® Circolare n°10/2014 A TUTTA LA RETE Napoli, 17/03/2014 OGGETTO: SANTANDER Consumer Unifin Spa – Manuale in materia di Trasparenza Bancaria. Si allega alla presente il “Manuale in Materia di Trasparenza Bancaria”, utile documento di consultazione per informazioni in materia di trasparenza Bancaria. Si resta a disposizione per chiarimenti in merito. Giovanni Russo Presidente CO.FI.MAR. SPA Sede Legale ed Operativa: Via Matteo Schilizzi, 16 – 80133 NAPOLI – Tel. 081 5524142 – Fax. 081 19560441 – 081 5527102 Intermediario Finanziario iscritto al N°1623 dell’Elenco Generale ex Art.106 del T.U.B. tenuto da Banca D’Italia Cap. Soc. € 2.000.000,00 i.v. - C.C.I.A.A. n. 437307 – Trib. NA 5263/87–P.IVA 05336800635 – ABI 313932 e-mail: [email protected] – web:http://www.cofimar.it Manuale MANUALE IN MATERIA DI TRASPARENZA BANCARIA Indicazioni di riferimento veloce per gli operatori Santander Consumer Bank MAN- FCOM000006 -IT Tematica: PROC.DIREZ.- TRASPARENZA Data di decorrenza: 26/02/2014 Approvato da COMITATO DI DIREZIONE Data di approvazione: 02/12/2013 Redatto da: SERVIZIO COMPLIANCE E ANTIRICICLAGGIO SERVIZIO COMPLIANCE E ANTIRICILAGGIO Proprietario del documento jeanpierre.acchiardi REFERENTE: S.C.B. @santanderconsumer.it @santanderconsumer.it jeanpierre.acchiardi Tutta S.C.B. Solo Dipendenti S.C.B. Direzioni: Destinatari Servizi: Uffici: Data di pubblicazione sulla Intranet: 26/02/2014 Altro: UNIFIN TUTTI I DIPENDENTI UNIFIN Intranet agenti NO Documenti Correlati e/o Annullati: Annullato ISBAN SI Correlato MAN- FCOM000005 -IT CIR- POL- FCOM000001 -IT POL- FCOM000002 -IT -IT Pagina 1 Modifiche e Versioni Versione 1.0 ORIGINALE Data di inserimento Intranet Autore 26/02/2014 JEAN ACCHIARDI Contenuti variati Riferimenti variazioni PIERRE Pagina 2 Manuale in materia di trasparenza bancaria INDICE 1 INTRODUZIONE ....................................................................................................... 5 2 SEZIONE I – IL CREDITO AL CONSUMATORE ...................................................... 6 2.1 LA NOZIONE DI CONSUMATORE E DI CREDITO AL CONSUMO ..................... 6 2.2 IL T.A.E.G. - TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE NEL CREDITO AL CONSUMATORE ................................................................................................................ 7 2.3 LA FASE PRECONTRATTUALE NEI CONTRATTI DI CREDITO AL CONSUMATORE: IL PREVENTIVO E IL SECCI; ASSISTENZA AL CONSUMATORE...... 8 2.4 Per questi motivi, nell’illustrazione al Cliente del prodotto, occorre servirsi del SECCI, che riporta, in maniera standardizzata e conforme alle indicazioni della Banca d’Italia, tutte le condizioni economiche e contrattuali. .......................................................... 8 2.5 LA FASE PRECONTRATTUALE – LA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO; LE BANCHE DI DATI .................................................................................... 9 2.6 OFFERTA NELLE FILIALI DI PRODOTTI DI CREDITO AL CONSUMATORE ..... 9 2.7 OFFERTA FUORI SEDE DI PRODOTTI DI CREDITO AL CONSUMATORE: GLI OBBLIGHI DI CONVENZIONATI E AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA ........................ 10 2.8 RECESSO DEL CONSUMATORE DAL CONTRATTO DI CREDITO ................. 10 2.9 CREDITO FINALIZZATO E MANCATA CONSEGNA O INADEMPIMENTO DEL FORNITORE...................................................................................................................... 11 2.10 IL RIMBORSO ANTICIPATO DEL FINANZIAMENTO ........................................ 12 2.11 PARTICOLARI CAUTELE PER CARTE REVOLVING ........................................ 13 3 SEZIONE II - I PRODOTTI BANCARI ..................................................................... 14 3.1 LA NOZIONE DI PRODOTTI BANCARI .............................................................. 15 3.2 PrincipALI STRUMENTI DI TRASPARENZA PER I PRODOTTI BANCARI ........ 15 3.3 INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE ............................................................ 16 3.4 DOCUMENTO CONTENENTE I PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE ............... 16 3.5 FOGLI INFORMATIVI .......................................................................................... 16 3.6 OFFERTA IN FILIALE DEI PRODOTTI BANCARI .............................................. 17 3.7 OFFERTA FUORI SEDE: GLI OBBLIGHI DI CONVENZIONATI E AGENTI ....... 18 3.8 CONSEGNA DEL PREVENTIVO O DI COPIA DEL CONTRATTO .................... 18 3.9 DOCUMENTO DI SINTESI.................................................................................. 19 3.10 TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE - T.A.E.G. ........................................... 19 3.11 RIEPILOGO DEI DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE CONSEGNATI AL CLIENTE PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO BANCARIO E/O ASSICURATIVO 20 4 SEZIONE III - LA CESSIONE DEL QUINTO .......................................................... 21 Pagina 3 Manuale in materia di trasparenza bancaria 4.1 INTRODUZIONE ................................................................................................. 22 4.2 LA CESSIONE DEL QUINTO - STRUTTURA ..................................................... 22 4.3 L’ESTINZIONE ANTICIPATA .............................................................................. 23 4.4 I SINGOLI PRODOTTI - LA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO ...... 23 4.5 I SINGOLI PRODOTTI - LA CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE ....... 24 4.6 I SINGOLI PRODOTTI - LA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO .......................... 25 4.7 IL SECCI - CQS, CQP E DDP ............................................................................. 25 Pagina 4 Manuale in materia di trasparenza bancaria 1 INTRODUZIONE Il presente documento intende fornire una complessiva illustrazione del vigente quadro normativo in materia di trasparenza e una descrizione dei prodotti e delle modalità di commercializzazione adottate. La piena consapevolezza della struttura dei prodotti offerti da parte degli incaricati della rete di vendita costituisce presupposto per una adeguata proposizione del prodotto al cliente. Il principale riferimento normativo è dato dalla normativa sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" pubblicata dalla Banca d’Italia il 29 luglio 2009 e successivamente modificata in esito al recepimento della nuova normativa in materia di credito ai consumatori (le "Disposizioni di Trasparenza"). La normativa prescrive a Banche e intermediari finanziari (le società che erogano finanziamenti iscritte all’elenco generale tenuto dalla Banca d’Italia) di adottare procedure interne e consegnare ai Clienti documenti redatti in modo tale da garantire una migliore comprensione delle caratteristiche dei prodotti o servizi commercializzati. Il presente documento è strutturato in 3 sezioni: I – il credito al consumatore II – i prodotti bancari III – la cessione del quinto Le Società del Gruppo Santander (Santander Consumer Bank S.p.A., Santander Consumer Unifin s.p.a. e Santander Consumer Finance Media S.r.l.),adottano misure al fine di: fornire adeguate istruzioni a tutto il personale e in particolare a tutti coloro i quali si occupano della gestione delle richieste di finanziamento e/o della distribuzione di prodotti; valutare la trasparenza dei prodotti o servizi offerti; assicurare che la documentazione precontrattuale sia conforme, completa ed accessibile alla clientela e che i prodotti o servizi offerti siano coerenti con il profilo del Cliente; garantire un’adeguata ed aggiornata formazione degli addetti di gestione, area processing e rete commerciale, diretta e indiretta, e in ogni caso di tutti i soggetti che partecipano al processo di vendita, sulle Disposizioni di Trasparenza e sulla struttura dei prodotti offerti; i piani di