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Diri$ islamico, indù, orientale, africano Diri3o islamico Raggruppa sistemi basa9 sulla religione islamica (abitan9 per lo più musulmani). •  Elemen& di unità (oltre al fa2ore religioso): – gli Sta9 della famiglia giuridica islamica hanno fa3o parte di imperi fonda9 sull’Islam (impero o3omano, persiano, ecc.); – hanno partecipato della stru3ura di governo del “califfato”, sollecitato dalla poli9ca di Maome3o: la comunità (umma) è governata da un Califfo che de9ene il potere esecu9vo. È un mandato di governo che viene conferito alla persona designata (elezione designazione del successore, presa del potere). È vicario e successore di Maome3o e principe dei creden9 (amir). Conservano idea/traccia di questa stru2ura anche se non più effe@va: ciò ha mantenuto vivo nei secoli il conce2o di Stato islamico. – Vi è una sostanziale unità al suo interno, pur essendovi aree diverse: 1) 
Araba: Maghreb (occidente: da Marocco a Libia) e Mashreq (oriente: Egi3o, penisola araba, aree siro-­‐libanesi e mesopotamica); 2) 
Iraniana (vecchio impero persiano: Iran, Afghanistan, Curdistan) => mantengono le proprie lingue e rivendicano un ruolo nella creazione della tradizione giuridica islamica; 3) 
Turca (Impero o3omano) => lingua diversa; 4) 
altre zone di penetrazione: Indonesia, Africa sahariana, Bangladesh. Islam •  L’islam genera un ordinamento giuridico confessionale (tende a fini ultraterreni). Il Diri3o è interno alla religione. •  Vi è una parte teologica (dogmi e prece@ in cui un musulmano deve credere) e una prece$va (shari’a: la strada da seguire). La seconda è quella definita diri3o islamico, ma in realtà è parte del fenomeno religioso. Visione totalizzante: trova la sua ragione gius9ficatrice nella volontà rivelata di Dio, non nella volontà di autorità terrene. •  È immutabile: tu3o il diri3o esistente è stato rivelato agli uomini una volta per tu3e. È volontà di Dio e non il prodo3o di una società o specchio dei suoi problemi reali. Rami e radici Rami: par9zioni del diri3o degli ulema (do3ori). Radici (usul): procedimen9 e fon9 da cui è tra3a la shari’a. Elaborata nel IX sec. • 
Corano: rivelazione divina fa3a dall’Arcangelo Gabriele a Maome3o. Trascri3o nel 656 d.C. dal terzo califfo. È un testo completo: 114 sure, suddivise in verse$ disposte non in ordine cronologico, ma dalla sura più lunga alla più corta. Per i contras9 tra i verse$ si applica il criterio abroga9vo. Con9ene poche e principi giuridici. Mancano, ad esempio, le sanzioni per le violazioni di prece$, è casis9s9co e asistema9co: presenta soluzioni di casi pra9ci so3opos9 a Maome3o in quanto giudice e risol9 sulla base del diri3o consuetudinario arabo. • 
Sunna: de$ e fa$ del Profeta. Interviene quando non si riesca a iden9ficare cronologicamente una rivelazione. Danno una interpretazione cronologica delle rivelazioni al fine di applicare il criterio cronologico. Una tradizione, deve essere stata trasmessa da una catena ininterro3a di narratori a3endibili e avere per ogge3o un comportamento di Maome3o, il cui agire è ispirato da Dio. • 
Le raccolte dei de$ e fa$ sono segui9 da sunni& (coloro che seguono la tradizione), che ritengono il corano e la tradizione non poter essere usa9 da autorità poli9ca per decisioni poli9che. Elezione per parte della umma del successore di Maome3o. • 
Gli scii& riconoscono la successione dopo il quarto califfo, Alì: la successione alla guida dell’islam deve seguire la successione dei capi spirituali, ispira9 da Dio (imam) che devono discendere dal quarto califfo. • 
