Collegio Sindacale Nazionale A.R.I. Ai Sigg.ri. Bini Giovanni Gallerati Alfredo Soro Roberto Zamboli Giuseppe Villa Gabriele Sartori Graziano Sanna Giancarlo Favata Vincenzo Pregliasco Mauro alla Segreteria A.R.I. al Segretario Amm.vo Sig. Fellico Teodoro e p.c. CC.RR. Nazionali A.R.I. Sig. Migliaccio Alfredo Prot. - 054 - 2014 CSN Milano 04/10/2014 Oggetto: Sentenza N. 49039/13 del Tribunale di Milano. Documento ad esclusivo uso interno Pagina 1 Collegio Sindacale Nazionale A.R.I. P eso atto di ua to alla se te za di cui all’oggetto, si ileva ua to segue: ARI uale co ve uta e’ stata co da attrice Sig.Migliaccio Alfredo. ata al paga e to delle spese di giudizio a favo e di pa te Il Magistrato Dott.ssa A. Cattaneo ha dichiarato, in assenza di adeguate giustificazioni, la illegittimità della reiterazione del provvedimento disciplinare nei confronti di parte attrice. Tale assunto riprende in punta di fatto e di diritto quanto già stato significato dallo scrivente CSN nel prot.: 42 del 28/08/2013 che si allega alla presente. L’a o ta e delle spese soste ute dall’Associazio e non è al momento quantificabile con precisione, infatti alle spese di cui alla allegata se te za e’ necessario aggiungere quanto di pertinenza dei Legali intervenuti. Palese appare rimarcare che tali spese dovranno essere integralmente poste a carico degli Amministratori i quali hanno deliberato l’illegitti a eite azio e del provvedimento disciplinare ovvero, in capo a coloro che non hanno manifestato dissenso alcuno. Diffidiamo pertanto coloro che ne hanno obbligo, a consegnare al CSN entro e non oltre il 14 /10/2014, le copie delle parcelle pertinenti alla causa in oggetto. Significhiamo che alla avvenuta quantificazione e valutazione, da parte dello scrivente CSN, le spese soste ute dall’Associazio e, dov a o esse e ei teg ate. In difetto tale inadempienza, costituirà elemento ulteriore a motivazione della già promossa azione di responsabilità, ai sensi e per gli effetti, degli Artt. 2393-2393 bis del C.C. da esercitarsi nella Assemblea Generale in carico ai Sigg.ri: Sartori Graziano, Villa Gabriele, Zamboli Giuseppe, Soro Roberto, Sanna Giancarlo, Gallerati Alfredo, Bini Giovanni, Favata Vincenzo, Pregliasco Mauro. Documenti allegati alla presente: 1. Sentenza Tribunale di Milano N. 49039/13 del 24 settembre 2014; 2. Protocollo n° 42 CSN del 28 agosto 2013. Il Collegio Sindacale Nazionale dell’ARI Antonello Passarella, ik2duw Erasmo Guerra, i3gwe Antonino Mallamaci, ik1zoz Associazione Radioamatori Italiani Ente Morale D.P.R. 368/1950 C.F.: 03034860159 Sede nazionale: Via Scarlatti 31 – 20124 Milano Tel. 02-6692192 – fax 02-36593088 – www.ari.it - [email protected] Documento ad esclusivo uso interno Pagina 2 Collegio Sindacale Via Scarlatti, 31 20124 Milano E-mail: [email protected] C.F.: 03034860159 Racc. anticipata via mail Prot. - 042 - 2013 CSN Al Presidente ARI Alla Segreteria ARI AI Consiglieri CDN ARI Al Consigliere A. Migliaccio Milano 28/08/2013 Oggetto: Provvedimenti disciplinari a carico del consigliere Migliaccio Alfredo. Con riferimento a quanto alle delibere D-03-2012 del 26 marzo 2012 e I-26-2012 del 25 ottobre 2012, inerenti la irrogazione di sanzioni disciplinari a carico del Consigliere di CDN Sig. Alfredo Migliaccio. Preso atto di quanto al ricorso ex Art.13 C.C. e dell’atto di citazione per annullamento delle delibere di CDN depositati presso il Tribunale Civile di Milano. Preso atto delle dichiarazioni verbali rese dai singoli Consiglieri a giustificazione dell’illegittimo protrarsi del provvedimento disciplinare. Constatato che seppur a fronte di reiterate richieste, nulla è stato reso nella disponibilità del CSN relativamente agli estremi ed al contenuto di tale denuncia. Preso atto di quanto alla fattura dello Studio Legale Favata n. 14/2012 del 14/06/2012 avente oggetto Procura della Repubblica di Milano proc. ignoti 963362009, esposto depositato in data 06/06/2012. Giusto il disposto degli Artt.12 e 13 dello Statuto dell’Associazione. La presente comunicazione è da intendersi ad uso esclusivo dei destinatari, pertanto non ne è consentito l’inoltro a terzi. Riservandosi di valutare ulteriormente nel merito le motivazioni addotte nelle deliberazioni, ovvero la