francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. IN ESCLUSIVA PER L’ABBONATO VE NOVRISIONE WEB TA’ 2 014 DA OGGI PUOI LAVORARE CON PIÙ GUSTO scegliendo esattamente quello che vuoi. “DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO: DOVE VUOI, QUANDO VUOI CON EDICOLAPROFESSIONALE.COM” Incluse nel tuo abbonamento anche le versioni PC, tablet e smartphone! Edicola Professionale è la nuova edicola digitale Wolters Kluwer Italia che raccoglie, in un unico ambiente, le oltre 70 riviste IPSOA, CEDAM, UTET Giuridica e, prossimamente, il fisco. Oggi puoi consultare ogni numero di Diritto & Pratica del Lavoro e di Pratica Lavoro e tutti gli allegati anche su PC, tablet e smartphone! Edicola Professionale è un servizio compreso nel tuo abbonamento! EDICOLA PROFESSIONALE - Versione WEB Con Edicola Professionale direttamente dal tuo computer puoi: - consultare l’anteprima dell’ultimo fascicolo appena chiuso in redazione e ancora in fase di stampa - scaricare gli arretrati in PDF degli ultimi 12 mesi - archiviare gli articoli di tuo interesse così da rileggerli e consultarli quando vuoi. EDICOLA PROFESSIONALE - APP In mobilità, anche in assenza di connessione internet, dal tuo tablet (Ios e Android) e smartphone (Android) con l’app gratuita Edicola Professionale puoi: - scaricare l’ultimo numero - effettuare ricerche all’interno del fascicolo - inserire note e segnalibri in ogni articolo per tener traccia dei contributi di interesse - inviare e condividere pagine e articoli con i colleghi. Nasce TuttoLavoro Suite L’accesso unico e completo al mondo del lavoro La soluzione informativa on line che ti permette di consultare in modo semplice e immediato, da un unico punto di accesso, tutti i contenuti in materia di lavoro. TuttoLavoro Suite, mette a tua disposizione, più di 310 CCNL, sempre aggiornati, 100 Note Redazionali, 250 Sintesi contrattuali, dati retributivi, contributivi e fiscali dal 1980. Da oggi, inoltre, hai la possibilità di configurare la soluzione più adatta alle tue esigenze, a partire dalla banca dati sino ai singoli moduli complementari di approfondimento: notizie quotidiane, commenti d’autore, casi risolti dell’Esperto, disciplina sanzionatoria, previdenziale e sulla privacy, formule e modelli, procedure di calcolo e per l’elaborazione del costo del lavoro. Y61EL FI COME ACCEDERE Basta registrarsi su www.edicolaprofessionale.com inserendo il proprio codice cliente (riportato sulla fascetta di spedizione della rivista). Per accedere in mobilità dopo essersi registrati su www.edicolaprofessionale.com, è sufficiente scaricare l’app gratuita Edicola Professionale (da AppStore, Google Play, Samsung Apps o Amazon AppStore for Android) e inserire all’interno dell’app le credenziali ricevute. Il tuo abbonamento ha ancora più valore. Registrati subito su www.edicolaprofessionale.com 149053_pral-24.indd 2 pubbliredazionale_DPL_210x297_prod.indd 1 E in più, con TuttoLavoro Suite puoi scaricare gratuitamente sullo smartphone NotizieTL, la App che ti aggiorna sulle novità del mondo del lavoro. Y85EF_LA Ma soprattutto in Edicola Professionale puoi navigare in un ricchissimo patrimonio bibliografico. Oltre 30 anni di contributi pubblicati all’interno delle riviste IPSOA, CEDAM, UTET Giuridica e, prossimamente, il fisco ricercabili per rivista, anno, numero e autore. In questo modo non devi più ricordare in quale fascicolo è stato pubblicato l’articolo che ti interessa. Trovi velocemente i contributi di Diritto & Pratica del Lavoro e di Pratica Lavoro e quanto pubblicato sull’argomento dalle altre riviste del Gruppo Wolters Kluwer Italia… con una sola ricerca! Puoi scaricare integralmente gli articoli dell’anno in corso e consultarne l’abstract per le riviste cui non sei abbonato. Sempre dal portale Edicola Professionale hai un contatto diretto con la Redazione di Diritto & Pratica del Lavoro per la richiesta di sentenze, casi e approfondimenti. TuttoLavoro Suite: da oggi scegli solo quello che vuoi! Richiedi maggiori informazioni su: www.indicitalia.it/tuttolavoro 16/05/14 16:24 29/05/14 13:40 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Pratica Lavoro In questo numero Normativa NAZIONALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1085 Prestazioni ASpI e mini-ASpI da liquidare per il periodo 2014-2017 Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1085 D.M. n. 79412 del 18 febbraio 2014 Autorizzazione allo svolgimento del collocamento della gente di mare alle Agenzie per il lavoro Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1085 D.M. 29 novembre 2013 Indennizzi per la cessazione dell’attivita` commerciale - Istruzioni operative Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1086 Inps - Msg. n. 4832 del 21 maggio 2014 T.f.r. Fondo di Tesoreria - Compensazione della quota del Fondo liquidata dalle aziende agricole Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1088 Inps - Msg. n. 4843 del 21 maggio 2014 Part-time verticale ciclico - Chiarimenti Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1088 Inail - Nota n. 3413 del 5 maggio 2014 Incentivi all’assunzione - Applicazione dei premi Inail Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1089 Inail - Circ. n. 28 del 23 maggio 2014 Legislazione e Prassi Rassegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1098 Adempimenti dal 7 al 21 giugno 2014 Contrattazione Scadenzario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1103 CONTRATTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1113 Comparto Confcommercio Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1113 Accordo interconfederale 5 maggio 2014 Scadenze contrattuali Luglio 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRATICA LAVORO 24/2014 1114 1083 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. PraticaLavoro Settimanale operativo di aggiornamento per l’amministrazione del personale Editrice Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1, Palazzo F6 20090 Milanofiori Assago (Mi) http://www.ipsoa.it Direttore responsabile Giulietta Lemmi Redazione Roberta Antonelli, Annamaria Barzaghi, Valentina Basile, Anna M. De Luca, Silvia Greco, Stefano Minardi, Evelina Pisu, Francesca Procesi, Stefania Sabatini, Barbara Settimi, Alessandra Tedeschi, Barbara Trillo`, Roberta Valenti, Alessandra Vitelli Realizzazione grafica Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer Fotocomposizione Sinergie Grafiche Srl Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI) Tel. 02/57789422 Stampa GECA S.r.l. - Via Monferrato, 54 20098 San Giuliano Milanese (MI) - Tel. 02/99952 Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 607 del 18 settembre 2000 Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano Iscritta nel Registro nazionale della stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991. Iscrizione al R.O.C. n. 1702 Contributi redazionali Per informazioni in merito a contributi, articoli, ed argomenti trattati scrivere o telefonare a: Indicitalia Redazione Viale Maresciallo Pilsudski 124 - 00197 Roma Tel. 06.203815.78 (legale-amministrativa) Tel. 06.203815.79 (contratti collettivi) Fax 06.203815.54 e-mail: [email protected] [email protected] Amministrazione Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri, arretrati, cambi d’indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a: - Ipsoa Servizio Clienti Casella postale 12055 - 20120 Milano Tel. 02.82476.1 Fax 02.82476.799 Servizio risposta automatica: Tel. 02.82476.999 e-mail: [email protected] - Indicitalia Servizio Clienti Viale Maresciallo Pilsudski 124 - 00197 Roma Tel. 06.20381238 Fax 06.203815.45 e-mail: [email protected] Abbonamenti Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 30 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1 Pal. F6 Milanofiori 20090 Assago (MI). Servizio Clienti: tel. 02 824761 - e-mail: [email protected] www.ipsoa.it/servizioclienti Indirizzo Internet Compresa nel prezzo dell’abbonamento l’estensione on line della Rivista, consultabile all’indirizzo www.ipsoa.it Italia: Euro 186,00 Estero: Euro 372,00 Prezzo copia: Euro 8,00 Arretrati Prezzo dell’anno in corso all’atto della richiesta Distribuzione Vendita esclusiva per abbonamento. Il corrispettivo per l’abbonamento a questo periodico e` comprensivo dell’IVA assolta dall’editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 74 del D.P.R. 20/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni. Pubblicita`: db Consulting srl Event & Advertising via Leopoldo Gasparotto 168 - 21100 Varese tel. 0332/282160 - fax 0332/282483 e-mail: [email protected] www.db-consult.it Egregio abbonato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprieta` di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzera` i dati che La riguardano per finalita` amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potra` in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403. francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie Prestazioni ASpl e mini-ASpl da liquidare per il periodo 2014-2017 D.M. 18 febbraio 2014, n. 79412 Nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2014 e` stato pubblicato il decreto interministeriale 18 febbraio 2014, n. 79412 in cui si determinano per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 le prestazioni ASpI e mini-ASpI da liquidarsi in funzione dell’effettiva aliquota di contribuzione in attuazione dell’articolo 2, comma 27, della legge 28 giugno 2012, n. 92. L’art. 1 del decreto individua i lavoratori interessati da tale decreto, e ossia quelli di cui all’art. 2, comma 27, secondo periodo della legge 28 giugno 2012, n. 92 e, in particolare, i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per i quali le quote di riduzione di cui all’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’art. 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risultano gia` interamente applicate. L’art. 2 del decreto in commento precisa che ai lavoratori di cui alle categorie indicate all’art. 1 le indennita` ASpI e miniASpI sono liquidate, con riferimento all’anno 2014, in misura proporzionale all’aliquota effettiva di contribuzione e, pertanto, le medesime prestazioni sono liquidate per un importo pari al 40% della misura delle indennita` come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Ai lavoratori di cui alle categorie indicate all’art. 1 le indennita` ASpI e mini-ASpI sono liquidate, con riferimento all’anno 2015, in misura proporzionale all’aliquota effettiva di contribuzione e, quindi, le medesime prestazioni sono liquidate per un importo pari al 60% della misura delle indennita` come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (art. 3, D.M. 18 febbraio 2014, n. 79412). L’art. 4 del decreto dispone che sempre per i lavoratori di cui alle categorie indicate all’art. 1 le indennita` ASpI e miniASpI sono liquidate, con riferimento all’anno 2016, in misura proporzionale all’aliquota effettiva di contribuzione e, di conseguenza, le medesime prestazioni sono liquidate per un importo pari all’80% della misura delle indennita` come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Infine, per i medesimi lavoratori le indennita` ASpI e miniASpI sono liquidate, con riferimento all’anno 2017, in misura proporzionale all’aliquota effettiva di contribuzione e, dunque, le medesime prestazioni sono liquidate per un importo pari al 100% della misura delle indennita` come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (art. 5, D.M. 18 febbraio 2014, n. 79412). Autorizzazione allo svolgimento del collocamento della gente di mare alle Agenzie per il lavoro D.M. 29 novembre 2013 Ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, D.P.R. n. 231/2006, il collocamento della gente di mare e` esercitato dagli uffici di collocamento della gente di mare. Possono essere autorizzati allo svolgimento dell’attivita` di intermediazione a PRATICA LAVORO 24/2014 favore dei propri associati e, mediante apposita convenzione con il Ministero del lavoro, allo svolgimento di tutti gli adempimenti e le certificazioni affidati ai competenti uffici di collocamento della gente di mare, gli enti bilaterali del 1085 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie lavoro marittimo nel caso in cui svolgano tale attivita` senza fine di lucro e fermo restando l’obbligo della interconnessione con la borsa del lavoro marittimo. Ai sensi dell’art. 5, comma 3, D.P.R. n. 231/2006, possono svolgere attivita` di collocamento della gente di mare, previa autorizzazione ministeriale, anche le Agenzie per il lavoro di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003; con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati i requisiti e le modalita` per il rilascio della predetta autorizzazione. Conseguentemente, con il decreto 29 novembre 2013 (pubblicato sul n. 120 della Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2014), il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, individua i requisiti e le modalita` per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento del collocamento della gente di mare alle Agenzie per il lavoro. Ai fini del decreto in esame, per attivita` di collocamento della gente di mare si intende l’attivita` di intermediazione tra la domanda e l’offerta di lavoro marittimo. Restano ferme le funzioni svolte dai raccomandatari marittimi in materia di ingaggio per conto terzi dei lavoratori marittimi ai sensi della legge n. 135/1977. Allo scopo di permettere l’iscrizione delle Agenzie di intermediazione della gente di mare, e` stata inserita la «Sub- Sezione III.2 - intermediazione della gente di mare» alla Sezione III dell’Albo delle Agenzie per il lavoro. Le Agenzie per il lavoro gia` iscritte alla Sezione I e III dell’Albo delle Agenzie per il lavoro possono richiedere l’iscrizione alla sopra menzionata Sub-Sezione III.2. Ferma restando la procedura di cui all’art. 4, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 276/2003, la richiesta di autorizzazione all’attivita` di intermediazione della gente di mare e di iscrizione all’Albo delle Agenzie per il lavoro deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it). Ai fini dell’iscrizione alla Sub-Sezione III.2 dell’Albo delle Agenzie per il lavoro, sono richiesti i requisiti previsti per l’esercizio dell’attivita` di intermediazione di cui all’art. 5, commi 1 e 4 del D.Lgs. n. 276/2003; tuttavia, per la specificita` dell’attivita` di intermediazione, svolta con esclusivo riferimento alla gente di mare, non e` richiesto il requisito di cui all’art. 5, comma 4, lett. b) del medesimo decreto legislativo. I soggetti autorizzati all’esercizio dell’attivita` di intermediazione della gente di mare devono interconnettersi al portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) e fornire i dati e le informazioni utili relative al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro marittimo, raccolti nell’esercizio dell’attivita` di intermediazione. Indennizzi per la cessazione dell’attivita` commerciale - Istruzioni operative INPS, msg. 21 maggio 2014, n. 4832 L’indennizzo per la cessazione dell’attivita` commerciale, istituito dal D.Lgs. n. 207/1996 e` stato reintrodotto, da ultimo, dall’art. 19-ter del D.L. n. 185/2008 (modificato dalla L. n. 183/2010, c.d. Collegato lavoro e dalla L. n. 147/2013, c.d. Legge di stabilita` 2014) per i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 207/ 1996 nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016. Al riguardo, con il messaggio 21 maggio 2014, n. 4832, l’Inps fornisce le specifiche indicazioni. Le domande per la concessione dell’indennizzo possono essere presentate a partire dal 1º gennaio 2014 fino al 31 gennaio 2017 presso la sede Inps territorialmente competente. 