione di apposito e separato contratto.
La Banca non invia carte di credito non richieste alla propria clientela, ma assicura che ogni
contratto di carta di credito revolving sia preceduto da una corretta applicazione dei processi di
vendita, concludendosi sempre con la sottoscrizione di un contratto.
Inoltre la citata circolare ha stabilito il divieto di distribuzione di carte di credito revolving da parte dei
Convenzionati, cioè di soggetti diversi dagli intermediari finanziari ed agenti in attività finanziaria, divieto
confermato ed esteso anche alle carte a saldo dal successivo D. Lgs. 141/10.
La Banca non consente ai convenzionati la promozione, il collocamento e la distribuzione di
carte di credito revolving.
La sola SCFM può distribuire – a mezzo della propria rete di agenti di vendita – carte privative (e come tali
non destinate al circuito dei pagamenti) funzionali al mero acquisto dei beni/servizi forniti.
Si rammenta che alle carte di credito revolving si applicano le tutele previste dalla disciplina del credito ai
consumatori nonché le pertinenti disposizioni in materia di servizi di pagamento.
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Manuale in materia di trasparenza bancaria
3
SEZIONE II - I PRODOTTI BANCARI
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Manuale in materia di trasparenza bancaria
3.1
LA NOZIONE DI PRODOTTI BANCARI
Ai fini del presente documento si intendono per prodotti bancari quelli non disciplinati dalle disposizioni sul
credito ai consumatori e proposti dalla Banca alla propria clientela.
Essi sono pertanto, nell’attuale offerta della Banca,
3.2
Carta di credito a saldo – carta di credito che prevede il saldo delle spese effettuate in unica
soluzione mensile, senza rateizzazione e applicazione di interessi.
Prestito Finalizzato – partite IVA – prestito intermediato da un esercente convenzionato al fine
di finanziare la vendita di un bene o la prestazione di un servizio.
Leasing auto a professionisti – partite IVA – locazione finanziaria di autoveicoli
Leasing strumentale a professionisti – partite IVA - locazione finanziaria di benji strumentali
all’esercizio dell’impresa
Conto Deposito – deposito bancario finalizzato ad ottenere un buon rendimento sulle somme
mantenute in giacenza, a tempo indeterminato
Conto Time Deposit - deposito bancario finalizzato ad ottenere un buon rendimento sulle somme
mantenute in giacenza, a tempo determinato
Telephone e internet Banking – strumenti di colloquio e disponibilità dei conti deposito,
AREA CONVENZIONATI
o Conto corrente convenzionati – conto riservato a taluni selezionati esercenti
convenzionati per il regolamento contabile della liquidazione dei finanziamenti intermediati
o Contratto di stock financing – Castelletto anticipi utilizzabile contro presentazione di
documenti di conformità relativi ad autoveicoli (motocicli) nuovi;
o Contratto di anticipo liquidazioni (Revolving Dealer) – linea di affidamento mensile
per anticipo liquidazioni dei finanziamenti erogati, nel mese, da Santander Consumer Bank
all’esercente convenzionato;,
o Contratto di factoring – linea di affidamento dedicato ai concessionari convenzionati
nell’ambito di accordi nazionali con case costruttrici; opera mediante la cessione dei crediti
vantati dalla case madri verso il convenzionato.
PRINCIPALI STRUMENTI DI TRASPARENZA PER I PRODOTTI BANCARI
I principali strumenti di trasparenza sono i seguenti:
• forme di pubblicità su tassi, prezzi e altre condizioni contrattuali praticate per le operazioni e per i
servizi e sui principali strumenti di tutela previsti in favore dei clienti;
• requisiti di forma e contenuto minimo dei contratti;
• forme di tutela nei casi di variazione delle condizioni contrattuali e comunicazioni periodiche idonee a
informare il cliente sull'andamento del rapporto contrattuale;
• regole specifiche per il caso di impiego di tecniche di comunicazione a distanza;
• requisiti organizzativi della Banca e delle società del Gruppo volti a presidiare i rischi legali e di
reputazione degli intermediari attraverso il mantenimento di rapporti trasparenti e corretti con i
clienti.
