1_risposta interrogazione Marano

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C I T T A' DI MILAZZO
3/\ Ufficio di Staff
lì: 11.03.2014
Alla Segreteria politica dei Verdi
Al dott. Giuseppe Marano
Al Direttore Dipartimento Stato dell'Ambiente
e Metrologia Ambientale
All'Ufficio Territoriale di Governo
S.E. il Prefetto
Alla Procura di Barcellona P.G.
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OGGETTO: INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA PROT. N. 2014/0007408
DEL 14/02/2014 ACQUISITA DA QUESTO ASSESSORATO CON PROT.
2014/0008546 DEL 25/02/2014.
In risposta all'interrogazione in oggetto si rappresenta quanto segue:
In fase preliminare va osservato che l'interrogazione , presentata su carta intestata con il
simbolo del partito politico "VERDI", non reca gli estremi identificativi del soggetto presentatore, per cui il primo destinatario in indirizzo non può che essere il partito politico,
unico soggetto certo del documento, sia pur da identificare nella sede nazionale, non essendo riportato alcun elemento che ne identifichi la sede territoriale.
Dali 'analisi attenta e prolungata del testo dell'interrogazione, si rileva, a parere dello scrivente, una totale assenza di correlazione fra quanto esposto in premessa ed il corpo dell'interrogazione stessa.
Infatti, dall'elenco dei dati esposti, relativamente alle emissioni dichiarate dall'Ente gestore
dell'impianto di raffinazione, si evince esclusivamente l'obbligo di registrazione delle stesse nell'apposito registro E-PRTR, (2.1.2. dell'apposito regolamento), nel quale si specifica
che: Il valore soglia si riferisce alla capacità massima produttiva di pro-
getto che è costante nel tempo (finché non vengono fatte delle modifiche), e non alle quantità prodotte che variano nel tempo e che sono generalmente inferiori alla suddetta capacità di progetto.
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I suddetti valori soglia (nell'interrogazione definiti valori di rilevanza), relativi alle sostanze immesse in atmosfera, nel citato Rapporto E-PRTR sono raggruppate nella Scheda 3.a,
e la premessa si limita solo a riportarne l'esatta quantificazione.
Pertanto, la richiesta di conoscere quali azioni l'Amministrazione e l 'Ufficio Ambiente,
ognuno per la sua competenza, avrebbero dovuto mettere in atto, in ognuna delle fasi menzionate nell'interrogazione, appare totalmente priva di significato e sganciata da ogni riferimento normativa, specie nella invocata adozione di misure contingibili ed urgenti, previsti dalla legge in caso di emergenze sanitarie, che non sono configurabili dai dati fomiti
dall'interrogante, né si evincono dalla corposa corrispondenza fra l'Ente e gli organi preposti alla valutazione delle condizioni per una simile dichiarazione, come si può riscontrare
facendo riferimento alla risposta fornita su altra nota dell'interrogante. Ricordiamo al riguardo che nel diritto amministrativo italiano l'ordinanza contingibile e urgente (o di necessità e urgenza) è un'ordinanza, ossia un provvedimento amministrativo con il quale sono
imposti doveri positivi (di· fare o dare) o negativi (di non fare), che può essere emanata da
taluni organi della pubblica amministrazione in casi eccezionali di particolare gravità e può
comportare anche deroghe all'ordinamento giuridico vigente.
Riguardo al secondo paragrafo dell'interrogazione, si riscontra l'impossibilità a formulare
una risposta esaustiva, essendo troppo generico il quesito posto in essere.
Infine, per la parte conclusiva dell'interrogazione, si rappresenta che la fase di divulgazione dei dati è da considerarsi già effettuata dall'Ente, in quanto i dati dell' E-PRTR sono la
base del rapporto Mal' Aria Industriale redatto da Legambiente e pubblicato sul portale
Ambiente del sito web istituzionale del Comune di Milazzo. Non si comprende altresì in
base a quale ipotetico parametro normativa, tali dati avrebbero costituito argomento degno
di trasmissione all'autorità giudiziaria, per la "verifica della sussistenza di eventuali fattispecie di reato" .
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Volendo però estendere la propria personale interpretazione delle affermazioni svolte, si
potrebbe dedurre che si vogliano rappresentare le soglie di rilevanza come limiti massimi
di emissione in atmosfera, anche se nel testo dell'interrogazione questa interpretazione non
è esplicitata, ma non essendo riportati i valori limite effettivi a cui l'Ente gestore si deve attenere, è possibile che, nell'interpretazione dell'interrogante, i valori di questi possano
coincidere con i valori soglia o di rilevanza. Nel caso in cui si andasse ad appurare che sia
questa la ratio che ha originato l'interrogazione, vanno fatte le seguenti osservazioni:
•
è evidente che i valori limite sono ben altra cosa rispetto ai valori di rilevanza, e
sono oggetto di tutti i documenti autorizzativi che l'Ente gestore ha ottenuto nel
tempo, culminati nel rilascio dell' Autorizzazione Integrata Ambientale, all'interno
della quale vengono altresì individuati i soggetti pubblici preposti al controllo del
rispetto dei suddetti valori. Si potrebbe pertanto confinare la non corretta comprensione della citata differenza come palese carenza nella interpretazione delle normative in materia.
•
Va in ogni caso fatto rilevare, a parere degli scriventi, come una simile interpretazione dei dati, qualora verificata, altererebbe in maniera evidente la percezione del
rischio nella popolazione, essendo rappresentati, in valore assoluto, da ordini di
grandezza completamente diversi, oltre ad esporre l 'Ente al rischio di intraprendere
azioni extra ordinem in contrasto con i dati reali, con le conseguenze facilmente immaginabili, visto anche il notevole risalto che l'interrogazione così formulata ha
avuto su tutti i mezzi di comunicazione.
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Per quanto sopra riportato, si invita I 'interrogante a far pervenire successiva nota esplicativa ed integrativa al fine di una corretta comprensione dell'interrogazione in oggetto.
Tanto si doveva.
L'Assessore ali' Ambiente
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