1086 Riguardo ai destinatari, l’art. 19-ter della L. n. 147/2013 ha ricompreso, nel periodo per la maturazione dei requisiti per l’agevolazione, anche quello previsto dalla formulazione previgente, che andava dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2011. Pertanto, dal 1º gennaio 2014, possono presentare domanda di indennizzo sia coloro che maturano i requisiti nel periodo 1º gennaio 2012-31 dicembre 2016, sia coloro che, pur avendo maturato i diritti per la prestazione nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, non avevano presentato la relativa domanda o gli era stata rigettata perche´ presentata oltre il termine ultimo del 31 gennaio 2012. Resta fermo, peraltro, che la decorrenza degli indennizzi 24/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie concessi, in presenza dei requisiti di legge, non potra` essere antecedente al 1º febbraio 2014, primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della L. n. 147/2013. La scadenza degli indennizzi, per i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 207/1996 nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016, e` prevista al compimento, da parte del titolare, delle eta` pensionabili, adeguate agli incrementi della speranza di vita, introdotte, dal 1º gennaio 2012, dalla legge n. 214 del 2011. Le eta` pensionabili sono le seguenti: per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi: a) dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 - 63 anni e 6 mesi; b) dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 - 63 anni e 9 mesi (requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto-legge n. 78/2010); c) dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 - 64 anni e 9 mesi (requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto-legge n. 78/2010); d) dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 - 65 anni e 9 mesi (requisito da adeguare); e) dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 - 66 anni e 3 mesi (requisito da adeguare); per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi: a) dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 - 66 anni; b) dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 - 66 anni e 3 mesi (requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto-legge n. 78/2010); c) dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 - 66 anni e 3 mesi (requisito da adeguare). L’indennizzo spetta fino a tutto il mese in cui i beneficiari compiono le eta` pensionabili previste per la vecchiaia sopra indicate. L’Istituto puntualizza che, a partire dal 1º gennaio 2012, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’eta` pensionabile, nel caso in cui risultino soddisfatti i requisiti di legge per il diritto a detto trattamento pensionistico. La proroga prevista dalla L. n. 147/2013 ha la finalita` di offrire un sostegno economico, che non si sovrapponga o si sostituisca alla tutela offerta dal sistema previdenziale, ai soggetti destinatari dell’indennizzo che, in seguito all’introduzione delle piu` elevate eta` pensionabili introdotte dalla legge n. 214 del 2011, siano rimasti senza indennizzo e senza pensione; pertanto, la stessa non deve essere con- PRATICA LAVORO 24/2014 cessa ai soggetti che siano gia` titolari di pensione erogata dall’Inps o da altro ente pensionistico o che diventino titolari di pensione prima della scadenza dell’indennizzo secondo le eta` previste inizialmente dal legislatore. L’Inps evidenzia che per le istanze di proroga e` disponibile la domanda telematica di ricostituzione on line sia per il cittadino che per il patronato secondo il percorso gia` utilizzato per le domande di pensione; di conseguenza, il modello AP96 non e` piu` utilizzabile. Ai sensi dell’art. 19-ter, comma 2, D.L. n. 185/2008, l’aliquota contributiva aggiuntiva di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 207/1996, dovuta dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita` commerciali presso l’Inps, e` prorogata, con le medesime modalita`, fino al 31 dicembre 2018. Gli indennizzi concessi ai sensi dell’art. 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in pagamento alla data del 31 dicembre 2011, sono prorogati fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, purche´ i titolari dell’indennizzo siano in possesso, nel mese di compimento dell’eta` pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia. Istruzioni operative Con riferimento alla procedura di gestione delle domande, l’Inps fa presente che il prodotto di Webdom per le domande di prima liquidazione deve essere: GRUPPO - 0006 - ALTRE PRESTAZIONI; SOTTOGRUPPO - 0051 - INDENNITA` COMMERCIANTI; TIPO - 0156 - Legge 27 dicembre 2013 n. 147 («LPP» ex campo 36). Le domande devono essere acquisite con le consuete modalita` previste per questa categoria. L’Istituto comunica che le domande per il cittadino in possesso di Pin e per i patronati in modalita` telematica saranno disponibili a breve. Inoltre, riguardo alla Procedura IVS74 PL, la lavorazione e` ammessa per le domande presentate dal 1º gennaio 2014 al 31 gennaio 2017. I requisiti anagrafici, che vengono verificati per la concessione dell’indennizzo, sono 62 anni di eta` per gli uomini, ovvero 57 anni di eta` per le donne. Infine, l’Istituto illustra di seguito i controlli previsti sul pannello MNLAN30: la decorrenza deve essere compresa tra il 1º febbraio 2014 e il 1º febbraio 2017; la data di scadenza indennizzo non puo` essere superiore a 07/2027; il campo «contributiva» deve contenere solo il valore «NO». 1087 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie T.f.r. Fondo di Tesoreria Compensazione della quota del Fondo liquidata dalle aziende agricole INPS, msg. 21 maggio 2014, n. 4843 Con il messaggio n. 5276/2013 l’Inps, illustrando la nuova collezione (TFR.TESAGR) predisposta per il pagamento del T.f.r. del Fondo di Tesoreria in favore di lavoratori di aziende agricole che dichiarano incapienza, ha rimandato a successive istruzioni per la gestione delle eccedenze a seguito di parziale compensazione delle quote T.f.r. Fondo tesoreria anticipate. Con il messaggio 21 maggio 2014, n. 4843 vengono fornite le istruzioni operative per la compensazione delle quote T.f.r. Fondo di Tesoreria anticipate dal datore di lavoro, da ritenersi valide per il solo settore agricolo in considerazione del peculiare regime di «tariffazione». Nelle ipotesi in cui, alla prima tariffazione utile, emerga un’incapienza che non consenta l’intera compensazione delle quote di T.f.r. Fondo di Tesoreria anticipate dal datore di lavoro, l’eccedenza sara` evidenziata nell’estratto conto dell’azienda che potra` successivamente, previa presentazione di istanza telematica, richiedere la compensazione con i contributi dovuti sulla base delle tariffazioni di competenza successiva a quella di liquidazione del T.f.r., sino a definitivo saldo. Contestualmente alla trasmissione dell’istanza telematica di compensazione dovra` essere trasmessa copia, in formato pdf, della quietanza del T.f.r. corrisposto al lavoratore. In mancanza di detta trasmissione non si dara` seguito alla richiesta di compensazione. Part-time verticale ciclico - Chiarimenti INAIL, nota 5 maggio 2014, n. 3413 Con la nota 5 maggio 2014, n. 3413, l’Inail fornisce chiarimenti con riferimento al contratto di lavoro part-time verticale ciclico, in risposta ad alcuni quesiti pervenuti da parte di aziende di rilevanza nazionale, concernenti, in particolare, la richiesta di disapplicazione dell’art. 70 del D.P.R. n. 1124/1965 (T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nel periodo di pausa contrattuale afferente al predetto contratto. Preliminarmente, l’Inail ribadisce che, in base al principio di non discriminazione, ex art. 4 del D.Lgs. n. 61/2000, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile. In applicazione di tale principio, l’art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 61/2000 dispone che la retribuzione da valere ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malat- 1088 tie professionali dei lavoratori a tempo parziale e` uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. Cio` premesso, poiche´, ai sensi del citato art. 9, la retribuzione part-time da valere ai fini assicurativi e` fissata in maniera convenzionale, la stessa retribuzione convenzionale, in assenza di una disposizione normativa o regolamentare che disciplini il part-time verticale ciclico in maniera difforme rispetto alle altre tipologie di part-time, deve essere presa in considerazione anche per il part-time verticale ciclico. Inoltre, al fine di evitare la violazione dell’art. 3 della Costituzione, anche il meccanismo di calcolo previsto dall’art. 116, comma 2, T.U., il quale prevede che la retribuzione media giornaliera percepita nei periodi di effettiva prestazione d’opera debba essere applicata anche ai periodi in cui 24/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie tale prestazione non viene svolta, deve essere applicato a tutti i tipi di part-time, ivi compreso il part-time verticale ciclico. Nello specifico, in merito al quesito circa la disapplicazione dell’art. 70 del D.P.R. n. 1124/1965 nel periodo di pausa contrattuale afferente al part-time ciclico, l’Inail ricorda che, ai sensi di tale articolo, il datore di lavoro non puo` rifiutarsi di fare anticipazioni sull’indennita` per inabilita` temporanea assoluta quando ne sia richiesto dall’Istituto assicuratore, con la conseguenza che tale anticipazione non deve essere sospesa nemmeno durante il periodo di pausa contrattuale afferente al part-time ciclico. A conforto di cio`, l’Istituto evidenzia che tale disapplicazione, che non e` prevista per le altre tipologie di part-time, determinerebbe una disparita` di trattamento che collide con il citato principio di non discriminazione. Incentivi all’assunzione Applicazione dei premi Inail INAIL, circ. 23 maggio 2014, n. 28 Con la circolare 23 maggio 2014, n. 28, l’Inail illustra le modalita` con cui gli incentivi per l’assunzione di particolari categorie, disciplinati dalla legge n. 92/2012, c.d. Legge Fornero, si applicano al premio assicurativo e al contributo pagato in agricoltura per i fini dell’assicurazione obbligatoria. In particolare, a partire dal 1º gennaio 2013, ai datori di lavoro, anche agricoli, che assumono lavoratori over 50, disoccupati da oltre dodici mesi, e donne di qualunque eta`, prive di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree, si applica una riduzione del 50% dei premi Inail. L’incentivo spetta per assunzioni a tempo indeterminato/ determinato anche part-time; trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, anche part-time, se avviene entro la scadenza del beneficio; rapporti di somministrazione. L’incentivo non spetta per contratti di lavoro intermittente; contratti di lavoro accessorio; contratti di lavoro domestico; contratti di lavoro ripartito. L’incentivo non spetta, altresı`, in tutti i casi di pagamento di premio speciale unitario, stante la particolare natura di detta forma di contribuzione. L’incentivo spetta per un periodo massimo di 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato; 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato (e/o proroga nel limite complessivo di 12 mesi). Inoltre, l’incentivo spetta fino al limite complessivo di 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato entro la scadenza del termine del beneficio; fino al limite complessivo di 12 mesi in caso di proroga del rapporto a termine. PRATICA LAVORO 24/2014 Requisiti soggettivi dei lavoratori interessati I soggetti che i datori di lavoro devono assumere per ottenere il beneficio della riduzione dei premi Inail sono fondamentalmente riconducibili