PARTE PRIMA – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI 9. Il procedimento (artt. 47-50 c.p.c.) • • Regolamento proposto su istanza di parte • • • viene richiesto con ordinanza dal giudice che si ritiene incompetente e dispone la rimessione del fascicolo d’ufficio alla cancelleria della Corte di Cassazione; le parti possono replicare con scritture difensive e documenti • i processi per i quali viene richiesto il regolamento di competenza sono sospesi automaticamente all’atto di deposito del ricorso; la sospensione deve essere dichiarata con ordinanza il provvedimento di sospensione ha carattere ordinatorio e non è impugnabile può essere autorizzato il compimento di atti urgenti essendo impedito dall’effetto sospensivo il compimento di qualsiasi atto, il processo non può essere riassunto innanzi al giudice dichiarato competente, che dunque a sua volta non potrà chiedere il regolamento d’ufficio Regolamento d’ufficio Sospensione dei processi (art. 48 c.p.c.) Riassunzione della causa (art. 50 c.p.c.) 30 il regolamento si propone con ricorso sottoscritto dal procuratore o dalla parte, nel caso in cui sia costituita personalmente e deve contenere l’indicazione del giudice che si ritiene competente nonché il motivo di censura il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza o dalla notificazione dell’impugnazione ordinaria (art. 43, co. 2, c.p.c.) nel successivo termine perentorio di venti giorni, le parti, alle quali è notificato il ricorso o comunicata l’ordinanza, possono depositare nella cancelleria della Corte di Cassazione scritture difensive e documenti. Ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., devono essere notificate alle parti anche le conclusioni del p.m., potendo ad esse replicare la decisione della Corte viene emessa con ordinanza in camera di consiglio e contiene i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo innanzi al giudice dichiarato competente (art. 49 c.p.c.) • • • • il meccanismo della riassunzione della causa consegue all’ipotesi in cui la questione sulla competenza sia decisa con ordinanza dichiarativa dell’incompetenza del giudice adito ed ai casi in cui sia stato proposto regolamento di competenza II. LA COMPETENZA • • • • il meccanismo non è necessario naturalmente nei casi in cui la questione sulla competenza sia stata decisa unitamente al merito (e ad essa non abbia fatto seguito il regolamento facoltativo di competenza) o sia stata decisa con ordinanza affermativa della competenza la riassunzione deve avvenire nel termine fissato dall’ordinanza e, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza medesima a seguito della riassunzione continua dinanzi al nuovo giudice il processo già iniziato, con conseguente conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda nel caso in cui il processo non venga riassunto nei termini, si estingue. L’estinzione non travolge esclusivamente le pronunce sulla competenza della Corte di Cassazione, restando ferma quanto da essa stabilito dunque anche in un secondo eventuale processo (art. 310, co. 2, c.p.c.). 9.1. Incompetenza Incompetenza Competenza per materia, valore e territorio inderogabile Competenza per materia, valore e territorio derogabile e inderogabile Rilevabile d’ufficio ma non oltre la prima udienza di trattazione Eccepito dalla parte nella comparsa di risposta a pena di decadenza Pronuncia sulla competenza Ordinanza solo sulla competenza Pronuncia su competenza e merito Regolamento necessario Regolamento d’ufficio Regolamento facoltativo Ricorso in Cassazione Conflitto di competenza Ricorso in Cassazione Ordinari mezzi di impugnazione 31 PARTE PRIMA – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI III. I PRINCIPI GENERALI DEL PROCESSO CIVILE 1. Il processo Caratteri generali • • • il processo indica il complesso delle attività e delle forme mediante le quali appositi organi prestabiliti dalla legge esercitano, con l’osservanza di determinate modalità, il potere giurisdizionale, dirimendo le controversie sottoposte alla loro attenzione. Si concretizza in un procedimento finalizzato all’adozione di un provvedimento giurisdizionale in tal modo si instaura il cd. rapporto giuridico processuale: si tratta di un rapporto trilaterale fra l’attore (colui che propone la domanda), il convenuto (colui nei cui confronti la domanda è proposta) ed il giudice (colui che deve rendere tutela) il processo, oltre a doversi svolgere secondo i moduli predefiniti dal legislatore, deve essere anche giusto: ciò significa, in particolare, che deve essere garantito il contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, dinanzi ad un giudice terzo ed imparziale, nonché la sua ragionevole durata, non potendo essere ammessi né atti né comportamenti che producano un inutile ritardo nella definizione della controversia (art. 111, co. 2, Cost.) 1.1 Differenze Processo Procedimento ► Adozione consequenziale di una pluralità di atti volti all’attuazione della funzione giurisdizionale ► Insieme coordinato di atti L’art. 111 Cost.: quali sono le conseguenze della violazione del principio della durata ragionevole del processo (l. n. 89/2001)? L’art. 111, co. 2, Cost., dopo aver affermato il principio del contraddittorio, sancisce la necessità che il processo abbia una durata ragionevole, esigenza che deve essere garantita dalla legge. Il legislatore, con la legge Pinto (l. n. 89/2001, novellata dal D.L. n. 83/2012, convertito dalla l. n. 134/2012), ha previsto un meccanismo di equa riparazione in caso di violazione del termine di durata ragionevole. Il diritto all’equa riparazione rinviene la sua fonte inoltre nell’art. 6 CEDU, che ribadisce la necessità della definizione del processo in tempi ragionevoli. In base a ciò, chiunque abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa della violazione di tale canone ha diritto ad un’equa riparazione. L’accertamento della violazione deve tener conto della complessità dell’oggetto dedotto in giudizio e del comportamento sia delle parti che del giudice durante il procedimento. Il termine di ragionevole durata si considera rispettato se il processo non ecceda: • la durata di tre anni in primo grado; • la durata di due anni in secondo grado; 32
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