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Manuale in materia di trasparenza bancaria
3.3
INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE
Gli strumenti di pubblicità delle operazioni e dei servizi offerti e delle relative condizioni contrattuali sono:
• il documento contenente i principali diritti del cliente;
• il “foglio informativo”, contenente informazioni sulla banca o intermediario, sulle condizioni e sulle
principali caratteristiche dell’operazione o del servizio offerto;
• la copia completa dello schema di contratto, che può essere richiesta dal cliente prima della
conclusione del contratto;
• il “documento di sintesi” delle principali condizioni, che nel caso delle Società del Gruppo è
contenuto nei fogli informativi e nel frontespizio dei contratti;
I documenti si intendono “messi a disposizione” del cliente quando questi può portarne gratuitamente
con sé una copia dopo averla richiesta o prelevata direttamente (sito internet, bacheca elettronica).
3.4
DOCUMENTO CONTENENTE I PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE
La Banca mette a disposizione del cliente e del potenziale cliente, con le modalità già illustrate nel presente
documento (bacheca elettronica, sito internet) il documento generale denominato “Principali diritti del
cliente”, conforme a quello standard elaborato e pubblicato dalla Banca d’Italia
Il Documento sui principali diritti del cliente è unico per tutti i prodotti bancari del Gruppo. Esso è reso
disponibile ai soggetti che ne fanno richiesta e deve essere consegnato al cliente prima della stipula del
contratto.
Il Documento recepisce anche le disposizioni del D. Lgs. 141/10. In particolare:
• al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione riguardanti la trasmissione della
documentazione periodica;
• modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali: per i contratti di durata possono essere variate
solo le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, per i contratti a tempo indeterminato i
tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto; in ogni caso il recesso del cliente deve
avvenire due mesi prima della data di applicazione della modifica;
• la possibilità di recesso in ogni momento, senza penalità e senza spese di chiusura, dai contratti
a tempo indeterminato, quali conto corrente, carte di credito e di debito.
Si rammenta che il Documento sui principali diritti del cliente riguarda tutti i rapporti di conto corrente,
deposito e finanziamenti erogati in qualsiasi forma (come ad esempio mutui, aperture di credito,
anticipazioni bancarie, leasing finanziario, factoring).
3.5
FOGLI INFORMATIVI
La Banca mette a disposizione dei clienti i fogli informativi, redigendone uno specifico per ogni prodotto
bancario offerto e nel rispetto delle linee guida stabilite nelle Disposizioni. I fogli informativi pertanto
riprendono i dati dell’intermediario, le indicazioni dell’eventuale diverso soggetto che procede all’offerta, i
principali rischi dell’operazione, le condizioni economiche, alcune clausole contrattuali e contengono una
legenda esplicativa.
È assicurata piena coerenza tra le informazioni riportate nei fogli informativi e i contenuti del contratto, vale
a dire che nel documento di sintesi del contratto devono essere riportate le stesse voci e nello stesso ordine
del foglio informativo.
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Manuale in materia di trasparenza bancaria
Tuttavia, il foglio informativo indica le condizioni economiche nella misura massima, se favorevoli alla banca,
o minima, se favorevoli al cliente.
I fogli informativi sono datati e tempestivamente aggiornati. L’elaborazione dei fogli informativi è affidata al
Servizio Compliance il quale cura altresì la conservazione, per almeno 5 anni, dei fogli tempo per tempo
sostituiti.
Salvo l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, essi sono messi a disposizione dei clienti nei locali
aperti al pubblico; a tal fine, la Banca si avvale di apparecchiature tecnologiche, purché siano utilizzabili
senza l’interposizione di soggetti diversi dal cliente e con la possibilità di stampare in autonomia il
documento. E’ assicurata, in ogni caso, l’assistenza di un operatore presso le Filiali.
