NEWS STUDIO ASSOCIATO QUATTROCCHIO

NEWS STUDIO ASSOCIATO QUATTROCCHIO
SEZIONI
CURATORI
FOGLIO
Impresa e Società
L.M. QUATTROCCHIO - B.M. OMEGNA - L. NADILE
1
Procedure Concorsuali
L.M. QUATTROCCHIO - B.M. OMEGNA - A. MIGLIAVACCA
2
Intermediari finanziari
L.M. QUATTROCCHIO - B.M. OMEGNA - S. ARDUINO
3
Fiscale
L.M. QUATTROCCHIO - B.M. OMEGNA - A. MAGLIANA
4
Internazionale
L.M. QUATTROCCHIO - B.M. OMEGNA - F. MARTINA
5
Economia e Management
L.M. QUATTROCCHIO - B.M. OMEGNA - A. PASTORE
6
Varie
L.M. QUATTROCCHIO - B.M. OMEGNA - R. MONCHIERO
7
IMPRESA E SOCIETA'
(a cura di: L.M. QUATTROCCHIO - B.M. OMEGNA - L. NADILE)
N.
L.
GENERE
1
NOVITA' LEGISLATIVE
2
ORIENTAMENTI
GIURISPRUDENZIALI
NEWS
LINK
La Corte di Cassazione, con Sentenza 27 gennaio 2014, n. 1646, ha affermato che la cointestazione
di un conto corrente attribuisce agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali del conto
Il socio di fatto è o non è contitolare
stesso e ne fa presumere la contitolarità, salvo la prova contraria che la provvista del conto sia
del c/c della società?
alimentata esclusivamente da uno solo dei cointestatari o che eventuali somme prelevate dal c/c
siano state utilizzate per l'interesse esclusivo di un cointestatario.
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Interessante il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza 8 gennaio 2014, n.
563. Nel caso preso in esame il vicepresidente e due consiglieri di una banca omettevano di
segnalare i rapporti che li legavano ad alcune società. In seguito a mancati rientri a favore della
banca, con danno di 1.400.000 euro, veniva contestato il reato di omessa comunicazione di
Reato di omessa comunicazione del
conflitto di interessi, di cui all’art. 2629-bis c.c.. La Cassazione ha affermato il principio che il
conflitto di interessi e violazione
reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi è caratterizzato, prima ancora che
degli obblighi di legge
dall’evento di pregiudizio per la società, dalla condotta di violazione degli obblighi previsti
dall’art. 2391 c.c., in quanto l’amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al
collegio sindacale di ogni interesse; la violazione assume rilevanza ove siano derivati danni alla
società o a terzi.
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 3 febbraio 2014, n. 2324, ha affermato il principio
secondo cui la tenuta in modo sommario e non intellegibile della contabilità sociale è di per sé
giustificativa della condanna dell'amministratore al risarcimento del danno, a seguito di azione di
responsabilità promossa dalla società.
La fattispecie riguarda l’amministratrice di una s.r.l. che aveva dato corso all’incasso di una
somma di denaro versata erroneamente (due volte) da parte di un debitore della società e non aveva
provveduto alla corretta tenuta delle scritture contabili, anche per coprire la sua illegittima
appropriazione.
L’amministratrice sosteneva che l’azione di responsabilità promossa nei suoi confronti non fosse
fondata, poiché non vi era un danno attuale né futuro in capo alla società. La tesi però non ha
convinto i Supremi giudici, i quali hanno richiamato un principio consolidato, secondo cui la totale
mancanza di contabilità sociale (o la sua tenuta in modo sommario e non intelligibile) è, di per sé,
giustificativa della condanna dell'amministratore al risarcimento del danno, poiché determina un
pregiudizio al patrimonio sociale.
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 5 febbraio 2014, n. 2551, ha affermato il principio
secondo cui l'azione giudiziaria volta al pagamento degli utili maturati in capo ad una s.n.c deve
essere promossa nei confronti della società e non nei confronti dei soci.
In particolare, il caso in esame vedeva due sorelle socie di una s.n.c che aveva ad oggetto la
gestione di un albergo. Una delle sorelle sosteneva che l’altra, per oltre 6 anni, avesse gestito da
Azione volta alla ripartizione degli sola la società, attribuendosi un compenso sproporzionato, senza provvedere alla ripartizione degli
utili, e chiedeva al Tribunale la condanna della sorella alla corresponsione di metà degli utili
utili nelle s.n.c.
maturati dalla società nel corso degli anni.
La Cassazione ha affermato che il diritto alla partecipazione e/o alla ripartizione degli utili deve
vedere contrapposti in giudizio i singoli soci alla società, e non anche i soci tra loro; pertanto, ha
ritenuto che la domanda rivolta esclusivamente ai soci, con esclusione della società, non possa
essere accolta.
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Azione di responsabilità per
violazione dell'obbligo di corretta
tenuta della contabilità
Il Tribunale di Milano, con Ordinanza del 23 gennaio 2014, ha ritenuto che - prima dell’azione
sociale di responsabilità - gli amministratori di s.r.l. possano essere revocati, ma non “sospesi” in
via cautelare. Secondo i Giudici milanesi, l’art. 2476, comma 3, c.c., enuncia in modo chiaro ed
esplicito che lo strumento cautelare “tipico” dell'azione di responsabilità promossa nei confronti
dell'organo amministrativo è la revoca, a differenza dell’art. 700 c.p.c., che prevede - in presenza
di un danno potenziale - l'utilizzo della sospensione in via cautelare. I Giudici di Milano hanno,
inoltre, ritenuto la sospensione dell’organo amministrativo inopportuna e dannosa, poichè mediante la stessa - la società viene privata della possiblità, non solo di essere gestita, ma anche di
essere rappresentata in qualsiasi rapporto con i terzi.
https://www.tribunale.milano.it/
Atto costitutivo e statuto standard
della s.r.l. semplificata non sono
modificabili
Il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione, con
Parere 15 gennaio 2014, n. 6404, ha risposto a un importante quesito in materia di costituzione di
s.r.l. semplificata. Il modello standard di atto costitutivo/statuto della s.r.l. semplificata non può
essere oggetto di modifiche, salvo quelle indispensabili per renderlo coerente con la legge notarile;
ciò al fine di evitare la creazione di una sovrapposizione documentale tra le due tipologie di
società, ovvero tra la s.r.l. semplificata e la s.r.l. ordinaria. Ha così sciolto ogni riserva
sull’interpretazione della norma, fugando i dubbi che si erano posti con le modifiche al regime
delle s.r.l.
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?
option=com_content&view=article&viewType=1
&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=
0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&p
artebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT
=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNe
wsBotton=0&idmenu=2263&id=2029964
Obbligo di fatturazione elettronica
nei rapporti tra imprese e Pubblica
Amministrazione
La Circolare 29 di gennaio 2014, n. 2, dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana), richiama
l’attenzione sul recente Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55,
che prevede l’obbligo della fattura elettronica nei rapporti di fornitura di beni o servizi tra imprese
e AA.PP. E' possibile consultare una Guida che illustra: il funzionamento della nuova procedura di
invio della fattura elettronica attraverso il Sistema d’Interscambio, il ruolo delle banche, i requisiti
e gli elementi costitutivi della fattura elettronica (sia qualitativi sia tecnici), i tempi e le modalità di
attuazione della nuova procedura elettronica per le imprese e gli uffici della Pubblica
Amministrazione.
http://www.abicloud.it/defaulteditoriale?id=76&area=cir
Sospensione in via cautelare degli
amministratori nella s.r.l.
3
DOCUMENTI
Con l'entrata in vigore della Legge n. 14 del 27 dicembre 2013 e l'adozione del relativo Decreto
attuativo (che dovrebbe aver luogo entro il 30 aprile 2014), cambiano le disposizioni in merito alla
modalità di pagamento nei trasferimenti d'azienda. Il nuovo iter prevederà, infatti, che tra il
venditore e il compratore, si interponga la figura di un notaio (o di altro pubblico ufficiale). Il
Novità per il pagamento del prezzo
venditore non potrà più ricevere direttamente il prezzo di vendita, poichè il denaro dovrà essere
di trasferimento d'azienda
consegnato al notaio e da questi versato su un apposito conto corrente dedicato. Soltanto in seguito
all'avvenuta registrazione dell’atto di trasferimento d'azienda, il notaio potrà svincolare l'importo
versato, a condizione che non siano state iscritte formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle
risultanti dall'atto e subordinatamente al rispetto di eventuali condizioni previste dalle parti.
http://www.gazzettaufficiale.it/
PROCEDURE CONCORSUALI
(a cura di: L.M. QUATTROCCHIO - B.M. OMEGNA - A. MIGLIAVACCA)
N.
1
2
L.
GENERE
NEWS
LINK
NOVITA' LEGISLATIVE
Novità dal D.L. Sviluppo bis
Dal 1° gennaio 2014 sono cambiate le regole di fissazione dell’udienza prefallimentare e di
notificazione del ricorso e del successivo provvedimento. Il D.L. Sviluppo-bis introduce il termine
di 45 giorni entro i quali deve essere fissata l’udienza – a decorrere dalla data di deposito in
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_general
cancelleria del ricorso – e rende prioritaria la notifica del ricorso e del provvedimento a mezzo
e/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
Posta Elettronica Certificata, da effettuarsi direttamente a cura della Cancelleria. Nei casi in cui
azioneGazzetta=2012-12non sia possibile, o la notifica telematica abbia esito negativo, il ricorso ed il decreto da esso
18&atto.codiceRedazionale=12A13277
discendente saranno da notificarsi di persona presso la sede risultante dal Registro Imprese, o in
ultima istanza tramite il deposito presso la Casa Comunale della stessa sede. La notifica, in ogni
caso, deve essere effettuata almeno quindici giorni prima dell’udienza.
Concordato con prenotazione –
Prededuzione dei crediti
La Legge n. 9 del 2014, di conversione del D.L. n. 145 del 2013, ha chiarito che i crediti sorti in
occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo godono del carattere di
prededucibilità soltanto se alla domanda di concordato in bianco segua la presentazione della
documentazione richiesta dalla legge, comprendente il piano concordatario, la situazione
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/02/21/
patrimoniale aggiornata, l'elenco dei creditori dell'Impresa, dei loro eventuali diritti reali sui beni,
14A01372/sg
nonché un elenco dei beni personali e creditori particolari dell'eventuale socio illimitatamente
responsabile, unitamente alla relazione di attestazione della fattibilità del piano. Inoltre, la
prededucibilità è riconosciuta unicamente a condizione che il concordato sia ammesso, ai sensi
dell'art. 163 l.f..
ORIENTAMENTI
GIURISPRUDENZIALI
Affitto d’azienda
Il recesso da parte del curatore da un contratto di locazione immobiliare, stipulato quale pendant di
un contratto d’affitto d’azienda, non costituisce titolo per non corrispondere l’intero canone di
affitto da parte dell’affittuario: in tal senso, si è espressa la Cassazione con Sentenza n. 1637 del
2014. Ciò sul riflesso che:
(i ) le obbligazioni contratte dal curatore nell’ambito della procedura differiscono dalle stesse
contratte da una società in bonis , in quanto risulta preminente l’interesse alla tutela dei creditori
del fallimento e la brevità della procedura;
(ii ) non si configura l’ipotesi di impossibilità sopravvenuta (quanto al contratto d’affitto), poiché la
messa a disposizione dei locali (o la loro indisponibilità) non pregiudica l’esercizio dell’impresa
all'affittuario.
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Agenzia delle Entrate – domande
ultratardive
Il ritardo di presentazione di una domanda di ammissione al passivo, da parte dell’Agenzia delle
Entrate o del Concessionario della Riscossione, oltre il termine di un anno dall’esecutività dello
stato passivo definitivo non è giustificato dai maggiori termini previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973
per la formazione dei ruoli e per la notifica delle relative cartelle di pagamento: questo il principio
affermato dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 1752 del 28 gennaio 2014. In sintesi, «una
volta che l'amministrazione finanziaria abbia avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento,
la stessa deve immediatamente attivarsi per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei
propri crediti al passivo in termini inferiori a quelli massimi attribuiti dalla legge per
l'espletamento di tali incombenze ».
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Ammissione al Passivo – Crediti
professionali.
In tema di ammissione dei crediti al passivo, «hanno privilegio generale sui mobili i crediti
riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale dovute
per gli ultimi due anni di prestazione » (art. 2751 c.c.); dove gli ultimi due anni decorrono dalla
sentenza dichiarativa di fallimento. Al riguardo, la Cassazione, con Sentenza n. 1740 del 2014,
precisa che «restano fuori dalla previsione del privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in
data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto […] Dando rilievo
alla data di dichiarazione del fallimento della società debitrice (il Tribunale) non ha fatto altro
che individuare in essa il momento della cessazione del complessivo rapporto professionale tra la
società e il professionista suo creditore ».
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Non può essere ammesso al passivo un decreto ingiuntivo non ancora esecutivo e non passato in
giudicato: la conoscenza del decreto da parte dell'ingiunto, secondo la Suprema Corte – Sentenza
n. 2112 del 2014 – non è accertabile al di fuori del processo d'ingiunzione, ma è oggetto di una
verifica giurisdizionale collocata all'interno del procedimento stesso e che compete al giudice
esecutivo in caso di mancata opposizione. Da ciò deriva che il decreto ingiuntivo privo di
esecutorietà ante dichiarazione di fallimento non è passato in giudicato e, pertanto, non può
costituire il presupposto per l'ammissione del credito al passivo fallimentare. Nella stessa Sentenza
viene altresì indicato che le spese di giudizio, relative al processo ingiuntivo, godono in ogni caso
del privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., ed è diritto del creditore essere ammesso al passivo
anche per le spese legali sostenute per l'esecuzione.
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Nella Sentenza n. 2812 del 2014, la Suprema Corte riepiloga gli elementi costitutivi della
bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale. (i ) Profilo oggettivo: l’imprenditore
individuale e gli amministratori di società hanno l’obbligo di dimostrare la destinazione legale dei
beni del fallimento, pena la desumibilità della prova della distrazione. (ii ) Elemento soggettivo: il
reato viene integrato con il dolo generico, vale a dire la consapevolezza e volontà della distrazione,
Bancarotta – Dolo Generico – Reato
senza che vi sia l’intenzione di arrecare un danno ai creditori; essendo un reato di pericolo non è
di Pericolo
necessaria la conoscenza dello stato di insolvenza al momento del compimento dell’atto. (iii )
Contabilità in outsourcing: la contabilità affidata ad un soggetto con specifiche conoscenze
tecniche non esonera l’imprenditore dal vigilare sul delegato. Anche in questo caso il dolo
richiesto è generico: la volontà di rendere difficoltosa la ricostruzione della situazione e delle
vicende dell’impresa.
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La sentenza dichiarativa di fallimento è elemento costitutivo e condizione di sussistenza del reato
di bancarotta fraudolenta, da cui discende l’irrilevanza del momento di effettiva commissione della
condotta punibile (la quale può essere priva di qualisvoglia nesso di causalità con la situazione di
insolvenza): con tale motivazione la Cassazione Civile, nella Sentenza n. 597 del 2014, rigetta il
ricorso dell’imputato, amministratore di fatto, il quale al momento della commissione delle
condotte distruttive era clandestinamente espatriato in Svizzera e solo successivamente a tale
momento estradato e ricondotto in Italia. È altresì rilevato come le condotte – ante fallimento –
tese a generare i c.d. vantaggi compensativi, attraverso storni a favore di altre società del gruppo,
siano annoverabili tra le cause di giustificazione della condotta e, pertanto, prive di rilevanza
penale.
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Ammissione al passivo – decreto
ingiuntivo
Bancarotta – Momento di
consumazione del reato
L’amministratore dimissionario che rilasci una procura a vendere beni di titolarità della società
poco tempo prima delle dimissioni, in caso di fallimento non è necessariamente colpevole di
bancarotta fraudolenta per distrazione: la Corte di Cassazione - con sentenza n. 1713 del 2014 ritiene che tale comportamento possa costituire indizio del comportamento distrattivo, ma che per
integrare il reato sia necessaria la componente fraudolenta, quale potrebbe configurarsi se la
procura a vendere fosse solo unas modalità operativa tesa a coprire una reale distrazione compiuta
dall’amministratore. E' stata, quindi, cassata quindi la motivazione addotta dal giudice di merito, il
quale condannava l’imputato sulla base della mancata adozione di attività tese a recuperare i
medesimi beni. Inoltre, la liquidazione di beni aziendali obsoleti (in buona fede) non è
considerabile attività anomala o in spregio dei diritti dei creditori sociali.
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Il reato di bancarotta fraudolenta documentale in capo all’amministratore di diritto (“testa di
legno”) non può prescindere dalla piena consapevolezza del disegno criminoso posto in essere
dall’amministratore di fatto: non è sufficiente il rapporto coniugale tra l’amministratore di fatto,
colpevole, e l’amministratore di diritto. L’orientamento – espresso nella Sentenza n. 19049 del
Bancarotta – Testa di legno coniuge
2010 della Corte di Cassazione – viene richiamato anche dalla Suprema Corte in materia penale,
dell'amministratore di fatto
nella recente sentenza n. 544 del 2014, la quale invia al riesame la sentenza – di avverso parere –
della Corte d’Appello. È utile ricordare che il reato di bancarotta fraudolenta viene consumato
attraverso comportamenti consapevoli (dolosi) idonei a rendere improbi gli accertamenti degli
organi fallimentari, con ostacoli superabili unicamente adottando una particolare diligenza.
