STATUTO ALER BRESCIA Approvato con Deliberazione Presidenziale nr. 17 del 28.3.2014 ALER BRESCIA STATUTO Edizione N. 0 Revisione del 28.3.2014 TITOLO I NATURA E FINI ISTITUZIONALI DELL’AZIENDA Articolo 1= Denominazione, natura giuridica ed ambito territoriale Articolo 2= Attività dell’Azienda TITOLO II ORGANI DELL’AZIENDA Articolo 3 = Organi dell’Azienda Capo I = Presidente Articolo 4 = Nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca dell’incarico Articolo 5 = Competenze del Presidente Articolo 6 = Convocazione delle sedute presidenziali e ordine del giorno Articolo 7 = Disciplina delle sedute Articolo 8 = Validità dei provvedimenti assunti Capo II = Direttore Articolo 9 = Nomina Articolo 10 = Competenze Articolo 11 = Trattamento economico e normativo Articolo 12 = Sostituzione Articolo 13 = Incompatibilità Capo III = Consiglio Territoriale Articolo 14 = Composizione, nomina, durata in carica Articolo 15 = Competenze Capo IV = Collegio dei Sindaci Articolo 16 = Composizione, nomina, durata in carica, compenso, ineleggibilità e decadenza Articolo 17 = Poteri e compiti - 1/18 - ALER BRESCIA STATUTO Edizione N. 0 Revisione del 28.3.2014 Capo V = Osservatorio per la legalità e la trasparenza Articolo 18 = Osservatorio per la legalità e la trasparenza TITOLO III PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO Articolo 19 = Patrimonio Articolo 20 = Fonti di finanziamento TITOLO IV STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE Articolo 21 = Struttura organizzativa Articolo 22 = Stato giuridico e trattamento economico del personale TITOLO V GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Articolo 23 = Gestione aziendale - criteri Articolo 24 = Bilancio preventivo annuale Articolo 25 = Bilancio Consuntivo Articolo 26 = Risultati di esercizio Articolo 27 = Controllo della Regione sugli atti dell’Aler Articolo 28 = Partecipazione dell’utenza, del territorio, dei sindacati, delle rappresentanze del terzo settore - 2/18 - ALER BRESCIA STATUTO Edizione N. 0 Revisione del 28.3.2014 TITOLO I NATURA E FINI ISTITUZIONALI DELL'AZIENDA Art. 1 Denominazione, natura giuridica ed ambito territoriale 1. L’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale (A.L.E.R.) della provincia di Brescia è un ente pubblico di natura economica dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, organizzativa, patrimoniale, contabile e di proprio Statuto approvato dalla Giunta di Regione Lombardia. Aler è strumento del quale la Regione e gli Enti Locali si avvalgono per la gestione unitaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e per l’esercizio delle proprie funzioni nel campo delle politiche abitative, con particolare attenzione alla loro funzione sociale. 2. L’Azienda ha la propria sede legale in Brescia. 3. Secondo quanto disposto dall’art.11 - comma 2 della L.R. 27/09 e smi, l’Azienda può essere articolata per le funzioni gestionali, organizzative, manutentive, amministrative, di accompagnamento, supporto all’abitare e monitoraggio dei quartieri, in strutture decentrate sul territorio costituite da unità operative gestionali (UOG). Art. 2 Attività dell’Azienda 1. L'Aler di Brescia ha il compito di soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, nel quadro della programmazione regionale, provinciale, sovracomunale e comunale, anche mediante la realizzazione di attività imprenditoriali, purché prevalentemente finalizzate a tale funzione sociale. 2. L’Azienda per l’attuazione dei propri fini potrà: a. attuare interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale di recupero e di nuova costruzione, anche mediante l’acquisizione di immobili da destinare all’edilizia residenziale pubblica e sociale. Per fare ciò saranno utilizzate le risorse finanziarie proprie e/o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici e/o privati; b. acquistare, nell’ambito dei fini istituzionali, nuovo patrimonio immobiliare necessario all’attuazione degli interventi di cui alle lettere a), c), d) e i), del presente comma con facoltà di alienarli, quando risultino esuberanti od inutilizzabili per i bisogni dell’Azienda; c. progettare programmi integrati, programmi di recupero urbano, programmi di edilizia residenziale, svolgere attività di verifica della progettazione delle opere ai fini della loro validazione e/o eseguire opere di edilizia e di urbanizzazione propri o per conto di enti pubblici o privati; - 3/18 - ALER BRESCIA d. STATUTO Edizione N. 0 Revisione del 28.3.2014 