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francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
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Pratica Lavoro
In questo numero
Normativa
NAZIONALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1085
Prestazioni ASpI e mini-ASpI da liquidare per il periodo 2014-2017
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1085
D.M. n. 79412 del 18 febbraio 2014
Autorizzazione allo svolgimento del collocamento della gente di mare
alle Agenzie per il lavoro
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1085
D.M. 29 novembre 2013
Indennizzi per la cessazione dell’attivita` commerciale - Istruzioni operative
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1086
Inps - Msg. n. 4832 del 21 maggio 2014
T.f.r. Fondo di Tesoreria - Compensazione della quota del Fondo liquidata
dalle aziende agricole
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1088
Inps - Msg. n. 4843 del 21 maggio 2014
Part-time verticale ciclico - Chiarimenti
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1088
Inail - Nota n. 3413 del 5 maggio 2014
Incentivi all’assunzione - Applicazione dei premi Inail
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1089
Inail - Circ. n. 28 del 23 maggio 2014
Legislazione e Prassi
Rassegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1098
Adempimenti dal 7 al 21 giugno 2014
Contrattazione
Scadenzario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1103
CONTRATTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1113
Comparto Confcommercio
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1113
Accordo interconfederale 5 maggio 2014
Scadenze contrattuali
Luglio 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRATICA LAVORO 24/2014
1114
1083
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PraticaLavoro
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del 18 settembre 2000
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Normativa
Notizie
Prestazioni ASpl e mini-ASpl da liquidare
per il periodo 2014-2017
D.M. 18 febbraio 2014, n. 79412
Nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2014 e` stato
pubblicato il decreto interministeriale 18 febbraio
2014, n. 79412 in cui si determinano per gli anni 2014,
2015, 2016 e 2017 le prestazioni ASpI e mini-ASpI da
liquidarsi in funzione dell’effettiva aliquota di contribuzione
in attuazione dell’articolo 2, comma 27, della legge 28
giugno 2012, n. 92.
L’art. 1 del decreto individua i lavoratori interessati da tale
decreto, e ossia quelli di cui all’art. 2, comma 27, secondo
periodo della legge 28 giugno 2012, n. 92 e, in particolare,
i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per i quali
le quote di riduzione di cui all’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’art. 1, comma 361, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 risultano gia` interamente applicate.
L’art. 2 del decreto in commento precisa che ai lavoratori di
cui alle categorie indicate all’art. 1 le indennita` ASpI e miniASpI sono liquidate, con riferimento all’anno 2014, in misura proporzionale all’aliquota effettiva di contribuzione e,
pertanto, le medesime prestazioni sono liquidate per un
importo pari al 40% della misura delle indennita` come
calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell’art.
2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Ai lavoratori di cui alle categorie indicate all’art. 1 le indennita` ASpI e mini-ASpI sono liquidate, con riferimento all’anno 2015, in misura proporzionale all’aliquota effettiva di
contribuzione e, quindi, le medesime prestazioni sono liquidate per un importo pari al 60% della misura delle indennita` come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22
dell’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (art. 3, D.M.
18 febbraio 2014, n. 79412).
L’art. 4 del decreto dispone che sempre per i lavoratori di
cui alle categorie indicate all’art. 1 le indennita` ASpI e miniASpI sono liquidate, con riferimento all’anno 2016, in misura proporzionale all’aliquota effettiva di contribuzione e,
di conseguenza, le medesime prestazioni sono liquidate per
un importo pari all’80% della misura delle indennita` come
calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell’art. 2
della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Infine, per i medesimi lavoratori le indennita` ASpI e miniASpI sono liquidate, con riferimento all’anno 2017, in misura proporzionale all’aliquota effettiva di contribuzione e,
dunque, le medesime prestazioni sono liquidate per un
importo pari al 100% della misura delle indennita` come
calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell’art.
2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (art. 5, D.M. 18 febbraio 2014, n. 79412).
Autorizzazione allo svolgimento
del collocamento della gente di mare
alle Agenzie per il lavoro
D.M. 29 novembre 2013
Ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, D.P.R. n. 231/2006, il
collocamento della gente di mare e` esercitato dagli uffici
di collocamento della gente di mare. Possono essere autorizzati allo svolgimento dell’attivita` di intermediazione a
PRATICA LAVORO 24/2014
favore dei propri associati e, mediante apposita convenzione con il Ministero del lavoro, allo svolgimento di tutti gli
adempimenti e le certificazioni affidati ai competenti uffici
di collocamento della gente di mare, gli enti bilaterali del
1085
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Normativa
Notizie
lavoro marittimo nel caso in cui svolgano tale attivita` senza
fine di lucro e fermo restando l’obbligo della interconnessione con la borsa del lavoro marittimo.
Ai sensi dell’art. 5, comma 3, D.P.R. n. 231/2006, possono
svolgere attivita` di collocamento della gente di mare, previa
autorizzazione ministeriale, anche le Agenzie per il lavoro di
cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003; con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati i requisiti e le modalita`
per il rilascio della predetta autorizzazione.
Conseguentemente, con il decreto 29 novembre 2013
(pubblicato sul n. 120 della Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2014), il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, individua i requisiti e le
modalita` per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento
del collocamento della gente di mare alle Agenzie per il
lavoro.
Ai fini del decreto in esame, per attivita` di collocamento
della gente di mare si intende l’attivita` di intermediazione
tra la domanda e l’offerta di lavoro marittimo.
Restano ferme le funzioni svolte dai raccomandatari marittimi in materia di ingaggio per conto terzi dei lavoratori
marittimi ai sensi della legge n. 135/1977.
Allo scopo di permettere l’iscrizione delle Agenzie di intermediazione della gente di mare, e` stata inserita la «Sub-
Sezione III.2 - intermediazione della gente di mare» alla
Sezione III dell’Albo delle Agenzie per il lavoro.
Le Agenzie per il lavoro gia` iscritte alla Sezione I e III dell’Albo delle Agenzie per il lavoro possono richiedere l’iscrizione alla sopra menzionata Sub-Sezione III.2.
Ferma restando la procedura di cui all’art. 4, commi 2 e 3
del D.Lgs. n. 276/2003, la richiesta di autorizzazione all’attivita` di intermediazione della gente di mare e di iscrizione
all’Albo delle Agenzie per il lavoro deve essere presentata
esclusivamente per via telematica attraverso il portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it).
Ai fini dell’iscrizione alla Sub-Sezione III.2 dell’Albo delle
Agenzie per il lavoro, sono richiesti i requisiti previsti per
l’esercizio dell’attivita` di intermediazione di cui all’art. 5,
commi 1 e 4 del D.Lgs. n. 276/2003; tuttavia, per la specificita` dell’attivita` di intermediazione, svolta con esclusivo
riferimento alla gente di mare, non e` richiesto il requisito
di cui all’art. 5, comma 4, lett. b) del medesimo decreto
legislativo.
I soggetti autorizzati all’esercizio dell’attivita` di intermediazione della gente di mare devono interconnettersi al portale
Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) e fornire i dati e le informazioni utili relative al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro marittimo, raccolti nell’esercizio dell’attivita` di intermediazione.
Indennizzi per la cessazione dell’attivita`
commerciale - Istruzioni operative
INPS, msg. 21 maggio 2014, n. 4832
L’indennizzo per la cessazione dell’attivita` commerciale,
istituito dal D.Lgs. n. 207/1996 e` stato reintrodotto, da
ultimo, dall’art. 19-ter del D.L. n. 185/2008 (modificato
dalla L. n. 183/2010, c.d. Collegato lavoro e dalla L. n.
147/2013, c.d. Legge di stabilita` 2014) per i soggetti in
possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 207/
1996 nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31
dicembre 2016.
Al riguardo, con il messaggio 21 maggio 2014, n. 4832,
l’Inps fornisce le specifiche indicazioni.
Le domande per la concessione dell’indennizzo possono
essere presentate a partire dal 1º gennaio 2014 fino al
31 gennaio 2017 presso la sede Inps territorialmente competente.
1086
Riguardo ai destinatari, l’art. 19-ter della L. n. 147/2013 ha
ricompreso, nel periodo per la maturazione dei requisiti per
l’agevolazione, anche quello previsto dalla formulazione
previgente, che andava dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2011.
Pertanto, dal 1º gennaio 2014, possono presentare domanda di indennizzo sia coloro che maturano i requisiti nel
periodo 1º gennaio 2012-31 dicembre 2016, sia coloro
che, pur avendo maturato i diritti per la prestazione nel
periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 al 31 dicembre
2011, non avevano presentato la relativa domanda o gli era
stata rigettata perche´ presentata oltre il termine ultimo del
31 gennaio 2012.
Resta fermo, peraltro, che la decorrenza degli indennizzi
24/2014 PRATICA LAVORO
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Normativa
Notizie
concessi, in presenza dei requisiti di legge, non potra` essere
antecedente al 1º febbraio 2014, primo giorno del mese
successivo all’entrata in vigore della L. n. 147/2013.
La scadenza degli indennizzi, per i soggetti in possesso dei
requisiti di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 207/1996 nel periodo
compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016, e`
prevista al compimento, da parte del titolare, delle eta`
pensionabili, adeguate agli incrementi della speranza di
vita, introdotte, dal 1º gennaio 2012, dalla legge n. 214
del 2011.
Le eta` pensionabili sono le seguenti:
per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori
autonomi:
a) dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 - 63 anni e 6
mesi;
b) dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 - 63 anni e 9
mesi (requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del
D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto-legge n. 78/2010);
c) dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 - 64 anni e 9
mesi (requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del
D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto-legge n. 78/2010);
d) dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 - 65 anni e 9
mesi (requisito da adeguare);
e) dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 - 66 anni e 3
mesi (requisito da adeguare);
per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori
autonomi:
a) dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 - 66 anni;
b) dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 - 66 anni e 3
mesi (requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del
D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto-legge n. 78/2010);
c) dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 - 66 anni e 3
mesi (requisito da adeguare).
L’indennizzo spetta fino a tutto il mese in cui i beneficiari
compiono le eta` pensionabili previste per la vecchiaia sopra
indicate.
L’Istituto puntualizza che, a partire dal 1º gennaio 2012, la
pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’eta`
pensionabile, nel caso in cui risultino soddisfatti i requisiti di
legge per il diritto a detto trattamento pensionistico.
La proroga prevista dalla L. n. 147/2013 ha la finalita` di
offrire un sostegno economico, che non si sovrapponga o si
sostituisca alla tutela offerta dal sistema previdenziale, ai
soggetti destinatari dell’indennizzo che, in seguito all’introduzione delle piu` elevate eta` pensionabili introdotte dalla
legge n. 214 del 2011, siano rimasti senza indennizzo e
senza pensione; pertanto, la stessa non deve essere con-
PRATICA LAVORO 24/2014
cessa ai soggetti che siano gia` titolari di pensione erogata
dall’Inps o da altro ente pensionistico o che diventino titolari di pensione prima della scadenza dell’indennizzo secondo le eta` previste inizialmente dal legislatore.
L’Inps evidenzia che per le istanze di proroga e` disponibile
la domanda telematica di ricostituzione on line sia per il
cittadino che per il patronato secondo il percorso gia` utilizzato per le domande di pensione; di conseguenza, il modello AP96 non e` piu` utilizzabile.
Ai sensi dell’art. 19-ter, comma 2, D.L. n. 185/2008, l’aliquota contributiva aggiuntiva di cui all’art. 5 del D.Lgs. n.
207/1996, dovuta dagli iscritti alla gestione dei contributi e
delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita` commerciali presso l’Inps, e` prorogata, con le medesime modalita`, fino al 31 dicembre 2018.
