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Contraente
FONDO di SOLIDARIETA’
PER IL PERSONALE
IN QUIESCENZA DELLA
CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA
POLIZZA RIMBORSO SPESE
MEDICHE DIPENDENTI
IN QUIESCENZA
n° 000345/30/300011
EDIZIONE 2014
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AGENZIA
COD.
RAMO
N. POL.
LUCCA
000345
30
300011
CONTRAENTE
Fondo di Solidarietà
per il Personale in Quiescenza
della Cassa di Risparmio di Lucca
La Società Cattolica di Assicurazione, in base alla normativa allegata al presente certificato, redatto
in tre originali di n°23 pagine,
assicura
CONTRAENTE
:Fondo di Solidarietà per il Personale in Quiescenza
.della Cassa di Risparmio di Lucca - Piazza San Giusto
n° 10, 55100 Lucca – c.f. 92010160460
ASSICURATI
:Dipendenti in quiescenza della Cassa di Risparmio di
Lucca, Pisa e Livorno Spa
DURATA
: anni 1 (uno)
DECORRENZA DELLA COPERTURA
: 31/12/2013 (ore 24.00)
SCADENZA DELLA COPERTURA
: 31/12/2014 (ore 24.00)
Rata iniziale dal 31/12/2012
Rate successive dal 31/12/13
IMPONIBILE EURO
48.780,49
48.780,49
TASSE EURO
1.219,51
1.219,51
TOTALE EURO
50.000,00
50.000,00
Rate annuali di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) di cui euro 1.219,51 per rivalsa imposta.
SOCIETÀ. CATTOLICA DI
ASSICURAZIONE COOP A R.L.
IL CONTRAENTE
___________________________
______________________
Il sottoscritto, con riferimento a quanto disposto dall'art.1341 del c.c. dichiara di approvare
specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli che regolano l'assicurazione:
Art. 6 - Durata dell’assicurazione/tacita proroga dell’assicurazione
Art.18 - Competenza territoriale
Art.22 - Termine massimo per la presentazione della denuncia di sinistro
Art.26 - Controversie
IL CONTRAENTE
____________________________
L'importo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) è stato versato a mezzo bonifico bancario dal
contraente in Lucca il ______________
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L'ESATTORE
_________________
Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza ai sensi del regolamento
IVASS n.35 del 26 maggio 2010, il fascicolo informatico contenente:
la nota informativa
le condizioni di assicurazioni
il modulo proposta, ove previsto
IL CONTRAENTE
_______________________
Ai sensi del Regolamento n.35 del 26/05/2010, Il Contraente ha l’obbligo di consegnare agli assicurati,
prima
dell’adesione alla copertura assicurativa, le condizioni di assicurazione ed eventuali appendici ovre previste
IL CONTRAENTE
_____________________
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INDICE
DEFINIZIONI
5/6
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – Contraente - Assicurati
Art. 2 - Oggetto del contratto
Art. 3 – Delimitazioni ed esclusioni
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7
7
7
Art. 4 – Estensione territoriale
Art. 5 – Effetto dell’assicurazione
Art. 6 – Durata dell’assicurazione / Tacita proroga dell’assicurazione
Art. 7 – Raccolta dati degli Assicurati
Art. 8 – Determinazione del premio e regolazione
Art. 9 – Inclusioni/Uscite in garanzia nel corso dell’anno
Art.10 – Adesione familiari fiscalmente a carico e non a carico purchè conviventi
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8
8
8
9
9
9
Art.11 – Persone non assicurabili
Art.12 – Assicurazione per conto altrui
Art.13 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art.14 – Trattamento dei dati personali
Art.15 – Trattamento dei dati sensibili
Art.16 – Limite di età
Art.17 – Oneri fiscali
Art.18 – Competenza territoriale
Art.19 – Rinvio alle norma di legge
Art.20 – Clausola Broker
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO
Art.21 – Avviso di sinistro
Art.22 – Termine massimo per la presentazione della denuncia di sinistro
Art.23 – Obblighi in caso di sinistro
Art 24 – Criteri di liquidazione
Art.25 – Modalità di pagamento
Art.26 – Controversie
Art.27 – Rinuncia all’azione di rivalsa
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A. RIMBORSO SPESE MEDICHE/OSPEDALIERE
Art.28 – Oggetto della garanzia rimborso spese mediche
Art.29 – Estensioni di garanzia
Art.30 – Modalità di erogazione delle prestazioni
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14
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B. INDENNITA’ GIORNALIERE
Art.31 – Indennità giornaliera sostitutiva
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C. SPESE EXTRAOSPEDALIERE DI ALTRA DIAGNOSTICA
Art.32 – Spese per esami di Alta Diagnostica
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16
D. ALTRE SPESE SPESE EXTRAOSPEDALIERE
Art.33 – Altre Spese Extraospedaliere
Art.33/1 – Spese per visite specialistiche e accertamenti diagnostici
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Art.33/2 – Cure Dentarie da Infortunio
Art.33/3 – Trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di infortunio e/o curativi di malattia
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Art.33/4 – Ticket
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E. PROTESI
Art.34 – Spese per Protesi
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ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
20/24
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intende per:
Assicurazione o contratto:
il contratto di assicurazione;
Assicurato:
la persona fisica il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione;
Assistenza infermieristica:
l'assistenza prestata da personale fornito di specifico diploma;
Cattolica:
la Società Cattolica di Assicurazione Coop. a.r.l.;
Centrale Operativa:
La struttura di MAPFRE WARRANTY SPA costituita da: medici, tecnici,
operatori che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Cattolica
provvede, per incarico di quest’ultima:

al contatto telefonico con l’assicurato;

ad organizzare ed erogare le prestazioni previste dal contratto;

ad organizzare i ricoveri presso gli istituti di cura convenzionati
Centri Clinici Convenzionati Le strutture sanitarie convenzionate con la Centrale Operativa (ospedali,
centri diagnostici, cliniche e case di cura) alle quali l’Assicurato può
rivolgersi, tramite preventiva indicazione ed autorizzazione da parte della
stessa Centrale Operativa, per usufruire delle prestazioni sanitarie con costi
a carico di Cattolica;
Centri Clinici non Convenzionati Le strutture sanitarie non rientranti tra i centri clinici convenzionati –
purché in possesso, all’atto dell’erogazione della prestazione, dei requisiti
stabiliti dalla normativa di legge in vigore – alle quali l’Assicurato può
comunque rivolgersi per i ricoveri e gli interventi chirurgici necessari, esclusi
comunque stabilimenti termali, case di convalescenza , soggiorno e RSA
(Residenze Sanitarie Assistenziali);
Contraente:
il Fondo di Solidarietà fra il Personale in Quiescenza della Cassa di
Risparmio di Lucca, che stipula il contratto di assicurazione e paga il
premio;
Day-Hospital:
la permanenza diurna in un istituto di cura (senza pernottamento) con
finalità terapeutiche o chirurgiche. Non è considerato day hospital la
permanenza in istituto presso il Pronto Soccorso. E’ escluso il day hospital
diagnostico, anche se praticato chirurgicamente, salvo non sia direttamente
connesso con un ricovero o un intervento chirurgico, anche ambulatoriale, e
sia effettuato entro i 100 giorni precedenti e nei 120 giorni successivi.