svolgere attività per nuove costruzioni e/o recupero del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi o a progetti puntuali di edilizia residenziale pubblica, universitaria, housing sociale, urbanizzazioni e servizi pubblici in genere; e. gestire il patrimonio proprio e, se delegata, di altri soggetti pubblici comunque realizzato o acquisito, nonché svolgere ogni altra attività rientrante nei propri fini istituzionali, in conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale; f. stipulare convenzioni con gli enti locali e con altri operatori pubblici o privati per la progettazione e/o l’esecuzione delle azioni consentite ai sensi delle lettere a), b) c), d) ed h) del presente comma; g. aderire ad associazioni regionali e/o nazionali che abbiano per fine la promozione di interessi dell’Azienda stessa; h. intervenire, mediante l’utilizzazione di risorse proprie non vincolate ad altri scopi istituzionali, con fini calmieratori sul mercato edilizio, realizzando abitazioni anche a mezzo di piani di lottizzazione, allo scopo di locarle o venderle a prezzi economicamente competitivi; i. formulare agli enti competenti proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica; j. verificare la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l’imparzialità ed il buon andamento delle attività aziendali avvalendosi di un sistema di controllo di gestione. La verifica è svolta mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati; k. pubblicare sul proprio sito internet il bilancio nonché i dati relativi agli interventi di edilizia residenziale e quant’altro previsto dalla normativa sulla trasparenza; l. svolgere ogni altro compito attribuito da leggi statali o regionali. 3. Per il perseguimento delle predette attività l'Azienda potrà partecipare, previa autorizzazione della Giunta Regionale, con altri soggetti pubblici e privati, consorzi di imprese ed associazioni, a società o altri Enti che abbiano come oggetto sociale, attività inerenti all’edilizia. TITOLO II ORGANI DELL'AZIENDA Art. 3 Organi dell'Azienda 1. Sono organi dell’ Azienda: a. il Presidente; b. il Direttore Generale; c. il Consiglio Territoriale d. il Collegio dei Sindaci - 4/18 - ALER BRESCIA STATUTO Edizione N. 0 Revisione del 28.3.2014 CAPO I Presidente Art. 4: Nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca dell’incarico 1. Il Presidente è nominato dalla Giunta Regionale ai sensi della L.R. 32/08. 2. La durata in carica, la revoca della nomina e le cause di incompatibilità del Presidente sono disciplinate dall’art. 16 della L.R. 27/09, così come modificata dalla L.R. 17/13. 3. Per il Presidente valgono le cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa statale, nonché le cause di esclusione, di incompatibilità e di conflitto di interessi previste dalla normativa regionale in materia di nomine di competenza della Giunta Regionale. 4. La revoca dell’incarico può essere disposta dalla Giunta Regionale con atto motivato in relazione a: a. mancato raggiungimento degli obbiettivi stabiliti dalla Giunta Regionale, con particolare riferimento agli equilibri della gestione economica e finanziaria, previa definizione di idonei criteri temporali e di valutazione; b. mancata attuazione degli indirizzi; c. perdurante superamento dei costi standard individuati dalla Giunta Regionale; d. gravi violazioni di legge o di regolamento; e. gravi irregolarità amministrative e contabili. Art. 5 Competenze del Presidente 1. Il Presidente è il legale rappresentante ed amministratore unico dell’Azienda. Il Presidente sovraintende all’attuazione degli indirizzi stabiliti dalla Giunta Regionale, sentito il Consiglio Territoriale. Al Presidente spetta in particolare: a. adottare la proposta di statuto e le eventuali modificazioni; b. approvare il bilancio di previsione annuale redatto ai sensi del successivo art. 24 del presente Statuto ed approvare il bilancio consuntivo strutturato secondo le prescrizioni contenute nel successivo art. 25; c. definire le articolazioni territoriali, quali strutture decentrate per l’esercizio delle funzioni di gestione; d. definire i piani annuali e pluriennali di attività ed approvare gli interventi da realizzare per la loro attuazione; - 5/18 - ALER BRESCIA e. STATUTO Edizione N. 0 Revisione del 28.3.2014 stabilire gli indirizzi generali e, su proposta del Direttore Generale, gli obbiettivi annuali e pluriennali verificandone l’attuazione; f. proporre, d’intesa con il Consiglio Territoriale, i