Procedura per la Validazione degli apprendimenti esperienziali (VAE)

Procedura per la
Validazione degli apprendimenti esperienziali (VAE)
In applicazione dell’articolo 8.3 del Regolamento per il Master in Insegnamento nella scuola media
superiore.
Premessa
La presente procedura fa inoltre riferimento alle seguenti direttive, edite dalla Conferenza svizzera dei
direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), che considerano ogni contesto formativo per il
riconoscimento di studi effettuati in precedenza, compresa l’esperienza professionale (art. 3.5). Inoltre, esse
precisano che la validazione di apprendimenti derivanti dalla pratica di insegnamento è vincolata a una
valutazione esterna positiva (art. 4.2.d):
Directives pour la prise en compte des études déjà effectuées dans le cadre de la reconnaissance des
diplômes de hautes écoles pour les enseignants des degrés préscolaire/primaire et secondaire I, des
diplômes d’enseignement pour les écoles de maturité et des diplômes de pédagogie spécialisée, del 28
gennaio 2008.
Per facilitare la lettura del presente regolamento, il genere maschile è usato per designare persone e
funzioni indipendentemente dal sesso.
Articolo 1: Scopo
La presente procedura stabilisce le condizioni di riferimento della VAE per il Master in Insegnamento nella
scuola media superiore e descrive nel dettaglio come richiedere il riconoscimento di competenze acquisite
tramite l’esperienza professionale.
Articolo 2: Campo di applicazione
Sono ammissibili alla procedura di VAE le persone che:
a. sono ammesse al Master in Insegnamento nella scuola media superiore;
b. attestano un’attività professionale pari o superiore a cinque anni, svolta almeno a metà tempo, e
acquisita negli ultimi quindici anni. Non vengono presi in considerazione gli anni di esperienza con
percentuali di impiego inferiori.
L’attività deve essere pertinente, significativa e direttamente collegabile alle competenze sviluppate
all’interno del Master in Insegnamento nella scuola media superiore. I periodi di pratica professionale
svolti nell’ambito di una formazione precedente non rientrano nel conteggio degli anni di esperienza.
Articolo 3: Ammissione alla procedura di VAE
1. Le persone interessate alla VAE devono inoltrare la domanda di ammissione alla procedura tramite il
formulario pubblicato sul sito http://www.supsi.ch/dfa, nella sezione dedicata alla VAE, nel rispetto delle
disposizioni e dei termini stabiliti.
2. La procedura VAE si svolge in collaborazione con l’Istituto universitario federale per la formazione
professionale (IUFFP), Sezione di lingua italiana, Via Besso 84, 6900 Lugano.
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3. La decisione di ammissione è di competenza del Responsabile del Master in Insegnamento nella scuola
media superiore del Dipartimento formazione e apprendimento (DFA).
4. A motivo del limitato numero di posti disponibili per la procedura di VAE, il Responsabile del Master in
Insegnamento nella scuola media superiore del DFA effettua una selezione delle domande presentate in
funzione dell’attività professionale attestata.
5. Ai fini della selezione, costituisce un primo criterio preferenziale l’esperienza professionale acquisita:
a. in Svizzera; in subordine
b. nell’Unione europea; in subordine
c. in altri Paesi.
Il secondo criterio preferenziale di selezione è costituito dal numero di anni di esperienza professionale
acquisita.
In terzo luogo, costituisce ulteriore criterio di selezione l’attività professionale svolta:
a.
b.
c.
d.
in scuole di maturità; in subordine
in altre scuole di livello secondario II e terziario; in subordine
in scuole dell’obbligo (livello primario e secondario I); in subordine
in altri settori.
Articolo 4: Costi
I costi della procedura sono amministrati dallo IUFFP di Lugano secondo le condizioni seguenti:
1. Il trattamento della domanda di ammissione viene fatturato CHF 400.-, non rimborsabili.
2. La tassa d’iscrizione alla procedura di VAE ammonta a CHF 3'600.-. Essa viene fatturata al momento
della decisione positiva di ammissione alla procedura.
3. L’importo è dovuto per ogni domanda di VAE e non è in alcun caso rimborsabile.
4. Un’eventuale rinuncia alla procedura di validazione deve essere comunicata per iscritto allo stesso ufficio
dello IUFFP presso il quale è stata fatta l’iscrizione. Se la rinuncia viene effettuata entro sei settimane
dalla decisione di ammissibilità è gratuita, altrimenti viene addebitato l’intero ammontare della fattura.
Articolo 5: Dossier VAE
1. Sono considerati candidati alla VAE gli studenti ammessi alla procedura dal momento in cui hanno
pagato la tassa di iscrizione.
2. I candidati devono produrre un dossier VAE che identifichi gli apprendimenti acquisiti tramite l’attività
professionale svolta e la loro corrispondenza al profilo delle competenze annoverato nel piano degli studi
del titolo postulato. Il dossier deve contestualizzare l’acquisizione di questi apprendimenti, precisando
anche le circostanze in cui sono stati attivati nell’attività professionale, nonché il livello di padronanza
raggiunto. Inoltre, il dossier VAE deve testimoniare quanto argomentato, apportando prove diversificate.