Inoltre è compreso il day hospital diagnostico, qualora siano state scelte le
garanzie esami di alta diagnostica e trattamenti terapeutici ambulatoriali, visite specialistiche ed esami diagnostici, entro i limiti previsti da tali
garanzie;
Indennizzo:
sinistro;
la prestazione in denaro dovuta da Cattolica all’Assicurato in caso di
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Infortunio:
ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce
lesioni fisiche obiettivamente constatabili;
Intervento Chirurgico:
atto medico, praticato in Istituto di Cura o in ambulatorio, perseguibile
attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l’utilizzo di sorgenti
di energia meccanica termica o luminosa. Agli effetti assicurativi si intende
equiparata ad un intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di
fratture e lussazioni;
Intervento Chirurgico Ambulatoriale: Intervento di chirurgia effettuato senza ricovero in ambulatori
autorizzati all’erogazione di tale prestazione da parte dell’ASL di
competenza, anche comportante suture, diatermocoagulazione, crioterapia,
biopsia, endoscopia con biopsia;
Istituto di Cura:
gli ospedali pubblici, le cliniche e le case di cura convenzionate con il
Servizio Sanitario Nazionale e/o private, regolarmente autorizzati
all’erogazione dell’assistenza ospedaliera e al ricorevo dei malati. Sono
esclusi: gli stabilimenti termali, le cliniche e le case di cura per la
convalescenza, per lunga degenza, per la cura di malati cronici e le
strutture che prestano prevalentemente cure con finalità dietologiche ed
estetiche;
Malattia:
ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio;
Malformazionie – Difetto fisico Alterazione organica, congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico,
che sia evidente o sia clinicamente diagnosticabile prima della decorrenza
della garanzia;
Massimale:
la somma massima, stabilita nel contratto, che Cattolica è tenuta a
corrispondere all’assicurato in caso di uno o più sinistri avvenuti nello stesso
anno assicurativo;
Nucleo Familiare
coniugi o conviventi “more uxorio” e loro figli, questi ultimi se fiscalmente a
carico.
Polizza:
il documento che prova il contratto di assicurazione;
Premio:
la prestazione in denaro dovuta dal contraente a Cattolica;
Regime Misto
Qualora le prestazioni mediche vengano eseguite da Istituti di cura e
professionisti in parte convenzionati con la Centrale Operativa ed in parte
con la stessa non convenzionati.
I casi che si possono verificare sono:

Istituto di cura convenzionato e professionisti non convenzionati

Istituto di cura non convenzionato e professionisti convenzionati
Ricovero:
la degenza comportante pernottamento in istituto di cura;
Scoperto o Franchigia:
la parte del danno, in misura percentuale o fissa, che per ogni sinistro
rimane a carico dell’assicurato;
Sinistro:
il verificarsi dell’evento per il quale è prestata l'assicurazione;
Visita Specialistica
Visita effettuata da medico chirurgo in possesso di titolo di specializzazione,
per diagnosi e per prescrizione di terapie cui tale specializzazione è
destinata.
Stato di Non Autosufficienza Incapacità di svolgere - in modo presumibilmente permanente e senza
alcun ausilio – una serie di attività elementari della vita quotidiana.
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Contraente – Assicurati
La presente polizza è stipulata dal Fondo Solidarietà fra il Personale in Quiescenza della Cassa di
Risparmio di Lucca con sede in Piazza San Giusto 10 55100 Lucca partita iva 92010160460.
L’assicurazione viene prestata a favore dei dipendenti in quiescenza della Cassa di Risparmio di
Lucca Pisa e Livorno SPA, dei loro coniugi o conviventi “more uxorio” e dei loro figli, questi ultimi solo
se fiscalmente a carico.
E’ data facoltà di poter includere in garanzia con pagamento del corrispettivo premio a carico del
dipendente in quiescenza:
 i figli fiscalmente non a carico e i familiari conviventi a condizione che siano inclusi tutti i familiari
risultanti dallo stato di famiglia;
 i figli non più conviventi dei dipendenti in quiescenza e i relativi coniugi o conviventi “more
uxorio” e figli tutti risultanti da stato di famiglia a condizione che siano inclusi tutti i familiari
risultanti dallo stato di famiglia;
 il coniuge, anche legalmente ed effettivamente separato, è assicurabile anche se con domicilio
e/o residenza diversi dal dipendente in quiescenza assicurato. La copertura cesserà alla
scadenza annuale nel caso in cui subentri situazione di cessazione degli effetti civili del
matrimonio.
La copertura opera a favore di tutti gli Assicurati indipendentemente dalle condizioni fisiche, compresi i
soggetti affetti da difetti fisici e mutilazioni rilevanti, anche per malattie pregresse recidivanti; la Società
rinuncia pertanto ad avvalersi del disposto degli artt.1892,1893,1898
Art. 2 - Oggetto del contratto
Il presente contratto ha per oggetto la prestazione delle seguenti garanzie
A. Rimborso Spese Mediche/Ospedaliere
B. Indennità Giornaliera (Diaria Sostitutiva)
C. Spese Extraospedaliere di Alta Diagnostica
D. Altre Spese Extraospedaliere
E. Protesi
così come descritte nelle corrispondenti Sezioni.
Art. 3 – Delimitazioni ed esclusioni
L'assicurazione non comprende le spese sanitarie, gli interventi chirurgici ed i ricoveri determinati da:
 intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza, sindromi psico-organiche, schizofrenia, forme
maniaco depressive o stati paranoici – vedi anche articolo 11 –
 le cure e/o gli interventi per l’eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni
preesistenti alla stipula del contratto
 interruzioni volontarie di gravidanza;
 diagnosi e cura della sterilità e dell’impotenza;
 malattie mentali, disturbi psichici in genere e comportamenti nevrotici;
 finalità dietologica a meno che non siano resi indispensabili in conseguenza di un intervento
chirurgico per malattia o infortunio;
 finalità estetica, salvo i casi di interventi di chirurgia plastica o ricostruttiva resi necessari da malattia
o da infortunio;
 le prestazioni non effettuate da medico o centro medico, ad eccezione di quelle infermieristiche ove
prevista;
 day hospital a finalità diagnostiche anche se praticato chirurgicamente, salvo non sia direttamente
connesso con un ricovero o un intervento chirurgico, anche ambulatoriale, e sia effettuato entro i 100
giorni precedenti e i 120 giorni successivi
 check-up di medicina preventiva
 le protesi dentarie, la cura delle paradontopatie, le cure dentarie e gli accertamenti odontoiatrici.
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

i ricoveri causati dalla necessità dell’Assicurato di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti
elementari della vita quotidiana nonché i ricoveri per lunga degenza.Si intendono quali ricoveri per
lunga degenza quelli determinati da condizioni fisiche dell’Assicurato che non consentono più la
guarigione con trattamenti medici e che rendono necessaria la permanenza in Istituto di cura per
interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento;
gli interventi per sostituzione di protesi ortopediche di qualunque tipo, salvo quanto previsto
all’articolo 34)
Sono inoltre esclusi gli interventi chirurgici ed i ricoveri per gli infortuni:
 causati dalle azioni delittuose compiute o tentate dall’assicurato;
 causati da guida in stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti
o di sostanze allucinogene;
 derivanti da sport aerei (deltaplani, ultraleggeri, parapendii e assimilabili), dalla partecipazione a
gare motoristiche, il free-climbing, il rafting e l’alpinismo estremo, nonché dalla partecipazione alle
relative prove ed allenamenti;
 derivanti da attività sportive professionali (comprese gare ed allenamenti). Per sport professionali si
intendo quelli che determinano una retribuzione, in premi o in denaro, che costituiscono la fonte
primaria di reddito dell’assicurato o, comunque non marginale ad altre forme di reddito derivanti
dall’esercizio di altre attività;
 accaduti durante lo svolgimento del servizio militare volontario per mobilitazione.
SI conviene altresì, che la garanzia non è operante per:
 l’esercizio di medicine e pratiche non convenzionali e non riconosciute dalla medicina ufficiale
italiana;
 le conseguenze di guerre, insurrezioni, tumulti popolari, se l’assicurato non ha preso parte attiva;
 le conseguenze derivanti da trasmutazione del nucleo dell’atomo provocata dall’accelerazione
artificiale delle particelle atomiche;
 le conseguenze di contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo.