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L’amministratore di mero diritto può essere scriminato in caso di ignoranza dei disegni criminosi
posti in essere dall’amministratore di fatto in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione; lo
stesso non ha, però, scusanti in materia di bancarotta fraudolenta documentale, in quanto la corretta
tenuta delle scritture contabili ricade sotto la sua responsabilità: così la Cassazione con sentenza n.
628 del 2014. Per di più, l’adozione di criteri di redazione del bilancio difformi da quanto
codificato integra la condotta materiale dello stesso reato: tra questi rientra il libro degli inventari
tenuto in modo sintetico (contraddizione in termini), a nulla potendo valere la giustificazione
(spesso addotta) di tenuta semplificata delle scritture contabili (Cassazione, Sentenza n. 645 del
2014).
Quanto al giudice chiamato a decidere in ordine a detti reati, egli non può sindacare il presupposto
oggettivo dello stato di insolvenza di cui alla sentenza dichiarativa di fallimento (Cassazione,
Sentenza n. 675 del 2014).
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Bancarotta – Procura a vendere
Bancarotta - Teste di Legno
Il recupero dei crediti nei confronti del fallimento non può prescindere dalla procedura
concorsuale: la Corte di Cassazione – con sentenza n. 1115 del 2014 – richiama l’assioma
dell’improcedibilità di procedure esecutive singole nei confronti di una società fallita. Ne discende
Insinuazione al passivo – Recupero che il diritto di credito nei confronti del fallimento deve essere fatto valere attraverso una apposita
domanda di insinuazione al passivo, nei termini e nelle forme previste per legge, con assegnazione
crediti
– o meno – del relativo grado di privilegio ed ammissione al progetto di stato passivo; deve essere
dichiarata inammissibile o improcedibile l’istanza formulata ad un giudice con un “cappello”
diverso da quello del giudice delegato.
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La rateazione del debito nei confronti di Equitalia non pregiudica il diritto della stessa a proporre
istanza per il fallimento dell’impresa debitrice: è quanto emerge dall’ordinanza n. 2174 del 2014
della Suprema Corte, la quale indica che lo stato d’insolvenza non è eliminato dalla rateazione del
debito, e rigetta il ricorso della società fallita indicando che «la Corte d'appello ha, cioè, ritenuto
che la rateizzazione non costituisse transazione e non avesse quindi effetti estintivi
dell'obbligazione ma soltanto una semplice dilazione dell'adempimento che in quanto tale non
escludeva la sussistenza dello stato d'insolvenza ».
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Istanza di Fallimento – Rateazione
del debito
Oneri di bonifica – Spese di
Giustizia
Trasferimento della sede sociale
all’estero
Gli oneri di bonifica di un’area a rischio sono da addebitarsi in capo al soggetto obbligato – in
questo caso, il fallito – ancorché gli interventi siano svolti a cura del Comune o del Ministero http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituz
dell’Ambiente: la Corte Costituzionale - con Ordinanza 28 gennaio 2014, n. 14 - respinge la ionale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=
YgjRW7zsTyAeOPkyGuPmLQ__.ntc-as5questione di legittimità sollevata da un giudice delegato – nell’àmbito di un fallimento senza fondi
– il quale instava per l’anticipazione delle spese di bonifica dell’area inquinata dalle fibre di guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-0203&atto.codiceRedazionale=T-140014
amianto a carico dell’Erario, facendola rientrare tra le spese di giustizia di cui all’art. 146 del Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
Il trasferimento della sede sociale all’estero non pregiudica la continuità giuridica dell’impresa, la
quale non si estingue e rimane pertanto soggetta alle norme del diritto fallimentare italiano, con
conseguente possibilità della relativa dichiarazione di fallimento nel caso in cui tale trasferimento
sia fittizio: è questa la pronuncia tranchant della Corte di Cassazione. Con la sentenza n. 1508 del
2014 viene afferamto il principio per cui la cancellazione dal Registro delle Imprese italiano per
continuazione dell’attività in altro Stato presuppone, per l’appunto, la continuazione dell’attività, e
pertanto la legittimazione passiva alla dichiarazione di fallimento, purché sia dimostrato il carattere
fittizio di detto trasferimento (nel caso in cui sia effettivo, si seguono le ordinarie regole di
determinazione della competenza di cui all’art. 9 L.F.)
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Bancarotta – Interdizione del
commercialista
Il commercialista indagato per concorso nel reato di bancarotta rischia l'interdizione: in tal senso la
Sentenza n. 3544 del 2014 della Corte di Cassazione. Il commercialista attestatore – ai sensi
dell'art. 161 L.F. – della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano concordatario che
esponga dati non veritieri, alterando il risultato finale delle sue determinazioni, può essere
sottoposto alla misura restrittiva di interdizione temporanea all'esercizio della professione.
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Bancarotta fraudolenta –
Finanziamenti a società collegate
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 9081 del 2014, ha affermato il principio secondo cui i
finanziamenti fatti a società collegate, che non avvengano contro adeguata contropartita o in
assenza di idonee garanzie, integrano la fattispecie di bancarotta fraudolenta distrattiva,
costituendo un fenomeno di depauperamento del patrimonio societario.
In particolare, non ricorre la condotta distrattiva solo se viene provata l’esistenza di un vantaggio
concretamente idoneo a compensare gli effetti negativi; ciò per il principio dei cd. “vantaggi
compensativi”, in forza del quale “in ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o
del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal
collegamento o dall’appartenenza al gruppo ”.
Inoltre, essendo il gruppo privo di personalità giuridica, i creditori non possono rivalersi sui beni
dei soggetti finanziati che, seppur collegati da una partecipazione, sono soggetti diversi dalla
società fallita.
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Bancarotta fraudolenta –
Finanziamenti dei soci
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 9090 del 2014, ha formulato il principio secondo cui la
restituzione del finanziamento del socio configura la condotta distrattiva della bancarotta
fraudolenta, sul riflesso che la restituzione determina un depauperamento del patrimonio sociale e
non il semplice pagamento preferenziale di un credito; ciò in quanto consiste in una
“autoliquidazione” del credito, non dissimile dalla distrazione di fondi fatta dall’amministratore
con altri escamotage .
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La Cassazione Penale, con Sentenza n. 41887 del 2013, ha confermato il principio per cui non
assume rilevanza il nesso di causalità ed il contributo della distrazione alla causazione del dissesto:
il reato di bancarotta fraudolenta resta un mero reato di pericolo per le pretese dei creditori,
ancorché le somme distratte siano di entità minimale, senza che il danno così causato abbia una
correlazione con il fallimento dell’impresa. In ogni caso, deve essere dimostrato il dolo –
quantomeno generico – di porre in essere la condotta distrattiva, nonché l’attualità del pericolo in
danno ai creditori: una condotta distrattiva posta in essere in data antecedente al fallimento, che
abbia generato uno scompenso patrimoniale riassorbito prima del sorgere della situazione di
insolvenza, non potrà essere considerata lesiva delle pretese creditorie in sede fallimentare,
presupposto cui consegue la responsabilità penale per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva.
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La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 9104 del 2014, ha ritenuto legittimo il sequestro
preventivo e la successiva confisca delle giacenze del conto corrente dell’indagato quando sia
verificato che tale somma di denaro derivi da distrazioni fraudolente pregiudizievoli per i creditori
Bancarotta Fraudolenta – Sequestro di società fallite.
La Suprema Corte rammenta inoltre che non necessariamente il vincolo di pertinenzialità di tali
Preventivo; Patteggiamento
somme deve essere stringente, stante la fungibilità del denaro. Viene altresì precisato che, anche in
caso di patteggiamento, per le condotte di bancarotta fraudolenta è necessario applicare le pene
accessorie per dieci anni, essendo la durata delle stesse inderogabilmente fissata dal Legislatore.
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La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 43414 del 2013, ha affermato il principio secondo il quale
l’elemento soggettivo di bancarotta semplice per ritardo nella richiesta del proprio fallimento deve
Bancarotta impropria da reato
essere oggetto di specifica ponderazione e determinazione.
societario – Bancarotta semplice per In particolare, il reato di bancarotta impropria, di cui all’art. 223 l.f.., si configura qualora la
mancata istanza di fallimento in
condotta abbia cagionato ovvero aggravato il dissesto della società fallita, in presenza di dolo; per
proprio
contro, nella bancarotta semplice, l’elemento soggettivo è costituito dalla colpa grave, la quale non
può essere presunta quando vi sia stato un mero ritardo della presentazione del ricorso per la
dichiarazione di fallimento in proprio.
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Bancarotta fraudolenta – Nesso
causale con il dissesto
Accertamento del Passivo –
Eccezione Revocatoria
Il Tribunale di Torino, con Decreto 4 febbraio 2014, ha affermato che - nel procedimento di
formazione dello stato passivo - il curatore fallimentare può legittimamente limitarsi a far valere in via di eccezione - l’inefficacia di atti o fatti addotti dal creditore a fondamento della domanda di
ammissione del credito e/o del riconoscimento della relativa prelazione, in quanto revocabili ai
sensi degli artt. 64, 66, 67, commi 1 e 2, e 69 l.f..
Tuttavia, l’accoglimento della cd. eccezione revocatoria - sollevata dal curatore fallimentare - non
comporta la caducazione a tutti gli effetti del credito e/o della prelazione, ma soltanto il rigetto
della domanda di ammissione al passivo (se è revocabile il titolo) oppure la sua ammissione con
rango chirografario (in caso di revocabilità della prelazione).
http://www.tribunale.torino.giustizia.it/
Revocatoria fallimentare –
Opposizione allo Stato Passivo
Il Tribunale di Torino, con Decreto del 4 febbraio 2014, ha affermato che non viene sospeso il
procedimento di opposizione allo stato passivo, nel quale il curatore abbia ribadito la cd. eccezione
revocatoria (sollevata in sede di predisposizione del progetto ex art. 95 l.f.), quando lo stesso
curatore abbia promosso contro il creditore autonoma azione revocatoria per l’inefficacia degli
stessi atti o fatti, non pregiudicando quest'ultima la definizione del procedimento di cui all'art. 98
l.f..
http://www.tribunale.torino.giustizia.it/
Il Tribunale di Torino, con Decreto del 4 febbraio 2104, ha affermato che - in caso di dichiarazione
di fallimento, senza soluzione di continuità, del debitore il quale abbia presentato domanda di
concordato preventivo successivamente al 10 settembre 2012 - il periodo di sei mesi previsto
Revocatoria fallimentare – Periodo
dall’articolo 67, comma 1, n. 4), l.f. si computa a ritroso con decorrenza dalla data di pubblicazione
sospetto
nel registro delle imprese della domanda di concordato “con riserva” (presentata a norma del sesto
comma dell’art. 161 l.f..) e non dal successivo momento di integrazione della medesima con la
proposta, il piano ed i documenti mancanti.
http://www.tribunale.torino.giustizia.it/
Riparto parziale – Creditori
opponenti
Il Tribunale di Milano, con Ordinanza del 4 dicembre 2013, ha ritenuto che il creditore opponente
allo stato passivo per mancato accoglimento della sua domanda può presentare ricorso volto ad
ottenere misure cautelari – quali l’accantonamento di quote dell’attivo relative al proprio credito –
solo in data antecedente alla esecutorietà del piano di riparto parziale cui si riferisce.
https://www.tribunale.milano.it/
Azione Revocatoria – Rimesse in
conto corrente
Il Tribunale di Torino, con Sentenza del 20 febbraio 2014, ha affermato che la conoscenza dello
stato di insolvenza della società, da parte della banca, può essere desunto dai bilanci e dagli indici
dagli stessi ricavabili. Altri elementi determinanti per la conoscenza dello stato di insolvenza, da
parte della banca, possono essere le risultanze della Centrale Rischi, l’andamento del conto
corrente, le comunicazioni eventualmente fatte dalla società alla banca, il blocco del conto corrente
e le sollecitazioni al ripianamento del debito da parte della banca stessa.
Il Tribunale ha, inoltre, precisato che che, per la determinazione delle rimesse revocabili, sono da
considerarsi consistenti solo quelle di importo superiore al saldo medio e durevoli solo quelle con
durata superiore alla media.
http://www.tribunale.torino.giustizia.it/
Accertamento del Passivo –
Contratto di Agenzia
Il Tribunale di Torino, con Decreto del 28 gennaio 2014, ha ritenuto che le indennità di preavviso,
dovute all’agente, non hanno – di fatto – natura risarcitoria ma retributiva, in quanto
contribuiscono al mantenimento del lavoratore; sono, cioè, corrisposte a tutela dello stesso agente,
garantendo allo stesso un'entrata finanziaria a breve termine nel caso in cui il mandante receda dal
rapporto. Di conseguenza, il relativo credito deve essere ammesso al passivo in via privilegiata, ai
sensi dell’2751-bis, n. 3, c.c.. Ciò, ancorché il contratto collettivo definisca l’indennità di mancato
preavviso come risarcitoria; dovendosi ritenere detta definizione non corretta, in quanto non può
sussistere un diritto al risarcimento derivante da un fatto lecito quale il recesso da parte del
mandante.
Al contrario, l’indennità connessa al patto di non concorrenza, costituendo un patto accessorio
collaterale alla prestazione lavorativa, privo di attinenza o collegamento con la risoluzione del
rapporto e la sua tutela, ha natura chirografaria e non può essere ammessa con privilegio.
http://www.tribunale.torino.giustizia.it/
La Corte di Appello di Torino, con Sentenza n. 446 del 14, ha affermato che non costituisce
Sentenza dichiarativa di Fallimento vincolo alla fallibilità di una società il fatto che questa sia stata ammessa al concordato e che
– Pendenza di procedura di
l’ammissione non sia stata revocata; in particolare, ha ritenuto che è condizione sufficiente per la
dichiarazione di fallimento che la procedura di concordato sia revocata (ai sensi dell’art. 173 l.f.),
Concordato Preventivo
ma non condizione necessaria, non sussistendo tra le procedure alcun vincolo giuridico.
www.distretto.torino.giustizia.it
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 6342 del 10 febbraio 2014, ha confermato la ricorrenza
dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale nella seguente fattispecie: la titolare
di un negozio di abbigliamento aveva registrato ricavi per 190 milioni di lire a fronte di un
decremento del magazzino per quasi 900 milioni, evento spiegabile soltanto ipotizzando
l'applicazione di prezzi di vendita addirittura inferiori dell'80% rispetto a quelli di acquisto.
http://www.cortedicassazione.it/
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 2956 del 10 febbraio 2014, ha accolto il ricorso presentato
da un professionista riguardante la decisione da parte del Tribunale di liquidare al richiedente, in
un’unica soluzione e sotto i minimi previsti, il compenso relativo alla funzione di commissario
Corte di Cassazione: liquidazione in giudiziale e di liquidatore giudiziale.
un'unica soluzione del compenso del La Suprema Corte, in particolare, ha richiamato il principio espreso dalla Sentenza n. 27085 del
2011, la quale aveva affermato che "in tema di concordato preventivo con cessione di beni, nel
commissario giudiziale e del
caso in cui il professionista ricopra il doppio incarico, prima di commissario giudiziale del
liquidatore
concordato e poi anche di liquidatore, il relativo compenso non può prescindere dal distinto ruolo
assunto e dal conseguente espletamento dell'ulteriore e diversa attività, che merita, quindi,
separata ed autonoma remunerazione ".
http://www.cortedicassazione.it/
Reato di bancarotta fraudolenta in
caso di svendite
3
DOCUMENTI
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Assonime e l’Università
degli Studi di Firenze, hanno rilasciato una prima bozza per commenti delle nuove “Linee-guida
sul finanziamento alle imprese in crisi”. Il documento si sofferma, fra l'altro, sulle nuove procedure
concorsuali – principalmente il concordato in continuità – e sugli altri strumenti per la soluzione
della crisi – tra cui i piani di risanamento attestati e l’accordo di ristrutturazione dei debiti –.
Finanziamento alle imprese in crisi
Viene sottolineata la natura deflativa dei nuovi strumenti, utilizzabili dall’imprenditore per uscire
– nuove Linee Guida dal CNDCEC.
dalla crisi e dalla eventuale situazione di insolvenza (purché non irreversibile), e viene rammentato
come il concordato con continuità sia uno strumento di tutela dalle azioni esecutive dei creditori e
dall’aggravamento della crisi che da esse consegue.
Viene, infine, rimarcata l'esigenza di tutela in capo ai creditori creditori, da garantirsi sotto forma
di adeguata ed aggiornata informativa sullo stato in cui versa l’impresa.
www.odcec.roma.it
INTERMEDIARI FINANZIARI
(a cura di: L.M. QUATTROCCHIO - B.M. OMEGNA - S. ARDUINO)
N.
1
L.