alle categorie di lavoratori svantaggiati, individuate dall’art. 2, punto 18, del regolamento CE n. 800/2008. In particolare, si tratta di lavoratori over 50 (uomini o donne), disoccupati da oltre 12 mesi; donne di qualsiasi eta`, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; donne di qualsiasi eta`, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparita` occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; donne di qualsiasi eta`, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi. Lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi La prima categoria di lavoratori si riferisce a uomini o donne di eta` non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi. Per la disoccupazione il lavoratore deve essere registrato presso il Centro per l’impiego competente per domicilio e la durata della disoccupazione deve essere superiore a 12 mesi, certificata dal Centro per l’impiego in base alle regole fissate dal D.Lgs. n. 181/2000. Nel definire la categoria di lavoratori over 50 si prescinde dalla residenza, dalla professione esercitata e dal settore economico di impiego e l’eta` deve essere considerata al momento di decorrenza dell’originaria assunzione (salvo quanto previsto in caso di trasformazione/stabilizzazione). In relazione allo stato di disoccupazione, l’Inail precisa che: 1089 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie — per stato di disoccupazione si intende la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attivita` lavorativa secondo modalita` definite con i servizi competenti; — la condizione di disoccupazione deve essere comprovata dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l’eventuale attivita` lavorativa precedentemente svolta, nonche´ l’immediata disponibilita` allo svolgimento di attivita` lavorativa; — la durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi fino a giorni quindici, all’interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a giorni quindici si computano come un mese intero; — l’art. 4 del D.Lgs. n. 181/2000 contempla le condizioni che determinano la conservazione ovvero la perdita dello stato di disoccupazione. In particolare, un lavoratore puo` mantenere lo status di disoccupato anche qualora abbia svolto un’attivita` lavorativa non superando i limiti annuali di reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale. Il reddito minimo personale escluso da imposizione e` pari a 4.800 euro per i lavoratori autonomi; 8.000 euro per i lavoratori subordinati o parasubordinati; 8.000 euro nel caso in cui si verifichi la presenza contemporanea di redditi di entrambe le nature. Relativamente ai lavoratori subordinati, l’Inail ribadisce che lo stato di disoccupazione si sospende qualora si svolga lavoro subordinato di durata fino a sei mesi, a prescindere dal reddito percepito. Donne di qualsiasi eta` prive di impiego da almeno 6 mesi e residenti in aree svantaggiate La seconda categoria di lavoratori si riferisce alle assunzioni di donne di qualsiasi eta`, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea e nelle aree previste dal regolamento comunitario (CE) n. 800/2008, art. 2, punto 18, lettera e), della Commissione, annualmente individuate con decreto interministeriale. La condizione di «privo di impiego regolarmente retribuito» e` una condizione fondamentale che deve essere rispettata da almeno sei mesi in caso di residenza in una delle c.d. aree svantaggiate, ovvero da almeno 24 mesi negli altri casi. Secondo la definizione fornita dal Ministero del lavoro, per lavoratore privo di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, si intende quel lavoratore che negli ultimi 6 mesi non ha prestato attivita` lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi ovvero ha svolto attivita` lavorativa in forma 1090 autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione. Pertanto, sono considerati non «regolarmente retribuiti»: — i rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi; — le attivita` di lavoro autonomo e parasubordinato la cui remunerazione, su base annuale, e` inferiore ai limiti esenti da imposizione, rispettivamente pari a 4.800 euro in caso di lavoro autonomo propriamente detto, 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e le altre prestazioni di lavoro di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR. L’accertamento del requisito prescinde dall’eventuale stato di disoccupazione; quindi, poiche´ la condizione di «priva di impiego regolarmente retribuito» non richiede la registrazione della donna presso il Centro per l’impiego, e` opportuno che il datore di lavoro acquisisca dalla lavoratrice una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale si evinca la presenza dei requisiti reddituali ovvero di durata di precedenti rapporti. In particolare, il datore di lavoro e` chiamato a verificare, in caso di assunzione di donne di qualsiasi eta`, che le lavoratrici: — risiedano in regioni c.d. svantaggiate nel periodo di 6 mesi antecedente la data di assunzione; — siano ovunque residenti nel periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione; — non abbiano svolto una attivita` di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi (durata pari o superiore a sei mesi) ovvero una collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR) la cui remunerazione annua sia pari o superiore a 8.000 euro; o un lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo pari o superiore a 4.800 euro. Donne di qualsiasi eta` con una professione o di un settore economico caratterizzati da una disparita` occupazionale di genere e prive di impiego da almeno 6 mesi La terza categoria di lavoratori si riferisce alle assunzioni di donne di qualsiasi eta`, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparita` occupazionale di genere (tasso di disparita` uomo-donna che supera almeno del 25% la disparita` media uomo-donna) e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Con D.M. 16 aprile 2013 e` stato stabilito che all’individuazione di tali settori e professioni si provvede, per l’anno successivo, entro il 31 dicembre di ogni anno con decreto interministeriale. 24/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie Donne di qualsiasi eta` prive di impiego da almeno 24 mesi ovunque residenti Per la quarta categoria occorre considerare il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la donna, a prescindere dalla registrazione presso il Centro per l’impiego, non abbia svolto una attivita` di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno 6 mesi ovvero una attivita` di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a 8.000 euro o ancora una attivita` di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro. Condizioni oggettive di spettanza dell’incentivo Le condizioni oggettive di spettanza dell’incentivo sono cosı` sintetizzate dall’Inail. Compatibilita` con il mercato interno La legislazione dell’Unione europea considera alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune. In pratica, affinche´, in base alla normativa europea, gli aiuti siano considerati legittimi, gli stessi non devono superare il 50% dei costi ammissibili, intesi come costi salariali durante un periodo di 12 mesi successivi all’assunzione (periodo elevabile ad un massimo di 24 mesi in caso di lavoratori molto svantaggiati). L’incentivo in esame e` conforme alle prescrizioni dei paragrafi 2, 3 e 5, dell’art. 40 del regolamento CE n. 800/2008, relativo alla disciplina degli aiuti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati. Incremento netto dell’occupazione e calcolo dell’incremento occupazionale L’assunzione del lavoratore svantaggiato, al fine della concessione dei benefici, deve costituire un aumento netto del numero di dipendenti dell’impresa interessata (intesa come datore di lavoro) rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. La condizione inerente l’incremento occupazionale va verificata in concreto in relazione alle singole assunzioni agevolate. In pratica, l’incentivo spetta se l’assunzione, la proroga e la trasformazione realizzino, anche in caso di somministrazione, un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato, rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. Nel caso in cui non vi sia incremento l’incentivo e`, comunque, applicabile qualora il mancato rispetto di tale condizione si realizzi per: — dimissioni volontarie del lavoratore; — invalidita` sopravvenuta o decesso del lavoratore; — pensionamento per raggiunti limiti di eta`; PRATICA LAVORO 24/2014 — riduzione volontaria dell’orario di lavoro; — licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. L’incremento deve essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non in relazione alla singola unita` produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro. La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento occupazionale tiene conto di tutte le varie tipologie di lavoratori a tempo indeterminato e determinato, compresi i lavoratori somministrati nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l’agenzia; i lavoratori a domicilio; gli apprendisti; i lavoratori intermittenti; i lavoratori con contratto ripartito. Non comprende, invece, la tipologia del lavoro accessorio. In sede di proroga e/o trasformazione a tempo indeterminato, l’incentivo e` subordinato ad una nuova valutazione dell’incremento occupazionale. In tal caso, il lavoratore interessato dalla proroga o dalla trasformazione e` escluso dal computo della forza media occupata nei 12 mesi precedenti la proroga o la trasformazione. Diversamente, nel caso in cui la proroga/trasformazione riguardi un rapporto di lavoro non agevolato (instaurato prima del 2013 o quando il lavoratore non aveva ancora cinquant’anni), il lavoratore deve essere compreso nel computo della forza media occupata nei 12 mesi precedenti la predetta proroga/trasformazione. Il numero dei dipendenti, ai fini della valutazione dell’incremento occupazionale, e` effettuato in Unita` di lavoro annuo (Ula), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario. Il lavoratore astrattamente portatore dell’incentivo determina un incremento occupazionale in termini di Ula, nel seguente modo: — un lavoratore a tempo pieno e indeterminato, impiegato per tutto il periodo da considerare, vale 1 Ula; — gli altri lavoratori valgono una frazione di Ula, in proporzione alla durata del rapporto e alla percentuale di eventuale part-time; — i lavoratori assunti in sostituzione non si considerano, si considera il lavoratore sostituito; — si deve confrontare il valore in Ula, riferito ai 12 mesi precedenti l’assunzione, con il valore in Ula del giorno dell’assunzione, riferito ai 12 mesi successivi all’assunzione; va prestata particolare attenzione, tra l’altro, alla modalita` di computo dei lavoratori a tempo determinato il cui rapporto e` in corso alla data dell’assunzione o alla modalita` di computo dei lavoratori assunti durante i 12 mesi che precedono l’assunzione del lavoratore portatore dell’incentivo. Imprese in difficolta` Gli incentivi non possono essere concessi alle imprese in difficolta`. Inoltre, gli incentivi sono subordinati alla circo- 1091 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie stanza che il datore di lavoro non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non hanno rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea. Le imprese interessate ad ottenere gli incentivi sono tenute ad inviare all’indirizzo Pec della sede competente una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti che non sussistono le condizioni suindicate. In caso di assunzione o proroga a tempo determinato a scopo di somministrazione le predette condizioni vanno riferite all’utilizzatore e non all’agenzia. Regolarita` contributiva e rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro Per la fruizione dell’incentivo sono necessarie le seguenti condizioni: — la regolarita` nell’adempimento degli obblighi contributivi; — il rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; — il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, anche in caso di utilizzazione di un lavoratore in somministrazione; — la non sussistenza di provvedimenti indicati nell’Allegato A al D.M. 24 ottobre 2007 ovvero deve essere decorso il periodo indicato dalla norma in materia. In merito alla somministrazione, l’Inail precisa che la condizione di regolarita` contributiva riguarda l’agenzia di somministrazione mentre quella di osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro riguarda sia l’agenzia di somministrazione sia l’utilizzatore, in quanto su entrambi incombono obblighi di sicurezza nei confronti del lavoratore somministrato. Rispetto dei principi generali stabiliti dalla Legge Fornero La legge n. 92/2012 detta i seguenti principi generali per usufruire degli incentivi: — assunzioni costituenti un obbligo preesistente; — assunzioni in violazione del diritto di precedenza; — assunzioni presso datori di lavoro che hanno in atto sospensioni lavorative per crisi o riorganizzazione; — assunzioni di lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti presso altre aziende con assetto proprietario sostanzialmente coincidente o controllate o collegate. Tali principi generali valgono anche in caso di somministrazione di lavoro. Assunzione di lavoratori in attuazione di un preesistente obbligo Gli incentivi non spettano nei casi in cui il datore di lavoro 1092 non e` libero di scegliere chi assumere. Pertanto, tali benefici non possono essere concessi nel caso di assunzione di lavoratori nei confronti dei quali sussiste un obbligo di assunzione preesistente, derivante dalla legge o dalla contrattazione collettiva. In merito