nulla osta dipendente mobilità interna determinazioni

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° . 14 DATA 04/04/2014 - OGGETTO: Art. 67 – ter, comma 5, D.L. 83/2012(L.
134/2012). Personale assegnato alle aree omogenee – Concorso RIPAM ABRUZZO.
Richiesta mobilità interna – dipendente Arch. Sara Pierri.
L’anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di aprile, alle ore
17.00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Sigg.:
MARGANELLI RODOLFO
CIACCHI SANDRO
MEROLLI PAOLO
FERRINI ANTONIO
MEROLLI ILIO
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Presutti Cesidio.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto
sopraindicato:
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria deliberazione n. 6 in data 12/03/2014, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 267/2000, debitamente notificata all’interessata in data
13/03/2014, con la quale, per tutte le motivazioni ivi evidenziate, non si
concedeva il nulla – osta richiesto in data 13/02/2014 , con nota assunta a
questo protocollo pari data al numero 206, dalla dipendente Arch. Sara
Pierri, in servizio presso l’UTR n. 7 di Goriano Sicoli, di Nulla Osta per il
passaggio diretto ad altra Amministrazione, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs
165/2001, con partecipazione alla selezione di mobilità volontaria esterna
per la copertura del medesimo profilo professionale indetta da altra
Amministrazione;
Premesso che in data 18/03/2014 , assunta a questo protocollo pari data al
numero 393, perveniva una ulteriore richiesta da parte della dipendente
Arch. Sara Pierri, in servizio presso l’UTR n. 7 di Goriano Sicoli, quale
richiesta di mobilità interna per essere assegnata all’UTR n. 5 del Comune di
Bussi sul Tirino(PE), per motivi di natura personale, economica e di logistica
di spostamento sul luogo di lavoro;
Richiamato in merito il parere espresso dal Dipartimento della Funzione
Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. protocollo
0007851 P – 4. 17. 1. 7. 4. in data 06/02/2014, avente per oggetto”art. 67 –
ter , comma 5, d.l. 83/2012(l. 134/2012). Assunzione di n. 72 unità assegnate
alle aree omogenee progetto RIPAM Abruzzo – Richiesta parere”;
Richiamato altresì il successivo chiarimento espresso in merito dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi
dei costi del lavoro pubblico – Ufficio XIV – in data 10/03/2014, protocollo
20297, indirizzato al Coordinamento Comuni del Cratere, nel quale si
specifica come:
“Si ricorda, preliminarmente, che l’art. 67-ter, comma 5, del d.l. n. 83/2012
dispone che, al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente ad eventi
sismici verificatisi nella regione Abruzzo, il comune dell’Aquila e i Comuni
del Cratere sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere
dall’anno 2013 e in deroga a quanto previsto dall’art. 36, commi 4 e 7, del
decreto legge 112/2008, complessivamente 200 unità di personale, previo
esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a 128 unità
assegnate al comune dell’Aquila e fino a 72 unità assegnate alle aree
omogenee. Si tratta, quindi, di una previsione normativa speciale in deroga ai
limiti assunzionali ed ai vincoli di contenimento della spesa di personale
degli enti locali.
In materia di spesa del personale assunto ai sensi del ciatato articolo 67-ter,
comma 5, si sono già espressi, oltre che il Ministero dell’Interno con la citata
nota n. 774 del 9.1.2014, il Ministero della Coesione Territoriale con
circolare n. 660 del 20.032013 e questo Dipartimento con nota n. 88334 del
30/10/2013. Da ultimo, con nota n. protocollo 0007851 P – 4. 17. 1. 7. 4. in
data 06/02/2014, il Dipartimento della Funzione Pubblica siè pronunciato
circa la corretta applicazione al personale Ripam dell’istituto
dell’assegnazione temporanea di cui all’art. 42-bis del d.lgs. 151/2001.
Giova rammentare che l’art. 42-bis del d.lgs. 151/2001, prevede una
disciplina di particolare favore per il dipendente pubblico con figli minori
fino a tre anni di età, prevedendosi la possibilità che venga assegnato ad una
sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’atro
genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla
sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posisizione
retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e
destinazione. Il secondo comma, comunque, prevede che il posto
temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una
nuova assunzione.
Al riguardo, si ritiene condivisibile la ricostruzione prospettata dal
Dipartimento della Funzione Pubblica secondo cui, con riferimento alle
istanze di mobilità volontaria e di assegnazione temporanea del personale
Ripam ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. 151/2001, gli spazi di autonomia
gestionale delle Amministrazioni sono notevolmente ridotti, in quanto le
suddette unità sono state assunte esclusivamente per fronteggiare la
ricostruzione conseguente agli eventi sismici e, quindi, le predette istanze
devono essere parametrite alle esigenze di interesse pubblico , proprietarie ed
eccezionali che hanno determinato la speciale previsione normativa di
deroga di cui all’art. 67-ter, comma 5, del d.l. n. 83/2012.
