È il regolamento quadro sulla sicurezza alimentare. Introduce la necessità di ges6re la rintracciabilità per tu6 gli alimen6 des6na6 all’essere umano e per i mangimi per gli animali da reddito, per garan6re un livello elevato di tutela della salute e del benessere dei ci<adini europei in un sistema che favorisce la libera circolazione di alimen6 sicuri e sani. 1 1. A livello legisla6vo, la definizione di rintracciabilità è introdo<o dall’art. 3 punto 15 del regolamento 178, ove è specificato che per "rintracciabilità", si intende "la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale des4nato alla produzione alimentare o di una sostanza des4nata o a6a ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime a6raverso tu6e le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione“. 2. La rintracciabilità deve coprire tu<a la filiera compresa la produzione primaria, precedentemente esclusa dalle norma6ve che tra<avano l’argomento 3. Per ritenere soddisfa<o l’obbligo della rintracciabilità, appare sufficiente quindi l’individuazione del fornitore del cliente; la norma6va comunitaria, per evidente scelta del legislatore, ha prescri<o come requisito minimo l’individuazione dell’anello a monte e dell’anello a valle della catena produNva e commerciale, lasciando alla discrezionalità dell’azienda la definizione del de<aglio con cui assicurare il sistema (ciò anche al fine di rendere lo stesso più aderente alle singole realtà). 2 1. L’obieNvo di tale strumento è quello di rassicurare il consumatore circa la reale provenienza dell’alimento, in funzione di un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, ossia della tutela degli interessi dei consumatori, considerando che la libera circolazione di alimen6 sicuri e sani è un aspe<o fondamentale del mercato che contribuisce in maniera significa6va alla salute e al benessere dei ci<adini. 2. La ra4o di questo is6tuto è quello di poter agire con tempes6vità nel caso di emergenze sanitarie, a<raverso le informazioni sulla filiera di un alimento, eliminando dal commercio con rapidità e certezza i prodoN non conformi ai requisi6 di sicurezza degli alimen6. 3 1. L’ar6colo 18 del regolamento 178 definisce poi i confini della rintracciabilità, statuendo che siano “gli operatori del se6ore che devono essere in grado di individuare chi abbia loro fornito un alimento, un mangime, un animale des4nato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza des4nata o a6a a entrare a far parte di un alimento o di un mangime" e che “devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodo;”. 2. Con "operatore del se<ore alimentare", la persona fisica o giuridica responsabile di garan6re il rispe<o delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta so<o il suo controllo; 3. Gli operatori del se<ore alimentare devono, pertanto, disporre di sistemi che li rendano capaci di individuare sia i fornitori che gli acquiren6. 4. Con “fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione” è intesa qualsiasi fase, importazione compresa, a par6re dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi e, ove per6nente, l'importazione, la produzione, la lavorazione, il magazzinaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l'erogazione dei mangimi; 5. Gli operatori del se<ore alimentare devono, pertanto, disporre di sistemi che li rendano capaci di individuare sia i fornitori che gli acquiren6. 6. L’estensione dei prodoN coinvol6 lascia intendere che il legislatore miri ad assicurare la conoscenza non solo degli interlocutori aziendali coinvol6 nella 4 5
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