-­‐ Consenso (igma): la comunità dei fedeli in accordo produce nuovo diri3o. Poi è stato ristre3o ai soli ulema per evitare eccessive e indiscriminate proliferazioni di regole tra le varie comunità. Gli scii9 non lo riconoscono. • 
-­‐ Analogia (qiyas): Trarre da norma, de3o, ecc. un principio generale anche per la risoluzione di casi non disciplina9. • 
Convenzione e consuetudine: consente di ampliare la portata introdurre norme non previste. Non è vera fonte del diri3o. Immutabilità e ada3amento •  Consuetudine: non è parte del fiqh (diri3o). Ciò, perché avrebbe significato intaccare un caposaldo del diri3o islamico: la sua uniformità per tu2a la comunità dei creden&. È tollerata se non contrastante con il diri3o islamico. In tale caso: completa il diri3o musulmano. •  Convenzione: poiché poche sono le norme cogen9 derivan9 dalle fon9, ampio spazio è lasciato alla libertà negoziale e all’autonomia privata. Può apportare numerose modificazioni alle norme che sono poste dall’Islam (es.: auto-­‐ripudio della donna). •  Stratagemmi, giuridici e finzioni: la shari’a è pervasa da formalismo, richiede sia rispe3ata la le3era della legge, piu3osto dello spirito (elusione del pres9to ad interesse, che è vietato; divieto di concludere contra$ di assicurazione: è vietato incassare i premi). •  Fon& poli&che: secondo la concezione islamica, il monarca o le assemblee rappresenta9ve sono non padroni del diri3o, ma al servizio di esso. Di qui sorge il divieto di legiferare ma non di emanare a$ amministra9vi e “circolari” per la interpretazione delle norme. È il solo diri3o degli Sta9 musulmani? •  Il diri3o islamico non è il diri3o degli Sta9 musulmani. •  I secoli XIX e XX hanno conosciuto la “occidentalizzazione” del diri3o islamico. In altri casi si è seguita la via della codificazione del diri3o islamico (come in civil law). Ancora, si sono soppressi i tribunali religiosi: il diri3o islamico è oggi applicato spesso e sempre più da cor9 statali. Rilevanza del diri3o islamico per il diri3o cos9tuzionale XIX secolo fino a crollo impero o2omano. Recupero dei valori dell’islam tradizionale in opposizione alla decadenza dell’impero o3omano (wahbismo). Ritorno all’islam originario, al Corano, in ambito religioso e giuridico. Califfato: la comunità (umma) è governata dal califfo, capo temporale del potere esecu9vo, capo unico, vicario e successore di Maome3o: il califfo o imam. La nomina del califfo ha natura contra3uale: contra3o di imamato. La umma a3ribuisce un mandato di governo al designato: a) mediante elezione da parte di chi è irreprensibile e, quindi, in grado di riconoscere in un individui i requisi9t necessari per essere califfo; b) designazione del successore; c) occupazione del potere (la 9rannia è meglio dell’anarchia). Al califfo spe3a il 9tolo di principe dei creden9 (amir): protegge la comunità, osserva e fa osservare la legge religiosa, amministra la gius9zia, può essere rimosso se compie a$ contrari alla religione. Non ha poteri legisla9vi né è è un vero capo religioso, non vi è teocrazia. 1920 (mandato su Medio Oriente) – 1948 (creazione Stato di Israele): imposizione dei modelli cos9tuzionali occidentali. La reazione al colonialismo è infa$ la nascita dei nazionalismi locali. 1948 – 1967. Tenta9vo fallito delle classi dominan9 arabe subordinate alle potenze occidentali. Si avvia il tenta9vo di unificazione dei paesi islamici so3o la guida del movimento panarabista di Nasser: libertà, socialismo e unità soni i cardini del proge3o (c.d. socialismo arabo, che non è marxista) Il fallimento del trapianto dei modelli occidentali, la corruzione del sistema e l’assenza di forze poli9che organizzate comportano come conseguenza il rafforzamento degli eserci9. 