CGIL PIEMONTE - CAMERA DEL LAVORO DI TORINO CENTRO ARCHIVIO E DOCUMENTAZIONE ARCHIVIO APERTO Bollettino di segnalazioni legislative e giurisprudenziali Redazione: Tel.011.24.42.324/400 E-mail: [email protected] Web: http://www.cgiltorino.it/ n.83 - 2 luglio 2014 Lavoro CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA Provvedimenti emanati dal 24/06/2014 al 30/06/2014 Elenco delle aziende piemontesi interessate: AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE unità di Grugliasco (TO); ALMAVIVA unità di Torino; ALPITOUR unità di Torino, Cuneo; ARCE unità di Dronero (CN); ARESPAN BROCCA unità di Mombercelli (AT); BLU COSTRUZIONI SRL unità di Bruino (TO); BOGLIETTI S.P.A. unità di Ponderano (BI); CF GOMMA unità di Venaria (TO); Concordato preventivo VISENTIN SrL unità di Pogno (NO); COSTAMAGNA SPECIAL GLASS unità di Torino; HEADMOST DIVISION SERVICE FACILITY MANAGEMENT unità di Torino; ICAS SRL unità di Torino; MAGLIERIE DI VALDENGO MADIVA DI A.BOTTA e C. S.A.S. unità di Valdengo (BI); MAGLIFICIO DI BORGOMANERO SRL IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO unità di Borgomanero (NO); OFFICINE BUSSETTI SPA IN CONC. PREV. unità di Moncalieri (TO); OPAC SRL unità di Rivalta di Torino (TO); PI.ESSE.GI. SpA in liquidazione in concordato preventivo unità di Neive (CN); POLYEDRA SPA (DM n.82690) unità di Pianezza (TO); POLYEDRA SPA unità di Pianezza (TO); PRAVISANI unità di Givoletto (TO), Cuneo, Ornavasso (VB); S.A.M. SRL CON SOCIO UNICO IN CONC. PREV. unità di Piobesi Torinese (TO); SARM SRL IN LIQUIDAZIONE IN C.P. unità di Busano (TO); SIGMAR unità di Ozegna (TO); SO.G.ED. unità di Alessandria; SOCIETA' COSMETICI SPA unità di Torino; STG GROUP unità di Arquata Scrivia (AL). NORMATIVA PROVVEDIMENTO: DM Lavoro del 27/06/2014 FONTE: Min. Lavoro CLASSE: 18 SCHEDA n. 40470/2014 LAVORATORE TOSSICODIPENDENTE Licenziamento per giustificato motivo oggettivo Con la sentenza n.11715 del 2014 la Corte di Cassazione, in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ha stabilito che la motivazione del licenziamento del lavoratore tossicodipendente è supportato non dalla sussistenza dello stato di tossicodipendenza in sé, ma dall'incertezza circa il consumo o meno di stupefacenti e la concreta impossibilità di adibire il lavoratore stesso a mansioni equivalenti; il caso in esame riguardava un lavoratore con la qualifica di autista di mezzo pesante. La Suprema Corte ha precisato che il datore di lavoro è tenuto a valutare l'oggettiva assenza di consumo di stupefacenti e/o psicotrope, cosi' come previsto dalla legge n.120 del 2010, nonché dall'art.187 del Codice della strada che ha stabilito che ad integrare il reato di guida non è necessaria l'attestazione di uno stato di tossicodipendenza del guidatore, poiché è sufficiente la sola assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope che generino nell'individuo alterazioni psico-fisiche che possono cagionare danni a terzi dei quali sarebbe corresponsabile anche il datore di lavoro. GIURISPRUDENZA PROVVEDIMENTO: Sent. Cass. Lavoro n. 11715 del 26/05/2014 FONTE: www.diritto.it del 02/07/2014 CLASSE: 53; 98/11 SCHEDA n. 40471/2014 SETTORE GAS Previdenza complementare Con il verbale di accordo del 26/06/2014 l'Assogas, Anigas, Igas (ex Fedeastrattiva) con Filctem-CGIL, Femca-Cisl, Uiltec-Uil hanno concordato le modalità operative da applicare per il superamento del Fondo Gas, a seguito della soppressione al 31 dicembre 2014, e per l'istituzione della previdenza complementare. L'istituzione della previdenza complementare è fissata dal mese successivo alla data di soppressione del fondo e i lavoratori in servizio iscritti al fondo alla data di soppressione possono conferire al fondo le somme previste, senza obbligo di conferimento del TFR. ACCORDO PROVVEDIMENTO: verbale accordo del 26/06/2014 FONTE: Ipsoa del 02/07/2014 CLASSE: 121/36 SCHEDA n. 40475/2014 Pubblico impiego PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Rimborso delle spese legali ai propri dipendenti a cui non è attribuibile alcuna colpa Con le sentenze n.210 (TAR Abruzzo-Pescara) e n.730 (TAR Calabria-Catanzaro) hanno stabilito che la Pubblica Amministrazione è tenuta a rifondere le spese di lite ai propri dirigenti e dipendenti per le azioni civili (civili, penali ed amministrative) promosse contro di loro, dovute all'assolvimento degli obblighi istituzionali o delle loro mansioni, quando è stata esclusa la loro responsabilità o sono stati assolti; pertanto, ai sensi dell'art.18 del DL 67 del 1997, le spese legali relative a giudizi per la responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti e atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Nelle sentenza viene inoltre stabilito che la giurisdizione sui rimborsi è del giudice ordinario. GIURISPRUDENZA PROVVEDIMENTO: Sent. TAR Abruzzo n. 210 TAR Calabria n. 730 del 05/05/2014 FONTE: www.diritto.it del 02/07/2014 CLASSE: 133/22 SCHEDA n. 40472/2014 Varie CONTRATTI ASSICURATIVI Clausole vessatorie L'autrice, in base alle indicazioni del Consiglio di Stato, illustra sinteticamente le disposizioni relative alle clausole vessatorie nei contratti assicurativi. I riferimenti normativi sono il Codice del consumo, il Codice Civile (ex art1469 bis e ss.), e in materia di assicurazioni, l'art.166 del Codice delle Assicurazioni, nel quale sono contenuti i criteri di "redazione" di un contratto assicurativo, nel quale si specifica, ad esempio, che se le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie oppure oneri a carico del contraente, devono essere riportate mediante caratteri di particolare evidenza. COMMENTI FONTE: www.diritto.it del 27/06/2014 CLASSE: 162 SCHEDA n. 40473/2014 CREDITO AL CONSUMO Prevenzione delle frodi Con il decreto n.95 del 2014, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito il regolamento che detta la disciplina esecutiva ed attuativa del sistema di prevenzione delle frodi e, in particolare, sono disciplinate la struttura del sistema di prevenzione, le tipologie di dati trattati, le modalità di collegamento dell'archivio informatizzato con le banche dati pubbliche, le fasi che caratterizzano la procedura di riscontro, nonché la misura della contribuzione a carico degli aderenti diretti, i criteri di determinazione e le relative modalità di riscossione della medesima. Si specifica inoltre, che il trattamento dei dati personali, da parte del titolare dell'archivio, dell'ente gestore e degli aderenti diretti e indiretti è autorizzato esclusivamente per le finalità inerenti alla prevenzione del furto d'identità nei settori del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati e differiti, dei servizi di comunicazione elettronica e interattivi, nonché nel settore assicurativo. NORMATIVA PROVVEDIMENTO: DM Economia e Finanze n. 95 del 19/05/2014 FONTE: Min. Finanze del 19/05/2014 CLASSE: 162 SCHEDA n. 40474/2014 Fine bollettino
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