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STATUTO ALER BRESCIA
Approvato con Deliberazione Presidenziale nr. 17 del 28.3.2014
ALER
BRESCIA
STATUTO
Edizione N. 0
Revisione del 28.3.2014
TITOLO I
NATURA E FINI ISTITUZIONALI DELL’AZIENDA
Articolo
1=
Denominazione, natura giuridica ed ambito territoriale
Articolo
2=
Attività dell’Azienda
TITOLO II
ORGANI DELL’AZIENDA
Articolo
3 = Organi dell’Azienda
Capo I = Presidente
Articolo
4 = Nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca dell’incarico
Articolo
5 = Competenze del Presidente
Articolo
6 = Convocazione delle sedute presidenziali e ordine del giorno
Articolo
7 = Disciplina delle sedute
Articolo
8 = Validità dei provvedimenti assunti
Capo II = Direttore
Articolo
9 = Nomina
Articolo
10 = Competenze
Articolo
11 = Trattamento economico e normativo
Articolo
12 = Sostituzione
Articolo
13 = Incompatibilità
Capo III = Consiglio Territoriale
Articolo
14 = Composizione, nomina, durata in carica
Articolo
15 = Competenze
Capo IV = Collegio dei Sindaci
Articolo
16 = Composizione, nomina, durata in carica, compenso, ineleggibilità e decadenza
Articolo
17 = Poteri e compiti
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Capo V = Osservatorio per la legalità e la trasparenza
Articolo
18 = Osservatorio per la legalità e la trasparenza
TITOLO III
PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO
Articolo
19 = Patrimonio
Articolo
20 = Fonti di finanziamento
TITOLO IV
STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE
Articolo
21 = Struttura organizzativa
Articolo
22 = Stato giuridico e trattamento economico del personale
TITOLO V
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
Articolo
23 = Gestione aziendale - criteri
Articolo
24 = Bilancio preventivo annuale
Articolo
25 = Bilancio Consuntivo
Articolo
26 = Risultati di esercizio
Articolo
27 = Controllo della Regione sugli atti dell’Aler
Articolo
28 = Partecipazione dell’utenza, del territorio, dei sindacati, delle rappresentanze del terzo
settore
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TITOLO I
NATURA E FINI ISTITUZIONALI DELL'AZIENDA
Art. 1 Denominazione, natura giuridica ed ambito territoriale
1. L’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale (A.L.E.R.) della provincia di Brescia è un ente
pubblico di natura economica dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale,
organizzativa, patrimoniale, contabile e di proprio Statuto approvato dalla Giunta di Regione
Lombardia. Aler è strumento del quale la Regione e gli Enti Locali si avvalgono per la gestione
unitaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e per l’esercizio delle proprie funzioni nel
campo delle politiche abitative, con particolare attenzione alla loro funzione sociale.
2. L’Azienda ha la propria sede legale in Brescia.
3. Secondo quanto disposto dall’art.11 - comma 2 della L.R. 27/09 e smi, l’Azienda può essere
articolata
per
le
funzioni
gestionali,
organizzative,
manutentive,
amministrative,
di
accompagnamento, supporto all’abitare e monitoraggio dei quartieri, in strutture decentrate sul
territorio costituite da unità operative gestionali (UOG).
Art. 2 Attività dell’Azienda
1. L'Aler di Brescia ha il compito di soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, nel
quadro della programmazione regionale, provinciale, sovracomunale e comunale, anche mediante
la realizzazione di attività imprenditoriali, purché prevalentemente finalizzate a tale funzione
sociale.
2. L’Azienda per l’attuazione dei propri fini potrà:
a.
attuare interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale di recupero e di nuova
costruzione, anche mediante l’acquisizione di immobili da destinare all’edilizia residenziale
pubblica e sociale. Per fare ciò saranno utilizzate le risorse finanziarie proprie e/o provenienti
per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici e/o privati;
b.
acquistare, nell’ambito dei fini istituzionali, nuovo patrimonio immobiliare
necessario
all’attuazione degli interventi di cui alle lettere a), c), d) e i), del presente comma con facoltà
di alienarli, quando risultino esuberanti od inutilizzabili per i bisogni dell’Azienda;
c.
progettare programmi integrati, programmi di recupero urbano, programmi di edilizia
residenziale, svolgere attività di verifica della progettazione delle opere ai fini della loro
validazione e/o eseguire opere di edilizia e di urbanizzazione propri o per conto di enti
pubblici o privati;
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d.
