www.24OREelearning.ilsole24ore.com www.24OREelearning.ilsole24ore.com 5 MASTER ONLINE E-LEARNING24 IMPARARE È SEMPLICE. OVUNQUE. CON ATTESTATO SULLE NUOVE COMPETENZE DI RUOLO OLTRE 3.500 CLIENTI HANNO SCELTO E-LEARNING24! Servizio Clienti Tel. 02 5660.1887 - Fax. 02 7004.8601 [email protected] Martedì 23 Dicembre 2014 www.ilsole24ore.com @ 24NormeTributi IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI t DICHIARAZIONI 2015 LA SETTIMANA DI NORME & TRIBUTI Il modello Iva scopre le carte LUNEDÌ: Edilizia e ambiente, Il merito, Autonomie locali e Pa MARTEDÌ: Condominio MERCOLEDÌ: Diritto dell'economia GIOVEDÌ: Giurisprudenza / Il merito VENERDÌ: Incentivi e agevolazioni Matteo Balzanelli e Massimo Sirri u pagina 42 Reati tributari. Domani all’esame del Consiglio dei ministri il pacchetto sulla certezza del diritto L’omesso versamento Iva non sarà depenalizzato Dichiarazione infedele, soglia più alta Il limite salirà da 50mila a 150mila euro - L’illecito riguarderà anche i 770 dei sostituti d’imposta Marco Mobili Giovanni Parente mi dubbi a partire da quelli sulle soglie relative al penale tributario pUltima chance per l’abuso del (per l’abuso del diritto si rimanda diritto e nuovi reati tributari. Il all’articolo in basso). Una rimo provvedimento attuativo della dulazione che dovrà fare i conti delega fiscale è atteso domani al con il reato di autoriciclaggio che Consiglio dei ministri, che do entrerà in vigore il prossimo 1° vrebbe esaminare anche i primi gennaio e rischia di far “rivivere” i decreti del Jobs Act. Dopo il man cato esame nella precedente riu nione di Governo del 12 dicembre scorso, ora il pacchetto sulla cer tezza del diritto cerca di ottenere il prima via libera. Se dovesse sal tare questo giro, tutto sarebbe ri Il conto alla rovescia mandato al prossimo anno. Un Il tempo mancante alla scadenza aspetto non secondario se si pen per attuare la delega fiscale sa che poi le commissioni parla mentari avranno 30 giorni dalla data di trasmissione per esprime reati tributari commessi in anni re i pareri. Il tutto quando manca passati in quanto la prescrizione no poco più di tre mesi alla sca della nuova fattispecie scatta dal denza del 27 marzo 2015 fissata la data del reimpiego delle risorse dalla delega (legge 23/2014) per ottenute grazie al precedente ille attuare i decreti, a meno che non cito commesso. intervenga una proroga. Intanto, La ricerca di un punto d’accor però si stanno sciogliendo gli ulti do nelle ultime settimane avreb 94 giorni be portato a fissare a 150mila euro la soglia di evasione da cui scatte rà la dichiarazione infedele. Un importo triplicato rispetto al va lore attuale e – a quanto risulta – con un’esclusione dal computo della non corretta classificazione di elementi passivi o attivi, del l’inerenza, dell’indeducibilità di costi reali, delle inesatte imputa zioni di competenza. Attenzione, però. Si prospettano rischi mag giori per i sostituti d’imposta. Il reato di dichiarazione infedele scatterà se nel modello 770 saran no indicati compensi, interessi e altre somme inferiori a quelle ef fettive qualora la differenza ri spetto alle ritenute non versate sia superiore a 50mila euro. Si tratta, in realtà, di un ritorno che rischia di compilcare e penalizza re gli adempimenti fiscali delle imprese. Così come altre insidie arriveranno sotto il versante del l’omessa dichiarazione: i sostituti che non presenteranno il 770 ri schieranno la reclusione da uno a tre anni se le ritenute non versate supereranno i 50mila euro. Arrivano conferme anche sul l’intenzione di non depenalizzare il reato di omesso versamento dell’Iva. Anche in questo caso la scelta dovrebbe cadere sulla tri plicazione dell’attuale soglia, che passerebbe così da 50mila a 150mila euro. Una decisione che risulterebbe in controtendenza rispetto a quanto affermato dal Mef lo scorso 13 novembre in ri sposta al question time in com missione Finanze alla Camera, quando aveva sottolineato che il precedente Governo, in sede di approvazione della delega fisca le, si era formalmente «impegna to all’abrogazione». Indicazione di cui bisognerà tener conto in vi sta dell’acconto Iva