loro liceità. Lo scrivente CSN ritiene comunque illegittimo, in assenza di giustificativi documentati, il protrarsi della esclusione dall’esercizio delle funzioni di Amministratore, del Consigliere Alfredo Migliaccio. Altresì viene posta pregiudiziale di validità su tutti gli atti deliberativi posti in essere in assenza del Consigliere Alfredo Migliaccio. Si diffida pertanto Il CDN a porre a carico delle casse dell’Associazione ogni e qualunque onere relativo alla costituzione in giudizio nei summenzionati procedimenti giudiziari. Ove i singoli componenti il CDN ritenessero opportuno avvalersi dello strumento della resistenza in giudizio, dovranno fare fronte, personalmente alle relative spese, agli oneri e quanto necessario. Il Collegio Sindacale Nazionale dell’ARI Antonello Passarella ik2duw Erasmo Guerra, i3gwe Antonino Mallamaci, ik1zoz La presente comunicazione è da intendersi ad uso esclusivo dei destinatari, pertanto non ne è consentito l’inoltro a terzi. TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA N. 49039 DELL’ANNO 2013 Oggi 24/09/2014 alle ore 13.30 innanzi al Giudice dott. Anna Cattaneo, sono comparsi: Per ALFREDO MIGLIACCIO l’avv. RIMINI EMANUELE oggi sostituito dall’avv. Mara Arienti Per A.R.I. ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI l’avv. Della Porta I difensori precisano le conclusioni come da fogli che siglati dal giudice si inseriscono nel fascicolo di ufficio e discutono oralmente argomentando sulle rispettive tesi difensive ed insistendo nell’accoglimento delle conclusioni come precisate Il giudice ad ore 13.30 si ritira in camera di consiglio Firmato Da: CATTANEO ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c5009 Ad ore 16.20 il giudice alla presenza dell’avv. Mara Arienti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione pagina1 di 6 N 49039/13 RG REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA SEZIONE I CIVILE Dott.ssa Anna Cattaneo ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con atto di citazione regolarmente notificato in data 27.6.2013 DA MIGLIACCIO Alfredo c.f. MGLLRD50T10D828S, elettivamente domiciliato in Via Cesare Battisti, 11 Milano, presso lo studio dell'avv. Emanuele Rimini che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Roberto M. Danesi de Luca del foro di Pescara, come da procura a margine dell'atto di citazione, CONTRO A.R.I. ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI c.f. 03034860159 elettivamente domiciliata in Milano in via Podgora 1 presso lo studio dell'avv. Alessandra della Porta, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Favata del foro di Palermo come da procura generale alle liti a rogito notaio Michele De Facendis di Roma nn. 101385/10828 di rep. dell’ 8.5.2012, CONVENUTA OGGETTO: annullamento delibera di associazione CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. fogli che, siglati e datati dal giudice alla udienza di precisazione delle conclusioni in data odierna sono inseriti nel fascicolo di ufficio e qui si intendono integralmente richiamati. pagina2 di 6 Firmato Da: CATTANEO ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c5009 ATTORE CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso che: Migliaccio Alfredo ha chiesto la pronuncia di nullità e/o annullamento del provvedimento di sospensione adottato dall’Associazione convenuta nei suoi confronti e comunicato il 2/4/2012; la reintegrazione nella funzione di consigliere; la condanna dell’Associazione al risarcimento dei danni con riserva di loro quantificazione in separato giudizio, con vittoria di spese, ha allegato che: era socio e consigliere nazionale dell’ARI e, dal 2010, ne era diventato Presidente; a seguito del terremoto dell’Aquila, l’Associazione era stata inclusa in un progetto del Dipartimento della Protezione Civile teso a potenziare le organizzazioni che con esso avevano collaborato in occasione di calamità naturali; nell’attuazione di questo progetto ARI aveva ricevuto finanziamenti dal competente ministero per complessivi € 387.000 che erano stati versati in un apposito conto corrente; con quella provvista dovevano essere acquistati 12 veicoli Nissan NP 300 e l’offerta migliore era risultata essere quella della ditta Brand di Macchia