Verbale esame dei ricorsi presentati dai sigg

SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE
CIRCONDARIALE
OSTUNI
VERBALE
Verbale n. 53
del Registro Verbali
Comune di Ostuni (Br):
Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale .
del giorno 25 maggio 2014
Esame dei ricorsi presentati dai sigg. Continelli Christian e
Sabatelli Francesco aventi data 1.5.2014~
L'anno 2014, il giorno 8 del mese di maggio, alle ore 15,30 regolarmente convocata, si è
riunita la Sottocommissione Elettorale Circondariale in intestazione nelle persone dei sigg.:
Onofrio Viio PADOVANO
Presidente
Angela LIGORIO
Componente
Michele VALENTE
Componente
Bariolomeo SAPONARO
Componente - assente
Federico TRA VAGLINZ
Componente - assente
l
assistita, con funzioni di Segretario, dal dott. Leonardo Buongiorno.
Riconosciuta legale l'adunanza ai sensi dell'art. 27 del Testo Unico 20 marzo 1967, n. 223, il
Presidente invita i presenti a procedere alle operazioni indicate in oggetto.
LA C O M M I S S I O N E
Visto che per il giorno 25 maggio 2014 sono stati convocati i comizi elettorali per
l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Ostuni;
Dato Atto che
- con distinti verbali, tutti in data 26 aprile 2014, questa Commissione ha ammesso all'elezione
di che trattasi n. 24 liste di candidati;
- in data 5 maggio 2014 sono stati acquisiti al protocollo n. 14871 e 14783 del Comune di
Ostuni n. 2 ricorsi a firma dei sigg. Continelli Christian e-Sabatelli Francesco;
- con i predetti ricorsi si segnala la condizione di incandidabilita ex art. 60, co.1, n. 11 del
TUEL a carico dei candidati consiglieri Anglani Giulia (nella lista di Sinistra Ecologia e
Libertà), Zizza Floriana, Greco Carmelo e Taliente Isabella (nella lista Partito Socialista
Italiano). Gli esponenti ritengono che tale asserita condizione impedisca l'assunzione dello
status di candidati e, pertanto, chiedono a questa Commissione di disporre la cancellazione dei
relativi nominativi dalle predette liste;
J
Visto l'art. 33, u.c., dPR 570160, secondo il quale la Commissione, entro il giorno
successivo a quello nel quale ha effettuato l'esame delle liste presentate, "si riunisce per udire
eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e
deliberare sulle rnodzj?cazioni eseguite; nella stessa seduta ricusa altresì le liste per le quali
non si sia provveduto a ripristinare il rapporto percentuale". Sicché, l'unica forma di ricorso
amministrativo prevista dall'ordinamento è quella di cui al citato comma;
Ritenuto, pertanto, che i predetti ricorsi vanno qualificati alla stregua di atti di
sollecitazione di autotutela da parte di questa Commissione la quale, pur non essendovi
obbligata, procede tuttavia al loro esame stante la loro palese infondatezza;
Osservato
- che i due ricorsi adombrano cause di ineleggibilità a carico di alcuni candidati consiglieri,
richiamando espressamente l'art. 60, co. l , n. 11 del TUEL;
- che questa Commissione è tenuta ad accertare l'esistenza di eventuali cause di incandidabilità
e non anche di ineleggibilità o incompatibilità. Ed infatti, l'art. 12 D.Lgs. 235112, prescrive che
ogni candidato alle elezioni provinciali, circoscrizionali e comunali, all'atto della
presentazione della candidatura, rende dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle
cause di incandidabilità previste dal precedente art. 10. Tali sono l'aver subito condanna con
sentenza passata in giudicato per la commissione dei reati ivi specificamente elencati (ovvero
essere destinatario di misura di prevenzione ex art. 4, lett. a) e b), D.Lgs. 15911 1). La
Commissione procede alla cancellazione dei candidati per i quali manchi tale dichiarazione
sostitutiva e di quelli per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso
dell'ufficio. la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità. La verifica è,
dunque, espressamente limitata alle cause di incandidabilità, mentre eventuali profili di
ineleggibilità e10 incompatibilità dei candidati in relazione alle condizioni che questi rivestano
non competono alla Commissione Circondariale.
In tal senso questa Commissione si è già espressa in altre occasioni (cfr. verbale n. 3612013 in
F
,.q
relazione alle elezioni comunali del Comune di Carovigno). La conclusione, oltre ad essere
..
