Manifesto Informativo - Comune di Misterbianco

C OMUNE DI M ISTERBIANCO PROVINCIA DI CATANIA IV SETTORE FUNZIONALE "ENTRATE TRIBUTARIE LOCALI" IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ‐ COMPONENTE PATRIMONIALE ‐ IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2014 ALIQUOTE E DETRAZIONI ‐ ESCLUSIONI ‐ VERSAMENTO ‐ DICHIARAZIONE
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU
INFORMA
Con deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 11 giugno 2014, pubblicata sul sito web comunale e sul portale del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, sono state approvate le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2014:
Aliquote IMU 2014
¾ aliquota di base: 10,60 per mille;
¾ aliquota abitazione principale (solo quelle iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), e relative pertinenze: 5 per mille;
Detrazioni IMU 2014
¾ detrazione di base (solo per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), e relative pertinenze: euro duecento.
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Esclusioni
A decorrere dal 1° gennaio 2014, è esclusa l'applicazione dell'IMU alle seguenti fattispecie:
¾ abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (ved. sopra);
¾ unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
¾ fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
¾ casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio;
¾ unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale
in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale
non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
¾ fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, del D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n.214/2011;
¾ fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
Inoltre, ai sensi dell'assimilazione operata dal vigente regolamento per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.62
del 06/06/2013, sono escluse dall'applicazione dell'IMU le ulteriori seguenti fattispecie:
¾ unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
¾ unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che
non risulti locata.
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Versamento
I rata - Il versamento in acconto deve essere effettuato entro il 16 giugno 2014, nella misura del 50% dell'imposta dovuta applicando aliquote e
detrazioni dell'anno precedente.
II rata - Il versamento a saldo deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2014, applicando le aliquote e detrazioni vigenti per l'anno 2014, con
eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Enti non commerciali: a partire dal 1° gennaio 2014, gli enti non commerciali eseguono in versamento dell'imposta dovuta in tre rate, di cui le prime
due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate alle scadenze
suindicate, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si
riferisce il versamento.
Ripartizione dell'imposta: a partire dal 1° gennaio 2013, l'IMU è dovuta interamente al Comune, ad eccezione dell'imposta sugli immobili ad uso
produttivo classificati nella categoria catastale "D" (aliquota 10,60 per mille), il cui provento spetta allo Stato (cod. tributo 3925) nella misura dell'aliquota di
base del 7,60 per mille, mentre al Comune spetta nella misura del differenziale applicato all'aliquota di base, pari al 3 per mille.
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Dichiarazione
Ai sensi del vigente regolamento IMU, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello
approvato con l'apposito decreto ministeriale, che disciplina i casi in cui scatta l'obbligo dichiarativo.
Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2013, la dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 settembre 2014.
Esenzione fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita - obbligo dichiarativo
Si pone l'attenzione sulla circostanza che, ai fini dell’applicazione dell'esenzione per tali fattispecie, già introdotta in occasione della II rata IMU 2013, il
soggetto passivo (impresa di costruzione) presenta, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione
relative all’IMU, apposita dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si
applica.
Per gli immobili rientranti nell'esenzione della II rata IMU 2013, la dichiarazione IMU deve essere presentata, a pena di decadenza del beneficio di
esenzione, entro il 30 settembre 2014.
Il personale dell'Ufficio Tributi è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.
Misterbianco, 23 giugno 2014
Il Funzionario Responsabile
dell'Imposta Municipale Propria (IMU)
Dott. Mario Coco