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svolgere attività per nuove costruzioni e/o recupero del patrimonio immobiliare esistente,
collegate a programmi o a progetti puntuali di edilizia residenziale pubblica, universitaria,
housing sociale, urbanizzazioni e servizi pubblici in genere;
e.
gestire il patrimonio proprio e, se delegata, di altri soggetti pubblici comunque realizzato o
acquisito, nonché svolgere ogni altra attività rientrante nei propri fini istituzionali, in conformità
alla normativa comunitaria, statale e regionale;
f.
stipulare convenzioni con gli enti locali e con altri operatori pubblici o privati per la
progettazione e/o l’esecuzione delle azioni consentite ai sensi delle lettere a), b) c), d) ed h)
del presente comma;
g.
aderire ad associazioni regionali e/o nazionali che abbiano per
fine la promozione di
interessi dell’Azienda stessa;
h.
intervenire, mediante l’utilizzazione di risorse proprie non vincolate ad altri scopi istituzionali,
con fini calmieratori sul mercato edilizio, realizzando abitazioni anche a mezzo di piani di
lottizzazione, allo scopo di locarle o venderle a prezzi economicamente competitivi;
i.
formulare agli enti competenti proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia
residenziale pubblica;
j.
verificare la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l’imparzialità ed il buon
andamento delle attività aziendali avvalendosi di un sistema di controllo di gestione. La
verifica è svolta mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
k.
pubblicare sul proprio sito internet il bilancio nonché i dati relativi agli interventi di edilizia
residenziale e quant’altro previsto dalla normativa sulla trasparenza;
l.
svolgere ogni altro compito attribuito da leggi statali o regionali.
3. Per il perseguimento delle predette attività l'Azienda potrà partecipare, previa autorizzazione della
Giunta Regionale, con altri soggetti pubblici e privati, consorzi di imprese ed associazioni, a
società o altri Enti che abbiano come oggetto sociale, attività inerenti all’edilizia.
TITOLO II
ORGANI DELL'AZIENDA
Art. 3 Organi dell'Azienda
1. Sono organi dell’ Azienda:
a.
il Presidente;
b.
il Direttore Generale;
c.
il Consiglio Territoriale
d.
il Collegio dei Sindaci
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CAPO I
Presidente
Art. 4: Nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca dell’incarico
1. Il Presidente è nominato dalla Giunta Regionale ai sensi della L.R. 32/08.
2. La durata in carica, la revoca della nomina e le cause di incompatibilità del Presidente sono
disciplinate dall’art. 16 della L.R. 27/09, così come modificata dalla L.R. 17/13.
3. Per il Presidente valgono le cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa
statale, nonché le cause di esclusione, di incompatibilità e di conflitto di interessi previste dalla
normativa regionale in materia di nomine di competenza della Giunta Regionale.
4. La revoca dell’incarico può essere disposta dalla Giunta Regionale con atto motivato in relazione
a:
a.
mancato raggiungimento degli obbiettivi stabiliti dalla Giunta Regionale, con particolare
riferimento agli equilibri della gestione economica e finanziaria, previa definizione di idonei
criteri temporali e di valutazione;
b.
mancata attuazione degli indirizzi;
c.
perdurante superamento dei costi standard individuati dalla Giunta Regionale;
d.
gravi violazioni di legge o di regolamento;
e.
gravi irregolarità amministrative e contabili.
Art. 5 Competenze del Presidente
1.
Il Presidente è il legale rappresentante ed amministratore unico dell’Azienda.
Il Presidente sovraintende all’attuazione degli indirizzi stabiliti dalla Giunta Regionale, sentito il
Consiglio Territoriale.
Al Presidente spetta in particolare:
a.
adottare la proposta di statuto e le eventuali modificazioni;
b.
approvare il bilancio di previsione annuale redatto ai sensi del successivo art. 24 del
presente Statuto ed approvare il bilancio consuntivo strutturato secondo le prescrizioni
contenute nel successivo art. 25;
c.
definire le articolazioni territoriali, quali strutture decentrate per l’esercizio delle funzioni di
gestione;
d.
definire i piani annuali e pluriennali di attività ed approvare gli interventi da realizzare per la
loro attuazione;
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e.
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stabilire gli indirizzi generali e, su proposta del Direttore Generale, gli obbiettivi annuali e
pluriennali verificandone l’attuazione;
f.
proporre, d’intesa con il Consiglio Territoriale, i programmi di investimento relativi ad
acquisizioni, dismissioni e nuove realizzazioni da sottoporre all’approvazione della Giunta
Regionale nell’ambito del bilancio preventivo;
g.
nominare il Direttore Generale, determinandone il trattamento economico con riferimento ai
limiti individuati dalla Giunta Regionale, disporre il rinnovo dell’incarico, l’eventuale revoca o
la risoluzione anticipata dello stesso;
h.
disporre, su proposta del Direttore Generale, la nomina dei dirigenti;
i.
deliberare sull’assunzione di mutui o di finanziamenti di qualsiasi natura o di altre operazioni
finanziarie, sulla concessione di garanzie ipotecarie su immobili di proprietà
e
sull’accettazione di eredità, legati, lasciti e donazioni;
j.
approvare i prezzi e le procedure di vendita degli immobili ove non siano stati fissati per
legge ed ogni altra operazione patrimoniale;
k.
definire gli indirizzi per gli incarichi esterni;
l.
approvare il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità ed ogni altro regolamento in
attuazione di disposizioni di legge o di statuto;
m. deliberare il regolamento e la dotazione organica del personale;
n.
deliberare le convenzioni con enti locali, società o privati;
o.
deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce su vertenze che rivestono particolare
valore di principio o che coinvolgono istituzioni pubbliche;
p.
deliberare, previa autorizzazione della Giunta Regionale, la partecipazione a società, enti e
consorzi di cui al precedente art. 2 comma 3;
q.
intrattenere le relazioni, sottoscrivere gli atti e la corrispondenza relativamente alle materie
non ascrivibili ad attività di gestione, nonché partecipare agli accordi di programma ed alle
conferenze di servizio;
r.
sovrintendere al buon funzionamento dell’Azienda e vigilare sull’esecuzione delle
deliberazioni;
s.
prendere visione degli appalti dei lavori, dei servizi e delle forniture disposti dal Direttore
nell'ambito della sua competenza, nonché delle spese in economia dallo stesso disposte ai
sensi dell'apposito regolamento;
t.
adottare tutti i provvedimenti di sua competenza secondo le norme di legge e regolamentari;
u.
esercitare tutte le altre attribuzioni assegnategli dallo Statuto e dai regolamenti di attuazione,
in particolare provvedere ad atti di impulso rivolti alla struttura per la promozione di istruttorie,
ricerche ed approfondimenti su particolari argomenti;
v.
nominare il sostituto temporaneo del Direttore Generale in caso di suo impedimento o
assenza;
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w.
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trasmettere al Presidente della Giunta Regionale le deliberazioni soggette alla vigilanza di cui
al successivo art. 28;
x.
delegare il Direttore a rappresentare l’Azienda in giudizio in sua vece anche con facoltà di
conciliare e transigere.
Art. 6 Convocazione delle sedute presidenziali e ordine del giorno
1. Il Presidente convoca la seduta per l’adozione dei provvedimenti presidenziali, fissandone il luogo,
il giorno e l’ora.
2. Le sedute vengono indette, di norma, in via ordinaria una volta al mese e, in via straordinaria,
quando ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Sindaci.
3. L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare; il Presidente può tuttavia
adottare provvedimenti non previsti nell’ordine del giorno qualora ricorrano motivi di urgenza ed
indifferibilità.
4. L’avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti del Collegio dei Sindaci nella loro
residenza anagrafica, o al diverso indirizzo comunicato per iscritto dai medesimi almeno 5 giorni
prima di quello fissato per la riunione anche via telefax e/o via posta elettronica. In caso di
urgenza, il Presidente fissa una seduta presidenziale previo avviso da inviare entro le 24 ore
precedenti alla seduta.
5. Le sedute presidenziali si tengono di norma nella sede legale dell’Azienda.
6. In caso di necessità ed urgenza il Presidente può assumere provvedimenti immediatamente
esecutivi da portare all’attenzione del Collegio Sindacale alla prima seduta presidenziale
successiva ed utile.
Art. 7 Disciplina delle sedute
1. Le sedute presidenziali non sono pubbliche: ad esse partecipano di diritto il Direttore Generale ed
il Collegio dei Sindaci. Il Presidente può, comunque, ammettere alle proprie sedute soggetti la cui
presenza sia funzionale all’assunzione dei provvedimenti presidenziali.