1967-­‐oggi Crisi ideale arabista di Nasser, osteggiata dall’Arabia Saudita. Sconfi3a nella guerra dei 6 giorni contro Israele, il fallimento del socialismo arabo, ritorno ai nazionalismi; fondamentalismo. Re-­‐islamizzazione •  Dovuta alla influenza crescente degli intregalismi. •  Re-­‐introduzione di pene “classiche” (amputazione per furto, flagellazione per fornicazione e per consumo di alcol). •  Rivitalizzazione della procedura e delle cor9 islamiche (es.: Pakistan). Diri3o Indù •  È il diri3o della maggioranza della popolazione dell’India, di minoranze in Pakistan, Singapore, Malesia, Tanzania, Kenia. •  Si fonda sul principio della personalità del diri3o: si applica ai soli indù, indipendentemente da residenza e ci3adinanza. •  Induismo: è un credo comune carente però di un dogma religioso. Si tra3a di una serie di convinzioni basilari che sono riconosciute da tu@ gli indù e poi declinate in diverse corren& (buddismo, sikhismo, ecc.) Cara3eri comuni dell’induismo •  Do3rina della migrazione dell’anima e Karma: le azioni compiute in terra sono il germe per una nuova esistenza, il cui rango dipende dall’a$tudine morale e della responsabilità e9ca tenute nella vita precedente. Si chiude con l’uscita dell’anima dal circolo della vita e della morte, e il ricongiungimento con la divinità. Le caste •  Ciò gius9fica la divisione in caste della società induista: un insieme di persone che sono legate da par9colari norme di comportamento. 1)  Bramini (o brahmani): sacerdo9; 2)  Ksatriya (guerrieri); 3)  Vaisya (commercian9 ed ar9giani); 4)  Sudra (lavoratori comuni). Le caste (2) •  Escluso il passaggio da una casta all’altra; •  Vi è, tra le caste, un ordine gerarchico: il sistema è mantenuto in piedi dalla concezione che ogni casta detenga una propria purezza. •  Divieto, pertanto, di conta$ con caste inferiori. Venuto meno nel 1949 (Hindu Marriages Validity Act) e poi grazie alla Cos9tuzione indiana del 1950. •  Tu3avia, la popolazione seguita ad a3enersi alle regole di comportamento tradizionali. Tes9 giuridici •  Veda (II millennio a.C.): è il più an9co diri3o vigente. Sono i tes9 della rivelazione. •  Smri=s (saggezze degli an9chi studiosi e sacerdo9: 800-­‐200 d.C.). •  regole giuridiche che, a seconda della casta di appartenenza, un uomo deve tenere verso la divinità, il re, sacerdo9, ecc. ŠĀSTRAS •  Dharma-­‐ŠĀSTRA (regole per la vita morale, finalizzate alla bea9tudine eterna: brahmani) •  Artha-­‐ŠĀSTRA (scienza dell’u9le e della poli9ca: arte di arricchirsi e governare: dirigen& e commercian&) •  Kama-­‐ŠĀSTRA (regole intese a procurare una vita lunga e gradevole: comuni a tu2u gli uomini e donne). ŠĀSTRAS (2) •  Vi è un ordine dell’universo, che non va turbato. •  Le regole da rispe3are per conseguire tale fine, non conferiscono principi, ma doveri, che sono diversi per casta, età, ecc. Dominazioni musulmana e britannica •  Dominazione musulmana: invasioni già tra VIII-­‐XIV sec. e consolidamento dal XVI. Il diri3o dei dominatori si impone come diri3o ufficiale, ma non si applica al diri3o delle persone. •  Dominazione britannica: dal XVIII sec. Il diri3o indù esce deformato dal conta3o con la common law, e diviene sempre più recessivo. Diri3o africano (1) •  Delimitazione geografica: è il diri3o dell’Africa come con9nente, comprensivo del Madagascar. •  Ma l’Africa è una en&tà omogenea? No: è molto scarsa l’omogeneità sociale, culturale, linguis9ca, ecc. Lo è pure quella giuridica. Vi è una notevole varietà di diri$; ma ciò non impedisce una tra3azione comune. •  Senonché, la tra3azione comune richiede di delimitare ulteriormente il diri3o africano. •  A sud del Sahara scorre una linea che va dalla costa Mauritania a quella del Kenya. A Nord sono presen9 popolazioni che parlano lingue afroasia&che (o semito-­‐cami&che: arabo amharico, &grino, berbero, ecc.) e pra9cano una religione rivelata (per lo più islam sunnita). A Sud di de3a linea si parlano lingue nigerkordofaniane, nilosahariane e khisane. •  La linea ha valenza linguis&ca, antropologica e giuridica. • 
Il diri2o africano è il diri2o subsahariano Perché? Perché a Nord i cara3eri culturali dominan9 sono: 1) una organizzazione statuale risalente (in Egi3o già dai tempi dei Faraoni, in Sudan degli imperi meroi9ci; in E9opia dell’impero axumita; nel Maghreb (Fenici, Romani); 2) ruolo delle religioni rivelate nel plasmare i rappor9 stato-­‐società. • 
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In più, il diri2o cos&tuzionale e amministra&vo è europeizzante. Anche se spesso troviamo soluzioni diverse (europee, arabe, tradizionali, ecc.) per problemi analoghi, (es. poligamia, famiglia, proprietà fondiaria) non solo tra diversi Sta9, ma spesso anche all’interno del medesimo! Ancora: troveremo pezzi di ordinamen& diversi che, in un dato territorio, si spar&scono nicchie dell’ordinamento: i modelli si possono combinare tra loro, distribuirsi geograficamente in aree diverse (Somali musulmani, Amhara cris9ani, ecc.) o in una unica regione, comunità o famiglia. In Africa non vi sono solo stra9 studiabili diacronicamente ma possono anche accavallarsi contemporaneamente. Come si spar9scono queste nicchie? In ragione di quella che possiamo chiamare il regime di convivenza ado3ato in quel dato sistema. Come studiare il diri3o africano •  Con il metodo dell’analisi stra9grafica: questo perché è an9storico pensare che sia Africa solo quella anteriore al conta3o gli europei, i navigatori islamici, gli arabi conquistatori. •  Ogni cultura risulta da stra9 accumula9si l’uno sull’altro: strato tradizionale, religioso (cris9anesimo e islam), europeo e coloniale (diri3o con9nentale, inglese, angloindiano degli anni 1815-­‐1945), dell’indipendenza. Diri3o tradizionale (1) • 
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La regola tradizionale non è una regola scri2a. È orale, e si estende a ogni ambito del diri3o, dal processo alla decisione del giudice-­‐ La scienza giuridica (ammesso che esita) è trasmessa come a voce. Ancora di più: manca proprio la verbalizzazione della stessa: manca perciò anche un linguaggio giuridico: la decisione si esprime mediante le forme di un proverbio allusivo sofis9cato. La traduzione delle regole in scri2e prelude alla loro sclero&zzazione : 1) scrivere le norme significa travasare le idee di popoli senza scri3ura entro i filtri di mentalità altre, con rischio di alterazione. Si surroga l’assenza di linguaggio giuridico con altro linguaggio molto sofis&cato; 2) Non si può codificare tu3o: codificata la fa$specie, si perde il ruolo del potere carisma9co e magico, la posizione sociale delle par9; 3) nulla impedisce alla regola non codificata di sopravvivere alla verbalizzazione. Elemen& magico-­‐sacrali: è diverso dire che è un diri3o divino. Il diri3o divino è quello nordafricano: i Berberi presentano ancora elemen9 di derivazione magico-­‐
sacrale che di per sé sarebbero incompa9bili con il diri3o islamico. Il diri3o tradizionale ha nella dimensione sacrale una sua dimensione. Infa$ la contrapposizione tra fede e sacro non porta all’elisione del secondo. Diri3o tradizionale (2) • 
