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Martedì
23 Dicembre 2014
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IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI
t
DICHIARAZIONI 2015
LA SETTIMANA DI NORME & TRIBUTI
Il modello Iva
scopre le carte
LUNEDÌ: Edilizia e ambiente, Il merito, Autonomie locali e Pa
MARTEDÌ: Condominio
MERCOLEDÌ: Diritto dell'economia
GIOVEDÌ: Giurisprudenza / Il merito
VENERDÌ: Incentivi e agevolazioni
Matteo Balzanelli e Massimo Sirri u pagina 42
Reati tributari. Domani all’esame del Consiglio dei ministri il pacchetto sulla certezza del diritto ­ L’omesso versamento Iva non sarà depenalizzato
Dichiarazione infedele, soglia più alta
Il limite salirà da 50mila a 150mila euro - L’illecito riguarderà anche i 770 dei sostituti d’imposta
Marco Mobili
Giovanni Parente
mi dubbi a partire da quelli sulle soglie relative al penale tributario
pUltima chance per l’abuso del (per l’abuso del diritto si rimanda
diritto e nuovi reati tributari. Il all’articolo in basso). Una rimo­
provvedimento attuativo della dulazione che dovrà fare i conti delega fiscale è atteso domani al con il reato di autoriciclaggio che
Consiglio dei ministri, che do­ entrerà in vigore il prossimo 1° vrebbe esaminare anche i primi gennaio e rischia di far “rivivere” i
decreti del Jobs Act. Dopo il man­
cato esame nella precedente riu­
nione di Governo del 12 dicembre
scorso, ora il pacchetto sulla cer­
tezza del diritto cerca di ottenere il prima via libera. Se dovesse sal­
tare questo giro, tutto sarebbe ri­ Il conto alla rovescia
mandato al prossimo anno. Un Il tempo mancante alla scadenza
aspetto non secondario se si pen­ per attuare la delega fiscale
sa che poi le commissioni parla­
mentari avranno 30 giorni dalla data di trasmissione per esprime­ reati tributari commessi in anni re i pareri. Il tutto quando manca­ passati in quanto la prescrizione no poco più di tre mesi alla sca­ della nuova fattispecie scatta dal­
denza del 27 marzo 2015 fissata la data del reimpiego delle risorse
dalla delega (legge 23/2014) per ottenute grazie al precedente ille­
attuare i decreti, a meno che non cito commesso.
intervenga una proroga. Intanto, La ricerca di un punto d’accor­
però si stanno sciogliendo gli ulti­ do nelle ultime settimane avreb­
94
giorni
be portato a fissare a 150mila euro
la soglia di evasione da cui scatte­
rà la dichiarazione infedele. Un importo triplicato rispetto al va­
lore attuale e – a quanto risulta – con un’esclusione dal computo della non corretta classificazione
di elementi passivi o attivi, del­
l’inerenza, dell’indeducibilità di costi reali, delle inesatte imputa­
zioni di competenza. Attenzione,
però. Si prospettano rischi mag­
giori per i sostituti d’imposta. Il reato di dichiarazione infedele
scatterà se nel modello 770 saran­
no indicati compensi, interessi e altre somme inferiori a quelle ef­
fettive qualora la differenza ri­
spetto alle ritenute non versate sia superiore a 50mila euro. Si tratta, in realtà, di un ritorno che rischia di compilcare e penalizza­
re gli adempimenti fiscali delle
imprese. Così come altre insidie arriveranno sotto il versante del­
l’omessa dichiarazione: i sostituti
che non presenteranno il 770 ri­
schieranno la reclusione da uno a
tre anni se le ritenute non versate
supereranno i 50mila euro.
Arrivano conferme anche sul­
l’intenzione di non depenalizzare
il reato di omesso versamento dell’Iva. Anche in questo caso la scelta dovrebbe cadere sulla tri­
plicazione dell’attuale soglia, che
passerebbe così da 50mila a 150mila euro. Una decisione che risulterebbe in controtendenza rispetto a quanto affermato dal Mef lo scorso 13 novembre in ri­
sposta al question time in com­
missione Finanze alla Camera, quando aveva sottolineato che il precedente Governo, in sede di approvazione della delega fisca­
le, si era formalmente «impegna­
to all’abrogazione». Indicazione di cui bisognerà tener conto in vi­
sta dell’acconto Iva in scadenza lunedì 29 dicembre perché il rea­
to si “materializza” per chi non versa entro il termine per il versa­
mento dell’acconto relativo al pe­
riodo d’imposta successivo.