GENERE
NEWS
LINK
NOVITA' LEGISLATIVE
Anatocismo bancario: la modifica
dell'art. 120 del TUB
L’art. 1, comma 629, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha modificato
l’art. 120 TUB, avente ad oggetto l'anatocismo bancario. Il testo del comma 629 della legge in
oggetto recita: «All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.
385, il comma 2 è sostituito dal seguente : «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/
produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria,
13G00191/sg
prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti
della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli
interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle
successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale ».
La legge di Stabilità per il 2014 ha stabilito, in tema di fiscalità bancaria, che - ai fini IRES - le
svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritte in bilancio a tale titolo (al netto delle
rivalutazioni), diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in
quote costanti nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Le perdite su crediti
realizzate mediante cessione a titolo oneroso – ovvero quelle derivanti dalla cessione dei crediti
Fiscalità bancaria: rivista la
indicate nella voce 100 del Conto Economico, redatto secondo i criteri propri dei soggetti in esame
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/
disciplina delle svalutazioni e delle
- sono, invece, deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Per le
13G00191/sg
perdite su crediti per banche e
assicurazioni, rilevano i crediti verso gli assicurati: l’art. 16 comma 9 del D.Lgs. n. 173 del 1997
assicurazioni
stabilisce, infatti, che la disciplina prevista per gli enti creditizi e finanziari dall’art. 106 comma 3
del TUIR, interessa anche le imprese di assicurazione per i crediti verso gli assicurati. Tali
disposizioni diventano applicabili a partire dall'esercizio 2013, con effetto sull’UNICO 2014,
ferma restando la validità delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore iscritte in
bilancio nei periodi di imposta precedenti.
Con il decreto IMU, viene
approvato l'aumento di capitale di
Bankitalia
E’ approdata in Gazzetta Ufficiale, una volta avere ricevuto il “via libera” dalla Camera, la Legge
29 gennaio 2014, n. 5, di conversione del decreto IMU, che ha previsto - oltre all’eliminazione
dell’IMU sulla seconda casa (da qui "decreto IMU") - un aumento degli acconti IRES ed IRAP
2013 per gli enti credizi, finanziari ed assicurativi, nonché l’aumento di capitale di Bankitalia. Il
provvedimento legislativo disciplina inoltre le modalità di rivalutazione delle quote detenute da
banche e assicurazioni in Bankitalia, che risultavano ferme alle valutazioni del 1936, aggiornate in http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/1/29/1
base all’inflazione: la rivalutazione comporterà l’emersione di un maggior valore pari a 7,5
4G00012/sg
miliardi di euro. A questo proposito, il MEF ha precisato, con un comunicato del 29 gennaio 2014,
che la rivalutazione del capitale, sommata ad una più equilibrata ripartizione delle quote di
partecipazione alla Banca d'Italia, non comporta onere alcuno per lo Stato; la riforma di un assetto
risalente al 1936 era peraltro divenuta ormai urgente in un’ottica di armonizzazione a livello
europeo.
Oggetto di modifica e di revisione della Legge di Stabilità 2014 è stata l’introduzione, con finalità
agevolative, della possibilità di trasformare in credito di imposta le attività per imposte anticipate
IRES, anche con riferimento a quelle iscritte in bilancio ai fini IRAP. Mentre l’applicazione, per le
imprese (ordinarie), di tale disciplina è di media rilevanza perché ha una portata soltanto
facoltativa e permette, di fatto, il realizzo anticipato delle attività iscritte in bilancio, risulta essere
Con la legge di Stabilità 2014, per
particolarmente rilevante per le Banche, in quanto - per queste ultime - ha natura obbligatoria. Le
Banche ed Intermediari Finanziari le
ipotesi in cui è possibile la trasformazione del credito suddetto sono le seguenti: 1) svalutazioni di http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/
imposte anticipate in bilancio sono
perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito d’impresa; 2) valore dell’avviamento e delle altre
13G00191/sg
obbligatoriamente trasformate in
attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle
crediti tributari
imposte sui redditi e, come aggiunto dalla Legge di Stabilità 2014, dell’Irap; 3) «nel caso in cui
dalla dichiarazione relativa all’imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della
produzione netta negativo, la quota delle imposte anticipate di cui al comma 55, che si riferisce ai
componenti di cui alla medesima disposizione che hanno concorso alla formazione della base
imponibile Irap negativa, è trasformata per intero in credito d’imposta ».
2
ORIENTAMENTI
GIURISPRUDENZIALI
3
DOCUMENTI
Consob e Banca d’Italia hanno emanato una comunicazione congiunta al mercato in merito
all’attuazione nell’ordinamento nazionale, a partire dal 29 gennaio 2014, delle linee guida Esma
(l’Autorità Europea di Vigilanza sui Mercati Finanziari) in materia di politiche e prassi retributive
Comunicazione congiunta Banca degli intermediari. Le Autorità richiamano in particolare l’attenzione degli intermediari affinché i
d'Italia/Consob del 29 gennaio 2014: sistemi di remunerazione, nonché di incentivazione dagli stessi adottati nei confronti dei
http://www.consob.it/main/consob/cosa_fa/coope
dipendenti, siano in grado di assicurare il perseguimento del miglior interesse dei clienti. A tal fine,
attuazione degli Orientamenti
razione/documenti_congiunti.html
emanati dall'ESMA in materia di gli intermediari determinano gli schemi di remunerazione del personale, evitando che le esigenze
politiche e prassi retributive (MiFID) di tutela dei clienti possano essere disattese da condotte dirette a privilegiare gli interessi reddituali
e patrimoniali dei soggetti abilitati. Le linee guida sono state pubblicate nella traduzione ufficiale
in lingua italiana sul sito web dell’Esma il 1° ottobre 2013; le stesse sono anche disponibili sul sito
internet della Consob.
Banche, Intermediari Finanziari e
Poste Italiane: Controlli
antiriciclaggio a prova di privacy
Il Garante della Privacy con provvedimento n. 2810010 del 16 gennaio 2014 ha previsto - per le
Banche, le Poste e gli Intermediari Finanziari in genere - che i controlli antiriciclaggio effettuati
debbano rispettare le garanzie previste dalla normativa sulla privacy ed essere proporzionati al
profilo di rischio della clientela ed alle caratteristiche dell’operazione; il fine ultimo è circoscrivere
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/do
i controlli agli effettivi titolari dei rapporti. Sebbene sia ovvio che la disciplina antiriciclaggio
cweb/-/docweb-display/docweb/2801010
debba essere rispettata, soprattutto al fine di non incorrere nelle pesanti sanzioni previste, gli
obblighi «devono essere concretamente assolti commisurando il relativo adempimento al grado di
rischiosità associato al tipo di cliente, all'operazione che si intende effettuare, al rapporto avviato
o alla prestazione professionale richiesta ».
Carta degli investitori: La Consob
“prende per mano” i piccoli
risparmiatori.
Il Presidente della Consob ha presentato il 30 gennaio 2014 la nuova “Carta degli investitori”: un
vero e proprio vademecum rivolto ai piccoli risparmiatori in materia di educazione finanziaria e di
gestione dei rapporti con gli intermediari e con la Commissione stessa. L’obiettivo della “Carta
degli investitori” è quello di “prendere per mano” gli investitori lungo un percorso di
apprendimento che incrementi il grado di consapevolezza degli stessi, rendendo, al contempo, più
accessibili le informazioni per l’attivazione degli strumenti di tutela volti alla difesa dei propri
interessi. Le aree d’interesse sulle quali l’Authority ha inteso sviluppare la propria collaborazione
consistono, prevalentemente, nella valorizzazione di un più efficace sistema di risoluzione
stragiudiziale delle controversie con gli intermediari - eventualmente attraverso lo studio di una
nuova configurazione legale della Camera di conciliazione e arbitrato – e nella rivisitazione delle
modalità di trattazione degli esposti dei risparmiatori, facendo leva sulle sinergie tra autorità di
vigilanza ed associazioni.
http://www.consob.it/
La Banca d’Italia ha adottato il 27 gennaio 2014 un nuovo modello organizzativo a livello di
Amministrazione centrale, portando a termine un processo già iniziato cinque anni fa e che vede
oggi la sua razionalizzazione in otto strutture, chiamate dipartimenti, che andranno a sostituire le
preesistenti nove aree di coordinamento funzionale. Banca d’Italia si adegua, in questo modo, ad
una formula di governo ampiamente diffusa in numerose realtà pubbliche e private - in Italia, così http://www.bancaditalia.it/media/comsta/2014/m
Banca d'Italia: cambia il modello di
come in molti altri Paesi - incentrata su tre livelli decisionali al di sotto del Board : dipartimenti, odello_dipartimentale_genn_14/com_stam_dipart
organizzazione
servizi, divisioni. Obiettivo della riforma organizzativa consiste nel compattare ed omogeneizzare
imenti_17gen2014.pdf
le otto strutture principali: le unità in cui esse si articolano si riducono infatti da 44 a 35, in
confronto all'organigramma delle attuali aree funzionali. E’inoltre previsto uno snellimento di
taluni processi decisionali, con una devoluzione di responsabilità sia verticale, dal Direttorio verso
i capi dei Dipartimenti e dei Servizi, sia orizzontale, dalle funzioni di gestione a quelle istituzionali.
A partire dal 20 gennaio 2014, è stato comunicato agli operatori finanziari che la procedura
telematica per lo scambio delle informazioni - entrata in vigore con Provvedimento dell’Agenzia
delle Entrate del dicembre 2005 - viene implementata di diverse e nuove funzionalità. In
particolare, viene prevista la possibilità di inoltrare, anche agli intermediari finanziari differenti
Indagini finanziarie: aggiornata la dalle società fiduciarie, le richieste di indagini per rapporto/operazione. Tale adeguamento si è reso
http://www.abicloud.it/articolo?urn=urn:abi:abi:C
procedura telematica per lo scambio necessario a seguito delle modifiche che hanno interessato la procedura telematica per lo scambio
IR.TRI:2014;3
delle informazioni (PEC), consistenti nella c.d. “richiesta di tipo 8", in base alla quale gli operatori
delle informazioni
finanziari, e non più le sole società fiduciarie, sono obbligati, a partire dal 27 maggio 2013, a
fornire le generalità del soggetto collegato ad un rapporto od operazione. Altra novità riguarda il
rifiuto automatico delle richieste di proroga della scadenza per inoltrare le risposte alle indagini, se
inviate a meno di 72 ore dalla scadenza del termine concesso dagli Uffici.
Antiriciclaggio sui promotori
finanziari: delibera CONSOB sull'
adeguata verifica alla clientela
Con Delibera n. 18731 del 2013, la Consob ha stabilito che, a partire dal 1 gennaio 2014 è stato
stabilito che i promotori finanziari assolvono agli obblighi posti dalla normativa in riferimento
all’adeguata verifica della clientela, osservando le misure, le modalità e le procedure interne
previste, per il proprio personale, dall'intermediario per il quale prestano la propria attività; le
nuove disposizioni rappresentano la risultante di uno specifico provvedimento posto in pubblica
consultazione fino allo scorso 15 settembre. La rilevanza della coerenza di comportamento della
categoria dei promotori finanziari, equiparati, sul piano delle disposizioni attuative in materia di
adeguata verifica della clientela, ai dipendenti degli intermediari per i quali prestano la propria
attività era già stata segnalata dalla Banca d’Italia in un provvedimento dello scorso aprile 2013. In
virtù dell’approccio seguito, si determina, inoltre, una piena coerenza sistematica con le altre
norme generali che presiedono all’inquadramento dei promotori nel contesto organizzativo degli
intermediari di appartenenza, anche a livello internazionale.
http://www.consob.it/
Antiriclaggio: definite le modalità
per l'invio dei dati
A partire dal mese di gennaio 2014, Banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica
(IMEL), istituti di pagamento (IP), SIM, SGR, SICAV, imprese di assicurazione che operano in
Italia nei rami vita, intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB,
società fiduciarie, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. dovranno trasmettere, con cadenza mensile, i
dati relativi alle operazioni registrate nell’Archivio Unico Informatico (le c.d. Segnalazioni
antiriciclaggio aggregate - S.AR.A.). Oggetto di trasmissione sono le operazioni di importo pari o
superiore a 15.000 euro, nonché le operazioni in contanti, che, seppure non avendo superato tale
soglia, possono essere classificate come “operazioni finanziarie”; le segnalazioni dovranno essere
effettuate entro il secondo giorno del terzo mese successivo a quello di riferimento: il primo invio è
dunque fissato per il 2 aprile p.v.
https://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sara
Bankitalia adotta i Principles for
Financial Markets Infrastructures
A partire dal 1° gennaio 2014, la Banca d’Italia ha adottato i Principles for Financial Markets
Infrastructures (PFMI), in un’ottica di adeguamento agli standard internazionali per la
supervisione dei sistemi di pagamento di rilevanza sistemica e di regolamentazione dei titoli. Tale
sistematizzazione dei controlli si sposa con il trattamento prudenziale definito in ambito
comunitario dall’accordo di Basilea III in riferimento alle esposizioni nei confronti delle Banche
Centrali; in quest’ottica la Banca Centrale viene considerata come “qualifying central http://www.bancaditalia.it/media/notizie/nuovi_st
counterparty ”. L’obiettivo è rendere più stringenti gli standard finora esistenti attraverso il
andard_infrastrutture_post_trading
rafforzamento delle infrastrutture di trading e post-trading dei mercati finanziari (financial market
infrastructures, FMIs), introdurne di nuovi relativi a tipologie di rischio non considerate in
precedenza, accrescere la coerenza della regolamentazione e supervisione sulle infrastrutture nei
diversi Paesi; tali principi sono complementari alla normativa europea e nazionale applicabile ai
soggetti vigilati.
Con la comunicazione pubblicata il 18 febbraio 2014, l'UIF - pur sottolineando che le carte di
pagamento rappresentano oggi una delle migliori alternative al contante nella lotta al riciclaggio di
denaro - ha richiamato l'attenzione sulla cricostanza che il rischio di un “uso distorto” dello
strumento è in agguato. La sempre maggiore versatilità operativa delle carte consente infatti di
trasferire volumi anche considerevoli di fondi, spesso per importi molto vicini al plafond massimo
stabilito dagli emittenti. Altro elemento distorsivo riguarda la contemporanea effettuazione di
UIF: attenzione all'uso delle carte di operazioni a notevole distanza geografica, le quali lasciano molto spesso pensare che le carte siano http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/c
utilizzate da soggetti diversi dal titolare. Altre volte, i maggiori rischi derivano dalla scarsa
credito.
arte_pagamento_18022014.pdf
attenzione che gli intermediari tendono a riservare allo strumento; a questo proposito, sarebbe
opportuna l’attivazione di meccanismi di adeguata verifica dei titolari delle carte, nonché la
presenza di un numero massimo di carte emesse nei confronti del medesimo soggetto. Nella
comunicazione medesima, l'UIF ha inoltre individuato specifici settori commerciali nei quali l’uso
di carte deve essere attentamente monitorato, in quanto particolarmente pericoloso; si pensi ad
esempio al money transfer, al gioco on-line ed alle agenzie di scommesse.
Pubblicato il Provvedimento n. 15
del 2014 in materia di Banca dati
sinistri RCA.
In data 4 febbraio 2014, l’IVASS ha pubblicato il Provvedimento n. 15 recante la disciplina della
“Banca dati sinistri” di cui all’articolo 135 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private), che va ad integrare il Regolamento IVASS n. 31 del 1° giugno 2009.
La necessità di prevenire e contrastare comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione
obbligatoria per i veicoli a motore ha determinato la necessità di ridefinire le modalità di
alimentazione della Banca dati sinistri istituita dall'ISVAP (ora IVASS).
E' stato infatti previsto un criterio unitario di individuazione delle comunicazioni periodiche che
prescinde dalla frequenza dei flussi informativi trasmessi. Al fine di evitare ua duplicazione delle
sanzioni, variabili in base al numero di invii predisposti, il Provvedimento introduce nell'art. 7 due
ulteriori commi (6 e 7); questi prevedono che, ai fini sanzionatori, si considera quale
comunicazione periodica di cui all’articolo 316 del D.Lgs. – indipendentemente dalla frequenza
dei flussi dei dati riguardanti i sinistri – l’insieme delle trasmissioni effettuate dall’impresa in
ciascuna settimana di calendario rientrante nel periodo di osservazione assunto in sede di
accertamento delle eventuali violazioni. Le disposizioni si applicano ai procedimenti sanzionatori
avviati a partire dal giorno della sua entrata in vigore ed a quelli pendenti alla stessa data.