Art. 4- Estensione territoriale
L'assicurazione ha efficacia per il mondo intero.
Art. 5– Effetto dell’assicurazione
La garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata sono stati
pagati dal Contraente, diversamente ha effetto dalle ore 24,00 del giorno dell’avvenuto pagamento.
I premi devono essere versati dal Contraente a Cattolica.
Se il Contrante non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore
24,00 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24,00 del
giorno di pagamento, ai sensi dell’Art. 1901 C.C.
Il premio deve essere pagato al Broker, o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società.
Art.6– Durata dell’assicurazione / Tacita proroga dell’assicurazione
La garanzia scade alle ore 24,00 del giorno indicato in polizza.
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza
dell’assicurazione, quest’ultima è prorogata per un anno.
Cattolica rinuncia fin d’ora ad avvalersi, per il periodo di validità della copertura assicurativa, della facoltà di
recedere anticipatamente in caso di sinistro.
Qualora il ricovero abbia inizio entro la data di scadenza indicata in polizza, la garanzia è operante anche
successivamente alla scadenza dell’assicurazione stessa sino a quando l’Assicurato venga dimesso
dall’Istituto di Cura.
Art. 7 – Raccolta dati degli assicurati.
L’Associato, al fine di consentire a Cattolica di ottemperare alle disposizioni del Regolamento Isvap n.27 del
14 ottobre 2008 ed eventuali successive modifiche, si impegna a fornire a Cattolica i seguenti dati:
 data di adesione alla copertura assicurativa per ogni singola applicazione;
 elenco nominativo degli aderenti indicati all’Art1)
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


codice fiscale dell’aderente;
data effetto copertura della singola adesione;
data scadenza della singola adesione;
Art. 8 - Determinazione del premio e regolazione
Il premio annuo finito per ciascuna assicurato, come disciplinato all’Art.1), si intende stabilito in € 280,00.
Al perfezionamento della presente polizza il Contraente anticipa un importo di € 50.000,00
(cinquantamila/00) pari a n°178 adesioni e che corrisponde alla rata annuale di premio anticipato. Il
Contraente si impegna a fornire a Cattolica entro il 28/02/2014 (e così entro il 28/2 di ciascuna annualità
successiva) lo stato di rischio dell’annualità 2014 (e così per le prossime annualità) corrispondente ad un
minimo di 1.000 adesioni (e/o assicurati) unitamente al versamento del relativo premio a saldo sino al
raggiungimento del premio minimo annuo garantito di € 280.000,00 (DUECENTOOTTANTAMILA/00).
Resta convenuto fra le Parti che alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, verrà effettuata la
regolazione del premio sulla base del numero di assicurati, come disciplinato all’Art.1), risultante a tale data.
Entro 30 giorni dalla fine di ogni annualità assicurativa, o periodo minore di assicurazione si procederà al
conguaglio dei premi.
Effettuato il conguaglio tra il premio consuntivo e quello versato in via preventiva, l'eventuale saldo
risultante verrà versato da Contraente entro 30 giorni da quando ne sarà venuto a conoscenza.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio alle scadenze pattuite, l’assicurazione resta sospesa
dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del
pagamento, ai sensi dell’art. 1901 cod. civ..
Se il Contraente non adempie agli obblighi relativi, Cattolica, fermo il suo diritto di agire per il pagamento
dei premi scaduti, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce il mancato
pagamento del premio o della rata di premio.
Cattolica ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti
e le documentazioni necessarie.
La somma dovuta a Cattolica a titolo di premio minimo per ciascun anno o periodo minore per il quale la
presente polizza avrà vigone in nessun caso potrà essere inferiore a € 280.000,00
(DUECENTOOTTANTAMILA) comprensivo di tasse.
Art. 9 – Inclusioni/Uscite di garanzia nel corso dell'anno
Per l’inclusione in garanzia di nuovi assicurati, come disciplinato all’Art.1), nel corso dell’annualità
assicurativa, si conviene che la garanzia avrà effetto dalle ore 24,00 del giorno ricevimento della
comunicazione di adesione fermo quanto previsto al successivo Articolo 10 Decorrenza della garanzia –
Termni di Aspettativa.
Il Contraente s'impegna a darne avviso tramite comunicazione via fax oppure nelle modalità concordate
con Cattolica.
Ai fini del pagamento del premio resta inteso che:
- se l'inclusione avviene nel primo semestre dell'anno la stessa comporta la corresponsione dell'intero
premio annuo;
- se l'inclusione avviene nel secondo semestre dell'anno verrà corrisposto il 60% del premio annuo.
L’assicurazione si intende valida per l’assicurato, sino alla scadenza annuale della polizza..
Art. 10 – Decorrenza della Garanzia – Termini di Aspettativa
Per gli assicurati che hanno dato la propria adesione entro il termine del 28/02/2013 (e così entro il 28/2 di
ciascuna annualità assicurativa) la garanzia decorre dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza fermo il
pagamento del relativo premio corrispondente.
Per coloro che aderiscono nel corso dell’annualità assicurativa la garanzia decorre dalle ore 24,00 del
 1° giorno successivo a quello dell’adesione per gli infortuni
 30° giorno successivo a quello dell’adesione per le malattie
 90° giorno successivo a quello dell’adesione per gli stati patologici diagnosticati sottoposti ad
accertamenti e/o curati precedentemente
 300 °giorno successivo a quello di adesione per il parto e le malattie da puerperio.
Art. 11 - Persone non assicurabili
Non sono assicurabili le persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool-stupefacentiallucinogeni-farmaci), infezioni da HIV, e/o dalle seguenti infermità: sindromi organiche cerebrali,
schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi.
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La sopravvenienza di tali affezioni costituisce causa di esclusione dell’ assicurato dalla garanzia del
contratto.
In questo caso Cattolica restituisce al Contraente la parte di premio versata relativa al periodo di garanzia
non goduto.
Art. 12 - Assicurazione per conto altrui
Essendo la presente assicurazione stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono
essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che
dall'assicurato, così come disposto dall'art. 1891 cod. civ..
Art. 13 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la
stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 e 1894 cod. civ.
Art. 14 – Trattamento dei dati personali
Cattolica s’impegna a conservare la riservatezza su tutti i dati relativi al Contraente e/o Assicurati di cui
venga in possesso con il presente contratto e a non divulgare le informazioni così raccolte.
Cattolica raccoglie e registra tali dati personali riguardanti il Contraente e/o gli Assicurati. Essa è inoltre
tenuta, ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n°196 (e successive modificazioni), ad utilizzare tali dati
esclusivamente in termini compatibili con lo scopo di conclusione e gestione del contratto suddetto e a
trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza.
Cattolica s’impegna altresì, ai sensi del del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n°196 (e successive modificazioni) ,
a custodire e controllare i dati personali raccolti in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita,
anche accidentale, dei dati stessi di accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme
alla finalità della raccolta.
Art. 15 - Trattamento dei dati sensibili
Il Contraente e/o l’Assicurato presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano
da parte di Cattolica e da parte del Broker, in particolare dei dati sensibili ai sensi del del D.Lgs. del 30
giugno 2003 n°196 (e successive modificazioni).
Art. 16 - Limite di età
L'assicurazione vale per le persone di età non superiore a 80 anni di età del titolare (dipendente in
quiescenza), cessando automaticamente alla prima scadenza annuale di polizza successiva al compimento
di tale età; in tal caso agli eventuali componenti del nucleo familiare compresi in garanzia viene data facoltà
di mantenere la copertura assicurativa. Dettà facoltà potrà essere esercitata alla prima scadenza
contrattuale successiva al compimento dell’80° anno di età del titolare (dipendente in quiescenza); in caso
contrario i familiari verranno esclusi dalla copertura assicurativa insieme con il titolare e non potranno più
essere reinseriti. Qualora invece, un componente del nucleo familiare assicurato raggiunga l’80° anno di
età, l’assicurazione cesserà alla prima scadenza annua limitatamente a questo assicurato.
