SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE OSTUNI VERBALE Verbale n. 53 del Registro Verbali Comune di Ostuni (Br): Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale . del giorno 25 maggio 2014 Esame dei ricorsi presentati dai sigg. Continelli Christian e Sabatelli Francesco aventi data 1.5.2014~ L'anno 2014, il giorno 8 del mese di maggio, alle ore 15,30 regolarmente convocata, si è riunita la Sottocommissione Elettorale Circondariale in intestazione nelle persone dei sigg.: Onofrio Viio PADOVANO Presidente Angela LIGORIO Componente Michele VALENTE Componente Bariolomeo SAPONARO Componente - assente Federico TRA VAGLINZ Componente - assente l assistita, con funzioni di Segretario, dal dott. Leonardo Buongiorno. Riconosciuta legale l'adunanza ai sensi dell'art. 27 del Testo Unico 20 marzo 1967, n. 223, il Presidente invita i presenti a procedere alle operazioni indicate in oggetto. LA C O M M I S S I O N E Visto che per il giorno 25 maggio 2014 sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Ostuni; Dato Atto che - con distinti verbali, tutti in data 26 aprile 2014, questa Commissione ha ammesso all'elezione di che trattasi n. 24 liste di candidati; - in data 5 maggio 2014 sono stati acquisiti al protocollo n. 14871 e 14783 del Comune di Ostuni n. 2 ricorsi a firma dei sigg. Continelli Christian e-Sabatelli Francesco; - con i predetti ricorsi si segnala la condizione di incandidabilita ex art. 60, co.1, n. 11 del TUEL a carico dei candidati consiglieri Anglani Giulia (nella lista di Sinistra Ecologia e Libertà), Zizza Floriana, Greco Carmelo e Taliente Isabella (nella lista Partito Socialista Italiano). Gli esponenti ritengono che tale asserita condizione impedisca l'assunzione dello status di candidati e, pertanto, chiedono a questa Commissione di disporre la cancellazione dei relativi nominativi dalle predette liste; J Visto l'art. 33, u.c., dPR 570160, secondo il quale la Commissione, entro il giorno successivo a quello nel quale ha effettuato l'esame delle liste presentate, "si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle rnodzj?cazioni eseguite; nella stessa seduta ricusa altresì le liste per le quali non si sia provveduto a ripristinare il rapporto percentuale". Sicché, l'unica forma di ricorso amministrativo prevista dall'ordinamento è quella di cui al citato comma; Ritenuto, pertanto, che i predetti ricorsi vanno qualificati alla stregua di atti di sollecitazione di autotutela da parte di questa Commissione la quale, pur non essendovi obbligata, procede tuttavia al loro esame stante la loro palese infondatezza; Osservato - che i due ricorsi adombrano cause di ineleggibilità a carico di alcuni candidati consiglieri, richiamando espressamente l'art. 60, co. l , n. 11 del TUEL; - che questa Commissione è tenuta ad accertare l'esistenza di eventuali cause di incandidabilità e non anche di ineleggibilità o incompatibilità. Ed infatti, l'art. 12 D.Lgs. 235112, prescrive che ogni candidato alle elezioni provinciali, circoscrizionali e comunali, all'atto della presentazione della candidatura, rende dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità previste dal precedente art. 10. Tali sono l'aver subito condanna con sentenza passata in giudicato per la commissione dei reati ivi specificamente elencati (ovvero essere destinatario di misura di prevenzione ex art. 4, lett. a) e b), D.Lgs. 15911 1). La Commissione procede alla cancellazione dei candidati per i quali manchi tale dichiarazione sostitutiva e di quelli per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio. la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità. La verifica è, dunque, espressamente limitata alle cause di incandidabilità, mentre eventuali profili di ineleggibilità e10 incompatibilità dei candidati in relazione alle condizioni che questi rivestano non competono alla Commissione Circondariale. In tal senso questa Commissione si è già espressa in altre occasioni (cfr. verbale n. 3612013 in F ,.q relazione alle elezioni comunali del Comune di Carovigno). La conclusione, oltre ad essere .. <h.,, ! , G : perfettamente conforme alla lettera ed