alla proroga/trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato originariamente agevolato, il residuo incentivo spetta a prescindere dalla circostanza che il lavoratore abbia nel frattempo maturato un diritto di precedenza rispetto alla proroga o alla trasformazione. Diversamente, ove un datore di lavoro assuma una prima volta un lavoratore con un contratto a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi, o dopo una interruzione proceda a una nuova assunzione agevolata a tempo determinato, e poi trasformi il rapporto in un contratto a tempo indeterminato, non spetta il residuo incentivo connesso alla trasformazione (18 mesi complessivi) se il lavoratore abbia maturato, con la trasformazione, un diritto di precedenza all’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato. L’art. 5, comma 4-quater, del D.Lgs. n. 368/2001 prevede un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in capo al lavoratore che, nell’esecuzione di uno o piu` contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attivita` lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali. Il diritto di precedenza puo` essere esercitato dal lavoratore, dietro espressa richiesta dello stesso, nei confronti del datore di lavoro che entro i successivi 12 mesi proceda ad assunzioni a tempo indeterminato con riferimento alle mansioni gia` espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Sussiste un diritto di precedenza anche in capo al lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attivita` stagionali. In tal caso, il lavoratore ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attivita` stagionali (non mansioni). La maturazione di un diritto di precedenza all’assunzione a tempo determinato, o a tempo indeterminato, impedisce anche l’applicazione dell’incentivo rispettivamente alla proroga e alla trasformazione di rapporti originariamente non agevolati in quanto instaurati prima del 1º gennaio 2013, ovvero quando il lavoratore non aveva ancora cinquant’anni. Con intenti antielusivi, la Legge Fornero stabilisce che gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione venga utilizzato mediante contratto di somministrazione. L’esclusione degli incentivi in attuazione di un obbligo pree- 24/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie sistente non si applica agli incentivi previsti per le assunzioni dei disabili, in quanto la normativa in materia configura una normativa speciale che prevale sul principio generale sancito dalla Riforma del lavoro. Infine, l’Inail specifica che, fatti salvi i casi in cui sia intervenuta espressa rinuncia del lavoratore avente diritto all’assunzione, la violazione del diritto di precedenza comporta l’esclusione degli incentivi, con conseguente obbligo di versare i premi assicurativi in misura intera. Assunzioni che violano un diritto altrui di precedenza Non spettano gli incentivi contributivi nemmeno nel caso in cui ricorre un diritto all’assunzione in capo a un determinato lavoratore ma il datore di lavoro ne assume al suo posto un altro. Allo stesso modo non spettano gli incentivi in capo all’agenzia di somministrazione quando l’utilizzazione non sia preceduta dall’offerta di riassunzione in favore del lavoratore titolare del diritto di precedenza. La condizione deve essere autonomamente valutata per ogni assunzione, proroga e trasformazione a tempo indeterminato. Sospensioni dal lavoro Gli incentivi non spettano nemmeno qualora il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbia in essere sospensioni dal lavoro a causa di crisi o riorganizzazione aziendale, fatti salvi i casi in cui l’assunzione (ovvero la somministrazione o la trasformazione) permetta l’acquisizione di professionalita` e competenze sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi ovvero sia effettuata in un’unita` operativa diversa da quella ove e` in atto la sospensione. Anche tale condizione va valutata in relazione ad ogni assunzione, proroga e trasformazione a tempo indeterminato. Coincidenza sostanziale di assetti proprietari e rapporti di collegamento L’art. 4, comma 12, lettera d), della legge n. 92/2012 stabilisce specificamente che gli incentivi all’assunzione non spettano nell’ipotesi di coincidenza sostanziale di assetti proprietari e rapporti di collegamento. Cio` con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all’utilizzatore. PRATICA LAVORO 24/2014 Sono considerate societa` controllate: 1) le societa` in cui un’altra societa` dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) le societa` in cui un’altra societa` dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) le societa` che sono sotto influenza dominante di un’altra societa` in virtu` di particolari vincoli contrattuali con essa. L’incentivo e` escluso anche nel caso in cui la vicenda si riferisca al datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore e all’utilizzatore cui il lavoratore venga somministrato. Con riferimento all’assunzione effettuata da un datore di lavoro che presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con il datore di lavoro che abbia gia` goduto dell’incentivo in parola (per rapporti di lavoro subordinato o somministrato) spetta solo l’incentivo residuo. La stessa limitazione vale nei casi in cui intercorra un rapporto di collegamento o controllo tra il datore di lavoro che assume ed il precedente datore di lavoro ovvero il precedente utilizzatore. Nei casi in cui il lavoratore, assunto in passato con un contratto a termine agevolato, abbia in seguito maturato da zero un nuovo periodo di disoccupazione superiore a 12 mesi, puo` essere riassunto con gli incentivi senza operare riduzioni connesse a precedenti rapporti agevolati. Incentivo in caso di assunzione per somministrazione Gli incentivi della Riforma Fornero si applicano anche in caso di assunzione per somministrazione. In tal caso, l’incentivo spetta all’agenzia di somministrazione, sia per le assunzioni a tempo indeterminato che determinato. In caso di assunzione a tempo indeterminato il beneficio e` pari a 18 mesi, diminuito dei periodi eventualmente svolti in periodi di somministrazione a tempo determinato agevolati. L’incentivo spetta anche per i periodi in cui il lavoratore e` in attesa di assegnazione, in relazione ai premi dovuti sull’indennita` di disponibilita`. In caso di assunzione a tempo indeterminato o trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine agevolato, l’incentivo spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato sia per i periodi di somministrazione a tempo determinato. L’agevolazione (massimo 18 mesi complessivi) permane anche nell’eventualita` che, tra un contratto di somministrazione e quello successivo, il lavoratore abbia perso lo status di disoccupato e sia poi tornato ad esserlo, iniziando a maturare da zero un nuovo periodo di disoccupazione superiore a 12 mesi. In caso di assunzione a tempo determinato, il limite massimo di durata dell’incentivo e` di 12 mesi ed e` riferito al singolo utilizzatore (non all’agenzia). L’agenzia di somministrazione puo` superare il limite di 12 1093 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie mesi complessivi per l’assunzione a termine dello stesso lavoratore. In tal caso, i periodi di somministrazione rimangono agevolati a condizione che al momento di ogni assunzione il lavoratore possieda lo stato di disoccupazione da oltre 12 mesi e la somministrazione sia effettuata in favore di utilizzatori diversi e non collegati tra loro. Le indicazioni relative allo stato di disoccupazione superiore a 12 mesi, in caso di lavoratrice svantaggiata di qualsiasi eta`, devono considerarsi riferite al requisito dell’assenza di impiego regolarmente retribuito da almeno 6/24 mesi. In caso di proroga del rapporto a termine intercorrente tra l’agenzia e il lavoratore, l’agenzia puo` continuare a godere dell’incentivo nel caso in cui la somministrazione sia prorogata: — a favore dello stesso utilizzatore, in quanto ai fini della prosecuzione dell’incentivo rileva lo stato di disoccupazione posseduto al momento dell’originaria assunzione da parte dell’agenzia; — a favore di un diverso utilizzatore, solo nel caso in cui il lavoratore, al momento della proroga, possieda ancora il requisito dell’anzianita` di disoccupazione superiore a 12 mesi come se il rapporto fosse cessato invece di essere prorogato. In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine agevolato l’incentivo spetta (massimo 18 mesi complessivi per utilizzatore) se la proroga e` effettuata entro la scadenza dell’incentivo del rapporto a termine. Somministrazione agevolata e successiva assunzione Nel caso in cui il datore di lavoro utilizzatore effettui una somministrazione agevolata con un lavoratore e successivamente assuma lo stesso lavoratore alle proprie dirette dipendenze, l’incentivo spetta per il periodo residuo non goduto, solo se al momento dell’assunzione il lavoratore possieda ancora lo status di disoccupato da oltre 12 mesi. Tuttavia, se l’assunzione diretta da parte dell’utilizzatore avviene senza soluzione di continuita` rispetto alla somministrazione a tempo determinato (somministrazione indiretta), ed entro la scadenza dell’incentivo, il beneficio residuo spetta al datore di lavoro a prescindere dall’anzianita` di disoccupazione posseduta dal lavoratore al momento dell’assunzione diretta, in quanto vale lo status di disoccupato, valutato al momento dell’inizio della somministrazione. Utilizzazione con successiva somministrazione e assunzione diretta Nei casi in cui il datore di lavoro pone in essere con lo stesso lavoratore un rapporto di lavoro subordinato agevolato o non agevolato e poi lo utilizzi mediante contratto di som- 1094 ministrazione, l’incentivo relativo alla somministrazione spetta, ricorrendo tutti gli altri presupposti di legge, a condizione che il lavoratore sia disoccupato da almeno 12 mesi nel momento dell’assunzione. Invio tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione. Proroghe e trasformazioni di rapporti non agevolati In particolari situazioni, l’incentivo puo` spettare anche in caso di proroghe e trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti non agevolati, in corso di svolgimento tra il 2012 e il 2013 (instaurati prima del 1º gennaio 2013). Partendo dal presupposto generale che i benefici contributivi non sono mai riconosciuti in presenza di un diritto di precedenza del lavoratore all’assunzione a tempo determinato, l’Inail precisa che l’incentivo in parola spetta per un massimo di 12 mesi: — per le proroghe (nel corso del 2013) di rapporti a tempo determinato non agevolati, instaurati prima del 1º gennaio 2013, a condizione che, al momento della proroga, il lavoratore avesse avuto un’anzianita` di disoccupazione di oltre 12 mesi, se il rapporto fosse cessato invece di essere prorogato. L’incentivo, fino al limite massimo di 18 mesi spetta: — per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a tempo determinato non agevolati, instaurati prima del 1º gennaio 2013, a condizione che, al momento della trasformazione, il lavoratore avesse avuto un’anzianita` di disoccupazione di oltre 12 mesi, se il rapporto fosse cessato invece di essere trasformato a tempo indeterminato. In merito al requisito dell’eta` (almeno cinquant’anni) deve sussistere alla data della proroga o della trasformazione. Pertanto, l’incentivo spetta anche se al momento dell’originaria assunzione il lavoratore non aveva ancora cinquant’anni. Cio` vale anche in caso di proroghe e trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti originariamente non agevolati, instaurati dopo il 2012. Coordinamento con altri incentivi Nel caso in cui ricorrano i presupposti sia per l’applicazione dell’incentivo connesso all’assunzione di lavoratori svantaggiati sia per l’applicazione dell’incentivo per l’assunzione 24/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie (con contratto a tempo indeterminato) di disoccupati di qualunque eta` disoccupati da almeno 24 mesi, si applica quest’ultimo (premi applicati nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi). In caso di assunzione di lavoratori svantaggiati con contratto a termine e` possibile godere: — inizialmente dell’incentivo previsto dalla legge n. 92/ 2012 per un rapporto a tempo determinato (massimo 12 mesi complessivi); — successivamente, dell’incentivo della legge n. 407/1990 per la trasformazione a tempo indeterminato (36 mesi dalla decorrenza della trasformazione); — esclusivamente dell’incentivo previsto dalla Riforma Fornero se, al momento della trasformazione, il lavoratore possiede ancora il requisito dell’anzianita` di disoccupazione superiore a 12 mesi come se il rapporto fosse cessato invece di essere trasformato a tempo indeterminato. Diversamente, tale ultimo incentivo non spetta nel caso in cui nel frattempo il lavoratore abbia maturato il diritto di precedenza all’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato. to applicativo http://interinale.inail.it/li/ il 50% delle retribuzioni nel contratto di somministrazione del lavoratore per il quale spetta la riduzione. Modalita` di fruizione dell’incentivo I datori di lavoro, aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi, devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti ed il relativo codice. L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, inclusi quelli riguardanti la regolarita` contributiva che deve sussistere al momento della fruizione del beneficio. Come per le altre riduzioni, i benefici sono applicati in virtu` dei dati indicati nella dichiarazione delle retribuzioni, fermo restando i controlli successivi che l’Inail intenda disporre. In vista della scadenza dell’autoliquidazione 2013/2014, per applicare la riduzione prevista dalla legge di stabilita` 2014 sono stati aggiornati i codici identificativi delle riduzioni per le retribuzioni parzialmente e totalmente esenti dal versamento dei premi assicurativi (si veda la tabella riepilogativa di seguito riportata). Le riduzioni previste dalla legge n. 92/2012, identificate dai codici da H a Y, sono state suddivise in relazione: — alla durata del contratto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato); — alla tipologia (assunzione, trasformazione, proroga); — alle categorie di lavoratrici e lavoratori (over 50 disoccupati da oltre 12 mesi, donne di qualsiasi eta` prive di impiego retribuito da almeno sei mesi, ecc.). Per quanto riguarda le societa` di somministrazione di lavoro, la fruizione del beneficio avviene indicando nell’apposi- PRATICA LAVORO 24/2014 1095 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie 1096 24/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie PRATICA LAVORO 24/2014 1097 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Rassegna Legislazione e Prassi Artigiani e commercianti Inps messaggio 21 maggio 2014, n. 4832 Articolo 1, comma 490, lett. a), b) e c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. Legge di stabilita` 2014) - Modifiche all’articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e ulteriormente novellato dall’art. 