d’Isernia; egli aveva ordinato tali mezzi versando in data 4/8/2011 € 125.000 e, in previsione di un aumento dell’Iva, sollecitato dalla Brand, aveva versato il 16/9/2011 ulteriori € 122.000; visto il ritardo nella consegna, aveva preteso che Brand sottoscrivesse un impegno di consegna assistito da una garanzia costituita da un assegno di importo pari al versato e quindi di complessive €247.000 ed emettesse una nota di credito di € 25.000 a valere sul residuo prezzo a titolo di anticipato risarcimento dei danni arrecati per il ritardo; durante l’assemblea straordinaria di 10/12/2011 egli aveva ottenuto l’approvazione della suddetta operazione, anche se ciò, per errore, non era stato verbalizzato; scaduto il suo mandato presidenziale e rinnovate le cariche sociali, il nuovo Consiglio Direttivo nell’ordine del giorno, presa in esame l’intera pratica relativa all’acquisto dei veicoli Nissan, su esplicita sollecitazione del Consiglio Sindacale Nazionale, aveva deliberato la sua sospensione in forma cautelativa dai diritti sociali ai sensi e per gli effetti degli articoli 12 comma b) dello statuto e 13 co. 2 del regolamento di attuazione; la delibera di sospensione gli era stata comunicata con lettera raccomandata datata 2/4/2012; l’inerzia del Consiglio Direttivo era palese, in ben più di un anno non aveva saputo o voluto prendere in esame la vicenda e quindi non aveva deciso definitivamente, in positivo o in negativo, la sorte del socio; la sospensione inibiva la sua partecipazione alla vita sociale e la sua ricandidatura; il CDN aveva commesso un vero e proprio abuso, oltre che per l’inesistenza di valide ragioni di critica, anche per le modalità di attuazione della delibera e soprattutto per il tempo lasciato trascorrere senza che venisse compiuto alcuna pagina3 di 6 Firmato Da: CATTANEO ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c5009 Nazionale, nella seduta del 26.3.2012, in sua assenza, e senza che l’argomento fosse inserito istruttoria tesa ad assumere un qualsiasi provvedimento definitivo a suo carico; inoltre, la procedura adottata era affetta da gravi carenze che la rendevano radicalmente nulla, in data 9.10.2013 il Migliaccio ha depositato ricorso ex art. 23 co. 3 c.c. per ottenere la sospensione della delibera impugnata con sua conseguente reimmissione nella pienezza dei diritti di socio, si è costituita l’ARI, sia nel giudizio di merito, sia nel procedimento cautelare, chiedendo il rigetto delle domande in quanto del tutto infondate, esponendo i fatti che avevano portato alla sospensione ed evidenziando che la domanda era tardiva in quanto avanzata oltre 6 mesi dalla comunicazione della delibera in violazione della norma di cui all’art. 24 co e c.c., alla udienza di prima comparizione, tenutasi in data 3.12.2013, fissata anche per la discussione in ordine al ricorso urgente, la causa veniva rinviata per la comparizione personale delle parti anche al fine di espletare un tentativo di conciliazione, a seguito di un rinvio, alla successiva udienza del 13.5.2014, veniva depositata dalla difesa della convenuta la delibera del CDN del 20.2.2014 di revoca del provvedimento di sospensione, il difensore dell’attore rinunciava al ricorso ex art. 23 co 3 c.c. ed entrambi i difensori chiedevano che venisse fissata udienza di precisazione delle conclusioni non avendo trovato un accordo in ordine alle spese del giudizio, il giudice rinvia per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. alla odierna udienza, nella quale, precisate le conclusioni come da fogli siglati e datati dal giudice, veniva ordinata la discussione orale della causa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., quindi il giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. è documentale che la delibera di sospensione in forma cautelativa del Migliaccio dai diritti sociali adottata alla unanimità dal Consiglio Direttivo Nazionale del 26.3.2012 (comunicata al socio con raccomandata del 2.4.2012), oggetto del presente giudizio, è stata revocata con delibera del CDN del 20.2.2014. In quella sede il Consiglio ha deliberato, altresì, l’avvio della procedura di esclusione del socio e dell’azione per il risarcimento dei danni, essendo venuta meno, nel corso del