Gli indennizzi concessi ai sensi dell’art. 1, comma 272, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, in pagamento alla data
del 31 dicembre 2011, sono prorogati fino alla data di
decorrenza della pensione di vecchiaia, purche´ i titolari dell’indennizzo siano in possesso, nel mese di compimento
dell’eta` pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia.
Istruzioni operative
Con riferimento alla procedura di gestione delle domande,
l’Inps fa presente che il prodotto di Webdom per le domande di prima liquidazione deve essere:
GRUPPO - 0006 - ALTRE PRESTAZIONI;
SOTTOGRUPPO - 0051 - INDENNITA` COMMERCIANTI;
TIPO - 0156 - Legge 27 dicembre 2013 n. 147 («LPP» ex
campo 36).
Le domande devono essere acquisite con le consuete modalita` previste per questa categoria.
L’Istituto comunica che le domande per il cittadino in possesso di Pin e per i patronati in modalita` telematica saranno
disponibili a breve.
Inoltre, riguardo alla Procedura IVS74 PL, la lavorazione e`
ammessa per le domande presentate dal 1º gennaio 2014
al 31 gennaio 2017.
I requisiti anagrafici, che vengono verificati per la concessione dell’indennizzo, sono 62 anni di eta` per gli uomini,
ovvero 57 anni di eta` per le donne.
Infine, l’Istituto illustra di seguito i controlli previsti sul pannello MNLAN30:
la decorrenza deve essere compresa tra il 1º febbraio
2014 e il 1º febbraio 2017;
la data di scadenza indennizzo non puo` essere superiore
a 07/2027;
il campo «contributiva» deve contenere solo il valore
«NO».
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Notizie
T.f.r. Fondo di Tesoreria Compensazione della quota del Fondo
liquidata dalle aziende agricole
INPS, msg. 21 maggio 2014, n. 4843
Con il messaggio n. 5276/2013 l’Inps, illustrando la nuova
collezione (TFR.TESAGR) predisposta per il pagamento del
T.f.r. del Fondo di Tesoreria in favore di lavoratori di aziende agricole che dichiarano incapienza, ha rimandato a successive istruzioni per la gestione delle eccedenze a seguito
di parziale compensazione delle quote T.f.r. Fondo tesoreria anticipate.
Con il messaggio 21 maggio 2014, n. 4843 vengono
fornite le istruzioni operative per la compensazione delle
quote T.f.r. Fondo di Tesoreria anticipate dal datore di lavoro, da ritenersi valide per il solo settore agricolo in considerazione del peculiare regime di «tariffazione».
Nelle ipotesi in cui, alla prima tariffazione utile, emerga
un’incapienza che non consenta l’intera compensazione
delle quote di T.f.r. Fondo di Tesoreria anticipate dal datore
di lavoro, l’eccedenza sara` evidenziata nell’estratto conto
dell’azienda che potra` successivamente, previa presentazione di istanza telematica, richiedere la compensazione con i
contributi dovuti sulla base delle tariffazioni di competenza
successiva a quella di liquidazione del T.f.r., sino a definitivo
saldo.
Contestualmente alla trasmissione dell’istanza telematica di
compensazione dovra` essere trasmessa copia, in formato
pdf, della quietanza del T.f.r. corrisposto al lavoratore. In
mancanza di detta trasmissione non si dara` seguito alla
richiesta di compensazione.
Part-time verticale ciclico - Chiarimenti
INAIL, nota 5 maggio 2014, n. 3413
Con la nota 5 maggio 2014, n. 3413, l’Inail fornisce chiarimenti con riferimento al contratto di lavoro part-time verticale ciclico, in risposta ad alcuni quesiti pervenuti da parte
di aziende di rilevanza nazionale, concernenti, in particolare, la richiesta di disapplicazione dell’art. 70 del D.P.R. n.
1124/1965 (T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nel periodo di pausa contrattuale afferente al
predetto contratto.
Preliminarmente, l’Inail ribadisce che, in base al principio di
non discriminazione, ex art. 4 del D.Lgs. n. 61/2000, il
lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile.
In applicazione di tale principio, l’art. 9, comma 3 del D.Lgs.
n. 61/2000 dispone che la retribuzione da valere ai fini
dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malat-
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tie professionali dei lavoratori a tempo parziale e` uguale
alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo
pieno.
Cio` premesso, poiche´, ai sensi del citato art. 9, la retribuzione part-time da valere ai fini assicurativi e` fissata in maniera convenzionale, la stessa retribuzione convenzionale,
in assenza di una disposizione normativa o regolamentare
che disciplini il part-time verticale ciclico in maniera difforme rispetto alle altre tipologie di part-time, deve essere
presa in considerazione anche per il part-time verticale ciclico.
Inoltre, al fine di evitare la violazione dell’art. 3 della Costituzione, anche il meccanismo di calcolo previsto dall’art.
116, comma 2, T.U., il quale prevede che la retribuzione
media giornaliera percepita nei periodi di effettiva prestazione d’opera debba essere applicata anche ai periodi in cui
24/2014 PRATICA LAVORO
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Notizie
tale prestazione non viene svolta, deve essere applicato a
tutti i tipi di part-time, ivi compreso il part-time verticale
ciclico.
Nello specifico, in merito al quesito circa la disapplicazione
dell’art. 70 del D.P.R. n. 1124/1965 nel periodo di pausa
contrattuale afferente al part-time ciclico, l’Inail ricorda che,
ai sensi di tale articolo, il datore di lavoro non puo` rifiutarsi
di fare anticipazioni sull’indennita` per inabilita` temporanea
assoluta quando ne sia richiesto dall’Istituto assicuratore,
con la conseguenza che tale anticipazione non deve essere
sospesa nemmeno durante il periodo di pausa contrattuale
afferente al part-time ciclico.
A conforto di cio`, l’Istituto evidenzia che tale disapplicazione, che non e` prevista per le altre tipologie di part-time,
determinerebbe una disparita` di trattamento che collide
con il citato principio di non discriminazione.
Incentivi all’assunzione Applicazione dei premi Inail
INAIL, circ. 23 maggio 2014, n. 28
Con la circolare 23 maggio 2014, n. 28, l’Inail illustra le
modalita` con cui gli incentivi per l’assunzione di particolari
categorie, disciplinati dalla legge n. 92/2012, c.d. Legge Fornero, si applicano al premio assicurativo e al contributo pagato in agricoltura per i fini dell’assicurazione obbligatoria.
In particolare, a partire dal 1º gennaio 2013, ai datori di
lavoro, anche agricoli, che assumono lavoratori over 50,
disoccupati da oltre dodici mesi, e donne di qualunque
eta`, prive di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero
prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree, si applica una riduzione del 50% dei premi
Inail.
L’incentivo spetta per assunzioni a tempo indeterminato/
determinato anche part-time; trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, anche
part-time, se avviene entro la scadenza del beneficio; rapporti di somministrazione.
L’incentivo non spetta per contratti di lavoro intermittente;
contratti di lavoro accessorio; contratti di lavoro domestico;
contratti di lavoro ripartito.
L’incentivo non spetta, altresı`, in tutti i casi di pagamento di
premio speciale unitario, stante la particolare natura di detta forma di contribuzione.
L’incentivo spetta per un periodo massimo di 18 mesi, in
caso di assunzione a tempo indeterminato; 12 mesi, in caso
di assunzione a tempo determinato (e/o proroga nel limite
complessivo di 12 mesi). Inoltre, l’incentivo spetta fino al
limite complessivo di 18 mesi in caso di trasformazione a
tempo indeterminato entro la scadenza del termine del
beneficio; fino al limite complessivo di 12 mesi in caso di
proroga del rapporto a termine.
PRATICA LAVORO 24/2014
Requisiti soggettivi dei lavoratori interessati
I soggetti che i datori di lavoro devono assumere per ottenere il beneficio della riduzione dei premi Inail sono fondamentalmente riconducibili alle categorie di lavoratori svantaggiati, individuate dall’art. 2, punto 18, del regolamento
CE n. 800/2008.
In particolare, si tratta di lavoratori over 50 (uomini o donne), disoccupati da oltre 12 mesi; donne di qualsiasi eta`,
residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; donne di qualsiasi
eta`, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparita` occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno
sei mesi; donne di qualsiasi eta`, ovunque residenti e prive di
un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro
mesi.
Lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi
La prima categoria di lavoratori si riferisce a uomini o donne
di eta` non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi.
Per la disoccupazione il lavoratore deve essere registrato
presso il Centro per l’impiego competente per domicilio e
la durata della disoccupazione deve essere superiore a 12
mesi, certificata dal Centro per l’impiego in base alle regole
fissate dal D.Lgs. n. 181/2000.
Nel definire la categoria di lavoratori over 50 si prescinde
dalla residenza, dalla professione esercitata e dal settore
economico di impiego e l’eta` deve essere considerata al
momento di decorrenza dell’originaria assunzione (salvo
quanto previsto in caso di trasformazione/stabilizzazione).
In relazione allo stato di disoccupazione, l’Inail precisa che:
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Notizie
— per stato di disoccupazione si intende la condizione del
soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attivita` lavorativa
secondo modalita` definite con i servizi competenti;
— la condizione di disoccupazione deve essere comprovata
dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del
medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l’eventuale attivita` lavorativa precedentemente svolta, nonche´ l’immediata disponibilita` allo svolgimento di attivita` lavorativa;
— la durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi
commerciali. I periodi fino a giorni quindici, all’interno di un
unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a
giorni quindici si computano come un mese intero;
— l’art. 4 del D.Lgs. n. 181/2000 contempla le condizioni
che determinano la conservazione ovvero la perdita dello
stato di disoccupazione. In particolare, un lavoratore puo`
mantenere lo status di disoccupato anche qualora abbia
svolto un’attivita` lavorativa non superando i limiti annuali
di reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale.
Il reddito minimo personale escluso da imposizione e` pari a
4.800 euro per i lavoratori autonomi; 8.000 euro per i
lavoratori subordinati o parasubordinati; 8.000 euro nel
caso in cui si verifichi la presenza contemporanea di redditi
di entrambe le nature.
Relativamente ai lavoratori subordinati, l’Inail ribadisce che
lo stato di disoccupazione si sospende qualora si svolga
lavoro subordinato di durata fino a sei mesi, a prescindere
dal reddito percepito.
Donne di qualsiasi eta` prive di impiego
da almeno 6 mesi e residenti in aree svantaggiate
La seconda categoria di lavoratori si riferisce alle assunzioni
di donne di qualsiasi eta`, prive di un impiego regolarmente
retribuito da almeno 6 mesi e residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea e nelle aree previste dal regolamento comunitario (CE) n. 800/2008, art. 2, punto 18, lettera e), della
Commissione, annualmente individuate con decreto interministeriale.
La condizione di «privo di impiego regolarmente retribuito»
e` una condizione fondamentale che deve essere rispettata
da almeno sei mesi in caso di residenza in una delle c.d.
aree svantaggiate, ovvero da almeno 24 mesi negli altri
casi. Secondo la definizione fornita dal Ministero del lavoro,
per lavoratore privo di un impiego regolarmente retribuito
da almeno sei mesi, si intende quel lavoratore che negli
ultimi 6 mesi non ha prestato attivita` lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di
almeno 6 mesi ovvero ha svolto attivita` lavorativa in forma
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autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito
inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da
imposizione.
Pertanto, sono considerati non «regolarmente retribuiti»:
— i rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore a 6
mesi;
— le attivita` di lavoro autonomo e parasubordinato la cui
remunerazione, su base annuale, e` inferiore ai limiti esenti
da imposizione, rispettivamente pari a 4.800 euro in caso di
lavoro autonomo propriamente detto, 8.000 euro per le
collaborazioni coordinate e continuative e le altre prestazioni di lavoro di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR.
L’accertamento del requisito prescinde dall’eventuale stato
di disoccupazione; quindi, poiche´ la condizione di «priva di
impiego regolarmente retribuito» non richiede la registrazione della donna presso il Centro per l’impiego, e` opportuno che il datore di lavoro acquisisca dalla lavoratrice una
dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
dalla quale si evinca la presenza dei requisiti reddituali ovvero di durata di precedenti rapporti.
In particolare, il datore di lavoro e` chiamato a verificare, in
caso di assunzione di donne di qualsiasi eta`, che le lavoratrici:
— risiedano in regioni c.d. svantaggiate nel periodo di 6
mesi antecedente la data di assunzione;
— siano ovunque residenti nel periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione;
— non abbiano svolto una attivita` di lavoro subordinato
legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi (durata
pari o superiore a sei mesi) ovvero una collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui
all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR) la cui remunerazione annua sia pari o superiore a 8.000 euro; o un lavoro
autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo pari o
superiore a 4.800 euro.
Donne di qualsiasi eta` con una professione
o di un settore economico caratterizzati
da una disparita` occupazionale di genere
e prive di impiego da almeno 6 mesi
La terza categoria di lavoratori si riferisce alle assunzioni di
donne di qualsiasi eta`, con una professione o di un settore
economico caratterizzati da un’accentuata disparita` occupazionale di genere (tasso di disparita` uomo-donna che
supera almeno del 25% la disparita` media uomo-donna)
e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6
mesi.
Con D.M. 16 aprile 2013 e` stato stabilito che all’individuazione di tali settori e professioni si provvede, per l’anno
successivo, entro il 31 dicembre di ogni anno con decreto
interministeriale.
24/2014 PRATICA LAVORO
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Notizie
Donne di qualsiasi eta` prive di impiego
da almeno 24 mesi ovunque residenti
Per la quarta categoria occorre considerare il periodo di 24
mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in
quel periodo la donna, a prescindere dalla registrazione
presso il Centro per l’impiego, non abbia svolto una attivita`
di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di
almeno 6 mesi ovvero una attivita` di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui
all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a 8.000 euro o ancora una attivita` di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo
lordo superiore a 4.800 euro.
Condizioni oggettive di spettanza dell’incentivo
Le condizioni oggettive di spettanza dell’incentivo sono cosı`
sintetizzate dall’Inail.
Compatibilita` con il mercato interno
La legislazione dell’Unione europea considera alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune. In pratica,
affinche´, in base alla normativa europea, gli aiuti siano
considerati legittimi, gli stessi non devono superare il
50% dei costi ammissibili, intesi come costi salariali durante
un periodo di 12 mesi successivi all’assunzione (periodo
elevabile ad un massimo di 24 mesi in caso di lavoratori
molto svantaggiati). L’incentivo in esame e` conforme alle
prescrizioni dei paragrafi 2, 3 e 5, dell’art. 40 del regolamento CE n. 800/2008, relativo alla disciplina degli aiuti per
l’assunzione di lavoratori svantaggiati.
Incremento netto dell’occupazione e calcolo
dell’incremento occupazionale
L’assunzione del lavoratore svantaggiato, al fine della concessione dei benefici, deve costituire un aumento netto del
numero di dipendenti dell’impresa interessata (intesa come
datore di lavoro) rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
La condizione inerente l’incremento occupazionale va verificata in concreto in relazione alle singole assunzioni agevolate.
In pratica, l’incentivo spetta se l’assunzione, la proroga e la
trasformazione realizzino, anche in caso di somministrazione, un incremento netto del numero dei dipendenti del
datore di lavoro interessato, rispetto alla media dei 12 mesi
precedenti.
Nel caso in cui non vi sia incremento l’incentivo e`, comunque, applicabile qualora il mancato rispetto di tale condizione si realizzi per:
— dimissioni volontarie del lavoratore;
— invalidita` sopravvenuta o decesso del lavoratore;
— pensionamento per raggiunti limiti di eta`;
PRATICA LAVORO 24/2014
— riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
— licenziamento per giusta causa o giustificato motivo
soggettivo.
L’incremento deve essere valutato in relazione all’intera
organizzazione del datore di lavoro e non in relazione alla
singola unita` produttiva presso cui si svolge il rapporto di
lavoro.
La base di computo della forza aziendale per la valutazione
dell’incremento occupazionale tiene conto di tutte le varie
tipologie di lavoratori a tempo indeterminato e determinato, compresi i lavoratori somministrati nell’ambito di un
rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con
l’agenzia; i lavoratori a domicilio; gli apprendisti; i lavoratori
intermittenti; i lavoratori con contratto ripartito. Non comprende, invece, la tipologia del lavoro accessorio.
In sede di proroga e/o trasformazione a tempo indeterminato, l’incentivo e` subordinato ad una nuova valutazione
dell’incremento occupazionale. In tal caso, il lavoratore interessato dalla proroga o dalla trasformazione e` escluso dal
computo della forza media occupata nei 12 mesi precedenti
la proroga o la trasformazione. Diversamente, nel caso in cui
la proroga/trasformazione riguardi un rapporto di lavoro
non agevolato (instaurato prima del 2013 o quando il lavoratore non aveva ancora cinquant’anni), il lavoratore deve
essere compreso nel computo della forza media occupata
nei 12 mesi precedenti la predetta proroga/trasformazione.
Il numero dei dipendenti, ai fini della valutazione dell’incremento occupazionale, e` effettuato in Unita` di lavoro annuo
(Ula), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto
comunitario. Il lavoratore astrattamente portatore dell’incentivo determina un incremento occupazionale in termini
di Ula, nel seguente modo:
— un lavoratore a tempo pieno e indeterminato, impiegato
per tutto il periodo da considerare, vale 1 Ula;
— gli altri lavoratori valgono una frazione di Ula, in proporzione alla durata del rapporto e alla percentuale di eventuale part-time;
— i lavoratori assunti in sostituzione non si considerano, si
considera il lavoratore sostituito;
— si deve confrontare il valore in Ula, riferito ai 12 mesi
precedenti l’assunzione, con il valore in Ula del giorno dell’assunzione, riferito ai 12 mesi successivi all’assunzione; va
prestata particolare attenzione, tra l’altro, alla modalita` di
computo dei lavoratori a tempo determinato il cui rapporto
e` in corso alla data dell’assunzione o alla modalita` di computo dei lavoratori assunti durante i 12 mesi che precedono
l’assunzione del lavoratore portatore dell’incentivo.
Imprese in difficolta`
Gli incentivi non possono essere concessi alle imprese in
difficolta`. Inoltre, gli incentivi sono subordinati alla circo-
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stanza che il datore di lavoro non rientri tra coloro che
hanno ricevuto e, successivamente, non hanno rimborsato
o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti
come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.
Le imprese interessate ad ottenere gli incentivi sono tenute
ad inviare all’indirizzo Pec della sede competente una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti che
non sussistono le condizioni suindicate.
In caso di assunzione o proroga a tempo determinato a
scopo di somministrazione le predette condizioni vanno
riferite all’utilizzatore e non all’agenzia.
Regolarita` contributiva e rispetto delle norme
poste a tutela delle condizioni di lavoro
Per la fruizione dell’incentivo sono necessarie le seguenti
condizioni:
— la regolarita` nell’adempimento degli obblighi contributivi;
— il rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di
lavoro;
— il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali,
regionali, territoriali o aziendali, anche in caso di utilizzazione di un lavoratore in somministrazione;
— la non sussistenza di provvedimenti indicati nell’Allegato
A al D.M. 24 ottobre 2007 ovvero deve essere decorso il
periodo indicato dalla norma in materia.
In merito alla somministrazione, l’Inail precisa che la condizione di regolarita` contributiva riguarda l’agenzia di somministrazione mentre quella di osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro riguarda sia l’agenzia
di somministrazione sia l’utilizzatore, in quanto su entrambi
incombono obblighi di sicurezza nei confronti del lavoratore somministrato.
Rispetto dei principi generali stabiliti dalla Legge
Fornero
La legge n. 92/2012 detta i seguenti principi generali per
usufruire degli incentivi:
— assunzioni costituenti un obbligo preesistente;
— assunzioni in violazione del diritto di precedenza;
— assunzioni presso datori di lavoro che hanno in atto
sospensioni lavorative per crisi o riorganizzazione;
— assunzioni di lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti
presso altre aziende con assetto proprietario sostanzialmente coincidente o controllate o collegate.
Tali principi generali valgono anche in caso di somministrazione di lavoro.
Assunzione di lavoratori in attuazione
di un preesistente obbligo
Gli incentivi non spettano nei casi in cui il datore di lavoro
1092
non e` libero di scegliere chi assumere. Pertanto, tali benefici
non possono essere concessi nel caso di assunzione di lavoratori nei confronti dei quali sussiste un obbligo di assunzione preesistente, derivante dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
In merito alla proroga/trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato originariamente
agevolato, il residuo incentivo spetta a prescindere dalla
circostanza che il lavoratore abbia nel frattempo maturato
un diritto di precedenza rispetto alla proroga o alla trasformazione.
Diversamente, ove un datore di lavoro assuma una prima
volta un lavoratore con un contratto a tempo determinato
di durata inferiore a 12 mesi, o dopo una interruzione
proceda a una nuova assunzione agevolata a tempo determinato, e poi trasformi il rapporto in un contratto a
tempo indeterminato, non spetta il residuo incentivo connesso alla trasformazione (18 mesi complessivi) se il lavoratore abbia maturato, con la trasformazione, un diritto di
precedenza all’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato.
L’art. 5, comma 4-quater, del D.Lgs. n. 368/2001 prevede
un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in capo al lavoratore che, nell’esecuzione di uno o
piu` contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attivita` lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi,
fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali.
Il diritto di precedenza puo` essere esercitato dal lavoratore, dietro espressa richiesta dello stesso, nei confronti del
datore di lavoro che entro i successivi 12 mesi proceda ad
assunzioni a tempo indeterminato con riferimento alle
mansioni gia` espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
Sussiste un diritto di precedenza anche in capo al lavoratore
assunto a termine per lo svolgimento di attivita` stagionali.
In tal caso, il lavoratore ha diritto di precedenza, rispetto a
nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di
lavoro per le medesime attivita` stagionali (non mansioni).
La maturazione di un diritto di precedenza all’assunzione a
tempo determinato, o a tempo indeterminato, impedisce
anche l’applicazione dell’incentivo rispettivamente alla proroga e alla trasformazione di rapporti originariamente non
agevolati in quanto instaurati prima del 1º gennaio 2013,
ovvero quando il lavoratore non aveva ancora cinquant’anni.
Con intenti antielusivi, la Legge Fornero stabilisce che gli
incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore
avente diritto all’assunzione venga utilizzato mediante contratto di somministrazione.
L’esclusione degli incentivi in attuazione di un obbligo pree-
24/2014 PRATICA LAVORO
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
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sistente non si applica agli incentivi previsti per le assunzioni
dei disabili, in quanto la normativa in materia configura una
normativa speciale che prevale sul principio generale sancito dalla Riforma del lavoro.
Infine, l’Inail specifica che, fatti salvi i casi in cui sia intervenuta espressa rinuncia del lavoratore avente diritto all’assunzione, la violazione del diritto di precedenza comporta
l’esclusione degli incentivi, con conseguente obbligo di versare i premi assicurativi in misura intera.