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183 - Indennizzi per la cessazione dell’attivita` commerciale di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207. Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) Decreto ministeriale 18 febbraio 2014, n. 79412 Determinazione per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 delle prestazioni ASpI e mini-ASpI da liquidarsi in funzione dell’effettiva aliquota di contribuzione in attuazione dell’articolo 2, comma 27, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Inps circolare 6 maggio 2014, n. 57 Art. 9, comma 5, decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 - Validita` delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro anche ai fini degli obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore titolare di prestazioni di integrazione salariale (ordinaria, straordinaria e in deroga), mobilita` ordinaria e in deroga, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, disoccupazione ASpI e miniASpI. Cassa integrazione guadagni agricoltura Inps circolare 6 maggio 2014, n. 57 Art. 9, comma 5, decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 - Validita` delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro anche ai fini degli obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore titolare di prestazioni di integrazione salariale (ordinaria, straordinaria e in deroga), mobilita` ordinaria e in deroga, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, disoccupazione ASpI e miniASpI. Cassa integrazione guadagni industria Inps circolare 6 maggio 2014, n. 57 Art. 9, comma 5, decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 - Validita` delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro anche ai fini degli obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore titolare di prestazioni di integrazione salariale (ordinaria, straordinaria e in deroga), mobilita` ordinaria e in deroga, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, disoccupazione ASpI e miniASpI. Cassa integrazione guadagni straordinaria Inps circolare 6 maggio 2014, n. 57 Art. 9, comma 5, decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 - Validita` delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro anche ai fini degli obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore titolare di prestazioni di integrazione salariale (ordinaria, straordinaria e in deroga), mobilita` ordinaria e in deroga, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, disoccupazione ASpI e miniASpI. 1098 24/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Rassegna Collocamento Inps circolare 6 maggio 2014, n. 57 Art. 9, comma 5, decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 - Validita` delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro anche ai fini degli obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore titolare di prestazioni di integrazione salariale (ordinaria, straordinaria e in deroga), mobilita` ordinaria e in deroga, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, disoccupazione ASpI e miniASpI. Estinzione del rapporto di lavoro in genere Inps circolare 19 maggio 2014, n. 63 Legge 28 giugno 2012, n. 92 rubricata «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» e s.m.i. - Prestazione in favore di lavoratori prossimi alla pensione al fine di incentivarne l’esodo (articolo 4, commi da 1 a 7-ter) - Prestazione a favore di lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici prossimi alla pensione al fine di incentivarne l’esodo. Fondi bilaterali Inps messaggio 2 aprile 2014, n. 3787 Istruzioni operative concernenti le disposizioni di interesse per le prestazioni a sostegno del reddito, contenute nei provvedimenti di seguito indicati: decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, (cosiddetto «Destinazione Italia»), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9; legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita` 2014); decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (cosiddetto «Milleproroghe»), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15; decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 (Abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13; decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 (Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione), in attesa di conversione. Inps messaggio 23 aprile 2014, n. 4250 Articolo 3, legge n. 92/2012 - Gestione periodo transitorio - Fondi di solidarieta` ex lege n. 662/ 1996 e art. 59, comma 6, legge n. 449/1997 - Indirizzo ministeriale. Inail assicurazione: determinazione, denuncia e versamento dei premi Inail determinazione 14 aprile 2014, n. 102 Rivalutazione dal 1º luglio 2014 delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. Inail nota 18 aprile 2014, n. 2899 Riduzione legge n. 147/2013 - Aggiornamento programmi di calcolo dei premi per «Somministrazione di lavoro». Inail nota 30 aprile 2014, n. 228 Istruzioni per l’autoliquidazione del premio 2013/2014 - Settore navigazione. Inail circolare 7 maggio 2014, n. 25 Riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128, legge n. 147/2013 - Misura della riduzione per il 2014 e modalita` applicative. Inail circolare 9 maggio 2014, n. 26 Aumento in via straordinaria delle indennita` dovute dall’INAIL a titolo di recupero del valore dell’indennita` risarcitoria del danno biologico a decorrere dal 2014. PRATICA LAVORO 24/2014 1099 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Rassegna Inail nota 9 maggio 2014, n. 3266 Domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell’art. 20 MAT e domanda di riduzione del premio ai sensi della legge n. 147/2013. Infortuni sul lavoro e malattie professionali Inail circolare 9 maggio 2014, n. 26 Aumento in via straordinaria delle indennita` dovute dall’INAIL a titolo di recupero del valore dell’indennita` risarcitoria del danno biologico a decorrere dal 2014. Inps Determinazione dei contributi Inps messaggio 5 maggio 2014, n. 4411 Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo - Istruzioni per la gestione amministrativa delle domande per il finanziamento di interventi formativi per il mantenimento di brevetti, licenze o attestati di lavoratori collocati in C.i.g.s./mobilita` da un’azienda soggetta a procedura concorsuale per cessazione di attivita` - Istruzioni contabili - Variazioni al Piano dei conti. Inps Versamento dei contributi Inps circolare 2 maggio 2014, n. 54 Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere dal 1º maggio 2014. Irpef Assistenza fiscale Agenzia delle Entrate circolare 14 maggio 2014, n. 10/E Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata. Irpef - Sistema di tassazione e versamento Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 Misure urgenti per la competitivita` e la giustizia sociale. Agenzia delle Entrate circolare 28 aprile 2014, n. 8/E Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati. Agenzia delle Entrate risoluzione 7 maggio 2014, n. 48/E Istituzione del codice tributo per il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, mediante il modello di pagamento F24. Inps circolare 12 maggio 2014, n. 60 D.L. 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati. Agenzia delle Entrate circolare 14 maggio 2014, n. 9/E Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati - Ulteriori chiarimenti. Agenzia delle Entrate circolare 14 maggio 2014, n. 10/E Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata. Previdenza complementare 1100 Covip delibera 16 aprile 2014 Determinazione della misura, dei termini e delle modalita` di versamento del contributo dovuto 24/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Rassegna alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Reddito imponibile Decreto Presidente consiglio Ministri 19 febbraio 2014 Modalita` di attuazione delle misure sperimentali per l’incremento della produttivita` del lavoro nel periodo 1º gennaio-31 dicembre 2014. PRATICA LAVORO 24/2014 1101 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. IPSOA Guide e Soluzioni Dai migliori per i migliori. IVA CONTENZIOSO TRIBUTARIO Paolo Centore Avv. e Prof. di diritto tributario Università Parma. Membro effettivo VEG (2012/14) presso Commissione europea, direzione generale fiscalità e unione doganale. Alberto Marcheselli Avvocato e Professore di diritto finanziario e tributario alle Università di Genova e Torino. CONTABILITÀ E BILANCIO Lelio Cacciapaglia Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento Finanze. Libri, app, ebook, banca dati Guide e Soluzioni è la collana curata da un team di esperti riconosciuti a livello italiano ed europeo. L’unica soluzione operativa con tutte le risposte sui temi fiscali, contabili, bilancio, lavoro e societari. Scegli oggi la tua Guida e potrai consultarla ovunque: libri, App, ebook, banca dati con aggiornamento quotidiano. Il massimo della competenza sempre con te. www.shopwki.it/guidesoluzioni IRAP E IMPOSTE INDIRETTE Gabriele D’Alauro Prof. a contratto Università di Genova, dottore commercialista e revisore legale. Roberto Fanelli Revisore contabile in Roma. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE Stefano Morri Avvocato e dottore commercialista, già Cultore della materia al dipartimento di Rag. generale ed applicata dell’Università Cattolica di Milano. Antonio Iorio Avvocato, Revisore Legale, Professore a.c. di Scienze delle Finanze Università della Tuscia, Viterbo. IMMOBILI Angelo Busani Notaio in Milano, specialista in diritto societario, fiscalità immobiliare, wealth management e contrattualistica internazionale. SOCIETÀ Massimo Gabelli Esperto di fiscalità d’impresa e straordinaria, è componente di diversi Collegi Sindacali, Organi di Controllo e Consigli d’Amministrazione. Y93EI FI Alberto Quagli Professore ordinario di Economia Aziendale Università Genova. TUIR www.fare.it Scegli le tue guide e con la formula “Sempre Aggiornati” lo sconto è del 50% francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario Adempimenti dal 7 al 21 giugno 2014 N.B.: Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo e` possibile lo slittamento al primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al giorno lavorativo successivo. 16 giugno Assistenza fiscale dei CAF o professionisti abilitati: consegna Mod. 730 Soggetti interessati I CAF o professionisti abilitati ai quali e` stata richiesta l’assistenza fiscale e ai quali e` stato consegnato il Mod. 730/2014 compilato entro il 31 maggio. Adempimento Consegna da parte dei CAF o professionisti abilitati ai dichiaranti, dipendenti e assimilati, del prospetto di liquidazione delle imposte nonche´ copia controllata ed elaborata della dichiarazione dei redditi. Modalita` I modelli 730 e 730-3 devono essere compilati su stampati conformi ai modelli approvati con apposito Provvedimento. Sulla base del Mod. 730 compilato dal contribuente o fatto compilare, i CAF o professionisti abilitati rilasciano il prospetto di liquidazione delle imposte (Mod 730-3) relativo all’assistenza fiscale prestata. Con esso i CAF o professionisti abilitati consegnano al dichiarante copia della dichiarazione dei redditi (Mod. 730-base) controllata ed elaborata. 16 giugno Autoliquidazione Inail (nuove posizioni assicurative) Denuncia delle retribuzioni Soggetti obbligati Datori di lavoro che hanno istituito nuove posizioni assicurative con decorrenza ricadente nell’anno precedente e per cio` non inclusi nell’autoliquidazione con scadenza 16 febbraio dell’anno successivo. Adempimento Presentazione all’Inail della denuncia delle retribuzioni dei dipendenti relative all’anno precedente. Modalita` Mediante presentazione o spedizione del mod. 10 3 1. Versamento dei premi Soggetti obbligati Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica che hanno istituito nuove posizioni assicurative con decorrenza ricadente nell’anno precedente e per cio` non inclusi nell’autoliquidazione con scadenza 16 febbraio dell’anno successivo. PRATICA LAVORO 24/2014 1103 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario Adempimento Versamento del premio anticipato per l’anno in corso sulla base delle retribuzioni presunte indicate nella denuncia di iscrizione o sulle minori retribuzioni presunte comunicate, ovvero versamento del 50% del premio anticipato in caso di opzione per il pagamento rateale e regolazione del premio relativo all’anno precedente sulla base delle retribuzioni effettive dell’anno stesso risultanti dal mod. 10 3 1. Modalita` I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche. 16 giugno Denuncia e versamento contributi Casagit Soggetti obbligati Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti. Adempimento Versamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in formato elettronico. Modalita` Versamento contributi con bonifico bancario sulle coordinate IBAN IT06F0200805365000400 802826 - Unicredit S.p.a. - intestate a Casagit via Marocco, 61 - 00144 Roma. Mod. DASM attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Invio - utilizzando la propria casella di posta certificata -del riepilogo di denuncia, in formato pdf prodotto automaticamente dalla procedura DASM, all’indirizzo di posta certificata [email protected]. 