I fogli informativi della Banca contengono almeno:
• le informazioni sulla banca o intermediario (denominazione; iscrizione in albi e/o registri; indirizzo
della sede legale; numero di telefono degli uffici ai quali il cliente si può rivolgere per ulteriori
informazioni e/o per la conclusione del contratto; numero di fax; ove esistenti, sito internet e
indirizzo di posta elettronica);
• le caratteristiche e i rischi tipici dell'operazione o del servizio;
• un elenco completo delle condizioni economiche offerte (che comprendono ogni onere economico,
comunque denominato, a carico del cliente, incluse le spese connesse con le comunicazioni
periodiche, di scritturazione contabile, di istruttoria, le penali, l’indicatore sintetico di costo se
richiesto, ecc.);
• le clausole contrattuali che riguardano: il diritto di recesso spettante al cliente e alla banca o
intermediario e i tempi massimi per la chiusura del rapporto; i mezzi di tutela stragiudiziale di cui la
clientela può avvalersi.
Per le operazioni di finanziamento comunque denominate, inoltre, i fogli informativi riportano l’indicazione
che il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’articolo 2 della
legge n. 108/96 (c.d. “legge antiusura”) sul cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo,
nonché sul sito internet, qualora l’intermediario se ne avvalga.
Detto foglio è altresì pubblicato nella bacheca elettronica e sul sito internet della Banca.
I fogli informativi consegnati al cliente devono essere compilati con le informazioni del soggetto incaricato di
effettuare l’offerta (nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail).
I fogli informativi da esporre in filiale sono contenuti (e scaricabili) nelle apposite bacheche interattive e nel
sito internet www.santanderconsumer.it o www.bancasantander.it nella sezione “Trasparenza bancaria”
Tutti i fogli informativi, compresi anche quelli relativi ai prodotti non commercializzati dalle filiali e che quindi
non vanno esposti, si possono trovare sulla intranet aziendale sempre all’interno della sezione Trasparenza
bancaria.
3.6
OFFERTA IN FILIALE DEI PRODOTTI BANCARI
Le filiali della Banca possono proporre i prodotti bancari.
Non è prevista alcuna forma di offerta fuori sede da parte del personale delle Filiali.
Nell’offerta in filiale gli operatori abilitati devono osservare le norme del presente documento e quelle
contenute nel sistema delle fonti interne della Banca.
Pagina 17
Manuale in materia di trasparenza bancaria
3.7
OFFERTA FUORI SEDE: GLI OBBLIGHI DI CONVENZIONATI E AGENTI
Nel caso di offerta fuori sede di prodotti bancari, cioè realizzata attraverso soggetti terzi (nel nostro caso
Convenzionati e Agenti in attività finanziaria) i fogli informativi riportano, oltre alle informazioni sulla banca o
intermediario committente, i dati e la qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente ed eventuali
costi ed oneri aggiuntivi derivanti da tali modalità di offerta (costi e oneri che attualmente il Gruppo non
applica).
Il soggetto che procede all'offerta fuori sede deve consegnare al cliente, in tempo utile prima che il contratto
sia concluso o che il cliente sia vincolato da un’offerta:
• il documento generale denominato “Principali diritti del cliente”;
• il Foglio informativo relativo al prodotto bancario offerto
• Inoltre, In caso di offerta fuori sede, al cliente, deve essere consegnato anche il
documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi previsto dalla normativa di
contrasto al fenomeno dell’usura (L.108/1996)
La Guida all’Arbitro Bancario Finanziario deve essere messa a disposizione ma non consegnata.
La banca o intermediario committente, per il tramite del terzo, acquisisce un’attestazione del cliente circa
l’avvenuta consegna della documentazione prevista e la conserva nel fascicolo della pratica: per i prodotti del
Gruppo, l’attestazione di avvenuta consegna è contenuta nella pagina del blocco firme del contratto.
In ogni caso, la banca o intermediario committente fornisce al soggetto che effettua l’offerta fuori sede
(Convenzionato, Agente in attività finanziaria,) i dati e la documentazione necessari per l’assolvimento degli
obblighi di pubblicità (Documento dei principali diritti del cliente e fogli informativi).