Art. 17 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi al contratto di assicurazione sono a carico del contraente.
Art. 18 - Competenza territoriale
Per ogni controversia derivante dall’applicazione del presente contratto è competente esclusivamente
l’Autorità giudiziaria ove il Contraente e/o l’Assicurato hanno la sede o la residenza o il domicilio elettivo.
Art. 19 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è regolato nel contratto si applicano le vigenti disposizioni della Legge Italiana.
Art. 20 – Clausola Broker
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D’accordo tra le Parti, si prende atto che il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente
contratto alla Spett.le PRISMA Insurance Broker Srl – Via G.Puccini 1602/E 55100 Lucca.
Cattolica prende atto che tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del
Contraente dalla Prisma Insurance Broker Srl. Ogni comunicazione fatta dalla Prisma Insurance Broker Srl
in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente a Cattolica. Parimenti ogni
comunicazione da parte di Cattolica alla Prisma Insurance Broker Srl sarà da considerarsi come inviata
direttamente al Contraente.
Per quanto concerne l’incasso dei premi di polizza, il versamento verrà effettuato dalla Contraente alla
Prisma Insurance Broker Srl che provvederà al versamento a Cattolica.
Resta intesa l’efficacia liberatoria, anche ai termini dell’art. 1901 del C.C., del pagamento così effettuato.
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO
Art. 21 – Avviso di sinistro
L'Assicurato o chi per esso deve presentare denuncia a Cattolica al momento che ne abbia avuto la
possibilità. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso
delle spese sostenute, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
E’ a carico di chi chiede l’indennizzo provare l’esistenza degli elementi che valgono a costituire il diritto a
termini di polizza
Art. 22 - Termine massimo per la presentazione della denuncia di sinistro
Il sinistro deve essere denunciato dal Contraente, dall’Assicurato o dai suoi aventi diritto a Cattolica entro e
non oltre 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro.
L’inadempimento di tale obbligo comporta la perdita del diritto di indennizzo.
Limitatamente ai cicli di cura, la denuncia dovrà essere presentata entro e non oltre 120 giorni dalla
data di chiusura del ciclo stesso.
In ogni caso, si conviene espressamente che le richieste di rimborso relative a sinistri avvenuti nel corso
dell’annualità dovranno pervenire a Cattolica entro e non oltre il termine inderogabile del 20.02
dell’annualità successiva alla data di accadimento del sinistro, sotto pena di decadenza del diritto di
indennizzo.
L’Assicurato, i suoi familiari o i suoi aventi diritto devono consentire le indagini e gli accertamenti necessari
nonché acconsentire alla visita di medici di Cattolica ed a qualsiasi indagine od accertamento che questa
ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato
l’assicurato stesso
Art. 23 - Obblighi in caso di sinistro
La denuncia di sinistro deve essere corredata dalla necessaria certificazione medica.
Eventuale documentazione redatta in lingua diversa dall’Italiano dovrà essere corredata di traduzione in
Italiano. In mancanza, eventuali oneri di traduzione resteranno a carico dell’Assicurato.
L’Assicurato, i suoi familiari o i suoi aventi diritto devono consentire le indagini e gli accertamenti necessari
nonché acconsentire alla visita di medici di Cattolica ed a qualsiasi indagine od accertamento che questa
ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato
l’assicurato stesso.
Art. 24 - Criteri di liquidazione
Cattolica provvede al rimborso delle spese sostenute dall’assicurato, nei limiti pattuiti, a cura
ultimata e su presentazione della documentazione sanitaria e degli originali delle notule di spesa o
delle ricevute debitamente quietanzate. Limitatamente a cartelle cliniche e/o altra documentazione
medica giustificativa (prescrizioni mediche e quant’altro), l’Assicurato può procedere all’inoltro in
copia di tale documentazione utilizzando anche gli strumenti telematici (posta elettronica, fax) sulla
base delle indicazioni fornite da Cattolica.
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La documentazione deve essere intestata all’assicurato.
Cattolica trattiene gli originali delle notule di spesa (oltre a quanto sopra precisato) che si
impegna a restituire all’Assicurato qualora le stesse fossero richieste dall’Agenzia delle
Entrate, previa apposizione della data di liquidazione e dell’importo liquidato.
L’assicurato dovrà inoltre conservare la lettera riepilogativa dei sinistri gestiti da MAPFRE,
riportante gli importi liquidati o non liquidati, che potrà essere utilizzata ai fini della
dichiarazione dei redditi e/o per altri usi consentiti.
Si precisa altresì che ad ogni singolo sinistro gestito da MAPFRE, verrà comunque inviata
una lettera di comunicazione dedicata.
Qualora l’Assicurato abbia presentato a terzi l’originale delle notule, distinte e ricevute per ottenerne
il rimborso, Cattolica effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto dietro
dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.
Per le spese sostenute all'estero i rimborsi verranno effettuati in Italia, in valuta italiana, al cambio
medio, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi, della settimana in cui la spesa è stata
sostenuta dall'assicurato.
Art. 25 – Modalità di pagamento
Cattolica indennizza l’Assicurato con le seguenti modalità:
–
Prestazione indiretta – Rimborso all’assicurato
Il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato da Cattolica, su presentazione dell’originale, unitamente
alla richiesta di rimborso, delle relative notule, distinte, fatture e ricevute, debitamente quietanzate,
accompagnate da:
 cartella clinica completa in caso di ricovero;
 certificati medici che attestano l’alterazione dello stato di salute (diagnosi, ecc.);
 referto del pronto soccorso in caso di infortunio;
 fatture per le quali si richieda il rimborso (originale più fotocopia). Le fatture di importi maggiori a €
77,47 devono essere sempre complete della marca di bollo di € 2,00 come previsto dalle disposizioni
legislative;
 trattamenti fisioterapici a seguito di infortunio: certificazione del Pronto Soccorso, prescrizione del
medico curante (purché per quest’ultimo la specializzazione sia attinente con la prescrizione); tali
prestazioni devono essere effettuate da personale medico o paramedico abilitato in terapia della
riabilitazione
 trattamenti fisioterapici a seguito di malattie: prescrizione medico curante (purché per quest’ultimo la
specializzazione sia attinente con la prescrizione); tali prestazioni devono essere effettuate da
personale medico o paramedico abilitato in terapia della riabilitazione.
La documentazione deve essere intestata all’Assicurato ed il rimborso avviene in favore dell’Assicurato o
di persona eventualmente dallo stesso delegata all’incasso. Agli effetti del rimborso dovuto, tutte le
prestazioni assicurate devono essere prescritte dal medico curante ed effettuate da medico specialista
attinente la patologia nonché dai professionisti indicati nelle specifiche garanzie, corredate dalla relativa
diagnosi (definizione della patologia o sospetta tale), nonché fatturate da un Istituto di Cura, da uno
Studio Medico, da Medico Specialista o da professionista relativamente alle prestazioni previste in
polizza.
Il rimborso delle spese sostenute viene effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata
documentazione al netto delle franchigie e degli scoperti, stabiliti nel presente contratto, che restano a
carico dell’Assicurato
–
Prestazione diretta – Pagamento diretto della prestazione - valida esclusivamente per la
sezione A) Rimborso Spese Mediche/Ospedaliere In questo caso l’Assicurato, i suoi familiari o i suoi eredi dovranno preventivamente contattare la
Centrale Operativa indicando la prestazione di cui intende usufruire.
