ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° . 14 DATA 04/04/2014 - OGGETTO: Art. 67 – ter, comma 5, D.L. 83/2012(L. 134/2012). Personale assegnato alle aree omogenee – Concorso RIPAM ABRUZZO. Richiesta mobilità interna – dipendente Arch. Sara Pierri. L’anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di aprile, alle ore 17.00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Sigg.: MARGANELLI RODOLFO CIACCHI SANDRO MEROLLI PAOLO FERRINI ANTONIO MEROLLI ILIO PRESENTE PRESENTE ASSENTE PRESENTE PRESENTE Partecipa il Segretario Comunale Dr. Presutti Cesidio. Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato: LA GIUNTA COMUNALE Vista la propria deliberazione n. 6 in data 12/03/2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, debitamente notificata all’interessata in data 13/03/2014, con la quale, per tutte le motivazioni ivi evidenziate, non si concedeva il nulla – osta richiesto in data 13/02/2014 , con nota assunta a questo protocollo pari data al numero 206, dalla dipendente Arch. Sara Pierri, in servizio presso l’UTR n. 7 di Goriano Sicoli, di Nulla Osta per il passaggio diretto ad altra Amministrazione, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 165/2001, con partecipazione alla selezione di mobilità volontaria esterna per la copertura del medesimo profilo professionale indetta da altra Amministrazione; Premesso che in data 18/03/2014 , assunta a questo protocollo pari data al numero 393, perveniva una ulteriore richiesta da parte della dipendente Arch. Sara Pierri, in servizio presso l’UTR n. 7 di Goriano Sicoli, quale richiesta di mobilità interna per essere assegnata all’UTR n. 5 del Comune di Bussi sul Tirino(PE), per motivi di natura personale, economica e di logistica di spostamento sul luogo di lavoro; Richiamato in merito il parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. protocollo 0007851 P – 4. 17. 1. 7. 4. in data 06/02/2014, avente per oggetto”art. 67 – ter , comma 5, d.l. 83/2012(l. 134/2012). Assunzione di n. 72 unità assegnate alle aree omogenee progetto RIPAM Abruzzo – Richiesta parere”; Richiamato altresì il successivo chiarimento espresso in merito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico – Ufficio XIV – in data 10/03/2014, protocollo 20297, indirizzato al Coordinamento Comuni del Cratere, nel quale si specifica come: “Si ricorda, preliminarmente, che l’art. 67-ter, comma 5, del d.l. n. 83/2012 dispone che, al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente ad eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo, il comune dell’Aquila e i Comuni del Cratere sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall’anno 2013 e in deroga a quanto previsto dall’art. 36, commi 4 e 7, del decreto legge 112/2008, complessivamente 200 unità di personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a 128 unità assegnate al comune dell’Aquila e fino a 72 unità assegnate alle aree omogenee. Si tratta, quindi, di una previsione normativa speciale in deroga ai limiti assunzionali ed ai vincoli di contenimento della spesa di personale degli enti locali. In materia di spesa del personale assunto ai sensi del ciatato articolo 67-ter, comma 5, si sono già espressi, oltre che il Ministero dell’Interno con la citata nota n. 774 del 9.1.2014, il Ministero della Coesione Territoriale con circolare n. 660 del 20.032013 e questo Dipartimento con nota n. 88334 del 30/10/2013. Da ultimo, con nota n. protocollo 0007851 P – 4. 17. 1. 7. 4. in data 06/02/2014, il Dipartimento della Funzione Pubblica siè pronunciato circa la corretta applicazione al personale Ripam dell’istituto dell’assegnazione temporanea di cui all’art. 42-bis del d.lgs. 151/2001. Giova rammentare che l’art. 42-bis del d.lgs. 151/2001, prevede una disciplina di particolare favore per il dipendente pubblico con figli minori fino a tre anni di età, prevedendosi la possibilità che venga assegnato ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’atro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posisizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. Il secondo comma, comunque, prevede che il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione. Al riguardo, si ritiene condivisibile la ricostruzione prospettata dal Dipartimento della Funzione Pubblica secondo cui, con riferimento alle istanze di mobilità volontaria e di assegnazione temporanea del personale Ripam ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. 151/2001, gli spazi di autonomia gestionale delle Amministrazioni sono notevolmente ridotti, in quanto le suddette unità sono state assunte esclusivamente per fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici e, quindi, le predette istanze devono essere parametrite alle esigenze di interesse pubblico , proprietarie ed eccezionali che hanno determinato la speciale previsione normativa di deroga di cui all’art. 67-ter, comma 5, del d.l. n. 83/2012. Nel caso di specie, deve ritenersi che il Comune di Bussi sul Tirino, nel concedere due assegnazioni temporanee di personale Ripam presso altre amministrazioni ex art. 42-bis del d.lgs. 151/2001, abbia ritenuto di poter rinunciare a tale personale per lo svolgimento delle funzioni connesse alla ricostruzione degli eventi sismici del 