formazione hanno cadenza annuale e vengono svolti con modalità di aula oppure a distanza con test di verifica dell’apprendimento e della comprensione; permettere al Cliente adeguatamente informato di esercitare i propri diritti secondo il contenuto delle Disposizioni di Trasparenza (ad esempio, su come potere ottenere la tempestiva restituzione di spese erroneamente addebitate o sulla possibilità di avere in qualsiasi momento copia del form contrattuale). Le presente istruzioni sono relative all’operatività dell’intero Gruppo, salvo che non sia altrimenti specificato. Pagina 5 Manuale in materia di trasparenza bancaria 2 SEZIONE I – IL CREDITO AL CONSUMATORE 2.1 LA NOZIONE DI CONSUMATORE E DI CREDITO AL CONSUMO E’ “consumatore” la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Nell’operatività del Gruppo sono contratti di credito al consumatore: • il prestito personale – il prestito concesso al cliente non è finalizzato all’acquisto di un bene o servizio presso un esercente convenzionato e la somma viene liquidata direttamente a favore del cliente stesso: • il prestito finalizzato all’acquisto di beni o servizi – il prestito concesso è funzionale all’acquisto di un bene o servizio e la somma è liquidata all’esercente che abbia in essere una specifica convenzione con il finanziatore: • la carta di credito revolving – è una carta di credito nella quale gli utilizzi del cliente non sono addebitati in unica soluzione, bensì rateizzati secondo condizioni economiche e di tasso definite al momento della concessione della carta; • il leasing al consumo – il contratto di leasing concluso con un consumatore; l’offerta del prodotto, al momento della redazione del presente documento, è sospesa; • la dilazione di pagamento – l’accordo, stipulato con il cliente, per una ridefinizione delle modalità di restituzione del debito esistente con la Banca e, tipicamente, rinveniente da un precedente contratto di prestito personale o finalizzato; • la cessione del quinto dello stipendio, della pensione e la delegazione di pagamento di quote dello stipendio – tipologia disciplinata da leggi speciali in cui le somme erogate al cliente sono da questi restituite mediante trattenute sullo stipendio o sulla pensione; a monte della cessione del quinto o della delegazione di pagamento è ordinariamente presente un accordo fra il finanziatore e il datore di lavoro/ente pubblico. Ove il cliente rivesta la qualità di consumatore, il contratto – e tutta la fase precontrattuale e post contrattuale – sono regolati dalle pertinenti previsioni delle Disposizioni; è possibile che talune tipologie richiamate nell’elenco siano sottoscritte da soggetti che non rivestono la qualità di consumatore ed in tal caso la normativa applicabile è quella prevista per i prodotti bancari in generale. La particolare tutela accordata al consumatore prevede che questi possa: • recedere dal contratto di credito entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso; • non pagare le rate, e farsi restituire quelle già pagate, in caso di inadempimento grave del fornitore: o se il bene non è consegnato o il servizio non è effettuato dal fornitore, o oppure se il bene ha dei gravi difetti che ne impediscono l’utilizzo; • beneficiare di un regime di estinzione anticipata favorevole (tra l’altro, nessun indennizzo è dovuto se se il debito residuo e’ di importo pari o inferiore a € 10.000) Come specificato, è possibile che un soggetto che NON riveste la qualità di consumatore (cd. professionista) sottoscriva taluno dei prodotti indicati nell’elenco (ad esempio, il contratto di prestito finalizzato); in tal caso, le modulistiche contrattuali sono diverse, perchè trova applicazione la diversa e generale normativa dei prodotti bancari e non invece le norme sul credito al consumatore. In tali ultimi casi, non sono presenti le tutele riconosciute al consumatore e quindi il professionista, non beneficia del diritto di recesso entro i 14 giorni dalla data di conclusione del contratto; non beneficia delle particolari norme che limitano l’importo dell’indennizzo dovuto in caso di estinzione anticipata del finanziamento; Pagina 6 Manuale in materia di trasparenza bancaria non beneficia delle norme fornitore/convenzionato; di favore previste per il caso di inadempimento del 2.2 IL T.A.E.G. - TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE NEL CREDITO AL CONSUMATORE Il TAEG è un indicatore di costo estremamente importante: esso è determinato applicando una formula matematica univoca ai costi del finanziamento in rapporto all’ammontare del medesimo e consente al cliente di comparare le offerte dei vari Finanziatori che operano sul mercato; tecnicamente, esso esprime il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni (ovvero prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore ed il consumatore. Il TAEG è obbligatoriamente indicato in alcuni documenti precontrattuali e contrattuali, vale a dire: • nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori (c.d. SECCI); • nel contratto; • nei messaggi promozionali che riportano cifre concernenti il costo del credito. Le Disposizioni e le normative di attuazione precisano in maniera estremamente dettagliata quali voci entrano nella composizione del TAEG; senza entrare nel dettaglio tecnico di queste previsioni, possono essere rammentati alcuni aspetti di rilievo: • • • Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili; Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte; Il calcolo del TAEG è fondato sull’ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito. A titolo esemplificativo, quindi, ricorrendo un prestito personale il TAEG comprenderà certamente il tasso di interesse e le spese di istruttoria, mentre non comprenderà il costo del premio della eventuale polizza assicurativa richiesta e sottoscritta dal cliente ove essa sia facoltativa; nemmeno si terrà conto dei costi (certamente successivi e non determinabili a priori) del recupero del credito. Ove le polizze assicurative distribuite con il prestito fossero obbligatorie (e tali sono se la loro sottoscrizione è necessaria per ottenere il credito o ottenerlo alle condizioni offerte) allora il relativo premio figurerebbe quale voce di costo da computare nel TAEG (ad es. furto/incendio nel caso del leasing). Si consideri che tanto l’imposta di bollo sul contratto, quanto l’importo dell’imposta sostitutiva, entrano nei costi di cui tenere conto per il calcolo del TAEG. In conclusione, le voci di costo sono utilizzate per il calcolo del TAEG e la corretta inclusione nel calcolo è oggetto di verifiche periodiche da parte delle funzioni di controllo interno; se, in occasione dell’introduzione di nuove condizioni economiche o della parametrizzazione tabellare, si renda necessaria la valutazione circa l’inclusione o meno di talune condizioni economiche nel calcolo del TAEG detta analisi è svolta a cura della funzione di Compliance. Pagina 7 Manuale in materia di trasparenza bancaria 2.3 LA FASE PRECONTRATTUALE NEI CONTRATTI DI CREDITO AL CONSUMATORE: IL PREVENTIVO E IL SECCI; ASSISTENZA AL CONSUMATORE Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile, la banca o l'intermediario deve mettere a sua disposizione informazioni adeguate ed idonee a consentirgli di comparare sul mercato le diverse offerte di credito. A tal fine, gli obblighi precontrattuali sono assolti attraverso la predisposizione di un apposito documento, denominato SECCI (Standard European Consumer Credit Information), in italiano “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, che riporta le condizioni offerte ai singoli clienti consumatori. Il SECCI, fornito gratuitamente su supporto cartaceo (o su altro supporto durevole), contiene le stesse condizioni economiche del futuro contratto, tutti i costi a carico del consumatore e una serie di informazioni legali. È diviso in 4 sezioni: 1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del credito 2. Caratteristiche principali del prodotto di credito 3. Costi del credito 3.1 Costi connessi 4. Altri importanti aspetti legali Nel caso di prodotti commercializzati a distanza il SECCI è composto anche da una sezione 5 intitolata “Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza dei servizi finanziari”. L'avvenuta acquisizione del documento da parte del consumatore è attestata per iscritto. Il modello SECCI è conforme ad uno standard indicato dalla Banca d’Italia e: • non è modificabile dai finanziatori; • deve permettere il confronto delle offerte dei vari finanziatori; • è uguale per tutti gli Intermediari. 