La Centrale Operativa invierà a mezzo fax o e_mail, seguito del contatto telefonico, all’Assicurato il
modulo per la richiesta del pagamento diretto.
L’assicurato dovrà restituirlo alla Centrale Operativa sempre tramite fax o e_mail debitamente compilato
con allegata la copia della prescrizione medica della richiesta di ricovero.
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La Centrale Operativa alla ricezione del modulo per la richiesta di pagamento diretto verifica la regolarità
amministrativa, la validità della garanzia e la certificazione medica allegata.
Se le verifiche danno esito positivo, la Centrale autorizza telefonicamente l’assicurato per la gestione del
sinistro in convenzione e in questo caso rimborsa le spese direttamente all’Istituto di Cura convenzionato
al netto delle eventuali franchigie e/o scoperti, stabiliti nel presente contratto, che restanto a carico
dell’Assicurato.
Restano a carico dell’assicurato anche le spese:
 per prestazioni non garantite dal contratto
 eccedenti il massimale assicurato
 non autorizzate dalla centrale operativa
che dovrà rimborsare direttamente all’istituto di cura convenzionato.
Se le verifiche danno esito negativo, la Centrale Operativa ne anticiperà telefonicamente all’Assicurato
le motivazioni e farà seguito con l’invio della comunicazione di negazione alla gestione del sinistro in
convenzione.
Qualora il ricovero o l’intervento chirurgico venga effettuato in una struttura convenzionata, ma da parte
di personale non convenzionato, l’Assicurato dovrà sostenere direttamente le spese relative alla
prestazione del personale non convenzionato e richiedere il rimborso secondo le modalità di
“Prestazione indiretta- rimborso all’Assicurato”.
Qualora in caso di emergenza medica il ricovero o l’intervento chirurgico ambulatoriale avvenga negli
orari o nei giorni nei quali la Centrale Operativa non è in funzione, la denuncia del sinistro e la relativa
gestione dovrà avvenire secondo le modalità indicate nel punto precedente “ Prestazione indiretta –
Rimborso all’Assicurato”, con successivo rimborso delle spese sostenute.
Tuttavia se l’Assicurato in caso di emergenza fa ricorso ad un istituto di cura convenzionato e intende
usufruire del pagamento diretto delle prestazioni, dovrà personalmente, o tramite i suoi familiari o i suoi
eredi, telefonare alla Centrale Operativa quanto prima, impegnandosi ad inviare la documentazione
richiesta necessaria ad attivare il pagamento diretto, entro breve tempo e comunque prima della
dimissione. Resta comunque intesto che il ricorso agli istituti convenzionati in casi di emergenza non è
da intendersi come automatica presa in carico del sinistro, dovendosi subordinare l’autorizzazione al
ricovero all’esame della documentazione medica che l’assicurato si impegna a fornire
Art. 26 - Controversie
In caso di controversie sulla natura e sulle conseguenze della malattia, la decisione della controversia può
essere demandata, ad un collegio di tre medici, mediante conferimento per iscritto dell’incarico con
l’indicazione dei termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo di comune
accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei medici della città ove ha sede
l’Istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la
metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a
maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno
dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Art. 27 - Rinuncia all'azione di rivalsa
Limitatamente alle prestazioni conseguenti ad infortunio si conviene che nel caso l'evento sia imputabile a
responsabilità di terzi, Cattolica rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 cod.
civ..
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A. RIMBORSO SPESE MEDICHE / OSPEDALIERE
Art. 28 – Oggetto della garanzia Rimborso spese mediche / Ospedaliere
Con la presente garanzia, Cattolica si impegna a rimborsare all’Assicurato le spese sanitarie che egli debba
sostenere a seguito di ricovero o day-hospital, per trattamenti resi necessari da malattia, infortunio o parto,
con o senza intervento chirurgico, oppure per intervento chirurgico ambulatoriale, fino alla concorrenza dei
massimale di € 175.000,00, da intendersi come disponibilità unica per anno assicurativo e per ciascun
nucleo assicurato come stabilito all’art.1).
Nel caso in cui l’Assicurato subisca un “grande intervento chirurgico “ come da elenco allegato, il massimale
di cui al precedente capoverso viene elevato a € 300.000,00
Le spese mediche indennizzabili ai sensi del presente contratto sono:
a)
onorari del chirurgo e di ogni altro componente l’équipe operatoria, diritti di sala operatoria e materiali
di intervento ivi compresi gli apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicate durante
l'intervento;
b)
retta di degenza con il limite di € 225,00 giornaliere. Vengono escluse le spese non direttamente
connesse alla cura o all’intervento (quali ad esempio spese per telefonate, televisione, bar, ristoranti
e simili);
c)
assistenza medica ed infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici rieducativi, medicinali anche
omeopatici, esami e accertamenti diagnostici forniti dall’istituto di cura durante il periodo di ricovero o
day hospital.
Art. 29 - Estensioni di garanzia
Fermo restando il massimale di cui al precedente Art. 28, sono previste le seguenti estensioni di garanzia:
a) in caso di ricovero con o senza intervento chirurgico, intervento chirurgico ambulatoriale o day-hospital
chirurgico, Cattolica rimborsa le spese sostenute per esami ed accertamenti diagnostici, compresi gli
onorari dei medici, erogate nei 100 giorni precedenti, purché direttamente connessi al ricovero o
all’intervento chirurgico ambulatoriale o day-hospital chirurgico, nonché la spese per esami, acquisto di
medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi,
cure termali (escluse le spese alberghiere) effettuati nei 120 giorni successivi alla cessazione del
ricovero o all’intervento chirurgico ambulatoriale o al day-hospital chirurgico, purché ad essi direttamente
connessi;
b) nel caso di trapianto di organi o di parti di essi conseguenti a malattia o infortunio, Cattolica provvede a
rimborsare le spese sanitarie sostenute per il prelievo sul donatore nonché, in caso di donazione da
vivente, le spese sostenute per prestazioni effettuate in favore del donatore durante il ricovero per
accertamenti diagnostici, assistenza medica ed infermieristica, interventi chirurgici (onorari del chirurgo
e dell’equipe operatoria e materiale di intervento), cure, medicinali e rette di degenza;
c) in caso di parto cesareo, Cattolica si impegna a rimborsare le spese per rette di degenza, accertamenti
diagnostici, assistenza medica, cure, medicinali riguardanti il periodo di ricovero fino ad un massimo di €
5.000,00 per anno assicurativo e per persona;
d) in caso di parto naturale e aborto terapeutico, Cattolica si impegna a rimborsare le spese per rette di
degenza, accertamenti diagnostici, assistenza medica, cure, medicinali riguardanti il periodo di ricovero
fino ad un massimo di € 4.000,00 per anno assicurativo e per persona;
e) nel caso di trasporto dell’assicurato in ospedale o in istituto di cura in Italia o all’Estero, di trasferimento
da un istituto all’altro e di riento alla propria abitazione in Italia, prescritto dal medico curante ed
effettuato in ambulanza, treno, aereo, eliambulanza, Cattolica rimborsa le spese sostenute e
documentate entro il limite di € 2.000,00 per ricovero;
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f)
Cattolica rimborsa le spese documentate di vitto e pernottamento (comprese quelle di natura
alberghiera) di un accompagnatore, reso necessario da ricovero in stato di non autosufficienza
dell’Assicurato per un periodo massimo di 30 giorni per evento e fino alla concorrenza di un importo
massimo giornaliero di € 60,00;
g) Cattolica rimborsa le spese per assistenza infermieristica a domicilio a seguito di ricovero con il limite
giornaliero di € 50,00 con un massimo di 30 giorni per anno assicurativo;
h)
in caso di decesso dell’assicurato durante il ricovero all’estero, Cattolica provvede a rimborsare agli
eredi le spese funerarie e/o di rimpatrio salma sostenute e documentate fino ad un massimo di €
1.500,00 per anno assicurativo e per nucleo familiare.