Con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 24 febbraio 2014 vengono forniti chiarimenti
in ordine alla rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale di Banca d’Italia. Da un punto
di vista fiscale, la disciplina in esame inquadra le quote di partecipazione al capitale della Banca
d’Italia nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione (portafoglio di trading )
e determina un disallineamento tra il maggior valore nominale della partecipazione e quello
Circolare Agenzia Entrate n. 4/E: fiscalmente riconosciuto. La stessa disciplina si preoccupa, poi, di riallineare il differenziale tra i
due valori con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta
Rivalutazione quote di
partecipazione al capitale di Banca regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali. I destinatari della disciplina sono i
d'Italia.
partecipanti al capitale della Banca d’Italia, ed in particolare, i soggetti che detengono le quote di
partecipazione al capitale della Banca d'Italia. Riguarda, quindi, sia soggetti che rientrano
nell’ambito della disciplina del reddito d’impresa (IAS/IFRS adopter e non) sia soggetti che non vi
rientrano (come, ad esempio, l’INPS). Con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione, la
disciplina si riferisce alle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, così come
incrementato dall'operazione di utilizzo delle riserve statutarie.
www.ivass.it
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/n
si/documentazione/provvedimenti+circolari+e+ri
soluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+20
14/febbraio+2014/circolare+n.+4e+del+24+febbr
aio+2014/Cir4e+del+24+02+14.pdf
La Consob adotta nuove
disposizioni attuative in materia di
antiriciclaggio
Consob: pubblicato a febbraio il
"Risk Outlook n. 7 ".
Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le
Linee Guida per i pagamenti a
favore della PA.
La Consob, con Delibera 18 febbraio 2014, n. 18802, ha adottato le disposizioni attuative in
materia di adeguata verifica della clientela da parte dei revisori legali e delle società di revisione su
http://www.consob.it/main/documenti/bollettino2
enti di interesse pubblico. Le nuove Disposizioni - adottate dalla Consob, d’intesa con la Banca
014/d18802.htm
d’Italia e con l’IVASS - si applicheranno a decorrere dal 1° giugno 2014 ai rapporti in essere a tale
data, anche se costituiti prima dell’entrata in vigore del decreto antiriciclaggio.
La CONSOB ha pubblicato il proprio “Risk Outlook” n. 7 di febbraio 2014. Il “Risk Outlook ” è
un documento periodico, a cadenza semestrale, di analisi dei fenomeni di natura congiunturale e
dei trend che caratterizzano l’evoluzione dei mercati finanziari. Tale documento, funzionale
all’individuazione dei fattori di rischio per il conseguimento degli obiettivi istituzionali, si articola
in quattro sezioni concernenti: i mercati azionari, i mercati obbligazionari, le società non
finanziarie e gli istituti di credito.
www.consob.it
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2014, il documento recante le
“Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_general
gestori dei pubblici servizi ”. Le linee guida, tenuto conto del quadro normativo di riferimento e/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
secondo il quale sussiste un obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di accettare pagamenti
azioneGazzetta=2014-02dovuti a qualsiasi titolo, anche con l’uso delle tecnologie delle informazione e della 07&atto.codiceRedazionale=14A00702&elenco3
comunicazione, delineano le attività cui le stesse devono dare corso per consentire l’esecuzione di
0giorni=true
pagamenti tramite l’uso dei suddetti strumenti elettronici.
Con la “Lettera al mercato” del 6 febbraio 2014, l’IVASS ha specificato il tasso di inflazione ed il
tasso di rendimento medio lordo dei titoli di Stato relativi all’anno 2013 da inserire nelle schede
sintetiche dei contratti di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili. In particolare, per
IVASS: individuati i tassi da inserire quanto attiene al tasso medio di rendimento lordo dei titoli di Stato, il valore da considerare è pari
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.
nelle schede sintetiche dei contratti al 3,35%, mentre, per il tasso di inflazione, il valore è pari all’1,17%.
jsp
L’IVASS ha, inoltre, indicato le variazioni percentuali annue dei tassi di cambio contro l’euro delle
di assicurazione sulla vita.
principali valute estere, nonché i tassi d’interesse dei titoli a lungo termine denominati nelle
medesime valute, da inserire nelle Schede sintetiche dei contratti di assicurazione sulla vita con
partecipazione agli utili, le cui prestazioni sono espresse in valuta estera.
Consob: ultimi orientamenti sugli
"emittenti strumenti finanziari
diffusi tra il pubblico in maniera
rilevante".
La Consob, con Comunicazione del 18 febbraio 2014, ha risposto ad un quesito in merito alla
qualificazione di “emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ”. In
particolare, il quesito riguardava la corretta applicazione dell' art. 2-bis , comma 3 del
“Regolamento Emittenti”, secondo cui non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui
azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione, riguardanti anche l’esercizio dei diritti aventi
contenuto patrimoniale. La norma fa riferimento alle azioni la cui cessione non autorizzata – in
virtù di limiti alla circolazione previsti direttamente dalla legge – non consente neppure l’esercizio
dei diritti aventi contenuto patrimoniale. Il limite alla circolazione, idoneo ad escludere
l’applicazione della disciplina degli emittenti azioni diffuse, è pertanto nettamente individuato con
riguardo alla fonte da cui esso deve promanare, oltre che alla sua estensione. Laddove lo statuto,
invece, si limita a stabilire che le azioni speciali possono essere trasferite soltanto a soggetti in
possesso di specifici requisiti soggettivi, senza disciplinare compiutamente l’ipotesi di un acquisto
delle predette azioni speciali da parte di un soggetto privo dei citati requisiti, le stesse azioni
devono ricomprendersi nel novero degli strumenti finanziari canonici, non rientrando nell’ambito
applicativo della norma regolamentare sopraccitata.
www.consob.it
La Circolare Assonime n. 3/2014 specifica i nuovi obblighi di segnalazione delle posizioni in
strumenti finanziari derivati a carico delle controparti non finanziarie, introdotti dal regolamento
EMIR n. 648 del 2012. Tale regolamento prevede che nel caso in cui la controparte non finanziaria
superi alcune soglie di rilevanza nell’operatività su strumenti derivati OTC, essa si definisce
controparte non finanziaria “qualificata”. L’obbligo di segnalazione dei contratti derivati è
applicabile a tutte le controparti non finanziarie, mentre l’obbligo di compensazione è solamente
Cirocolare Assonime: obblighi di applicabile alle controparti qualificate.
L’obbligo di segnalazione dei derivati deve essere adempiuto entro il giorno lavorativo successivo http://www.assonime.it/AssonimeWeb2/dettaglio
segnalazione delle posizioni in
.jsp?id=250717&idTipologiaDettaglio=1421
strumenti finanziari derivati a carico alla stipula, modifica o cessazione del contratto. Per gli obblighi di compensazione, la verifica del
delle controparti non finanziarie superamento delle soglie di rilevanza spetta alla controparte non finanziaria.
Il Regolamento EMIR per i contratti derivati non sottoposti a compensazione, prevede che le
controparti non finanziarie adottino disposizioni e procedure opportune per misurare, monitorare e
attenuare il rischio operativo, nonché il rischio di credito di controparte. Tale obbligo è costituito
dai requisiti operativi, applicabili a tutte le controparti non finanziarie, e dai requisiti di
collateralizzazione e di valutazione mark to market dei contratti, applicabili soltanto alle
controparti non finanziarie qualificate.
FISCALE
(a cura di: L.M. QUATTROCCHIO - B.M. OMEGNA - A. MAGLIANA)
N.
1
L.
GENERE
NEWS
LINK
NOVITA' LEGISLATIVE
D.L. n 4 del 29 Gennaio 2014 Voluntary Disclosure per il rientro
di capitali dall'estero
E' stato approvato il D.L. n. 4 del 2014 che fissa il quadro normativo sul rientro dei capitali
dall'estero, mentre è stata rinviata l'introduzione nel Codice penale del reato di autoriciclaggio. Il
contribuente che non ha rispettato gli obblighi di dichiarazione delle attività detenute all'estero fino
al 31 dicembre 2013, può avvalersi di una procedura di collaborazione volontaria (Autodenuncia http://www.governo.it/backoffice/allegati/74577all'ufficio competente), attivabile fino al 30 settembre 2015. Tale richiesta non è ammessa se
9211.pdf
presentata dopo l'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti
penali relativi alle situazioni medesime. Con la piena e spontanea dichiarazione del contribuente vi
è una sensibile riduzione delle sanzioni.
L'art. 1, comma 143, della Legge di Stabilità 2014 prevede che «il maggior valore attribuito ai
Legge di stabilità 2014: Nuove
beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini della determinazione delle imposte
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/
opportunità per la rivalutazione dei sui redditi (...) ». E'evidente la differenza rispetto alla precedente rivalutazione ex art. 15 D.L. n.
13G00191/sg
beni d'impresa
185 del 2008, in cui era possibile rivalutare anche soltanto ai fini civilisti. L'Agenzia delle Entrate,
per parte sua, ha confermato l'obbligo della rivalutazione ai fini fiscali.
I commi 282 e 283 della Legge di Stabilità 2014 esonerano i soggetti con l'esercizio coincidente
con l'anno solare, dalle sanzioni per infedele dichiarazione Irap relative ad eventuali rettifiche
Legge di stabilità 2014: I rilievi sul
riferite ai periodi d'imposta dal 2009 al 2012, in virtù dell'applicazione normativa sul transfer http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/
transfer pricing sono estesi anche
pricing . Per contro, a partire dal 2013 i rilievi sul transfer pricing si estendono anche all'Irap, con
13G00191/sg
all'Irap
possibilità di irrogazioni di sanzioni, fatto salvo l'esonero per via della produzione degli oneri
documentali di cui all'art. 1, comma 2-ter , D.Lgs. n. 472 del 1997.
Legge di stabilità 2014: le
compensazioni fiscali
Le nuove limitazioni sulle compensazioni introdotte dalla legge di Stabilità 2014, con la previsione
dell’obbligo di apposizione del visto di conformità, riguardano esclusivamente le compensazioni
“orizzontali” di crediti relativi a imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte e imposte
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/
sostitutive, per importi superiori a 15.000 euro. In particolare per le compensazioni di importo
13G00191/sg
superiore a 5.000 euro, la norma non prevede l’obbligo di preventiva presentazione della
dichiarazione dei redditi. Infine, per quanto concerne l’entrata in vigore dei nuovi limiti, la
modifica normativa trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta 2013.
Gli amministratori con potere di firma su conti correnti intestati a società in uno Stato estero, che
non siano beneficiari (ossia possessori) dei relativi redditi, non sono tenuti a compilare, in
relazione a tali attività, il quadro RW della propria dichiarazione dei redditi. Le attività detenute
all’estero per il tramite di una società italiana non devono essere indicate nel quadro RW, qualora
Legge di stabilità 2014: obblighi di le stesse siano detenute per il tramite di una società localizzata all’estero, in un Paese http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/
collaborativo, ed il contribuente deve limitarsi a indicare il valore della partecipazione detenuta
monitoraggio
13G00191/sg
nella società estera. Nel caso infine di una partecipazione superiore al 25% in una società
localizzata in un Paese non collaborativo, si applica il c.d. approccio “look through ”, con
conseguente obbligo di indicazione, in luogo della partecipazione, delle attività patrimoniali e
finanziare detenute all’estero dalla società.
Legge di stabilità 2014: ritenuta su
redditi da investimenti esteri
Non devono essere assoggettate alla nuova ritenuta sui redditi derivanti da investimenti esteri e
dalle attività di natura finanziaria (introdotto all’art. 4, comma 2, D.L. n. 167 del 1990) le
plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate non riferibili ad attività
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/
finanziarie detenute in custodia, amministrazione, gestione o altro stabile rapporto presso
13G00191/sg
intermediari finanziari italiani.
Non trattandosi, infatti, di redditi soggetti a imposizione sostitutiva essi concorreranno a tassazione
in UNICO del contribuente.
Legge di stabilità 2014: la
svalutazione delle rimanenze
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che non assumono rilevanza fiscale gli eventuali maggiori
valori che, per qualsiasi motivo, siano imputati in aumento dell’onere sostenuto per l’acquisto di
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/
beni-merce valutati a costo specifico.
13G00191/sg
Il chiarimento è conforme a quanto precisato nella risoluzione n. 78/E/2013, nella quale è stata
affermata l’irrilevanza fiscale delle svalutazioni di rimanenze per i beni valutati a costo specifico.
Legge di stabilità 2014: novità per
l'accertamento
In seguito all’introduzione dell’accertamento esecutivo, la pretesa erariale non è più seguita da
iscrizione a ruolo della cartella. Laddove, pertanto, il contribuente riscontri errori dell’ufficio nella
richiesta delle somme in pendenza di giudizio di secondo grado o di legittimità, questi - fatta salva http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/
la facoltà di chiedere il riesame dell’atto in autotutela - potrà procedere all’impugnazione
13G00191/sg
dell’intimazione di pagamento, ricorrendo per vizi propri dell’atto, come nel caso di errore di
calcolo nella determinazione degli importi dovuti a seguito della sentenza
Deducibilità del leasing
L’art. 1, commi 162 e 163, della legge di Stabilità 2014, caratterizzato da importanti modifiche alla
disciplina della deduzione dei canoni di leasing dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo, ha
stabilito la riduzione del periodo di deduzione fiscale, con decorrenza dei contratti sottoscritti a
partire dal 1° gennaio 2014. Viene accorciato il periodo minimo di deduzione dei canoni di http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/
leasing : per i beni immobili è ridotto alla metà del periodo d’ ammortamento, rispetto ai 2/3
13G00191/sg
previsto fino al 31 dicembre 2013; per i beni immobili il periodo minimo di deduzione corrisponde
a 12 anni (fino al 31 dicembre 2013, tale periodo era variabile da 11 a 18 anni in dipendenza
dell’aliquota di ammortamento).
Modifica della fiscalità indiretta
immobiliare
L’art. 10 del D.Lgs. n. 23 del 2011 aveva disposto che, a partire dal 1°/1/2014, gli atti di
trasferimento immobiliare non fossero più soggetti alle molteplici aliquote dell’imposta di registro
di cui al previgente art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131 del 1986, bensì solo alle due
aliquote seguenti: 2%, in presenza delle condizioni per l’agevolazione prima casa; 9%, in tutti gli
altri casi. Inoltre, l’art. 10, comma 4, aveva disposto la soppressione, senza alcuna eccezione, di
tutte le aliquote agevolate o le esenzioni previste fino al 31.12.2013 per gli atti immobiliari, anche
da leggi speciali. Il D.L. n. 104 del 2013 ha, inoltre, disposto l’applicazione delle imposte
ipotecaria e catastale fisse di 50,00 euro ciascuna agli atti di trasferimento immobiliare che dal
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/
1°/1/2014 scontano l’imposta di registro con le nuove aliquote (in base alle norme sopra citate); ed
13G00191/sg
aumentato a 200,00 euro, dal 1°/1/2014, l’importo delle imposte fisse di registro, ipotecaria e
catastale, ove dovute, fino al 31.12.2013, nella misura di 168,00 euro. Infine, la legge di stabilità
per il 2014 ha scluso l’agevolazione per la piccola proprietà contadina (con il risultato che le sole
agevolazioni ancora applicabili, per l’imposta di registro, dal 1°/1/2014, sono le agevolazioni per la
piccola proprietà contadina e le agevolazioni “prima casa”); ed introdotto una nuova aliquota
(12%) per i trasferimenti di terreni e relative pertinenze operati dal 1°/1/2014 a favore di soggetti
diversi da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla relativa gestione
assistenziale e previdenziale.
Dal 31 marzo 2014 è possibile presentare le domande di agevolazione alle banche o agli
intermediari finanziari che aderiscono alle convenzioni relative agli incentivi alle PMI previsti
dalla “Sabatini bis”, varati dal Ministero dello Sviluppo Economico e garantiti dalla Cassa depositi
Operativi gli incentivi alle PMI per e prestiti. La domanda di agevolazioni da compilare in formato elettronico va sottoscritta con la
http://www.polieco.it/Portals/0/circolare_nuova_s
firma digitale e inviata tramite posta elettronica certificata. Tutte le modalità operative ed ulteriori
nuovi investimenti nel processo
abatini_10_02_2014_DEF.pdf
informazioni al riguardo sono indicate nella Circolare del Mise - Direzione generale per gli
produttivo
investimenti alle imprese n. 4567 del 10 febbraio 2014. Nella Circolare è contenuta inoltre la
modulistica da utilizzare ed ulteriori informazioni relative agli allegati e alle agevolazioni
riconosciute, oltre all'indicazione degli investimenti agevolabili.
Processo tributario telematico
Il D.M. 23 dicembre 2013, n. 63, che entrerà in vigore il 1° marzo 2014, in attuazione delle
disposizioni contenute nell'art. 39, comma 8, del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla
L. n. 111 del 2011, disciplina l'uso degli strumenti telematici nell'ambito del processo tributario. Il
MEF ha precisato che le successive regole tecnico-operative dell'informatizzazione del processo http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/2/14/1
tributario saranno adottate con uno o più decreti direttoriali, il primo dei quali individuerà le
4G00018/sg
commissioni tributarie presso le quali troverà applicazione la nuova procedura. L'obiettivo è quello
di contribuire al miglioramento della funzionalità complessiva degli uffici giudiziari, nell'ottica
della riduzione dei costi e dell'accrescimento dell'efficacia della loro azione.
L’art. 10 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha profondamente modificato la disciplina dell’imposta
di registro e delle altre imposte indirette (con l’eccezione dell’imposta sul valore aggiunto),
applicabili ai trasferimenti immobiliari onerosi, di cui all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata
al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Il comma 4 del citato art. 10 ha stabilito che, con effetto dal 1° gennaio 2014, in relazione ai
http://www.normattiva.it/uriSeparazione e divorzio:
suddetti atti, “sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in
esenti i trasferimenti immobiliari ai
res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011leggi speciali”.