Assunzioni che violano un diritto altrui
di precedenza
Non spettano gli incentivi contributivi nemmeno nel caso in
cui ricorre un diritto all’assunzione in capo a un determinato lavoratore ma il datore di lavoro ne assume al suo posto
un altro. Allo stesso modo non spettano gli incentivi in capo
all’agenzia di somministrazione quando l’utilizzazione non
sia preceduta dall’offerta di riassunzione in favore del lavoratore titolare del diritto di precedenza.
La condizione deve essere autonomamente valutata per
ogni assunzione, proroga e trasformazione a tempo indeterminato.
Sospensioni dal lavoro
Gli incentivi non spettano nemmeno qualora il datore di
lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione
abbia in essere sospensioni dal lavoro a causa di crisi o
riorganizzazione aziendale, fatti salvi i casi in cui l’assunzione (ovvero la somministrazione o la trasformazione) permetta l’acquisizione di professionalita` e competenze sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi ovvero sia effettuata in un’unita` operativa diversa da quella ove
e` in atto la sospensione.
Anche tale condizione va valutata in relazione ad ogni assunzione, proroga e trasformazione a tempo indeterminato.
Coincidenza sostanziale di assetti proprietari
e rapporti di collegamento
L’art. 4, comma 12, lettera d), della legge n. 92/2012 stabilisce specificamente che gli incentivi all’assunzione non
spettano nell’ipotesi di coincidenza sostanziale di assetti
proprietari e rapporti di collegamento.
Cio` con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di
lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo
in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all’utilizzatore.
PRATICA LAVORO 24/2014
Sono considerate societa` controllate:
1) le societa` in cui un’altra societa` dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le societa` in cui un’altra societa` dispone di voti sufficienti
per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3) le societa` che sono sotto influenza dominante di un’altra
societa` in virtu` di particolari vincoli contrattuali con essa.
L’incentivo e` escluso anche nel caso in cui la vicenda si
riferisca al datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore
e all’utilizzatore cui il lavoratore venga somministrato.
Con riferimento all’assunzione effettuata da un datore di
lavoro che presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con il datore di lavoro che abbia gia` goduto dell’incentivo in parola (per rapporti di lavoro subordinato o somministrato) spetta solo l’incentivo residuo. La stessa limitazione vale nei casi in cui intercorra un rapporto di collegamento o controllo tra il datore di lavoro che assume ed il
precedente datore di lavoro ovvero il precedente utilizzatore. Nei casi in cui il lavoratore, assunto in passato con un
contratto a termine agevolato, abbia in seguito maturato
da zero un nuovo periodo di disoccupazione superiore a 12
mesi, puo` essere riassunto con gli incentivi senza operare
riduzioni connesse a precedenti rapporti agevolati.
Incentivo in caso di assunzione
per somministrazione
Gli incentivi della Riforma Fornero si applicano anche in
caso di assunzione per somministrazione. In tal caso, l’incentivo spetta all’agenzia di somministrazione, sia per le
assunzioni a tempo indeterminato che determinato. In caso
di assunzione a tempo indeterminato il beneficio e` pari a
18 mesi, diminuito dei periodi eventualmente svolti in periodi di somministrazione a tempo determinato agevolati.
L’incentivo spetta anche per i periodi in cui il lavoratore e` in
attesa di assegnazione, in relazione ai premi dovuti sull’indennita` di disponibilita`.
In caso di assunzione a tempo indeterminato o trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine
agevolato, l’incentivo spetta sia per la somministrazione a
tempo indeterminato sia per i periodi di somministrazione a
tempo determinato. L’agevolazione (massimo 18 mesi
complessivi) permane anche nell’eventualita` che, tra un
contratto di somministrazione e quello successivo, il lavoratore abbia perso lo status di disoccupato e sia poi tornato
ad esserlo, iniziando a maturare da zero un nuovo periodo
di disoccupazione superiore a 12 mesi.
In caso di assunzione a tempo determinato, il limite massimo di durata dell’incentivo e` di 12 mesi ed e` riferito al
singolo utilizzatore (non all’agenzia).
L’agenzia di somministrazione puo` superare il limite di 12
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mesi complessivi per l’assunzione a termine dello stesso
lavoratore. In tal caso, i periodi di somministrazione rimangono agevolati a condizione che al momento di ogni assunzione il lavoratore possieda lo stato di disoccupazione
da oltre 12 mesi e la somministrazione sia effettuata in
favore di utilizzatori diversi e non collegati tra loro.
Le indicazioni relative allo stato di disoccupazione superiore
a 12 mesi, in caso di lavoratrice svantaggiata di qualsiasi
eta`, devono considerarsi riferite al requisito dell’assenza di
impiego regolarmente retribuito da almeno 6/24 mesi.
In caso di proroga del rapporto a termine intercorrente tra
l’agenzia e il lavoratore, l’agenzia puo` continuare a godere
dell’incentivo nel caso in cui la somministrazione sia prorogata:
— a favore dello stesso utilizzatore, in quanto ai fini della
prosecuzione dell’incentivo rileva lo stato di disoccupazione
posseduto al momento dell’originaria assunzione da parte
dell’agenzia;
— a favore di un diverso utilizzatore, solo nel caso in cui il
lavoratore, al momento della proroga, possieda ancora il
requisito dell’anzianita` di disoccupazione superiore a 12
mesi come se il rapporto fosse cessato invece di essere
prorogato.
In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un
precedente rapporto a termine agevolato l’incentivo spetta
(massimo 18 mesi complessivi per utilizzatore) se la proroga
e` effettuata entro la scadenza dell’incentivo del rapporto a
termine.
Somministrazione agevolata e successiva
assunzione
Nel caso in cui il datore di lavoro utilizzatore effettui una
somministrazione agevolata con un lavoratore e successivamente assuma lo stesso lavoratore alle proprie dirette
dipendenze, l’incentivo spetta per il periodo residuo non
goduto, solo se al momento dell’assunzione il lavoratore
possieda ancora lo status di disoccupato da oltre 12 mesi.
Tuttavia, se l’assunzione diretta da parte dell’utilizzatore
avviene senza soluzione di continuita` rispetto alla somministrazione a tempo determinato (somministrazione indiretta), ed entro la scadenza dell’incentivo, il beneficio residuo
spetta al datore di lavoro a prescindere dall’anzianita` di
disoccupazione posseduta dal lavoratore al momento dell’assunzione diretta, in quanto vale lo status di disoccupato,
valutato al momento dell’inizio della somministrazione.
Utilizzazione con successiva somministrazione
e assunzione diretta
Nei casi in cui il datore di lavoro pone in essere con lo stesso
lavoratore un rapporto di lavoro subordinato agevolato o
non agevolato e poi lo utilizzi mediante contratto di som-
1094
ministrazione, l’incentivo relativo alla somministrazione
spetta, ricorrendo tutti gli altri presupposti di legge, a condizione che il lavoratore sia disoccupato da almeno 12 mesi
nel momento dell’assunzione.
Invio tardivo delle comunicazioni telematiche
obbligatorie
L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di
lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella
parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
Proroghe e trasformazioni di rapporti
non agevolati
In particolari situazioni, l’incentivo puo` spettare anche in
caso di proroghe e trasformazioni a tempo indeterminato
di rapporti non agevolati, in corso di svolgimento tra il 2012
e il 2013 (instaurati prima del 1º gennaio 2013).
Partendo dal presupposto generale che i benefici contributivi non sono mai riconosciuti in presenza di un diritto di
precedenza del lavoratore all’assunzione a tempo determinato, l’Inail precisa che l’incentivo in parola spetta per un
massimo di 12 mesi:
— per le proroghe (nel corso del 2013) di rapporti a tempo
determinato non agevolati, instaurati prima del 1º gennaio
2013, a condizione che, al momento della proroga, il lavoratore avesse avuto un’anzianita` di disoccupazione di oltre
12 mesi, se il rapporto fosse cessato invece di essere prorogato.
L’incentivo, fino al limite massimo di 18 mesi spetta:
— per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti
a tempo determinato non agevolati, instaurati prima del 1º
gennaio 2013, a condizione che, al momento della trasformazione, il lavoratore avesse avuto un’anzianita` di disoccupazione di oltre 12 mesi, se il rapporto fosse cessato invece
di essere trasformato a tempo indeterminato.
In merito al requisito dell’eta` (almeno cinquant’anni) deve
sussistere alla data della proroga o della trasformazione.
Pertanto, l’incentivo spetta anche se al momento dell’originaria assunzione il lavoratore non aveva ancora cinquant’anni.
Cio` vale anche in caso di proroghe e trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti originariamente non agevolati, instaurati dopo il 2012.
Coordinamento con altri incentivi
Nel caso in cui ricorrano i presupposti sia per l’applicazione
dell’incentivo connesso all’assunzione di lavoratori svantaggiati sia per l’applicazione dell’incentivo per l’assunzione
24/2014 PRATICA LAVORO
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Notizie
(con contratto a tempo indeterminato) di disoccupati di
qualunque eta` disoccupati da almeno 24 mesi, si applica
quest’ultimo (premi applicati nella misura del 50% per un
periodo di 36 mesi).
In caso di assunzione di lavoratori svantaggiati con contratto a termine e` possibile godere:
— inizialmente dell’incentivo previsto dalla legge n. 92/
2012 per un rapporto a tempo determinato (massimo 12
mesi complessivi);
— successivamente, dell’incentivo della legge n. 407/1990
per la trasformazione a tempo indeterminato (36 mesi dalla
decorrenza della trasformazione);
— esclusivamente dell’incentivo previsto dalla Riforma Fornero se, al momento della trasformazione, il lavoratore
possiede ancora il requisito dell’anzianita` di disoccupazione
superiore a 12 mesi come se il rapporto fosse cessato invece di essere trasformato a tempo indeterminato.
Diversamente, tale ultimo incentivo non spetta nel caso in
cui nel frattempo il lavoratore abbia maturato il diritto di
precedenza all’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato.
to applicativo http://interinale.inail.it/li/ il 50% delle retribuzioni nel contratto di somministrazione del lavoratore per il
quale spetta la riduzione.
Modalita` di fruizione dell’incentivo
I datori di lavoro, aventi diritto alla riduzione del 50% dei
premi, devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni
l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti ed il
relativo codice.
L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, inclusi quelli
riguardanti la regolarita` contributiva che deve sussistere al
momento della fruizione del beneficio.
Come per le altre riduzioni, i benefici sono applicati in virtu`
dei dati indicati nella dichiarazione delle retribuzioni, fermo
restando i controlli successivi che l’Inail intenda disporre.
In vista della scadenza dell’autoliquidazione 2013/2014,
per applicare la riduzione prevista dalla legge di stabilita`
2014 sono stati aggiornati i codici identificativi delle riduzioni per le retribuzioni parzialmente e totalmente esenti
dal versamento dei premi assicurativi (si veda la tabella
riepilogativa di seguito riportata).
Le riduzioni previste dalla legge n. 92/2012, identificate dai
codici da H a Y, sono state suddivise in relazione:
— alla durata del contratto di lavoro (a tempo determinato
o indeterminato);
— alla tipologia (assunzione, trasformazione, proroga);
— alle categorie di lavoratrici e lavoratori (over 50 disoccupati da oltre 12 mesi, donne di qualsiasi eta` prive di impiego retribuito da almeno sei mesi, ecc.).
Per quanto riguarda le societa` di somministrazione di lavoro, la fruizione del beneficio avviene indicando nell’apposi-
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Rassegna
Legislazione e Prassi
Artigiani
e commercianti
Inps messaggio 21 maggio 2014, n. 4832
Articolo 1, comma 490, lett. a), b) e c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. Legge di
stabilita` 2014) - Modifiche all’articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e ulteriormente novellato
dall’art. 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183 - Indennizzi per la cessazione dell’attivita`
commerciale di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207.
