30/11/2014 Atto Comunicato alle SOA n. 2, del 25 novembre 2014 Oggetto: indicazioni concernenti le modalità di verifica di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, da parte delle SOA, nelle more dell’intervento legislativo sollecitato dall’Autorità nazionale anticorruzione, con la Segnalazione n. 1 del 2 settembre 2014. Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Premessa L’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) ha adottato, in data 2 settembre 2014 la determinazione n. 2 , nella quale sono stati analizzati i profili di criticità derivanti dall’applicazione del combinato disposto dell’art. 38, comma 1, lett. b) d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti) con l’art. 78 del d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia). L’Autorità, con la citata determinazione, ha chiarito come le disposizioni del Codice antimafia costituiscono ius superveniensrispetto al Codice dei contratti ed alla relativa disciplina attuativa e che le stesse non si limitano ad una mera ricognizione del contenuto delle norme che hanno sostituito (in particolare art. 3 l.n. 1423/1956 e art. 10 l.n. 575/1965) ma lo innovano attraverso l’espressa inclusione degli attestati di qualificazione in seno all’art. 67 del Codice antimafia; attestati per il cui rilascio le SOA sono tenute ad acquisire la documentazione antimafia, quanto meno sotto forma di comunicazione. Contestualmente all’adozione della determinazione n. 2, del 2 settembre 2014, l’Autorità ha anche inviato a Governo e Parlamento l’atto di segnalazione n. 1, con il quale, oltre a sollecitare una revisione delle disposizioni del Codice antimafia – al fine di statuire espressamente l’obbligo per le SOA di acquisire, in sede di rilascio dell’attestazione di qualificazione, la sola comunicazione antimafia – ha anche chiesto di chiarire con quali modalità le SOA possano acquisire la prescritta comunicazione antimafia. L’avviso del Ministero dell’Interno, infatti, è nel senso di ritenere che le SOA debbano effettuare le verifiche antimafia mediante l’acquisizione del certificato del casellario giudiziale (nota n. 11001/119/20(8) dell’11 marzo 2014, indirizzata alla prefettura di Roma). Tenuto conto di tutto quanto sopra premesso; considerate le difficoltà rappresentate dalle SOA ad ottenere la comunicazione antimafia tramite le Prefetture competenti, le quali si attengono alle indicazioni del Ministero; considerata, altresì, la necessità di assicurare i controlli circa l’intervenuta applicazione, con provvedimenti giudiziari definitivi, delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno; ferme restando le indicazioni contenute nella Determinazione dell’A.N.AC. n. 2, del 2 settembre 2014, in merito alla rilevanza della pendenza del procedimento per l’irrogazione di una misura di prevenzione, da verificarsi ai sensi dei commi 3 e 6 dell’art. 67 del Codice antimafia. Comunica Che – nelle more di un intervento legislativo nel senso sollecitato dall’A.N.AC, con la Segnalazione n. 1 del 2 settembre 2014 – le SOA, ai fini della comunicazione antimafia, per il rilascio dell’attestazione di qualificazione, richiedono il certificato integrale del casellario giudiziale, con le stesse modalità previste per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313, come stabilito dall’art. 78, comma 4, del d.p.r. n. 207/2010. Roma, 25 novembre 2014 data:text/html;charset=utf8,%3Ch3%20style%3D%22padding%3A%205px%200px%3B%20margin%3A%200px%3B%20color%3A%20rgb(0%2C%2051… 1/2 30/11/2014 Atto Raffaele Cantone data:text/html;charset=utf8,%3Ch3%20style%3D%22padding%3A%205px%200px%3B%20margin%3A%200px%3B%20color%3A%20rgb(0%2C%2051… 2/2
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