ARCHIVIO APERTO

CGIL PIEMONTE - CAMERA DEL LAVORO DI TORINO
CENTRO ARCHIVIO E DOCUMENTAZIONE
ARCHIVIO APERTO
Bollettino di segnalazioni legislative e giurisprudenziali Redazione: Tel.011.24.42.324/400
E-mail: [email protected] Web: http://www.cgiltorino.it/
n.83 - 2 luglio 2014
Lavoro
CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA
Provvedimenti emanati dal 24/06/2014 al 30/06/2014
Elenco delle aziende piemontesi interessate:
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE unità di Grugliasco (TO);
ALMAVIVA unità di Torino;
ALPITOUR unità di Torino, Cuneo;
ARCE unità di Dronero (CN);
ARESPAN BROCCA unità di Mombercelli (AT);
BLU COSTRUZIONI SRL unità di Bruino (TO);
BOGLIETTI S.P.A. unità di Ponderano (BI);
CF GOMMA unità di Venaria (TO);
Concordato preventivo VISENTIN SrL unità di Pogno (NO);
COSTAMAGNA SPECIAL GLASS unità di Torino;
HEADMOST DIVISION SERVICE FACILITY MANAGEMENT unità di Torino;
ICAS SRL unità di Torino;
MAGLIERIE DI VALDENGO MADIVA DI A.BOTTA e C. S.A.S. unità di Valdengo (BI);
MAGLIFICIO DI BORGOMANERO SRL IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO
PREVENTIVO unità di Borgomanero (NO);
OFFICINE BUSSETTI SPA IN CONC. PREV. unità di Moncalieri (TO);
OPAC SRL unità di Rivalta di Torino (TO);
PI.ESSE.GI. SpA in liquidazione in concordato preventivo unità di Neive (CN);
POLYEDRA SPA (DM n.82690) unità di Pianezza (TO);
POLYEDRA SPA unità di Pianezza (TO);
PRAVISANI unità di Givoletto (TO), Cuneo, Ornavasso (VB);
S.A.M. SRL CON SOCIO UNICO IN CONC. PREV. unità di Piobesi Torinese (TO);
SARM SRL IN LIQUIDAZIONE IN C.P. unità di Busano (TO);
SIGMAR unità di Ozegna (TO);
SO.G.ED. unità di Alessandria;
SOCIETA' COSMETICI SPA unità di Torino;
STG GROUP unità di Arquata Scrivia (AL).
NORMATIVA PROVVEDIMENTO: DM Lavoro del 27/06/2014
FONTE: Min. Lavoro
CLASSE: 18 SCHEDA n. 40470/2014
LAVORATORE TOSSICODIPENDENTE
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Con la sentenza n.11715 del 2014 la Corte di Cassazione, in materia di licenziamento per
giustificato motivo oggettivo, ha stabilito che la motivazione del licenziamento del lavoratore
tossicodipendente è supportato non dalla sussistenza dello stato di tossicodipendenza in sé,
ma dall'incertezza circa il consumo o meno di stupefacenti e la concreta impossibilità di adibire
il lavoratore stesso a mansioni equivalenti; il caso in esame riguardava un lavoratore con la
qualifica di autista di mezzo pesante. La Suprema Corte ha precisato che il datore di lavoro è
tenuto a valutare l'oggettiva assenza di consumo di stupefacenti e/o psicotrope, cosi' come
previsto dalla legge n.120 del 2010, nonché dall'art.187 del Codice della strada che ha
stabilito che ad integrare il reato di guida non è necessaria l'attestazione di uno stato di
tossicodipendenza del guidatore, poiché è sufficiente la sola assunzione di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope che generino nell'individuo alterazioni psico-fisiche che possono
cagionare danni a terzi dei quali sarebbe corresponsabile anche il datore di lavoro.