2. Il Direttore Generale cura la verbalizzazione delle determinazioni assunte dal Presidente; in caso
di sua assenza o impedimento viene sostituito da chi ne fa le veci o da dirigente suo delegato.
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Art. 8 Validità dei provvedimenti assunti
1.
Il Presidente deve astenersi dall’assumere deliberazioni, atti e provvedimenti concernenti
interessi propri o del coniuge o di parenti ed affini fino al 4° grado e di società delle quali siano
amministratori o soci illimitatamente responsabili, nonché nei casi previsti dall’art. 2373 del
Codice Civile.
2.
Il precedente comma 1 si applica anche ai Sindaci, al Direttore Generale e a chi ne fa le veci.
3. Il processo verbale della seduta contiene anche il testo delle deliberazioni approvate nonché il
parere di legittimità del Direttore Generale previsto dalla lettera a) - comma 2 - dell’art. 10 del
presente Statuto.
4. Il processo verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal Direttore in funzione di
segretario verbalizzante, o da chi ne fa le veci.
CAPO II
Direttore Generale
Art. 9 Nomina
1. Il Direttore Generale è nominato dal Presidente tra gli iscritti nell’apposito elenco regionale,
istituito e tenuto dalla Giunta Regionale di età inferiore ai sessantacinque anni.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale, regolato da un contratto di lavoro di diritto privato, è a
tempo determinato, con durata massima di anni cinque e si risolve alla scadenza, nonché in caso
di decadenza o revoca del Presidente e comunque in ogni caso di interruzione del mandato del
Presidente stesso. In ogni caso il Direttore resta in carica fin alla nomina del nuovo Presidente.
L’incarico di Direttore è rinnovabile una sola volta. Il contratto di lavoro è stipulato dal Presidente e
può essere risolto anticipatamente:
a.
in caso di grave mancato raggiungimento degli obbiettivi aziendali;
b.
qualora risultino accertati rilevanti scostamenti economici e finanziari rispetto agli obbiettivi
fissati, derivanti dall’attività di gestione;
c.
3.
in caso di gravi violazioni di legge o gravi irregolarità amministrative e contabili.
Il Direttore Generale non può prestare attività presso la medesima Aler per più di 10 anni
consecutivi.
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Art. 10 Competenze
1. Al Direttore Generale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa
l’adozione degli atti che impegnano l’ente verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo nei limiti stabiliti dal presente
Statuto e nell’ambito degli atti di programmazione e degli stanziamenti di bilancio.
2. In particolare al Direttore Generale spetta di:
a.
partecipare alle sedute per l’assunzione dei provvedimenti presidenziali esprimendo parere
obbligatorio di legittimità sui provvedimenti stessi, ad eccezione di quelli di cui è destinatario
ovvero di quelli che potrebbero ingenerare conflitto di interessi, per i quali il parere di
legittimità viene reso da Dirigente competente delegato;
b.
procedere a tutte le incombenze di natura gestionale per l’espletamento degli appalti di
lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 163/06 e smi e alla delibera di Giunta Regionale
della Lombardia IX/2628 del 6/12/2011 e presiedere le commissioni di gara e di concorso con
responsabilità delle relative procedure;
c.
stipulare i contratti e provvedere agli acquisti in economia e alle spese indispensabili per il
normale ed ordinario funzionamento;
d.
dirigere il personale, definire la struttura organizzativa aziendale ed i criteri di organizzazione
e di funzionamento degli uffici e organizzare i servizi assicurando la funzionalità,
l’economicità e la rispondenza dell’azione tecnico-amministrativa ai fini dell’ente;
e.
rappresentare in giudizio l’Aler, se delegato dal Presidente, con facoltà di conciliare e
transigere e delegare a sua volta in tutti i giudizi e procedimenti avanti tutte le Autorità e
Magistrature civili, penali, amministrative, contabili, tributarie e arbitrali, nessuna esclusa, già
costituita o di futura costituzione;
f.
presentare al Presidente una relazione semestrale sullo stato di attuazione degli obbiettivi
assegnati. La relazione è trasmessa alla Giunta Regionale;
g.
esercitare tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, dal presente statuto e
compiere tutti gli atti di gestione non riservati ad altri organi dell’Aler;
h.
sottoporre al Presidente lo schema di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo redatti dal
competente settore;
i.