programmi di investimento relativi ad acquisizioni, dismissioni e nuove realizzazioni da sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale nell’ambito del bilancio preventivo; g. nominare il Direttore Generale, determinandone il trattamento economico con riferimento ai limiti individuati dalla Giunta Regionale, disporre il rinnovo dell’incarico, l’eventuale revoca o la risoluzione anticipata dello stesso; h. disporre, su proposta del Direttore Generale, la nomina dei dirigenti; i. deliberare sull’assunzione di mutui o di finanziamenti di qualsiasi natura o di altre operazioni finanziarie, sulla concessione di garanzie ipotecarie su immobili di proprietà e sull’accettazione di eredità, legati, lasciti e donazioni; j. approvare i prezzi e le procedure di vendita degli immobili ove non siano stati fissati per legge ed ogni altra operazione patrimoniale; k. definire gli indirizzi per gli incarichi esterni; l. approvare il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità ed ogni altro regolamento in attuazione di disposizioni di legge o di statuto; m. deliberare il regolamento e la dotazione organica del personale; n. deliberare le convenzioni con enti locali, società o privati; o. deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce su vertenze che rivestono particolare valore di principio o che coinvolgono istituzioni pubbliche; p. deliberare, previa autorizzazione della Giunta Regionale, la partecipazione a società, enti e consorzi di cui al precedente art. 2 comma 3; q. intrattenere le relazioni, sottoscrivere gli atti e la corrispondenza relativamente alle materie non ascrivibili ad attività di gestione, nonché partecipare agli accordi di programma ed alle conferenze di servizio; r. sovrintendere al buon funzionamento dell’Azienda e vigilare sull’esecuzione delle deliberazioni; s. prendere visione degli appalti dei lavori, dei servizi e delle forniture disposti dal Direttore nell'ambito della sua competenza, nonché delle spese in economia dallo stesso disposte ai sensi dell'apposito regolamento; t. adottare tutti i provvedimenti di sua competenza secondo le norme di legge e regolamentari; u. esercitare tutte le altre attribuzioni assegnategli dallo Statuto e dai regolamenti di attuazione, in particolare provvedere ad atti di impulso rivolti alla struttura per la promozione di istruttorie, ricerche ed approfondimenti su particolari argomenti; v. nominare il sostituto temporaneo del Direttore Generale in caso di suo impedimento o assenza; - 6/18 - ALER BRESCIA w. STATUTO Edizione N. 0 Revisione del 28.3.2014 trasmettere al Presidente della Giunta Regionale le deliberazioni soggette alla vigilanza di cui al successivo art. 28; x. delegare il Direttore a rappresentare l’Azienda in giudizio in sua vece anche con facoltà di conciliare e transigere. Art. 6 Convocazione delle sedute presidenziali e ordine del giorno 1. Il Presidente convoca la seduta per l’adozione dei provvedimenti presidenziali, fissandone il luogo, il giorno e l’ora. 2. Le sedute vengono indette, di norma, in via ordinaria una volta al mese e, in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Sindaci. 3. L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare; il Presidente può tuttavia adottare provvedimenti non previsti nell’ordine del giorno qualora ricorrano motivi di urgenza ed indifferibilità. 4. L’avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti del Collegio dei Sindaci nella loro residenza anagrafica, o al diverso indirizzo comunicato per iscritto dai medesimi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione anche via telefax e/o via posta elettronica. In caso di urgenza, il Presidente fissa una seduta presidenziale previo avviso da inviare entro le 24 ore precedenti alla seduta. 5. Le sedute presidenziali si tengono di norma nella sede legale dell’Azienda. 6. In caso di necessità ed urgenza il Presidente può assumere provvedimenti immediatamente esecutivi da portare all’attenzione del Collegio Sindacale alla prima seduta presidenziale successiva ed utile. Art. 7 Disciplina delle sedute 1. Le sedute presidenziali non sono pubbliche: ad esse partecipano di diritto il Direttore Generale ed il Collegio dei Sindaci. Il Presidente può, comunque, ammettere alle proprie sedute soggetti la cui presenza sia funzionale all’assunzione dei provvedimenti presidenziali. 