Comunicato alle SOA n. 2, del 25 novembre 2014

30/11/2014
Atto
Comunicato alle SOA n. 2, del 25 novembre 2014
Oggetto: indicazioni concernenti le modalità di verifica di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) del
d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, da parte delle SOA, nelle more dell’intervento legislativo sollecitato
dall’Autorità nazionale anticorruzione, con la Segnalazione n. 1 del 2 settembre 2014.
Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
Premessa
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) ha adottato, in data 2 settembre 2014 la
determinazione n. 2 , nella quale sono stati analizzati i profili di criticità derivanti
dall’applicazione del combinato disposto dell’art. 38, comma 1, lett. b) d.lgs. 12 aprile 2006, n.
163 (Codice dei contratti) con l’art. 78 del d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207, a seguito dell’entrata in
vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia).
L’Autorità, con la citata determinazione, ha chiarito come le disposizioni del Codice antimafia
costituiscono ius superveniensrispetto al Codice dei contratti ed alla relativa disciplina attuativa e
che le stesse non si limitano ad una mera ricognizione del contenuto delle norme che hanno
sostituito (in particolare art. 3 l.n. 1423/1956 e art. 10 l.n. 575/1965) ma lo innovano attraverso
l’espressa inclusione degli attestati di qualificazione in seno all’art. 67 del Codice antimafia;
attestati per il cui rilascio le SOA sono tenute ad acquisire la documentazione antimafia, quanto
meno sotto forma di comunicazione. Contestualmente all’adozione della determinazione n. 2, del 2 settembre 2014, l’Autorità ha
anche inviato a Governo e Parlamento l’atto di segnalazione n. 1, con il quale, oltre a sollecitare
una revisione delle disposizioni del Codice antimafia – al fine di statuire espressamente l’obbligo
per le SOA di acquisire, in sede di rilascio dell’attestazione di qualificazione, la sola
comunicazione antimafia – ha anche chiesto di chiarire con quali modalità le SOA possano
acquisire la prescritta comunicazione antimafia.
L’avviso del Ministero dell’Interno, infatti, è nel senso di ritenere che le SOA debbano effettuare
le verifiche antimafia mediante l’acquisizione del certificato del casellario giudiziale (nota n.
11001/119/20(8) dell’11 marzo 2014, indirizzata alla prefettura di Roma).
Tenuto conto di tutto quanto sopra premesso; considerate le difficoltà rappresentate dalle SOA
ad ottenere la comunicazione antimafia tramite le Prefetture competenti, le quali si attengono
alle indicazioni del Ministero; considerata, altresì, la necessità di assicurare i controlli circa
l’intervenuta applicazione, con provvedimenti giudiziari definitivi, delle misure di prevenzione
della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno; ferme restando le
indicazioni contenute nella Determinazione dell’A.N.AC. n. 2, del 2 settembre 2014, in merito
alla rilevanza della pendenza del procedimento per l’irrogazione di una misura di prevenzione, da
verificarsi ai sensi dei commi 3 e 6 dell’art. 67 del Codice antimafia.
Comunica
Che – nelle more di un intervento legislativo nel senso sollecitato dall’A.N.AC, con la
Segnalazione n. 1 del 2 settembre 2014 – le SOA, ai fini della comunicazione antimafia, per il
rilascio dell’attestazione di qualificazione, richiedono il certificato integrale del casellario
giudiziale, con le stesse modalità previste per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 39
del d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313, come stabilito dall’art. 78, comma 4, del d.p.r. n.
207/2010.
Roma, 25 novembre 2014
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30/11/2014
Atto
Raffaele Cantone
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