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Manca il giurista. La composizione è amichevole e serve per rinsaldare la coesione del gruppo. Gius&zia: is&tuzione di pace. Il potere è di solito allo stato diffuso (presso pigmei e boscimani). Nell’Africa centrale, invece, vi è stata la creazione di ci3à poi inglobate in regni e imperi, spesso molto disar9cola9: non c’è un vero centro decisionale e le decisioni sono spesso assunte a livello periferico. Diri2o e potere sono legi@ma& dal sacro: il capo ha conta$ con ultraterreni e per via soprannaturale diffonde sulla società vantaggi e benefici; sanzioni soprannaturali minacciano chi rifiuta obbedienza al capo. La fonte non scri2a (consuetudine) è connessa all’ordine mi&co dell’universo, la sacro agli antena& che vegliano sui viven&. Si fonda su di una sta9cità nella visione del mondo, per cui ogni a3o che modifica le sistuazioni acquisite (vendita, prescrizione) è vista con sfavore. Si concentra sui gruppi che sono fuori del tempo (sono compos9 da chi è era e sarà). Ruolo dei mor& e degli antena&: hanno poteri sui vivi e sulle cose. Ciò che riguarda il gruppo è rilevante ad un tempo per i mor9 e per i vivi. Diri3o tradizionale (3) • 
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Centralità dei rappor& familiari e degli status: poco spazio all’individuo, alla nozione di diri3o sogge$vo. Il diri3o legato alla posizione del singolo nel gruppo di appartenenza e nella società. Esistenza schiavitù: ma lo schiavo del re è in posizione eleva9ssima. Può essere chiamato dal re stesso a svolgere ruoli o esercitare poteri e funzioni molto importan9. Società molto stra&ficata: castale. Criterio ideologico: come comporre un confli3o quando un individuo è accusato di aver agito in modo contra3o alla consuetudine? Le regole consuetudinarie danno la modalità di soluzione (organismo che deve por fine al confli3o) più che la soluzione (regole di diri3o sostanziale da applicare). Il fine è l’amichevole composizione del confli2o per riconciliare le par& e assicurare l’armonia della comunità. La terra è ges9ta dal gruppo. Non si può alienarla senza il consenso del gruppo. I diri$ individuali di ges9one sono limita9 dal sacro e dalle esigenze del gruppo. Il Capo riceve la terra dall’antenato fondatore e gli uomini non possono disposarne. I Capo non ha potere poli9co. Strato religioso •  Fino al VII secolo il Nord era cris9ano con minoranze ebraiche: rimangono ora solo due comunità copte (Egi3o ed E9opia) e piccole comunità ebraiche. •  L’islam sunnita si diffonde nei Paesi del Sahara e dal secolo XI d.C. il sovrano musulmano (in Senegal, Ghana, Mali, Songhai) eredita il ruolo del Capo: la società si regge su parentele ed è ancora presente il potere magico sacrale. •  Una seconda ondata (XIV-­‐XVIII sec. d.C.) di invasioni ha un impa3o maggiore anche sul diri3o e vede penetrare in ogni sfera il diri3o islamico. •  In Africa orientale resiste solo la monarchia axumita cris9ana copta etope. •  Il Cris9anesimo torna con i missionari europei. Colonizzazione •  Inglesi: poli9ca di indirect rule (amministrazione indire3a). Si amme3e che gli indigeni dovessero con9nuare a governarsi e amministrarsi da soli, sulla base delle consuetudini. •  Francesi, Spagnoli, Portoghesi: assimilazione sulla base della superiorità (presunta) della civiltà europea. •  Tu3avia, gli esi9 sono i medesimi: 1) recezione del diri3o moderno per problema9che non risolvibili sulla base del diri3o tradizionale; 2) snaturamento del diri3o tradizionale, perché ritenuto non ada3o a regolare determinate materie. Estremo Oriente • 
