Legislatura 17 intervento in Aula Assemblea del Senato del 03 dicembre 2014 Disegno di Legge n. 1642 – autoriciclaggio Il Disegno di Legge n. 1642 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all’estero e in materia di autoriciclaggio rappresenta senza dubbio un importante passo in avanti nella lotta all’evasione fiscale e dota il nostro ordinamento di un nuovo strumento di contrasto ad uno dei principali detrattori dello sviluppo equilibrato nel nostro sistema paese, ovvero l’economia illegale. L’autoriciclaggio, e il riciclaggio di denaro, l’evasione fiscale, la corruzione nei suoi diversi modi di manifestarsi, la criminalità economica rappresentano una grave minaccia alla preminenza del diritto, alla democrazia, all’equità e alla giustizia sociale, sottrae allo Stato importanti risorse in entrata da destinare alla crescita, impedisce lo sviluppo economico e rafforza gli squilibri territoriali e le disuguaglianze sociali, inquina la concorrenza tra le aziende che operano nella legalità, condizionando la competitività e l’economia pulita. Le convenzioni internazionali in tema di contrasto alla criminalità economica, cosi come indicato nelle proposte formulate dalle diverse Commissioni istituite per l’analisi del fenomeno, pongono come principi fondamentali nel contrasto all’evasione fiscale e all’economia illegale, la trasparenza contabile e la trasparenza dei flussi finanziari convenzione penale del consiglio d’Europa sulla corruzione e Convenzione OCSE contro la corruzione per esempio nella consapevolezza che la realizzazione di molti reati economici presuppone, ancor prima del riciclaggio dei proventi illeciti, una rappresentazione contabile falsa, fittizia, tale da falsificarne il compimento. In tale direzione l’art. 1 del disegno di legge disciplina la procedura di collaborazione volontaria per la denuncia delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio nazionale e per altre violazioni in materia fiscale, attivabile entro settembre 2015; viene agevolato con la previsione della diminuzione del valore delle rispettive sanzioni, il trasferimento dei capitali in Italia o in altri Paesi dell’Ue o dello spazio economico europeo già coinvolti nello scambio delle informazioni e in materia di trasferimenti di dati… un importante passo in avanti pertanto verso la trasparenza e lo scambio efficace d’informazione e dati tra paesi che dovrà essere comunque accompagnato da accordi internazionali più stringenti e da una ineludibile percorso di armonizzazione della normativa minima di base fiscale tra i Paesi membri dell’UE. L’art. 3 oltre a prevedere un aggravio delle pene pecuniarie per l’art. 648 bis e ter del codice penale, introduce una significativa modifica del codice con l’inserimento della nuova fattispecie di Autoriciclaggio su cui si era spesso riflettuto in passato sulla base dell’evoluzione stessa del fenomeno criminale. In particolare, infatti, veniva osservato che: 1. le attuali fattispecie di riciclaggio e impiego ex artt. 648 bis e ter cod. pen. sono il prodotto del dibattito degli anni 80 quando la comunità internazionale sentì l’esigenza di contrastare l’immissione nell’economia di capitali delle organizzazioni criminali che avrebbero destabilizzato gli assetti democratici ed economici dei diversi paesi; 1 Legislatura 17 intervento in Aula Assemblea del Senato del 03 dicembre 2014 2. a partire dagli anni 90 un ruolo centrale fu assunto nelle attività finanziarie, dalla trasformazione del denaro pulito in denaro “clandestino” anche con una crescente evasione fiscale di cumulo di riserve contabili per operazioni quali corruzione, market abuse… 3. nel sistema italiano anche in controtendenza agli obblighi internazionali, il processo di “privatizzazione” del diritto societario e la marginalizzazione delle condotte di false comunicazioni sociali, non sono state compensate dalle nuove fattispecie di infedeltà patrimoniale, corruzione privata e i reati di appropriazione indebita o la truffa che appaiono privi di effettività. Per questo, come confermato dalle autorevoli audizioni svolte dalle commissioni riunite 2ª e 6ª, era da considerarsi ormai indifferibile l’introduzione di una nuova fattispecie incriminatrice di autoriciclaggio dell’autore, anche in concorso, del reato presupposto quando provveda a impiegare, sostituire, trasferire od occultare i proventi per investirli o immetterli in attività imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolarne l’identificazione della loro provenienza. Rimane esclusa da tale fattispecie la punibilità del mero autoimpiego e godimento personale, mentre la pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o comunque professionale. La pena è diminuita per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove e per l’individuazione