3.8
CONSEGNA DEL PREVENTIVO O DI COPIA DEL CONTRATTO
Prima della conclusione del contratto, la banca o intermediario consegna al cliente, su sua richiesta, una
copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula; a scelta del cliente può essere
consegnato il solo documento di sintesi. La consegna avviene entro tempi congrui rispetto alla
richiesta.
Nei contratti di finanziamento considerato che la determinazione delle condizioni economiche è preceduta da
un’istruttoria, il cliente può scegliere tra:
i.
la consegna di copia del contratto idonea per la stipula, che può essere subordinata al
pagamento di una somma non eccedente le spese di istruttoria (il cui ammontare massimo è
pubblicizzato nel foglio informativo); oppure
ii.
la consegna gratuita dello schema di contratto, privo delle condizioni economiche; e
iii.
di un preventivo gratuito contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni
fornite dal cliente.
La Banca si dota di procedure che assicurino la possibilità per il cliente di esercitare ognuno di questi diritti.
Deve essere precisato che la consegna dei documenti suindicati non impegna le parti alla stipula del
contratto. Il diritto del cliente di ottenere copia del testo contrattuale o del solo documento di sintesi non
può essere sottoposto a termini o condizioni. In caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella
copia consegnata al cliente, la banca o intermediario, prima della conclusione del contratto, ne informa il
cliente stesso e, su richiesta di quest’ultimo, gli consegna una copia completa del nuovo testo contrattuale
idonea per la stipula ovvero una nuova copia del documento di sintesi.
Pagina 18
Manuale in materia di trasparenza bancaria
Questa disciplina si applica anche in caso di offerta fuori sede a cura di Convenzionati, Agenti, con strumenti
messi a disposizione dal Gruppo.
I moduli di preventivo e la copia del contratto idoneo per la stipula contengono le seguenti frasi di
avvertimento per il cliente:
Preventivo – “La consegna non obbliga le parti alla stipula del contratto. Se il
contratto non viene concluso il giorno della richiesta, TAN e TAEG possono variare in
misura minima.”
Contratto idoneo per la stipula – “La consegna non obbliga le parti alla stipula
del contratto.
Se il contratto non viene firmato il giorno della richiesta, TAN e TAEG possono
variare in misura minima.”
3.9
DOCUMENTO DI SINTESI
I contratti bancari di Santander sono accompagnati dal "documento di sintesi", che è il frontespizio del
contratto e riporta in maniera personalizzata le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo
relativo allo specifico tipo di operazione o servizio.
A differenza che nel foglio informativo, che riporta i valori massimi, il documento di sintesi del contratto
indica gli esatti importi di tassi, spese e oneri che il cliente deve sostenere.
Nel caso dei contratti del Gruppo, il documento di sintesi costituisce il frontespizio del contratto e ne è parte
integrante poiché nel blocco firme è presente una clausola che prevede l’accordo delle parti in tal senso.
3.10 TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE - T.A.E.G.
Il foglio informativo e il documento di sintesi dei contratti di finanziamento riportano il “Tasso Annuo
Effettivo Globale” (TAEG), ovvero il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli
impegni (ovvero prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore ed il
consumatore.
Il TAEG è il “costo totale del credito”, cioè tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e
tutte le altre spese che il cliente deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a
conoscenza, escluse le spese notarili.
Si rinvia, per un maggior dettaglio, al paragrafo contenuto nella sezione dedicata al credito al consumatore,
considerato che si tratta del medesimo indicatore.