2. Il Direttore Generale cura la verbalizzazione delle determinazioni assunte dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento viene sostituito da chi ne fa le veci o da dirigente suo delegato. - 7/18 - ALER BRESCIA STATUTO Edizione N. 0 Revisione del 28.3.2014 Art. 8 Validità dei provvedimenti assunti 1. Il Presidente deve astenersi dall’assumere deliberazioni, atti e provvedimenti concernenti interessi propri o del coniuge o di parenti ed affini fino al 4° grado e di società delle quali siano amministratori o soci illimitatamente responsabili, nonché nei casi previsti dall’art. 2373 del Codice Civile. 2. Il precedente comma 1 si applica anche ai Sindaci, al Direttore Generale e a chi ne fa le veci. 3. Il processo verbale della seduta contiene anche il testo delle deliberazioni approvate nonché il parere di legittimità del Direttore Generale previsto dalla lettera a) - comma 2 - dell’art. 10 del presente Statuto. 4. Il processo verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal Direttore in funzione di segretario verbalizzante, o da chi ne fa le veci. CAPO II Direttore Generale Art. 9 Nomina 1. Il Direttore Generale è nominato dal Presidente tra gli iscritti nell’apposito elenco regionale, istituito e tenuto dalla Giunta Regionale di età inferiore ai sessantacinque anni. 2. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale, regolato da un contratto di lavoro di diritto privato, è a tempo determinato, con durata massima di anni cinque e si risolve alla scadenza, nonché in caso di decadenza o revoca del Presidente e comunque in ogni caso di interruzione del mandato del Presidente stesso. In ogni caso il Direttore resta in carica fin alla nomina del nuovo Presidente. L’incarico di Direttore è rinnovabile una sola volta. Il contratto di lavoro è stipulato dal Presidente e può essere risolto anticipatamente: a. in caso di grave mancato raggiungimento degli obbiettivi aziendali; b. qualora risultino accertati rilevanti scostamenti economici e finanziari rispetto agli obbiettivi fissati, derivanti dall’attività di gestione; c. 3. in caso di gravi violazioni di legge o gravi irregolarità amministrative e contabili. Il Direttore Generale non può prestare attività presso la medesima Aler per più di 10 anni consecutivi. - 8/18 - ALER BRESCIA STATUTO Edizione N. 0 Revisione del 28.3.2014 Art. 10 Competenze 1. Al Direttore Generale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’ente verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo nei limiti stabiliti dal presente Statuto e nell’ambito degli atti di programmazione e degli stanziamenti di bilancio. 2. In particolare al Direttore Generale spetta di: a. partecipare alle sedute per l’assunzione dei provvedimenti presidenziali esprimendo parere obbligatorio di legittimità sui provvedimenti stessi, ad eccezione di quelli di cui è destinatario ovvero di quelli che potrebbero ingenerare conflitto di interessi, per i quali il parere di legittimità viene reso da Dirigente competente delegato; b. procedere a tutte le incombenze di natura gestionale per l’espletamento degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 163/06 e smi e alla delibera di Giunta Regionale della Lombardia IX/2628 del 6/12/2011 e presiedere le commissioni di gara e di concorso con responsabilità delle relative procedure; c. stipulare i contratti e provvedere agli acquisti in economia e alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento; d. dirigere il personale, definire la struttura organizzativa aziendale ed i criteri di organizzazione e di funzionamento degli uffici e organizzare i servizi assicurando la funzionalità, l’economicità e la rispondenza dell’azione tecnico-amministrativa ai fini dell’ente; e. rappresentare in giudizio l’Aler, se delegato dal Presidente, con facoltà di conciliare e transigere e delegare a sua volta in tutti i giudizi e procedimenti avanti tutte le Autorità e Magistrature civili, penali, amministrative, contabili, tributarie e arbitrali, nessuna esclusa, già costituita o di futura costituzione; f. presentare al Presidente una relazione semestrale sullo stato di attuazione degli obbiettivi assegnati. La relazione è trasmessa alla Giunta Regionale; g. esercitare tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, dal presente statuto e compiere tutti gli atti di gestione non riservati ad altri organi dell’Aler; h. sottoporre al Presidente lo schema di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo redatti dal competente settore; i. firmare la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente; j. esprimere parere circa la