agcm, parere 23 gennaio 2014, as1107

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BOLLETTINO N. 4 DEL 2 7 G E N N A I O 2 0 1 4
AS1107 - PROVINCIA DI ROMA - BOZZA DI REGOLAMENTO DISCIPLINANTE I
SERVIZI DI TRASPORTO DI LINEA GRAN TURISMO
Roma, 23 gennaio 2014
Provincia di Roma
Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesta Amministrazione, in relazione alla
proposta di Regolamento disciplinante i servizi di trasporto di linea di Gran Turismo in ambito
provinciale, l’Autorità, nella riunione del 9 gennaio 2014, ha ritenuto di svolgere le seguenti
considerazioni ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/90.
La bozza di Regolamento è composta da 16 articoli volti a disciplinare l’ambito dei servizi di
competenza dell’amministrazione provinciale (artt. 1-3), i requisiti per il rilascio
dell’autorizzazione (artt. 4 – 10), gli obblighi e le responsabilità del gestore (art. 11) e il controllo
esercitato dalla Provincia sull’esercizio dell’attività e possibili sanzioni in caso di violazioni (artt.
12 – 16).
Sicuramente apprezzabile è la proposta della provincia di ricomprendere, nell’ambito dei servizi in
oggetto, anche “i collegamenti che favoriscono gli spostamenti di particolari flussi commerciali e
professionali degli utenti dai porti ed aeroporti verso la città di Roma”, dando di fatto esecuzione
al principio contenuto nell’art. 12 del Decreto Legislativo Bersani che, come noto, ha liberalizzato
i servizi di trasporto da/per le infrastrutture portuali e aeroportuali1.
Suscita, invece, forti perplessità di ordine concorrenziale, la previsione contenuta al comma 8
dell’art. 3 secondo la quale “l’amministrazione può, per le richieste di autorizzazione di uno stesso
servizio di linea, o per linee diverse aventi percorsi parzialmente sovrapposti, richiedere
variazioni del programma di esercizio presentato al fine di garantire la presenza dei parametri di
sicurezza”. La previsione, in sostanza, fa sì che l’amministrazione possa vincolare il rilascio
dell’amministrazione alla modifica del programma di esercizio da parte dell’operatore istante, in
maniera tale che lo stesso non si sovrapponga – anche solo parzialmente – a percorsi già
autorizzati ad altri operatori. Dal punto di vista concorrenziale, tale facoltà è suscettibile di
tramutare l’autorizzazione per una determinata linea di gran turismo, rilasciabile in linea di
principio a più soggetti in concorrenza tra loro, in una concessione in esclusiva a beneficio di un
solo operatore.
In tal senso, il riferimento all’esigenza di “garantire la presenza dei parametri di sicurezza” quale
eventuale fondamento del potere dell’amministrazione di limitare il numero dei soggetti autorizzati
sullo stesso percorso, non appare proporzionata rispetto all’esigenza di garantire – se così è
interpretabile la volontà dell’amministrazione – il controllo dei livelli di traffico veicolare. In
1 L’art. 12 del D.L. n. 223 del 2006 prevede al primo comma che “Il comune sede di scalo ferroviario, portuale o
aeroportuale è comunque tenuto a consentire l'accesso allo scalo da parte degli operatori autorizzati ai sensi del presente
comma da comuni del bacino servito”.
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definitiva, l’amministrazione dovrebbe assicurare la totale possibilità di autorizzare su un
medesimo percorso tutti gli operatori - titolari dei requisiti - che ne facciano richiesta, senza poter
esercitare alcun potere inibitorio o teso ad assicurare l’eliminazione di qualsiasi sovrapposizione
tra operatori concorrenti. Qualora il proliferare di richieste di autorizzazioni su linee
particolarmente profittevoli dovesse incidere sul livello di congestionamento del traffico veicolare,
potrebbe immaginarsi, in alternativa, un numero massimo di operatori da autorizzare. Soprattutto
in considerazione del fatto che la tariffazione di tali servizi è libera, appare assolutamente
necessario che l’amministrazione assicuri un adeguato livello di concorrenza sulle linee
potenzialmente caratterizzate da un elevato livello di domanda. Solo in tal modo, infatti, l’utenza
potrebbe beneficiare di tariffe concorrenziali e di un’elevata qualità dei servizi.