Assicurazione
sociale
per l’impiego
(ASpI)
Decreto ministeriale 18 febbraio 2014, n. 79412
Determinazione per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 delle prestazioni ASpI e mini-ASpI da
liquidarsi in funzione dell’effettiva aliquota di contribuzione in attuazione dell’articolo 2, comma 27, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Inps circolare 6 maggio 2014, n. 57
Art. 9, comma 5, decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 99 - Validita` delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro
anche ai fini degli obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore titolare di
prestazioni di integrazione salariale (ordinaria, straordinaria e in deroga), mobilita` ordinaria
e in deroga, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, disoccupazione ASpI e miniASpI.
Cassa integrazione
guadagni
agricoltura
Inps circolare 6 maggio 2014, n. 57
Art. 9, comma 5, decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 99 - Validita` delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro
anche ai fini degli obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore titolare di
prestazioni di integrazione salariale (ordinaria, straordinaria e in deroga), mobilita` ordinaria
e in deroga, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, disoccupazione ASpI e miniASpI.
Cassa integrazione
guadagni
industria
Inps circolare 6 maggio 2014, n. 57
Art. 9, comma 5, decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 99 - Validita` delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro
anche ai fini degli obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore titolare di
prestazioni di integrazione salariale (ordinaria, straordinaria e in deroga), mobilita` ordinaria
e in deroga, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, disoccupazione ASpI e miniASpI.
Cassa integrazione
guadagni
straordinaria
Inps circolare 6 maggio 2014, n. 57
Art. 9, comma 5, decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 99 - Validita` delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro
anche ai fini degli obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore titolare di
prestazioni di integrazione salariale (ordinaria, straordinaria e in deroga), mobilita` ordinaria
e in deroga, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, disoccupazione ASpI e miniASpI.
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Rassegna
Collocamento
Inps circolare 6 maggio 2014, n. 57
Art. 9, comma 5, decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 99 - Validita` delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro
anche ai fini degli obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore titolare di
prestazioni di integrazione salariale (ordinaria, straordinaria e in deroga), mobilita` ordinaria
e in deroga, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, disoccupazione ASpI e miniASpI.
Estinzione
del rapporto
di lavoro in genere
Inps circolare 19 maggio 2014, n. 63
Legge 28 giugno 2012, n. 92 rubricata «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro
in una prospettiva di crescita» e s.m.i. - Prestazione in favore di lavoratori prossimi alla pensione
al fine di incentivarne l’esodo (articolo 4, commi da 1 a 7-ter) - Prestazione a favore di lavoratori
iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici prossimi alla pensione al fine di incentivarne l’esodo.
Fondi bilaterali
Inps messaggio 2 aprile 2014, n. 3787
Istruzioni operative concernenti le disposizioni di interesse per le prestazioni a sostegno del
reddito, contenute nei provvedimenti di seguito indicati: decreto-legge 23 dicembre 2013, n.
145, (cosiddetto «Destinazione Italia»), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9; legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita` 2014); decreto-legge 30
dicembre 2013, n. 150 (cosiddetto «Milleproroghe»), convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15; decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 (Abolizione del
finanziamento pubblico diretto ai partiti), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13; decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 (Disposizioni urgenti per favorire il
rilancio dell’occupazione), in attesa di conversione.
Inps messaggio 23 aprile 2014, n. 4250
Articolo 3, legge n. 92/2012 - Gestione periodo transitorio - Fondi di solidarieta` ex lege n. 662/
1996 e art. 59, comma 6, legge n. 449/1997 - Indirizzo ministeriale.
Inail assicurazione:
determinazione,
denuncia
e versamento
dei premi
Inail determinazione 14 aprile 2014, n. 102
Rivalutazione dal 1º luglio 2014 delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di
radiologia medica autonomi.
Inail nota 18 aprile 2014, n. 2899
Riduzione legge n. 147/2013 - Aggiornamento programmi di calcolo dei premi per «Somministrazione di lavoro».
Inail nota 30 aprile 2014, n. 228
Istruzioni per l’autoliquidazione del premio 2013/2014 - Settore navigazione.
Inail circolare 7 maggio 2014, n. 25
Riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali - Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128, legge n. 147/2013 - Misura della
riduzione per il 2014 e modalita` applicative.
Inail circolare 9 maggio 2014, n. 26
Aumento in via straordinaria delle indennita` dovute dall’INAIL a titolo di recupero del valore
dell’indennita` risarcitoria del danno biologico a decorrere dal 2014.
PRATICA LAVORO 24/2014
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Normativa
Rassegna
Inail nota 9 maggio 2014, n. 3266
Domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell’art. 20 MAT e domanda di
riduzione del premio ai sensi della legge n. 147/2013.
Infortuni
sul lavoro
e malattie
professionali
Inail circolare 9 maggio 2014, n. 26
Aumento in via straordinaria delle indennita` dovute dall’INAIL a titolo di recupero del valore
dell’indennita` risarcitoria del danno biologico a decorrere dal 2014.
Inps Determinazione
dei contributi
Inps messaggio 5 maggio 2014, n. 4411
Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo - Istruzioni per la gestione
amministrativa delle domande per il finanziamento di interventi formativi per il mantenimento
di brevetti, licenze o attestati di lavoratori collocati in C.i.g.s./mobilita` da un’azienda soggetta a
procedura concorsuale per cessazione di attivita` - Istruzioni contabili - Variazioni al Piano dei conti.
Inps Versamento
dei contributi
Inps circolare 2 maggio 2014, n. 54
Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere
dal 1º maggio 2014.
Irpef Assistenza
fiscale
Agenzia delle Entrate circolare 14 maggio 2014, n. 10/E
Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata.
Irpef - Sistema
di tassazione
e versamento
Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
Misure urgenti per la competitivita` e la giustizia sociale.
Agenzia delle Entrate circolare 28 aprile 2014, n. 8/E
Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori
dipendenti e assimilati.
Agenzia delle Entrate risoluzione 7 maggio 2014, n. 48/E
Istituzione del codice tributo per il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme
erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, mediante il modello
di pagamento F24.
Inps circolare 12 maggio 2014, n. 60
D.L. 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati.
Agenzia delle Entrate circolare 14 maggio 2014, n. 9/E
Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori
dipendenti e assimilati - Ulteriori chiarimenti.
Agenzia delle Entrate circolare 14 maggio 2014, n. 10/E
Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata.
Previdenza
complementare
1100
Covip delibera 16 aprile 2014
Determinazione della misura, dei termini e delle modalita` di versamento del contributo dovuto
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Rassegna
alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Reddito
imponibile
Decreto Presidente consiglio Ministri 19 febbraio 2014
Modalita` di attuazione delle misure sperimentali per l’incremento della produttivita` del lavoro
nel periodo 1º gennaio-31 dicembre 2014.
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Normativa
Scadenzario
Adempimenti
dal 7 al 21 giugno 2014
N.B.: Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo e` possibile lo slittamento
al primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al
giorno lavorativo successivo.
16 giugno
Assistenza fiscale dei CAF o professionisti abilitati: consegna Mod. 730
Soggetti interessati
I CAF o professionisti abilitati ai quali e` stata richiesta l’assistenza fiscale e ai quali e` stato
consegnato il Mod. 730/2014 compilato entro il 31 maggio.
Adempimento
Consegna da parte dei CAF o professionisti abilitati ai dichiaranti, dipendenti e assimilati, del
prospetto di liquidazione delle imposte nonche´ copia controllata ed elaborata della dichiarazione dei redditi.
Modalita`
I modelli 730 e 730-3 devono essere compilati su stampati conformi ai modelli approvati con
apposito Provvedimento. Sulla base del Mod. 730 compilato dal contribuente o fatto compilare, i CAF o professionisti abilitati rilasciano il prospetto di liquidazione delle imposte (Mod
730-3) relativo all’assistenza fiscale prestata. Con esso i CAF o professionisti abilitati consegnano al dichiarante copia della dichiarazione dei redditi (Mod. 730-base) controllata ed
elaborata.
16 giugno
Autoliquidazione Inail (nuove posizioni assicurative)
Denuncia delle retribuzioni
Soggetti obbligati
Datori di lavoro che hanno istituito nuove posizioni assicurative con decorrenza ricadente
nell’anno precedente e per cio` non inclusi nell’autoliquidazione con scadenza 16 febbraio
dell’anno successivo.
Adempimento
Presentazione all’Inail della denuncia delle retribuzioni dei dipendenti relative all’anno precedente.
Modalita`
Mediante presentazione o spedizione del mod. 10 3 1.
Versamento dei premi
Soggetti obbligati
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria
e qualifica che hanno istituito nuove posizioni assicurative con decorrenza ricadente nell’anno
precedente e per cio` non inclusi nell’autoliquidazione con scadenza 16 febbraio dell’anno
successivo.
PRATICA LAVORO 24/2014
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Normativa
Scadenzario
Adempimento
Versamento del premio anticipato per l’anno in corso sulla base delle retribuzioni presunte
indicate nella denuncia di iscrizione o sulle minori retribuzioni presunte comunicate, ovvero
versamento del 50% del premio anticipato in caso di opzione per il pagamento rateale e
regolazione del premio relativo all’anno precedente sulla base delle retribuzioni effettive
dell’anno stesso risultanti dal mod. 10 3 1.
Modalita`
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del
D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono
effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o
del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche.
16 giugno
Denuncia e versamento contributi Casagit
Soggetti obbligati
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti.
Adempimento
Versamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in
formato elettronico.
Modalita`
Versamento contributi con bonifico bancario sulle coordinate IBAN IT06F0200805365000400
802826 - Unicredit S.p.a. - intestate a Casagit via Marocco, 61 - 00144 Roma.
Mod. DASM attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o
Fisconline). Invio - utilizzando la propria casella di posta certificata -del riepilogo di denuncia, in
formato pdf prodotto automaticamente dalla procedura DASM, all’indirizzo di posta certificata
[email protected].
16 giugno
Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente
Soggetti obbligati
Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti.
Adempimento
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale
presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva mensile.
Modalita`
Versamento: i soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in
via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24/Accise on line, ovvero per il
tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art.
37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di
partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24/Accise presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche.
Denuncia: presentazione mod. DASM esclusivamente in via telematica attraverso i servizi
di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate, che attualmente sono Entratel e
Fisconline.
1104
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Normativa
Scadenzario
Codice contributo:
I codici per il versamento della contribuzione obbligatoria, da indicare nel campo «codice
tributo», del modello F24 sono:
— C001 (Contributi obbligatori correnti);
— C002 (Contributi obbligatori pregressi);
— C003 (Contributi oggetto di recupero tramite azione legale);
— C004 (Differenze contributive);
— C005 (Contributi diversi e contrattuali).
16 giugno
Inps - Versamento contributo TFR al Fondo di Tesoreria
Soggetti obbligati
Datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico, che abbiano
alle proprie dipendenze almeno 50 addetti.
Adempimento
Versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile,
integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.
Modalita`
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del
D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono
effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o
del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche.
16 giugno
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA mensile/
trimestrale
Soggetti obbligati
Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarita` in relazione
al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell’imposta sul valore aggiunto che andavano
versate entro il 16 maggio 2014.
Adempimento
I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese precedente
versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3 (1/10 del 30%) dell’imposta non
versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
esclusivamente mediante modalita` telematiche, anche servendosi di intermediari.
Modalita`
Il contribuente deve effettuare l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le modalita` ordinarie del versamento del tributo unitamente al versamento della sanzione ridotta
pari ad un decimo del minimo (1/10 del 30 per cento) dell’imposta non versata e degli interessi
moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il pagamento del tributo
omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi, e delle sanzioni pecuniarie
connesse pari al 3 per cento (un decimo del minimo - 30 per cento), e` eseguito esclusivamente
con modalita` telematiche.