03-14;23!vig
figli
Tuttavia, l'esenzione fiscale prevista dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987 deve ritenersi
tuttora applicabile alle disposizioni patrimoniali in favore dei figli disposte in accordi di
separazione e divorzio, a condizione che il testo dell'accordo omologato dal tribunale preveda
esplicitamente che l'accordo patrimoniale, a beneficio dei figli, sia elemento funzionale e
indispensabile, ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
La Legge di stabilità 2014 prevede la trasformazione delle imposte differite e anticipate (Dta) ai
Legge di stabilità: estensione
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/
all'IRAP degli effetti delle imposte fini IRAP in crediti d'imposta. In tal modo viene assicurata la piena liquidabilità delle Dta riferibili
13G00191/sg
all'IRAP.
differite e anticipate
Il decreto "Destinazione Italia" convertito in legge il 21 febbraio 2014 apporta alcune modifiche al
credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo, inclusa quella volta alla creazione di nuovi brevetti.
Con riferimento all'ambito oggettivo prevede che sia ammessa alle agevolazione qualcunque
tipologia di impresa purchè abbia un fatturato annuo inferore a 500 milioni di euro. La misura
risulta quindi estesa anche ai consorzi e alle reti di imprese che effettuano le attività di ricerca,
http://leg16.camera.it/465?area=34&tema=790&
Credito d'imposta R&S: Novità con
sviluppo e innovazione; in tal caso l'agevolazione è ripartita secondo criteri proporzionali in base
la conversione in legge del decreto
Credito+d'imposta+per+la+ricerca+e+lo+svilupp
alla partecipazione posseduta. Nessuna variazione ha subito invece l'entità del credito. Un decreto
"Destinazione Italia"
o
attuativo di prossima emanazione indicherà le modalità tecniche da seguire per inviare l'istanza
telematica al fine di fruire dell'agevolazione. E' inoltre necessaria la presenza di un documento che
certifica l'avvenuta revisione contabile per le imprese non soggette a revisione: le relative spese
sono ammissibili entro un limite massimo di 5.000 euro. Si attende il decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico che stabilirà le modalità operative e la decorrenza dell'agevolazione.
2
ORIENTAMENTI
GIURISPRUDENZIALI
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1820 del 2014, ha accolto il ricorso di due indagati per i
reati di cui agli artt. 2 del D.Lgs n.74 del 2010 (sovrafatturazione), affermando il seguente
principio di diritto: «In tema di frode fiscale, nell'ipotesi di utilizzazione per operazioni solo in
Proporzionalità tra misura cautelare parte inesistenti, il giudice che emette il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla
confisca per equivalente ha l'obbligo di determinare con esattezza l'imposta evasa (pari
ed entità del fatto
all'effettivo profitto conseguito dall'operazione parzialmente inesistente), non potendo il profitto,
in tal caso, coincidere con l'imposta aritmicamente calcolata sulla base degli imponibili esposti
nelle fatture nel loro intero ammontare, pena la violazione del principio di proporzionalità tra la
misura cautelare imosta e l'entità di fatto ».
http://www.cortedicassazione.it/
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 49 del 3 gennaio 2014, ha dichiarato legittima una
cartella di pagamento per l'IRAP e l'IVA dovuta da una società di persone e notificata a un socio in
qualità di coobligato solidale, pur in assenza di preventiva escussione del patrimonio societario.
Secondo i giudici, il beneficium excussionis di cui all'art. 2304 c.c. ha valenza limitatamente alla
Legittima la responsabilità dei soci
fase esecutiva, non impedendo al creditore «d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno
anche per le obbligazioni tributarie
specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per potere iscrivere ipoteca giudiziale sugli
immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori
indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del
suo credito ».
http://www.cortedicassazione.it/
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 2614 del 2014, ha rigettato l'insussitenza dell'elemento
psicologico in caso di reato di omesso versamento dell'IVA; in particolare per tale fattispecie
l'ipotesi di reato opera in caso di evasione di imposta per importi superiori a 50.000,00 euro per
ciascun periodo di imposta, rilevando esclusivamente il dolo generico. La pronuncia pare tuttavia
fornire un margine di apertura in quanto, nel caso in cui il contribuente versi in una situazione di
crisi economica e di liquidità, e quest'ultima sia effettivamente in atto e sia compravata in modo
specifico e supportata da adeguata documentazione, potrebbe escludersi l'elemento psicologico del
reato richiesto ai fini dell'integrazione della fattispecie penale di omesso versamento.
http://www.cortedicassazione.it/
La Corte di Cassazione, con successiva Sentenza n. 3639 del 2014, ha ritenuto penalmente
rilevante il mancato versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale nel maggior
Omesso versamento IVA: obbligo di termine stabilito per il versamento dell'acconto, sul riflesso che l'imputato «aveva avuto il tempo
sufficiente per organizzare le sue risorse » ed inoltre avrebbe dovuto comunque accantonare l'IVA
accantonare l'imposta incassata
in precedenza incassata, per far fronte all'obbligazione fiscale anche nei casi di difficoltà
economiche e di liquidità.
http://www.cortedicassazione.it/
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 668 del 2014 ha affermato che l’accertamento induttivo
extracontabile, eseguito ai sensi dell’articolo 55 del DPR n. 633 del 1972, risulta legittimo nel caso
in cui il curatore fallimentare non esibisce all’Agenzia delle Entrate la documentazione contabile
richiesta, che rappresenta uno dei presupposti per la sua applicabilità. Inoltre, non è rilevante la
circostanza che l’inadempienza sia dovuta alla consistente quantità di documenti giacenti presso la
cancelleria del tribunale fallimentare, dal momento che l’accertamento induttivo non ha funzione
sanzionatoria.
http://www.cortedicassazione.it/
Omesso versamento IVA: dolo
escluso se la crisi dell'impresa è
manifestata
Accertamento induttivo
extracontabile
Abuso del diritto: necessario
presentare prove "decisive"
La Corte di Cassazione, con al Sentenza n. 1233 del 22 gennaio 2014 , ha stabilito che l'abuso del
diritto si verifica nel caso in cui la forma adottata abbia l'unico scopo di eludere la normativa
fiscale di riferimento (prova questa che è posta a carico dell'Amministrazione Finanziaria), e non
tutte le volte che un’operazione sia risultata più vantaggiosa fiscalmente rispetto ad altre simili
operazioni. Compete al Fisco sia la prova del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione e
di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli; spetta invece al
contribuente l’onere di allegare l’esistenza delle ragioni economiche alternative o concorrenti di
reale spessore che giustifichino operazioni in quel modo strutturate.
http://www.cortedicassazione.it/
Imposte di registro, ipotecarie e
catastali
La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 6 del 23 gennaio 2014, ha dichiarato l’illlegittimità
costituzionale dell’articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto
concerne la mancata facoltà per gli acquirenti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze
acquisiti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, i quali non agiscono
nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, di chiedere che la base imponibile
ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sia costituita dal valore dell’immobile
determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 131 del 1986, fatta salva l’
applicazione dell’ articolo 39, comma 1, lett. d ), del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
http://www.cortedicassazione.it/
Accertamento anticipato: urgenza
solo per cause non imputabili
all'Amministrazione Finanziaria
La Corte di Cassazione, con Sentenze n. 2594 e n. 2595 del 5 febbraio 2014 e Sentenza n. 3142 del
12 febbraio 2014, ha chiarito che l'imminente scadenza del termine di decadenza per la notifica
dell'avviso di accertamento o di rettifica non rappresenta una valida ragione di urgenza che
giustifica l'emissione dell'avviso di accertamento o di rettifica prima del decorso dei sessanta
giorni. Il verbale di chiusura seguente ad accessi, ispezioni e verifiche deve comunque essere
redatto e consegnato al contribuente entro e non oltre il sessantunesimo giorno precedente la
scadenza del termine di decadenza, a meno che l'Amministrazione provi di non aver potuto
rispettare tale termine e che la circostanza non sia dovuta a fatti imputabili ad incuria, negligenza
od inefficienza. In mancanza di ciò, l'avviso di acceramento è da ritenersi nullo.
http://www.cortedicassazione.it/
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 5759 del 6 febbraio 2014, ha considerato legittimo - nel
caso di dichiarazione fraudolenta ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000 - il sequestro dei beni
dell'imprenditore, senza preventiva valutazione di quelli dell'azienda. E' affermato infatti che il
profitto confiscabile “è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito
alla consumazione del reato e può dunque consistere anche in un risparmio di spesa come quello
Frode fiscale: legittimo il sequestro derivante dal mancato pagamento del tributo”. Per effetto della commissione del reato tributario,
infatti, non si verifica direttamente un aumento del patrimonio della società e, pertanto, non risulta
dei beni dell'imprenditore
immediatamente individuabile in concreto una somma direttamente sequestrabile. E' legittimo,
pertanto, il sequestro dei beni dell'imprenditore, senza la preventiva valutazione di quelli della
società - beneficiaria dell'utile determinato dal reato - posto che nessuna norma impone
l’escussione preventiva del capitale sociale.
http://www.cortedicassazione.it/
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 2382 del 2014, ha precisato che nelle frodi carosello fondate sul mancato versamento dell'imposta incassata dalla società a seguito di acquisti
intracomunitari, altrimenti esenti, e successive rivendite, anche attraverso una o più società o ditte
filtro - il meccanismo dell'operazione e gli scopi che la stessa si propone fanno presumere la piena
conoscenza della frode e la consapevole partecipazione all'accordo simulatorio del beneficiario
finale. Tale fattispecie fraudolenta determina la conseguenza che, in applicazione del relativo
principio sancito dal legislatore comunitario (art. 17 direttiva n. 77/388/CEE), l'IVA assolta dal
beneficiario, nelle operazioni commerciali con la società filtro, non è detraibile ai sensi della
normativa fiscale (art.19 del Decreto IVA), anche se le operazioni siano state effettivamente
compiute e le relative fatture, al pari dell'intera documentazione contabile, sembrino regolari.
http://www.cortedicassazione.it/
La Suprema Corte, con Sentenza n. 5467 del 4 febbraio 2014, ha ribadito il principio
dell'indifferenza della condizione economica dell'imprenditore rispetto ad ogni ipotesi, penalmente
rilevante, di mancato assolvimento di un debito verso gli apparati dell Pubblica Amministrazione.
Omesso versamento: principio
Nel caso di specie, nonostante il mancato versamento delle ritenute fosse dipeso in via esclusiva
dell'indifferenza economica anche se
dal mancato incasso di ingenti somme che l'impresa doveva ricevere da un'ente pubblico, la
sussiste un credito nei confronti
Cassazione ha ritenuto che l'imprenditore - quando paga i propri dipendenti - abbia l'obbligo
della PA
contestuale di accantonare le somme da versare al fisco, creando così la riserva economica per
adempiere al suo obbligo tributario. Il mancato versamento è, di conseguenza, ingiustificabile.
http://www.cortedicassazione.it/
Frode carosello: la consapevole
partecipazione del beneficiario
finale rende indetraibile l'IVA
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 5905 del 7 febbraio 2014, ribadisce che il debito tributario
è collegato a quello dell'erogazione degli stipendi: tale correlazione implica che, quando il sostituto
effettua detto pagamento, insorge a suo carico l'obbligo di accantonare le somme dovute all'erario
per per poter adempiere all'obbligazione tributaria.
E' tuttavia rilevante, ai fini dell'esclusione della consapevolezza, la dimostrazione che sia
intervenuta una crisi di liquidità alla scadenza del termine, non derivante però da scelte del
sostituto d'imposta di non far fronte alla propria obbligazione. L'esimente della forza maggiore (ex
art. 45 c.p.) ricorre, cioè, anche nel reato di cui all'art.10-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000, forza
maggiore che può anche configurarsi in un'imprevista e imprevedibile indisponibilità del denaro
necessario.
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Imposta di registro:
passività e oneri deducibili solo in
caso di inerenza all'oggetto del
trasferimento
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 3444 del 14 febbraio 2014, ha affermato il principio
secondo cui - ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro - possono essere dedotte passività ed
oneri relativi ai beni e diritti trasferiti, a condizione che tali passività e oneri siano inerenti
all'oggetto del trasferimento stesso; con l'esclusione, quindi, di passività o oneri che - anche se
gravanti sul trasferente ed assunti dal trasferitario - non possono dirsi collegati all'oggetto del
trasferimento. Si richiama, al proposito, l' art. 5 della Direttiva Europea n. 335 del 1969.
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Sequestro preventivo e calcolo
dell'imposta evasa
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 6995 del 2014, ha annullato il sequestro preventivo per
equivalente nei confronti di un soggetto imputato per il reato di associazione a delinquere
finalizzato alla commissione di reati tributari. E' stato infatti ribadito il principio secondo il quale
l'oggetto della misura deve essere correlato all'imposta evasa, anche in fase di indagine, così da
consentire una corretta verifica sul valore dei beni da vincolare. Per la nozione di imposta evasa si
deve considerare l'art. 1 del D. Lgs. n. 74 del 2000, ove si prevede la rilevanza non solo di costi e
ricavi, bensì di tutti i componenti che in positivo o negativo, incidono sulla determinazione
dell'imposta stessa.
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Omesso versamento di ritenute
certificate
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 8728 del 2014, considera rientranti nella definizione di
atti fraudolenti anche mere attività materiali di occultamento dei beni.
In tale fattispecie manca un'attività di frode, in quanto la diminuzione del patrimonio non è solo
apparente bensì effettiva; trattasi comunque di condotte che portano l'Amministrazione finanziaria
ad avere una visione errata del patrimonio aziendale, il quale potrebbe essere oggetto della
Atti fraudolenti: mere attività
materiali di occultamento dei beni procedura di riscossione coattiva.
Assume rilievo, nell'ambito delle modalità di occultamento, solo quella che rende più difficoltoso
il rinvenimento di beni o del denaro idonei a soddisfare le pretese creditorie del Fisco; infatti, nel
caso in cui il patrimonio - nonostante gli atti di disposizione posti in essere - sia ancora sufficiente
a soddisfare le richieste creditorie è evidente l'insussistenza del delitto.
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La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 8677 del 2014, ha formulato il principio di diritto per cui
ai reati tributari non può essere applicata l'attenuante della speciale tenuità del danno, non
trattandosi di illeciti che offendono il patrimonio dello Stato, bensì la capacità contributiva. Si
precisa che è stata però prevista dal legislatore speciale - all'art. 13 del D. Lgs. n. 74 del 2000 - la
possibilità di mitigazione della pena in caso di condanna per reati tributari, introducendo una
speciale ipotesi di risarcimento del danno consistente nel pagamento del debito tributario.
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La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 2249 del 2014, ha stabilito che le note di variazioni IVA
Nota di variazione IVA in aumento:
in aumento possono essere emesse senza alcun limite temporale, atteso che il vincolo annuale è
possibile emissione senza alcun
previsto soltanto per le note di variazione in diminuzione, le quali possono essere emesse soltanto
limite temporale
alle specifiche condizioni previste dall' art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972.
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 12 febbraio 2014, n. 6635, ha precisato che l'accordo tra
l'Amministrazione Finanziaria e il contribuente, per la rateizzazione dell'omessa IVA, non fa venir
meno le ragioni che giustificano il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, ma consente
all'indagato di richiedere e ottenere la riduzione proporzionale della misura con riferimento agli
importi versati, in quanto il mantenimento del sequestro preventivo in vista della confisca nel suo
quantum iniziale, nonostante il pagamento del debito erariale, darebbe luogo ad una inammissibile
duplicazione sanzionatoria.
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Reati tributari: Condanna senza
attenuanti
Omessa IVA: riduzione della
confisca proporzionale alle rate
versate
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 3484 del 14 febbraio 2014, è ritornata sul tema della
competenza fiscale dei componenti di reddito. In particolare è stato osservato che la fattispecie
attinente all'imputazione di componenti di reddito sostenuti con "certezza" successivamente alla
chiusura dell'esercizio, ma contabilizzati con riguardo ad esso, per effetto della loro assunzione
Competenza fiscale dei componenti
nell'ambito della delibera di approvazione del bilancio, è riferibile soltanto a quella data, cioè dal
di reddito
momento in cui sono divenuti determinabili. I Giudici hanno richiamato il principio di competenza
di cui all'art. 75 del T.U.I.R., secondo cui i ricavi, i costi e gli altri componenti positivi e negativi,
concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza, a condizione che la loro esistenza sia
certa e il loro ammontare sia determinabile in modo obiettivo.
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 17 febbraio 2014, n. 7324, ha precisato che l'art. 9 del
D.Lgs. n. 74 del 2000, in deroga all'art. 110 del c.p., contiene una deroga in tema di concorso di
persone nel reato. In particolare, il soggetto emittente fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti non è punibile a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta. Invece, tale
regime derogatorio non può trovare applicazione quando la stessa persona proceda in proprio sia
all'emissione delle fatture fittizie sia alla loro successiva utilizzazione. In particolare, tale
disposizione non si applica nelle ipotesi in cui l'amministratore della società utilizzatrice registri in
contabilità una o più fatture false emesse da una ditta individuale di cui egli stesso sia anche il
legale rappresentante.