firmare la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;
j.
esprimere parere circa la designazione del suo sostituto temporaneo;
k.
compiere tutti gli atti di gestione intesi a garantire il corretto e funzionale esercizio dell’attività
dell’Ente;
l.
disporre le procedure di selezione del personale, i risultati delle stesse, l’assunzione, e, nei
casi ammessi, gli accordi sindacali aziendali;
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m. disporre direttamente in materia di incarichi ed attribuzioni interne, disciplinando la mobilità
del personale fra gli uffici, provvedendo all'attribuzione di trattamenti economici accessori;
n.
controllare e verificare l’attività dei dirigenti, eventualmente anche con l’esercizio del potere
sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
o.
disporre la risoluzione del rapporto di lavoro, anche del personale dirigente;
p.
con le modalità previste dai regolamenti finalizzati al controllo della gestione, richiedere
direttamente pareri per lo svolgimento dell’azione amministrativa inerente alle proprie
funzioni, nonché per l’adozione delle deliberazioni presidenziali e fornire risposte ai rilievi
degli organi di controllo sugli atti di competenza, qualora la struttura interna non preveda
specifiche professionalità in grado di formulare i pareri richiesti;
q.
disporre l’affidamento, in caso di vacanza temporanea o di assenza prolungata di dirigenti,
delle relative funzioni ad altro dirigente dell’Azienda;
r.
firmare congiuntamente al Dirigente Amministrativo od al Responsabile della Ragioneria gli
ordinativi di pagamento e incasso;
s.
assumere decisioni relativamente alla programmazione dell’attività di ricerca e di
documentazione;
t.
provvedere a tutti gli altri compiti attribuitigli da leggi, dal presente Statuto, da regolamenti e
dal Presidente;
u.
ferma restando la responsabilità nei confronti del Presidente, con proprio provvedimento,
delegare parte delle funzioni sopraindicate ad altri dirigenti e funzionari apicali;
v.
affidare gli incarichi esterni nei limiti fissati dal Presidente.
Art. 11 Trattamento economico e normativo
1.
Il trattamento economico del Direttore Generale è determinato dal Presidente con riferimento ai
limiti massimi individuati dalla Giunta Regionale, tenendo conto della complessità delle attività
risultanti dal bilancio e della consistenza del patrimonio dell’azienda, nonché delle retribuzioni dei
Direttori Generali della Giunta Regionale. Il Direttore proveniente dal settore pubblico è collocato
in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini
del trattamento di quiescenza e dell’anzianità di servizio.
Art. 12 Sostituzione
1. In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale o in attesa della copertura del posto
resosi vacante, il Presidente affida l'incarico temporaneo ad altro dirigente, incarico che non può
essere superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile per un solo semestre; in tal caso, qualora
la sostituzione si protragga oltre i 45 giorni, deve essere corrisposto, per il periodo di supplenza o
reggenza, il trattamento economico previsto per il Direttore medesimo.
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Art. 13 Incompatibilità
1. Oltre a quanto determinato dal comma 9 dell’art. 19 della L.R. 27/09 e smi, il Direttore Generale
non può assumere altro rapporto di lavoro od esercitare commercio o industria. Egli può accettare
incarichi professionali estranei all’Azienda, se autorizzato dal Presidente, qualora i medesimi non
siano in contrasto con gli interessi dell’Azienda stessa.
2. Al Direttore Generale è consentita l’iscrizione all’albo professionale, se ammessa dalla legge
sull’ordinamento professionale della categoria di appartenenza, nonché all’albo regionale dei
collaudatori o ad albi similari regionali e nazionali.
3. L’incarico di Direttore Generale non è compatibile con quello di amministratore di istituzioni ed enti
che abbiano parte nelle attività dell’Aler o con incarichi che determinino un oggettivo conflitto di
interessi.
CAPO III
Consiglio Territoriale
Art. 14 Composizione, nomina, durata in carica
1. Il Consiglio Territoriale è formato da un numero di componenti variabile da un minimo di sette ad
un massimo di tredici, nominati dal Consiglio Regionale ai sensi dell’art 19 bis L.R. 27/09 smi.
Il Consiglio Territoriale dura in carica 5 anni. Il Presidente è eletto dal Consiglio stesso nella prima
seduta di insediamento.