Codici tributo:
— 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;
— 8904 - Sanzione pecuniaria IVA;
PRATICA LAVORO 24/2014
1105
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Normativa
Scadenzario
— 8926 - Sanzione addizionale comunale all’IRPEF - Ravvedimento;
— 1991 - Interessi sul ravvedimento - IVA.
16 giugno
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni
Soggetti obbligati
— Societa` di capitali;
— enti commerciali di diritto pubblico o privato;
— enti non commerciali di diritto pubblico o privato;
— associazioni non riconosciute;
— consorzi;
— societa` non residenti;
— societa` di persone;
— associazioni per l’esercizio di arti e professioni;
— societa` di armamento;
— societa` di fatto;
— persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole;
— condomini,
che hanno corrisposto nel mese precedente:
a) compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente;
b) compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori
autonomi occasionali, applicando la ritenuta nella misura del 20 per cento;
c) provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza
di commercio e di procacciamento di affari;
d) compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, derivanti dall’assunzione
di obblighi di fare, non fare o permettere, che ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del
TUIR, rientrano nella categoria dei redditi diversi;
e) corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese a
terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa nei confronti di condomini (la
ritenuta e` operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art.
67 del TUIR).
Adempimento
I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a
lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non
fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute esclusivamente mediante modalita` telematiche, anche servendosi di
intermediari.
Modalita`
Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali
dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, esclusivamente mediante modalita` telematiche, anche servendosi di intermediari.
Codice tributo:
I codici di versamento da utilizzare nella «Sezione Erario» del Modello F24, sono i seguenti:
Lavoro dipendente
— 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilita` aggiuntive e relativo conguaglio;
— 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati;
— 1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
— 1012 - Ritenute su indennita` per cessazione rapporto di lavoro;
— 1013 - Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’anno successivo.
1106
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Normativa
Scadenzario
Bonus irpef
— 1655 - Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo
1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.
Lavoro autonomo
— 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’esercizio di arti e professioni.
Provvigioni
— 1038 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di
rappresentanza.
I codici di versamento da utilizzare nella «Sezione Regioni» del Modello F24, sono i seguenti:
Addizionale regionale all’IRPEF
— 3802 - Addizionale regionale all’IRPEF - Sostituti d’imposta;
— 3803 - Addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale.
I codici di versamento da utilizzare nella «Sezione IMU ed altri tributi locali» del Modello F24,
sono i seguenti:
Addizionale comunale e provinciale
— 3848 - Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta. Saldo;
— 3847 - Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta. Acconto.
Ritenute condomini
— 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di
acconto dell’IRPEF dovuta dal percipiente;
— 1020 - Ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte del condominio quale
sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRES dovuta dal percipiente.
16 giugno
Versamento a saldo dei contributi INPS artigiani e commercianti
Soggetti obbligati
Sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali in scadenza tutti i contribuenti, sia titolari che non titolari di partita IVA, soggetti ai contributi INPS artigiani e commercianti, con reddito eccedente il minimale.
Adempimento
Versamento del saldo del contributo INPS per il 2013 artigiani e commercianti.
Modalita`
I contributi dovuti a saldo sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati
alle scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi e quindi, per il corrente anno,
entro il 16 giugno o 16 luglio con maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse
corrispettivo.
Il versamento in scadenza in data odierna riguarda il saldo dei contributi previdenziali relativi al
2013, per la parte che eccede il minimale, dedotti gli eventuali importi in acconto versati entro
giugno (luglio) e novembre del 2013 o l’eventuale residuo credito derivante dall’anno precedente.
I versamenti dei contributi possono essere effettuati, con il modello di pagamento unificato
cartaceo per i non titolari di partita IVA ed esclusivamente mediante modalita` telematiche per i
titolari di partita IVA.
I contribuenti non titolari di partita IVA restano esclusi da tale obbligo e potranno continuare
ad effettuare i versamenti con modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli uffici postali, delle
banche o dei concessionari della riscossione.
I codici tributo da utilizzare nel Mod. F24 sono i seguenti:
— AP - Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale (Gestione commercianti);
— CP - Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale (Gestione artigiani);
PRATICA LAVORO 24/2014
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Normativa
Scadenzario
— APR - Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - Rateizzazione (Gestione commercianti);
— CPR - Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - Rateizzazione (Gestione artigiani).
16 giugno
Versamento contributi Inps ex Enpals
Soggetti obbligati
Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport.
Adempimento
Versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente.
Modalita`
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del
D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono
effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o
del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche.
Codice contributo:
— CCSP (contributi correnti dovuti per sportivi professionisti);
— CCLS (contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo).
16 giugno
Versamento contributi Inps lavoro dipendente
Soggetti obbligati
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria
e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps.
Adempimento
Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese
precedente.
Modalita`
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del
D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono
effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o
del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche.
Codice contributo:
— DM10 (versamenti o compensazioni relativi al mod. DM10/2).
16 giugno
Versamento contributi Inps operai agricoli
Soggetti obbligati
Aziende agricole.
Adempimento
Versamento trimestrale contributi per gli operai a tempo indeterminato e determinato e per
compartecipanti individuali.
Modalita`
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
1108
24/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Scadenzario
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del
D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono
effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o
del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche.
Codice contributo:
— LAS (contributi per OTI, OTD, CI);
— PCF (contributi per PC/PCF).
16 giugno
Versamento contributi Inps pescatori autonomi
Soggetti obbligati
Pescatori autonomi.
Adempimento
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente.
Modalita`
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del
D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono
effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o
del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche.
Codice contributo:
— PESC.
16 giugno
Versamento del contributo alla gestione separata INPS
Soggetti obbligati
Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori
porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste
l’obbligo contributivo, e cioe` a dire prestazioni rese:
a) da amministratori, sindaci o revisori di societa`, associazioni ed altri enti con o senza personalita` giuridica;
b) per collaborazione a giornali, riviste e simili, partecipazione a collegi e commissioni, esclusi i
compensi corrisposti a titolo di diritto d’autore in relazione alla redazione di articoli per riviste o
giornali e simili;
c) per altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero qualsiasi lavoratore
autonomo senza partita IVA;
d) i soggetti che, nell’ambito dell’associazione in partecipazione conferiscono prestazioni
lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo (ad esclusione
degli iscritti agli albi professionali);
e) lavoratori occasionali e venditori porta a porta con reddito annuo superiore a euro 5.000,00.
Adempimento
Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi
soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.
Modalita`
Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali
dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, esclusivamente mediante modalita` telematiche, anche servendosi di intermediari.
PRATICA LAVORO 24/2014
1109
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Normativa
Scadenzario
Causale contributo:
— C10 - per i collaboratori gia` iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e per gli
associati in partecipazione per i quali non e` dovuto il contributo dello 0,50 per cento;
— CXX - per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale (inclusi gli associati in partecipazione);
— ASS - per gli associati in partecipazione.
16 giugno
Versamento del contributo alla gestione separata INPS per i titolari
di partita IVA
Soggetti obbligati
I soggetti titolari di partita IVA esercenti attivita` di lavoro autonomo non iscritti ad alcuna
forma previdenziale.
Adempimento
Versamento a saldo per il 2013 ed in acconto per il 2014 del contributo previdenziale alla
gestione separata INPS a carico dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA.
Modalita`
Con riferimento ai contributi previdenziali dovuti per l’anno 2014, i soggetti iscritti alla gestione separata sono tenuti al versamento di due acconti di pari importo, da effettuare alle
medesime scadenze previste per gli acconti IRPEF relativi allo stesso anno d’imposta.
Il versamento deve essere effettuato esclusivamente mediante modalita` telematiche.
Le causali da indicare nel Mod. F24 «Sezione contributi previdenziali ed assistenziali (INPS)»
sono:
— P10 per pagamenti in unica soluzione dei professionisti gia` iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria;
— PXX per pagamenti in unica soluzione dei professionisti privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale;
— P10R per pagamenti rateizzati dei professionisti gia` iscritti ad altra forma pensionistica
obbligatoria;
— PXXR per pagamenti rateizzati dei professionisti privi di altra copertura previdenziale, con
contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale.
16 giugno
Versamento dell’IRPEF, dell’IRAP, IVA, addizionali regionale e comunale
ed imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione per l’anno 2013
Unico 2014 PF e SP
Soggetti obbligati
I contribuenti che in sede di dichiarazione (Unico 2014 Persone fisiche o Societa` di persone) dei
redditi risultano a debito d’imposta.
Adempimento
Versamento da parte di persone fisiche e di societa` di persone del saldo 2013 e dell’eventuale
acconto 2014 delle imposte risultanti da Unico 2014.
Si evidenzia che per l’individuazione dell’anno di pagamento, il versamento, per persone
fisiche e societa` di persone, deve essere effettuato con riferimento all’anno di presentazione
della dichiarazione (art. 2, D.L. n. 63/2002).
Il versamento in oggetto puo` essere effettuato anche entro il 16 luglio con l’applicazione dello
0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Modalita`
I versamenti delle imposte vanno effettuati, con il modello di pagamento unificato F24,
1110
24/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Scadenzario
presso gli uffici postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte,
o le banche convenzionate per i non titolari di partita IVA ed esclusivamente mediante modalita` telematiche per i titolari di partita IVA.
I codici tributi da indicare nel Mod. F24 sono i seguenti:
a) 4001 - IRPEF - Saldo;
b) 4033 - IRPEF - Acconto - prima rata.
Per la tassazione separata il codice da utilizzare per il versamento dell’acconto e` 4200 Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
— 3801 - Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
— 3844 - Addizionale comunale all’IRPEF - autotassazione - Saldo;
— 3843 - Addizionale comunale all’IRPEF - autotassazione - Acconto;
— 4025 - Imposta sostitutiva dell’IRPEF per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro
autonomo.
16 giugno
Versamento in acconto dei contributi a percentuale INPS artigiani
e commercianti
Soggetti obbligati
Sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali in scadenza tutti i contribuenti, sia titolari che non titolari di partita IVA, soggetti ai contributi INPS artigiani e commercianti, con reddito eccedente il minimale.
Adempimento
Lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani ed commercianti che hanno conseguito, nell’anno
precedente, un reddito eccedente il minimale, devono effettuare il versamento mediante
Mod. F24 presso concessionario, banca e agenzia postale, mentre per i titolari di partita
IVA esclusivamente mediante modalita` telematiche, anche servendosi di intermediari.
Modalita`
Con riferimento ai contributi previdenziali dovuti per l’anno 2014, il contribuente e` tenuto al
versamento di due acconti di pari importo, da effettuare alle medesime scadenze previste per
gli acconti IRPEF relativi allo stesso anno d’imposta. Per l’individuazione dell’importo complessivo degli acconti dovuti e` necessario determinare il reddito eccedente il minimale, con riferimento al reddito d’impresa dell’anno 2013, utilizzando i minimali e massimali previsti per
l’anno 2014. Sul reddito eccedente il minimale cosı` determinato devono essere infine applicate
le aliquote previste per l’anno 2014, tenendo conto di eventuali agevolazioni spettanti per lo
stesso anno.
Il versamento in oggetto puo` essere effettuato anche entro il 16 luglio 2014 con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Il versamento in scadenza in data odierna riguarda la prima delle due rate di acconto (di pari
importo) dei contributi previdenziali a percentuale relativi al 2014, calcolati sul reddito del
2013, per la parte che eccede il minimale, dedotto l’eventuale residuo credito derivante
dall’anno precedente.