designazione del suo sostituto temporaneo; k. compiere tutti gli atti di gestione intesi a garantire il corretto e funzionale esercizio dell’attività dell’Ente; l. disporre le procedure di selezione del personale, i risultati delle stesse, l’assunzione, e, nei casi ammessi, gli accordi sindacali aziendali; - 9/18 - ALER BRESCIA STATUTO Edizione N. 0 Revisione del 28.3.2014 m. disporre direttamente in materia di incarichi ed attribuzioni interne, disciplinando la mobilità del personale fra gli uffici, provvedendo all'attribuzione di trattamenti economici accessori; n. controllare e verificare l’attività dei dirigenti, eventualmente anche con l’esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi; o. disporre la risoluzione del rapporto di lavoro, anche del personale dirigente; p. con le modalità previste dai regolamenti finalizzati al controllo della gestione, richiedere direttamente pareri per lo svolgimento dell’azione amministrativa inerente alle proprie funzioni, nonché per l’adozione delle deliberazioni presidenziali e fornire risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza, qualora la struttura interna non preveda specifiche professionalità in grado di formulare i pareri richiesti; q. disporre l’affidamento, in caso di vacanza temporanea o di assenza prolungata di dirigenti, delle relative funzioni ad altro dirigente dell’Azienda; r. firmare congiuntamente al Dirigente Amministrativo od al Responsabile della Ragioneria gli ordinativi di pagamento e incasso; s. assumere decisioni relativamente alla programmazione dell’attività di ricerca e di documentazione; t. provvedere a tutti gli altri compiti attribuitigli da leggi, dal presente Statuto, da regolamenti e dal Presidente; u. ferma restando la responsabilità nei confronti del Presidente, con proprio provvedimento, delegare parte delle funzioni sopraindicate ad altri dirigenti e funzionari apicali; v. affidare gli incarichi esterni nei limiti fissati dal Presidente. Art. 11 Trattamento economico e normativo 1. Il trattamento economico del Direttore Generale è determinato dal Presidente con riferimento ai limiti massimi individuati dalla Giunta Regionale, tenendo conto della complessità delle attività risultanti dal bilancio e della consistenza del patrimonio dell’azienda, nonché delle retribuzioni dei Direttori Generali della Giunta Regionale. Il Direttore proveniente dal settore pubblico è collocato in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e dell’anzianità di servizio. Art. 12 Sostituzione 1. In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale o in attesa della copertura del posto resosi vacante, il Presidente affida l'incarico temporaneo ad altro dirigente, incarico che non può essere superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile per un solo semestre; in tal caso, qualora la sostituzione si protragga oltre i 45 giorni, deve essere corrisposto, per il periodo di supplenza o reggenza, il trattamento economico previsto per il Direttore medesimo. - 10/18 - ALER BRESCIA STATUTO Edizione N. 0 Revisione del 28.3.2014 Art. 13 Incompatibilità 1. Oltre a quanto determinato dal comma 9 dell’art. 19 della L.R. 27/09 e smi, il Direttore Generale non può assumere altro rapporto di lavoro od esercitare commercio o industria. Egli può accettare incarichi professionali estranei all’Azienda, se autorizzato dal Presidente, qualora i medesimi non siano in contrasto con gli interessi dell’Azienda stessa. 2. Al Direttore Generale è consentita l’iscrizione all’albo professionale, se ammessa dalla legge sull’ordinamento professionale della categoria di appartenenza, nonché all’albo regionale dei collaudatori o ad albi similari regionali e nazionali. 3. L’incarico di Direttore Generale non è compatibile con quello di amministratore di istituzioni ed enti che abbiano parte nelle attività dell’Aler o con incarichi che determinino un oggettivo conflitto di interessi. CAPO III Consiglio Territoriale Art. 14 Composizione, nomina, durata in carica 1. Il Consiglio Territoriale è formato da un numero di componenti variabile da un minimo di sette ad un massimo di tredici, nominati dal Consiglio Regionale ai sensi dell’art 19 bis L.R. 27/09 smi. Il Consiglio Territoriale dura in carica 5 anni. Il Presidente è eletto dal Consiglio stesso nella prima seduta di insediamento. 2. La partecipazione al Consiglio Territoriale è onorifica, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per il trasporto, nei limiti definiti dalla Giunta Regionale. 