Legislatura 17 intervento in Aula Assemblea del

 Legislatura 17 intervento in Aula Assemblea del Senato del 03 dicembre 2014 Disegno di Legge n. 1642 – autoriciclaggio
Il Disegno di Legge n. 1642 in materia di emersione e rientro dei capitali
detenuti all’estero e in materia di autoriciclaggio rappresenta senza dubbio un
importante passo in avanti nella lotta all’evasione fiscale e dota il nostro
ordinamento di un nuovo strumento di contrasto ad uno dei principali detrattori
dello sviluppo equilibrato nel nostro sistema paese, ovvero l’economia illegale.
L’autoriciclaggio, e il riciclaggio di denaro, l’evasione fiscale, la corruzione nei
suoi diversi modi di manifestarsi, la criminalità economica rappresentano una
grave minaccia alla preminenza del diritto, alla democrazia, all’equità e alla
giustizia sociale, sottrae allo Stato importanti risorse in entrata da destinare
alla crescita, impedisce lo sviluppo economico e rafforza gli squilibri territoriali
e le disuguaglianze sociali, inquina la concorrenza tra le aziende che operano
nella legalità, condizionando la competitività e l’economia pulita.
Le convenzioni internazionali in tema di contrasto alla criminalità economica,
cosi come indicato nelle proposte formulate dalle diverse Commissioni istituite
per l’analisi del fenomeno, pongono come principi fondamentali nel contrasto
all’evasione fiscale e all’economia illegale, la trasparenza contabile e la
trasparenza dei flussi finanziari convenzione penale del consiglio d’Europa sulla
corruzione e Convenzione OCSE contro la corruzione per esempio nella
consapevolezza che la realizzazione di molti reati economici presuppone, ancor
prima del riciclaggio dei proventi illeciti, una rappresentazione contabile falsa,
fittizia, tale da falsificarne il compimento.
In tale direzione l’art. 1 del disegno di legge disciplina la procedura di
collaborazione volontaria per la denuncia delle attività finanziarie e patrimoniali
costituite o detenute fuori dal territorio nazionale e per altre violazioni in
materia fiscale, attivabile entro settembre 2015; viene agevolato con la
previsione della diminuzione del valore delle rispettive sanzioni, il
trasferimento dei capitali in Italia o in altri Paesi dell’Ue o dello spazio
economico europeo già coinvolti nello scambio delle informazioni e in materia
di trasferimenti di dati… un importante passo in avanti pertanto verso la
trasparenza e lo scambio efficace d’informazione e dati tra paesi che dovrà
essere comunque accompagnato da accordi internazionali più stringenti e da
una ineludibile percorso di armonizzazione della normativa minima di base
fiscale tra i Paesi membri dell’UE.
L’art. 3 oltre a prevedere un aggravio delle pene pecuniarie per l’art. 648 bis e
ter del codice penale, introduce una significativa modifica del codice con
l’inserimento della nuova fattispecie di Autoriciclaggio su cui si era spesso
riflettuto in passato sulla base dell’evoluzione stessa del fenomeno criminale.
In particolare, infatti, veniva osservato che:
1. le attuali fattispecie di riciclaggio e impiego ex artt. 648 bis e ter cod.
pen. sono il prodotto del dibattito degli anni 80 quando la comunità
internazionale sentì l’esigenza di contrastare l’immissione nell’economia
di capitali delle organizzazioni criminali che avrebbero destabilizzato gli
assetti democratici ed economici dei diversi paesi;
1 Legislatura 17 intervento in Aula Assemblea del Senato del 03 dicembre 2014 2. a partire dagli anni 90 un ruolo centrale fu assunto nelle attività
finanziarie, dalla trasformazione del denaro pulito in denaro “clandestino”
anche con una crescente evasione fiscale di cumulo di riserve contabili
per operazioni quali corruzione, market abuse…
3. nel sistema italiano anche in controtendenza agli obblighi internazionali,
il processo di “privatizzazione” del diritto societario e la
marginalizzazione delle condotte di false comunicazioni sociali, non sono
state compensate dalle nuove fattispecie di infedeltà patrimoniale,
corruzione privata e i reati di appropriazione indebita o la truffa che
appaiono privi di effettività.
Per questo, come confermato dalle autorevoli audizioni svolte dalle
commissioni riunite 2ª e 6ª, era da considerarsi ormai indifferibile
l’introduzione di una nuova fattispecie incriminatrice di autoriciclaggio
dell’autore, anche in concorso, del reato presupposto quando provveda a
impiegare, sostituire, trasferire od occultare i proventi per investirli o
immetterli in attività imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o altre utilità
provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolarne
l’identificazione della loro provenienza. Rimane esclusa da tale fattispecie la
punibilità del mero autoimpiego e godimento personale, mentre la pena è
aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o
finanziaria o comunque professionale. La pena è diminuita per chi si sia
efficacemente adoperato per assicurare le prove e per l’individuazione dei
proventi del delitto.