<h.,, ! , G : perfettamente conforme alla lettera ed alla ratio della legge (che mira ad impedire che la
!,
:<;j ,,,+C competizione elettorale venga inquinata dalla presenza di soggetti condannati per gravi reati), è
1 x 3 espressamente avallata dalla giurisprudenza.
\
'
l
$
.
N
.'
-... ,
-
A conferma di queste considerazioni, si richiama la Corte Costituzionale che, con sentenza n.
257 del 15 luglio 2010, nel rigettare la questione di incostituzionalità delle norme che non
consentono alla Commissione Elettorale Circondariale di esaminare eventuali cause di
ineleggibilità (nella specie si trattava di quella prevista al n. 12 dell'art. 60 TUEL), ha
osservato che non è possibile equiparare le cause di incandidabilità previste dalla L. 55/90
(oggi trasfuse nel citato D.Lgs. 235112) alle cause di ineleggibilità. Le prime, infatti, sono
dirette "ad assicurare la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della
libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle
amministrazioni pubbliche allo scopo di fronteggiare una situazione di grave emergenza
nazionale coinvolgente gli interessi dell'intera collettività (...) C-iò comporta che è speculare al
potere della Commissione elettorale circondariale di escludere i candidati che versino nelle
condizioni di cui al citato art. I5 della legge n. 55 del 1990 (...). Si è, dunque, in presenza di
una specifica causa ostativa alla candidatura, dalla quale l'ordinamento fa scaturire le
suddette conseguenze. Diversa è, invece, l'ipotesi di ineleggibilità prevista dall'art. 60, comma
I , numero I2, del T.U. n. 267 del 2000, che rientra tra quelle per le quali le limitazioni del
diritto di elettorato passivo sono fondate sul timore di distorsione della volontà degli elettori a
causa dell'injluenza che su di essi può essere esercitata da chi ricopre determinati uffici. o
sono comunque fondate su elementi di carattere personale". Sicché, conclude la Corte, non è
manifestamente irragionevole la disciplina legislativa che tratti in maniera differenziata
situazioni dissimili tra loro.
Dal canto suo, anche il Consiglio di Stato, V sez., con sentenza del 15 giugno 2000, n. 3338, ha
statuito che "La disciplina dell'ineleggibilita diverge anche dalla peculiare forma di
incandidabilità prevista dall'art. 15, comma I, della Legge n. 55 del 1990, che vieta di
candidarsi alle elezioni regionali, provinciali ed amministrative a coloro che hanno riportato
condanne od abbiano in corso procedimenti penali per determinate categorie di delitti (...).
Siffatta disciplina non trova riscontro per le cause ordinarie di ineleggibilità (...) Non è
previsto in questa ipotesi alcun potere effettivo di controllo della commissione elettorale. che
dovrà arrestarsi alla verifica di stampo formale regolata dai citati artt. 30 e 33 del dPR
570/60. L'unica conseguenza prevista dal legislatore è quella dell'accertamento delle posizioni
di ineleggibilità da parte del consiglio comunale nella sua prima seduta, ad elezioni concltise
(nel senso che la verifica delle eventuali ineleggibilità è adempimento posteriore alla chiusura
del procedimento elettorale, v. Cons. Stato, sez. V , I2 agosto 1991, n. 1114))".
Non contraddice tali conclusioni la sentenza n. 42/61 della Corte Costituzionale (erroneamente
riportata dai ricorrenti col n. 41162) che ha riguardo, ancora una volta, a situazioni di
ineleggibilità (e non di incandidabilità) ed è peraltro riferita ad un contesto normativo che non
prevedeva alcuna causa di incandidabilità (inserita per la prima volta con la menzionata L.
55/90).
Tutto ciò premesso, con voti unanimi palesemente espressi
DELIBERA
di rigettare le istanze di autotutela contenute nei ricorsi presentati a questa Commissione dai
sigg. Continelli Christian e Sabatelli Francesco, acquisiti al protocollo n. 14871 e 14783 del 5
maggio 2014 del Comune di Ostuni.
Copia del presente verbale viene trasmessa:
- al sig. Sindaco del Comune di Ostuni per l'affissione al12AlboPretorio;
- al Sig. Prefetto di Brindisi.
- al Presidente della Commissione Elettorale Circondariale
Viene trasmessa ai ricorrenti all'indirizzo pec fra.sabatelli0.uec.it indicato nei ricorsi
Approvato e sottoscritto
a
n
.,
..
-
a-: "..
I
irir
./
I Componenti
:I
4
/L.h-!&
I1 Segretario