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PARTE PRIMA – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI
9. Il procedimento (artt. 47-50 c.p.c.)
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Regolamento
proposto su istanza di
parte
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viene richiesto con ordinanza dal giudice che si
ritiene incompetente e dispone la rimessione del
fascicolo d’ufficio alla cancelleria della Corte di
Cassazione; le parti possono replicare con scritture
difensive e documenti
•
i processi per i quali viene richiesto il regolamento di
competenza sono sospesi automaticamente all’atto di
deposito del ricorso; la sospensione deve essere
dichiarata con ordinanza
il provvedimento di sospensione ha carattere
ordinatorio e non è impugnabile
può essere autorizzato il compimento di atti urgenti
essendo impedito dall’effetto sospensivo il compimento
di qualsiasi atto, il processo non può essere riassunto
innanzi al giudice dichiarato competente, che dunque a
sua volta non potrà chiedere il regolamento d’ufficio
Regolamento
d’ufficio
Sospensione dei
processi
(art. 48 c.p.c.)
Riassunzione della
causa
(art. 50 c.p.c.)
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il regolamento si propone con ricorso sottoscritto dal
procuratore o dalla parte, nel caso in cui sia costituita
personalmente e deve contenere l’indicazione del giudice
che si ritiene competente nonché il motivo di censura
il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni
dalla comunicazione dell’ordinanza o dalla notificazione
dell’impugnazione ordinaria (art. 43, co. 2, c.p.c.)
nel successivo termine perentorio di venti giorni, le parti,
alle quali è notificato il ricorso o comunicata l’ordinanza,
possono depositare nella cancelleria della Corte di
Cassazione scritture difensive e documenti. Ai sensi
dell’art. 380 ter c.p.c., devono essere notificate alle parti
anche le conclusioni del p.m., potendo ad esse replicare
la decisione della Corte viene emessa con ordinanza in
camera di consiglio e contiene i provvedimenti
necessari per la prosecuzione del processo innanzi al
giudice dichiarato competente (art. 49 c.p.c.)
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il meccanismo della riassunzione della causa
consegue all’ipotesi in cui la questione sulla competenza
sia
decisa
con
ordinanza
dichiarativa
dell’incompetenza del giudice adito ed ai casi in cui
sia stato proposto regolamento di competenza
II. LA COMPETENZA
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il meccanismo non è necessario naturalmente nei casi in
cui la questione sulla competenza sia stata decisa
unitamente al merito (e ad essa non abbia fatto seguito il
regolamento facoltativo di competenza) o sia stata decisa
con ordinanza affermativa della competenza
la riassunzione deve avvenire nel termine fissato
dall’ordinanza e, in mancanza, in quello di tre mesi dalla
comunicazione dell’ordinanza medesima
a seguito della riassunzione continua dinanzi al nuovo
giudice il processo già iniziato, con conseguente
conservazione degli effetti sostanziali e processuali della
domanda
nel caso in cui il processo non venga riassunto nei
termini, si estingue. L’estinzione non travolge
esclusivamente le pronunce sulla competenza della Corte
di Cassazione, restando ferma quanto da essa stabilito
dunque anche in un secondo eventuale processo (art.
310, co. 2, c.p.c.).
9.1. Incompetenza
Incompetenza
Competenza per materia,
valore e territorio
inderogabile
Competenza per materia,
valore e territorio derogabile
e inderogabile
Rilevabile d’ufficio ma non
oltre la prima udienza di
trattazione
Eccepito dalla parte nella
comparsa di risposta a pena
di decadenza
Pronuncia
sulla competenza
Ordinanza solo sulla
competenza
Pronuncia su competenza e
merito
Regolamento
necessario
Regolamento
d’ufficio
Regolamento
facoltativo
Ricorso in
Cassazione
Conflitto di
competenza
Ricorso in
Cassazione
Ordinari mezzi
di impugnazione
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PARTE PRIMA – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI
III. I PRINCIPI GENERALI DEL PROCESSO CIVILE
1. Il processo
Caratteri generali
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il processo indica il complesso delle attività e delle
forme mediante le quali appositi organi prestabiliti
dalla legge esercitano, con l’osservanza di determinate
modalità, il potere giurisdizionale, dirimendo le
controversie sottoposte alla loro attenzione. Si
concretizza in un procedimento finalizzato all’adozione
di un provvedimento giurisdizionale
in tal modo si instaura il cd. rapporto giuridico
processuale: si tratta di un rapporto trilaterale fra
l’attore (colui che propone la domanda), il convenuto
(colui nei cui confronti la domanda è proposta) ed il
giudice (colui che deve rendere tutela)
il processo, oltre a doversi svolgere secondo i moduli
predefiniti dal legislatore, deve essere anche giusto: ciò
significa, in particolare, che deve essere garantito il
contraddittorio delle parti, in condizioni di parità,
dinanzi ad un giudice terzo ed imparziale, nonché la sua
ragionevole durata, non potendo essere ammessi né atti
né comportamenti che producano un inutile ritardo nella
definizione della controversia (art. 111, co. 2, Cost.)
1.1 Differenze
Processo
Procedimento
► Adozione consequenziale di una pluralità di atti volti
all’attuazione della funzione giurisdizionale
► Insieme coordinato di atti
L’art. 111 Cost.: quali sono le conseguenze della violazione del
principio della durata ragionevole del processo (l. n. 89/2001)?
L’art. 111, co. 2, Cost., dopo aver affermato il principio del contraddittorio, sancisce la necessità
che il processo abbia una durata ragionevole, esigenza che deve essere garantita dalla legge. Il
legislatore, con la legge Pinto (l. n. 89/2001, novellata dal D.L. n. 83/2012, convertito dalla l. n.
134/2012), ha previsto un meccanismo di equa riparazione in caso di violazione del termine
di durata ragionevole. Il diritto all’equa riparazione rinviene la sua fonte inoltre nell’art. 6
CEDU, che ribadisce la necessità della definizione del processo in tempi ragionevoli. In base a
ciò, chiunque abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa della violazione di
tale canone ha diritto ad un’equa riparazione.
L’accertamento della violazione deve tener conto della complessità dell’oggetto dedotto in
giudizio e del comportamento sia delle parti che del giudice durante il procedimento.
Il termine di ragionevole durata si considera rispettato se il processo non ecceda:
• la durata di tre anni in primo grado;
• la durata di due anni in secondo grado;
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