Nessun intervento, invece, sul­
la soglia dell’omesso versamento
di ritenute (anzi dovrebbe essere specificato che l’illecito sarà col­
legato non solo alla certificazione
rilasciata ai percettori di com­
pensi come accade ora ma anche agli importi indicati nel 770). Tra le modifiche in arrivo c’è
anche la revisione della discipli­
na sul raddoppio dei termini di
accertamento. A regime il fisco
potrà andare ai tempi supple­
mentari per i controlli solo se la
denuncia sarà trasmessa entro la scadenza ordinaria dei termini. Però, secondo le ultime ipotesi circolate, potrebbe anche essere
previsto un regime transitorio per il 2015 e il 2016, concedendo così all’amministrazione finan­
ziaria la presentazione o la tra­
smissione della denuncia rispet­
tivamente entro due anni e un an­
no dal termine di decadenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il trend dei reati tributari
L’andamento delle notizie di reato per i diversi illeciti tributari dal 2012 al 2014 (con la stima a fine anno) su un campione di 43 Procure della Repubblica
(*) Gennaio - luglio 2014
Proiezione a fine 2014
Dichiarazione fraudolenta
con uso di fatture false
Altre ipotesi
di dichiarazione fraudolenta
Var. 2014/12
Dichiarazione
infedele
Var. 2014/12
+5,8%
Var. 2014/12
+15,6%
Var. 2014/13
Var. 2014/12
+29,0%
Var. 2014/13
-13,8%
Omessa presentazione
dichiarazione
+38,6%
Var. 2014/13
Var. 2014/13
-1,5%
+3,1%
+35,0%
7.000
3.500
2.333
2.864
2.468
1.234
0
2012
2013
2014*
237
203
2012
2013
Emissione fatture
per operazioni inesistenti
274
1.976
2014*
2012
1.330
1.507
Var. 2014/13
-5,3%
2012
2013
3.580
2014*
2012
2013
2014*
Var. 2014/12
Var. 2014/13
+23,9%
6.614
6.266
3.372
2014*
2013
Indebita
compensazione
3.133
1.686
649
0
2.916
+50,9%
-5,8%
1.298
2012
Var. 2014/12
5.313
2.434
2014*
+17,9%
7.000
3.500
2013
Var. 2014/13
-13,9%
2.829
1.458
Omesso
versamento di Iva
+38,5%
Var. 2014/13
2.104
1.275
Var. 2014/12
-2,4%
2.550
137
Omesso versamento
di ritenute certificate
Var. 2014/12
2.588
2012
2013
2014*
289
352
2012
2013
436
218
2014*
Fonte: elaborazioni Il Sole 24 Ore su dati Procure
L’ANALISI
l’esclusione riguarderà anche le operazioni concluse nel passato.
La delega si pone quale ulteriore obiettivo quello di operare una revisione del sistema delle sanzioni penali di tipo tributario. L’orientamento che dovrebbe affermarsi dovrebbe essere quello di concentrare l’azione di contrasto dell’evasione fiscale nella repressione dei comportamenti «fraudolenti, simulatori o finalizzati alla embra stia prendendo creazione e all’utilizzo di forma l’ambizioso documentazione falsa». Si va in obiettivo di fornire una
questa direzione per il reato di risposta alle istanze provenienti dichiarazione fraudolenta; sulla dal mondo produttivo e tese a base di quanto emerge dalle ottenere certezza giuridica nei bozze del decreto delegato, se rapporti tra fisco e contribuente. ne circoscrive il campo di Le prime bozze circolate del applicazione ai soli decreto legislativo di attuazione comportamenti realmente della delega fiscale contengono fraudolenti. Saranno escluse finalmente una disciplina e dei quindi le contestazioni che principi guida da seguire per attengono all’applicazione dei evitare di cadere nella criteri di competenza, inerenza “trappola” dell’abuso del diritto. e indeducibilità di elementi Va dunque commentata con passivi. Questà novità è soddisfazione l’introduzione di particolarmente importante una disciplina positiva di questo perchè rende meno rischiosa istituto, sinora di origine l’applicazione della normativa giurisprudenziale, che permetta tributaria, spesso suscettibile di ai contribuenti di conoscere il interpretazioni non univoche. perimetro entro cui muoversi Nemmeno in questa occasione il per ottenere leciti risparmi legislatore ha tenuto conto della d’imposta senza incorrere nei crisi finanziaria che ha colpito le rilievi dell’agenzia delle Entrate. imprese e che determina spesso Non saranno più considerate l’impossibilità oggettiva di abusive le