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La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 5457 del 2014, ha affrontato il tema dell'estinzione dei
debiti tributari nell'ambito di un giudizio abbreviato; in questa tipologia di giudizio infatti, non vi è
un dibattimento in senso tecnico e manca la formale dichiarazione di apertura del medesimo, che nel rito ordinario - viene identificato come momento a partire dal quale decorre il termine di
Giudizio abbreviato condizionato: scadenza per l'effettuazione del pagamento.
consente l'attenuante del pagamento La Cassazione si è espressa individuando il momento per l'effettuazione del versamento all'inizio
della discussione, posto che solo successivamente a detto inizio possono insorgere elementi
del debito tributario
predittivi di uno sfavorevole epilogo processuale tali da indurre l'imputato a richiedere l'attenuante.
Inoltre, se l'imputato volesse saldare il debito tributario dopo l'ammissione del rito abbreviato,
dovrebbe riservarsi questa facoltà e la produzione della relativa documentazione, chiedendo il rito
abbreviato condizionato.
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Fatture false: punibilità
Interpretazione estensiva della
giurisdizione tributaria
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la Sentenza n. 3773 del 2014, ha ampliato in misura
notevole l'ambito applicativo della giurisdizione tributaria previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 546/92.
Ha ribadito infatti che le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria,
successivi alla notifica della cartella di pagamento, devolvono alla giurisdizione ordinaria, mentre
se emerge la necessità di accertare, pure all’interno della fase di espropriazione, la presenza di un
credito fiscale (o di risolvere un problema di natura tributaria), sussiste la giurisdizione tributaria.
Secondo quanto stabilito dall’art. 19 del DLgs. 546/92 rimane comunque obbligatoria, la presenza
dell'atto impugnabile.
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Comunione legale tra coniugi al
verificarsi della separazione: è
compatibile con le agevolazioni
La Corte di Cassazione, con Sentenza 19 febbraio 2014, n. 3931, ha chiarito che le agevolazioni
fiscali sulla prima casa permangono anche quando il contribuente si separa dal coniuge. Viene in
particolare affermato il principio secondo cui, al verificarsi della separazione legale, la comunione
tra coniugi di un diritto reale su un immobile, ancorché originariamente acquistato in regime di
comunione legale, deve essere equiparata alla contitolarità indivisa dei diritti sui beni tra soggetti
tra loro estranei, che è compatibile con le agevolazioni. Infatti, la facoltà di usare il bene comune,
che non impedisca a ciascuno degli altri soggetti “di farne parimenti uso” ex art. 1102 c.c., non
consente di destinare la casa comune ad abitazione di uno solo dei comproprietari, per cui la
titolarità di una quota è simile a quella di un immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative.
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Imposta di registro basata su
"prezzo-valore" anche in caso di
procedure esecutive
La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 6 del 15 gennaio 2014, ha ritenuto legittima
l'applicazione del metodo basato sul prezzo-valore, non solo per le transazioni relative ad immobili
acquistati sul libero mercato, ma anche per quelle realizzate attraverso procedure esecutive o
pubblico incanto. Tale opzione esprime un evidente valenza agevolativa ai fini dell'applicazione
dell'imposta di registro, consentendo al contribuente di non scegliere - tra i diversi criteri di
determinazione della base imponibile - quello fondato sul valore "tabellare", che potrebbe essere
meno vantaggioso in situazioni congiunturali avverse, bensì quello basato sul prezzo-valore, oggi
sicuramente più conveniente, poichè riflette valori del mercato immobiliare in diminuzione.
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La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 4115 del 20 febbraio 2014, ha precisato che - in tema di
accertamento dei redditi - l'indennità supplettiva di clientela, prevista dagli accordi economici
collettivi che disciplinano i rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, costituisce - in
pendenza del rapporto di agenzia - un costo eventuale. Tale indennità, pertanto, non è
accantonabile fiscalmente e non è deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 70 del D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917, ma deve essere classificata come componente negativo di reddito
deducibile esclusivamente nell'esercizio in cui verrà concretamente corrisposta.
In merito agli interessi passivi relativi ad acquisizione di capitali da parte dell'impresa, questi sono
deducibili solo se sostenuti nell'esercizio di impresa; è inoltre necessario dimostrare le ragioni
giustificative delle relative operazioni di finanziamento e il concreto impiego delle somme
conseguite in attività produttive di quel reddito.
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Poteri di indagine delle commissioni La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 4161 del 21 febbraio 2014, ha avuto modo di precisare
tributarie in caso di insufficienza di che qualora dagli atti del processo tributario non risultino sufficienti elementi di giudizio, il giudice
ha un autonomo potere d'indagine nei limiti dei fatti dedotti dalle parti.
elementi di giudizio
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La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 4609 del 2014, ha precisato che - nel caso di
contestazione in ordine alla detraiblità dell'IVA - il contribuente è gravato dall'onere della prova in
ordine alla mancata consapevolezza circa l'illecità dell'operazione; in particolare egli deve provare
di non essersi trovato nella condizione oggettiva di conoscibilità dell'operazione non lecita e di non
essere stato in grado di abbandonare lo stato di ignoranza sul carattere fraudolento dell'operazione
medesima.
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Indennità di clientela: deducibile
nell'esercizio in cui è corrisposta
Frodi Carosello: prova
dell'ignoranza inconsapevole
Sistema di inversione contabile e
neutralità fiscale
non ostacolano la detrazione
dell'IVA indebitamente versata
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con Sentenza n. 424/12 del 6 febbraio 2014, ha
affermato che - nell'ambito di una operazione soggetta al regime di inversione contabile - la
Direttiva 2006/112/CE, che disciplina il sistema comune di imposta sul valore aggiunto ed il
principio della rivalità fiscale, non osta a che il beneficiario di servizi sulla base di una fattura
redatta in modo errato operi la detrazione dell'imposta, e ciò anche nel caso in cui la correzione di
tale errore sia impossibile a causa del fallimento della controparte. Inoltre ribadisce che "Il
principio della certezza del diritto non osta ad una prassi amministrativa delle autorità tributarie
nazionali consistente nel revocare, entro un termine di decadenza, una decisione con la quale esse
hanno riconosciuto al soggetto passivo un diritto alla detrazione dell'IVA, reclamando dal
medesimo, a seguito di un nuovo controllo, tale imposta nonchè maggiorazioni di mora".
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Accertamento registro-dirette: il
contribuente deve fornire prova
contraria per superare la
presunziome
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 4114 del 20 febbraio 2014, ha affermato il principio per
cui l'indicazione - ai fini delle imposte sui redditi - di un'entrata inferiore rispetto a quella accertata
ai fini dell'imposta di registro legittima l'Amministrazione finanziaria a rettificare la plusvalenza,
fermo restando che il contribuente può superare la presunzione dimostrando di avere in concreto
ceduto ad un prezzo inferiore rispetto a quello accertato.
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Sequestro preventivo: nozione di
"disponibilità"
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 8700 del 2014, ha precisato - in tema di confisca - che
nel sequestro preventivo non è necessaria la prova del nesso di pertinenzialità del bene rispetto al
reato. La “disponibilità” del bene deve intendersi infatti come relazione effettuale dell’indagato (o
del condannato) con il bene, connotata dall’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di
proprietà. Pertanto, non è necessario che i beni in questione si trovino nella titolarità del soggetto
indagato (o condannato), in quanto è sufficiente che egli abbia un potere di fatto sui beni
medesimi, il quale peraltro può essere esercitato direttamente o per mezzo di altri soggetti.
Nell'ipotesi di comproprietà di un bene con un soggetto estraneo al reato, la Corte ha ritenuto
meglio specificare che il sequestro preventivo si debba limitare alla quota di proprietà
dell'indagato.
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La Cassazione, con Sentenza n. 4394 del 24 febbraio 2014, ha ribadito la non applicabilità delle
Sanzioni amministrative tributarie: sanzioni amministrative tributarie in caso di incertezza oggettiva sul contenuto, sull'oggetto e sui
destinatari della norma; principio già richiamato dall'art. 10, comma 3, delle Legge n. 212 del
non applicabilità in caso di
2000, e dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 472 del 1997 (disposizioni generali sulle sanzioni
incertezza della norma
amministrative tributarie).
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La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 7533 del 18 febbraio 2014, ha stabilito che la confisca di
somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato
tributario, deve essere compiuta anche nel caso in cui il contribuente abbia patteggiato la pena.
Corte di Cassazione: la confisca
deve essere applicata anche in caso La confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo è effettuata su richiesta in caso di
condanna con riguardo a determinati reati, a meno che che tali beni siano di proprietà di soggetti
di patteggiamento
estranei; inoltre nel caso in cui la specifica confisca su tali beni non sia praticabile, essa è effettuata
su altri beni di cui il reo abbia la disponibilità, per un valore pari al prezzo o al profitto conseguito.
http://www.cortedicassazione.it/
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 7615 del 18 febbraio 2014, ha affermato che la
dichiarazione infedele sottesa da elusione fiscale risulta penalmente rilevante nel caso in cui la
soglia di punibilità – indicata all’articolo 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000 – venga superata. Il
superamento della soglia rappresentata dal valore dell’imposta evasa costituisce una condizione
oggettiva di punibilità. Compete al giudice penale effettuare l'accertamento e calcolare
l’ammontare dell'imposta evasa.
Al di sotto della predetta soglia, l'interesse dell'Amministrazione Finanziaria all'esattezza delle
dichiarazioni annuali dei redditi e dell'IVA è presidiato dalle conseguenze sanzionatorie di natura
non penale, derivanti dalla violazione dell'obbligo posto a carico del contribuente.
http://www.cortedicassazione.it/
Corte di Cassazione: dichiarazione
infedele ed elusione fiscale
3
DOCUMENTI
Modelli dichiarativi 2014
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile in versione definitiva tutti i modelli dichiarativi ed i
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsil
relativi provvedimenti di approvazione per l’anno 2014. I modelli sono consultabili sul sito dell’
ib/nsi/strumenti/modelli
Agenzia delle Entrate.
Ad avviso dell’IRDCEC (circolare n. 37 del 9 gennaio), l’interpretazione più coerente è quella che
considera le spese analiticamente rimborsate all’esercente arti o professioni totalmente ininfluenti
nella determinazione del suo reddito. Ne consegue che, per un verso, il rimborso non è imponibile
Circolare 37/IR del 9 gennaio 2014: e, per l’altro – quale naturale contropartita –, che i costi riferibili alle spese rimborsate non sono
rimborsi spese per il professionista deducibili. Tale interpretazione trova fondamento nella nozione fiscale di compenso, che non deve
ricomprendere le somme non aventi funzione remunerativa della prestazione resa.
non tassati
Le spese "prepagate" dal committente (sostenute per conto del professionista), se relative a
prestazioni alberghiere e somministrazione di bevande ed alimenti, sono integralmente deducibili
se il professionista provvede ad addebitarle in fattura, quale compenso in natura.
http://www.irdcec.it/node/632
Il Consiglio Nazionale del Notariato (studio n. 1011-2013-T) ha preso in esame la modifica della
tassazione dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso in vigore dal 1° gennaio 2014. Lo studio è
suddiviso nelle seguenti nove tematiche: 1. Gli atti di cui all’ art. 1 della tariffa; 2. I riflessi sulla
tassazione delle cessioni soggette ad IVA; 3. La tassazione degli acquisti della cd. prima casa; 4. I
trasferimenti a titolo oneroso dei terreni agricoli; 5. La tassazione degli atti societari; 6. L’imposta
Trasferimenti immobiliari: tassazione
“minima” per gli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso; 6.1 L’ imposta “minima” per
alcune fattispecie particolari; 6.2 La natura dell’ammontare minimo - lo scomputo; 7. Il cd.
assorbimento degli altri tributi: le regole del comma 3 dell’ art. 10; 8. La soppressione di esenzioni
e agevolazioni; 9. L’entrata in vigore della disciplina dell’ art. 10; 10. Aumento delle imposte fisse
nella misura di 200 euro: decorrenza.
http://www.notariato.it/it/primo-piano/studimateriali/studi-materiali/diritto-tributario-ingenere/1011-13-t.pdf
Irap: non rileva la riduzione dei
debiti nel concordato preventivo
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 954-688/2013 del 15/01/2014, chiarisce
quale debba essere il corretto trattamento delle sopravvenienze attive derivanti dalla falcidia dei
debiti nella procedura di concordato preventivo, ai fini della determinazione della base imponibile
IRAP.
L'Agenzia delle Entrate ha accolto il rpincipio secondo cui l'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 446 del
1997, non consente di prescindere dalla corretta applicazione dei principi contabili ai fini della
http://www.ilfallimentarista.it/sites/default/files/u
determinazione della base imponibile IRAP; al proposito, il principio contabile OIC n. 6 statuisce
ploads/pdf/IRAP%20concordati%20Interpello%2
che gli la ristrutturazione del debito determina l'iscrizione di un provento di natura straordinaria nel
0Ag.%20Entrate_2014.pdf
conto economico e una corrispondente riduzione di pari importo del valore del debito nello stato
patrimoniale. Tale impostazione contabile determina un mancato concorso del componente
straordinario alla formazione della base imponibile IRAP; questo poiché i relativi componenti
positivi e negativi di reddito derivano dalla rettifica di un credito o un debito conseguenti ad una
valutazione, che assume rilevanza esclusivamente finanziaria per effetto della (in)capacità del
debitore di adempiere alle obbligazioni.
Con la Circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014, l'Amministrazione Finanziaria ha fornito chiarimenti
in merito all'applicazione delle nuove imposte d'atto sui trasferimenti immobiliari, efficaci dal 1°
gennaio 2014. Le aliquote in vigore da tale data sono:
- 9% per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e atti traslativi o
costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento;
- 2% per i trasferimenti aventi ad oggetto case di abitazione con particolari condizioni previste
dall'art. 1 della tariffa allegata al T.U.R.;
Imposte d'atto sui trasferimenti
- 12% per trasferimenti aventi ad oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti
immobiliari: i chiarimenti del Fisco
diversi dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli.
La misura fissa dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale passa da 168 a 200. Inoltre,
l'applicabilità delle agevolazioni prima casa risulta vincolata alla categoria catastale in cui è
classificato o classificabile l'immobile e non più alle caratteristiche riportate nel decreto Ministero
dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969. Nell'ambito della riformulazione dell'art. 1 della tariffa,
parte prima, allegata al T.U.R., scompaiono le note poste in calce, fatta eccezione per la II-bis
sulla prima casa.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/conne
ct/2bbf7680430370e28074ba33d5460548/CIR2E
+DEL+21+02+14+%282.pdf?MOD=AJPERES&
amp;CACHEID=2bbf7680430370e28074ba33d5
460548
La Circolare n. 1/E dell'Agenzia delle Entrate è dedicata alle novità introdotte dalla legge di
stabilità in materia di mediazione tributaria, applicabile agli atti ricevuti dai contribuenti a partire
dal 2 marzo 2014. Le novità riguardano: la prestazione del reclamo diventa condizione di
procedibilità dello stesso; l'imporcedibilità può essere eccepita mediante il deposito delle
controdeduzioni entro 150 giorni dalla presentazione dell'istanza; durante il procedimento di
mediazione ogni attività di riscossione è sospesa; il termine per la costituzione in giudizio del
ricorrente e del resistente decorrono trascorsi 90 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte
dell'Ufficio; tale termine beneficia della sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al
15 settembre. Inoltre, il ricorso effettuato direttamente in commissione tributaria provinciale, senza
passare prima dalla procedura di mediazione, è improcedibile e non più inammissibile.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/
Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e
+risoluzioni/Circolari/Archivio+circolari/Circolar
i+2014/Febbraio+2014/Circolare+n.+1E+del+12
+febbraio+2014/circ+1E.pdf
Legge di stabilità: mediazione
tributaria
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 20/E di febbraio 2014 è tornata ad analizzare
l'imposizione indiretta degli atti di risoluzione con mutuo consenso. Si precisa come la risoluzione
per mutuo consenso non determina la nascita di un diritto alla restituzione delle imposte assolte
sull'atto originario che si va a risolvere per espressa volontà delle parti. Ad essa si rende
Risoluzione di donazione per mutuo
applicabile la disciplina prevista in tema di risoluzione dei contratti dall'art. 28 del D.P.R. n. 131
consenso con imposte fisse
del 1986: l'atto, cioè, deve essere assoggettato a registrazione in termine fisso, con l'applicazione
dell'imposta in misura fissa. Si afferma, inoltre, che la retroattività della risoluzione assume rilievo
nella determinazione dell'eventuale plusvalenza Irpef; gli effetti retroattivi si estendono a 5 anni,
periodo computato a partire dalla data di acquisto dell'immobile da parte dell'originario donante.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/n
si/documentazione/provvedimenti+circolari+e+ri
soluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzi
oni+2014/febbraio+2014+risoluzioni/risoluzione
+20e+del+14+febbraio+2014/RIS+20e+del+14+
02+14.pdf
SIM in liquidazione: i commissari
liquidatori devono agire come
sostituti d'imposta
Con la Risoluzione Ministeriale n. 19/E del 13 febbraio 2014, l'Amministrazione finanziaria
fornisce chiarimenti in merito all'applicazione dell'imposta sostitutiva per la gestione dei portafogli
individuali con opzione dei contribuenti per il regime del risparmio gestito, da parte di una SIM in
liquidazione coatta amministrativa, con la possibilità che l'imposta sostitutiva venga applicata dai
commissari liquidatori. Nel regime del risparmio gestito, l'intermediario applica l'imposta
sostitutiva sul risultato netto di gestione. In caso di accesso alla procedura di liquidazione coatta
amministrativa, viene meno il contratto di mandato ma le disponibilità finanziarie non vengono
restituite al contribuente fino al momento della loro ripartizione. Fino a tale momento i commissari
liquidatori amministrano gli strumenti finanziari in un'ottica di minimizzazione del rischio;
l'attività di gestione degli strumenti finanziari obbliga, quindi, i commissari liquidatori ad agire
come sostituti d'imposta.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/n
si/documentazione/provvedimenti+circolari+e+ri
soluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzi
oni+2014/febbraio+2014+risoluzioni/risoluzione
+19e+del+13+febbraio+2014/RIS+19eDEL+13+
02+14.pdf
Assonime si esprime sull'exit tax
Con la Circolare n. 5 di febbraio 2014 in tema di exit tax , Assonime sottolinea che "il regime di
differimento comporta che il diritto dello Stato italiano ad esigere le imposte sui plusvalori dei
beni trasferiti, così come misurate al momento del trasferimento, insorge nel momento in cui i
beni verranno effettivamente realizzati nello Stato estero dalla società che ha ivi trasferito la
propria residenza ". Per l'individuazione delle ipotesi di realizzo si fa riferimento alle disposizioni
del T.U.I.R.. Per quanto riguarda il caso particolare dei beni ammortizzabili, non tecnicamente
individuati come ipotesi di realizzo del T.U.I.R., Assonime propone due opzioni: la sospensione di
imposta a tempo indeterminato oppure l'obbligo per il contribuente di aderire al regime di
tassazione pro quota in dieci anni. Si ricorda che l'art. 1, commi 6 e 7, del D.M. 2 agosto 2013
specificano che in entrambi i casi occorre prestare garanzie proporzionali all'importo dell'imposta
sospesa. Inoltre per il solo regime della rateizzazione è prevista la corresponsione degli interessi.
