Collegio Sindacale Nazionale A.R.I. - ARI-CR-FVG

Collegio Sindacale Nazionale A.R.I.
Ai Sigg.ri.
Bini Giovanni
Gallerati Alfredo
Soro Roberto
Zamboli Giuseppe
Villa Gabriele
Sartori Graziano
Sanna Giancarlo
Favata Vincenzo
Pregliasco Mauro
alla Segreteria A.R.I.
al Segretario Amm.vo Sig. Fellico Teodoro
e p.c.
CC.RR. Nazionali A.R.I.
Sig. Migliaccio Alfredo
Prot. - 054 - 2014 CSN
Milano 04/10/2014
Oggetto: Sentenza N. 49039/13 del Tribunale di Milano.
Documento ad esclusivo uso interno
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Collegio Sindacale Nazionale A.R.I.
P eso atto di ua to alla se te za di cui all’oggetto, si ileva ua to segue:
 ARI uale co ve uta e’ stata co da
attrice Sig.Migliaccio Alfredo.
ata al paga e to delle spese di giudizio a favo e di pa te
Il Magistrato Dott.ssa A. Cattaneo ha dichiarato, in assenza di adeguate giustificazioni, la illegittimità della
reiterazione del provvedimento disciplinare nei confronti di parte attrice.
Tale assunto riprende in punta di fatto e di diritto quanto già stato significato dallo scrivente CSN nel prot.:
42 del 28/08/2013 che si allega alla presente.
L’a
o ta e delle spese soste ute dall’Associazio e non è al momento quantificabile con precisione,
infatti alle spese di cui alla allegata se te za e’ necessario aggiungere quanto di pertinenza dei Legali
intervenuti.
Palese appare rimarcare che tali spese dovranno essere integralmente poste a carico degli Amministratori i
quali hanno deliberato l’illegitti a eite azio e del provvedimento disciplinare ovvero, in capo a coloro che
non hanno manifestato dissenso alcuno.
Diffidiamo pertanto coloro che ne hanno obbligo, a consegnare al CSN entro e non oltre il 14 /10/2014, le
copie delle parcelle pertinenti alla causa in oggetto.
Significhiamo che alla avvenuta quantificazione e valutazione, da parte dello scrivente CSN, le spese
soste ute dall’Associazio e, dov a o esse e ei teg ate.
In difetto tale inadempienza, costituirà elemento ulteriore a motivazione della già promossa azione di
responsabilità, ai sensi e per gli effetti, degli Artt. 2393-2393 bis del C.C. da esercitarsi nella Assemblea
Generale in carico ai Sigg.ri: Sartori Graziano, Villa Gabriele, Zamboli Giuseppe, Soro Roberto, Sanna
Giancarlo, Gallerati Alfredo, Bini Giovanni, Favata Vincenzo, Pregliasco Mauro.
Documenti allegati alla presente:
1. Sentenza Tribunale di Milano N. 49039/13 del 24 settembre 2014;
2. Protocollo n° 42 CSN del 28 agosto 2013.
Il Collegio Sindacale Nazionale dell’ARI
Antonello Passarella, ik2duw
Erasmo Guerra, i3gwe
Antonino Mallamaci, ik1zoz
Associazione Radioamatori Italiani
Ente Morale D.P.R. 368/1950
C.F.: 03034860159
Sede nazionale: Via Scarlatti 31 – 20124 Milano
Tel. 02-6692192 – fax 02-36593088 – www.ari.it - [email protected]
Documento ad esclusivo uso interno
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Collegio Sindacale
Via Scarlatti, 31
20124 Milano
E-mail: [email protected]
C.F.: 03034860159
Racc. anticipata via mail
Prot. - 042 - 2013 CSN
Al Presidente ARI
Alla Segreteria ARI
AI Consiglieri CDN ARI
Al Consigliere A. Migliaccio
Milano 28/08/2013
Oggetto: Provvedimenti disciplinari a carico del consigliere Migliaccio Alfredo.
Con riferimento a quanto alle delibere D-03-2012 del 26 marzo 2012 e I-26-2012 del 25 ottobre
2012, inerenti la irrogazione di sanzioni disciplinari a carico del Consigliere di CDN Sig. Alfredo
Migliaccio.
Preso atto di quanto al ricorso ex Art.13 C.C. e dell’atto di citazione per annullamento delle delibere
di CDN depositati presso il Tribunale Civile di Milano.
Preso atto delle dichiarazioni verbali rese dai singoli Consiglieri a giustificazione dell’illegittimo
protrarsi del provvedimento disciplinare.