Art. 30 – Modalità di erogazione delle prestazioni
Le garanzie di cui agli articoli 28) e 29) del presente contratto, vengono accordate alle seguenti condizioni.
-
In caso di ricovero presso Centi Clinici Convenzionati e avvalendosi di professionisti medici
convenzionati con la Centrale Operativa, il pagamento verrà eseguito da Cattolica direttamente in
favore del Centro Clinico Convenzionato o del professionista medico convenzionato che ha provveduto
all’erogazione delle prestazioni assicurative con applicazione di una franchigia fissa di € 1.000,00 per
sinistro che resta a carico dell’assicurato.
-
In caso di ricovero presso Centri Clinici non Convenzionati o avvalendosi di professionisti medici non
convenzionati, Cattolica provvederà al rimborso delle spese mediche sostenute dall’assicurato stesso,
nei limiti previsti dal presente contratto, con applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di €
2.500,00 e con il massimo di € 6.000,00 per sinistro che resta a carico dell’assicurato.
-
In caso di prestazioni fornite in Regime Misto, viene applicato uno scoperto del 15% con il minimo di €
1.500,00 e con il massimo di € 4.500,00 per sinistro che resta a carico dell’assicurato. Pertanto, la
parte di spese convenzionate verrà liquidata direttamente da Cattolica, mentre la parte di spese non in
convenzione saranno rimborsate all’Assicurato, nei limiti stabiliti dal presente contratto.
-
Limitatamente alle spese relative alle prestazioni erogate nei 100 giorni precedenti il ricovero e nei 120
giorni successivi alla cessazione del ricovero, purchè direttamente connessi e nei termini stabiliti al
comma a) dell’art.29, la liquidazione verrà effettuata con applicazione di uno scoperto del 20% col
minimo di € 100,00 per sinistro che resta a carico dell’assicurato. Restanto esclusi gli interventi
chirurgici ambulatoriali per i quali la garanzia opera nei i termini stabiliti al comma successivo.
-
In caso di intervento chirurgico ambulatoriale:
 in caso di ricovero presso Centri Clinici Convenzionati ed avvalendosi di professionisti medici
convenzionati con la Centrale Operativa, il pagamento verrà eseguito da Cattolica direttamente in
favore del Centro Clinico Convenzionato o del professionista medico convenzionato che ha
provveduto all’erogazione delle prestazioni assicurate con applicazione di una franchigia fissa di €
300,00 per sinistro che resta a carico dell’Assicurato;
 in caso di ricovero presso Centri Clinici non Convenzionati o avvalendosi di professionisti medici non
convenzionati, Cattolica provvederà al rimborso delle spese mediche sostenute dall’Assicurato, nei
limiti previsti dal presente contratto, con applicazione di una franchigia fissa di € 500,00 per
sinistro che resta a carico dell’Assicurato.
-
Si conviene che le prestazioni di cui ai comma b) retta di degenza, c) parto cesareo, d) parto naturale e
aborto terapeutico, e) spese di trasporto, f) diaria accompagnatore, g) assistenza infermieristica a
domicilio e h) spese rimpatrio salma, verranno erogate senza applicazione di alcuna franchigia e/o
alcun scoperto.
-
In caso di ricovero in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate in forma di
assistenza diretta, e quindi con costo completo a carico del S.S.N. o interamente rimborsate in
presenza di polizza stipulata con altro Assicuratore o Ente, verranno attivate le garanzie previste
all’Art.31 “Indennità giornaliera “ a patto che l’assicurato non richieda alcun rimborso a Cattolica né per
il ricovero né per altra prestazione sanitaria connessa.
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-
Qualora il ricovero avvenga in regime di intramoenia con relativo onere a carico dell’assicurato,
Cattolica provvederà al rimborso delle spese mediche sostenute dall’Assicurato stesso, nei limiti previsti
dal presente contratto e nelle modalità stabilite ai punti precedenti.
INTRAMOENIA: prestazioni sanitarie erogate individualmente o in equipe da professionista medico
dipendente di una struttura sanitaria pubblica, fuori dall’orario di lavoro, in regime ambulatoriale, di day
hospital o di ricovero, in favore e per scelta del paziente con oneri a carico dello stesso per le prestazioni
del professionista e/o per quelle della struttura sanitaria. Le suddette prestazioni libero-professionali
intramoenia possono essere svolte sia presso la struttura pubblica di appartenenza del medico (in sede)
che presso altre strutture sanitarie pubbliche o private, con le quali la struttura di appartenenza del
medico abbia stipulato apposita convenzione (fuori sede).
B. INDENNITA’ GIORNALIERA
Art. 31 – Indennità giornaliera sostitutiva
Qualora l’Assicurato non sostenga per il ricovero alcuna delle spese indennizzabili ai termini degli articoli 28
e 29 della Sezione A). Rimborso Spese Mediche/Ospedaliere, in quanto erogate dal Servizio Sanitario
Nazionale o interamente rimborsate in presenza di polizza stipulata con altro Assicuratore o Ente, Cattolica
corrisponderà per ogni giorno di ricovero l’indennità giornaliera di € 100,00 e fino ad un massimo di 90
giorni per ricovero. Nel caso di ricovero in regime di day hospital, l’indennità giornaliera viene ridotta a €
35,00.
C. SPESE EXTRAOSPEDALIERE di ALTA DIAGNOSTICA
Art. 32 – Spese per esami di alta diagnostica
Cattolica assicura il rimborso delle seguenti prestazioni sanitarie ambulatoriali, indipendentemente dal
ricovero ospedaliero, anche se eseguite in regime di day hospital, rese necessarie da malattia o infortunio:
per i seguenti esami di alta diagnostica:
 Angiografia
 Flebografia
 Linfografia
 Artrografia
 Broncografia
 Cisternografia
 Cistouretrografia
 Clisma opaco
 Colangiografia intravenosa
 Colangiografia per cutanea (PTC)
 Colangiografia trans Kher
 Wirsunggrafia
 Colecistografia
 Dacriocistografia
 Defecografia
 Fistolografia
 Fluorangiografia
 Galattografia
 Isterosalpingografia
 Mielografia
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








Retinografia
Rx esofago con mezzo di contrasto
Rx stomaco e duodeno con mezzo di contrasto
Rx tenue e colon con mezzo di contrasto
Scialografia
Splenoportografia
Urografia
Vesciculodeferentografia
Videoangiografia
Accertamenti
 Colonscopia
 Elettromiografia
 Gastroscopia
 Risonanza Magnetica Nucleare (TMN) (inclusa angio RMN)
 Scintigrafia
 Mammografia o Mammografia digitale
 Tomografia Assiale Computerizzata ( TAC ) (anche virtuale)
 PET
Su donne di età non inferiore a 37 anni; in presenza di anormalità del feto conosciuta o
sospetta:
 Amniocentesi
 Villocentesi
Terapie
 Chemioterapia
 Cobaltoterapia
 Radioterapia
 Dialisi
 Laserterapia a scopo fisioterapico
 Agopuntura
Le Parti convengono che le garanzie previste dalla presente Sezione sono erogate sino ad un massimale
pari a € 7.500,00 in eccedenza al massimale indicato all’Art. 28 “Oggetto della garanzia rimborso spese
mediche”, e deve intendersi come disponibilità unica per anno assicurativo e per ciascun nucleo assicurato,
come stabilito all’art.1), con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 80,00 per sinistro
(singolo esame, ciclo di cura, singola prestazione).