in scadenza lunedì 29 dicembre perché il rea to si “materializza” per chi non versa entro il termine per il versa mento dell’acconto relativo al pe riodo d’imposta successivo. Nessun intervento, invece, sul la soglia dell’omesso versamento di ritenute (anzi dovrebbe essere specificato che l’illecito sarà col legato non solo alla certificazione rilasciata ai percettori di com pensi come accade ora ma anche agli importi indicati nel 770). Tra le modifiche in arrivo c’è anche la revisione della discipli na sul raddoppio dei termini di accertamento. A regime il fisco potrà andare ai tempi supple mentari per i controlli solo se la denuncia sarà trasmessa entro la scadenza ordinaria dei termini. Però, secondo le ultime ipotesi circolate, potrebbe anche essere previsto un regime transitorio per il 2015 e il 2016, concedendo così all’amministrazione finan ziaria la presentazione o la tra smissione della denuncia rispet tivamente entro due anni e un an no dal termine di decadenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA Il trend dei reati tributari L’andamento delle notizie di reato per i diversi illeciti tributari dal 2012 al 2014 (con la stima a fine anno) su un campione di 43 Procure della Repubblica (*) Gennaio - luglio 2014 Proiezione a fine 2014 Dichiarazione fraudolenta con uso di fatture false Altre ipotesi di dichiarazione fraudolenta Var. 2014/12 Dichiarazione infedele Var. 2014/12 +5,8% Var. 2014/12 +15,6% Var. 2014/13 Var. 2014/12 +29,0% Var. 2014/13 -13,8% Omessa presentazione dichiarazione +38,6% Var. 2014/13 Var. 2014/13 -1,5% +3,1% +35,0% 7.000 3.500 2.333 2.864 2.468 1.234 0 2012 2013 2014* 237 203 2012 2013 Emissione fatture per operazioni inesistenti 274 1.976 2014* 2012 1.330 1.507 Var. 2014/13 -5,3% 2012 2013 3.580 2014* 2012 2013 2014* Var. 2014/12 Var. 2014/13 +23,9% 6.614 6.266 3.372 2014* 2013 Indebita compensazione 3.133 1.686 649 0 2.916 +50,9% -5,8% 1.298 2012 Var. 2014/12 5.313 2.434 2014* +17,9% 7.000 3.500 2013 Var. 2014/13 -13,9% 2.829 1.458 Omesso versamento di Iva +38,5% Var. 2014/13 2.104 1.275 Var. 2014/12 -2,4% 2.550 137 Omesso versamento di ritenute certificate Var. 2014/12 2.588 2012 2013 2014* 289 352 2012 2013 436 218 2014* Fonte: elaborazioni Il Sole 24 Ore su dati Procure L’ANALISI l’esclusione riguarderà anche le operazioni concluse nel passato. La delega si pone quale ulteriore obiettivo quello di operare una revisione del sistema delle sanzioni penali di tipo tributario. L’orientamento che dovrebbe affermarsi dovrebbe essere quello di concentrare l’azione di contrasto dell’evasione fiscale nella repressione dei comportamenti «fraudolenti, simulatori o finalizzati alla embra stia prendendo creazione e all’utilizzo di forma l’ambizioso documentazione falsa». Si va in obiettivo di fornire una questa direzione per il reato di risposta alle istanze provenienti dichiarazione fraudolenta; sulla dal mondo produttivo e tese a base di quanto emerge dalle ottenere certezza giuridica nei bozze del decreto delegato, se rapporti tra fisco e contribuente. ne circoscrive il campo di Le prime bozze circolate del applicazione ai soli decreto legislativo di attuazione comportamenti realmente della delega fiscale contengono fraudolenti. Saranno escluse finalmente una disciplina e dei quindi le contestazioni che principi guida da seguire per attengono all’applicazione dei evitare di cadere nella criteri di competenza, inerenza “trappola” dell’abuso del diritto. e indeducibilità di elementi Va dunque commentata con passivi. Questà novità è soddisfazione l’introduzione di particolarmente importante una disciplina positiva di questo perchè rende meno rischiosa istituto, sinora di origine l’applicazione della normativa giurisprudenziale, che permetta tributaria, spesso suscettibile di ai contribuenti di conoscere il interpretazioni non univoche. perimetro entro cui muoversi Nemmeno in questa occasione il per ottenere leciti risparmi legislatore ha tenuto conto della d’imposta senza incorrere nei crisi finanziaria che ha colpito le rilievi dell’agenzia delle Entrate. imprese e che determina spesso Non saranno più considerate l’impossibilità