Constatato che seppur a fronte di reiterate richieste, nulla è stato reso nella disponibilità del CSN
relativamente agli estremi ed al contenuto di tale denuncia.
Preso atto di quanto alla fattura dello Studio Legale Favata n. 14/2012 del 14/06/2012 avente oggetto
Procura della Repubblica di Milano proc. ignoti 963362009, esposto depositato in data 06/06/2012.
Giusto il disposto degli Artt.12 e 13 dello Statuto dell’Associazione.
La presente comunicazione è da intendersi ad uso esclusivo dei destinatari,
pertanto non ne è consentito l’inoltro a terzi.
Riservandosi di valutare ulteriormente nel merito le motivazioni addotte nelle deliberazioni,
ovvero la loro liceità.
Lo scrivente CSN ritiene comunque illegittimo, in assenza di giustificativi documentati,
il protrarsi della esclusione dall’esercizio delle funzioni di Amministratore, del Consigliere
Alfredo Migliaccio.
Altresì viene posta pregiudiziale di validità su tutti gli atti deliberativi posti in essere in assenza
del Consigliere Alfredo Migliaccio.
Si diffida pertanto Il CDN a porre a carico delle casse dell’Associazione ogni e qualunque onere
relativo alla costituzione in giudizio nei summenzionati procedimenti giudiziari.
Ove i singoli componenti il CDN ritenessero opportuno avvalersi dello strumento della
resistenza in giudizio, dovranno fare fronte, personalmente alle relative spese, agli oneri
e quanto necessario.
Il Collegio Sindacale Nazionale dell’ARI
Antonello Passarella ik2duw
Erasmo Guerra, i3gwe
Antonino Mallamaci, ik1zoz
La presente comunicazione è da intendersi ad uso esclusivo dei destinatari,
pertanto non ne è consentito l’inoltro a terzi.
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 49039 DELL’ANNO 2013
Oggi 24/09/2014 alle ore 13.30 innanzi al Giudice dott. Anna Cattaneo, sono comparsi:
Per ALFREDO MIGLIACCIO l’avv. RIMINI EMANUELE oggi sostituito dall’avv. Mara Arienti
Per A.R.I. ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI l’avv. Della Porta
I difensori precisano le conclusioni come da fogli che siglati dal giudice si inseriscono nel fascicolo
di ufficio e discutono oralmente argomentando sulle rispettive tesi difensive ed insistendo
nell’accoglimento delle conclusioni come precisate
Il giudice ad ore 13.30 si ritira in camera di consiglio
Firmato Da: CATTANEO ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c5009
Ad ore 16.20 il giudice alla presenza dell’avv. Mara Arienti, pronuncia sentenza dando lettura del
dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
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N 49039/13 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
SEZIONE I CIVILE
Dott.ssa Anna Cattaneo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con atto di citazione
regolarmente notificato in data 27.6.2013
DA
MIGLIACCIO Alfredo c.f. MGLLRD50T10D828S, elettivamente domiciliato in Via Cesare
Battisti, 11 Milano, presso lo studio dell'avv. Emanuele Rimini che lo rappresenta e difende
unitamente all’avv. Roberto M. Danesi de Luca del foro di Pescara, come da procura a margine
dell'atto di citazione,
CONTRO
A.R.I. ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI c.f.
03034860159 elettivamente
domiciliata in Milano in via Podgora 1 presso lo studio dell'avv. Alessandra della Porta,
rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Favata del foro di Palermo come da procura generale alle
liti a rogito notaio Michele De Facendis di Roma nn. 101385/10828 di rep. dell’ 8.5.2012,
CONVENUTA
OGGETTO: annullamento delibera di associazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. fogli che, siglati e datati dal giudice alla udienza di
precisazione delle conclusioni in data odierna sono inseriti nel fascicolo di ufficio e qui si intendono
integralmente richiamati.