I contribuenti devono pagare una quota fissa (contributi INPS prestampati in scadenza il
giorno 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 febbraio) e una eventuale quota a percentuale per la parte eccedente il minimale: le percentuali differiscono per artigiani e commercianti.
20 giugno
Versamento contributi al FASC
Soggetti obbligati
Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il c.c.n.l. autotrasporto merci e
logistica e il c.c.n.l. agenzie marittime e aeree.
PRATICA LAVORO 24/2014
1111
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Normativa
Scadenzario
Adempimento
Versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli
impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi
versati.
Modalita`
Presso la banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Milano - Via S. Margherita, 11 su c/c
bancario n. 80900.1 intestato al FASC - Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri. L’elaborazione e
la spedizione delle denunce ordinarie dei contributi avviene mediante apposito software denominato Telefasc.
1112
24/2014 PRATICA LAVORO
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Contrattazione
Notizie
Comparto Confcommercio
Accordo interconfederale - 5 maggio 2014
Detassazione dal salario di produttivita` per il 2014
â Parti stipulanti: Confcommercio Imprese per l’Italia con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UiltucsUil
â Campo di applicazione: aziende aderenti a Confcommercio Imprese per l’Italia
Sintesi dell’accordo
Detassazione
Alla luce di quanto stabilito dal D.P.C.M. 19 febbraio 2014, che rinvia al D.P.C.M. 22 gennaio
2013, con l’accordo in oggetto le Parti hanno confermato anche per l’anno 2014 i contenuti
dell’Accordo interconfederale 20 giugno 2013 (v. Pratica Lavoro n. 30/2013, pag. 1317) in
materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttivita` ed hanno altresı` fornito l’accordo tipo territoriale per il 2014.
Le aziende applicheranno l’imposta del 10% sugli importi erogati nel 2014 in relazione alle
quote retributive, compensi, maggiorazioni, premi di rendimento e premi di produttivita` connessi a prestazioni collegate a indicatori quantitativi, nonche´ ad eventuali altre prestazioni
diverse rispetto ai sistemi di orario applicati in azienda ai sensi dell’Accordo interconfederale
20 giugno 2013 e che hanno gia` comportato l’applicazione dell’agevolazione fiscale per il
2013, poiche´ sono ancora utili, coerenti e conformi alle finalita` del D.P.C.M. 22 gennaio 2013,
della circolare del Ministero del lavoro n. 15/2013 e della circolare dell’Agenzia delle Entrate n.
11/E/2013.
Le aziende applicheranno le agevolazioni fiscali anche ai dipendenti occupati fuori dal territorio in cui ha sede legale l’azienda.
PRATICA LAVORO 24/2014
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Contrattazione
Scadenzario
Luglio 2014
Abbigliamento
e confezioni Aziende industriali
Accordo 5 dicembre 2013
Alimentari Aziende industriali
Accordo 9 novembre 2012
Retribuzioni in vigore dal 1º luglio 2014 - Aziende del Mezzogiorno
Le aziende contoterziste site nelle aree del Mezzogiorno ad Obiettivo 1 ed ex 1 come individuate dal Protocollo n. 5 del c.c.n.l. 9 luglio 2010 (regioni Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Abruzzo, Molise e provincia di Frosinone), applicano dal 1º luglio
2014 gli aumenti previsti dal 1º gennaio 2014 per le generalita` delle aziende.
Aumenti periodici di anzianita` - Settore Olio e margarina
A decorrere dal 1º luglio 2014 l’importo degli scatti di anzianita` in vigore al 1º luglio 2013
viene rivalutato del 4%. Gli importi risultanti sono i seguenti:
Livello
Importi
1
27,62
2
25,62
3
22,91
4
19,54
5
18,87
6
18,18
7
16,50
8
16,17
9
15,51
10
13,48
L’aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio.
In caso di passaggio di livello, l’importo gia` maturato viene diviso per il valore dell’aumento
periodico corrispondente al nuovo livello in modo da ottenere il nuovo numero (o frazione) di
aumenti che si considerano maturati.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello e` utile agli effetti della
maturazione del successivo aumento.
Alimentari - Piccola
e media industria
Accordo 28 novembre 2013
Retribuzioni in vigore dal 1º luglio 2014 - Settore Alimentari
1114
Livello
Aumento
contrattuale
Minimo
Contingenza
E.d.r.
confederale
Totale
Quadro
67,16
2.182,54
546,43
10,33
2.739,30
1
67,16
2.082,54
544,42
10,33
2.637,29
24/2014 PRATICA LAVORO
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Contrattazione
Scadenzario
Livello
Aumento
contrattuale
Minimo
Contingenza
E.d.r.
confederale
Totale
2
58,40
1.810,89
537,57
10,33
2.358,79
3
48,17
1.494,01
529,58
10,33
2.033,92
4
42,33
1.312,92
525,02
10,33
1.848,27
5
37,95
1.177,09
521,59
10,33
1.709,01
6
35,03
1.086,53
519,31
10,33
1.616,17
7
32,11
995,99
517,03
10,33
1.523,35
8
29,19
905,46
514,74
10,33
1.430,53
Retribuzioni in vigore dal 1º luglio 2014 - Settore Panifici industriali
Amministratori
di condominio Saci
Livello
Aumento
contrattuale
Minimo
Contingenza
E.d.r.
confederale
Totale
1
50,95
1.346,54
530,43
10,33
1.887,30
2
46,88
1.242,12
527,52
10,33
1.779,97
3A
43,05
1.145,07
524,80
10,33
1.680,20
3B
40,00
1.066,40
522,58
10,33
1.599,31
4
33,88
898,63
517,62
10,33
1.426,58
5
30,32
799,42
514,66
10,33
1.324,41
6
25,48
673,77
511,17
10,33
1.195,27
C.c.n.l. 15 dicembre 2012
Retribuzioni in vigore dal 1º luglio 2014
Livello
Aumento contrattuale
Minimo
Totale
Q
40,68
2.074,68
2.074,68
1
35,28
1.799,28
1.799,28
2
31,50
1.606,50
1.606,50
3
28,26
1.441,26
1.441,26
4
25,20
1.285,20
1.285,20
5
22,50
1.147,50
1.147,50
6
20,70
1.055,70
1.055,70
7
19,08
973,08
973,08
8
18,10
923,10
923,10
a
23,44
1.195,24
1.195,24
a
20,93
1.067,18
1.067,18
a
19,25
981,80
981,80
Op. di vendita 1 cat
Op. di vendita 2 cat.
Op. di vendita 3 cat.
Per i lavoratori discontinui il minimo dal 1º luglio 2014 e` pari ad E 4,734 orari.
PRATICA LAVORO 24/2014
1115
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Contrattazione
Scadenzario
Autostrade
e trafori Concessionari
Accordo 4 aprile 2013
Chimica Aziende
industriali
Accordo 15 aprile 2013
Cinematografi Esercizi
Accordo 25 novembre 2011
Previdenza integrativa
Dal 1º luglio 2014 il contributo a carico azienda al fondo Astri e` aumentato all’1,50%,
calcolato sulla retribuzione costituita da minimo tabellare, eventuale superminimo e «ad
personam», aumenti di anzianita`, indennita` di contingenza ed elemento differenziato.
Minimi tabellari - Settore Cere e lumini
Ai lavoratori del settore competono, a far data dal 1º luglio 2014, gli aumenti previsti per gli
altri settori con decorrenza dal 1º gennaio 2014.
Retribuzioni in vigore dal 1º luglio 2014 - Monosale e multisale
Liv.
Aumento
contrattuale
Minimo
Q
423,99
423,99
517,51
10,33
5S
—
356,54
513,34
5
—
340,03
4S
—
4
E.d.r.
E.d.r.
Contingenza confederale contrattuale
E.a.r.
Totale
96,47
596,64
1.644,94
10,33
81,12
501,71
1.463,04
512,34
10,33
77,18
477,33
1.417,21
317,99
511,12
10,33
72,35
447,51
1.359,30
—
306,77
510,45
10,33
69,72
431,22
1.328,49
3S
—
264,03
508,36
10,33
60,07
371,54
1.214,33
3
—
254,39
507,80
10,33
57,88
358,00
1.188,40
2
—
215,07
505,37
10,33
49,11
303,75
1.083,63
1
—
192,72
504,11
10,33
43,85
271,21
1.022,22
N.B.: Si fa presente che per il livello Quadri e per il liv. 3 gli importi dei minimi in tabella costituiscono la somma
matematica tra gli importi dell’E.a.r. in vigore e gli aumenti stabiliti dall’accordo 25 novembre 2011, mentre i
valori forniti dall’accordo suddetto sono i seguenti: Quadri: E 550,64 e liv.3: E 366,30.
Retribuzioni in vigore dal 1º luglio 2014 - Multiplex e megaplex
1116
Liv.
Aumento
contrattuale
Minimo
QA
462,54
462,54
519,74
10,33
QB
—
423,99
517,51
F
—
356,54
E
—
D
E.d.r.
E.d.r.
Contingenza confederale contrattuale
E.a.r.
Totale
105,24
650,88
1.748,73
10,33
96,47
596,66
1.644,96
513,34
10,33
81,12
501,71
1.463,04
317,99
511,12
10,33
72,35
447,51
1.359,30
—
289,09
509,92
10,33
65,77
406,81
1.281,92
C
—
269,81
508,80
10,33
61,39
379,69
1.230,02
B
—
235,12
506,49
10,33
53,50
330,86
1.136,30
A
—
192,72
504,11
10,33
43,85
271,21
1.022,22
24/2014 PRATICA LAVORO
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Contrattazione
Scadenzario
Cinematografia Produzione
Accordo 21 dicembre 2011
Retribuzioni in vigore dal 1º luglio 2014
Comunicazione Aziende artigiane
Livello
Aumento contrattuale
Minimo
Totale
7
56,98
2.121,28
2.121,28
6
48,51
1.880,34
1.880,34
5S
43,02
1.724,13
1.724,13
5
41,65
1.685,49
1.685,49
4S
39,13
1.646,60
1.646,60
4
36,84
1.550,32
1.550,32
3
32,04
1.415,40
1.415,40
2
27,23
1.277,35
1.277,35
1
22,88
1.154,26
1.154,26
Accordo 13 maggio 2014
Una tantum
Con la retribuzione di luglio 2014, a copertura del periodo di carenza contrattuale ai lavoratori
in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo 13 maggio 2014, verra` corrisposta la prima
tranche, pari ad E 80, di importo forfetario una tantum, suddivisibile in quote mensili, o
frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo 13 maggio 2014, l’una tantum
sara` erogata nella misura del 70%, con la medesima decorrenza.
L’importo forfetario sara` ridotto proporzionalmente nei casi di servizio militare, assenza facoltativa «post-partum», part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.
L’una tantum e` esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. ed e` stata quantificata considerando in
essa anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed e` quindi comprensiva degli stessi.
Gli importi eventualmente gia` corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno
considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum, pertanto dovranno
essere detratti da questa fino a concorrenza. In considerazione di cio`, tali importi cessano di
essere corrisposti con la retribuzione di maggio 2014.
L’una tantum verra` riconosciuta anche in caso di dimissioni o licenziamento.
