MOZIONE 1/00222 SENATO Legislatura 17 ATTO SENATO Camera dei Deputati Sindacato Ispettivo MOZIONE : 1/00222 presentata da DI BIAGIO ALDO il 26/02/2014 nella seduta numero 198 Stato iter : IN CORSO COFIRMATARIO GRUPPO DATA FIRMA MERLONI MARIA PAOLA PER L'ITALIA 26/02/2014 ALBERTINI GABRIELE PER L'ITALIA 26/02/2014 ZIN CLAUDIO PER LE AUTONOMIE (SVP-UV-PATT-UPT) - PSI - MAIE 26/02/2014 MICHELONI CLAUDIO PARTITO DEMOCRATICO 26/02/2014 TURANO RENATO GUERINO PARTITO DEMOCRATICO 26/02/2014 RAZZI ANTONIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' XVII LEGISLATURA 26/02/2014 AIELLO PIETRO NUOVO CENTRODESTRA 26/02/2014 FAZZONE CLAUDIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' XVII LEGISLATURA 26/02/2014 Stampato il 27/02/2014 Pagina 1 di 4 MOZIONE 1/00222 SENATO TESTO ATTO Atto Senato Mozione 1-00222 presentata da ALDO DI BIAGIO mercoledì 26 febbraio 2014, seduta n.198 DI BIAGIO, MERLONI, ALBERTINI, ZIN, MICHELONI, TURANO, RAZZI, AIELLO, FAZZONE - Il Senato, premesso che: con il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è stata disposta la riorganizzazione dell'associazione italiana della Croce rossa (CRI) con lo stravolgimento della sua natura giuridica che da ente pubblico a breve diventerà società privata; con l'art. 4, comma 10-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la "riorganizzazione" della CRI è stata posticipata di un anno, fatta eccezione per la "trasformazione dei comitati locali e provinciali" esistenti alla data del 31 dicembre 2013, tranne i comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano; dal 1° gennaio 2014 (ovvero 1° gennaio 2015 per effetto della stessa proroga), le funzioni esercitate dalla Croce rossa, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, sono trasferite alla costituenda associazione della Croce rossa italiana; per concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'associazione, dal 1° gennaio 2014 (ovvero 1° gennaio 2015 per effetto della proroga), l'ente pubblico CRI assumerà quindi la denominazione di «Ente strumentale alla Croce rossa italiana» fino alla data della sua liquidazione (1° gennaio 2016, ovvero 1° gennaio 2017 per effetto della proroga); il citato decreto legislativo n. 178 del 2012, all'articolo 5, comma 3, prevede il transito del personale del Corpo militare che ha rapporto di pubblico impiego in un ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile della CRI, mantenendo il trattamento economico in godimento senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta di emolumenti già a carico comunque della CRI; al successivo comma 6, si dispone che temporaneamente permanga un contingente specializzato di 300 unità per dare supporto all'associazione, da costituirsi attraverso una selezione interna per titoli riservata ai militari CRI in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 178 almeno dal 1° gennaio 2007, fermo restando che il predetto contingente terminerebbe comunque la sua attività entro il 31 dicembre 2015 (ovvero 31 dicembre 2016); il personale del Corpo militare della CRI è sottoposto alla vigente normativa (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare", e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare"), e anche il personale militare in congedo iscritto nel Corpo richiamato in servizio riveste lo status militare ed è sottoposto al regolamento di disciplina militare e dei codici penali militari, visto l'art. 985, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che testualmente prevede che "Il personale chiamato in servizio, porta le stellette a cinque punte come segno dello stato giuridico militare"; Stampato il 27/02/2014 Pagina 2 di 4 MOZIONE 1/00222 SENATO il decreto legislativo n. 178 prevede che il Corpo militare verrebbe ad essere costituito solo da personale volontario in congedo, privandolo dell'importante supporto amministrativo e logistico, indispensabile per il suo funzionamento, del personale in servizio, indebolendo fortemente un importante strumento di soccorso sanitario e di supporto socio-assistenziale operante per la popolazione in tutte quelle circostanze (calamità naturali, disastri, eccetera) in cui il Corpo militare è sempre presente con elevata competenza; il provvedimento mette a serio rischio il rapporto di impiego per 1.200 militari in servizio, tra i quali 350 in servizio a tempo determinato, che entro il 2013 perderebbero il posto di lavoro senza alcuna possibilità di diversa collocazione in ambito civile e, soprattutto, perderebbero lo status militare con il quale sono stati assunti in servizio. Gli altri 850 inizialmente transiterebbero in un ruolo civile per poi, ove non utilizzati, essere posti in mobilità (con conseguente rischio di licenziamento); il 21 luglio 2012 si è tenuta una riunione alla quale hanno preso parte i rappresentanti nazionali e regionali della CRI e, a nome di oltre 150.000 soci, hanno affrontato congiuntamente le problematiche relative al riordino dell'associazione sottoscrivendo un documento unitario nel quale, tra l'altro, preso atto che la "C.R.I. non può cedere - quanto meno per una sua parte - le prerogative pubbliche senza perdere definitivamente parte estremamente rilevante delle sue caratteristiche, con l''inevitabile depauperamento delle potenzialità di tutela ed assistenza alle persone in difficoltà" e che la CRI "annovera due complesse e articolate strutture - Corpo militare e Corpo delle infermiere volontarie - militarmente disciplinate ed organizzate, destinate a garantire l'ausiliarietà nei confronti delle Forze Armate, che non avrebbero modo di incardinarsi efficacemente in un'organizzazione esclusivamente privata", si auspica che "un'aliquota del personale militare dipendente del Corpo militare, da quantificarsi opportunamente, sia sottratta al passaggio ai ruoli civili, in modo da costituire il nucleo di risorse essenziali in grado, accanto al Corpo delle infermiere volontarie, di garantire le