2.4 Per questi motivi, nell’illustrazione al Cliente del prodotto, occorre servirsi del SECCI, che riporta, in maniera standardizzata e conforme alle indicazioni della Banca d’Italia, tutte le condizioni economiche e contrattuali. Oltre al SECCI, il consumatore ha altresì diritto ad ottenere (a richiesta, gratuitamente) una copia del testo contrattuale idonea per la stipula. Ciò non impegna le parti alla stipula del contratto. Tale diritto non sussiste nel caso in cui la Banca, al momento della richiesta del consumatore, abbia già comunicato la propria intenzione di non procedere all'erogazione del credito. Sin dalla consegna della documentazione pre-contrattuale, il consumatore ha diritto di ottenere dalla Banca, anche rivolgendosi ai suoi dipendenti, tutte le informazioni utili ed i chiarimenti adeguati al fine di valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle proprie esigenze ed alla propria situazione finanziaria. Questa assistenza può essere fornita presso le filiali, con la presenza fisica di un operatore, oppure con modalità a distanza (ad es. call center). Il personale di vendita contattato dovrà illustrare al consumatore: • la documentazione precontrattuale; • le caratteristiche essenziali dei diversi prodotti proposti; Pagina 8 Manuale in materia di trasparenza bancaria • • il loro impatto sul portafoglio del consumatore; nonché le conseguenze derivanti dal caso di mancato pagamento. L’obbligo di assistenza sorge nel momento in cui venga consegnata al consumatore la documentazione precontrattuale (cioè prima della conclusione del contratto) e dura almeno sino alla scadenza del quattordicesimo giorno successivo alla conclusione del contratto (termine ultimo entro il quale il consumatore potrà esercitare il proprio diritto di ripensamento). Scopo delle presenti linee guida è, tra il resto, fornire alcune informazioni di base sui prodotti in modo tale che il personale sia in grado di fornire l’assistenza richiesta; la formazione completa sui prodotti e sulle normative applicabili avviene mediante sessioni di formazione organizzate dalla Banca. 2.5 LA FASE PRECONTRATTUALE – LA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO; LE BANCHE DI DATI La consegna del SECCI - preventivo al cliente non vincola la banca o l'intermediario ad erogare il credito. Infatti, prima di concludere il contratto di credito o di concedere al consumatore un aumento significativo dell'importo totale del credito, la banca deve effettuare una valutazione del merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, che potranno essere fornite dallo stesso consumatore e, laddove ritenuto necessario, ottenute consultando pertinenti banche dati. Nel caso in cui, dopo aver consultato una o più banche dati, la banca ritenga di non dover procedere all'erogazione del credito nei confronti del consumatore, dovrà darne comunicazione immediata e gratuita a quest'ultimo, precisando gli estremi identificativi dei sistemi di informazione creditizia consultati e dei rispettivi gestori. In caso di avvenuta consultazione di Banche di dati, La Banca riscontra in ogni caso la richiesta di credito precisando al cliente, in caso di esito negativo, se il rifiuto sia dovuto all’applicazione di proprie linee guida interne oppure sia legato alla consultazione di Banche dati ed in tal caso ne rende noti gli estremi e gli esiti; la trasmissione di queste informazioni è disciplinata da specifici processi interni. L’operatore che entra in contatto con il cliente deve chiarire a questi che la richiesta di credito sarà valutata anche mediante l’accesso a Banche di dati e che alla richiesta potrebbe essere fornito un esito; esso verrà trasmesso ai recapiti indicati nella richiesta, pertanto sia via mail che per posta (ove la mail non sia disponibile). Al cliente non è trasmessa solamente la eventuale lettera di rifiuto alla richiesta di credito, ma anche una dichiarazione liberatoria, in modo tale che non sia pregiudicata la sua eventuale richiesta di accesso al credito verso altri operatori che potrebbero – per via dell’accesso tracciato alle banche dati – chiedere chiarimenti sulla richiesta precedentemente presentata. 2.6 OFFERTA NELLE FILIALI DI PRODOTTI DI CREDITO AL CONSUMATORE Il paragrafo che segue disciplina gli adempimenti specifici delle filiali, fermo quanto esposto nei paragrafi precedenti. Il soggetto che procede all'offerta deve consegnare al cliente, in tempo utile prima che il contratto sia concluso o che il cliente sia vincolato da un’offerta: Pagina 9 Manuale in materia di trasparenza bancaria • • • il SECCI – preventivo (se il cliente lo richiede); l’allegato al SECCI – preventivo (eventualmente, nominativo). il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. “legge antiusura”). La Guida all’Arbitro Bancario Finanziario deve essere messa a disposizione ma non consegnata. La banca, se viene concluso il contratto, acquisisce un'attestazione del cliente circa l'avvenuta consegna della documentazione di trasparenza e la conserva nel fascicolo della pratica: per i prodotti del Gruppo, l’attestazione di avvenuta consegna è contenuta nella pagina del blocco firme del contratto. Durante tutta la fase del contatto con il cliente è necessario assicurare a questi la più completa informazione sui prodotti offerti, sulla compatibilità con il suo profilo economico e finanziario e sulle conseguenze del mancato pagamento. 2.7 OFFERTA FUORI SEDE DI PRODOTTI DI CREDITO AL CONSUMATORE: GLI OBBLIGHI DI CONVENZIONATI E AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA Il paragrafo che segue disciplina gli adempimenti specifici in caso di offerta fuori sede, fermo quanto esposto nei paragrafi precedenti. Il soggetto che procede all'offerta fuori sede deve consegnare al cliente, in tempo utile prima che il contratto sia concluso o che il cliente sia vincolato da un’offerta: nel caso di credito al consumo: • il SECCI – preventivo (se il cliente lo richiede); • l’allegato al SECCI – preventivo (eventualmente, nominativo) • il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. “legge antiusura”). La Guida all’Arbitro Bancario Finanziario deve essere messa a disposizione ma non consegnata. La banca o intermediario, se viene concluso il contratto, acquisisce un'attestazione del cliente circa l'avvenuta consegna della documentazione di trasparenza e la conserva nel fascicolo della pratica: per i prodotti del Gruppo, l’attestazione di avvenuta consegna è contenuta nella pagina del blocco firme del contratto. La banca o intermediario committente fornisce al soggetto che effettua l'offerta fuori sede (Convenzionato, Agente in attività finanziaria o ancora altro Intermediario Finanziario) i dati e la documentazione necessari per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità. Le Convenzioni prevedono che l’utilizzo del materiale fornito sia obbligatorio e che ogni altro materiale debba essere preventivamente concordato e autorizzato. Non si applica al cliente alcun onere per l’offerta fuori sede. 2.8 RECESSO DEL CONSUMATORE DAL CONTRATTO DI CREDITO Il diritto di recesso intende la facoltà del cliente di svincolarsi unilateralmente dal contratto successivamente alla sua sottoscrizione. Per quanto riguarda il diritto di recesso: Pagina 10 Manuale in materia di trasparenza bancaria • • • diritto di recesso - il