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Firmato Da: CATTANEO ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c5009
ATTORE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso che:
Migliaccio Alfredo ha chiesto la pronuncia di nullità e/o annullamento del provvedimento di
sospensione adottato dall’Associazione convenuta nei suoi confronti e comunicato il 2/4/2012; la
reintegrazione nella funzione di consigliere; la condanna dell’Associazione al risarcimento dei
danni con riserva di loro quantificazione in separato giudizio, con vittoria di spese,
ha allegato che: era socio e consigliere nazionale dell’ARI e, dal 2010, ne era diventato
Presidente; a seguito del terremoto dell’Aquila, l’Associazione era stata inclusa in un progetto del
Dipartimento della Protezione Civile teso a potenziare le organizzazioni che con esso avevano
collaborato in occasione di calamità naturali; nell’attuazione di questo progetto ARI aveva ricevuto
finanziamenti dal competente ministero per complessivi € 387.000 che erano stati versati in un
apposito conto corrente; con quella provvista dovevano essere acquistati 12 veicoli Nissan NP 300
e l’offerta migliore era risultata essere quella della ditta Brand di Macchia d’Isernia; egli aveva
ordinato tali mezzi versando in data 4/8/2011 € 125.000 e, in previsione di un aumento dell’Iva,
sollecitato dalla Brand, aveva versato il 16/9/2011 ulteriori € 122.000; visto il ritardo nella
consegna, aveva preteso che Brand sottoscrivesse un impegno di consegna assistito da una garanzia
costituita da un assegno di importo pari al versato e quindi di complessive €247.000 ed emettesse
una nota di credito di € 25.000 a valere sul residuo prezzo a titolo di anticipato risarcimento dei
danni arrecati per il ritardo; durante l’assemblea straordinaria di 10/12/2011 egli aveva ottenuto
l’approvazione della suddetta operazione, anche se ciò, per errore, non era stato verbalizzato;
scaduto il suo mandato presidenziale e rinnovate le cariche sociali, il nuovo Consiglio Direttivo
nell’ordine del giorno, presa in esame l’intera pratica relativa all’acquisto dei veicoli Nissan, su
esplicita sollecitazione del Consiglio Sindacale Nazionale, aveva deliberato la sua sospensione in
forma cautelativa dai diritti sociali ai sensi e per gli effetti degli articoli 12 comma b) dello statuto e
13 co. 2 del regolamento di attuazione; la delibera di sospensione gli era stata comunicata con
lettera raccomandata datata 2/4/2012; l’inerzia del Consiglio Direttivo era palese, in ben più di un
anno non aveva saputo o voluto prendere in esame la vicenda e quindi non aveva deciso
definitivamente, in positivo o in negativo, la sorte del socio; la sospensione inibiva la sua
partecipazione alla vita sociale e la sua ricandidatura; il CDN aveva commesso un vero e proprio
abuso, oltre che per l’inesistenza di valide ragioni di critica, anche per le modalità di attuazione
della delibera e soprattutto per il tempo lasciato trascorrere senza che venisse compiuto alcuna
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Firmato Da: CATTANEO ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c5009
Nazionale, nella seduta del 26.3.2012, in sua assenza, e senza che l’argomento fosse inserito
istruttoria tesa ad assumere un qualsiasi provvedimento definitivo a suo carico; inoltre, la procedura
adottata era affetta da gravi carenze che la rendevano radicalmente nulla,
in data 9.10.2013 il Migliaccio ha depositato ricorso ex art. 23 co. 3 c.c.
per ottenere la
sospensione della delibera impugnata con sua conseguente reimmissione nella pienezza dei diritti di
socio,
si è costituita l’ARI, sia nel giudizio di merito, sia nel procedimento cautelare, chiedendo il
rigetto delle domande in quanto del tutto infondate, esponendo i fatti che avevano portato alla
sospensione ed evidenziando che la domanda era tardiva in quanto avanzata oltre 6 mesi dalla
comunicazione della delibera in violazione della norma di cui all’art. 24 co e c.c.,
alla udienza di prima comparizione, tenutasi in data 3.12.2013, fissata anche per la
discussione in ordine al ricorso urgente, la causa veniva rinviata per la comparizione personale delle
parti anche al fine di espletare un tentativo di conciliazione,
a seguito di un rinvio, alla successiva udienza del 13.5.2014, veniva depositata dalla difesa
della convenuta la delibera del CDN del 20.2.2014 di revoca del provvedimento di sospensione, il
difensore dell’attore rinunciava al ricorso ex art. 23 co 3 c.c. ed entrambi i difensori chiedevano che
venisse fissata udienza di precisazione delle conclusioni non avendo trovato un accordo in ordine
alle spese del giudizio,
il giudice rinvia per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281
sexies c.p.c. alla odierna udienza, nella quale, precisate le conclusioni come da fogli siglati e datati
dal giudice, veniva ordinata la discussione orale della causa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.,
quindi il giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di
diritto della decisione.