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Manuale in materia di trasparenza bancaria
3.11 RIEPILOGO DEI DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE CONSEGNATI AL
CLIENTE PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO BANCARIO E/O
ASSICURATIVO
Di seguito si indicano i documenti che, secondo le disposizioni interne, devono essere consegnati al cliente
prima della stipula del contratto:
• Documento “Principali diritti del cliente”
• Foglio informativo relativo al prodotto richiesto, contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM)
previsti dalla legge 108/1996 (c.d. “legge antiusura”)
• Se il cliente decide di sottoscrivere una polizza, la documentazione informativa precontrattuale di
carattere assicurativo:
o Informativa sull’intermediario assicurativo (“allegato 7 B”) e gli obblighi cui lo stesso è
tenuto (“allegato 7 A”);
o Fascicolo informativo.
La Guida all’ABF – Arbitro Bancario Finanziario deve essere messa a disposizione e non consegnata
Inoltre, a richiesta del cliente,
• Copia del contratto idonea per la stipula, oppure
• Schema del contratto, privo delle condizioni economiche, cioè del contratto in bianco disponibile alla
sezione Trasparenza bancaria del sito della Banca, oppure
• Preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni fornite dal cliente.
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Manuale in materia di trasparenza bancaria
4
SEZIONE III - LA CESSIONE DEL QUINTO
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Manuale in materia di trasparenza bancaria
4.1
INTRODUZIONE
Il presente capitolo è dedicato alla descrizione delle operazioni di finanziamento attraverso cessione del
quinto. Questa attività è svolta, all’interno del Gruppo, da Santander Consumer Unifin Spa, Società
interamente partecipata dalla Banca (di seguito, UNIFIN).
Unifin colloca, in nome e per conto di Santander Consumer Bank, finanziamenti attraverso cessione del
quinto dello stipendio, delegazione di pagamento e cessione del quinto della pensione.
Unifin si serve di una rete distributiva composta da agenti in attività finanziaria e di altri intermediari
finanziari iscritti all’elenco generale tenuto dalla Banca d’Italia.
Come già illustrato nel Capitolo 1. - Il credito al consumatore, i prodotti di Unifin fanno parte della categoria
del Credito al Consumatore, per questo se ne tratta in questo documento.
Le particolari caratteristiche del prodotto e della relativa struttura commissionale rendono opportuna la
redazione di note particolari.
4.2
LA CESSIONE DEL QUINTO - STRUTTURA
La cessione del quinto dello stipendio è un prestito personale non finalizzato, il cui utilizzo non è cioè
vincolato a determinate finalità e quindi non rivolto all'acquisto di specifici beni o servizi presso un
determinato esercente.
Il finanziamento può avere una durata massima di 120 mesi; per la restituzione dell'importo finanziato, il
soggetto finanziatore, in sostanza, riceve dal lavoratore il diritto a richiedere direttamente al datore di lavoro
una quota dello stipendio.
Le operazioni di cessione del quinto sono consentite per dipendenti pubblici e privati.
La cessione può coesistere con altri prestiti aventi simili modalità di rimborso, come, ad esempio, la
delegazione di pagamento: in questa eventualità, l'importo massimo erogabile è ulteriormente estendibile e
la somma delle rate può raggiungere una quota dello stipendio/pensione pari a due/quinti (cioè il 40%).
Quest'ultimo finanziamento si rende solitamente necessario quando è già in corso un finanziamento con
debito residuo molto elevato oppure quando il richiedente necessita di una somma particolarmente elevata,
che non potrebbe essere ottenuta con la sola cessione.
Tuttavia, la concessione delle delegazioni non è ammessa da tutte le amministrazioni pubbliche/datori di
lavoro.
La cessione del quinto è assistita da garanzie, alcune delle quali imposte dalla legge; tra il resto:
• l'importo mensile della rata viene trattenuto direttamente dallo stipendio del dipendente e versato
dal datore di lavoro al finanziatore;
• deve essere stipulata una polizza assicurativa per il rischio vita e/o rischio impiego che tutela il
finanziatore nel caso di morte o di perdita del lavoro del cedente;
• il finanziatore ha il privilegio sulle somme del trattamento di fine rapporto;
Il costo delle coperture e degli oneri accessori previsti grava, secondo lo schema distributivo adottato dalla
Banca, sul lavoratore/cedente.