alla ratio della legge (che mira ad impedire che la !, :<;j ,,,+C competizione elettorale venga inquinata dalla presenza di soggetti condannati per gravi reati), è 1 x 3 espressamente avallata dalla giurisprudenza. \ ' l $ . N .' -... , - A conferma di queste considerazioni, si richiama la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 257 del 15 luglio 2010, nel rigettare la questione di incostituzionalità delle norme che non consentono alla Commissione Elettorale Circondariale di esaminare eventuali cause di ineleggibilità (nella specie si trattava di quella prevista al n. 12 dell'art. 60 TUEL), ha osservato che non è possibile equiparare le cause di incandidabilità previste dalla L. 55/90 (oggi trasfuse nel citato D.Lgs. 235112) alle cause di ineleggibilità. Le prime, infatti, sono dirette "ad assicurare la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche allo scopo di fronteggiare una situazione di grave emergenza nazionale coinvolgente gli interessi dell'intera collettività (...) C-iò comporta che è speculare al potere della Commissione elettorale circondariale di escludere i candidati che versino nelle condizioni di cui al citato art. I5 della legge n. 55 del 1990 (...). Si è, dunque, in presenza di una specifica causa ostativa alla candidatura, dalla quale l'ordinamento fa scaturire le suddette conseguenze. Diversa è, invece, l'ipotesi di ineleggibilità prevista dall'art. 60, comma I , numero I2, del T.U. n. 267 del 2000, che rientra tra quelle per le quali le limitazioni del diritto di elettorato passivo sono fondate sul timore di distorsione della volontà degli elettori a causa dell'injluenza che su di essi può essere esercitata da chi ricopre determinati uffici. o sono comunque fondate su elementi di carattere personale". Sicché, conclude la Corte, non è manifestamente irragionevole la disciplina legislativa che tratti in maniera differenziata situazioni dissimili tra loro. Dal canto suo, anche il Consiglio di Stato, V sez., con sentenza del 15 giugno 2000, n. 3338, ha statuito che "La disciplina dell'ineleggibilita diverge anche dalla peculiare forma di incandidabilità prevista dall'art. 15, comma I, della Legge n. 55 del 1990, che vieta di candidarsi alle elezioni regionali, provinciali ed amministrative a coloro che hanno riportato condanne od abbiano in corso procedimenti penali per determinate categorie di delitti (...). Siffatta disciplina non trova riscontro per le cause ordinarie di ineleggibilità (...) Non è previsto in questa ipotesi alcun potere effettivo di controllo della commissione elettorale. che dovrà arrestarsi alla verifica di stampo formale regolata dai citati artt. 30 e 33 del dPR 570/60. L'unica conseguenza prevista dal legislatore è quella dell'accertamento delle posizioni di ineleggibilità da parte del consiglio comunale nella sua prima seduta, ad elezioni concltise (nel senso che la verifica delle eventuali ineleggibilità è adempimento posteriore alla chiusura del procedimento elettorale, v. Cons. Stato, sez. V , I2 agosto 1991, n. 1114))". Non contraddice tali conclusioni la sentenza n. 42/61 della Corte Costituzionale (erroneamente riportata dai ricorrenti col n. 41162) che ha riguardo, ancora una volta, a situazioni di ineleggibilità (e non di incandidabilità) ed è peraltro riferita ad un contesto normativo che non prevedeva alcuna causa di incandidabilità (inserita per la prima volta con la menzionata L. 55/90). Tutto ciò premesso, con voti unanimi palesemente espressi DELIBERA di rigettare le istanze di autotutela contenute nei ricorsi presentati a questa Commissione dai sigg. Continelli Christian e Sabatelli Francesco, acquisiti al protocollo n. 14871 e 14783 del 5 maggio 2014 del Comune di Ostuni. Copia del presente verbale viene trasmessa: - al sig. Sindaco del Comune di Ostuni per l'affissione al12AlboPretorio; - al Sig. Prefetto di Brindisi. - al Presidente della Commissione Elettorale Circondariale Viene trasmessa ai ricorrenti all'indirizzo pec fra.sabatelli0.uec.it indicato nei ricorsi Approvato e sottoscritto a n ., .. - a-: ".. I irir ./ I Componenti :I 4 /L.h-!& I1 Segretario
© Copyright 2025 ExpyDoc