Nella vigente disciplina, la fattispecie di riciclaggio non includeva alcuna delle
condotte sopra richiamate. Si trattava pertanto di eliminare una sorta di
privilegio dell’impunità per l’autore del delitto presupposto dando sostanza alla
previsione dell'art. 12-quinquies del Decreto-legge n. 306 dello 8 giugno 1992.
Va sottolineato, tuttavia, le oggettive difficoltà di accertamento processuale
riscontrate nei fenomeni più rilevanti di riciclaggio e reimpiego al di là dei
difetti di tecnica legislativa delle norme incriminatrici che richiedeva una
corretta formulazione della norma che consentisse di superare i limiti del
principio ne bis in idem sostanziale, o di natura sistemica cosi come il reato di
reimpiego: pertanto si è reso necessario limitare e circoscrivere il reimpiego
penalmente rilevante ai soli casi di investimento speculativo e imprenditoriale
che trascende dal mero godimento dei proventi dall’attività delittuosa, come
autonomo disvalore che viola l’ordine economico e che pertanto giustifica un
autonoma sanzione.
In particolare, l’U.I.F. - Unità d’informazione finanziaria, attiva presso la Banca
d’Italia, nel confermare la necessità d’introdurre l’autonoma fattispecie di
autoriciclaggio per portare alla luce quei 300 miliardi di capitali detenuti
illegalmente all’estero, stima che le operazioni sospette di “lavaggio” di denaro
illecitamente prodotto da corruzione, evasione, criminalità organizzata siano
circa 74.000 in questo anno, con una forte tendenza alla crescita annuale.
Ma volendo utilizzare una frase ripetuta spesso dal Presidente dell'Autorità
anticorruzione, dott. Raffaele Cantone, "per una moderna, efficace e integrata
politica anti criminalità economica" è necessario proseguire il cammino con il
2 Legislatura 17 intervento in Aula Assemblea del Senato del 03 dicembre 2014 rafforzamento di una serie di altri strumenti, da utili misure di prevenzione che
vadano a colpire il patrimonio, a quello della confisca allargata di cui all’art. 12sexies del Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, con una adeguata
semplificazione della gestione dei beni confiscati in grado di accorciare i tempi
della riattivazione economica della azienda, intervenire sulla modifica del
depenalizzato reato di falso in bilancio, riformare i tempi e l’efficienza
organizzativa dei processi… perché l'inefficacia della giustizia, i lunghi tempi di
accertamento della verità e la prescrizione dei processi sono un grande regalo
che il sistema rischia di garantire proprio alla criminalità e all’economia illegale.
Il disegno di legge n. 1642 rappresenta, pertanto, un importante passo in
avanti per l'emersione di una economia sottratta alla crescita del Paese. Siamo
consapevoli, tuttavia, che una efficace lotta all’evasione fiscale implichi un
presupposto di base, quello di un maggior sforzo di semplificazione del quadro
dell’imposizione fiscale nel nostro Paese, peraltro in parte contenuto nella
recente delega al governo e richieda un percorso di maggior equità e sostegno
all’investimento nell’economia reale in attesa di un processo di armonizzazione
o forte coordinamento delle politiche a fiscali nell’UE e, soprattutto, nei paesi
con moneta unica che impedisca che Paesi membri utilizzino la sfera fiscale
come aiuto di Stato ad aziende che agevolate falsificano le normali regole del
mercato interno e la concorrenza trasparente e leale. L’introduzione della
fattispecie autonoma del riciclaggio è inoltre necessaria al fine di allineare il
nostro ordinamento alle principali discipline dei paesi membri dell’Unione
Europea come indicato dalla Raccomandazione dell’OCSE e del Fondo
monetario Internazionale, dalla Risoluzione del Parlamento europeo e della
Commissione CRIM del settembre 2013. Il più recente Consiglio Ecofin
dell’ottobre scorso infine ha approvato un progetto di Direttiva che prevede
l'ampliamento dell'ambito di scambio automatico obbligatorio di informazioni
tra amministrazioni fiscali.
Interrompere il circuito vizioso tra corruzione, evasione, frodi, criminalità
organizzata, infiltrazione mafiosa, economia illegale, è condizione necessaria
per un rilancio culturale e valoriale del Paese ancor prima che economico e
sociale. Un riscatto morale ed etico….per un Paese, il nostro derubato da
un”parallelo” sistema economico che produce e vive di criminalità..che vive di
disparità sociali e crea forti marginalità territoriali. In Italia abbiamo molte
disuguaglianze da colmare e un solco invece da scavare che blocchi ed isoli il
potere dell’economia illegale che ferisce il tessuto sociale ed economico legale,
un costo in grado di rubarci presente e futuro e il cui contrasto richiede nuove
e ridefinite alleanze da mettere in campo.
Sen.Nadia Ginetti 3