3. Alle sedute del Consiglio Territoriale partecipano con diritto di voto i componenti o i loro delegati. Il Presidente ed il Direttore Generale dell’Aler partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto. Art. 15 Competenze 1. Il Consiglio Territoriale esercita le seguenti funzioni: a. esprime pareri, anche di propria iniziativa, sui programmi annuali e pluriennali di attività definiti dal Presidente; b. esprime l’intesa sulle proposte formulate dal Presidente in merito ai programmi di investimento relativi ad acquisizioni, dismissioni e nuove realizzazioni; - 11/18 - ALER BRESCIA c. STATUTO Edizione N. 0 Revisione del 28.3.2014 esprime, su richiesta del Presidente, pareri su questioni attinenti all’attività dell’ente. CAPO IV Collegio dei Sindaci Art. 16 Composizione, nomina, durata in carica, compenso, ineleggibilità e decadenza 1. La composizione, nomina, durata in carica, ineleggibilità e decadenza del Collegio dei Sindaci sono normate dal comma 1 dell’art. 20 della L.R. 27/09 e smi. 2. Al Collegio dei Sindaci si applica la disciplina prevista dagli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto compatibile, nonché quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda. 3. Il Collegio dei Sindaci dura in carica cinque anni; in caso di dimissioni e in qualunque caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti, il nuovo sindaco resta in carica fino alla scadenza ordinaria del Collegio. 4. I Sindaci devono partecipare alle sedute presidenziali a norma dell’art. 2405 del Codice Civile. 5. I Sindaci che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Collegio o a due sedute presidenziali nel corso di ciascun esercizio decadono dalla carica. 6. Oltre alle cause di ineleggibilità a Sindaco di cui al comma 4 dell’art. 20 della L.R. 27/09 e smi, non possono far parte del Collegio e decadono dalla carica qualora vi siano stati nominati coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2399 del Codice Civile. 7. Al Collegio Sindacale spetta un compenso annuo determinato dal Presidente entro i limiti individuati dalle disposizioni in materia emanate dalla Giunta Regionale. Art. 17 Poteri e compiti 1. Il Collegio Sindacale svolge le funzioni di controllo a norma degli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda. Esso verifica l’economicità e l’efficienza della gestione e ne riferisce al Presidente. Il Collegio Sindacale, in sede di esame del bilancio, certifica lo stato di attuazione dei piani di cui all’art. 16 - comma 4 lett. d) L.R. 27/09 e smi. - 12/18 - ALER BRESCIA STATUTO Edizione N. 0 Revisione del 28.3.2014 2. Ai Sindaci deve essere assicurato l’accesso ai documenti dell’Azienda contenenti atti che siano di interesse per l’espletamento delle loro funzioni. 3. I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza. 4. Ogni anno il Collegio dei Sindaci redige relazione accompagnatoria al conto consuntivo; essa deve attestare la corrispondenza delle risultanze di bilancio alle scritture contabili, nonché la conformità delle valutazioni di bilancio ed in particolare degli ammortamenti, degli accantonamenti, dei ratei e dei risconti ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili. 5. Il Collegio ha altresì l’obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Azienda, di riferirne immediatamente al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente del Consiglio Regionale. E’ tenuto a fornire agli stessi, su richiesta, ogni informazione e notizia che abbiano facoltà di ottenere a norma di legge o di statuto. 6. Il Regolamento di Contabilità può disciplinare ulteriori modalità per il funzionamento del Collegio dei Sindaci. CAPO V Art. 18 Osservatorio per la legalità e la trasparenza 1. Presso l’Azienda è istituito l’Osservatorio per la legalità e la trasparenza ai sensi dell’art. 19 ter della L.R. 27/09 smi. L’Osservatorio promuove attività di analisi e studio delle problematiche inerenti le occupazioni abusive, le morosità e le tematiche connesse alle assegnazioni degli alloggi. L’Osservatorio, di cui fanno parte: a. il Presidente dell’Aler; b. il Direttore Generale dell’Aler; c. cinque sindaci o loro delegati dei Comuni delle Aler di competenza; d. tre comandanti della Polizia Locale o loro delegati; e. un rappresentante del coordinamento dei comitati degli inquilini; f. due rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul territorio; si riunisce almeno due volte l’anno. La partecipazione all’Osservatorio