16 giugno Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente Soggetti obbligati Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti. Adempimento Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva mensile. Modalita` Versamento: i soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24/Accise on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24/Accise presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche. Denuncia: presentazione mod. DASM esclusivamente in via telematica attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate, che attualmente sono Entratel e Fisconline. 1104 24/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario Codice contributo: I codici per il versamento della contribuzione obbligatoria, da indicare nel campo «codice tributo», del modello F24 sono: — C001 (Contributi obbligatori correnti); — C002 (Contributi obbligatori pregressi); — C003 (Contributi oggetto di recupero tramite azione legale); — C004 (Differenze contributive); — C005 (Contributi diversi e contrattuali). 16 giugno Inps - Versamento contributo TFR al Fondo di Tesoreria Soggetti obbligati Datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico, che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti. Adempimento Versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari. Modalita` I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche. 16 giugno Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA mensile/ trimestrale Soggetti obbligati Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarita` in relazione al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell’imposta sul valore aggiunto che andavano versate entro il 16 maggio 2014. Adempimento I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3 (1/10 del 30%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalita` telematiche, anche servendosi di intermediari. Modalita` Il contribuente deve effettuare l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le modalita` ordinarie del versamento del tributo unitamente al versamento della sanzione ridotta pari ad un decimo del minimo (1/10 del 30 per cento) dell’imposta non versata e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi, e delle sanzioni pecuniarie connesse pari al 3 per cento (un decimo del minimo - 30 per cento), e` eseguito esclusivamente con modalita` telematiche. Codici tributo: — 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta; — 8904 - Sanzione pecuniaria IVA; PRATICA LAVORO 24/2014 1105 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario — 8926 - Sanzione addizionale comunale all’IRPEF - Ravvedimento; — 1991 - Interessi sul ravvedimento - IVA. 16 giugno Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni Soggetti obbligati — Societa` di capitali; — enti commerciali di diritto pubblico o privato; — enti non commerciali di diritto pubblico o privato; — associazioni non riconosciute; — consorzi; — societa` non residenti; — societa` di persone; — associazioni per l’esercizio di arti e professioni; — societa` di armamento; — societa` di fatto; — persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole; — condomini, che hanno corrisposto nel mese precedente: a) compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente; b) compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, applicando la ritenuta nella misura del 20 per cento; c) provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari; d) compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, che ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR, rientrano nella categoria dei redditi diversi; e) corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa nei confronti di condomini (la ritenuta e` operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR). Adempimento I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute esclusivamente mediante modalita` telematiche, anche servendosi di intermediari. Modalita` Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente mediante modalita` telematiche, anche servendosi di intermediari. Codice tributo: I codici di versamento da utilizzare nella «Sezione Erario» del Modello F24, sono i seguenti: Lavoro dipendente — 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilita` aggiuntive e relativo conguaglio; — 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati; — 1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; — 1012 - Ritenute su indennita` per cessazione rapporto di lavoro; — 1013 - Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’anno successivo. 1106 24/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario Bonus irpef — 1655 - Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Lavoro autonomo — 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’esercizio di arti e professioni. Provvigioni — 1038 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza. I codici di versamento da utilizzare nella «Sezione Regioni» del Modello F24, sono i seguenti: Addizionale regionale all’IRPEF — 3802 - Addizionale regionale all’IRPEF - Sostituti d’imposta; — 3803 - Addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale. I codici di versamento da utilizzare nella «Sezione IMU ed altri tributi locali» del Modello F24, sono i seguenti: Addizionale comunale e provinciale — 3848 - Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta. Saldo; — 3847 - Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta. Acconto. Ritenute condomini — 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal percipiente; — 1020 - Ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRES dovuta dal percipiente. 16 giugno Versamento a saldo dei contributi INPS artigiani e commercianti Soggetti obbligati Sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali in scadenza tutti i contribuenti, sia titolari che non titolari di partita IVA, soggetti ai contributi INPS artigiani e commercianti, con reddito eccedente il minimale. Adempimento Versamento del saldo del contributo INPS per il 2013 artigiani e commercianti. Modalita` I contributi dovuti a saldo sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi e quindi, per il corrente anno, entro il 16 giugno o 16 luglio con maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Il versamento in scadenza in data odierna riguarda il saldo dei contributi previdenziali relativi al 2013, per la parte che eccede il minimale, dedotti gli eventuali importi in acconto versati entro giugno (luglio) e novembre del 2013 o l’eventuale residuo credito derivante dall’anno precedente. I versamenti dei contributi possono essere effettuati, con il modello di pagamento unificato cartaceo per i non titolari di partita IVA ed esclusivamente mediante modalita` telematiche per i titolari di partita IVA. I contribuenti non titolari di partita IVA restano esclusi da tale obbligo e potranno continuare ad effettuare i versamenti con modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli uffici postali, delle banche o dei concessionari della riscossione. I codici tributo da utilizzare nel Mod. F24 sono i seguenti: — AP - Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale (Gestione commercianti); — CP - Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale (Gestione artigiani); PRATICA LAVORO 24/2014 1107 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario — APR - Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - Rateizzazione (Gestione commercianti); — CPR - Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - Rateizzazione (Gestione artigiani). 16 giugno Versamento contributi Inps ex Enpals Soggetti obbligati Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport. Adempimento Versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente. Modalita` I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche. Codice contributo: — CCSP (contributi correnti dovuti per sportivi professionisti); — CCLS (contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo). 16 giugno Versamento contributi Inps lavoro dipendente Soggetti obbligati Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps. Adempimento Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente. Modalita` I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche. Codice contributo: — DM10 (versamenti o compensazioni relativi al mod. DM10/2). 16 giugno Versamento contributi Inps operai agricoli Soggetti obbligati Aziende agricole. Adempimento Versamento trimestrale contributi per gli operai a tempo indeterminato e determinato e per compartecipanti individuali. Modalita` I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica 1108 24/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche. Codice contributo: — LAS (contributi per OTI, OTD, CI); — PCF (contributi per PC/PCF). 16 giugno Versamento contributi Inps pescatori autonomi Soggetti obbligati Pescatori autonomi. Adempimento Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente. Modalita` I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche. Codice contributo: — PESC. 16 giugno Versamento del contributo alla gestione separata INPS Soggetti obbligati Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo, e cioe` a dire prestazioni rese: a) da amministratori, sindaci o revisori di societa`, associazioni ed altri enti con o senza personalita` giuridica; b) per collaborazione a giornali, riviste e simili, partecipazione a collegi e commissioni, esclusi i compensi corrisposti a titolo di diritto d’autore in relazione alla redazione di articoli per riviste o giornali e simili; c) per altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero qualsiasi lavoratore autonomo senza partita IVA; d) i soggetti che, nell’ambito dell’associazione in partecipazione conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo (ad esclusione degli iscritti agli albi professionali); e) lavoratori occasionali e venditori porta a porta con reddito annuo superiore a euro 5.000,00. Adempimento Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente. Modalita` Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente mediante modalita` telematiche, anche servendosi di intermediari. PRATICA LAVORO 24/2014 1109 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario Causale contributo: — C10 - per i collaboratori gia` iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e per gli associati in partecipazione per i quali non e` dovuto il contributo dello 0,50 per cento; — CXX - per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale (inclusi gli associati in partecipazione); — ASS - per gli associati in partecipazione. 16 giugno Versamento del contributo alla gestione separata INPS per i titolari di partita IVA Soggetti obbligati I soggetti titolari di partita IVA esercenti attivita` di lavoro autonomo non iscritti ad alcuna forma previdenziale. Adempimento Versamento a saldo per il 2013 ed in acconto per il 2014 del contributo previdenziale alla gestione separata INPS a carico dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA. Modalita` Con riferimento ai contributi previdenziali dovuti per l’anno 2014, i soggetti iscritti alla gestione separata sono tenuti al versamento di due acconti di pari importo, da effettuare alle medesime scadenze previste per gli acconti IRPEF relativi allo stesso anno d’imposta. Il versamento deve essere effettuato esclusivamente mediante modalita` telematiche. Le causali da indicare nel Mod. F24 «Sezione contributi previdenziali ed assistenziali (INPS)» sono: — P10 per pagamenti in unica soluzione dei professionisti gia` iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria; — PXX per pagamenti in unica soluzione dei professionisti privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale; — P10R per pagamenti rateizzati dei professionisti gia` iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria; — PXXR per pagamenti rateizzati dei professionisti privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale. 16 giugno Versamento dell’IRPEF, dell’IRAP, IVA, addizionali regionale e comunale ed imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione per l’anno 2013 Unico 2014 PF e SP Soggetti obbligati I contribuenti che in sede di dichiarazione (Unico 2014 Persone fisiche o Societa` di persone) dei redditi risultano a debito d’imposta. Adempimento Versamento da parte di persone fisiche e di societa` di persone del saldo 2013 e dell’eventuale acconto 2014 delle imposte risultanti da Unico 2014. Si evidenzia che per l’individuazione dell’anno di pagamento, il versamento, per persone fisiche e societa` di persone, deve essere effettuato con riferimento all’anno di presentazione della dichiarazione (art. 2, D.L. n. 63/2002). Il versamento in oggetto puo` essere effettuato anche entro il 16 luglio con l’applicazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Modalita` I