è documentale che la delibera di sospensione in forma cautelativa del Migliaccio dai diritti
sociali adottata alla unanimità dal Consiglio Direttivo Nazionale del 26.3.2012 (comunicata al socio
con raccomandata del 2.4.2012), oggetto del presente giudizio, è stata revocata con delibera del
CDN del 20.2.2014. In quella sede il Consiglio ha deliberato, altresì, l’avvio della procedura di
esclusione del socio e dell’azione per il risarcimento dei danni,
essendo venuta meno, nel corso del
giudizio, la delibera impugnata, non potrà che
dichiararsi cessata la materia del contendere, come del resto chiesto da entrambe le parti nelle
conclusioni oggi precisate,
essendo però mancato l’accordo in ordine al pagamento delle spese del presente giudizio, è
necessario valutare le reciproche tesi difensive per accertare la soccombenza virtuale al fine della
ripartizione delle spese di lite,
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Firmato Da: CATTANEO ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c5009
Ritenuto in diritto che:
la delibera di sospensione è stata assunta in forza dell’art. 12 lettera b) dello Statuto che
autorizza il Consiglio Direttivo ad “immediatamente deliberare la sospensione cautelativa dai diritti
sociali” ed in forza dell’art. 13 co 2 del Regolamento di attuazione che recita: “La sospensione
cautelativa dai diritti sociali che il Consiglio Direttivo può immediatamente deliberare, ai sensi
dell’art. 12 co b) dello Statuto, per gravi motivi, dura finché persistono i motivi che l’hanno
determinata”,
la delibera è stata assunta in data 26.3.2012 ed è stata revocata in data 20.2.2014 nel corso
del presente giudizio,
se è vero che il Regolamento della Associazione consente di mantenere la sospensione
“finché persistono i motivi che l’hanno
determinata”, parte convenuta non ha allegato la
persistenza dei sufficienti motivi che avrebbero indotto l’Associazione a mantenere in vita una
delibera di sospensione per oltre due anni,
tra l’altro, nulla ha evidenziato sul punto nella comparsa di costituzione nel procedimento
di merito ed in quello cautelare e, solo nelle note a verbale del 13.5.2014, ha allegato che solo “di
recente” la situazione era “mutata in modo significativo”. I nuovi fatti consisterebbero nella
sentenza di fallimento della Brand s.r.l. e nel rinvio a giudizio del suo ex amministratore, che
renderebbero molto difficile se non impossibile il recupero delle somme versate alla società. La
sospensione sarebbe stata mantenuta “nella speranza di recuperare le somme, ovvero nella attesa di
una soluzione positiva di tutta l’operazione”,
non si ritiene che detta giustificazione sia adeguata, sia perché la dichiarazione di fallimento
è intervenuta
in data 12.7.2013 e quindi
sette mesi prima della revoca della delibera di
sospensione, sia perché la difficoltà del recupero delle somme versate alla Brand emergeva anche
dalla stessa convenuta nella comparsa di costituzione (in particolare cfr. pag. 5), sia perché la
valutazione del comportamento del Migliaccio che, in assunto, avrebbe agito in violazione delle
norme di cui allo Statuto ed in modo assolutamente sprovveduto ed imprudente, prescinde dal
recupero o meno dei danari versati,
impregiudicata ogni valutazione nel merito della vicenda, si ritiene che il protrarsi del
provvedimento di sospensione, che esclude il socio dalla partecipazione alla vita ed ai diritti sociali,
tra l’altro deliberato dal solo Consiglio Direttivo, in assenza di una delibera formale di esclusione
ed in assenza delle maggiori garanzie previste per il procedimento di esclusione, senza una
adeguata giustificazione in ordine ai motivi che hanno reso necessario il protrarsi della sospensione,
sia illegittimo,
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Firmato Da: CATTANEO ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c5009
prima della dichiarazione di fallimento (addirittura fin dall’inizio della trattativa) come allegato
le spese di lite, pertanto, vengono poste a carico della parte convenuta e si liquidano,
d’ufficio, in mancanza di nota spese, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto
dei criteri e parametri ivi indicati,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, reietta o assorbita ogni altra eccezione o conclusione,
1) Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda avanzata da
MIGLIACCIO Alfredo contro A.R.I. ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI,
2) Condanna ARI alla rifusione delle spese del giudizio a favore dell’attore che si liquidano in
€ 450,00 per spese ed € 2.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali forfetarie,
oltre IVA e CPA come per legge.
Cosi deciso in Milano, il 24.9.2014
Il Giudice
Anna Cattaneo
Firmato Da: CATTANEO ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c5009
Dr.
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