consumatore può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (dal ricevimento della lettera di conferma contratto) o, se successivo, dal momento in cui abbia ricevuto tutte le informazioni riportate nel contratto. Qualora il consumatore intenda esercitare il proprio diritto di recesso, dovrà darne comunicazione alla banca o intermediario inviandogli un'apposita comunicazione decorrenza del termine di 14 giorni per esercitare il recesso - il contratto è una richiesta di finanziamento, che diventa definitiva quando il cliente riceve l’accettazione del finanziatore, vale a dire la lettera di conferma contratto; per motivi di correttezza operativa e in assenza del dato certo sul recapito della comunicazione si assume che il recesso avviene validamente se esercitato entro 20 giorni dall’invio della lettera di conferma contratto; il termine di 20 giorni appare congruo in relazione ai normali tempi di trasmissione delle comunicazioni per mezzo del servizio postale. modalità di esercizio del diritto di recesso – la comunicazione di recesso potrà essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; oppure mediante telegramma, e-mail o fax, purché in tali casi sia confermata entro 48 ore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento Qualora il contratto abbia già avuto un principio di esecuzione, cioè sia già stata liquidata la somma oggetto dello stesso, il consumatore che eserciti il diritto di recesso è tenuto a: • restituire il capitale; • pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, secondo le modalità stabilite nel contratto; Per il caso particolare dei contratti a tempo indeterminato (nella fattispecie, carta di credito revolving) il consumatore ha diritto di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese, con un preavviso che non potrà essere superiore ad un mese. Di contro, qualora sia la banca o intermediario a recedere dal contratto, questa dovrà darne comunicazione al consumatore con almeno due mesi di preavviso, potendo tuttavia sospendere l'utilizzo del credito da parte del consumatore ove ricorra una giusta causa, di cui dovrà essere data menzione nell'apposita comunicazione. 2.9 CREDITO FINALIZZATO E MANCATA CONSEGNA O INADEMPIMENTO DEL FORNITORE Nel caso di credito finalizzato, e cioè di finanziamento stipulato per acquistare un bene o servizio presso l’esercente convenzionato, in caso di mancata consegna del bene o di difetti gravi che ne impediscono il funzionamento, il consumatore riceve una particolare tutela: • può risolvere il contratto di credito in caso di grave inadempimento del fornitore: mancata consegna o il bene non funziona e non è utilizzabile • prima di agire per la risoluzione, deve mettere in mora il fornitore inadempiente (inviare raccomandata AR) • non sarà tenuto a rimborsare al finanziatore le rate successive e avrà diritto alla restituzione dal finanziatore delle rate già pagate. Il cliente è interamente liberato ed a il diritto alla ripetizione di quanto già versato si esercita verso il Finanziatore, che è tenuto a provvedere in tal senso; di contro, il finanziatore può rivalersi sull’esercente convenzionato. E’ evidente che questa particolare tutela del consumatore impone una attenta selezione dei convenzionati. Il termine accordato al consumatore per fare valere i difetti gravi del bene è pari a quello del contratto di vendita: i beni venduti hanno una garanzia biennale, i difetti del bene non possono essere fatti valere dal compratore oltre tale data. Il consumatore deve denunciare al venditore il difetto entro due mesi dalla sua scoperta. Pagina 11 Manuale in materia di trasparenza bancaria 2.10 IL RIMBORSO ANTICIPATO DEL FINANZIAMENTO Particolari disposizioni sono stabilite per il caso di estinzione anticipata del finanziamento; da un lato deve essere tutelata l’aspettativa del finanziatore che dall’operazione trae un vantaggio economico (piano di ammortamento con applicazione di un tasso di interesse, che rappresenta il prezzo dell’operazione), dall’altro la posizione del cliente che non deve subire un trattamento pregiudizievole in occasione del diritto, che gli è riconosciuto, di estinguere anticipatamente. Considerato che, come accennato, particolari tipologie di contratti di credito possono essere stipulati anche con soggetti che non rivestono la qualifica di consumatore, occorre distinguere – anche in base alla normativa – appropriatamente le due casistiche. Se il Cliente è un consumatore. L'indennizzo non può superare l'1% (uno per cento) dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del medesimo importo, se la vita residua del contratto e' pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. L'indennizzo non è comunque dovuto se: • il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un Contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; • il rimborso anticipato riguarda un Contratto di apertura di credito; • il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel Contratto; • l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro. La Banca adatta le proprio procedure interne al rispetto di questa previsione. Se il Cliente è titolare di partita IVA e firma il Contratto di credito al consumatore per scopi rientranti nell’esercizio della propria professione. L’estinzione anticipata del debito verrà effettuata mediante versamento al fornitore del capitale residuo, degli interessi ed oneri maturati fino a quel momento e di un compenso non superiore all’1% (uno per cento) del capitale residuo, il tutto con riferimento alla prima rata in scadenza successiva alla richiesta. Entro tale data il Cliente pagherà in unica soluzione le somme dovute e determinerà così l’estinzione del debito. Se il Cliente non versa tempestivamente la somma dovuta, l’estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza. In entrambi i casi L'indennizzo non si applica nei casi previsti dalla legge (legge 02/04/2007 n. 40 - esercizio delle facoltà di surroga ex art. 1202 c.c. - c.d. portabilità del finanziamento senza oneri a carico del debitore). La Banca si dota di procedure che assicurino la possibilità di esercitare la cd. portabilità. Pagina 12 Manuale in materia di trasparenza bancaria 2.11 PARTICOLARI CAUTELE PER CARTE REVOLVING La carta revolving è un prodotto che deve essere illustrato con particolare chiarezza al cliente, perchè il suo utilizzo per l’acquisto di beni o servizi genera l’obbligo di restituzione in forma rateale con applicazione un tasso di interesse e possibilità di ripristino dell’affidamento per utilizzi ulteriori. E’ essenziale che il consumatore sia informato delle caratteristiche del prodotto in modo che riesca a svolgere un costante monitoraggio delle sua abitudini di spesa con la carta e non ecceda nell’utilizzo della stessa. Per questo la Banca d’Italia, nella circolare del 20 aprile 2010 ha invitato le banche e gli intermediari ad uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza, per garantire che i clienti ne abbiano piena consapevolezza; inoltre il D. Lgs. n. 11/2010, attuativo della Direttiva CE sui servizi di pagamento, all’art. 8, comma 1, prevede che le banche e gli intermediari non possano inviare ai clienti strumenti di pagamento non specificamente richiesti; la Banca d’Italia stabilisce altresì che la richiesta del cliente di ricevere una carta revolving deve essere esplicita e sia attestata dalla sottoscrizione di apposito e separato contratto. La Banca non invia carte di credito non richieste alla propria clientela, ma assicura che ogni contratto di carta di credito revolving sia preceduto da una corretta applicazione dei processi di vendita, concludendosi sempre con la sottoscrizione di un contratto. Inoltre la citata circolare ha stabilito il divieto di distribuzione di carte di credito revolving da parte dei Convenzionati, cioè di soggetti diversi dagli intermediari finanziari ed agenti in attività finanziaria, divieto confermato ed esteso anche alle carte a saldo dal successivo D. Lgs. 141/10. La Banca non consente ai convenzionati la promozione, il collocamento e la distribuzione di carte di credito revolving. La sola SCFM può distribuire – a mezzo della propria rete di agenti di vendita – carte privative (e come tali non destinate al circuito dei pagamenti) funzionali al mero acquisto dei beni/servizi forniti. Si rammenta che alle carte di credito revolving si applicano le tutele previste dalla disciplina del credito ai consumatori nonché le pertinenti disposizioni in materia di servizi di pagamento. Pagina 13 Manuale in materia di trasparenza bancaria 3 SEZIONE II - I PRODOTTI BANCARI Pagina 14 Manuale in materia di trasparenza bancaria 3.1 LA NOZIONE DI PRODOTTI BANCARI Ai fini del presente documento si intendono per prodotti bancari quelli non disciplinati dalle disposizioni sul credito ai consumatori e proposti dalla Banca alla propria clientela. Essi sono pertanto, nell’attuale offerta della Banca, 3.2 Carta di credito a saldo – carta di credito che prevede il saldo delle spese effettuate in unica soluzione mensile, senza rateizzazione e applicazione di interessi. Prestito Finalizzato – partite IVA – prestito intermediato da un esercente convenzionato al fine di finanziare la vendita di un bene o la prestazione di un servizio. Leasing auto a professionisti – partite IVA – locazione finanziaria di autoveicoli Leasing strumentale a professionisti – partite IVA - locazione finanziaria di benji strumentali all’esercizio dell’impresa Conto Deposito – deposito bancario finalizzato ad ottenere un buon rendimento sulle somme mantenute in giacenza, a tempo indeterminato Conto Time Deposit - deposito bancario finalizzato ad ottenere un buon rendimento sulle somme mantenute in giacenza, a tempo determinato Telephone e internet Banking – strumenti di colloquio e disponibilità dei conti deposito, AREA CONVENZIONATI o Conto corrente convenzionati – conto riservato a taluni selezionati esercenti convenzionati per il regolamento contabile della liquidazione dei finanziamenti intermediati o Contratto di stock financing – Castelletto anticipi utilizzabile contro presentazione di documenti di conformità relativi ad autoveicoli (motocicli) nuovi; o Contratto di anticipo liquidazioni (Revolving Dealer) – linea di affidamento mensile per anticipo liquidazioni dei finanziamenti erogati, nel mese, da Santander Consumer Bank all’esercente convenzionato;, o Contratto di factoring – linea di affidamento dedicato ai concessionari convenzionati nell’ambito di accordi nazionali con case costruttrici; opera mediante la cessione dei crediti vantati dalla case madri verso il convenzionato. PRINCIPALI STRUMENTI DI TRASPARENZA PER I PRODOTTI BANCARI I principali strumenti di trasparenza sono i seguenti: • forme di pubblicità su tassi, prezzi e altre condizioni contrattuali praticate per le operazioni e per i servizi e sui principali strumenti di tutela previsti in favore dei clienti; • requisiti di forma e contenuto minimo dei contratti; • forme di tutela nei casi di variazione delle condizioni contrattuali e comunicazioni periodiche idonee a informare il cliente sull'andamento del rapporto contrattuale; • regole specifiche per il caso di impiego di tecniche di comunicazione a distanza; • requisiti organizzativi della Banca e delle società del Gruppo volti a presidiare i rischi legali e di reputazione degli intermediari attraverso il mantenimento di rapporti trasparenti e corretti con i clienti. Pagina 15 Manuale in materia di trasparenza bancaria 3.3 INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE Gli strumenti di pubblicità delle operazioni e dei servizi offerti e delle relative condizioni contrattuali sono: • il documento contenente i principali diritti del cliente; • il “foglio informativo”, contenente informazioni sulla banca o intermediario, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche dell’operazione o del servizio offerto; • la copia completa dello schema di contratto, che può essere richiesta dal cliente prima della conclusione del contratto; • il “documento di sintesi” delle principali condizioni, che nel caso delle Società del Gruppo è contenuto nei fogli informativi e nel frontespizio dei contratti; I documenti si intendono “messi a disposizione” del cliente quando questi può portarne gratuitamente con sé una copia dopo averla richiesta o prelevata direttamente (sito internet, bacheca elettronica). 3.4 DOCUMENTO CONTENENTE I PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE La Banca mette a disposizione del cliente e del potenziale cliente, con le modalità già illustrate nel presente documento (bacheca elettronica, sito internet) il documento generale denominato “Principali diritti del cliente”, conforme a quello standard elaborato e pubblicato dalla Banca d’Italia Il Documento sui principali diritti del cliente è unico per tutti i prodotti bancari del Gruppo. Esso è reso disponibile ai soggetti che ne fanno richiesta e deve essere consegnato al cliente prima della stipula del contratto. Il Documento recepisce anche le disposizioni del D. Lgs. 141/10. In particolare: • al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione riguardanti la trasmissione della documentazione periodica; • modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali: per i contratti di durata possono essere variate solo le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, per i contratti a tempo indeterminato i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto; in ogni caso il recesso del cliente deve avvenire due mesi prima della data di applicazione della modifica; • la possibilità di recesso in ogni momento, senza penalità e senza spese di chiusura, dai contratti a tempo indeterminato, quali conto corrente, carte di credito e di debito. Si rammenta che il Documento sui principali diritti del cliente riguarda tutti i rapporti di conto corrente, deposito e finanziamenti erogati in qualsiasi forma (come ad esempio mutui, aperture di credito, anticipazioni bancarie, leasing finanziario, factoring). 3.5 FOGLI INFORMATIVI La Banca mette a disposizione dei clienti i fogli informativi, redigendone uno specifico per ogni prodotto bancario offerto e nel rispetto delle linee guida stabilite nelle Disposizioni. I fogli informativi pertanto riprendono i dati dell’intermediario, le indicazioni dell’eventuale diverso soggetto che procede all’offerta, i principali rischi dell’operazione, le condizioni economiche, alcune clausole contrattuali e contengono una legenda esplicativa. È assicurata piena coerenza tra le informazioni riportate nei fogli informativi e i contenuti del contratto, vale a dire che nel documento di sintesi del contratto devono essere riportate le stesse voci e nello stesso ordine del foglio informativo. Pagina 16 Manuale in materia di trasparenza bancaria Tuttavia, il foglio informativo indica le condizioni economiche nella misura massima, se favorevoli alla banca, o minima, se favorevoli al cliente. I fogli informativi sono datati e tempestivamente aggiornati. L’elaborazione dei fogli informativi è affidata al Servizio Compliance il quale cura altresì la conservazione, per almeno 5 anni, dei fogli tempo per tempo sostituiti. Salvo l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, essi sono messi a disposizione dei clienti nei locali aperti al pubblico; a tal fine, la Banca si avvale di apparecchiature tecnologiche, purché siano utilizzabili senza l’interposizione di soggetti diversi dal cliente e con la possibilità di stampare in autonomia il documento. E’ assicurata, in ogni caso, l’assistenza di un operatore presso le Filiali. I fogli informativi della Banca contengono almeno: • le informazioni sulla banca o intermediario (denominazione; iscrizione in albi e/o registri; indirizzo della sede legale; numero di telefono degli uffici ai quali il cliente si può rivolgere per ulteriori informazioni e/o per la conclusione del