I ticket sulle prestazioni del presente articolo, vengono rimborsati con applicazione di una franchigia di €
30,00 per ciascuna prestazione, con il sublimite di € 1.000,00 ed entro i limiti del massimale di cui alla
presente sezione.
Si precisa che le prestazioni indicate nella presente sezione vengono gestite in modalità di rimborso e non
prevedono l’erogazione in forma diretta (convenzionamento diretto).
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D. ALTRE SPESE EXTRAOSPEDALIERE
Art. 33 – Altre Spese Extraospedaliere
Cattolica rimborsa anche le spese extra – ricovero, sempreché pertinenti alla malattia o all’infortunio, fino
alla concorrenza del massimale di € 5.000,00 in eccedenza al massimale indicato all’Art. 28 “Oggetto della
garanzia rimborso spese mediche”,da intendersi come disponibilità unica per anno assicurativo e per
ciascun nucleo assicurato (come stabilito all’art.1), come riportato nei successivi articoli che compongono la
presente sezione.
Si precisa che le prestazioni indicate nella presente sezione vengono gestite in modalità di rimborso e non
prevedono l’erogazione in forma diretta (convenzionamento diretto).
Art.33/1 - Spese per visite specialistiche e accertamenti diagnostici
Cattolica assicura il rimborso delle spese sostenute dall’assicurato per le seguenti prestazioni sanitarie
ambulatoriali, rese necessarie da malattia o infortunio:
- onorari medici per visite specialistiche o per consulti;
- analisi ed esami diagnostici prescritti dal medico curante o dal medico specialista;
Sono escluse le visite e le prestazioni odontoiatriche e ortodontiche, le visite specialistiche
dietologiche con finalità estetiche.
Le Parti convengono che le garanzie previste nel presente articolo vengono erogate entro con il sublimite di
€ 3.000,00 ed entro i limiti del massimale di cui alla presente sezione, indicato all’Art.33, con l’applicazione
di uno scoperto del 20% con il minimo di € 80,00 per sinistro (singola visita, singolo esame, singola
prestazione).
Art.33/2 – Cure Dentarie da Infortunio
A deroga di quanto previsto dall’art.3), Cattolica rimborsa le spese per cure dentarie rese necessarie da
infortunio, adeguatamente documentate ed in presenza di certificato di Pronto Soccorso, effettuate
ambulatorialmente.
Art.33/3 - Trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di infortunio e/o curativi a seguito di malattia
Cattolica assicura il rimborso delle spese sostenute dall’assicurato per le seguenti prestazioni:
 kinesiterapia
 chiropratica
 ionoforesi
 ultrasuoni
 radar
 laserterapia
 massoterapia
 magnetoterapia
 ozonoterapia
Trattamenti fisioterapici a seguito di infortunio
Cattolica assicura il rimborso delle spese sostenute per trattamenti fisioterapici, esclusivamente a fini
riabilitativi, in presenza di certificazione del Pronto Soccorso e con prescrizione del medico curante (purchè
per quest’ultimo la specializzazione sia attinente con la prescrizione) e che tali prestazioni siano effettuate
da personale medico o paramedico abilitato in terapia della riabilitazione
Trattamenti fisioterapici a seguito di malattia
Cattolica assicura il rimborso delle spese sostenute per trattamenti fisioterapici a scopo terapeutico sempre
che siano prescritti dal medico curante (purchè per quest’ultimo la specializzazione sia attinente con la
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prescrizione) e che tali prestazioni siano effettuate da personale medico o paramedico abilitato in terapia
della riabilitazione.
Si conviene che Il rimborso delle spese relative alle prestazioni previste nel presente articolo viene
effettuato con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 80,00 per sinistro (singola
prestazione o ciclo di terapie).
Art. 33/4 - Ticket
I ticket sulle prestazioni di cui ai precedenti Articoli 33/1, 33/2 e 33/3 della presente sezione, vengono
rimborsati con applicazione di una franchigia di € 30,00 per ciascuna prestazione, fermo il sublimite di €
1.000,00 ed entro i limiti del massimale di cui alla presente sezione, indicato all’Art.33.
E. PROTESI
Art.34 – Spese per Protesi
Cattolica rimborsa altresì le spese sostenute per l’acquisto/riparazione di apparecchi protesici o sanitari,
acustici ed ortopedici sostitutivi di parti anatomiche, nonché acquisto o noleggio di carrozzelle orotpediche
fino alla concorrenza del massimale unico di € 2.000,00, in eccedenza al massimale indicato all’Art. 29
“Oggetto della garanzia rimborso spese mediche/ospedaliere”, da intendersi come disponibilità per anno
assicurativo e per ciascun nucleo familiare assicurato come stabilito all’art.1), con applicazione di uno
scoperto fisso del 20% con il minimo di € 100,00 per ciascun sinistro.
Il presente contratto è stato redatto in Lucca il 13/01/2014
SOC. CATTOLICA DI ASS.NE
COOP A R.L.
IL CONTRAENTE
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Allegato n°1 alla polizza 000345/30/300011
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ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
COLLO
-
Gozzo retrosternale con mediastinotomia - Resezione dell’esofago
cervicale
Tiroidectomia allargata per neoplasia maligna
ADDOME (parete addominale)
-
Laparatomia esplorativa per occlusione con resezione
-
Laparatomia con sutura viscerale
PERITONEO
-
Exeresi di tumori dello spazio retroperitoneale
ESOFAGO
-
Interventi per patologia maligna dell’esofago toracico
-
Interventi con esofagoplastica
STOMACO - DUODENO
-
Resezione gastrica
Gastrectomia totale
Gastrectomia se allargata
Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-operatoria
Intervento per fistola gastro-digiunocolica
Sutura di perforazioni gastriche ed intestinali non traumatiche
Mega-esofago ed esofagite da reflusso
Cardioplastica
INTESTINO
-
Colectomie parziali
-
Colectomia totale
RETTO E ANO
-
Interventi per neoplasie del retto-ano se per via addominoperineale
-
Operazione per megacolon
Proctocolectomia totale
FEGATO
-
Drenaggio di ascesso epatico
Interventi per echinococcosi
Resezioni epatiche
Derivazioni biliodigestive
Interventi sulla papilla di Water
Reinterventi sulle vie biliari
Interventi chirurgici per ipertensione portale
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PANCREAS
-
Interventi per pancreatite acuta
Interventi per cisti, pseudocisti e fistole pancreatiche
Interventi per pancreatite cronica
Interventi per neoplasie pancreatiche
INTERVENTI SUL MEDIASTINO
-
Interventi per tumori
INTERVENTI SUL POLMONE
-
Interventi per fistole bronchiali
-
Interventi per echinococco
-
Resezioni segm. e lobectomia
-
Pneumectomia
Tumori della trachea
CARDIOCHIRURGIA
-
Correzione difetto del setto interatriale
Correzione difetto del setto interventricolare senza ipertensione polmonare
Valvulotomia singola o multipla per stenosi polmonare
Mitralica
Valvolare aortica
Correzione di stenosi aortica sottovalvolare a diaframma
Sostituzione valvola singola: aortica-mitralica-tricuspidale
Anuloplastica valvola singola
By-pass aorto-coronarico singolo
Embolectomia della polmonare
Correzione radicale di trasposizione dei grandi vasi
Correzione radicale del ritorno venoso polmonare anomalo totale
Correzione impianto anomalo coronarie
Correzione "Ostium primum" con insufficienza mitralica
Correzione canale atrioventricolare completo
Finestra aorto-polmonare
Correzione di ventricolo unico
Correzione di ventricolo destro a doppia uscita
Correzione di "truncus arteriosus"
Correzione di coartazioni aortiche di tipo fetale
Correzione di coartazioni aortiche multiple o molto estese
Correzione di stenosi aortiche infundibulari
Correzione di stenosi aortiche sopravalvolari
Correzione di trilogia di Fallot
Correzione di tetralogia di Fallot
Correzione di atresia della tricuspide
Correzione di pervietà interventricolare ipertesa
Correzione di pervietà interventricolare con "debanding"
Correzione di pervietà interventricolare con insufficienza aortica
Sostituzioni valvolari multiple
By-pass aortocoronarici multipli
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Sostituzioni valvolari con by-pass aorto-coronarico
Aneurismi aorta toracica
Aneurismi aorta addominale con obbligo di by-pass circolatorio
Resezione o plicatura del ventricolo sinistro per infarto
Riparazioni o sostituzioni settali o valvolari per traumi del cuore o gravi infarti
Reinterventi in CEC per protesi valvolari, by-pass aorto-coronarici
Asportazione di tumori intercardiaci
Contropulsazione per infarto acuto mediante incannulamento arterioso
Intervento in ipotermia per coartazione aortica senza circolo collaterale
Pericardiectomia totale e parziale
NEUROCHIRURGIA
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Derivazioni liquorali intracraniche o extracraniche
Intervento per encefalomeningocele
Intervento per craniostenosi
Interventi per traumi cranio cerebrali
Plastiche craniche per tessuti extra-cerebrali (cute, osso, dura madre)
Craniotomia per evacuazione di ematoma intracerebrale e subdurale
Craniotomia per evacuazione di ematoma epidurale
Rizotomia chirurgica e microdecompressione endocranica dei nervi cranici
Anastomosi endocranica dei nervi cranici
Intervento sulla ipofisi per via transfenoidale
Asportazione tumori dell'orbita
Asportazione di processi espansivi endocranici (tumori, ascessi, cisti parassitarie, ecc.)