è a titolo gratuito. - 13/18 - ALER BRESCIA Edizione N. 0 Revisione del 28.3.2014 STATUTO TITOLO III PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO Art. 19 Patrimonio 1. Il patrimonio dell’Azienda è costituito: a. dai beni mobili ed immobili già di proprietà dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brescia oltre che dai rapporti attivi e passivi già esistenti per il citato Istituto; b. da eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che pervengano all’Azienda, previa accettazione da parte del Presidente; c. dal patrimonio degli altri enti o Istituti Autonomi per le Case Popolari e delle gestioni comunali e provinciali per le case popolari e delle gestioni speciali di cui venga disposta la fusione o incorporazione nell’Azienda; d. da tutti gli apporti di carattere patrimoniale conseguenti a disposizioni legislative; e. dal fondo di riserva ordinario e dagli utili devoluti ad aumento del patrimonio; f. da tutti i beni ed i fondi liquidi comunque acquisiti in proprietà dall’Azienda nell’esercizio delle proprie attività; g. da partecipazioni azionarie di cui al precedente art. 2 - comma 3, da obbligazioni o altri titoli inventariati a norma di legge. Art. 20 Fonti di finanziamento 1. L'Azienda provvede al raggiungimento dei propri scopi mediante: a. i finanziamenti dello Stato, della Regione e degli enti locali destinati all'edilizia residenziale pubblica; b. i canoni di locazione degli immobili di proprietà secondo i criteri e le modalità stabilite dalla normativa vigente per l'edilizia residenziale pubblica; c. i fondi integrativi appositamente stanziati dalla Regione e dai Comuni per il perseguimento delle finalità inerenti al ruolo di calmieratori del mercato per la tutela delle fasce più deboli e per le situazioni di particolare tensione abitativa; d. i proventi per spese tecniche e generali relative ai programmi di edilizia residenziale sociale; e. i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare; f. ulteriori entrate derivanti dalle attività di cui alle lett. a), d), e), dell'art. 12 - comma 1 della L.R. 27/09 e smi; g. altre risorse destinate all'incremento dell'offerta abitativa, alla riqualificazione ed alla manutenzione del patrimonio abitativo, provenienti da finanziamenti appositamente stanziati dalla Regione; h. eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni. - 14/18 - ALER BRESCIA STATUTO Edizione N. 0 Revisione del 28.3.2014 TITOLO IV STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE Art. 21 Struttura organizzativa 1. La dotazione organica del personale dell’Azienda è determinata, su proposta del Direttore Generale, dal Presidente e viene periodicamente aggiornata sulla base di necessità di mutamenti strutturali o di sopravvenute esigenze. 2. La struttura organizzativa aziendale e le sue variazioni sono decise dal Direttore Generale. Art. 22 Stato giuridico e trattamento economico del personale 1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Azienda, compresi i dirigenti, ha natura privatistica. 2. Al personale dell’Azienda si applicano gli istituti attinenti allo stato giuridico, economico e previdenziale per i dipendenti delle Aziende, società ed Enti pubblici ed economici aderenti a Federcasa ed il relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, fatti salvi particolari contratti aziendali nei casi e nelle materie ammesse dalla normativa in vigore. 3. Al personale dirigenziale si applica il Contratto Nazionale di Lavoro per i dirigenti delle imprese dei servizi pubblici locali aderenti a Cispel. TITOLO V GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Art. 23 Gestione aziendale - criteri 1. La gestione aziendale deve ispirarsi a criteri di efficienza, efficacia e trasparenza, sotto il vincolo dell’economicità. 2. I relativi controlli vengono effettuati dal Collegio dei Sindaci sulla base di quanto indicato dalla normativa vigente e dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità. Art. 24 Bilancio preventivo annuale 1. L’esercizio aziendale coincide con l’anno solare. - 15/18 - ALER BRESCIA STATUTO Edizione N. 0 Revisione del 28.3.2014 2. Il bilancio di previsione annuale è lo strumento contabile che quantifica, programma e indirizza, in termini monetari, l’acquisizione e l’impiego dei fattori produttivi per lo svolgimento della gestione di ciascun esercizio nel rispetto dell’equilibrio economico e finanziario. Il bilancio preventivo, che predetermina il limite finanziario della gestione, è