giudizio, la delibera impugnata, non potrà che dichiararsi cessata la materia del contendere, come del resto chiesto da entrambe le parti nelle conclusioni oggi precisate, essendo però mancato l’accordo in ordine al pagamento delle spese del presente giudizio, è necessario valutare le reciproche tesi difensive per accertare la soccombenza virtuale al fine della ripartizione delle spese di lite, pagina4 di 6 Firmato Da: CATTANEO ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c5009 Ritenuto in diritto che: la delibera di sospensione è stata assunta in forza dell’art. 12 lettera b) dello Statuto che autorizza il Consiglio Direttivo ad “immediatamente deliberare la sospensione cautelativa dai diritti sociali” ed in forza dell’art. 13 co 2 del Regolamento di attuazione che recita: “La sospensione cautelativa dai diritti sociali che il Consiglio Direttivo può immediatamente deliberare, ai sensi dell’art. 12 co b) dello Statuto, per gravi motivi, dura finché persistono i motivi che l’hanno determinata”, la delibera è stata assunta in data 26.3.2012 ed è stata revocata in data 20.2.2014 nel corso del presente giudizio, se è vero che il Regolamento della Associazione consente di mantenere la sospensione “finché persistono i motivi che l’hanno determinata”, parte convenuta non ha allegato la persistenza dei sufficienti motivi che avrebbero indotto l’Associazione a mantenere in vita una delibera di sospensione per oltre due anni, tra l’altro, nulla ha evidenziato sul punto nella comparsa di costituzione nel procedimento di merito ed in quello cautelare e, solo nelle note a verbale del 13.5.2014, ha allegato che solo “di recente” la situazione era “mutata in modo significativo”. I nuovi fatti consisterebbero nella sentenza di fallimento della Brand s.r.l. e nel rinvio a giudizio del suo ex amministratore, che renderebbero molto difficile se non impossibile il recupero delle somme versate alla società. La sospensione sarebbe stata mantenuta “nella speranza di recuperare le somme, ovvero nella attesa di una soluzione positiva di tutta l’operazione”, non si ritiene che detta giustificazione sia adeguata, sia perché la dichiarazione di fallimento è intervenuta in data 12.7.2013 e quindi sette mesi prima della revoca della delibera di sospensione, sia perché la difficoltà del recupero delle somme versate alla Brand emergeva anche dalla stessa convenuta nella comparsa di costituzione (in particolare cfr. pag. 5), sia perché la valutazione del comportamento del Migliaccio che, in assunto, avrebbe agito in violazione delle norme di cui allo Statuto ed in modo assolutamente sprovveduto ed imprudente, prescinde dal recupero o meno dei danari versati, impregiudicata ogni valutazione nel merito della vicenda, si ritiene che il protrarsi del provvedimento di sospensione, che esclude il socio dalla partecipazione alla vita ed ai diritti sociali, tra l’altro deliberato dal solo Consiglio Direttivo, in assenza di una delibera formale di esclusione ed in assenza delle maggiori garanzie previste per il procedimento di esclusione, senza una adeguata giustificazione in ordine ai motivi che hanno reso necessario il protrarsi della sospensione, sia illegittimo, pagina5 di 6 Firmato Da: CATTANEO ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c5009 prima della dichiarazione di fallimento (addirittura fin dall’inizio della trattativa) come allegato le spese di lite, pertanto, vengono poste a carico della parte convenuta e si liquidano, d’ufficio, in mancanza di nota spese, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto dei criteri e parametri ivi indicati, P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, reietta o assorbita ogni altra eccezione o conclusione, 1) Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda avanzata da MIGLIACCIO Alfredo contro A.R.I. ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI, 2) Condanna ARI alla rifusione delle spese del giudizio a favore dell’attore che si liquidano in € 450,00 per spese ed € 2.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge. Cosi deciso in Milano, il 24.9.2014 Il Giudice Anna Cattaneo Firmato Da: CATTANEO ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c5009 Dr. pagina6 di 6
© Copyright 2024 ExpyDoc