2009. Ciò posto, questo Dipartimento ritiene che le economie derivanti dalle predette assegnazioni temporanee presso altre amministrazioni non possano essere impiegate per procedere agli scorrimenti delle graduatorie del concorso”Ripam – Abruzzo”, tenuto conto che il Comune in questione ha, con le proprie scelte gestionali, ritenuto di poter far fronte alle proprie esigenze rinunciando temporaneamente a due unità di personale e, quindi, conseguentemente alle corrispondenti risorse finanziarie. Diversamente opinando, si determinerebbe un’elusione del disposto normativo. In ogni caso, la previsione testuale dell’art. 42-bis del d.lgs. 151/2001, secondo la quale il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione, rende non praticabile lo scorrimento delle graduatorie del concorso”Ripam – Abruzzo”. Evidenziato come nello specifico non possa in alcun modo parlarsi di mobilità interna in quanto si tratta ovviamente di una mobilità volontaria intercorrente tra due amministrazioni ben distinte tra loro(Comune di Goriano Sicoli UTR n. 7 – Comune di Bussi sul Tirino UTR n. 5); Rilevato che in base alle disposizioni dettate dall’articolo 30 del decreto legislativo 165/2001, la mobilità volontaria del personale deve essere inserito tra i più importanti strumenti per la corretta gestione delle risorse umane in caso di reclutamento del personale; Richiamate altresì le disposizioni dettate dall’articolo 30, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, che testualmente recita: “1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire”; Vista la propria deliberazione n. 36 del 19/07/2013, con la quale si attribuiva, per tutte le motivazioni sopra indicate, al componente della Giunta Comunale – Vice Sindaco pro tempore dott. Sandro Ciacchi, con decorrenza immediata, la responsabilità del Servizio dell’Ufficio Territoriale per la Ricostruzione – Area Omogenea n. 7; Che lo stesso, in qualità di Responsabile del Servizio dell’Ufficio Territoriale per la Ricostruzione – Area Omogenea n. 7, con nota in data 02/04/2014, protocollo n. 491 ha espresso in merito, per tutte le motivazioni ivi evidenziate, il proprio parere contrario a quanto richiesto dalla dipendente Arch. Sara Pierri, in servizio presso l’UTR n. 7 di Goriano Sicoli con la propria richiesta assunta a questo protocollo in data 18/03/2014 al numero 393, che si allega al presente deliberato per costituirvi parte integrante e sostanziale; Richiamate e fatte proprie le motivazioni espresse dal Responsabile del Servizio dell’Ufficio Territoriale per la Ricostruzione – Area Omogenea n. 7 e conseguentemente non concedere il nulla osta richiesto, alla luce di quanto sopra esposto ed in considerazione sia delle disposizioni normative sopra indicate che della indispensabile necessità che ha questo UTR n. 7 di avere al completo la propria dotazione organica assegnata, al fine garantire nel modo migliore l’attività di ricostruzione post – sisma; Ritenuto pertanto necessario provvedere in merito; Visto in merito quanto disposto dall’art. 48 del D. Lgs. 267/2000; Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio dell’Ufficio Territoriale per la Ricostruzione – Area Omogenea n. 7, ai sensi dell’articolo 49, 1 comma del D. Lgs. 267/2000; Con voti unanimi espressi nei modi di legge DELIBERA Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato. Di non concedere quanto richiesto in data 18/03/2014 , con nota assunta a questo protocollo pari data al numero 393, dalla dipendente Arch. Sara Pierri, in servizio presso l’UTR n. 7 di Goriano Sicoli, e specificatamente richiesta di mobilità interna per essere assegnata all’UTR n. 5 del Comune di Bussi sul Tirino(PE), per motivi di natura personale, economica e di logistica di spostamento sul luogo di lavoro. Di trasmettere copia della presente all’Arch. Sara Pierri, in servizio presso l’UTR n. 7 di Goriano Sicoli. Di dichiarare il presente atto, con separata, palese ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000. Letto,approvato e sottoscritto IL SEGRETARIO COMUNALE dott. Presutti Cesidio IL SINDACO Marganelli Rodolfo ________________________________________________________________________ Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica – contabile ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Ciacchi dott. Sandro ______________________________________________________________________________________ _________ Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio ATTESTA Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico(art. 32 , comma 1, della L . 18/06/2009 n. 69); è stata comunicata, con elenco n. prot 596 in data 09/04/2014 ai capigruppo consiliari (Art.125 T.U.E.L.); Lì 09/04/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. PRESUTTI Cesidio ______________________________________________________________________________________ _________ Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio ATTESTA Che la presente deliberazione è stata pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico(art. 32 , comma 1, della L . 18/06/2009 n. 69) ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione(art. 134 c. 3 del T.U. n. 267/2000); Lì ___________________ IL SEGRETARIO COMUNALE
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