Nel caso di specie, deve ritenersi che il Comune di Bussi sul Tirino, nel
concedere due assegnazioni temporanee di personale Ripam presso altre
amministrazioni ex art. 42-bis del d.lgs. 151/2001, abbia ritenuto di poter
rinunciare a tale personale per lo svolgimento delle funzioni connesse alla
ricostruzione degli eventi sismici del 2009.
Ciò posto, questo Dipartimento ritiene che le economie derivanti dalle
predette assegnazioni temporanee presso altre amministrazioni non possano
essere impiegate per procedere agli scorrimenti delle graduatorie del
concorso”Ripam – Abruzzo”, tenuto conto che il Comune in questione ha,
con le proprie scelte gestionali, ritenuto di poter far fronte alle proprie
esigenze rinunciando temporaneamente a due unità di personale e, quindi,
conseguentemente alle corrispondenti risorse finanziarie.
Diversamente opinando, si determinerebbe un’elusione del disposto
normativo.
In ogni caso, la previsione testuale dell’art. 42-bis del d.lgs. 151/2001,
secondo la quale il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà
disponibile ai fini di una nuova assunzione, rende non praticabile lo
scorrimento delle graduatorie del concorso”Ripam – Abruzzo”.
Evidenziato come nello specifico non possa in alcun modo parlarsi di
mobilità interna in quanto si tratta ovviamente di una mobilità volontaria
intercorrente tra due amministrazioni ben distinte tra loro(Comune di
Goriano Sicoli UTR n. 7 – Comune di Bussi sul Tirino UTR n. 5);
Rilevato che in base alle disposizioni dettate dall’articolo 30 del decreto
legislativo 165/2001, la mobilità volontaria del personale deve essere inserito
tra i più importanti strumenti per la corretta gestione delle risorse umane in
caso di reclutamento del personale;
Richiamate altresì le disposizioni dettate dall’articolo 30, comma 1, del D.
Lgs. n. 165/2001, che testualmente recita:
“1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante
cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa
qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le
disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di
personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di
scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti
responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla
base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto
ricoperto o da ricoprire”;
Vista la propria deliberazione n. 36 del 19/07/2013, con la quale si attribuiva,
per tutte le motivazioni sopra indicate, al componente della Giunta
Comunale – Vice Sindaco pro tempore dott. Sandro Ciacchi, con decorrenza
immediata, la responsabilità del Servizio dell’Ufficio Territoriale per la
Ricostruzione – Area Omogenea n. 7;
Che lo stesso, in qualità di Responsabile del Servizio dell’Ufficio Territoriale
per la Ricostruzione – Area Omogenea n. 7, con nota in data 02/04/2014,
protocollo n. 491 ha espresso in merito, per tutte le motivazioni ivi
evidenziate, il proprio parere contrario a quanto richiesto dalla dipendente
Arch. Sara Pierri, in servizio presso l’UTR n. 7 di Goriano Sicoli con la
propria richiesta assunta a questo protocollo in data 18/03/2014 al numero
393, che si allega al presente deliberato per costituirvi parte integrante e
sostanziale;
Richiamate e fatte proprie le motivazioni espresse dal Responsabile del
Servizio dell’Ufficio Territoriale per la Ricostruzione – Area Omogenea n. 7
e conseguentemente non concedere il nulla osta richiesto, alla luce di quanto
sopra esposto ed in considerazione sia delle disposizioni normative sopra
indicate che della indispensabile necessità che ha questo UTR n. 7 di avere
al completo la propria dotazione organica assegnata, al fine garantire nel
modo migliore l’attività di ricostruzione post – sisma;
Ritenuto pertanto necessario provvedere in merito;
Visto in merito quanto disposto dall’art. 48 del D. Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio dell’Ufficio Territoriale per la Ricostruzione – Area Omogenea n. 7,
ai sensi dell’articolo 49, 1 comma del D. Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
deliberato.
Di non concedere quanto richiesto in data 18/03/2014 , con nota assunta a
questo protocollo pari data al numero 393, dalla dipendente Arch. Sara
Pierri, in servizio presso l’UTR n. 7 di Goriano Sicoli, e specificatamente
richiesta di mobilità interna per essere assegnata all’UTR n. 5 del Comune di
Bussi sul Tirino(PE), per motivi di natura personale, economica e di logistica
di spostamento sul luogo di lavoro.
Di trasmettere copia della presente all’Arch. Sara Pierri, in servizio presso
l’UTR n. 7 di Goriano Sicoli.
Di dichiarare il presente atto, con separata, palese ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
267/2000.
Letto,approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Presutti Cesidio
IL SINDACO
Marganelli Rodolfo
________________________________________________________________________
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica – contabile ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ciacchi dott. Sandro
______________________________________________________________________________________
_________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico(art. 32 , comma 1, della L . 18/06/2009 n.
69);
è stata comunicata, con elenco n. prot 596 in data 09/04/2014 ai capigruppo consiliari (Art.125
T.U.E.L.);
Lì 09/04/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. PRESUTTI Cesidio
______________________________________________________________________________________
_________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico(art. 32 , comma 1, della L . 18/06/2009 n. 69) ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni
dall’ultimo di pubblicazione(art. 134 c. 3 del T.U. n. 267/2000);
Lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE