ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE (SBF)

FOGLIO INFORMATIVO
ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE (SBF)
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca dei Colli Euganei Credito Cooperativo Lozzo Atestino Società Cooperativa.
Sede legale e amministrativa: Piazza Dalle Fratte, 1 - 35034 - Lozzo Atestino (PD).
Tel.: 0429 646 311 - Fax: 0429 646 337.
E-mail: [email protected]. - Sito internet: www.bancacollieuganei.it.
Registro delle Imprese di Padova, codice fiscale e partita IVA n. 00331090282.
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia al n. 905.0.0 - cod. A.B.I. 08610.8.
Iscritta all’Albo delle Società Cooperative, sez. Cooperative a mutualità prevalente al n. A161280.
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo ed al Fondo di Garanzia degli
Obbligazionisti del Credito Cooperativo.
CHE COS'È L'ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE
L’operazione di anticipazione al salvo buon fine (SBF) permette al Cliente di trasformare immediatamente in denaro
un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso la Banca ottiene il rimborso delle somme anticipate.
L’importo che risulta dagli effetti e dai documenti presentati alla Banca viene – in caso di accoglimento della richiesta –
anticipato e messo a disposizione del cliente, al quale sono addebitati gli interessi se utilizza l’anticipazione; se,
viceversa, il Cliente non utilizza le somme, gli interessi non vengono contabilizzati. Alla scadenza degli
effetti/documenti, se il debitore effettua il pagamento di quanto dovuto, si estingue anche la partita debitoria del Cliente
nei confronti della Banca; nel caso, invece, il terzo debitore non adempia l’obbligazione, il Cliente è tenuto a
rimborsare direttamente alla Banca il controvalore delle somme utilizzate.
Tra i principali rischi vanno considerati:
-
l’obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla Banca le somme da questa anticipate in caso di mancato
pagamento degli effetti presentati;
la variazione in senso sfavorevole al Cliente delle condizioni normative ed economiche (tassi di interesse,
commissioni e spese), se contrattualmente prevista.
CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Ipotesi di calcolo:
Per un affidamento di: € 1.500,00
Durata del finanziamento (mesi): 3
T.A.E.G. Ordinario: 11,46%
Il contratto prevede l'applicazione
della commissione per la messa a
disposizione dei fondi
Ipotesi di calcolo:
Per un affidamento di: € 1.500,00
Durata del finanziamento (mesi): 3
T.A.E.G. SBF: 9,3%
Il contratto prevede l'applicazione
della commissione per la messa a
disposizione dei fondi
Ipotesi di calcolo:
Per un affidamento di: € 40.000,00
Durata del finanziamento (mesi): 3
T.A.E.G. Ordinario: 11,46%
Il contratto prevede l'applicazione
della commissione per la messa a
disposizione dei fondi
Ipotesi di calcolo:
Per un affidamento di: € 40.000,00
Durata del finanziamento (mesi): 3
T.A.E.G. SBF: 9,3%
Il contratto prevede l'applicazione
della commissione per la messa a
disposizione dei fondi
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo rappresentano tutti gli oneri economici posti a carico del cliente
per la prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
TASSI
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/01/2015
(ZF/000001818)
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Tassi S.B.F. per utilizzi entro i limiti del fido
entro fido:
EUR3M MMPREC/365 NO ARROT. (Attualmente pari a:
0,082%) + 6,91 punti perc.
Valore effettivo attualmente pari a: 6,992%
T.A.E.: 7,17747%
Tasso variabile indicizzato al valore dell'Euribor a 3 mesi
media del mese precedente con divisore 365. Il parametro
viene adeguato all'inizio di ogni mese
Tassi S.B.F. per utilizzi oltre i limiti del fido
Tasso limite Legge 108/96 (Attualmente pari a: 10,8375%)
- 2,09 punti perc.
Valore effettivo attualmente pari a: 8,7475%
T.A.E.: 9,03865%
Il “Tasso limite”, in base a quanto previsto dalla legge n. 108/1996, è così calcolato: Tasso Effettivo Globale Medio
(TEGM) aumentato di 1/4 del TEGM stesso più 4 (quattro) punti percentuali. Il TEGM che sarà applicato è quello
vigente al momento in cui si verifica lo sconfinamento, riferito alla categoria “Anticipi e sconti commerciali”, classe di
importo più elevata (attualmente “oltre 100.000 euro”).
SPESE
Spese istruttoria fido
€
0,00
Spese revisione fido
€
0,00
Commissione onnicomprensiva
2%
su base annua applicata trimestralmente
Commissione di istruttoria veloce
fino a €
oltre: €
Spese invio documentazione periodica trasparenza / €
posta
Spese invio documentazione periodica trasparenza / €
elettronico
5.000,00: €
50,00
30,00
1,50
0,00
ALTRE CONDIZIONI
Riferimento calcolo interessi
ANNO CIVILE
Capitalizzazione dare
TRIMESTRALE
Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti,
nonché per le condizioni connesse ad altri servizi e compatibili con il presente prodotto, qui non espressamente
indicate, si rinvia a quanto previsto nel foglio informativo relativo al servizio di conto corrente ed al servizio di
portafoglio.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alla
categoria “Anticipi e sconti commerciali” può essere consultato presso le filiali della Banca e sul sito internet di questa
www.bancacollieuganei.it.