attività derivanti dall'ausiliarietà alle Forze armate così come è essenziale che un'aliquota necessaria di personale civile sia trattenuta in ambito pubblico allo scopo di garantire la gestione delle attività afferenti alle emergenze"; nella stessa circostanza hanno precisato di ritenere essenziale che a "tutti i dipendenti del Corpo militare continuativamente in servizio dal 2007, in forza di provvedimenti di richiamo, debbano essere garantite le medesime opportunità offerte al restante personale del Corpo, ovvero il passaggio - a parte l'aliquota pubblica di cui si è detto - al ruolo civile dell'Associazione"; risultano sollevati sul decreto legislativo n. 178 del 2012 innumerevoli dubbi, anche dalle Commissioni parlamentari competenti durante la XVI Legislatura, ed inoltre si appuntano osservazioni anche sulla validità della delega, sull'eccesso di delega (in quanto invece di operare per la riorganizzazione dell'ente pubblico si è proceduto alla trasformazione della natura giuridica dell'ente che diventerà completamente privato) con palese violazione del principio di omogeneità, essendo non manifestamente infondata anche la questione di costituzionalità dello stesso decreto; la Corte dei conti nella "Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre - dicembre 2012", tra cui anche il decreto legislativo n. 178, spiega che "Come ha indicato il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati nel proprio rapporto conclusivo, le tre caratteristiche rilevate della legislazione degli ultimi anni trovano un momento di conferma in riferimento alla legislazione del quadrimestre considerato. Si tratta in particolare, riportando le conclusioni del citato rapporto: 1) di una struttura e formulazione dei testi che rendono sempre disagevole la lettura, per l'ampiezza e l'articolazione delle singole parti normative e per la dispersione e talora la dissoluzione dei precetti in espressioni prevalentemente costituite da indicazioni di finalità, di motivazioni e del contesto nel Stampato il 27/02/2014 Pagina 3 di 4 MOZIONE 1/00222 SENATO quale le norme sono chiamate ad operare; 2) del rinvio a una imponente mole di provvedimenti attuativi, che spesso esulano dal sistema delle fonti, prevedendo adempimenti che appaiono atipici o talora indefiniti; 3) di una complicata stratificazione normativa, resa ogni giorno più consistente in forza della sempre più pronunciata volatilità delle norme e della sovrapposizione al tessuto vigente di disposizioni prive delle necessarie clausole di coordinamento"; la relazione della Corte dei conti precisa anche che: "I descritti fenomeni assumono un peso accentuato nel periodo considerato in quanto quest'ultimo comprende sia la legge di stabilità sia una tipologia legislativa consistente - dal punto di vista quantitativo, come riportato - in grandissima parte in leggi di conversione di decreti legge, uno strumento, quest'ultimo, per il quale - va ricordato numerosi sono i moniti da parte della Corte costituzionale e del Presidente della Repubblica in ordine al divieto di contenere norme dal carattere differenziato avuto riguardo ai presupposti di necessità ed urgenza. Si ricorda che tali requisiti debbono sussistere anche per gli emendamenti approvati nel corso dell'iter parlamentare" e che "Ne emerge un quadro complessivo di inosservanza delle esigenze di chiarezza e di verificabilità di tutti gli aspetti finanziari in relazione ad ogni singola norma, in violazione quindi dei principi posti a tutela degli equilibri di finanza pubblica. Per quanto concerne il richiamo alla legge di stabilità, si rinvia all'apposito paragrafo per gli aspetti sia ordinamentali che finanziari. Collegato a questi fenomeni è l'altro in base al quale le clausole di neutralità finanziaria non risultano sempre corredate di documentazione che attesti una credibile invarianza degli effetti, come puntualmente richiesto dall'art. 17, comma 7, della legge di contabilità n. 196 del 2009: in linea generale, tale fenomeno acquista un rilievo particolare per i decreti legislativi", impegna il Governo: 1) ad attivarsi al fine di rivedere il decreto legislativo n. 178 del 2012 per le gravi carenze riscontrate, provvedendo al "congelamento" di una riforma che si presenta parossistica in quanto il risparmio a carico dello Stato, valutato in 42 milioni di euro in fase preventiva di emanazione del decreto, che sarebbe superato dagli enormi danni economici e occupazionali, cagionando un deficit per le casse dello Stato valutabile in 350-400 milioni di euro e con oltre 4.000 lavoratori (tra persone civile personale militare della CRI) che al termine della mobilità di due anni sarebbero licenziati, con relativa tragedia per le relative famiglie; 2) a bloccare immediatamente l'emanazione del relativo decreto a firma del Ministro della salute, per i gravissimi danni occupazionali e per i conseguenti riflessi di natura erariale, viste anche le critiche e le riserve espresse nella relazione della Corte dei conti relativa alla legiferazione dell'ultimo quadrimestre del 2012; 3) a provvedere alla creazione di un "ruolo ad esaurimento" che consentirebbe al personale militare di permanere nello status rivestito per scelta di vita e contestualmente di garantire alla collettività una serie di servizi essenziali in caso di calamità o di gravi emergenze, anche di tipo sanitario, in Italia e all'estero; 4) a rivedere l'applicabilità al personale militare della CRI dell'estensione del trattamento pensionistico previsto per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, che comporterebbe anche la possibilità per il personale di fruire dell'accesso alla pensione come tutti gli altri militari, con una mobilità a regime prevista dal 2024; 5) a salvaguardare di tutti i livelli occupazionali dei lavoratori della CRI, che non hanno alcuna colpa in questo provvedimento crudele, iniquo e beffardo. 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