In particolare, il costo dell’assicurazione è sostenuto dal cliente (obbligatorio nel caso della cessione del
quinto o della pensione, imposto dal creditore nella delegazione di pagamento), e rientra quindi nel TAEG.
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Manuale in materia di trasparenza bancaria
4.3
L’ESTINZIONE ANTICIPATA
Analogamente a quanto avviene per le altre tipologie di finanziamenti, il cliente-consumatore ha la possibilità
di adempiere anticipatamente, ovverosia pagare l'intero importo finanziato prima della scadenza del
contratto o di recedere dal contratto senza penalità, ottenendo un'equa riduzione del costo complessivo del
credito, secondo quanto stabilito dall'art. 125, comma 2 del TUB.
Ciò significa che il cliente-consumatore ha, in questi casi, diritto di essere ristorato delle quote di
commissioni pagate anticipatamente, in quanto trattenute dall'importo del finanziamento, ma non ancora
maturate.
A questo scopo la Banca adotta formulari contrattuali che chiariscano a cliente quanta parte delle
commissioni è da considerare upfront (cioè corrisposta una tantum per attività contestuali alla stipulazione
del contratto) e quanta parte è da considerare recurring (cioè soggetta a maturazione nel corso della durata
del prestito). La componente recurring, interamente anticipata al momento della stipulazione del contratto,
viene rimborsata secondo il criterio del pro rata temporis in caso di estinzione anticipata.
È espressamente vietato dalla legge (art. 39 DPR 180/1950) contrarre una nuova cessione del quinto dello
stipendio prima che sia decorso un tempo pari ai due quinti dell'intera durata del prestito iniziale, ossia se
non sono trascorsi due anni dall'inizio del prestito, se questo era quinquennale, o quattro anni, se era
decennale.
Il rimborso, invece, della parte di premio assicurativo (corrisposto dal cliente) non ancora maturata è a
carico dell’impresa di assicurazioni. A questo scopo, UNIFIN adotta – nella redazione dei moduli di conteggio
per l’estinzione anticipata – idonee indicazioni affinché il cliente possa prendere contatti con l’impresa di
assicurazione; peraltro, è specifico onere di UNIFIN fornire al cliente la documentazione che comprovi la
sussistenza del diritto al rimborso; tale documentazione viene rilasciata a quietanza del versamento
dell’importo indicato nel conteggio citato.
4.4
I SINGOLI PRODOTTI - LA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO
E' un prestito personale estinguibile mediante cessione pro-solvendo di quota della retribuzione mensile cui il
Cliente abbia diritto in dipendenza della propria prestazione di lavoro subordinato.
Il prestito è regolato dall'art. 1198 c.c., dal T.U. 5/01/1950 n° 180 e successivo regolamento. Il prestito è
rimborsabile in rate mensili per periodi di ammortamento compresi tra i 24 e 120 mesi. Le rate mensili ad
ammortamento del prestito vengono trattenute dalla retribuzione del Cliente ad opera del proprio datore di
lavoro che ne effettua diretta rimessa all'intermediario finanziatore.
Il Cliente può chiedere, salve le opportune valutazioni del finanziatore, una anticipazione sul prestito in corso
di istruttoria, il cui importo in caso di esito positivo sarà decurtato dal netto ricavo del prestito stesso. In
caso di mancato perfezionamento del contratto, il Cliente sarà comunque tenuto a restituire immediatamente
l'anticipazione eventualmente ricevuta.
Per l'anticipazione si rimanda a contratti e a condizioni economiche diverse ed autonome rispetto al contratto
di prestito. L'importo costituente il netto ricavo del prestito sarà erogato successivamente all'aver ottenuto il
benestare o nulla osta da parte del datore di lavoro e comunque allorquando l'intermediario sarà in possesso
ed avrà verificato l'idoneità di tutta la documentazione propedeutica al prestito; dal netto ricavo, oltre alle
anticipazioni sul finanziamento, saranno decurtate le somme necessarie ad estinguere eventuali prestiti in
corso di ammortamento.
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Manuale in materia di trasparenza bancaria
I contratti possono essere conclusi mediante l'intervento della rete degli Agenti in Attività Finanziaria Unifin,
ovvero di intermediari ex art. 106 TUB convenzionati.
Entrambi i soggetti debbono compiutamente qualificarsi al Cliente esibendo la documentazione attestante la
loro qualità: per tale attività, il Cliente non avrà alcun costo aggiuntivo se non quanto previsto dal contratto
di prestito.
La componente assicurativa
L'operazione deve essere assistita, per legge, da polizze assicurative contro il rischio morte e di perdita
dell'impiego da parte del Cliente.
Le polizze assicurative, obbligatorie per legge, vengono emesse ad esclusivo beneficio del Finanziatore. I
costi delle polizze saranno a totale carico del Cliente ed i relativi premi verranno trattenuti e versati alla
Compagnia di Assicurazione direttamente dal Cessionario o per esso da UNIFIN al momento dell'erogazione
del prestito.
UNIFIN non svolge attività di intermediazione assicurativa.
4.5
I SINGOLI PRODOTTI - LA CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE
E' un prestito personale estinguibile mediante cessione pro-solvendo di quota della pensione mensile cui il
Cliente abbia diritto in qualità di pensionato. Il prestito è regolato dall'art. 1198c.c., dal T.U. 5/01/1950 n°
180 e successivo regolamento. Il prestito è rimborsabile in rate mensili per periodi di ammortamento
compresi tra i 24 e 120 mesi. Le rate mensili ad ammortamento del prestito vengono trattenute dalla
pensione del mutuatario ad opera del proprio ente pensionistico che ne effettua diretta rimessa
all'intermediario finanziatore.
Il Cliente può chiedere, salve le opportune valutazioni dell'Intermediario, una anticipazione sul prestito in
corso di istruttoria, il cui importo in caso di esito positivo sarà decurtato dal netto ricavo del prestito stesso.
In caso di mancato perfezionamento del contratto, il Cliente sarà comunque tenuto a restituire
immediatamente l'anticipazione eventualmente ricevuta.
Per l'anticipazione si rimanda a contratti e a condizioni economiche diverse ed autonome rispetto al contratto
di prestito.
L'importo costituente il netto ricavo del prestito sarà erogato successivamente all'aver ottenuto il benestare o
nulla osta da parte dell'ente pensionistico e comunque allorquando l'intermediario sarà in possesso ed avrà
verificato l'idoneità di tutta la documentazione propedeutica al prestito; dal netto ricavo, oltre alle
anticipazioni sul finanziamento, saranno decurtate le somme necessarie ad estinguere eventuali prestiti in
corso di ammortamento. I contratti possono essere conclusi mediante l'intervento della rete degli Agenti in
Attività Finanziaria Unifin, ovvero di intermediari ex art. 106 TUB convenzionati. Entrambi i soggetti debbono
compiutamente qualificarsi al Cliente esibendo la documentazione attestante la loro qualità: per tale attività,
il Cliente non avrà alcun costo aggiuntivo se non quanto previsto dal contratto di prestito.
La componente assicurativa
L'operazione deve essere assistita, per legge, da una polizza assicurativa contro il rischio morte da parte del
Cliente. La polizza assicurativa, obbligatoria per legge, viene emessa ad esclusivo beneficio del Finanziatore.
I costi della polizza saranno a totale carico del Cliente ed il relativo premio verrà trattenuto e versato alla
Compagnia di Assicurazione direttamente dal Finanziatore o per esso da Unifin S.p.A. a socio unico al
momento dell'erogazione del prestito.
UNIFIN non svolge attività di intermediazione assicurativa.
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Manuale in materia di trasparenza bancaria
4.6
I SINGOLI PRODOTTI - LA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
E' un prestito personale estinguibile mediante trattenuta di una quota della retribuzione e versamento della
medesima da parte del datore di lavoro all'Intermediario mutuante (art. 1269 e 1723 2° comma CC), previo
conferimento da parte del Cliente, lavoratore dipendente, al proprio datore di lavoro, del relativo mandato
irrevocabile.