3. Per la redazione del dossier VAE, i candidati devono utilizzare l’apposito modello, fornito al momento
dell’ammissione alla procedura di VAE.
4. I candidati possono beneficiare di consulenze individuali nel corso della redazione del proprio dossier, da
parte di consulenti dello IUFFP. In questo caso i costi sono a carico del richiedente.
5. Il dossier deve essere inoltrato rispettando i termini e le disposizioni pubblicati sul sito
http://www.supsi.ch/dfa, nella sezione dedicata alla VAE.
Articolo 6: Commissione di valutazione
1. La Commissione di valutazione della VAE è designata di comune intesa dal Consiglio di Direzione del
DFA e dalla Direzione dello IUFFP. Essa comprende due esperti per la valutazione di dossier di VAE.
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2. Almeno uno dei due membri è specializzato nella materia per cui il candidato intende conseguire il
diploma, o in una disciplina affine.
Articolo 7: Competenze della Commissione di valutazione
1. La Commissione di valutazione è incaricata di esaminare le domande dei candidati e di stabilire se e in
che misura possono essere validati gli apprendimenti esperienziali, in ragione della loro corrispondenza
con il profilo delle competenze a cui fa riferimento il piano degli studi.
2. La valutazione si basa sull’analisi dei dossier VAE e su un colloquio di argomentazione delle competenze
per cui i candidati richiedono la validazione.
Articolo 8: Decisione
1. La Commissione di valutazione sottopone l’esito della valutazione e le motivazioni al Responsabile del
Master in Insegnamento nella scuola media superiore per approvazione.
2. Il Responsabile del Master notifica la decisione al candidato.
3. La decisione include il numero di ECTS concessi tramite VAE, il piano degli studi personalizzato e il
termine per il conseguimento del diploma postulato.
4. Laddove accordata, la VAE comporta la concessione di accrediti di moduli formativi per l’ottenimento del
Master in insegnamento nella scuola media superiore (al massimo 2/3 dei crediti formativi previsti, cioè
40 ECTS su 60) e la definizione di un piano degli studi personalizzato.
5. È esclusa dalla decisione la concessione di accrediti per il seminario di didattica disciplinare.
6. La concessione di accrediti per il modulo di pratica professionale è subordinata a una valutazione esterna
positiva (ad es. autorità scolastiche).
Articolo 9: Inizio degli studi
1. L’inizio degli studi è previsto, di regola, per lo stesso anno accademico della notifica della decisione.
2. La decisione ha una validità di cinque anni. Tuttavia, negli anni accademici successivi a quello previsto
per l’inizio degli studi, non è garantita l’erogazione della formazione per la disciplina postulata. Inoltre,
modifiche sostanziali del piano degli studi del Master in Insegnamento nella scuola media superiore
precedenti l’inizio degli studi del candidato, comportano il riesame della sua situazione accademica da
parte del Responsabile del Master in Insegnamento nella scuola media superiore e una nuova notifica di
decisione.
3. In caso di necessità di riesame della situazione accademica di un candidato prima dell’effettivo inizio
degli studi, al DFA è riservata la facoltà di richiedere un’ulteriore tassa di partecipazione ai costi della
procedura.
Articolo 10: Frode e plagio
1. Ogni frode, plagio, rispettivamente tentativo di frode o di plagio, annulla la decisione di ammissione alla
VAE e di concessione di accrediti di moduli formativi e implica l’esclusione dalla procedura.
2. Il Consiglio di Direzione del DFA può decidere di segnalare formalmente i casi di frode o plagio al
Direttore della SUPSI, affinché questi pronunci l’esclusione dello studente dalla SUPSI.
Articolo 11: Procedura di reclamo e di ricorso
1. Contro le decisioni del Responsabile del Master in Insegnamento nella scuola media superiore è
possibile il reclamo al Consiglio di Direzione del DFA.
2. Contro le decisioni del Consiglio di Direzione del DFA di natura disciplinare, o che comportano la
mancata certificazione di un credito non rimediabile entro breve termine, o che comportano un pregiudizio
irrimediabile, è possibile il ricorso al Direttore della SUPSI.
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3. Contro le decisioni del Direttore della SUPSI che comportano pregiudizio irrimediabile è possibile il
ricorso alla Commissione indipendente USI/SUPSI.
4. I reclami e i ricorsi sono da presentare entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
5. I reclami e i ricorsi vanno presentati in forma scritta e succintamente motivati.
Articolo 12: Entrata in vigore
1. La presente procedura, approvata dal Consiglio di Direzione del DFA, entra in vigore il 20 marzo 2014
2. La Procedura per la Validazione degli apprendimenti esperienziali approvata dalla Direzione del DFA il 6
febbraio 2013 viene abrogata.
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