operazioni versare i tributi. La direttrice giustificate da sostanziali sulla quale ci si è mossi è quella ragioni economiche, anche di dell’aumento delle soglie di natura organizzativa e punibilità. Sarebbe invece gestionale, che rispondano a auspicabile un intervento di tipo finalità di ottimizzazione e diverso con riferimento ai reati miglioramento della struttura o di indebita compensazione e di dei metodi funzionali omesso versamento di Iva e dell’impresa. Inoltre, è ritenute. Queste fattispecie, non senz’altro positivo affermare a caso assenti nel sistema penale che sarà salvaguardata la libertà tributario del decreto legislativo di scelta del contribuente tra 74/2000, e introdotte negli strade diverse e differenti ultimi dieci anni, hanno avuto regimi fiscali, anche se, dalla sua l’effetto di criminalizzare i scelta, potrà derivare un minor contribuenti, anche in buona carico tributario. Deve forse far fede, sanzionandoli per meri riflettere il fatto che principi inadempimenti. Per questi casi, come questo, debbano essere sempre più diffusi, non si chiariti con una norma specifica. dovrebbero prevedere sanzioni Sul fronte sanzionatorio si penali, che mal si conciliano con registra la novità positiva le esigenze di giustizia dell’esclusione dell’abuso del sostanziale, specie diritto e dell’elusione fiscale dal considerando gli aggravi di pena campo penale. I tavoli delle che deriveranno Procure si libereranno, dunque, dall’introduzione, dal 1° gennaio di numerosi fascicoli poiché, in 2015, del reato di autoriciclaggio. base al principio del “favor rei” © RIPRODUZIONE RISERVATA
L’ambizioso
obiettivo
di fare
chiarezza
S
Abuso del diritto solo in casi limitati
Dario Deotto
potrà essere applicato a casi dav­
vero limitati quello che dovrebbe emergere dal provvedimento at­
teso domani all’esame del Consi­
glio dei ministri. Non poteva che essere così, visto che, utilizzando un’espressione coniata circa a me­
tà del 1800 in Francia ­ e già riporta­
ta su queste pagine ­ l’abuso inizia dove finisce il diritto. Abuso e di­
ritto sono due facce della stessa medaglia: il primo si pone come confine dell’esercizio del secon­
do. Il fatto è che in Italia l’abuso del
diritto di matrice tributaria è dive­
nuto nel tempo una sorta di com­
mistione nella quale sono affluiti i fenomeni più disparati, molti dei quali di natura (eventualmente) evasiva, che con l’abuso del diritto
non avevano proprio nulla a che vedere. Senza contare che l’elusio­
ne o l’abuso sono stati individuati anche in ipotesi in cui il contri­
buente poneva in essere operazio­
ni per conseguire un vantaggio fi­
scale legittimo. Il fatto di consegui­
re un semplice vantaggio fiscale, soprattutto quando non c’erano valide ragioni economiche sotto­
stanti, è stato individuato, infatti, come una sorta di “peccato”, come
se il contribuente non potesse frui­
re di un regime di tassazione infe­
riore rispetto a un altro, e quindi dovesse scegliere sempre il tratta­
mento fiscale più oneroso.
Tutto questo dovrebbe (il con­
dizionale è d’obbligo) avere fine con il nuovo testo sull’abuso del di­
ritto. Verrà stabilito, in particola­
re, che si ha abuso del diritto quan­
do il contribuente pone in essere operazioni prive di sostanza eco­
nomica che realizzano essenzial­
mente vantaggi fiscali indebiti. Poi
il testo dà una definizione, forse non chiarissima, di cosa significa effettuare operazioni prive di so­
stanza economica e di vantaggio fiscale indebito. Quello che però è chiaro è che occorrono ambedue i requisiti (il terzo sarebbe quello dell’essenzialità, ma è da intender­
si “connaturato” al vantaggio fi­
scale indebito) per aversi abuso del diritto. Con l’evidente conse­
guenza che se un contribuente po­
ne in essere operazioni esclusiva­
mente per fruire di un regime fi­
scale previsto dal sistema (quindi legittimo) non si può parlare né di abuso né di elusione (il testo con­
ferma che sono la stessa cosa). E questo a prescindere da eventuali ragioni economiche sottostanti.