http://www.assonime.it/AssonimeWeb2/
Una delle modifiche apportate all'art. 10 del D.Lgs. n. 23 del 2011 riguarda l'introduzione di un
importo minimo relativo all'imposta di registro dovuta, stabilendo che quest'ultima non possa
essere applicata in misura inferiore a 1.000,00 euro per gli atti aventi ad oggetto trasferimenti e
costituzione di diritti reali immobiliari sui quali trova applicazione l'imposizione proporzionale del
2, del 9 e del 12%. L'Agenzia delle Entrate, nella C.M. n. 2/E/2014, precisa infatti che "nel caso in
cui l’imposta proporzionale dovuta per ciascuna disposizione è inferiore all’importo minimo
dell’imposta di registro mentre l’importo complessivamente dovuto, commisurato a tutte le
disposizioni, è superiore a quello minimo, l’imposta di registro da corrispondere è pari alla
somma degli importi dovuti per ciascun negozio ”.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/
Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e
+risoluzioni/Circolari/Archivio+circolari/Circolar
i+2014/Febbraio+2014/Circolare+n.+2E+del+21
+febbraio+2014/CIR2E+DEL+21+02+14+(2.pdf
L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 3/E/2014, fornisce chiarimenti sugli effetti del
disconoscimento dell'opzione per il consolidato fiscale, avvenuto per effetto dell'inesistenza delle
condizioni per beneficiare del regime della tassazione di gruppo oppure a seguito del verificarsi di
una causa di interruzione.
L'accertamento con adesione è l'unica sede in cui possono essere riconosciuti i versamenti
Accertamento con adesione nel
consolidato fiscale: riconoscimento effettuati dalla consolidante, scomputandoli dall'imposta accertata in capo alla singola consolidata.
Rimane comunque necessario che la consolidata, chieda il riconoscimento dei versamenti.
dei versamenti
Secondo l'Agenzia l'accettazione dei criteri di attribuzione dei versamenti avviene mediante la
definizione dei diversi avvisi di accertamento; quindi, sia le consolidate sia la consolidante devono
concordare gli importi oggetto di definizione. In tale circostanza, il "patto" tra Agenzia delle
Entrate e soggetti facenti parte del consolidato ha natura pubblicistica.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/n
si/documentazione/provvedimenti+circolari+e+ri
soluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+20
14/febbraio+2014/circolare+n.+3e+del+21+febbr
aio+2014/Circolare_3E.pdf
L'imposta "minima" di registro
A seguito di richiesta del MEF è stata rinviata al 1° luglio la decorrenza del prelievo relativo alla
ritenuta d'acconto del 20% su determinate tipologie di redditi di capitale e di redditi diversi che
derivano da investimenti detenuti all'estero o da attività estere di natura finanziaria. Il MEF ha,
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entra
Sospesa fino al 1° luglio 2014 la peraltro, comunicato che è in corso di elaborazione una norma di abrogazione di tale ritenuta.
ritenuta d'acconto sui redditi esteri D'altronde, l'evoluzione del contesto internazionale in materia di contrasto all'evasione cross
te/home
border , che ha subito un'accelerazione con la creazione di un modello di accordo intergovernativo
per lo scambio di informazioni fra gli USA e gli altri paesi, fa ritenere ormai superata la
disposizione che ha introdotto la ritenuta alla fonte.
Con Decreto datato 12 febbraio 2014 è stato eliminato San Marino dall'elenco degli Stati a fiscalità
San Marino esce dalla Black list dei
privilegiata: incombe, quindi, sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare la residenza
paradisi fiscali
italiana del contribuente e viene meno l'obbligo di segnalare le operazioni con tale Paese.
http://www.gazzettaufficiale.it/
INTERNAZIONALE
(a cura di: L.M. QUATTROCCHIO - B.M. OMEGNA - F.MARTINA)
N.
1
L.
GENERE
NEWS
LINK
San Marino out from Black List
San Marino Republic, until recently included in the Black List of countries with a very favorable
tax regime, has been removed on February 12, with the Decree of the Ministry of Economy and
Finance. The two important factors which have contributed to change its status are: the recent
agreement on Exchange of information (legge 19 luglio 2013 n. 88) and the approval of a
significant fiscal reform, which aims at recovering efficiency in tax levy. Currently, the fiscal
regime of San Marino Republic is more similar to the Italian one.
http://www.gazzettaufficiale.it/
Implementation of Directive
2011/16/UE
Directive n. 2011/16/EU, concerning administrative cooperation between the Member States in the
field of taxation, aims at minimizing the activity of international tax evasion. During the session of
February 28, 2014, the Italian Government approved sixteen legislative decrees implementing
several European Directives and among them the above mentioned one. The Directive n.
2011/16/EU repeals, with effect from January 1, 2013, Directive n. 77/799 EEC and establishes
new forms and procedures in relation to the administrative cooperation between Member States in
the field of taxation. In particular, areas of concern are those related to the taxpayers mobility and
the always-increasing cross-border activities. Due to the differences in direct taxation among
Member States, cooperation among Tax Authorities, will doubtless facilitate the assessment of
taxes.
http://www.senato.it/
New regime of transparency
EMIR (European Market Infrastructure Regulation) n. 648/2012, is a new legislative proposal
which imposes a new regime of transparency for derivatives. Starting from February 12, 2014 it is
mandatory in all European Countries to report several information to the competent Authorities
about transactions of financial instruments derivatives. The objective pursued by the Legislator is
the reduction of the risks linked to these instruments and in particular, according to article 9 of the
regulation, those OTC (over- the- counter). Few months ago, the same obligation was imposed in
the United States. Eventually, even International Finance, which represented the last area remained
obscure, is now available for controls to regulators.
https://www.esma.europa.eu/page/EuropeanMarket-Infrastructure-Regulation-EMIR
NOVITA' LEGISLATIVE
2
ORIENTAMENTI
GIURISPRUDENZIALI
The Right to be heard
3
The opinion of advocate general Melchior Wathelet, of 25-02-2014 in Joined Cases C-129/13 and
C-130/13, concerns the Right to be heard in administrative tax proceedings and the consequences
of its omission. The lawyer highlights that this right realizes two interests, completeness of http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?languag
investigation and the right to defense. Moreover, being the object of art. 41 of the Charter of e=it
Fundamental Rights of the European Union, it is now considered as "constitutionalized". The issue
concerns the harmonized tax, but the concepts are clearly exportable into domestic law.
DOCUMENTI
Single supervisory mechanism
The European Central Bank (ECB) is preparing to take on new banking supervision tasks. ECB
and the national competent authorities of participating EU countries will create a new system
of financial supervision. Pusuant to Article 127(6) of the Treaty on the Functioning of the
European Union, specific tasks relating to the prudential supervision of credit institutions will be
conferred on the ECB. Safety, soundness of the European banking system and the increase of
financial integration and stability in Europe are the main objectives. ECB will probably assume its
http://www.ecb.europa.eu/ssm/html/index.it.html
new banking supervision responsibilities in autumn 2014. Euro area countries participate
automatically in the single supervisory mechanism, on the other hand, non-euro area Member
States can also choose to participate in the single supervisory mechanism by their national
competent authorities entering into “close cooperation” with the ECB. It is expected that the ECB
will directly supervise around 130 credit institutions, representing almost 85% of total banking
assets in the euro area.
The final draft Regulatory Technical Standards (RTS) is in relation to own funds requirements for
investment firms based on fixed overheads, it will be part of the Single Rulebook. The goals of
http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-finalFinal draft of Regulatory Technical RTS are to enhance regulatory harmonisation in the banking sector in Europe, harmonisation of the
draft-technical-standards-on-own-fundscalculation of capital requirements and, at the same time, regulate the conditions under which
Standards
requirements-for-investment-firms
competent authorities can make adjustments to such requirements. Regulation (EU) 575/2013
constitutes the legal basis of RTS.
To the purpose of harmonizing the identification of legal entities, in line with proposals by the
Financial Stability Board (FSB) endorsed by the G20 and to ensure consistent and comparable
data, the European Banking Authority (EBA), regulatory agency of the European Union, published
a Recommendation on the use of unique identification codes.
Implementing Technical Standards (concluded by EBA in 2013) on supervisory reporting, ensure
http://www.eba.europa.eu/-/eba-issuesReccomendation on the use of LEI uniform reporting requirements across all EU Member States in a disparate number of areas such recommendation-on-the-use-of-the-legal-entityas own funds, financial information, large exposures, liquidity ratios, leverage ratios and asset
identifier-lei-for-supervisory-purposes
encumbrance. As of July 2014, all competent authorities shall, therefore, submit the data included
in these ITS from a sample of institutions in their respective jurisdictions.
Competent authorities must notify the EBA as to whether they comply or intend to comply by
29.03.2014.
EBA – Hurdle raise for European
Banks Stress Test
The European Bank Authority on the road to set the new stress test requirements for the
forthcoming year: banks should stress a common set of risks – e.g. securitisation and cost of
funding, credit, market and sovereign risk. Both trading and banking book assets will be in the line
of fire, including off-balance sheet exposures. CAs may include additional risks and countryhttp://www.eba.europa.eu/-/eba-announces-keyspecific sensitivities beyond this common set but the published results should allow understanding
features-of-the-2014-eu-wide-stress-test
the impact of the common set of risks in isolation. In terms of capital thresholds, 8% Common
Equity Tier 1 (CET1) will be the capital hurdle rate set for the baseline scenario and 5.5% CET1
for the adverse scenario. The relevant CA may set higher hurdle rates and formally commit to take
specific actions on the basis of those higher requirements.
Following endorsement on 12 January 2014, the Basel Committee issued a proposed revisions to
the Basel framework's Net Stable Funding Ratio (NSFR). Being an essential component of the
Basel III, the NSFR promotes a more resilient banking sector. Its structure aims at ensuring that
banks maintain a stable funding profile in relation to the characteristics of their on- and off-balance
Revisions to the Basel framework's
sheet activities. A robust funding structure reduces the likelihood that a bank's liquidity position
Net Stable Funding Ratio (NSFR)
deteriorates, due to disruptions to its regular sources of funding, in a way that would lead to
increased risk of failure and, potentially, to broader systemic stress. In particular, the NSFR argues
not to rely excessively on short-term wholesale funding, encourages better assessment of funding
risk across all on- and off-balance sheet items, and promotes funding stability.
http://www.bis.org/publ/bcbs271.htm
Through guidelines, the Basel Committee on Banking Supervision (group of international banking
authorities who work to strengthen the regulation, supervision and practices of banks and improve
financial stability worldwide) instructed banks considering risks related to money laundering and
financing of terrorism within their overall risk management framework. In order to better
BCBS guidelines to help banks
protecting safety and soundness of banks and, at the same time, integrity of the financial system, a https://www.bis.org/publ/bcbs275.htm
comply with national requirements
reasonable management and supervision of these risks is very important.If banks fail to manage
those risks serious reputational, operational issues may arise. These guidelines are consistent with
the International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and
Proliferation issued by the Financial Action Task Force (FATF) in 2012.
The final form of the Liquidity Coverage Ratio (LCR) was defined in January 2013 by the Basel
Committee's oversight body, the Group of Governors and Heads of Supervision (GHOS). There
were some points on liquidity disclosure to be further discussed, such as the use of market-based
Guidance for Supervisors on Marketindicators of liquidity within the regulatory framework, and the interaction between the LCR and
Based Indicators of Liquidity
the provision of central bank facilities. To the purpose of assisting supervisors in assessing whether
assets are suitably liquid for LCR purposes, the Committee has completed the Guidance for
supervisors on market-based indicators of liquidity .
http://www.bis.org/publ/bcbs273.htm
Sound practices, issued by the Basel Committee, are oriented toward enhancing overall
improvement in banks' capital planning practices. Due to past experiences, it emerged that banks
need to improve and strengthen their capital planning. In particular, it is importants that processes
are sufficiently comprehensive, appropriately forward-looking and adequately formalised.
Because, otherwise, risks relative to business strategies may be underestimated. To this purpose,
the change in economic condition shall also be taken into consideration. As a result, planning
processes will enable a bank's management to make informed judgments about the appropriate
amount and composition of capital needed to support the bank's business strategies across a range
of potential scenarios and outcomes.
http://www.bis.org/publ/bcbs277.htm
A sound capital planning process
“BEPS Action Plan”
OECD, the Organisation for Economic Co-operation and Development, on the warpath to contrast
the bad transfer pricing issues, elaborated a 15-steps action plan to settle the base erosion and
profit shifting common practices of transfer pricing setting. Focal points of the BEPS Action Plan
would be: digital economy regulation, hybrid mismatch arrangements, cost of borrowing and other
financial payments, “tax havens”, treaty abuse, permanent establishment and transfer pricing.
Besides this action plan, OECD published at a later time a Discussion Draft on Transfer Pricing
Documentation and CbC Reporting which represents a guide line for Public Administrations to
develop rules and standards of infra-group transactions conformity documentation by the principle
of arm’s length.
http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/
In Genuary 2014, the International Accounting Standards Board (independent, private-sector body
that develops and approves International Financial Reporting Standards (IFRSs)) started the public
consultation stage of its review of IFRS 3 Business Combinations by publishing a Request for http://www.ifrs.org/Alerts/ProjectUpdate/Pages/I
Information (RfI). It is a sort of control made to verify the experience accumulated and the effect
ASB-begins-consultation-on-PostIFRS 3: post implementation review
of implementing the Standard. The RfI is committed to answer the question whether the Standard
implementation-Review-of-IFRS-3-Januaryprovides information useful to users of financial statements. Then, it investigates whether there are
2014.aspx
areas of the Standard that represent implementation challenges and whether unexpected costs have
arisen when preparing, auditing or enforcing the requirements of the Standard.
IFRS for SMEs Update
Made up of 230 pages, the IFRS for SMEs is designed to meet the needs and capabilities of small
and medium-sized entities, which almost reach the 95% of all companies around the world. This
standard results to be easier than the others. Regardless of whether jurisdictions adopted IFRS,
they are free to use it, the only contrain is for listed companies and financial institutions which are http://www.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/Pages/IFRSprevented from using it.
for-SMEs.aspx
In order to assist jurisdictions in implementation, the IFRS Foundation and the IASB have taken a
number of steps: free download of implementation guidance (available in more languages),
illustrative financial statements, training material, free newsletters, workshop and other things.