Trattamento chirurgico diretto di malformazioni vascolari intracraniche (Aneurismi
sacculari, aneurismi, artero-venosi, fistole artero-venose)
Trattamento chirurgico indiretto extracranico di malformazioni vascolari intracraniche
Psicochirurgia
Chirurgia stereotassica diagnostica e terapeutica
Intervento per epilessia focale e callosotomia
Emisferectomia
Interventi chirurgici sulla cerniera atlanto-occipitale e sul clivus per via anteriore
Interventi chirurgici sulla cerniera atlanto-occipitale per via posteriore
Anastomosi dei vasi extra-intracranici con interposizione di innesto
Anastomosi dei vasi extra-intracranici
Correzione e/o sostituzione delle malformazioni dei vasi del collo
Endarterectomia della arteria carotide e della arteria vertebrale e decompressione della
vertebrale nel forame trasversario
Asportazione di processi espansivi del rachide extra-intradurali extramidollari
Trattamento di lesioni intramidollari (tumori, siringomielia, ascessi, ecc.)
Interventi per traumi vertebro-midollari
Interventi per traumi vertebro-midollari con stabilizzazione chirurgica
Interventi per mielopatia cervicale o ernia del disco per via anteriore o posteriore
Somatotomia vertebrale
Interventi per ernia del disco dorsale per via posteriore
Interventi per ernia del disco dorsale per via laterale o transtoracica
Asportazione di ernia del disco lombare
Spondilolistesi
Interventi endorachidei per terapia del dolore o spasticità o per altre affezioni
meningo-midollari (mielocele, mielomeningocele, ecc)
Cordotomia e mielotomia percutanea
NERVI PERIFERICI
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Interventi sul plesso brachiale
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CHIRURGIA VASCOLARE
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Operazioni sulla aorta toracica e sulla aorta
addominale
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Operazioni sui vasi arteriosi del collo
CHIRURGIA PEDIATRICA
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Polmone cistico e policistico (lobectomia, pneumonectomia)
Atresia congenita dell'esofago
Fistola congenita dell'esofago
Trattamento chirurgico per ipertensione portale nel bambino
Occlusione intestinale del neonato: atresie con necessità di anastomosi
Ileo meconiale: resezione secondo Mickulicz
Ileo meconiale: resezione con anastomosi primitiva
Atresia dell'ano semplice: abbassamento addomino perineale
Atresia dell'ano con fistola retto-uretrale o retto-vulvare: abbassamento addomino perineale
Mega uretere: resezione con reimpianto
Mega uretere: resezione con sostituzione di ansa intestinale
Mega colon: resezione anteriore
Mega colon: operazione addomino perineale di Buhamel o Swenson
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
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Osteosintesi diafisi femorale ed epifisi dorsale
Osteosintesi di omero
Interventi per costola cervicale
Scapulopessi
Trapianti ossei o protesi diafisarie
Trattamento delle dismetrie e delle deviazioni degli arti con impianti esterni
Biopsia trans-peduncolare dei somi vertebrali
Resezione di corpi vertebrali (somatectomia) e sostituzione con cemento o trapianti
Resezioni del sacro
Osteosintesi rachidee con placche e viti trans-peduncolari
Laminectomia decompressiva per neoplasie (senza sintesi)
Disarticolazione interscapolo toracica
Resezioni complete di spalla (omero - scapulo - claveari) sec. Tikhor-Limberg con salvataggio
dell'arto
Resezioni artrodiafisarie dell'omero prossimale e sostituzione con protesi modulari "custommade"
Resezioni del radio distale con trapianto articolare perone-proradio
Emipelvectomia
Emipelvectomie "interne" sec. Enneking con salvataggio dell'arto
Resezioni del femore prossimale artrodiafisaria e sostituzione con protesi speciali
(cementate o no,modulari o no)
Resezioni artrodiafisarie del ginocchio: artrodesizzanti (trapianto o cemento più infibulo
femore-tibiale)
Resezioni artrodiafisarie del ginocchio: sostituzioni con protesi modulari o "custom-made"
Ricostruzione dei legamenti articolati
Artroprotesi di anca
Protesi totale di displasia di anca
Intervento di rimozione di protesi di anca
Intervento di rimozione e reimpianto di protesi di anca
Artroprotesi di ginocchio
Protesi cefalica di spalla
Vertebrotomia
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Discectomia per via anteriore per ernia cervicale
Discectomia per via anteriore per ernia dura o molle con artrodesi
Uncoforaminotomia
Corporectomia per via anteriore con trapianto autoplastico a ponte nella mielopatia cervicale
Osteosintesi vertebrale
Pulizia focolai osteici
Artrodesi per via anteriore
Interventi per via posteriore: senza impianti
Interventi per via posteriore: con impianti
Interventi per via anteriore: senza impianti
Interventi per via anteriore: con impianti
UROLOGIA
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ESWL (litotrissia extracorporea con onde d'urto)
Nefrectomia allargata per tumore
Nefrectomia allargata per tumore con embolectomia
Resezione renale con clampaggio vascolare
Nefroureterectomia totale
Surrenalectomia
Ileo bladder
Cistoprostatovescicolectomia con ureterosigmoidostomia
Cistoprostatovescicolectomia con neovescica rettale
Cistoprostatovescicolectomia con ileo bladder
Plastiche di ampliamento vescicale con anse intestinali
Cistoprostatovescicolectomia con ureteroileouretroanastomosi
Riparazione vescica estrofica con neovescica rettale
Prostatectomia radicale extraponeurotica nerve sparring
Linfoadenectomia retroperitoneale bilaterale per neoplasia testicolare
GINECOLOGIA
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Isterectomia radicale con linfoadenectomia per tumori maligni per via addominale
Isterectomia radicale per tumori maligni per via vaginale
Vulvectomia allargata con linfoadenectomia
Intervento radicale per carcinoma ovarico
OCULISTICA
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Odontocheratoprotesi
OTORINOLARINGOIATRIA
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Asportazione di tumori glomici-timpano-giugulari
TRAPIANTI
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Tutti, esclusi i trapianti di cornea
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