Farmacie - Aziende
municipalizzate
Accordo 22 luglio 2013
Retribuzioni in vigore dal 1º luglio 2014
Livello
Aumento
contrattuale
Minimo
Indennita`
di funzione
Indennita`
speciale
Totale
1Q
41,00
2.288,33
140,00
—
2.428,33
1S
39,00
2.209,40
130,00
—
2.339,40
1C
38,00
2.111,00
130,00
—
2.241,00
1 dopo 12 anni di servizio
35,00
1.964,97
—
130,00
2.094,97
1 dopo 2 anni di servizio
35,00
1.964,97
—
100,00
2.064,97
PRATICA LAVORO 24/2014
1117
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Contrattazione
Scadenzario
Fotolaboratori
Livello
Aumento
contrattuale
Minimo
Indennita`
di funzione
Indennita`
speciale
Totale
1
35,00
1.964,97
—
—
1.964,97
2
31,00
1.743,90
—
—
1.743,90
3
29,00
1.655,11
—
—
1.655,11
4
27,00
1.538,10
—
—
1.538,10
5
25,00
1.417,65
—
—
1.417,65
6
24,00
1.324,35
—
—
1.324,35
Accordo 17 giugno 2013
Retribuzioni in vigore dal 1º luglio 2014
Igiene ambientale Aziende
municipalizzate
1118
Liv.
Aumento
contrattuale
Minimo
1Q
42,22
1.300,14
534,17
1
42,22
1.300,14
2
38,09
3
E.d.r.
Contingenza confederale
Indennita`
di funzione
Totale
10,33
36,15
1.838,57
534,17
10,33
—
1.802,42
1.173,05
530,41
10,33
—
1.675,70
33,68
1.037,29
526,56
10,33
—
1.540,50
4
30,00
923,84
523,05
10,33
—
1.427,22
5
26,53
816,90
520,52
10,33
—
1.321,22
6
22,81
702,42
516,40
10,33
—
1.206,34
7
19,18
590,70
512,54
10,33
—
1.094,39
Protocollo 24 marzo 2014
Assistenza integrativa
Alla data del 16 luglio 2014 deve essere versato al Fasda il contributo trimestrale ordinario di E
42,50 a carico del datore di lavoro, con riferimento ai lavoratori dipendenti in forza alla fine dei
singoli mesi di ogni trimestre immediatamente precedente quello nel quale e` dovuto il contributo.
L’inizio del versamento (gia` previsto dal 1º aprile 2014) e` differito alla data che sara` comunicata dal Fondo, comunque non successiva al 16 luglio 2014.
L’inizio dell’erogazione delle prestazioni (gia` previsto dal 1º aprile 2014) e` correlativamente
differito, fermo restando il diritto dei lavoratori alle prestazioni sanitarie, che verranno stabilite
dal Fondo a partire dall’anno 2014.
Le aziende che omettono un versamento sono inadempienti nei confronti del lavoratore per la
perdita delle prestazioni.
Per le aziende che hanno in essere convenzioni e/o contratti collettivi di assistenza sanitaria
integrativa, le Parti si impegnano a concludere entro il 30 aprile 2014 la procedura di adesione
al Fondo prevista dal c.c.n.l.
24/2014 PRATICA LAVORO
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Contrattazione
Scadenzario
Igiene ambientale Aziende private
Protocollo 24 marzo 2014
Assistenza integrativa
Alla data del 16 luglio 2014 deve essere versato al Fasda il contributo trimestrale ordinario di
E 42,50 a carico del datore di lavoro, con riferimento ai lavoratori dipendenti in forza alla fine
dei singoli mesi di ogni trimestre immediatamente precedente quello nel quale e` dovuto il
contributo.
L’inizio del versamento (gia` previsto dal 1º aprile 2014) e` differito alla data che sara` comunicata dal Fondo, comunque non successiva al 16 luglio 2014.
L’inizio dell’erogazione delle prestazioni (gia` previsto dal 1º aprile 2014) e` correlativamente
differito, fermo restando il diritto dei lavoratori alle prestazioni sanitarie, che verranno stabilite
dal Fondo a partire dall’anno 2014.
Le aziende che omettono un versamento sono inadempienti nei confronti del lavoratore per la
perdita delle prestazioni.
Per le aziende che hanno in essere convenzioni e/o contratti collettivi di assistenza sanitaria
integrativa, le Parti si impegnano a concludere entro il 30 aprile 2014 la procedura di adesione
al Fondo prevista dal c.c.n.l.
Lapidei - Piccola
e media industria
Accordi 16 gennaio 2014 e 5 marzo 2014
Retribuzioni in vigore dal 1º luglio 2014 - Aziende aderenti a Confapi
Livello
Aumento
contrattuale
Minimo
E.d.r.
confederale
Superminimo
collettivo
Totale
1
67,94
2.261,98
10,33
—
2.272,31
2
61,15
2.107,41
10,33
—
2.117,74
3
49,82
1.811,17
10,33
—
1.821,50
4
47,24
1.725,34
10,33
—
1.735,67
5
44,00
1.669,35
10,33
—
1.679,68
6
41,41
1.600,25
10,33
—
1.610,58
7
38,18
1.513,64
10,33
—
1.523,97
8
32,35
1.359,11
10,33
7,75
1.377,19
Arretrati - Aziende aderenti a Confimi
Con la retribuzione di luglio 2014 vanno corrisposti gli aumenti retributivi dei mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2013 ed il rateo di tredicesima.
Gli importi, calcolati redazionalmente sulla base dei valori mensili forniti dall’accordo 16
gennaio 2014 (*), sono i seguenti:
PRATICA LAVORO 24/2014
Livello
Importi
1
308,84
2
277,96
3
226,48
4
214,72
5
200,00
6
188,24
1119
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Contrattazione
Scadenzario
Livello
Importi
7
173,52
8
147,04
Ai Lavoratori in forza al 31 dicembre 2013, nel caso di risoluzione anticipata del rapporto entro
il 31 luglio 2014, il pagamento degli arretrati verra` riconosciuto per intero.
____________
(*) Gli importi mensili sono: liv. 1: E 77,21; liv. 2: E 69,49; liv. 3: E 56,62; liv. 4: E 53,68; liv. 5: E 50,00; liv. 6: E 47,06; liv. 7:
E 43,38; liv. 8: E 36,76.
Laterizi - Piccola
e media industria
Accordo 3 febbraio 2014
Arretrati - Aziende aderenti a Confimi
Con la retribuzione di luglio 2014 vanno corrisposti gli aumenti retributivi relativi alle mensilita`
ottobre 2013, novembre 2013, dicembre 2013 e rateo di tredicesima.
Gli importi, calcolati redazionalmente sulla base dei valori mensili forniti dall’accordo 3 febbraio 2014 (*), sono i seguenti:
Categorie
Importi
ASQ
232,96
AS
232,96
A
195,88
B
159,88
CS
151,40
C
144,00
D
133,40
E
123,88
F
105,88
Ai lavoratori in forza al 31 dicembre 2013, nel caso di risoluzione anticipata del rapporto entro
il 31 luglio 2014, il pagamento degli arretrati verra` riconosciuto per intero.
____________
(*) Gli importi mensili sono: cat. AS: E 58,24; cat. A: E 48,97; cat. B: E 39,97; cat. CS: E 37,85; cat. C: E 36,00; cat. D: E
33,35; cat. E: E 30,97; cat. F: E 26,47.
Legno
e arredamento Piccola e media
industria
1120
Accordi 25 ottobre 2013 e 29 novembre 2013
Retribuzioni in vigore dal 1º luglio 2014
Livello
Aumento
contrattuale
Minimo
Contingenza
E.d.r.
confederale
Totale
AD3
64,50
1.775,66
531,30
10,33
2.317,29
AD2
60,00
1.651,78
528,03
10,33
2.190,14
AD1
55,50
1.527,89
528,03
10,33
2.066,25
AC4
51,00
1.404,02
528,03
10,33
1.942,38
AC3
46,50
1.280,13
522,49
10,33
1.812,95
24/2014 PRATICA LAVORO
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Contrattazione
Scadenzario
Livello
Aumento
contrattuale
Minimo
Contingenza
E.d.r.
confederale
Totale
AC2
46,50
1.280,13
522,49
10,33
1.812,95
AC1
42,60
1.172,77
522,49
10,33
1.705,59
AS3
46,50
1.280,13
522,49
10,33
1.812,95
AS2
42,00
1.156,24
522,49
10,33
1.689,06
AS1
40,20
1.106,69
518,30
10,33
1.635,32
AE3
37,95
1.044,76
518,30
10,33
1.573,39
AE2
35,70
982,81
515,30
10,33
1.508,44
AE1
30,00
825,89
512,79
10,33
1.349,01
Metalmeccanica Piccola e media
industria - Confimi
C.c.n.l. 1º ottobre 2013
Ombrelli - Aziende
industriali
Accordo 28 marzo 2014
Assistenza integrativa
E` prevista l’adesione volontaria dei lavoratori al Fondo sanitario integrativo che sara` individuato
dalle Parti stipulanti in modo che sia operativo a decorrere dal 1º gennaio 2015.
Il Fondo e` finanziato mediante un contributo mensile pari, dal 1º luglio 2014, ad E 4 a carico
dell’azienda ed E 2 a carico del lavoratore.
Una tantum
Con la retribuzione del mese di luglio 2014 deve essere corrisposta la seconda tranche, pari ad
E 150, di una tantum spettante ai lavoratori in forza al 28 marzo 2014, con riferimento agli 11
mesi intercorrenti tra il 1º aprile 2013 ed il 28 febbraio 2014.
L’una tantum - non utile agli effetti del computo del t.f.r. ne´ di nessun istituto contrattuale e
legale e comprensiva dei riflessi diretti, indiretti e differiti di tutti gli istituti contrattuali e legali e` proporzionalmente ridotta in caso di servizio militare o volontariato civile, aspettativa, assenza facoltativa post-partum, assunzione nel corso del periodo 1º aprile 2013-28 febbraio
2014, C.i.g. a zero ore.
Per i lavoratori a tempo parziale l’importo forfettario e` proporzionale all’orario concordato.
Retifici
meccanici
da pesca
Accordo 17 marzo 2014
Servizi
assistenziali Anpas
C.c.n.l. 17 gennaio 2014
Una tantum
Con la retribuzione di luglio 2014 deve essere corrisposta la seconda tranche, pari ad E 150,
dell’importo forfettario.
Elemento di garanzia retributiva
Qualora non venga definito un accordo territoriale entro il 31 dicembre 2013, ai lavoratori in
forza al 30 giugno 2014 deve essere corrisposto, con la retribuzione del mese di luglio 2014,
un elemento di garanzia retributiva (EGR) pari ad E 120,00 annui, riproporzionati nel caso di
rapporto a tempo parziale. Tale elemento sara` rapportato in base all’effettiva prestazione di
lavoro intercorrente nel periodo 1º gennaio 2013-31 dicembre 2013.
PRATICA LAVORO 24/2014
1121
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Contrattazione
Scadenzario
La somma inoltre, sara` ridotta fino a concorrenza da eventuali erogazioni o retribuzioni
aggiuntive individuali percepite nel corso dell’anno precedente a quello di erogazione e verra`
corrisposta nel mese di luglio di ogni anno.
Turismo Confcommercio
Accordo 18 gennaio 2014
Assistenza integrativa
Dal 1º luglio 2014 all’atto della prima iscrizione al Fondo Fast deve essere versata una quota
pari ad E 15 per ciascun iscritto, a totale carico del datore di lavoro.
Sempre dalla stessa data, la contribuzione mensile al Fondo e` pari a E 10 a carico dell’azienda
ed a E 1 a carico del lavoratore.
1122
24/2014 PRATICA LAVORO
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Con Edicola Professionale direttamente dal tuo computer puoi:
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in redazione e ancora in fase di stampa
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e consultarli quando vuoi.
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dei contributi di interesse
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Da oggi, inoltre, hai la possibilità di configurare la soluzione
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notizie quotidiane, commenti d’autore, casi risolti dell’Esperto,
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non devi più ricordare in quale fascicolo è stato pubblicato l’articolo
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