Il testo del decreto conferma
poi che il contribuente può sce­
gliere tra regimi diversi quello me­
no oneroso fiscalmente, quindi l”uso distorto”, semmai, si è avuto fino a questo momento da parte di prassi e giurisprudenza. Il vero ”abuso dell'abuso” si è
avuto però quando in molti pro­
nunciamenti di legittimità sono state ritenute “abusive” situazioni in realtà riconducibili (eventual­
mente) alla simulazione e alla fro­
de. Ne sono esempi i noti casi in cui
la cessione di un marchio è stata si­
mulata in una cessione d’azienda, il contratto di un famoso calciato­
re è stato tramutato in diritto di sfruttamento dell’immagine, per non parlare dei casi in cui delle aree sono state fatte apparire co­
me pertinenziali oppure di certi rapporti infragruppo chiaramen­
te “camuffati”. Senza contare tutte
le ipotesi di anti economicità – chiaramente di natura eventual­
mente “evasiva” – che sono state Il convegno
IL 29 GENNAIO
Telefisco 2015:
sotto la lente
la nuova
precompilata
Angelo
Cremonese
Elusione. I possibili effetti della nuova disciplina
pSarà un abuso del diritto che LE INIZIATIVE
QUOTIDIANO DEL FISCO
Legge di stabilità
e sentenze Irap
Oggi l’analisi sulle clausole di
salvaguardia e l’articolo sulle
sentenze di Cassazione sull’Irap
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com
“condite” con il sempre presente “sale” dell’abuso del diritto. Tutto questo non dovrebbe (an­
che qui il condizionale è d’obbligo)
accadere più. Dal testo dello sche­
ma di decreto legislativo si com­
prende che tutte le volte in cui si è in presenza di fenomeni simulato­
ri, di alterazione, di frode, non si è nel campo dell’abuso del diritto, ma in quello dell’evasione. Accade cioè quello che avviene
in altri ordinamenti stranieri (Ger­
mania, Spagna), nei quali tutte le situazioni simulatorie vengono ri­
condotte all’evasione, con l’abu­
so/elusione che costituisce una fattispecie residuale. In questo modo, se la norma verrà applicata correttamente, anche in Italia il fe­
nomeno dell’abuso/elusione do­
vrebbe ricondursi a situazioni molto limitate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Torna l’appuntamento annuale di Telefisco: il 29 gennaio 2015 imprese e professionisti potranno approfondire tutte le tematiche legate alle novità fiscali introdotte dalle manovre per il 2015. Gli esperti del Sole 24 Ore illustreranno, durante l’annuale convegno giunto alla 24esima edizione, le novità fiscali che interessano le imprese e, di conseguenza, i professionisti. Attenzione puntata, dunque, sulle novità che saranno previste dalla legge di Stabilità in corso di approvazione in Parlamento, sulle disposizioni attuative delle delega per la riforma fiscale, a partire dall’abuso del diritto, oltre che sulle novità in materia di contabilità e sulle procedure per il rientro dei capitali dall’estero disciplinate dalla legge 186/2014 in vigore dal prossimo 1° gennaio che introduce, tra l’altro, il reato di autoriciclaggio. Ma spazio anche alle novità introdotte dal decreto semplificazioni. A cominciare da quelle in campo Iva con la modifica delle regole per le richieste di rimborsi e dall’iscrizione immediata al Vies, per arrivare a quelle sulle comunicazioni (black list, lettere d’intento e Intrastat). Con un approfondimento sulle conseguenze per professionisti e intermediari abilitati sull’introduzione della dichiarazione precompilata e della certificazione unica per i sostituti d’imposta che conterrà anche i redditi di lavoro autonomo.
Come negli anni passati,
sarà possibile seguire i lavori presso una delle sedi collegate, che a oggi sono 22, distribuite su tutto il territorio nazionale. Banche, Ordini professionali e organismi associativi locali possono diventare partner del Sole 24 Ore e attivare una sede di Telefisco nella propria città: tutte le informazioni per aderire sono disponibili all’indirizzo www.ilsole24ore.com/tel
efisco. In alternativa è possibile chiamare il numero dedicato 02. 349732 09 oppure scrivere una mail alla casella [email protected]. Per diventare partner di
Telefisco 2015 è necessario mettere a disposizione una sala convegni di dimensioni
sufficienti (da 50 a 1.000 posti) per giovedì 29 gennaio e il pomeriggio del giorno precedente (per l’allestimento e le prove tecniche di collegamento). © RIPRODUZIONE RISERVATA