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Grande differenza rispe2o a sistemi occidentali: l’impostazione in civil law, common law (ma anche nella famiglia socialista) è che le ques9oni importan9 della vita in comune siano regolate da norme di diri3o ogge$vo, non dai costumi o dalla morale. E che, in caso in cui i diri$ a3ribui99 da queste norme siano ogge3o di contestazione, ci si possa rivolgere ai giudici per richiederne a3uazione. In Estremo Oriente, la risoluzione delle controversie è rimessa in misura maggiore ad altre tecniche di conciliazione. Ciò è conseguenza del Confucianesimo. Confucio (551-­‐479 a.C.) ri9ene che tu$ si sia parte organica di un universo ordinato in modo armonico e unitario. In conseguenza di ciò, l’uomo dovrebbe mantenere se stesso, i suoi comportamen9, le azioni, ecc. in accordo con l’armonia del cosmo. Tenere un corre3o comportamento affinché esso sia conforme all’agire naturale per realizzare l’ordine universale. Le regole di comportamento sono de3e li: in gran parte sono determinate dallo status sociale della persona cui si rivolge la regola. Le differen9 posizioni del singolo (come uomo, donnna, membro della famiglia, del clan, ecc.) cos9tuiscono una parte dell’ordine naturale che va rispe3ato e non turbato. L’uomo ideale si a$ene alle regole del li. Me3e da parte gli interessi personali per mantenere l’armonia. Scarsa considerazione per diri2o: il diri3o semplifica, 9pizza, schema9zza; non è in grado di ponderare tu3e le variabili che risultano dalle posizioni sociali. Cina • 
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Eccezionale longevità dell’is&tuto imperiale e con&nuità della cultura anche giuridica: prime tre dinas&e: Xia, Shang e Zhou (dal XVI-­‐XI se. A.C.): sistema basato su discendenza e legi$mazione sacrale del potere, superato solo dagli Zhou con la elaborazione del c.d. Mandato Celeste (rimane fino al 1911): il sovrano regna e governa con l'esempio, a beneficio del popolo, in base a un mandato del cielo. Egli può essere detronizzato dal popolo se viene meno ai propri compi& e alla propria missione civilizzatrice a2raverso la “so2razione del mandato” ciò è un principio democra&co: serve per legi@mare i cambi di dinas&a.. Declino tra 722-­‐481 che vede sfaldarsi il modello legato a un potere per sistemi di clan, discendenze e gerarchie. 453-­‐222: periodo degli Sta9 comba3en9. Comba3ono per la creazione di un potere unitario. Prima formulazione di un testo legisla9vo in materia penale. dal 221 a.C., con dinas9a Qin, si crea un Impero centralizzato che arriva fino al XX secolo. Brevi parentesi di frammentazione poli9co sociale (tra dinas9a Han e Sui: 311-­‐598 d.C.) sono però da intendere come fasi transitorie, che mirano alla ricostruzione del potere centralizzato. È molto longevo: mol9 profili di con9nuità e unificazione: 1) standardizzazione pesi e misure, moneta unica, unificazione della scri3ura; creazione di un potere tripar9to: civile (Gran Consigliere), militare (Gran Maresciallo); amministra9vo (Gran Censore); 3) ripar9zione amministra9va in governatora9, quindi in distre$ e dentro i distre$ gruppi governa9 da capi locali. La dinas&a Qin è legista: mira a eliminare ogni residuo localis9co e a sopprimere la presenza confuciana. Che, però, si impone come ideologia ufficiale già nel 206 a.C. e viene ufficializzata dal II se. A. C. Diri3o imperiale: fa (regole scri3e e verbalizzate, poi ordinate in raccolte: c.d codici dinas9ci). Con9ene i lu, vale dire le regole fondamentali che sono di ispirazione confuciana e che si consideravano immutabili e da tramandare dinas9a dopo dinas9a. Cina: l’apertura all’occidente •  Si realizza nel 1840-­‐1886 (guerra dell’oppio). •  Con la fine della dinas9a Qing (1644-­‐1912: nel 1911 viene deposto l’ul9mo imperatore), si richiede l’adozione di riforme del sistema giuridico. Ha esito nella codificazione (commerciale: 1903; penale: 1910; civile: 1911). •  1911-­‐1949: Cina nazionalista. Giappone • 