contratto; numero di fax; ove esistenti, sito internet e indirizzo di posta elettronica); • le caratteristiche e i rischi tipici dell'operazione o del servizio; • un elenco completo delle condizioni economiche offerte (che comprendono ogni onere economico, comunque denominato, a carico del cliente, incluse le spese connesse con le comunicazioni periodiche, di scritturazione contabile, di istruttoria, le penali, l’indicatore sintetico di costo se richiesto, ecc.); • le clausole contrattuali che riguardano: il diritto di recesso spettante al cliente e alla banca o intermediario e i tempi massimi per la chiusura del rapporto; i mezzi di tutela stragiudiziale di cui la clientela può avvalersi. Per le operazioni di finanziamento comunque denominate, inoltre, i fogli informativi riportano l’indicazione che il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’articolo 2 della legge n. 108/96 (c.d. “legge antiusura”) sul cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, nonché sul sito internet, qualora l’intermediario se ne avvalga. Detto foglio è altresì pubblicato nella bacheca elettronica e sul sito internet della Banca. I fogli informativi consegnati al cliente devono essere compilati con le informazioni del soggetto incaricato di effettuare l’offerta (nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail). I fogli informativi da esporre in filiale sono contenuti (e scaricabili) nelle apposite bacheche interattive e nel sito internet www.santanderconsumer.it o www.bancasantander.it nella sezione “Trasparenza bancaria” Tutti i fogli informativi, compresi anche quelli relativi ai prodotti non commercializzati dalle filiali e che quindi non vanno esposti, si possono trovare sulla intranet aziendale sempre all’interno della sezione Trasparenza bancaria. 3.6 OFFERTA IN FILIALE DEI PRODOTTI BANCARI Le filiali della Banca possono proporre i prodotti bancari. Non è prevista alcuna forma di offerta fuori sede da parte del personale delle Filiali. Nell’offerta in filiale gli operatori abilitati devono osservare le norme del presente documento e quelle contenute nel sistema delle fonti interne della Banca. Pagina 17 Manuale in materia di trasparenza bancaria 3.7 OFFERTA FUORI SEDE: GLI OBBLIGHI DI CONVENZIONATI E AGENTI Nel caso di offerta fuori sede di prodotti bancari, cioè realizzata attraverso soggetti terzi (nel nostro caso Convenzionati e Agenti in attività finanziaria) i fogli informativi riportano, oltre alle informazioni sulla banca o intermediario committente, i dati e la qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente ed eventuali costi ed oneri aggiuntivi derivanti da tali modalità di offerta (costi e oneri che attualmente il Gruppo non applica). Il soggetto che procede all'offerta fuori sede deve consegnare al cliente, in tempo utile prima che il contratto sia concluso o che il cliente sia vincolato da un’offerta: • il documento generale denominato “Principali diritti del cliente”; • il Foglio informativo relativo al prodotto bancario offerto • Inoltre, In caso di offerta fuori sede, al cliente, deve essere consegnato anche il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi previsto dalla normativa di contrasto al fenomeno dell’usura (L.108/1996) La Guida all’Arbitro Bancario Finanziario deve essere messa a disposizione ma non consegnata. La banca o intermediario committente, per il tramite del terzo, acquisisce un’attestazione del cliente circa l’avvenuta consegna della documentazione prevista e la conserva nel fascicolo della pratica: per i prodotti del Gruppo, l’attestazione di avvenuta consegna è contenuta nella pagina del blocco firme del contratto. In ogni caso, la banca o intermediario committente fornisce al soggetto che effettua l’offerta fuori sede (Convenzionato, Agente in attività finanziaria,) i dati e la documentazione necessari per l’assolvimento degli obblighi di pubblicità (Documento dei principali diritti del cliente e fogli informativi). 3.8 CONSEGNA DEL PREVENTIVO O DI COPIA DEL CONTRATTO Prima della conclusione del contratto, la banca o intermediario consegna al cliente, su sua richiesta, una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula; a scelta del cliente può essere consegnato il solo documento di sintesi. La consegna avviene entro tempi congrui rispetto alla richiesta. Nei contratti di finanziamento considerato che la determinazione delle condizioni economiche è preceduta da un’istruttoria, il cliente può scegliere tra: i. la consegna di copia del contratto idonea per la stipula, che può essere subordinata al pagamento di una somma non eccedente le spese di istruttoria (il cui ammontare massimo è pubblicizzato nel foglio informativo); oppure ii. la consegna gratuita dello schema di contratto, privo delle condizioni economiche; e iii. di un preventivo gratuito contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni fornite dal cliente. La Banca si dota di procedure che assicurino la possibilità per il cliente di esercitare ognuno di questi diritti. Deve essere precisato che la consegna dei documenti suindicati non impegna le parti alla stipula del contratto. Il diritto del cliente di ottenere copia del testo contrattuale o del solo documento di sintesi non può essere sottoposto a termini o condizioni. In caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata al cliente, la banca o intermediario, prima della conclusione del contratto, ne informa il cliente stesso e, su richiesta di quest’ultimo, gli consegna una copia completa del nuovo testo contrattuale idonea per la stipula ovvero una nuova copia del documento di sintesi. Pagina 18 Manuale in materia di trasparenza bancaria Questa disciplina si applica anche in caso di offerta fuori sede a cura di Convenzionati, Agenti, con strumenti messi a disposizione dal Gruppo. I moduli di preventivo e la copia del contratto idoneo per la stipula contengono le seguenti frasi di avvertimento per il cliente: Preventivo – “La consegna non obbliga le parti alla stipula del contratto. Se il contratto non viene concluso il giorno della richiesta, TAN e TAEG possono variare in misura minima.” Contratto idoneo per la stipula – “La consegna non obbliga le parti alla stipula del contratto. Se il contratto non viene firmato il giorno della richiesta, TAN e TAEG possono variare in misura minima.” 3.9 DOCUMENTO DI SINTESI I contratti bancari di Santander sono accompagnati dal "documento di sintesi", che è il frontespizio del contratto e riporta in maniera personalizzata le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio. A differenza che nel foglio informativo, che riporta i valori massimi, il documento di sintesi del contratto indica gli esatti importi di tassi, spese e oneri che il cliente deve sostenere. Nel caso dei contratti del Gruppo, il documento di sintesi costituisce il frontespizio del contratto e ne è parte integrante poiché nel blocco firme è presente una clausola che prevede l’accordo delle parti in tal senso. 3.10 TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE - T.A.E.G. Il foglio informativo e il documento di sintesi dei contratti di finanziamento riportano il “Tasso Annuo Effettivo Globale” (TAEG), ovvero il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni (ovvero prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore ed il consumatore. Il TAEG è il “costo totale del credito”, cioè tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il cliente deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Si rinvia, per un maggior dettaglio, al paragrafo contenuto nella sezione dedicata al credito al consumatore, considerato che si tratta del medesimo indicatore. Pagina 19 Manuale in materia di trasparenza bancaria 3.11 RIEPILOGO DEI DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE CONSEGNATI AL CLIENTE PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO BANCARIO E/O ASSICURATIVO Di seguito si indicano i documenti che, secondo le disposizioni interne, devono essere consegnati al cliente prima della stipula del contratto: • Documento “Principali diritti del cliente” • Foglio informativo relativo al prodotto richiesto, contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge 108/1996 (c.d. “legge antiusura”) • Se il cliente decide di sottoscrivere una polizza, la documentazione informativa precontrattuale di carattere assicurativo: o Informativa sull’intermediario assicurativo (“allegato 7 B”) e gli obblighi cui lo stesso è tenuto (“allegato 7 A”); o Fascicolo informativo. La Guida all’ABF – Arbitro Bancario Finanziario deve essere messa a disposizione e non consegnata Inoltre, a richiesta del cliente, • Copia del contratto idonea per la stipula, oppure • Schema del contratto, privo delle condizioni economiche, cioè del contratto in bianco disponibile alla sezione Trasparenza bancaria del sito della Banca, oppure • Preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni fornite dal cliente. Pagina 20 Manuale in materia di trasparenza bancaria 4 SEZIONE III - LA CESSIONE DEL QUINTO Pagina 21 Manuale in materia di trasparenza bancaria 4.1 INTRODUZIONE Il presente capitolo è dedicato alla descrizione delle operazioni di finanziamento attraverso cessione del quinto. Questa attività è svolta, all’interno del Gruppo, da Santander Consumer Unifin Spa, Società interamente partecipata dalla Banca (di seguito, UNIFIN). Unifin colloca, in nome e per conto di Santander Consumer Bank, finanziamenti attraverso cessione del quinto dello stipendio, delegazione di pagamento e cessione del quinto della pensione. Unifin si serve di una rete distributiva composta da agenti in attività finanziaria e di altri intermediari finanziari iscritti all’elenco generale tenuto dalla Banca d’Italia. Come già illustrato nel Capitolo 1. - Il credito al consumatore, i prodotti di Unifin fanno parte della categoria del Credito al Consumatore, per questo se ne tratta in questo documento. Le particolari caratteristiche del prodotto e della relativa struttura commissionale rendono opportuna la redazione di note particolari. 4.2 LA CESSIONE DEL QUINTO - STRUTTURA La cessione del quinto dello stipendio è un prestito personale non finalizzato, il cui utilizzo non è cioè vincolato a determinate finalità e quindi non rivolto all'acquisto di specifici beni o servizi presso un determinato esercente. Il finanziamento può avere una durata massima di 120 mesi; per la restituzione dell'importo finanziato, il soggetto finanziatore, in sostanza, riceve dal lavoratore il diritto a richiedere direttamente al datore di lavoro una quota dello stipendio. Le operazioni di cessione del quinto sono consentite per dipendenti pubblici e privati. La cessione può coesistere con altri prestiti aventi simili modalità di rimborso, come, ad esempio, la delegazione di pagamento: in questa eventualità, l'importo massimo erogabile è ulteriormente estendibile e la somma delle rate può raggiungere una quota dello stipendio/pensione pari a due/quinti (cioè il 40%). Quest'ultimo finanziamento si rende solitamente necessario quando è già in corso un finanziamento con debito residuo molto elevato oppure quando il richiedente necessita di una somma particolarmente elevata, che non potrebbe essere ottenuta con la sola cessione. Tuttavia, la concessione delle delegazioni non è ammessa da tutte le amministrazioni pubbliche/datori di lavoro. La cessione del quinto è assistita da garanzie, alcune delle quali imposte dalla legge; tra il resto: • l'importo mensile della rata viene trattenuto direttamente dallo stipendio del dipendente e versato dal datore di lavoro al finanziatore; • deve essere stipulata una polizza assicurativa per il rischio vita e/o rischio impiego che tutela il finanziatore nel caso di morte o di perdita del lavoro del cedente; • il finanziatore ha il privilegio sulle somme del trattamento di fine rapporto; Il costo delle coperture e degli oneri accessori previsti grava, secondo lo schema distributivo adottato dalla Banca, sul lavoratore/cedente. In particolare, il costo dell’assicurazione è sostenuto dal cliente (obbligatorio nel caso della cessione del quinto o della pensione, imposto dal creditore nella delegazione di pagamento), e rientra quindi nel TAEG. Pagina 22 Manuale in materia di trasparenza bancaria 4.3 L’ESTINZIONE ANTICIPATA Analogamente a quanto avviene per le altre tipologie di finanziamenti, il cliente-consumatore ha la possibilità di adempiere anticipatamente, ovverosia pagare l'intero importo finanziato prima della scadenza del contratto o di recedere dal contratto senza penalità, ottenendo un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo quanto stabilito dall'art. 125, comma 2 del TUB. Ciò significa che il cliente-consumatore ha, in questi casi, diritto di essere ristorato delle quote di commissioni pagate anticipatamente, in quanto trattenute dall'importo del finanziamento, ma non ancora maturate. A questo scopo la Banca adotta formulari contrattuali che chiariscano a cliente quanta parte delle commissioni è da considerare upfront (cioè corrisposta una tantum per attività contestuali alla stipulazione del contratto) e quanta parte è da considerare recurring (cioè soggetta a maturazione nel corso della durata del prestito). La componente recurring, interamente anticipata al momento della stipulazione del contratto, viene rimborsata secondo il criterio del pro rata temporis in caso di estinzione anticipata. È espressamente vietato dalla legge (art. 39 DPR 180/1950) contrarre una nuova cessione del quinto dello stipendio prima che sia decorso un tempo pari ai due quinti dell'intera durata del prestito iniziale, ossia se non sono trascorsi due anni dall'inizio del prestito, se questo era quinquennale, o quattro anni, se era decennale. Il rimborso, invece, della parte di premio assicurativo (corrisposto dal cliente) non ancora maturata è a carico dell’impresa di assicurazioni. A questo scopo, UNIFIN adotta – nella redazione dei moduli di conteggio per l’estinzione anticipata – idonee indicazioni affinché il cliente possa prendere contatti con l’impresa di assicurazione; peraltro, è specifico onere di UNIFIN fornire al cliente la documentazione che comprovi la sussistenza del diritto al rimborso; tale documentazione viene rilasciata a quietanza del versamento dell’importo indicato nel conteggio citato. 4.4 I SINGOLI PRODOTTI - LA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E' un prestito personale estinguibile mediante cessione pro-solvendo di quota della retribuzione mensile cui il Cliente abbia diritto in dipendenza della propria prestazione di lavoro subordinato. Il prestito è regolato dall'art. 1198 c.c., dal T.U. 5/01/1950 n° 180 e successivo regolamento. Il prestito è rimborsabile in rate mensili per periodi di ammortamento compresi tra i 24 e 120 mesi. Le rate mensili ad ammortamento del prestito vengono trattenute dalla retribuzione del Cliente ad opera del proprio datore di lavoro che ne effettua diretta rimessa all'intermediario finanziatore. Il Cliente può chiedere, salve le opportune valutazioni del finanziatore, una anticipazione sul prestito in corso di istruttoria, il cui importo in caso di esito positivo sarà decurtato dal netto ricavo del prestito stesso. In caso di mancato perfezionamento del contratto, il Cliente sarà comunque tenuto a restituire immediatamente l'anticipazione eventualmente ricevuta. Per l'anticipazione si rimanda a contratti e a condizioni economiche diverse ed autonome rispetto al contratto di prestito. L'importo costituente il netto ricavo del prestito sarà erogato successivamente all'aver ottenuto il benestare o nulla osta da parte del datore di lavoro e comunque allorquando l'intermediario sarà in possesso ed avrà verificato l'idoneità di tutta la documentazione propedeutica al prestito; dal netto ricavo, oltre alle anticipazioni sul finanziamento, saranno decurtate le somme necessarie ad estinguere eventuali prestiti in corso di ammortamento. Pagina 23 Manuale in materia di trasparenza bancaria I contratti possono essere conclusi mediante l'intervento della rete degli Agenti in Attività Finanziaria Unifin, ovvero di intermediari ex art. 106 TUB convenzionati. Entrambi i soggetti debbono compiutamente qualificarsi al Cliente esibendo la documentazione attestante la loro qualità: per tale attività, il Cliente non avrà alcun costo aggiuntivo se non quanto previsto dal contratto di prestito. La componente assicurativa L'operazione deve essere assistita, per legge, da polizze assicurative contro il rischio morte e di perdita dell'impiego da parte del Cliente. Le polizze assicurative, obbligatorie per legge, vengono emesse ad esclusivo beneficio del Finanziatore. I costi delle polizze saranno a totale carico del Cliente ed i relativi premi verranno trattenuti e versati alla Compagnia di Assicurazione direttamente dal Cessionario o per esso da UNIFIN al momento dell'erogazione del prestito. UNIFIN non svolge attività di intermediazione assicurativa. 