2. La partecipazione al Consiglio Territoriale è onorifica, salvo il rimborso delle spese documentate
sostenute per il trasporto, nei limiti definiti dalla Giunta Regionale.
3. Alle sedute del Consiglio Territoriale partecipano con diritto di voto i componenti o i loro delegati. Il
Presidente ed il Direttore Generale dell’Aler partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di
voto.
Art. 15 Competenze
1.
Il Consiglio Territoriale esercita le seguenti funzioni:
a.
esprime pareri, anche di propria iniziativa, sui programmi annuali e pluriennali di attività
definiti dal Presidente;
b.
esprime l’intesa sulle proposte formulate dal Presidente in merito ai programmi di
investimento relativi ad acquisizioni, dismissioni e nuove realizzazioni;
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c.
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esprime, su richiesta del Presidente, pareri su questioni attinenti all’attività dell’ente.
CAPO IV
Collegio dei Sindaci
Art. 16 Composizione, nomina, durata in carica, compenso, ineleggibilità e decadenza
1. La composizione, nomina, durata in carica, ineleggibilità e decadenza del Collegio dei Sindaci
sono normate dal comma 1 dell’art. 20 della L.R. 27/09 e smi.
2. Al Collegio dei Sindaci si applica la disciplina prevista dagli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile
in quanto compatibile, nonché quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità
dell’Azienda.
3. Il Collegio dei Sindaci dura in carica cinque anni; in caso di dimissioni e in qualunque caso di
cessazione dalla carica di uno dei componenti, il nuovo sindaco resta in carica fino alla scadenza
ordinaria del Collegio.
4. I Sindaci devono partecipare alle sedute presidenziali a norma dell’art. 2405 del Codice Civile.
5. I Sindaci che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Collegio o a
due sedute presidenziali nel corso di ciascun esercizio decadono dalla carica.
6. Oltre alle cause di ineleggibilità a Sindaco di cui al comma 4 dell’art. 20 della L.R. 27/09 e smi,
non possono far parte del Collegio e decadono dalla carica qualora vi siano stati nominati coloro
che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2399 del Codice Civile.
7. Al Collegio Sindacale spetta un compenso annuo determinato dal Presidente entro i limiti
individuati dalle disposizioni in materia emanate dalla Giunta Regionale.
Art. 17 Poteri e compiti
1. Il Collegio Sindacale svolge le funzioni di controllo a norma degli artt. 2397 e seguenti del Codice
Civile e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda. Esso verifica
l’economicità e l’efficienza della gestione e ne riferisce al Presidente. Il Collegio Sindacale, in sede
di esame del bilancio, certifica lo stato di attuazione dei piani di cui all’art. 16 - comma 4 lett. d)
L.R. 27/09 e smi.
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2. Ai Sindaci deve essere assicurato l’accesso ai documenti dell’Azienda contenenti atti che siano di
interesse per l’espletamento delle loro funzioni.
3. I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di
competenza.
4. Ogni anno il Collegio dei Sindaci redige relazione accompagnatoria al conto consuntivo; essa
deve attestare la corrispondenza delle risultanze di bilancio alle scritture contabili, nonché la
conformità delle valutazioni di bilancio ed in particolare degli ammortamenti, degli accantonamenti,
dei ratei e dei risconti ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile in
quanto applicabili.
5. Il Collegio ha altresì l’obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Azienda, di
riferirne immediatamente al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente del Consiglio
Regionale. E’ tenuto a fornire agli stessi, su richiesta, ogni informazione e notizia che abbiano
facoltà di ottenere a norma di legge o di statuto.
6. Il Regolamento di Contabilità può disciplinare ulteriori modalità per il funzionamento del Collegio
dei Sindaci.
CAPO V
Art. 18 Osservatorio per la legalità e la trasparenza
1. Presso l’Azienda è istituito l’Osservatorio per la legalità e la trasparenza ai sensi dell’art. 19 ter
della L.R. 27/09 smi.
L’Osservatorio promuove attività di analisi e studio delle problematiche inerenti le occupazioni
abusive, le morosità e le tematiche connesse alle assegnazioni degli alloggi.
L’Osservatorio, di cui fanno parte:
a. il Presidente dell’Aler;
b. il Direttore Generale dell’Aler;
c. cinque sindaci o loro delegati dei Comuni delle Aler di competenza;
d. tre comandanti della Polizia Locale o loro delegati;
e. un rappresentante del coordinamento dei comitati degli inquilini;
f. due rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul territorio;
si riunisce almeno due volte l’anno.