Si precisa che le condizioni sopra riportate rappresentano i valori massimi applicati dalla Banca.
In ogni caso le condizioni vengono applicate nel rispetto dei tassi soglia stabiliti per Decreto del Ministro dell’Economia
e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, ed esposti nei locali aperti al pubblico della Banca (L. n. 108/1996).
L’applicazione ridotta delle condizioni pattuite in fase di liquidazione periodica non costituisce in alcun modo una
modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, nonché di ridurre o di sospendere la linea di
credito, con preavviso di 15 giorni.
Decorso il termine di preavviso, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati, con
facoltà della Banca di esigere l’immediato pagamento degli effetti presentati, anche se a scadere o scaduti e dei quali
non si conosce l’esito.
In presenza di giustificato motivo il preavviso non è dovuto.
Analoga facoltà di recesso ha il Cliente, con effetto di chiusura del rapporto senza oneri o penalità, mediante il
pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati e salva la definizione delle operazioni in corso.
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Tempi massimi per la chiusura del rapporto contrattuale
In caso di recesso del Cliente, la Banca è tenuta a chiudere il rapporto entro 15 giorni decorrenti dalla data di
pagamento di quanto dovuto dal Cliente stesso per capitale e interessi maturati e per la definizione delle operazioni in
corso.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca - Piazza Dalle Fratte 1, 35034 Lozzo Atestino (PD), e-mail
[email protected] - che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha
ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per
sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali
della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
Oltre alla procedura innanzi all’ABF, il Cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può –
singolarmente o in forma congiunta con la Banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di
conciliazione. Detto tentativo è esperito dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario
Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR con sede a
Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, sito internet www.conciliatorebancario.it.
Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti
alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi
all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario
Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente
contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto
nell’apposito registro ministeriale. Rimane in ogni caso impregiudicato anche il diritto del cliente di presentare esposti
alla Banca d’Italia.
LEGENDA
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Commissione di istruttoria
veloce (CIV)
Spesa commisurata ai costi di istruttoria veloce, determinata in misura fissa ed
espressa in valore assoluto. Trova applicazione in caso di autorizzazione di
sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido. La
commissione di istruttoria veloce è applicata in base alle soglie e nei limiti
previsti dalla legge e/o dalle Autorità di settore.
Sconfinamento è l'utilizzo da parte del cliente di somme di denaro oltre il limite
del fido o, quando non vi è apertura di credito, in eccedenza al saldo del conto.
La Banca non ha obbligo di concedere lo sconfino ed applica la CIV per ogni
sconfinamento che concede al Cliente, a seguito di istruttoria veloce, anche in
assenza di una sua richiesta formale. La CIV viene applicata una sola volta al
giorno anche in presenza di più sconfinamenti nella stessa giornata.
La CIV è dovuta quando, avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata, si
sia determinato uno sconfinamento o si sia verificato un addebito che ha
modificato lo sconfinamento in essere.
La CIV non è dovuta :
1) quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento
riconducibile alle seguenti causali: pagobancomat, prelievo bancomat, addebito
fastpay, addebito carta di credito, addebito Autostrade Spa, addebito assegno
ckt impagati, commissioni e spese, interessi, canoni e competenze, recupero
imposta sostitutiva e di bollo, storni e rettifiche, rate di finanziamenti e mutui
concessi dalla Banca al cliente ed ogni altro pagamento a favore della Banca;
2) per i soli consumatori, quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti:
per gli sconfinamenti in assenza di fido, un saldo passivo complessivo,
anche se derivante da più addebiti, inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi
extra fido, un utilizzo complessivo, anche se derivante da più addebiti,
inferiore o pari a 500 euro;
durata dello sconfinamento non superiore a sette gg consecutivi.
Il consumatore beneficia di tale esenzione per una sola volta a trimestre.
La CIV non eccede i costi mediamente sostenuti dalla Banca per svolgere
l'istruttoria veloce.
La commissione è conteggiata in occasione di ciascuna liquidazione periodica
delle competenze.
Commissione onnicomprensiva
Commissione, aggiuntiva al tasso di interesse debitore, calcolata in maniera
proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata
dell’affidamento il cui ammontare non può superare per trimestre lo 0,5 per
cento.
Indicatore sintetico di costo
(ISC)
Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua
sull’ammontare del prestito concesso.
Periodicità di capitalizzazione
degli interessi
Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto,
producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale
viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e
creditori.
Tasso di interesse debitore
Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari
concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa.
Tasso Effettivo Globale Medio
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle
finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di
interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli
pubblicati, il TEGM degli anticipi e sconti commerciali, aumentarlo di un quarto,
cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il
limite ed il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.
(TEGM)
Tasso Euribor (European
Interbank Offered Rate)
Tasso d’interesse, applicato ai prestiti in euro, calcolato giornalmente come
media semplice delle quotazioni rilevate a mezzogiorno su un campione di
banche con elevato merito di credito selezionato periodicamente dalla European
Banking Federation. Il tasso Euribor viene pubblicato dal quotidiano economico
"Il Sole 24 Ore".
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