Additional taxonomy concepts have been added, they reflect how IFRS (international financial
reporting standards) have improved. Technical updates, new common practice elements and
general taxonomy improvements may also be contained. However, The Proposed Interim Release
Proposed Interim Release Package 2
Package 2 incorporates three interim release documents for public consultation: IFRS 9 Financial
on the IFRS Taxonomy 2013
Instruments (Hedge Accounting), annual Improvements to IFRSs 2010-2012 Cycle and Common
published for public comments
Practice Telecommunications and Real Estate Activities. Friday 14 February is the deadline for
comments. Probably, the final version of the IFRS taxonomy 2014 will be published by March
2014.
http://www.ifrs.org/XBRL/IFRSTaxonomy/Pages/Exposure-Draft-InterimRelease-Package-2-on-the-IFRS-Taxonomy2013-published-for-public-comment-.aspx
On February 10, 2014, the Joint Transfer Pricing Forum published a report on compensating
adjustments. Such adjustments, also called “year-end adjustments”, are due to the difference
existing between the arm’s lenght price (s.c. valore normale ) and the transfer price used by the
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/co
Report on compensating adjustments group for the transaction. Consequently to this difference, companies adjusts the values through
mpany_tax/transfer_pricing/forum/index_en.htm
those compensating adjustments which, as a result, may have an ordinary or an extraordinary
character. The goal of the “report on compensating adjustments” is to find a solution to to the
different approaches used by Member States concerning compensating adjustments.
Common Reporting Standard
The OECD, in co-operation with G20 Countries and the European Union, published on
February,13 the Common Reporting Standard (CRS), with the goal of enhancing the exchange of
tax information among Member States.It is specified in detail which data are object of Exchange,
modalities and timing. Tax administrations of the States will obtain information about financial
activities of non residents from both banks and financial intermediaries.Main data exchanged will
be any type of income, including interests, dividends and other financial revenues of individuals
and legal entities. Differently from the American FATCA (Foreign Account Tax Compliance
Act ), what is relevant is the residence for tax purpose and not citizenship.
http://www.oecd.org/
Bullettin Complexity
The European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) published the document "Bulletin
Complexity", together with the National Organizations responsible for the enactment of accounting
standards of Italy, France, Germany and UK. This Bulletin addresses the issue of complexity in
financial statements.The first section includes the topics of discussion, which are organized based
on the balance between the cost of preparing the information and the level of comprehensibility of
the same for operators who prepare them and for those in charge of control. The second section,
instead, is based on the contribution that several factors give to the informational complexity and,
in particular, the conceptual framework, the process of defining regulatory specificity of certain
rules relating to certain transactions and issues.The report is currently on an experimental basis and
subject to comment and improvement by members of the Commission up to the date of April 30,
2014.
On the website of the Italian tax Authority (Agenzia delle Entrate ) are now available the drafts of
the Model for the “Voluntary Disclosure” procedure that was introduced by the Legislative Decree
4/2014. Together with the drafts, there is a press release, which states that any comments about
them can be sent to the indicated email address up to the 15th of March. Nevertheless, who wants
Drafts of the Model for the
to proceed with the disclosure of activities carried on abroad, is allowed to do so even before the
“Voluntary Disclosure” procedure
publication of the final version. As a consequence of the received comments, the draft can
obviously be modified, but any modification will not impact on the already received procedures.
The Model can be filled by both the single taxpayer or by more taxpayers if linked to the same
activity/property held in a foreign State.
Draft SSM Framework Regulation
On February 7th, the European Central Bank launches public consultation of the draft ECB SSM
Framework Regulation (Single Supervisory Mechanism), open to consultation up to 7th March.
Mainly, the draft describes the following aspects: the assessment of a bank’s significance to
determine whether it falls under the ECB’s direct or indirect supervision; the ECB’s oversight of
the whole system; cooperation between the ECB and the national competent authorities with a
view to ensuring a smooth functioning of the SSM; language regime; general principles for the
conduct of supervisory procedures; procedures relating to the SSM’s micro-prudential and macroprudential tasks; arrangements for close cooperation with countries whose currency is not the euro;
administrative penalties for breaches of the relevant law. Probably, the final version will be
published on 4th May 2014.
http://www.efrag.org/
http://www.agenziaentrate.gov.it/
http://www.ecb.europa.eu/
On February 10th, ESMA (the European Securities and Markets Authority) published its opinion
about practices that investment companies shall observe during the sale of complex financial
products to investors (MiFID practices for firms selling complex products - ESMA/2014/146).
Said opinion is due to the concerns expressed by the same Authority that the standards adopted by
ESMA gives its opinion about the
investment companies are not in compliance with Markets in Financial Instruments Directive
sale of complex financial products.
(MiFID), specifically concerning principles of adequacy and appropriateness. The tendency of
investment firms to sell increasingly complex financial products to retail investors would in fact
increase the risk that customers do not understand the related costs and revenues; this is why there
is the need to focus on the organization and on internal controls of investment firms.
http://www.esma.europa.eu/
ECONOMIA E MANAGEMENT
(a cura di: L.M. QUATTROCCHIO - B.M. OMEGNA - A. PASTORE)
N.
1
L.
GENERE
NEWS
LINK
NOVITA' LEGISLATIVE
Il Provvedimento n. 14 del 28 gennaio 2014 emanato dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni) ha recepito le recenti modifiche apportate allo IAS 1 e l’introduzione dell'IFRS 13,
relative ai nuovi schemi di bilancio che dovranno adottare le imprese di assicurazione e
riassicurazione a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2013 (obbligate all'adozione dei principi
contabili internazionali). Il Provvedimento, sulla base di quanto previsto dallo IAS 1 par. 82,
prevede la suddivisione delle voci del “Conto Economico Complessivo” distinguendo tra quelle
che possono o meno essere riclassificate nel futuro nel prospetto del Conto Economico (analoga
http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F4350/Provv
IAS 1 e IFRS 13: i nuovi schemi di
modifica ha riguardano il prospetto di nota integrativa “Dettaglio delle altre componenti del Conto
edimento%20n.%2014%20del%2028%20gennai
bilancio per le imprese di
Economico Complessivo”). Seguendo invece le disposizione dell'IFRS 13, è stata prevista la
o%202014.pdf
assicurazione
rivisitazione di alcuni prospetti obbligatori di Nota Integrativa e, in particolare, il dettaglio delle
attività/passività per gerarchia di fair value, già previsto per quelle di natura finanziaria ed ora
esteso anche alle attività/passività di natura non finanziaria. E' stata inoltre prevista l'introduzione
nella Nota Integrativa di un prospetto destinato ad accogliere le attività/passività valutate con un
criterio differente dal fair value, per le quali diventa obbligatoria l'indicazione di tale valore al fine
di rendere più omogenea la disclosure a livello europeo ed un maggior livello di comparabilità dei
dati di settore.
2
ORIENTAMENTI
GIURISPRUDENZIALI
La Corte di Giustizia Unione Europea, con Sentenza n. 528 del 2014, ha confermato per le imprese
controllate la possibilità di non presentare i documenti contabili nel caso in cui questi ultimi siano
inclusi nei conti consolidati della società controllante residente in un altro Stato membro e da
questa correttamente pubblicati. In particolare, la direttiva comunitaria n. 78/660/CEE indica che,
Conti "segreti" per l'impresa "figlia" ai fini dell'applicazione dell'esenzione prevista, l'impresa "madre" può essere regolata dal diritto di
http://eurse questi sono pubblicati nel Paese qualunque Stato membro dell'U.E e non unicamente da quello dell'impresa "figlia". Come lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=C
dell'impresa "madre"
specificato dagli eurogiudici, l'art. 57 della direttiva deve essere interpretato nel senso che non
ELEX:62012CJ0528:IT:HTML
risulta conforme la normativa di uno Stato membro la quale esoneri un'impresa figlia soggetta alla
legislazione di tale Stato dagli obblighi posti dalle disposizioni di detta direttiva concernenti il
contenuto, il controllo nonchè la pubblicità dei conti annuali, soltanto nel caso in cui anche
l'impresa "madre" sia soggetta alla legislazione di detto Stato.
3
DOCUMENTI
Per effetto della riconosciuta rilevanza informativa del Rendiconto Finanziario, l'OIC (Organismo
Italiano di Contabilità) ha posto in consultazione la bozza di OIC 10, dedicato esclusivamente
all'analisi di tale prospetto, prevedendo che sia inserito nella Nota Integrativa e non nella relazione
sulla gestione. In particolare il principio evidenzia la sola versione redatta sulla base delle
disponibilità liquide, in quanto quest'ultima considera anche gli strumenti finanziari regolati a
http://www.fondazioneoic.eu/wpvista, utilizzati per soddisfare eventuali sbilanci temporanei di cassa. Tra le novità rispetto al
Bozza OIC 10 relativo al nuovo
content/uploads/downloads/2014/01/2014-01-27prospetto in precedenza regolato dal principio OIC 12, per motivi di maggiore semplificazione e
prospetto di rendiconto finanziario comparabilità, è prevista la distinta rappresentazione degli interessi pagati e ricevuti (all'interno OIC-10-La-redazione-del-rendiconto-finanziarioBozza-per-la-consultazione.pdf
della gestione reddituale) e dei dividendi ricevuti e pagati (rispettivamente nella gestione reddituale
e nell'attività di finanziamento), oltre all'introduzione delle imposte all'interno della gestione
reddituale (come flussi in entrata e in uscita); l'obiettivo di avere una chiara visione della dinamica
dei cash flow è rinvenibile anche nel generale divieto di compensazione dei flussi finanziari tra le
attività.
Con l'obiettivo di introdurre un approccio maggiormente aderente ai principi contabili
internazionali e a seguito dell'introduzione della Legge di Stabilità 2014, l'OIC (Organismo
Italiano di Contabilità) ha posto in consultazione la bozza di integrazione del principio contabile
OIC 15. In tale documento si prevede che il trasferimento sostanziale di tutti i rischi diventa il
presupposto ai fini della cancellazione del credito dal bilancio (senza possibilità di opzione); nel
http://www.fondazioneoic.eu/wpBozza di integrazione OIC 15: non caso, invece, della cessione pro solvendo , in cui il rischio rimane in capo al cedente, la sua
content/uploads/downloads/2014/01/2014-01-28deducibile la perdita su crediti da conservazione in bilancio fornisce al lettore del bilancio una più efficace rappresentazione del
OIC-Cancellazione-dei-crediti-integrazionerischio inerente al portafoglio crediti della società. Tale previsione consente, tra l'altro,
cessione pro solvendo
dellOIC-15-Bozza-per-la-consultazione2.pdf
un'applicazione uniforme delle regole fiscali in materia di deducibilità delle perdite nei casi della
cessione del credito: come stabilito, infatti, dall'art. 101, comma 5, del TUIR, la perdita derivante
dalla cancellazione del credito è deducibile dal reddito di impresa. Si garantiscem, in tal modo, una
coerenza sistemica dell'ordinamento contabile fiscale in un'ottica di futura semplificazione di
determinazione del reddito imponibile.
Bozza OIC 28 : Patrimonio Netto
Nell'ambito del processo di rivisitazione e semplificazione dei principi contabili nazionali, l'OIC
(Organismo Italiano di Contabilità) ha avviato la consultazione della bozza del nuovo principio
contabile OIC 28. Viene modificata la struttura del principio, con maggior rilievo alla formazione e
alla variazione delle poste di patrimonio netto. Si rileva inoltre una razionalizzazione degli esempi
http://www.fondazioneoic.eu/wpdi riserve iscrivibili nella voce residuale “A. VII - Altre riserve” (per le quali è stata presentata in
content/uploads/downloads/2014/01/2014-01-14allegato una tabella esemplificativa). Altra importante novità riguarda il tema della rinuncia al
OIC-28-Il-Patrimonio-netto-Bozza-per-lacredito da parte del socio, la quale dal punto di vista sostanziale viene assimilata ad un apporto di
consultazione.pdf
patrimonio, con una trasformazione quindi del debito della società in una riserva di patrimonio
netto.
Lo stesso principio fornisce inoltre esempi di informativa sulla composizione del patrimonio netto
e del relativo regime di disponibilità (ai sensi del n. 7-bis dell'art. 2427 c.c).
Con il Documento di Ricerca n. 180 del 2014, Assirevi ha stabilito le linee guida relative al
comportamento che il revisore legale deve tenere con l'Attestatore durante lo svolgimento
dell'attività di audit , nell'ambito delle procedure di risoluzione della crisi d'impresa alternative al
fallimento (ex art. 67, comma 3, lett. d ), art. 182-bis , e art. 160 e ss L.F.). Si ritiene opportuna
«l’adozione di un comportamento collaborativo da parte della società di revisione nei confronti
ASSIREVI documento di ricerca
dell’Attestatore e ciò a condizione che non sussistano circostanze tali da rendere impossibile detta http://www.assirevi.it/documenti/Documento%20
n.180/2014 - soluzione nella crisi di
cooperazione »; tale scambio informativo deve essere preceduto da lettere di autorizzazione e
di%20ricerca%20n.%20180.pdf
impresa
manleva dalla società cliente, nonché lettere di manleva dall'Attestatore (al fine di delimitare la
responsabilità, le materie e le informazioni oggetto di tale cooperazione), riportate come allegati
del medesimo Documento. Il suddetto scambio informativo si realizza attraverso colloqui
periodici: gli argomenti e la corrispondente documentazione a supporto della trattazione devono
essere verbalizzati, senza possibilità per l'Attestatore di poterli citare nella propria Relazione.
L'IRDEC nel Documento di ricerca n. 20 ha proposto un modello di Osservazioni obbligatorie da
parte del Collegio Sindacale (o Sindaco Unico, in caso di s.r.l) da presentare all'Assemblea dei
Soci con riguardo alla Relazione degli Amministratori, nei casi di un bilancio con una perdita di
esercizio di ammontare tale da configurare le ipotesi previste dall'art. 2446 s. c.c. e 2482-bis s.
c.c.. L'obiettivo del Documento è quello di tutelare i soci ed i terzi e di individuare un approccio
sistematico con riguardo alle aree oggetto di controllo sindacale, quali le cause della crisi, i valori
Società in perdita: Osservazioni del
iscritti in bilancio (oggetto di scambio informativo con i revisori) e la continuità aziendale (per la
Collegio Sindacale
quale occorre attentamente analizzare quanto predisposto nel business plan , con particolare
attenzione alla ragionevolezza delle assunzioni e alla rispondenza ai fatti verificatisi
successivamente alla sua redazione). L'organo di controllo è legittimato a formulare conclusioni di
condivisione della Relazione predisposta dagli Amministratori, di dissentire da quest'ultima
esprimendo rilievi circostanziati, o di dichiarare la propria impossibilità ad esprimersi a seguito di
significative incertezze e/o dubbi rilevanti sullo stato di crisi.
http://www.irdcec.it/node/585
L'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ha posto in consultazione la bozza del principio
contabile OIC 9. Il documento introduce un nuovo criterio metodologico per la rilevazione delle
perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali applicabile dalle imprese
" non IAS adopter" ; il modello di "impairment test semplificato " proposto può essere applicato
dalle società che per due esercizi consecutivi non superano 2 dei 3 limiti individuati (numero
medio di dipendenti, totale attivo e ricavi netti di vendite).
Le imprese di minori dimensioni, non potendo ragionare in termini di "UGC" (Unità generatrici di
http://www.fondazioneoic.eu/wpBozza OIC 9 relativo all'impairment cassa), vengono pertanto considerate nella loro interezza e devono procedere alla svalutazione content/uploads/downloads/2013/11/2013-11-27OIC-9-Svalutazioni-per-perdite-durevoli-ditest semplificato per le imprese di degli asset se individuano la coesistenza di perdite di esercizio non contingenti (senza certezze sul
futuro recupero delle stesse) ed avvenuti cambiamenti che determinano l'incapacità di pieno
valore-delle-immobilizzazioni-materiali-eminori dimensioni
sfruttamento della capacità produttiva.
immateriali_BOZZA-per-la-consultazione.pdf
Devono essere posti a confronto, su un orizzonte temporale di 5 anni, il valore degli ammortamenti
prospettici e la "capacità di ammortamento" (intesa come la sommatoria dei flussi reddituali
prospettici al netto degli oneri finanziari e al lordo degli oneri tributari); se la capacità di
ammortamento è pari o superiore alla sommatoria degli ammortamenti i beni non devono essere
svalutati perchè eventuali perdite di esercizio potranno essere compensate con utili prospettici di
altri.
Con il Quaderno n. 10 del 2014, Assirevi ha presentato le liste di controllo a supporto dell'attività
di revisione sul bilancio d'esercizio e consolidato delle imprese industriali, commerciali e di
servizi. Il documento si compone di quattro check-list , relative ai principi di redazione del bilancio
d'esercizio, ai principi di redazione del bilancio consolidato, alle informazioni integrative da
fornire secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS e all'informazione aggiuntiva da
fornire in accordo con norme, regolamenti, delibere e comunicazioni CONSOB.
Le check-list si compongono di una parte "generale" - relativa alla composizione del bilancio - e di
http://www.assirevi.it/documenti/Quaderno_10_
Assirevi - Quaderno n. 10: checklist
una parte "speciale" - dedicata alle singole voci di Stato Patrimoniale, al Conto Economico nel suo
web.pdf
per le attività di verifica del revisore
complesso e a specifici riferimenti alle modalità di esposizione e classificazione in bilancio, oltre a
specifiche tematiche quali la ristrutturazione di debiti, i "certificati verdi" e la conversione delle
poste in valuta estera -.
Tali liste di controllo possono essere utilizzate prima dell'inizio della fase finale del processo di
revisione, al fine di verificare l'adeguato grado di copertura delle attività svolte sulle aree a rischio
del bilancio, nonchè in fase di completamento del processo di revisione, per verificare la
completezza dell'informativa e la coerenza con i dati di bilancio.