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Periodo Yayoi (IV a.C.-­‐IV d.C.): civiltà del riso basata sugli uji (gruppi clanici). Il potere è marcato dall’elemento sacrale e dai rappor9 di parentela. Il capoclan era anche un capo spirituale. Periodo Yamato (IV sec. d.C-­‐710): tra i clan più importan9 emerge il clan della regione Yamato, che poi è quello a cui la casa imperiale fa risalire le proprie origini. È la fase dell’influenza molto forte della cultura cinese (come in Corea e Indocina): scri3ura, religione, ecc. cinese. Si crea progressivamente un impero su modello cinese che arriva ad accentrare tu3o il potere nelle mani della futura famiglia imperiale. Del modello cinese non si accoglie però la teoria di legi@mazione del potere nota come “mandato celeste”. Questa, infa$, amme3eva anche la possibilità di revoca dell’imperatore se incapace, legi$mando così anche i cambi di gerarchia. Si opta per una tradizione autoctona, derivata dallo shintoismo: l’idea della discendenza di sangue dell’imperatore dalla dea sole Amaterasu. Ciò impedisce cambi e avvicendamen9 dinas9ci. Verrà elevata nel XIX-­‐XX sec., quando iniziano a penetrare i modelli occidentali, a vera ideologia di Stato. Stru3ura gerarchica: al ver9ce sta il Mikado e il tenno (“sovrano celeste”), che però vive appartato nel palazzo reale. Già nel sec. VIII inizia a indebolirsi la figura imperiale, si accendono le lo3e tra clan, che durano fino al 1603, quando la famiglia dei Tokugawa conquista lo shogunato e lo conserva fino al 1867. Giappone (2) • 
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Lo shogunato viene creato nel 1192: ogni capo militare capace di mantenere la pace avrebbe avuto diri3o a tale 9tolo. Si crea un’autorità (imperatore) senza potere (delegato allo shogun): scissione tra centro di legi$mazione del potere e suo esercizio. L’imperatore si salva proprio perché: 1) delega i poteri; 2) è assis9to dal mito shintoista quanto alla sua legi$ma ascendenza. I Tokugawa progressivamente emarginano l’imperatore e avviano un processo si sinizzazione: importano come ideologia ufficiale il confucianesmo. Minuzionsa disciplina mediante codici e9ci della divisione in classi della società: guerrieri; contadini; ar9giani e commercian9, con conseguente cristallizzazione della società medesima. Sakoku (Paese chiuso): solo il porto di Nagasaki vede apertura a commercio estero. L’isolamento che lo Shogun impone al Giappone (nessun giapponese può uscire, nessuno straniero – salvi i cinesi – può entrare) ha termine nel 1853 (tra3a9 con USA, NL, UK, RUS). Opposizione molto forte, capeggiata dall’Imperatore, che spazza via lo shogunato. Inizia interesse per occidente: monarchia assoluta, esercito su modello europeo (Dinas&a Meji che nel 1899 ado3a la Cos9tuzione). Vi è anche una codificazione, con proteste per eccessiva europeizzazione del diri3o. Poi codificazione di fine secolo (codice civile 1891). Dopo la II guerra influenza common law aumenta ruolo della giurisprudenza. Ma le riforme di fine O3ocento, hanno a3ecchito? I codici e le leggi europee sono liberali, individualiste, sono valori estranei a modello giapponese. Nonostante ciò, non vengono intacca9 i valori e i vincoli sociali moto for9, anche gerarchici. Ha prevalso l’os9lità 9pica del confucianesimo verso il diri3o.