4.5 I SINGOLI PRODOTTI - LA CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE E' un prestito personale estinguibile mediante cessione pro-solvendo di quota della pensione mensile cui il Cliente abbia diritto in qualità di pensionato. Il prestito è regolato dall'art. 1198c.c., dal T.U. 5/01/1950 n° 180 e successivo regolamento. Il prestito è rimborsabile in rate mensili per periodi di ammortamento compresi tra i 24 e 120 mesi. Le rate mensili ad ammortamento del prestito vengono trattenute dalla pensione del mutuatario ad opera del proprio ente pensionistico che ne effettua diretta rimessa all'intermediario finanziatore. Il Cliente può chiedere, salve le opportune valutazioni dell'Intermediario, una anticipazione sul prestito in corso di istruttoria, il cui importo in caso di esito positivo sarà decurtato dal netto ricavo del prestito stesso. In caso di mancato perfezionamento del contratto, il Cliente sarà comunque tenuto a restituire immediatamente l'anticipazione eventualmente ricevuta. Per l'anticipazione si rimanda a contratti e a condizioni economiche diverse ed autonome rispetto al contratto di prestito. L'importo costituente il netto ricavo del prestito sarà erogato successivamente all'aver ottenuto il benestare o nulla osta da parte dell'ente pensionistico e comunque allorquando l'intermediario sarà in possesso ed avrà verificato l'idoneità di tutta la documentazione propedeutica al prestito; dal netto ricavo, oltre alle anticipazioni sul finanziamento, saranno decurtate le somme necessarie ad estinguere eventuali prestiti in corso di ammortamento. I contratti possono essere conclusi mediante l'intervento della rete degli Agenti in Attività Finanziaria Unifin, ovvero di intermediari ex art. 106 TUB convenzionati. Entrambi i soggetti debbono compiutamente qualificarsi al Cliente esibendo la documentazione attestante la loro qualità: per tale attività, il Cliente non avrà alcun costo aggiuntivo se non quanto previsto dal contratto di prestito. La componente assicurativa L'operazione deve essere assistita, per legge, da una polizza assicurativa contro il rischio morte da parte del Cliente. La polizza assicurativa, obbligatoria per legge, viene emessa ad esclusivo beneficio del Finanziatore. I costi della polizza saranno a totale carico del Cliente ed il relativo premio verrà trattenuto e versato alla Compagnia di Assicurazione direttamente dal Finanziatore o per esso da Unifin S.p.A. a socio unico al momento dell'erogazione del prestito. UNIFIN non svolge attività di intermediazione assicurativa. Pagina 24 Manuale in materia di trasparenza bancaria 4.6 I SINGOLI PRODOTTI - LA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO E' un prestito personale estinguibile mediante trattenuta di una quota della retribuzione e versamento della medesima da parte del datore di lavoro all'Intermediario mutuante (art. 1269 e 1723 2° comma CC), previo conferimento da parte del Cliente, lavoratore dipendente, al proprio datore di lavoro, del relativo mandato irrevocabile. La Delegazione di Pagamento, per avere efficacia, deve essere accettata dal datore di lavoro. Il prestito è rimborsabile in rate mensili per periodi di ammortamento compresi tra i 24 e 120 mesi. Le rate mensili ad ammortamento del prestito vengono trattenute dalla retribuzione del Cliente ad opera del proprio datore di lavoro che ne effettua diretta rimessa all'intermediario cessionario. Il Cliente può chiedere, salve le opportune valutazioni di UNIFIN, una anticipazione sul prestito in corso di istruttoria, il cui importo in caso di esito positivo sarà decurtato dal netto ricavo del prestito stesso. In caso di mancato perfezionamento del contratto, il Cliente sarà comunque tenuto a restituire immediatamente l'anticipazione eventualmente ricevuta. Per l'anticipazione si rimanda a contratti e a condizioni economiche diverse ed autonome rispetto al contratto di prestito. L'importo costituente il netto ricavo del prestito sarà erogato successivamente all'aver ottenuto il benestare, oppure al rilascio dell'atto di delega da parte del datore di lavoro dal quale il Cliente dipende, e comunque allorquando l'intermediario sarà in possesso ed avrà verificato l'idoneità di tutta la documentazione propedeutica al prestito; dal netto ricavo, oltre alle anticipazioni sul finanziamento, saranno decurtate le somme necessarie ad estinguere eventuali prestiti in corso di ammortamento. I contratti possono essere conclusi mediante l'intervento della rete degli Agenti in Attività Finanziaria Unifin, ovvero di intermediari ex art. 106 TUB convenzionati. Entrambi i soggetti debbono compiutamente qualificarsi al Cliente esibendo la documentazione attestante la loro qualità: per tale attività, il Cliente non avrà alcun costo aggiuntivo se non quanto previsto dal contratto di prestito. La componente assicurativa A garanzia del prestito, il Cliente si obbliga a stipulare polizze assicurative che vengono emesse ad esclusivo beneficio del Cessionario, contro il rischio morte e di perdita dell'impiego da parte del Cliente. I costi delle polizze saranno a totale carico del Cliente ed i relativi premi verranno trattenuti e versati alla Compagnia di Assicurazione direttamente dal Finanziatore o per esso da Unifin S.p.A. a socio unico al momento dell'erogazione del prestito. UNIFIN non svolge attività di intermediazione assicurativa. Per tutte le condizioni assicurative si rimanda comunque alla modulistica contrattuale e di trasparenza fornita dalla Compagnia Assicurativa. 4.7 IL SECCI - CQS, CQP E DDP Vale evidenziare le principali differenze rispetto al contratto di prestito personale: • il meccanismo di pagamento del prestito, che viene fatto dal datore di lavoro del lavoratore-clienteconsumatore direttamente a Unifin; • la somma oggetto del finanziamento comprende anche le varie commissioni applicate all’operazione, compreso quanto percepito dall’intermediario incaricato; dette commissioni sono incassate Pagina 25 Manuale in materia di trasparenza bancaria • • anticipatamente decurtandole dalla somma oggetto di erogazione; i premi relativi alla polizza di assicurazione rischi sulla Vita e alla polizza di assicurazione rischio di perdita dell’occupazione, copertura perdite pecuniarie sono considerati costi del credito e come tali concorrono alla definizione del TAEG; si tratta infatti di polizze assicurative obbligatorie a tutela delle ragioni di credito del finanziatore; il SECCI espone con la dovuta chiarezza la distinzione fra componente recurring e componente upfront delle commissioni applicate al prestito; in caso di estinzione anticipata, la componente recurring viene rimborsata al cliente per la parte di tempo residua del prestito secondo il criterio del pro rata temporis. Pro rata temporis significa in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue. Pagina 26
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