GIURISPRUDENZA PROVVEDIMENTO: Sent. Cass. Lavoro n. 11715 del 26/05/2014
FONTE: www.diritto.it del 02/07/2014
CLASSE: 53; 98/11 SCHEDA n. 40471/2014
SETTORE GAS
Previdenza complementare
Con il verbale di accordo del 26/06/2014 l'Assogas, Anigas, Igas (ex Fedeastrattiva) con
Filctem-CGIL, Femca-Cisl, Uiltec-Uil hanno concordato le modalità operative da applicare per il
superamento del Fondo Gas, a seguito della soppressione al 31 dicembre 2014, e per
l'istituzione della previdenza complementare. L'istituzione della previdenza complementare è
fissata dal mese successivo alla data di soppressione del fondo e i lavoratori in servizio iscritti
al fondo alla data di soppressione possono conferire al fondo le somme previste, senza obbligo
di conferimento del TFR.
ACCORDO PROVVEDIMENTO: verbale accordo del 26/06/2014
FONTE: Ipsoa del 02/07/2014
CLASSE: 121/36 SCHEDA n. 40475/2014
Pubblico impiego
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Rimborso delle spese legali ai propri dipendenti a cui non è attribuibile alcuna colpa
Con le sentenze n.210 (TAR Abruzzo-Pescara) e n.730 (TAR Calabria-Catanzaro) hanno
stabilito che la Pubblica Amministrazione è tenuta a rifondere le spese di lite ai propri dirigenti
e dipendenti per le azioni civili (civili, penali ed amministrative) promosse contro di loro,
dovute all'assolvimento degli obblighi istituzionali o delle loro mansioni, quando è stata
esclusa la loro responsabilità o sono stati assolti; pertanto, ai sensi dell'art.18 del DL 67 del
1997, le spese legali relative a giudizi per la responsabilità civile, penale e amministrativa,
promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti e atti
connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi
con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle
amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato.
Nelle sentenza viene inoltre stabilito che la giurisdizione sui rimborsi è del giudice ordinario.
GIURISPRUDENZA PROVVEDIMENTO: Sent. TAR Abruzzo n. 210 TAR Calabria n. 730 del
05/05/2014
FONTE: www.diritto.it del 02/07/2014
CLASSE: 133/22 SCHEDA n. 40472/2014
Varie
CONTRATTI ASSICURATIVI
Clausole vessatorie
L'autrice, in base alle indicazioni del Consiglio di Stato, illustra sinteticamente le disposizioni
relative alle clausole vessatorie nei contratti assicurativi. I riferimenti normativi sono il Codice
del consumo, il Codice Civile (ex art1469 bis e ss.), e in materia di assicurazioni, l'art.166 del
Codice delle Assicurazioni, nel quale sono contenuti i criteri di "redazione" di un contratto
assicurativo, nel quale si specifica, ad esempio, che se le clausole che indicano decadenze,
nullità o limitazioni delle garanzie oppure oneri a carico del contraente, devono essere
riportate mediante caratteri di particolare evidenza.
COMMENTI
FONTE: www.diritto.it del 27/06/2014
CLASSE: 162 SCHEDA n. 40473/2014
CREDITO AL CONSUMO
Prevenzione delle frodi
Con il decreto n.95 del 2014, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito il
regolamento che detta la disciplina esecutiva ed attuativa del sistema di prevenzione delle
frodi e, in particolare, sono disciplinate la struttura del sistema di prevenzione, le tipologie di
dati trattati, le modalità di collegamento dell'archivio informatizzato con le banche dati
pubbliche, le fasi che caratterizzano la procedura di riscontro, nonché la misura della
contribuzione a carico degli aderenti diretti, i criteri di determinazione e le relative modalità di
riscossione della medesima. Si specifica inoltre, che il trattamento dei dati personali, da parte
del titolare dell'archivio, dell'ente gestore e degli aderenti diretti e indiretti è autorizzato
esclusivamente per le finalità inerenti alla prevenzione del furto d'identità nei settori del
credito al consumo, dei pagamenti dilazionati e differiti, dei servizi di comunicazione elettronica
e interattivi, nonché nel settore assicurativo.
NORMATIVA PROVVEDIMENTO: DM Economia e Finanze n. 95 del 19/05/2014
FONTE: Min. Finanze del 19/05/2014
CLASSE: 162 SCHEDA n. 40474/2014
Fine bollettino