La Delegazione di Pagamento, per avere efficacia, deve essere accettata dal datore di lavoro. Il prestito è
rimborsabile in rate mensili per periodi di ammortamento compresi tra i 24 e 120 mesi. Le rate mensili ad
ammortamento del prestito vengono trattenute dalla retribuzione del Cliente ad opera del proprio datore di
lavoro che ne effettua diretta rimessa all'intermediario cessionario.
Il Cliente può chiedere, salve le opportune valutazioni di UNIFIN, una anticipazione sul prestito in corso di
istruttoria, il cui importo in caso di esito positivo sarà decurtato dal netto ricavo del prestito stesso.
In caso di mancato perfezionamento del contratto, il Cliente sarà comunque tenuto a restituire
immediatamente l'anticipazione eventualmente ricevuta.
Per l'anticipazione si rimanda a contratti e a condizioni economiche diverse ed autonome rispetto al contratto
di prestito.
L'importo costituente il netto ricavo del prestito sarà erogato successivamente all'aver ottenuto il benestare,
oppure al rilascio dell'atto di delega da parte del datore di lavoro dal quale il Cliente dipende, e comunque
allorquando l'intermediario sarà in possesso ed avrà verificato l'idoneità di tutta la documentazione
propedeutica al prestito; dal netto ricavo, oltre alle anticipazioni sul finanziamento, saranno decurtate le
somme necessarie ad estinguere eventuali prestiti in corso di ammortamento.
I contratti possono essere conclusi mediante l'intervento della rete degli Agenti in Attività Finanziaria Unifin,
ovvero di intermediari ex art. 106 TUB convenzionati.
Entrambi i soggetti debbono compiutamente qualificarsi al Cliente esibendo la documentazione attestante la
loro qualità: per tale attività, il Cliente non avrà alcun costo aggiuntivo se non quanto previsto dal contratto
di prestito.
La componente assicurativa
A garanzia del prestito, il Cliente si obbliga a stipulare polizze assicurative che vengono emesse ad esclusivo
beneficio del Cessionario, contro il rischio morte e di perdita dell'impiego da parte del Cliente.
I costi delle polizze saranno a totale carico del Cliente ed i relativi premi verranno trattenuti e versati alla
Compagnia di Assicurazione direttamente dal Finanziatore o per esso da Unifin S.p.A. a socio unico al
momento dell'erogazione del prestito.
UNIFIN non svolge attività di intermediazione assicurativa.
Per tutte le condizioni assicurative si rimanda comunque alla modulistica contrattuale e di trasparenza fornita
dalla Compagnia Assicurativa.
4.7
IL SECCI - CQS, CQP E DDP
Vale evidenziare le principali differenze rispetto al contratto di prestito personale:
• il meccanismo di pagamento del prestito, che viene fatto dal datore di lavoro del lavoratore-clienteconsumatore direttamente a Unifin;
• la somma oggetto del finanziamento comprende anche le varie commissioni applicate all’operazione,
compreso quanto percepito dall’intermediario incaricato; dette commissioni sono incassate
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Manuale in materia di trasparenza bancaria
•
•
anticipatamente decurtandole dalla somma oggetto di erogazione;
i premi relativi alla polizza di assicurazione rischi sulla Vita e alla polizza di assicurazione rischio di
perdita dell’occupazione, copertura perdite pecuniarie sono considerati costi del credito e come tali
concorrono alla definizione del TAEG; si tratta infatti di polizze assicurative obbligatorie a tutela delle
ragioni di credito del finanziatore;
il SECCI espone con la dovuta chiarezza la distinzione fra componente recurring e componente
upfront delle commissioni applicate al prestito; in caso di estinzione anticipata, la componente
recurring viene rimborsata al cliente per la parte di tempo residua del prestito secondo il criterio del
pro rata temporis. Pro rata temporis significa in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di
estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di
quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue.
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