PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative e’ articolato in diversi momenti: accertamento della violazione, contestazione /notifica estinzione mediante pagamento in misura ridotta presentazioni di scritti difensivi e/o richiesta di audizione ordinanza ingiunzione di pagamento e/o archiviazione Opposizione Rateizzazione Riscossione coattiva Accertamento della violazione contestazione notifica: Gli organi di controllo (Nas. Polizia, Ufficiali di U.P.G. dell’Azienda Sanitaria, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza ecc) accertano la violazione mediante la compilazione di un verbale a carico della persona individuata come trasgressore e dell’eventuale obbligato in solido (art. 6 della Legge 689/81). Quando e’ possibile la violazione accertata viene contestata immediatamente sia al trasgressore che all’obbligato in solido. L’atto di contestazione può essere consegnato direttamente al trasgressore o inviato tramite il servizio postale al medesimo ed agli eventuali obbligati in solido come previsto dalla Legge 689/81. La contestazione delle violazione deve comunque avvenire, pena l’estinzione del procedimento, entro il termine di novanta giorni per gli interessati residenti nel territorio della Repubblica; entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento per i residenti all’estero. (Art. 14 Legge 689/81) Estinzione mediante pagamento in misura ridotta Il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido entro 60 giorni dal ricevimento del processo verbale di accertamento/contestazione possono effettuare il pagamento, in misura ridotta, della sanzione prevista per la violazione commessa per un importo pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre le spese del procedimento (art. 16 L. 689/81). Il pagamento in misura ridotta ha effetto liberatorio ed estingue l’obbligazione e conclude in modo definitivo il procedimento sanzionatorio. Presentazioni di scritti difensivi e/o richiesta di audizione Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono presentare scritti difensivi e documenti per fornire ulteriori precisazioni e/o giustificazioni e obiezioni relative alla violazione contestata. 10/09/2014 1 Gli interessati, entro lo stesso termine, possono inoltre richiedere di essere sentiti in audizione, ai sensi dell’art. 18 della Legge 689/81. Al riguardo e’ possibile utilizzare lo schema “scritti difensivi”. Lo scritto difensivo deve indicare tutti gli elementi che si ritengano utili al fine di una corretta valutazione dei fatti accaduti. L’interessato in questa fase può richiedere l’archiviazione del processo verbale di contestazione /accertamento o la riduzione della sanzione amministrativa. Gli scritti difensivi vengono acquisiti e valutati dall’ASS1 “Triestina” ai fini dell’emanazione dell’ordinanza ingiunzione di pagamento o di archiviazione del procedimento. Nel caso di richiesta di audizione l’ASS1 fissa la data dell’audizione dandone comunicazione, con congruo anticipo, all’interessato mediante Raccomandata con R.R. Durante l’audizione l’interessato ha facoltà di essere assistito da dei legali o delegare altri in sua vece. Qualora il trasgressore si trovi in condizioni economiche disagiate può richiedere la rateizzazione della somma dovuta per la sanzione amministrativa (art 26 Legge 689/81) in rate mensili da tre a trenta. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta obbligatoriamente il versamento in un’unica soluzione dell’importo residuo, Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento residuo il medesimo viene ascritto d’ufficio al ruolo esattoriale. Al riguardo e’ possibile utilizzare lo schema “richiesta rateizzazione”. Ordinanza ingiunzione di pagamento e/o archiviazione Nel caso di mancata estinzione dell’illecito con il pagamento dell’importo in misura ridotta entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell’atto di accertamento/contestazione, l’Azienda Sanitaria, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati gli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento determina con ordinanza ingiunzione di pagamento motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento. Se non ritiene fondato l’accertamento emette un’ordinanza motivata di archiviazione degli atti. Opposizione Entro 30 giorni dal ricevimento dell’ordinanza ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui e’ stata commessa la violazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il termine e’ di sessanta giorni se l’interessato risiede all’estero L’opposizione si propone mediante ricorso al quale deve essere allegata l’ordinanza notificata. (art. 22 della Legge 689/81). L’Autorità’ a cui presentare ricorso viene indicata nell’ordinanza ingiunzione di pagamento. Riscossione coattiva L’ordinanza ingiunzione di pagamento costituisce titolo esecutivo. 10/09/2014 2 Il mancato pagamento della medesima comporta automaticamente l’iscrizione della somma dovuta al ruolo esattoriale ai sensi dell’art. 27 della Legge 689/81 (con un ulteriore aggravio dei costi (iscrizione a ruolo delle somme con incarico di riscossione affidato ad Equitalia). 10/09/2014 3
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