formulato sulla base dei criteri dell’art. 2423 bis del Codice Civile e secondo lo schema previsto dall’art. 2425 del Codice Civile integrato da un preventivo di cassa. Il bilancio di previsione è approvato dal Presidente entro il 31 dicembre di ciascun anno e viene trasmesso alla Giunta Regionale ai fini del controllo previsto dall’art. 24 comma 2 della L.R. 27/09 e smi. Art. 25 Bilancio consuntivo 1. Entro 180 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio il Presidente approva: a. il bilancio consuntivo formulato secondo le prescrizioni contenute negli artt. 2423 e segg. del Codice Civile; b. la relazione, di cui all’art. 2428 del Codice Civile e le informazioni prescritte dal comma 2 dell’art. 23 della L.R. 27/09 e smi. 2. Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi a cura del Presidente dell’Azienda al Collegio dei Sindaci almeno trenta giorni prima del termine fissato per l’approvazione. 3. Il Collegio dei Sindaci deve redigere apposita relazione al Presidente sui risultati dell’esercizio, sulla tenuta della contabilità e fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione. La relazione del Collegio dei Sindaci deve essere depositata presso la sede dell’Ente quindici giorni prima del giorno fissato per l’approvazione. 4. Il bilancio consuntivo, con la nota integrativa e la relazione sulla gestione, nonché la relazione del Collegio dei Sindaci e la delibera di approvazione, viene trasmesso alla Giunta Regionale ai fini della vigilanza prevista dall’art. 24 - comma 2 della L.R. 27/09 e smi. Art. 26 Risultati di esercizio 1. L’utile di esercizio deve essere destinato nell’ordine: a. al ripiano delle eventuali perdite degli esercizi precedenti; b. alla costituzione del fondo di riserva ordinario; c. alla costituzione del fondo di riserva straordinario. - 16/18 - ALER BRESCIA STATUTO Edizione N. 0 Revisione del 28.3.2014 2. Alla costituzione del fondo di riserva ordinario si provvede assegnandovi non meno di un ventesimo degli utili netti annuali fino a che il medesimo abbia raggiunto almeno il 5% del patrimonio dell’Azienda. 3. Nell’ipotesi di perdita di esercizio si provvede alla sua copertura con il fondo di riserva e, in caso di insufficienza, con il rinvio della perdita agli esercizi successivi. 4. Nel caso in cui il patrimonio netto, in conseguenza di perdite derivanti dall’attività di gestione, risulti diminuito di oltre un terzo, il Presidente riferisce al Presidente della Giunta Regionale sulla situazione economico-patrimoniale dell’Azienda con le osservazioni del Collegio dei Sindaci, ai fini dell’adozione dei provvedimenti conseguenti. Art. 27 Controllo della Regione sugli atti dell’Aler 1. La Giunta Regionale, nei modi e nei termini stabiliti dalla L.R. 27/09 e smi, esercita la vigilanza ed il controllo sugli atti dell’Azienda. 2. Sono soggetti a controllo della Giunta Regionale gli atti riguardanti il bilancio di previsione e di esercizio. Su tali atti la Giunta Regionale può formulare rilievi entro sessanta giorni dal ricevimento. 3. Il Presidente trasmette semestralmente alla Giunta Regionale la relazione sull’andamento della gestione finanziaria. Art. 28 Partecipazione dell’utenza 1. L’Azienda determina i criteri e promuove gli strumenti operativi che garantiscano la rappresentanza degli interessi e dei diritti dell’utenza, in conformità a quanto stabilito dall’art. 26, L.R. n. 27/09 e smi. 2. La Regione e l’Aler, al fine di garantire un corretto e trasparente rapporto tra le parti, promuovono e favoriscono la partecipazione delle rappresentanze sindacali e dei comitati degli inquilini, per l’esame congiunto delle problematiche relative alle politiche abitative del territorio. 3. A tale scopo è istituita presso ogni UOG aziendale una consulta dove sono direttamente coinvolti gli inquilini riuniti in comitati e i comitati di autogestione e le loro rappresentanze sindacali, come luogo in cui gli stessi partecipano al processo di formazione delle valutazioni di efficacia delle - 17/18 - ALER BRESCIA STATUTO Edizione N. 0 Revisione del 28.3.2014 attività delle UOG e di raccolta dei maggiori bisogni dei quartieri di edilizia residenziale pubblica, nonché di responsabilizzazione dell’utenza nella cura del patrimonio pubblico. 4. La consulta si rapporta periodicamente, almeno una volta l’anno, con l’Osservatorio per la trasparenza e la legalità. La partecipazione alla consulta è a titolo gratuito. - 18/18 -
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