versamenti delle imposte vanno effettuati, con il modello di pagamento unificato F24, 1110 24/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario presso gli uffici postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte, o le banche convenzionate per i non titolari di partita IVA ed esclusivamente mediante modalita` telematiche per i titolari di partita IVA. I codici tributi da indicare nel Mod. F24 sono i seguenti: a) 4001 - IRPEF - Saldo; b) 4033 - IRPEF - Acconto - prima rata. Per la tassazione separata il codice da utilizzare per il versamento dell’acconto e` 4200 Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata. — 3801 - Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche; — 3844 - Addizionale comunale all’IRPEF - autotassazione - Saldo; — 3843 - Addizionale comunale all’IRPEF - autotassazione - Acconto; — 4025 - Imposta sostitutiva dell’IRPEF per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo. 16 giugno Versamento in acconto dei contributi a percentuale INPS artigiani e commercianti Soggetti obbligati Sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali in scadenza tutti i contribuenti, sia titolari che non titolari di partita IVA, soggetti ai contributi INPS artigiani e commercianti, con reddito eccedente il minimale. Adempimento Lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani ed commercianti che hanno conseguito, nell’anno precedente, un reddito eccedente il minimale, devono effettuare il versamento mediante Mod. F24 presso concessionario, banca e agenzia postale, mentre per i titolari di partita IVA esclusivamente mediante modalita` telematiche, anche servendosi di intermediari. Modalita` Con riferimento ai contributi previdenziali dovuti per l’anno 2014, il contribuente e` tenuto al versamento di due acconti di pari importo, da effettuare alle medesime scadenze previste per gli acconti IRPEF relativi allo stesso anno d’imposta. Per l’individuazione dell’importo complessivo degli acconti dovuti e` necessario determinare il reddito eccedente il minimale, con riferimento al reddito d’impresa dell’anno 2013, utilizzando i minimali e massimali previsti per l’anno 2014. Sul reddito eccedente il minimale cosı` determinato devono essere infine applicate le aliquote previste per l’anno 2014, tenendo conto di eventuali agevolazioni spettanti per lo stesso anno. Il versamento in oggetto puo` essere effettuato anche entro il 16 luglio 2014 con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Il versamento in scadenza in data odierna riguarda la prima delle due rate di acconto (di pari importo) dei contributi previdenziali a percentuale relativi al 2014, calcolati sul reddito del 2013, per la parte che eccede il minimale, dedotto l’eventuale residuo credito derivante dall’anno precedente. I contribuenti devono pagare una quota fissa (contributi INPS prestampati in scadenza il giorno 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 febbraio) e una eventuale quota a percentuale per la parte eccedente il minimale: le percentuali differiscono per artigiani e commercianti. 20 giugno Versamento contributi al FASC Soggetti obbligati Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il c.c.n.l. autotrasporto merci e logistica e il c.c.n.l. agenzie marittime e aeree. PRATICA LAVORO 24/2014 1111 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario Adempimento Versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi versati. Modalita` Presso la banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Milano - Via S. Margherita, 11 su c/c bancario n. 80900.1 intestato al FASC - Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri. L’elaborazione e la spedizione delle denunce ordinarie dei contributi avviene mediante apposito software denominato Telefasc. 1112 24/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Notizie Comparto Confcommercio Accordo interconfederale - 5 maggio 2014 Detassazione dal salario di produttivita` per il 2014 â Parti stipulanti: Confcommercio Imprese per l’Italia con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UiltucsUil â Campo di applicazione: aziende aderenti a Confcommercio Imprese per l’Italia Sintesi dell’accordo Detassazione Alla luce di quanto stabilito dal D.P.C.M. 19 febbraio 2014, che rinvia al D.P.C.M. 22 gennaio 2013, con l’accordo in oggetto le Parti hanno confermato anche per l’anno 2014 i contenuti dell’Accordo interconfederale 20 giugno 2013 (v. Pratica Lavoro n. 30/2013, pag. 1317) in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttivita` ed hanno altresı` fornito l’accordo tipo territoriale per il 2014. Le aziende applicheranno l’imposta del 10% sugli importi erogati nel 2014 in relazione alle quote retributive, compensi, maggiorazioni, premi di rendimento e premi di produttivita` connessi a prestazioni collegate a indicatori quantitativi, nonche´ ad eventuali altre prestazioni diverse rispetto ai sistemi di orario applicati in azienda ai sensi dell’Accordo interconfederale 20 giugno 2013 e che hanno gia` comportato l’applicazione dell’agevolazione fiscale per il 2013, poiche´ sono ancora utili, coerenti e conformi alle finalita` del D.P.C.M. 22 gennaio 2013, della circolare del Ministero del lavoro n. 15/2013 e della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E/2013. Le aziende applicheranno le agevolazioni fiscali anche ai dipendenti occupati fuori dal territorio in cui ha sede legale l’azienda. PRATICA LAVORO 24/2014 1113 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Scadenzario Luglio 2014 Abbigliamento e confezioni Aziende industriali Accordo 5 dicembre 2013 Alimentari Aziende industriali Accordo 9 novembre 2012 Retribuzioni in vigore dal 1º luglio 2014 - Aziende del Mezzogiorno Le aziende contoterziste site nelle aree del Mezzogiorno ad Obiettivo 1 ed ex 1 come individuate dal Protocollo n. 5 del c.c.n.l. 9 luglio 2010 (regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, Abruzzo, Molise e provincia di Frosinone), applicano dal 1º luglio 2014 gli aumenti previsti dal 1º gennaio 2014 per le generalita` delle aziende. Aumenti periodici di anzianita` - Settore Olio e margarina A decorrere dal 1º luglio 2014 l’importo degli scatti di anzianita` in vigore al 1º luglio 2013 viene rivalutato del 4%. Gli importi risultanti sono i seguenti: Livello Importi 1 27,62 2 25,62 3 22,91 4 19,54 5 18,87 6 18,18 7 16,50 8 16,17 9 15,51 10 13,48 L’aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio. In caso di passaggio di livello, l’importo gia` maturato viene diviso per il valore dell’aumento periodico corrispondente al nuovo livello in modo da ottenere il nuovo numero (o frazione) di aumenti che si considerano maturati. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello e` utile agli effetti della maturazione del successivo aumento. Alimentari - Piccola e media industria Accordo 28 novembre 2013 Retribuzioni in vigore dal 1º luglio 2014 - Settore Alimentari 1114 Livello Aumento contrattuale Minimo Contingenza E.d.r. confederale Totale Quadro 67,16 2.182,54 546,43 10,33 2.739,30 1 67,16 2.082,54 544,42 10,33 2.637,29 24/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Scadenzario Livello Aumento contrattuale Minimo Contingenza E.d.r. confederale Totale 2 58,40 1.810,89 537,57 10,33 2.358,79 3 48,17 1.494,01 529,58 10,33 2.033,92 4 42,33 1.312,92 525,02 10,33 1.848,27 5 37,95 1.177,09 521,59 10,33 1.709,01 6 35,03 1.086,53 519,31 10,33 1.616,17 7 32,11 995,99 517,03 10,33 1.523,35 8 29,19 905,46 514,74 10,33 1.430,53 Retribuzioni in vigore dal 1º luglio 2014 - Settore Panifici industriali Amministratori di condominio Saci Livello Aumento contrattuale Minimo Contingenza E.d.r. confederale Totale 1 50,95 1.346,54 530,43 10,33 1.887,30 2 46,88 1.242,12 527,52 10,33 1.779,97 3A 43,05 1.145,07 524,80 10,33 1.680,20 3B 40,00 1.066,40 522,58 10,33 1.599,31 4 33,88 898,63 517,62 10,33 1.426,58 5 30,32 799,42 514,66 10,33 1.324,41 6 25,48 673,77 511,17 10,33 1.195,27 C.c.n.l. 15 dicembre 2012 Retribuzioni in vigore dal 1º luglio 2014 Livello Aumento contrattuale Minimo Totale Q 40,68 2.074,68 2.074,68 1 35,28 1.799,28 1.799,28 2 31,50 1.606,50 1.606,50 3 28,26 1.441,26 1.441,26 4 25,20 1.285,20 1.285,20 5 22,50 1.147,50 1.147,50 6 20,70 1.055,70 1.055,70 7 19,08 973,08 973,08 8 18,10 923,10 923,10 a 23,44 1.195,24 1.195,24 a 20,93 1.067,18 1.067,18 a 19,25 981,80 981,80 Op. di vendita 1 cat Op. di vendita 2 cat. Op. di vendita 3 cat. Per i lavoratori discontinui il minimo dal 1º luglio 2014 e` pari ad E 4,734 orari. PRATICA LAVORO 24/2014 1115 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Scadenzario Autostrade e trafori Concessionari Accordo 4 aprile 2013 Chimica Aziende industriali Accordo 15 aprile 2013 Cinematografi Esercizi Accordo 25 novembre 2011 Previdenza integrativa Dal 1º luglio 2014 il contributo a carico azienda al fondo Astri e` aumentato all’1,50%, calcolato sulla retribuzione costituita da minimo tabellare, eventuale superminimo e «ad personam», aumenti di anzianita`, indennita` di contingenza ed elemento differenziato. Minimi tabellari - Settore Cere e lumini Ai lavoratori del settore competono, a far data dal 1º luglio 2014, gli aumenti previsti per gli altri settori con decorrenza dal 1º gennaio 2014. Retribuzioni in vigore dal 1º luglio 2014 - Monosale e multisale Liv. Aumento contrattuale Minimo Q 423,99 423,99 517,51 10,33 5S — 356,54 513,34 5 — 340,03 4S — 4 E.d.r. E.d.r. Contingenza confederale contrattuale E.a.r. Totale 96,47 596,64 1.644,94 10,33 81,12 501,71 1.463,04 512,34 10,33 77,18 477,33 1.417,21 317,99 511,12 10,33 72,35 447,51 1.359,30 — 306,77 510,45 10,33 69,72 431,22 1.328,49 3S — 264,03 508,36 10,33 60,07 371,54 1.214,33 3 — 254,39 507,80 10,33 57,88 358,00 1.188,40 2 — 215,07 505,37 10,33 49,11 303,75 1.083,63 1 — 192,72 504,11 10,33 43,85 271,21 1.022,22 N.B.: Si fa presente che per il livello Quadri e per il liv. 3 gli importi dei minimi in tabella costituiscono la somma matematica tra gli importi dell’E.a.r. in vigore e gli aumenti stabiliti dall’accordo 25 novembre 2011, mentre i valori forniti dall’accordo suddetto sono i seguenti: Quadri: E 550,64 e liv.3: E 366,30. Retribuzioni in vigore dal 1º luglio 2014 - Multiplex e megaplex 1116 Liv. Aumento contrattuale Minimo QA 462,54 462,54 519,74 10,33 QB — 423,99 517,51 F — 356,54 E — D E.d.r. E.d.r. Contingenza confederale contrattuale E.a.r. Totale 105,24 650,88 1.748,73 10,33 96,47 596,66 1.644,96 513,34 10,33 81,12 501,71 1.463,04 317,99 511,12 10,33 72,35 447,51 1.359,30 — 289,09 509,92 10,33 65,77 406,81 1.281,92 C — 269,81 508,80 10,33 61,39 379,69 1.230,02 B — 235,12 506,49 10,33 53,50 330,86 1.136,30 A — 192,72 504,11 10,33 43,85 271,21 1.022,22 24/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Scadenzario Cinematografia Produzione Accordo 21 dicembre 2011 Retribuzioni in vigore dal 1º luglio 2014 Comunicazione Aziende artigiane Livello Aumento contrattuale Minimo Totale 7 56,98 2.121,28 2.121,28 6 48,51 1.880,34 1.880,34 5S 43,02 1.724,13 1.724,13 5 41,65 1.685,49 1.685,49 4S 39,13 1.646,60 1.646,60 4 36,84 1.550,32 1.550,32 3 32,04 1.415,40 1.415,40 2 27,23 1.277,35 1.277,35 1 22,88 1.154,26 1.154,26 Accordo 13 maggio 2014 Una tantum Con la retribuzione di luglio 2014, a copertura del periodo di carenza contrattuale ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo 13 maggio 2014, verra` corrisposta la prima tranche, pari ad E 80, di importo forfetario una tantum, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo 13 maggio 2014, l’una tantum sara` erogata nella misura del 70%, con la medesima decorrenza. L’importo forfetario sara` ridotto proporzionalmente nei casi di servizio militare, assenza facoltativa «post-partum», part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L’una tantum e` esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. ed e` stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed e` quindi comprensiva degli stessi. Gli importi eventualmente gia` corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum, pertanto dovranno essere detratti da questa fino a concorrenza. In considerazione di cio`, tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di maggio 2014. L’una tantum verra` riconosciuta anche in caso di dimissioni o licenziamento. Farmacie - Aziende municipalizzate Accordo 22 luglio 2013 Retribuzioni in vigore dal 1º luglio 2014 Livello Aumento contrattuale Minimo Indennita` di funzione Indennita` speciale Totale 1Q 41,00 2.288,33 140,00 — 2.428,33 1S 39,00 2.209,40 130,00 — 2.339,40 1C 38,00 2.111,00 130,00 — 2.241,00 1 dopo 12 anni di servizio 35,00 1.964,97 — 130,00 2.094,97 1 dopo 2 anni di servizio 35,00 1.964,97 — 100,00 2.064,97 PRATICA LAVORO 24/2014 1117 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Scadenzario Fotolaboratori Livello Aumento contrattuale Minimo Indennita` di funzione Indennita` speciale Totale 1 35,00 1.964,97 — — 1.964,97 2 31,00 1.743,90 — — 1.743,90 3 29,00 1.655,11 — — 1.655,11 4 27,00 1.538,10 — — 1.538,10 5 25,00 1.417,65 — — 1.417,65 6 24,00 1.324,35 — — 1.324,35 Accordo 17 giugno 2013 Retribuzioni in vigore dal 1º luglio 2014 Igiene ambientale Aziende municipalizzate 1118 Liv. Aumento contrattuale Minimo 1Q 42,22 1.300,14 534,17 1 42,22 1.300,14 2 38,09 3 E.d.r. Contingenza confederale Indennita` di funzione Totale 10,33 36,15 1.838,57 534,17 10,33 — 1.802,42 1.173,05 530,41 10,33 — 1.675,70 33,68 1.037,29 526,56 10,33 — 1.540,50 4 30,00 923,84 523,05 10,33 — 1.427,22 5 26,53 816,90 520,52 10,33 — 1.321,22 6 22,81 702,42 516,40 10,33 — 1.206,34 7 19,18 590,70 512,54 10,33 — 1.094,39 Protocollo 24 marzo 2014 Assistenza integrativa Alla data del 16 luglio 2014 deve essere versato al Fasda il