oggettiva di abusive le operazioni versare i tributi. La direttrice giustificate da sostanziali sulla quale ci si è mossi è quella ragioni economiche, anche di dell’aumento delle soglie di natura organizzativa e punibilità. Sarebbe invece gestionale, che rispondano a auspicabile un intervento di tipo finalità di ottimizzazione e diverso con riferimento ai reati miglioramento della struttura o di indebita compensazione e di dei metodi funzionali omesso versamento di Iva e dell’impresa. Inoltre, è ritenute. Queste fattispecie, non senz’altro positivo affermare a caso assenti nel sistema penale che sarà salvaguardata la libertà tributario del decreto legislativo di scelta del contribuente tra 74/2000, e introdotte negli strade diverse e differenti ultimi dieci anni, hanno avuto regimi fiscali, anche se, dalla sua l’effetto di criminalizzare i scelta, potrà derivare un minor contribuenti, anche in buona carico tributario. Deve forse far fede, sanzionandoli per meri riflettere il fatto che principi inadempimenti. Per questi casi, come questo, debbano essere sempre più diffusi, non si chiariti con una norma specifica. dovrebbero prevedere sanzioni Sul fronte sanzionatorio si penali, che mal si conciliano con registra la novità positiva le esigenze di giustizia dell’esclusione dell’abuso del sostanziale, specie diritto e dell’elusione fiscale dal considerando gli aggravi di pena campo penale. I tavoli delle che deriveranno Procure si libereranno, dunque, dall’introduzione, dal 1° gennaio di numerosi fascicoli poiché, in 2015, del reato di autoriciclaggio. base al principio del “favor rei” © RIPRODUZIONE RISERVATA L’ambizioso obiettivo di fare chiarezza S Abuso del diritto solo in casi limitati Dario Deotto potrà essere applicato a casi dav vero limitati quello che dovrebbe emergere dal provvedimento at teso domani all’esame del Consi glio dei ministri. Non poteva che essere così, visto che, utilizzando un’espressione coniata circa a me tà del 1800 in Francia e già riporta ta su queste pagine l’abuso inizia dove finisce il diritto. Abuso e di ritto sono due facce della stessa medaglia: il primo si pone come confine dell’esercizio del secon do. Il fatto è che in Italia l’abuso del diritto di matrice tributaria è dive nuto nel tempo una sorta di com mistione nella quale sono affluiti i fenomeni più disparati, molti dei quali di natura (eventualmente) evasiva, che con l’abuso del diritto non avevano proprio nulla a che vedere. Senza contare che l’elusio ne o l’abuso sono stati individuati anche in ipotesi in cui il contri buente poneva in essere operazio ni per conseguire un vantaggio fi scale legittimo. Il fatto di consegui re un semplice vantaggio fiscale, soprattutto quando non c’erano valide ragioni economiche sotto stanti, è stato individuato, infatti, come una sorta di “peccato”, come se il contribuente non potesse frui re di un regime di tassazione infe riore rispetto a un altro, e quindi dovesse scegliere sempre il tratta mento fiscale più oneroso. Tutto questo dovrebbe (il con dizionale è d’obbligo) avere fine con il nuovo testo sull’abuso del di ritto. Verrà stabilito, in particola re, che si ha abuso del diritto quan do il contribuente pone in essere operazioni prive di sostanza eco nomica che realizzano essenzial mente vantaggi fiscali indebiti. Poi il testo dà una definizione, forse non chiarissima, di cosa significa effettuare operazioni prive di so stanza economica e di vantaggio fiscale indebito. Quello che però è chiaro è che occorrono ambedue i requisiti (il terzo sarebbe quello dell’essenzialità, ma è da intender si “connaturato” al vantaggio fi scale indebito) per aversi abuso del diritto. Con l’evidente conse guenza che se un contribuente po ne in essere operazioni esclusiva mente per fruire di un regime fi scale previsto dal sistema (quindi legittimo) non si può parlare né di abuso né di elusione (il testo con ferma che sono la stessa cosa). E questo a prescindere da eventuali ragioni economiche sottostanti. Il testo del decreto conferma poi che il contribuente può sce gliere tra regimi diversi quello me no oneroso fiscalmente, quindi l”uso distorto”, semmai, si