dei proventi del delitto. Nella vigente disciplina, la fattispecie di riciclaggio non includeva alcuna delle condotte sopra richiamate. Si trattava pertanto di eliminare una sorta di privilegio dell’impunità per l’autore del delitto presupposto dando sostanza alla previsione dell'art. 12-quinquies del Decreto-legge n. 306 dello 8 giugno 1992. Va sottolineato, tuttavia, le oggettive difficoltà di accertamento processuale riscontrate nei fenomeni più rilevanti di riciclaggio e reimpiego al di là dei difetti di tecnica legislativa delle norme incriminatrici che richiedeva una corretta formulazione della norma che consentisse di superare i limiti del principio ne bis in idem sostanziale, o di natura sistemica cosi come il reato di reimpiego: pertanto si è reso necessario limitare e circoscrivere il reimpiego penalmente rilevante ai soli casi di investimento speculativo e imprenditoriale che trascende dal mero godimento dei proventi dall’attività delittuosa, come autonomo disvalore che viola l’ordine economico e che pertanto giustifica un autonoma sanzione. In particolare, l’U.I.F. - Unità d’informazione finanziaria, attiva presso la Banca d’Italia, nel confermare la necessità d’introdurre l’autonoma fattispecie di autoriciclaggio per portare alla luce quei 300 miliardi di capitali detenuti illegalmente all’estero, stima che le operazioni sospette di “lavaggio” di denaro illecitamente prodotto da corruzione, evasione, criminalità organizzata siano circa 74.000 in questo anno, con una forte tendenza alla crescita annuale. Ma volendo utilizzare una frase ripetuta spesso dal Presidente dell'Autorità anticorruzione, dott. Raffaele Cantone, "per una moderna, efficace e integrata politica anti criminalità economica" è necessario proseguire il cammino con il 2 Legislatura 17 intervento in Aula Assemblea del Senato del 03 dicembre 2014 rafforzamento di una serie di altri strumenti, da utili misure di prevenzione che vadano a colpire il patrimonio, a quello della confisca allargata di cui all’art. 12sexies del Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, con una adeguata semplificazione della gestione dei beni confiscati in grado di accorciare i tempi della riattivazione economica della azienda, intervenire sulla modifica del depenalizzato reato di falso in bilancio, riformare i tempi e l’efficienza organizzativa dei processi… perché l'inefficacia della giustizia, i lunghi tempi di accertamento della verità e la prescrizione dei processi sono un grande regalo che il sistema rischia di garantire proprio alla criminalità e all’economia illegale. Il disegno di legge n. 1642 rappresenta, pertanto, un importante passo in avanti per l'emersione di una economia sottratta alla crescita del Paese. Siamo consapevoli, tuttavia, che una efficace lotta all’evasione fiscale implichi un presupposto di base, quello di un maggior sforzo di semplificazione del quadro dell’imposizione fiscale nel nostro Paese, peraltro in parte contenuto nella recente delega al governo e richieda un percorso di maggior equità e sostegno all’investimento nell’economia reale in attesa di un processo di armonizzazione o forte coordinamento delle politiche a fiscali nell’UE e, soprattutto, nei paesi con moneta unica che impedisca che Paesi membri utilizzino la sfera fiscale come aiuto di Stato ad aziende che agevolate falsificano le normali regole del mercato interno e la concorrenza trasparente e leale. L’introduzione della fattispecie autonoma del riciclaggio è inoltre necessaria al fine di allineare il nostro ordinamento alle principali discipline dei paesi membri dell’Unione Europea come indicato dalla Raccomandazione dell’OCSE e del Fondo monetario Internazionale, dalla Risoluzione del Parlamento europeo e della Commissione CRIM del settembre 2013. Il più recente Consiglio Ecofin dell’ottobre scorso infine ha approvato un progetto di Direttiva che prevede l'ampliamento dell'ambito di scambio automatico obbligatorio di informazioni tra amministrazioni fiscali. Interrompere il circuito vizioso tra corruzione, evasione, frodi, criminalità organizzata, infiltrazione mafiosa, economia illegale, è condizione necessaria per un rilancio culturale e valoriale del Paese ancor prima che economico e sociale. Un riscatto morale ed etico….per un Paese, il nostro derubato da un”parallelo” sistema economico che produce e vive di criminalità..che vive di disparità sociali e crea forti marginalità territoriali. In Italia abbiamo molte disuguaglianze da colmare e un solco invece da scavare che blocchi ed isoli il potere dell’economia illegale che ferisce il tessuto sociale ed economico legale, un costo in grado di rubarci presente e futuro e il cui contrasto richiede nuove e ridefinite alleanze da mettere in campo. Sen.Nadia Ginetti 3
© Copyright 2024 ExpyDoc