La partecipazione all’Osservatorio è a titolo gratuito.
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PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO
Art. 19 Patrimonio
1. Il patrimonio dell’Azienda è costituito:
a. dai beni mobili ed immobili già di proprietà dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di Brescia oltre che dai rapporti attivi e passivi già esistenti per il citato Istituto;
b. da eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che pervengano all’Azienda, previa accettazione da
parte del Presidente;
c. dal patrimonio degli altri enti o Istituti Autonomi per le Case Popolari e delle gestioni comunali
e provinciali per le case popolari e delle gestioni speciali di cui venga disposta la fusione o
incorporazione nell’Azienda;
d. da tutti gli apporti di carattere patrimoniale conseguenti a disposizioni legislative;
e. dal fondo di riserva ordinario e dagli utili devoluti ad aumento del patrimonio;
f. da tutti i beni ed i fondi liquidi comunque acquisiti in proprietà dall’Azienda nell’esercizio delle
proprie attività;
g. da partecipazioni azionarie di cui al precedente art. 2 - comma 3, da obbligazioni o altri titoli
inventariati a norma di legge.
Art. 20 Fonti di finanziamento
1. L'Azienda provvede al raggiungimento dei propri scopi mediante:
a. i finanziamenti dello Stato, della Regione e degli enti locali destinati all'edilizia residenziale
pubblica;
b. i canoni di locazione degli immobili di proprietà secondo i criteri e le modalità stabilite dalla
normativa vigente per l'edilizia residenziale pubblica;
c. i fondi
integrativi
appositamente
stanziati
dalla
Regione
e
dai Comuni per il
perseguimento delle finalità inerenti al ruolo di calmieratori del mercato per la tutela delle
fasce più deboli e per le situazioni di particolare tensione abitativa;
d. i proventi per spese tecniche e generali relative ai programmi di edilizia residenziale sociale;
e. i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare;
f. ulteriori entrate derivanti dalle attività di cui alle lett. a), d), e), dell'art. 12 - comma 1 della L.R.
27/09 e smi;
g. altre risorse destinate all'incremento dell'offerta abitativa, alla riqualificazione ed alla
manutenzione del patrimonio abitativo, provenienti da finanziamenti appositamente stanziati
dalla Regione;
h. eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni.
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TITOLO IV
STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE
Art. 21 Struttura organizzativa
1. La dotazione organica del personale dell’Azienda è determinata, su proposta del Direttore
Generale, dal Presidente e viene periodicamente aggiornata sulla base di necessità di mutamenti
strutturali o di sopravvenute esigenze.
2. La struttura organizzativa aziendale e le sue variazioni sono decise dal Direttore Generale.
Art. 22 Stato giuridico e trattamento economico del personale
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Azienda, compresi i dirigenti, ha natura privatistica.
2. Al personale dell’Azienda si applicano gli istituti attinenti allo stato giuridico, economico e
previdenziale per i dipendenti delle Aziende, società ed Enti pubblici ed economici aderenti a
Federcasa ed il relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, fatti salvi particolari contratti
aziendali nei casi e nelle materie ammesse dalla normativa in vigore.
3. Al personale dirigenziale si applica il Contratto Nazionale di Lavoro per i dirigenti delle imprese dei
servizi pubblici locali aderenti a Cispel.
TITOLO V
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
Art. 23 Gestione aziendale - criteri
1. La gestione aziendale deve ispirarsi a criteri di efficienza, efficacia e trasparenza, sotto il vincolo
dell’economicità.
2. I relativi controlli vengono effettuati dal Collegio dei Sindaci sulla base di quanto indicato dalla
normativa vigente e dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità.
Art. 24 Bilancio preventivo annuale
1. L’esercizio aziendale coincide con l’anno solare.
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2. Il bilancio di previsione annuale è lo strumento contabile che quantifica, programma e indirizza, in
termini monetari, l’acquisizione e l’impiego dei fattori produttivi per lo svolgimento della gestione di
ciascun esercizio nel rispetto dell’equilibrio economico e finanziario. Il bilancio preventivo, che
predetermina il limite finanziario della gestione, è formulato sulla base dei criteri dell’art. 2423 bis
del Codice Civile e secondo lo schema previsto dall’art. 2425 del Codice Civile integrato da un
preventivo di cassa. Il bilancio di previsione è approvato dal Presidente entro il 31 dicembre di
ciascun anno e viene trasmesso alla Giunta Regionale ai fini del controllo previsto dall’art. 24 comma 2 della L.R. 27/09 e smi.