è avuto fino a questo momento da parte di prassi e giurisprudenza. Il vero ”abuso dell'abuso” si è avuto però quando in molti pro nunciamenti di legittimità sono state ritenute “abusive” situazioni in realtà riconducibili (eventual mente) alla simulazione e alla fro de. Ne sono esempi i noti casi in cui la cessione di un marchio è stata si mulata in una cessione d’azienda, il contratto di un famoso calciato re è stato tramutato in diritto di sfruttamento dell’immagine, per non parlare dei casi in cui delle aree sono state fatte apparire co me pertinenziali oppure di certi rapporti infragruppo chiaramen te “camuffati”. Senza contare tutte le ipotesi di anti economicità – chiaramente di natura eventual mente “evasiva” – che sono state Il convegno IL 29 GENNAIO Telefisco 2015: sotto la lente la nuova precompilata Angelo Cremonese Elusione. I possibili effetti della nuova disciplina pSarà un abuso del diritto che LE INIZIATIVE QUOTIDIANO DEL FISCO Legge di stabilità e sentenze Irap Oggi l’analisi sulle clausole di salvaguardia e l’articolo sulle sentenze di Cassazione sull’Irap www.quotidianofisco.ilsole24ore.com “condite” con il sempre presente “sale” dell’abuso del diritto. Tutto questo non dovrebbe (an che qui il condizionale è d’obbligo) accadere più. Dal testo dello sche ma di decreto legislativo si com prende che tutte le volte in cui si è in presenza di fenomeni simulato ri, di alterazione, di frode, non si è nel campo dell’abuso del diritto, ma in quello dell’evasione. Accade cioè quello che avviene in altri ordinamenti stranieri (Ger mania, Spagna), nei quali tutte le situazioni simulatorie vengono ri condotte all’evasione, con l’abu so/elusione che costituisce una fattispecie residuale. In questo modo, se la norma verrà applicata correttamente, anche in Italia il fe nomeno dell’abuso/elusione do vrebbe ricondursi a situazioni molto limitate. © RIPRODUZIONE RISERVATA Torna l’appuntamento annuale di Telefisco: il 29 gennaio 2015 imprese e professionisti potranno approfondire tutte le tematiche legate alle novità fiscali introdotte dalle manovre per il 2015. Gli esperti del Sole 24 Ore illustreranno, durante l’annuale convegno giunto alla 24esima edizione, le novità fiscali che interessano le imprese e, di conseguenza, i professionisti. Attenzione puntata, dunque, sulle novità che saranno previste dalla legge di Stabilità in corso di approvazione in Parlamento, sulle disposizioni attuative delle delega per la riforma fiscale, a partire dall’abuso del diritto, oltre che sulle novità in materia di contabilità e sulle procedure per il rientro dei capitali dall’estero disciplinate dalla legge 186/2014 in vigore dal prossimo 1° gennaio che introduce, tra l’altro, il reato di autoriciclaggio. Ma spazio anche alle novità introdotte dal decreto semplificazioni. A cominciare da quelle in campo Iva con la modifica delle regole per le richieste di rimborsi e dall’iscrizione immediata al Vies, per arrivare a quelle sulle comunicazioni (black list, lettere d’intento e Intrastat). Con un approfondimento sulle conseguenze per professionisti e intermediari abilitati sull’introduzione della dichiarazione precompilata e della certificazione unica per i sostituti d’imposta che conterrà anche i redditi di lavoro autonomo. Come negli anni passati, sarà possibile seguire i lavori presso una delle sedi collegate, che a oggi sono 22, distribuite su tutto il territorio nazionale. Banche, Ordini professionali e organismi associativi locali possono diventare partner del Sole 24 Ore e attivare una sede di Telefisco nella propria città: tutte le informazioni per aderire sono disponibili all’indirizzo www.ilsole24ore.com/tel efisco. In alternativa è possibile chiamare il numero dedicato 02. 349732 09 oppure scrivere una mail alla casella [email protected]. Per diventare partner di Telefisco 2015 è necessario mettere a disposizione una sala convegni di dimensioni sufficienti (da 50 a 1.000 posti) per giovedì 29 gennaio e il pomeriggio del giorno precedente (per l’allestimento e le prove tecniche di collegamento). © RIPRODUZIONE RISERVATA
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