Studio Professionale di Consulenza Societaria Tributaria Legale Ai gentili Clienti Loro sedi Milano, 25 febbraio 2014 Oggetto: TAX NEWSLETTER 2/2014 ü Voluntary Disclosure (art. 1, DL n. 4/2014) Egregio Dottore e Gentile Dottoressa Inviamo in allegato la newsletter n. 2/2014 relativa alla tematica in oggetto. La presente newsletter ha scopi puramente informativi, non costituisce quindi un parere e non può essere utilizzata per risolvere le problematiche aziendali senza il coinvolgimento del consulente fiscale. Lo Studio è a disposizione per approfondire qualsiasi tematica risultasse di Suo interesse. Cogliamo l’occasione per formulare i nostri più cordiali saluti. Studio Professionale di Consulenza Societaria Tributaria Legale BC& Studio Professionale di Consulenza Societaria Tributaria Legale ü Voluntary disclosure Il decreto legge 29 gennaio 2014, n. 4 ha introdotto una nuova opportunità di rientro delle attività irregolarmente detenute all’estero (cd. voluntary disclosure”). Tale opportunità, da utilizzarsi su base “volontaria, consente ai contribuenti di regolarizzare le attività finanziarie detenute all’estero in violazione alla normativa sul monitoraggio fiscale (quadro RW del Modello Unico Persone fisiche ed enti non commerciali – artt. da 5-quater a 5-septies DL n. 167/1990). Si precisa che il Decreto Legge in commento potrebbe subire modificazioni (anche rilevanti) in sede di conversione. Inoltre, si è in attesa dei necessari chiarimenti interpretativi, soprattutto in tema della rilevanza penale delle fattispecie comunicate con la procedura in commento. Profilo soggettivo Possono accedere alla procedura i soggetti, fiscalmente residenti in Italia, tenuti alla compilazione del quadro RW in sede Modello Unico: - Persone fisiche - Enti non commerciali - Società semplici - Associazioni ed enti equiparati Profilo oggettivo E’ possibile regolarizzare le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, anche indirettamente o per interposta persona, per i periodi di imposta ancora accertabili al momento della presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (ed il cui modello, al momento, è disponibile solamente in bozza). Profilo temporale L’istanza può essere presentate una sola volta entro il 30 settembre 2015. Per le istanze presentate nel corso del 2014: - è possibile sanare le violazioni fino al periodo d’imposta 2011 (con violazioni del quadro RW nel modello Unico 2012); 2 Studio Professionale di Consulenza Societaria Tributaria Legale - con riferimento al periodo d’imposta 2012 (con violazioni del quadro RW nel modello Unico 2012) e qualora sia stata presento il modello Unico, risulta più conveniente l’utilizzo del ravvedimento operoso (possibile fino al 30 settembre 2014) Per le istanze presentate nel corso del 2015: - è possibile sanare le violazioni fino al periodo d’imposta 2012 (con violazioni del quadro RW nel modello Unico 2013); - con riferimento al periodo d’imposta 2013 (con violazioni del quadro RW nel modello Unico 2014) e qualora sia stata presento il modello Unico, risulta più conveniente l’utilizzo del ravvedimento operoso (possibile fino al 30 settembre 2015). Profili procedurali La richiesta di adesione alla Voluntary Disclosure (tramite apposita istanza) è spontanea e, una volta presentata, è irretrattabile ed impegna i richiedenti a dare piena e veritiera collaborazione all’Amministrazione finanziaria e a procedere al pagamento delle imposte dovute e dei relativi interessi e sanzioni. L’istanza deve essere presentata ad una delle sedi dell’Ucifi (gli uffici dell’Agenzia delle Entrate specificatamente preposti) e non è prevista alcuna forma di anonimato. Con la presentazione dell’istanza dovranno, inoltre, essere forniti tutti i documenti e le informazioni necessarie alla ricostruzione delle attività ed investimenti esteri non (correttamente) dichiarati, relativamente a tutti i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini di accertamento. Una volta ricostruita analiticamente la posizione del contribuente, anche a seguito dell’istruttoria e del contraddittorio instaurato con l’Agenzia delle Entrate, sarà notificato l’avviso di accertamento per imposte e sanzioni sui maggiori redditi accertati nonché l’atto di contestazione per le violazioni sulla mancata compilazione dell’RW con relative sanzioni. Gli importi richiesti dovranno essere versati in unica soluzione (e senza possibilità di compensazione) entro il termine per la proposizione del ricorso. In caso di accertamento con adesione il pagamento dovrà avvenire entro 20 giorni dalla redazione dell’atto. Entro 30 giorni dall’effettuazione dei versamenti, l’Agenzia delle Entrate dovrà comunicare alla procura la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, proprio in considerazione della particolare rilevanza nel procedimento penale degli effetti derivanti dal perfezionamento della procedura. Benefici Sanzioni in tema di monitoraggio fiscale (quadro RW) 3 Studio Professionale di Consulenza Societaria Tributaria Legale L’esercizio della voluntary disclosure permette la riduzione alla metà delle sanzioni previste in tema di monitoraggio fiscale (sanzione del 3% ridotta al 50%). Qualora le attività estere restano o sono trasferite in uno stato estero non trasparente1, la sanzione è ridotta di un quarto rispetto al minimo editale (sanzione del 6% ridotta del 25%) Dette sanzioni si riducono ulteriormente ad un terzo (rispettivamente 0,5% e 1%) nel caso di definizione dell’atto di contestazione della violazione. Sanzioni in tema di maggiori imposte accertate Le sanzioni per le maggiori imposte accertate sono applicate secondo le regole ordinarie, quindi, in caso di definizione dell’accertamento (i.e. quanto accertato è accettato dal contribuente), sono ridotte ad un sesto. In caso di contestazioni su quanto accertato dall’Agenzia delle Entrate e successiva definizione mediante la procedura dell’accertamento con adesione, le sanzioni irrogate potranno essere ridotte ad un terzo. Le imposte dovranno essere pagate integralmente, sulla base della determinazione analitica dei redditi sottratti a tassazione. Non sono previste altre esimenti in materia fiscale. Aspetti penali Sotto un profilo penale: − per i reati di infedele e omessa dichiarazione (ex artt. 4 e 5, D.Lgs n. 74/2000) è esclusa la punibilità; − per i cd. reati di dichiarazione fraudolenta (ex art. 2 e 3, D.Lgs. n. 74/2000) le pene sono ridotte fino alla metà; − per gli altre eventuali reati non sono previste esimenti. Legal Disclaimer Lo scopo della presente newsletter predisposta dallo Studio BC& è puramente divulgativo e contiene solo le informazioni necessarie ad informare sommariamente i soggetti indirizzati senza fornire una disamina dettagliata ed esaustiva della tematica illustrata. La presente newsletter, quindi, non costituisce e non può essere considerata la produzione di un parere o costituire la prestazione di una attività di consulenza. Prima di prendere qualsiasi decisione in merito, lo Studio BC& raccomanda di consultare il Vostro consulente al fine di ottenere una prestazione di consulenza professionale in merito al Vostro specifico caso. 1 Sono stati trasparenti quelli appartenenti alla UE ed all’accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l’Italia inclusi nella lista di cui al DM 4 settembre 1996. 4
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