contributo trimestrale ordinario di E 42,50 a carico del datore di lavoro, con riferimento ai lavoratori dipendenti in forza alla fine dei singoli mesi di ogni trimestre immediatamente precedente quello nel quale e` dovuto il contributo. L’inizio del versamento (gia` previsto dal 1º aprile 2014) e` differito alla data che sara` comunicata dal Fondo, comunque non successiva al 16 luglio 2014. L’inizio dell’erogazione delle prestazioni (gia` previsto dal 1º aprile 2014) e` correlativamente differito, fermo restando il diritto dei lavoratori alle prestazioni sanitarie, che verranno stabilite dal Fondo a partire dall’anno 2014. Le aziende che omettono un versamento sono inadempienti nei confronti del lavoratore per la perdita delle prestazioni. Per le aziende che hanno in essere convenzioni e/o contratti collettivi di assistenza sanitaria integrativa, le Parti si impegnano a concludere entro il 30 aprile 2014 la procedura di adesione al Fondo prevista dal c.c.n.l. 24/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Scadenzario Igiene ambientale Aziende private Protocollo 24 marzo 2014 Assistenza integrativa Alla data del 16 luglio 2014 deve essere versato al Fasda il contributo trimestrale ordinario di E 42,50 a carico del datore di lavoro, con riferimento ai lavoratori dipendenti in forza alla fine dei singoli mesi di ogni trimestre immediatamente precedente quello nel quale e` dovuto il contributo. L’inizio del versamento (gia` previsto dal 1º aprile 2014) e` differito alla data che sara` comunicata dal Fondo, comunque non successiva al 16 luglio 2014. L’inizio dell’erogazione delle prestazioni (gia` previsto dal 1º aprile 2014) e` correlativamente differito, fermo restando il diritto dei lavoratori alle prestazioni sanitarie, che verranno stabilite dal Fondo a partire dall’anno 2014. Le aziende che omettono un versamento sono inadempienti nei confronti del lavoratore per la perdita delle prestazioni. Per le aziende che hanno in essere convenzioni e/o contratti collettivi di assistenza sanitaria integrativa, le Parti si impegnano a concludere entro il 30 aprile 2014 la procedura di adesione al Fondo prevista dal c.c.n.l. Lapidei - Piccola e media industria Accordi 16 gennaio 2014 e 5 marzo 2014 Retribuzioni in vigore dal 1º luglio 2014 - Aziende aderenti a Confapi Livello Aumento contrattuale Minimo E.d.r. confederale Superminimo collettivo Totale 1 67,94 2.261,98 10,33 — 2.272,31 2 61,15 2.107,41 10,33 — 2.117,74 3 49,82 1.811,17 10,33 — 1.821,50 4 47,24 1.725,34 10,33 — 1.735,67 5 44,00 1.669,35 10,33 — 1.679,68 6 41,41 1.600,25 10,33 — 1.610,58 7 38,18 1.513,64 10,33 — 1.523,97 8 32,35 1.359,11 10,33 7,75 1.377,19 Arretrati - Aziende aderenti a Confimi Con la retribuzione di luglio 2014 vanno corrisposti gli aumenti retributivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013 ed il rateo di tredicesima. Gli importi, calcolati redazionalmente sulla base dei valori mensili forniti dall’accordo 16 gennaio 2014 (*), sono i seguenti: PRATICA LAVORO 24/2014 Livello Importi 1 308,84 2 277,96 3 226,48 4 214,72 5 200,00 6 188,24 1119 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Scadenzario Livello Importi 7 173,52 8 147,04 Ai Lavoratori in forza al 31 dicembre 2013, nel caso di risoluzione anticipata del rapporto entro il 31 luglio 2014, il pagamento degli arretrati verra` riconosciuto per intero. ____________ (*) Gli importi mensili sono: liv. 1: E 77,21; liv. 2: E 69,49; liv. 3: E 56,62; liv. 4: E 53,68; liv. 5: E 50,00; liv. 6: E 47,06; liv. 7: E 43,38; liv. 8: E 36,76. Laterizi - Piccola e media industria Accordo 3 febbraio 2014 Arretrati - Aziende aderenti a Confimi Con la retribuzione di luglio 2014 vanno corrisposti gli aumenti retributivi relativi alle mensilita` ottobre 2013, novembre 2013, dicembre 2013 e rateo di tredicesima. Gli importi, calcolati redazionalmente sulla base dei valori mensili forniti dall’accordo 3 febbraio 2014 (*), sono i seguenti: Categorie Importi ASQ 232,96 AS 232,96 A 195,88 B 159,88 CS 151,40 C 144,00 D 133,40 E 123,88 F 105,88 Ai lavoratori in forza al 31 dicembre 2013, nel caso di risoluzione anticipata del rapporto entro il 31 luglio 2014, il pagamento degli arretrati verra` riconosciuto per intero. ____________ (*) Gli importi mensili sono: cat. AS: E 58,24; cat. A: E 48,97; cat. B: E 39,97; cat. CS: E 37,85; cat. C: E 36,00; cat. D: E 33,35; cat. E: E 30,97; cat. F: E 26,47. Legno e arredamento Piccola e media industria 1120 Accordi 25 ottobre 2013 e 29 novembre 2013 Retribuzioni in vigore dal 1º luglio 2014 Livello Aumento contrattuale Minimo Contingenza E.d.r. confederale Totale AD3 64,50 1.775,66 531,30 10,33 2.317,29 AD2 60,00 1.651,78 528,03 10,33 2.190,14 AD1 55,50 1.527,89 528,03 10,33 2.066,25 AC4 51,00 1.404,02 528,03 10,33 1.942,38 AC3 46,50 1.280,13 522,49 10,33 1.812,95 24/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Scadenzario Livello Aumento contrattuale Minimo Contingenza E.d.r. confederale Totale AC2 46,50 1.280,13 522,49 10,33 1.812,95 AC1 42,60 1.172,77 522,49 10,33 1.705,59 AS3 46,50 1.280,13 522,49 10,33 1.812,95 AS2 42,00 1.156,24 522,49 10,33 1.689,06 AS1 40,20 1.106,69 518,30 10,33 1.635,32 AE3 37,95 1.044,76 518,30 10,33 1.573,39 AE2 35,70 982,81 515,30 10,33 1.508,44 AE1 30,00 825,89 512,79 10,33 1.349,01 Metalmeccanica Piccola e media industria - Confimi C.c.n.l. 1º ottobre 2013 Ombrelli - Aziende industriali Accordo 28 marzo 2014 Assistenza integrativa E` prevista l’adesione volontaria dei lavoratori al Fondo sanitario integrativo che sara` individuato dalle Parti stipulanti in modo che sia operativo a decorrere dal 1º gennaio 2015. Il Fondo e` finanziato mediante un contributo mensile pari, dal 1º luglio 2014, ad E 4 a carico dell’azienda ed E 2 a carico del lavoratore. Una tantum Con la retribuzione del mese di luglio 2014 deve essere corrisposta la seconda tranche, pari ad E 150, di una tantum spettante ai lavoratori in forza al 28 marzo 2014, con riferimento agli 11 mesi intercorrenti tra il 1º aprile 2013 ed il 28 febbraio 2014. L’una tantum - non utile agli effetti del computo del t.f.r. ne´ di nessun istituto contrattuale e legale e comprensiva dei riflessi diretti, indiretti e differiti di tutti gli istituti contrattuali e legali e` proporzionalmente ridotta in caso di servizio militare o volontariato civile, aspettativa, assenza facoltativa post-partum, assunzione nel corso del periodo 1º aprile 2013-28 febbraio 2014, C.i.g. a zero ore. Per i lavoratori a tempo parziale l’importo forfettario e` proporzionale all’orario concordato. Retifici meccanici da pesca Accordo 17 marzo 2014 Servizi assistenziali Anpas C.c.n.l. 17 gennaio 2014 Una tantum Con la retribuzione di luglio 2014 deve essere corrisposta la seconda tranche, pari ad E 150, dell’importo forfettario. Elemento di garanzia retributiva Qualora non venga definito un accordo territoriale entro il 31 dicembre 2013, ai lavoratori in forza al 30 giugno 2014 deve essere corrisposto, con la retribuzione del mese di luglio 2014, un elemento di garanzia retributiva (EGR) pari ad E 120,00 annui, riproporzionati nel caso di rapporto a tempo parziale. Tale elemento sara` rapportato in base all’effettiva prestazione di lavoro intercorrente nel periodo 1º gennaio 2013-31 dicembre 2013. PRATICA LAVORO 24/2014 1121 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Scadenzario La somma inoltre, sara` ridotta fino a concorrenza da eventuali erogazioni o retribuzioni aggiuntive individuali percepite nel corso dell’anno precedente a quello di erogazione e verra` corrisposta nel mese di luglio di ogni anno. Turismo Confcommercio Accordo 18 gennaio 2014 Assistenza integrativa Dal 1º luglio 2014 all’atto della prima iscrizione al Fondo Fast deve essere versata una quota pari ad E 15 per ciascun iscritto, a totale carico del datore di lavoro. Sempre dalla stessa data, la contribuzione mensile al Fondo e` pari a E 10 a carico dell’azienda ed a E 1 a carico del lavoratore. 1122 24/2014 PRATICA LAVORO VE NOVRISIONE WEB TA’ 2 014 IN ESCLUSIVA PER L’ABBONATO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. DA OGGI PUOI LAVORARE CON PIÙ GUSTO scegliendo esattamente quello che vuoi. “DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO: DOVE VUOI, QUANDO VUOI CON EDICOLAPROFESSIONALE.COM” Incluse nel tuo abbonamento anche le versioni PC, tablet e smartphone! Edicola Professionale è la nuova edicola digitale Wolters Kluwer Italia che raccoglie, in un unico ambiente, le oltre 70 riviste IPSOA, CEDAM, UTET Giuridica e, prossimamente, il fisco. Oggi puoi consultare ogni numero di Diritto & Pratica del Lavoro e di Pratica Lavoro e tutti gli allegati anche su PC, tablet e smartphone! Edicola Professionale è un servizio compreso nel tuo abbonamento! EDICOLA PROFESSIONALE - Versione WEB Con Edicola Professionale direttamente dal tuo computer puoi: - consultare l’anteprima dell’ultimo fascicolo appena chiuso in redazione e ancora in fase di stampa - scaricare gli arretrati in PDF degli ultimi 12 mesi - archiviare gli articoli di tuo interesse così da rileggerli e consultarli quando vuoi. EDICOLA PROFESSIONALE - APP In mobilità, anche in assenza di connessione internet, dal tuo tablet (Ios e Android) e smartphone (Android) con l’app gratuita Edicola Professionale puoi: - scaricare l’ultimo numero - effettuare ricerche all’interno del fascicolo - inserire note e segnalibri in ogni articolo per tener traccia dei contributi di interesse - inviare e condividere pagine e articoli con i colleghi. Nasce TuttoLavoro Suite L’accesso unico e completo al mondo del lavoro La soluzione informativa on line che ti permette di consultare in modo semplice e immediato, da un unico punto di accesso, tutti i contenuti in materia di lavoro. TuttoLavoro Suite, mette a tua disposizione, più di 310 CCNL, sempre aggiornati, 100 Note Redazionali, 250 Sintesi contrattuali, dati retributivi, contributivi e fiscali dal 1980. Da oggi, inoltre, hai la possibilità di configurare la soluzione più adatta alle tue esigenze, a partire dalla banca dati sino ai singoli moduli complementari di approfondimento: notizie quotidiane, commenti d’autore, casi risolti dell’Esperto, disciplina sanzionatoria, previdenziale e sulla privacy, formule e modelli, procedure di calcolo e per l’elaborazione del costo del lavoro. Y61EL FI COME ACCEDERE Basta registrarsi su www.edicolaprofessionale.com inserendo il proprio codice cliente (riportato sulla fascetta di spedizione della rivista). Per accedere in mobilità dopo essersi registrati su www.edicolaprofessionale.com, è sufficiente scaricare l’app gratuita Edicola Professionale (da AppStore, Google Play, Samsung Apps o Amazon AppStore for Android) e inserire all’interno dell’app le credenziali ricevute. Il tuo abbonamento ha ancora più valore. Registrati subito su www.edicolaprofessionale.com 149053_pral-24.indd 2 pubbliredazionale_DPL_210x297_prod.indd 1 E in più, con TuttoLavoro Suite puoi scaricare gratuitamente sullo smartphone NotizieTL, la App che ti aggiorna sulle novità del mondo del lavoro. Y85EF_LA Ma soprattutto in Edicola Professionale puoi navigare in un ricchissimo patrimonio bibliografico. Oltre 30 anni di contributi pubblicati all’interno delle riviste IPSOA, CEDAM, UTET Giuridica e, prossimamente, il fisco ricercabili per rivista, anno, numero e autore. In questo modo non devi più ricordare in quale fascicolo è stato pubblicato l’articolo che ti interessa. Trovi velocemente i contributi di Diritto & Pratica del Lavoro e di Pratica Lavoro e quanto pubblicato sull’argomento dalle altre riviste del Gruppo Wolters Kluwer Italia… con una sola ricerca! Puoi scaricare integralmente gli articoli dell’anno in corso e consultarne l’abstract per le riviste cui non sei abbonato. Sempre dal portale Edicola Professionale hai un contatto diretto con la Redazione di Diritto & Pratica del Lavoro per la richiesta di sentenze, casi e approfondimenti. TuttoLavoro Suite: da oggi scegli solo quello che vuoi! Richiedi maggiori informazioni su: www.indicitalia.it/tuttolavoro 16/05/14 16:24 29/05/14 13:40 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. CONSULTARE Y74EI FI L’unica edicola digitale che raccoglie tutte le riviste IPSOA, CEDAM, UTET Giuridica e il fisco per RICERCARE ASpI e mini ASpI ARCHIVIARE UTET GIURIDICA® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Da oggi non devi più ricordare in quale fascicolo è stato pubblicato l’articolo che ti serve perché Edicola Professionale ti permette di avere a disposizione con una sola ricerca oltre 70 riviste IPSOA, CEDAM, UTET Giuridica e il fisco. Un patrimonio bibliografico inimitabile dove poter consultare dall’anteprima dell’ultimo fascicolo, appena chiuso in redazione, allo storico degli articoli pubblicati in ambito legale, fiscale, lavoro, aziendale e amministrativo. E con la ricerca avanzata per rivista, anno, numero, autore trovi proprio l’articolo che ti serve. Puoi consultare Edicola Professionale su PC e in mobilità, su tablet e smartphone, grazie all’app gratuita. La consultazione degli articoli di Edicola Professionale è un servizio esclusivo e COMPRESO NELL’ABBONAMENTO. Prestazioni da liquidare per il periodo 2014-2017 Applicazione dei premi Inail Istruzioni operative Indennizzi per la cessazione di attività commerciale Luglio 2014 Scadenze contrattuali 00149053 5 000001 490539 Scopri subito Edicola Professionale! Anno XV, 14 giugno 2014, n. 24 - Direzione e redazione: Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (Mi) www.edicolaprofessionale.com adv_EDICOLA_PROF_6.indd 1 149053_pral-24.indd 1 Incentivi all’assunzione Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano 02/04/14 12:29 24 2014 29/05/14 13:40
© Copyright 2025 ExpyDoc