Art. 25 Bilancio consuntivo
1. Entro 180 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio il Presidente approva:
a.
il bilancio consuntivo formulato secondo le prescrizioni contenute negli artt. 2423 e segg. del
Codice Civile;
b.
la relazione, di cui all’art. 2428 del Codice Civile e le informazioni prescritte dal comma 2
dell’art. 23 della L.R. 27/09 e smi.
2. Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi a cura del Presidente
dell’Azienda al Collegio dei Sindaci almeno trenta giorni prima del termine fissato per
l’approvazione.
3. Il Collegio dei Sindaci deve redigere apposita relazione al Presidente sui risultati dell’esercizio,
sulla tenuta della contabilità e fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua
approvazione. La relazione del Collegio dei Sindaci deve essere depositata presso la sede
dell’Ente quindici giorni prima del giorno fissato per l’approvazione.
4. Il bilancio consuntivo, con la nota integrativa e la relazione sulla gestione, nonché la relazione del
Collegio dei Sindaci e la delibera di approvazione, viene trasmesso alla Giunta Regionale ai fini
della vigilanza prevista dall’art. 24 - comma 2 della L.R. 27/09 e smi.
Art. 26 Risultati di esercizio
1. L’utile di esercizio deve essere destinato nell’ordine:
a.
al ripiano delle eventuali perdite degli esercizi precedenti;
b.
alla costituzione del fondo di riserva ordinario;
c.
alla costituzione del fondo di riserva straordinario.
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2. Alla costituzione del fondo di riserva ordinario si provvede assegnandovi non meno di un
ventesimo degli utili netti annuali fino a che il medesimo abbia raggiunto almeno il 5% del
patrimonio dell’Azienda.
3. Nell’ipotesi di perdita di esercizio si provvede alla sua copertura con il fondo di riserva e, in caso di
insufficienza, con il rinvio della perdita agli esercizi successivi.
4. Nel caso in cui il patrimonio netto, in conseguenza di perdite derivanti dall’attività di gestione,
risulti diminuito di oltre un terzo, il Presidente riferisce al Presidente della Giunta Regionale sulla
situazione economico-patrimoniale dell’Azienda con le osservazioni del Collegio dei Sindaci, ai fini
dell’adozione dei provvedimenti conseguenti.
Art. 27 Controllo della Regione sugli atti dell’Aler
1. La Giunta Regionale, nei modi e nei termini stabiliti dalla L.R. 27/09 e smi, esercita la vigilanza ed
il controllo sugli atti dell’Azienda.
2. Sono soggetti a controllo della Giunta Regionale gli atti riguardanti il bilancio di previsione e di
esercizio. Su tali atti la Giunta Regionale può formulare rilievi entro sessanta giorni dal
ricevimento.
3. Il Presidente trasmette semestralmente alla Giunta Regionale la relazione sull’andamento della
gestione finanziaria.
Art. 28 Partecipazione dell’utenza
1. L’Azienda determina i criteri e promuove gli strumenti operativi che garantiscano la
rappresentanza degli interessi e dei diritti dell’utenza, in conformità a quanto stabilito dall’art. 26,
L.R. n. 27/09 e smi.
2. La Regione e l’Aler, al fine di garantire un corretto e trasparente rapporto tra le parti, promuovono
e favoriscono la partecipazione delle rappresentanze sindacali e dei comitati degli inquilini, per
l’esame congiunto delle problematiche relative alle politiche abitative del territorio.
3. A tale scopo è istituita presso ogni UOG aziendale una consulta dove sono direttamente coinvolti
gli inquilini riuniti in comitati e i comitati di autogestione e le loro rappresentanze sindacali, come
luogo in cui gli stessi partecipano al processo di formazione delle valutazioni di efficacia delle
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attività delle UOG e di raccolta dei maggiori bisogni dei quartieri di edilizia residenziale pubblica,
nonché di responsabilizzazione dell’utenza nella cura del patrimonio pubblico.
4. La consulta si rapporta periodicamente, almeno una volta l’anno, con l’Osservatorio per la
trasparenza e la legalità. La partecipazione alla consulta è a titolo gratuito.
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