Suscita qualche perplessità, inoltre, la previsione di un potere di verifica, da parte
dell’amministrazione, della “conformità dei messaggi pubblicitari rivolti all’utenza del servizio”
(art. 4, comma 2, lettera f), e dei connessi oneri imposti al richiedente (art. 6, comma 2, lettera f)
suscettibili di tradursi in motivo di diffida, sospensione o revoca dell’autorizzazione. In presenza
di una disciplina comunitaria e nazionale ( Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice
del Consumo) che vieta e, nell’eventualità sanziona, le pratiche commerciali scorrette poste in
essere dalle imprese sotto forma di messaggi pubblicitari ingannevoli, la previsione, oltre ché
ridondante, è suscettibile di ostacolare ingiustificatamente l’accesso e l’esercizio dell’attività
economica in questione, nella misura in cui fornisce all’amministrazione un ulteriore potere
discrezionale che può tradursi nel rigetto di una richiesta di autorizzazione o nella revoca di
un’autorizzazione già concessa.
Nello stesso senso, quanto previsto all’art. 6, comma 2, lettera e), rischia di tradursi in
un’ingiustificata limitazione all’accesso e all’esercizio dell’attività di trasporto di gran turismo.
Infatti, la necessità che il richiedente presenti contestualmente alla domanda di autorizzazione una
relazione illustrativa contenente, oltre alla proiezione del traffico medio di passeggeri anche
l’eventuale sovrapposizione di altri servizi di trasporto pubblico locale, rappresenta un onere
eccessivamente gravoso. Peraltro, come già chiarito dall’Autorità in precedenti segnalazioni2,
qualora vi fosse il dubbio che una nuova linea gran turismo possa essere tale da compromettere in
maniera rilevante l’equilibrio economico-finanziario di un servizio di trasporto pubblico locale che
si svolge sulla stessa linea, sembrerebbe opportuno valutare la profittabilità della linea del servizio
pubblico interessata e stabilire in quale misura essa è in grado di compensare le perdite che il
soggetto gestore del servizio pubblico subisce sulle linee non redditizie, ai fini di un’eventuale
revisione dei sussidi, delle tariffe o di altri aspetti del servizio pubblico. In ogni caso, il rigetto
della domanda di autorizzazione dovrebbe avvenire soltanto se le caratteristiche del servizio di
linea gran turismo non fossero tali da soddisfare specifiche esigenze della clientela - diverse da
quelle a cui è indirizzato il servizio pubblico - e dessero luogo ad una concorrenza al soggetto
gestore del servizio pubblico concentrata sulle sole attività redditizie.
Per altro verso, infine, va segnalata la previsione di cui all’art. 6, comma 1, lettera g), che impone
all’operatore richiedente di dichiarare il “rispetto degli obblighi inerenti la separazione contabile
qualora l’impresa gestisca trasporti soggetti ad obblighi di servizio pubblico”.
A tal riguardo si ricorda infatti la piena applicabilità ai mercati di cui trattasi dell’art. 8, comma 2 –
bis e ter della Legge n. 287/1990, che pone in capo a qualsiasi operatore che svolga servizi di
interesse generale per disposizione di legge o in regime di monopolio, nell’ipotesi in cui intenda
operare anche su mercati liberalizzati, ben più stringenti obblighi di separazione societaria nonché
2 AS459 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE E SERVIZIO
DI LINEA DI GRAN TURISMO (REGIONE LAZIO).
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di informativa all’Autorità. L’esperienza più recente dell’Autorità, infatti, ha dimostrato che,
proprio nel settore dei trasporti pubblici locali, è sempre più invalsa la prassi di confondere servizi
gestiti in regime di monopolio con attività fornite in mercati liberalizzati contigui (gran turismo,
noleggio con conducente, gestione della sosta) con il rischio che i vantaggi acquisiti dagli operatori
pubblici nei mercati in monopolio vengano ingiustificatamente trasferiti nei mercati liberalizzati.
L’Autorità auspica che codesta amministrazione tenga nella massima considerazione le
considerazioni espresse nell’ambito del processo di riforma della regolamentazione dei servizi di
trasporto di linea di Gran Turismo.
Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità ai sensi dell’art. 26 della legge n.
287/90.
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella