Diritto penale parte generale

Diritto penale: nozioni generali
Reato (nozione formale) = ogni fatto al quale l’ordinamento giuridico ricollega come
conseguenza una pena (criminale)
Reato (nozione sostanziale) = ogni comportamento umano che, a giudizio del legislatore,
contrasta con i fini dello Stato ed esige come sanzione una pena (criminale)
Pena criminale = è la sanzione che viene irrogata dall’Autorità giudiziaria mediante processo
Antigiuridicità (o illiceità) = in quanto giudizio di relazione esprime il giudizio su un fatto rispetto
alla norma penale
Reato proprio = è quel reato che può essere commesso solo da chi si trova in una determinata
posizione giuridica o riveste un determinato status
Reato comune = è quel reato che può essere commesso da chiunque senza che rilevi come
elemento essenziale la posizione giuridica o lo status del soggetto attivo
Reato a forma libera = è quel reato per il quale la legge non richiede una particolare condotta
potendo essere qualsiasi azione od omissione importare responsabilità penale quando realizzi
l’evento previsto dalla norma.
Reato a forma vincolata = è quel reato per il quale la legge descrive in modo particolareggiato
l’attività occorrente alla sua realizzazione.
Reato plurioffensivo = è quel reato che è idoneo a ledere una molteplicità di interessi
Reato di azione = reato che per essere commesso richiede una condotta positiva dell’uomo
Reato d’omissione = reato che per essere commesso richiede una condotta negativa dell’uomo
Reato di pura omissione (omissivo proprio) = il reato si consuma nel momento in cui
si verifica l’omissione
Reato commissivo mediante omissione (omissivo improprio) = il reato si consuma nel
momento in cui dall’omissione deriva l’evento (vd. sotto reato di evento).
Reato di pura condotta o formale = è il reato che si perfeziona a seguito del compimento di una
data azione od omissione
Reato di evento o materiale = è il reato che si perfeziona a seguito del verificarsi di un
determinato evento
Reato di danno = è il reato che si perfeziona solo quando il bene giuridico tutelato sia distrutto o
diminuito
Reato di pericolo = è il reato che si perfeziona non appena il bene giuridico tutelato è minacciato
Reato istantaneo = è il reato nel quale la situazione dannosa o pericolosa si concreta e si esaurisce
simultaneamente o successivamente a causa delle condotta del soggetto senza il perdurare di questa
Reato permanente = è il reato nel quale la situazione dannosa o pericolosa si protrae nel tempo a
causa del perdurare della condotta del soggetto
Reato plurisoggettivo (concorso necessario) = in tale categoria di reati si richiede la necessaria
presenza di due o più soggetti per perfezionare la figura criminosa. In particolare si distingue tra:
-
Reati plurisoggettivi in senso lato: ossia quei reati in cui è richiesta la presenza di due o più
persone che con la loro condotta partecipano al perfezionarsi della fattispecie, ma può alcuni
dei partecipanti sono soggetti passivi e per tanto nono punibili.
-
Reati plurisoggettivi in senso stretto: ossia quei reati in cui è richiesta la presenza di due o
più persone che con la loro condotta partecipano al perfezionarsi della fattispecie e sono tutti
puniti con la pena criminale.
Oggetto giuridico = è il bene (giuridico) protetto dal diritto
Bene = è tutto ciò che a noi può servire
Interesse = è la valutazione da parte del soggetto dell’attitudine della cosa a soddisfare il bisogno
(risvolto soggettivo del bene)
Oggetto materiale = è la persona o la cosa su cui cade l’attività fisica del reo
Danno sociale = è la lesione degli interessi dello Stato alla conservazione o allo sviluppo della
comunità sociale
Danno criminale = è la lesione degli interessi particolari protetto dalla norma
Soggetto attivo = è colui che commette il reato
Soggetto passivo = è il titolare dell’interesse la cui offesa costituisce l’essenza del reato
Danneggiato civilmente = è il titolare di un interesse patrimoniale e/o non patrimoniale che risulti
leso dal fatto che costituisce reato
Reclusione
delitti
Multa
Reati
Arresto
contravvenzioni
Ammenda
Accertamento dell’antigiuridicità: devono ricorrere due condizioni
condizione negativa: insussistenza di cause di giustificazione
Sono cause di giustificazione:
-
USO LEGITTIMO DI ARMI
-
ESERCIZIO DI UN DIRITTO (qui
-
CONSENSO DELL’AVENTE DIRITTO (volenti
-
LEGITTIMA DIFESA (vim
iure suo utitur neminem laedit)
vi repellere licet)
non fiti iniuria)
-
STATO DI NECESSITÀ (necessitas
non habet legem)
condizione positiva: sussistenza degli elementi oggettivi e degli elementi soggettivi
Teoria della bipartizione: ogni reato si compone di
1. elemento oggettivo: FATTO
2. elemento soggettivo: COLPEVOLEZZA
Elemento soggettvo: è costituito dalla colpevolezza (dolo o colpa)
La colpevolezza presuppone la coscienza e la volontà e può assumere due forme: dolo e colpa.
Colpevolezza = l’atteggiamento antidoveroso che ha dato origine al fatto materiale richiesto per
l’esistenza del reato.
Concezione psicologica: agente – nesso psicologico – fatto materiale (…ha dato origine…)
Concezione normativa: rimproverabilità (…antidoveroso…)
Art. 42 c.p. :Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto
preterintenzionale. Responsabilità obiettiva.
Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato,
se non l’ha commessa con coscienza e volontà.
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha
commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti
dalla legge.
La legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente come
conseguenza della sua azione od omissione.
Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e
volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Nozione di coscienza e volontà: la concezione tradizionale è nel senso di ritenere che la condotta
per costituire la base del reato deve essere volontaria. In particolare si sostiene che affinché la
condotta sia volontaria occorre che essa origini da un impulso cosciente. La critica che si muove
a tale impostazione è che data la sua ristrettezza rimangono fuori gli atti automatici (riflessi,
istintivi, abituali...in tali atti sarebbe inibita la coscienza, ossia manca una nozione del fine per cui si
agisce).
Secondo la concezione dell’ANTOLISEI anche gli atti automatici (o almeno alcuni di essi) possono
essere controllati dalla volontà. Di conseguenza gli atti automatici vanno distinti in due gruppi:
a.) atti che possono essere impediti dalla volontà
b.) atti che non possono essere impediti dalla volontà
In altri termini, se per coscienza intendiamo la capacità di distinguere gli atti di cui abbiamo
percezione immediata dagli atti di cui abbia percezione successiva o nessuna percezione e per
volontà la capacità di imprimere una direzione alla psiche verso gli atti di cui abbiamo una
percezione immediata, deve concludersi che non sono attribuibili al soggetto quegli atti che non
sono percepibili dalla sua coscienza e che anche se percepiti non sono controllabili dalla sua
volontà.
Nozione di dolo: il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o
pericoloso,che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del
delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.
Il dolo si compone di due componenti:
-
RAPPRESENTAZIONE (FATTO INTERNO):
ossia la visione anticipata del fatto – reato (momento
conoscitivo)
-
RISOLUZIONE (FATTO ESTERNO):
ossi lo sforzo della volontà diretto a realizzare il fatto – reato
(momento volitivo) teoria della rappresentazione: sostiene che la volontà può avere ad
oggetto solo l’attività fisica del soggetto e non già le conseguenze. Perché vi sia dolo
occorre la previsione (o rappresentazione) dell’evento che è determinato anche da cause
estranee all’attività umana teoria della volontà: sostiene che l’attività fisica del soggetto è
solo il mezzo per conseguire uno scopo che va oltre tale attività. Quando l’evento si
considere voluto dal soggetto agente? Può dirsi voluto ogni risultato intenzionale, ossia ogni
evento che è ha rappresentato il fine della condotta dell’agente (cd. dolo diretto o
intenzionale). È altresì voluto ogni risultato consentito, ossia ogni risultato per il quale
l’agente ha dimostrato l’accettazione del rischio che si verificasse (criterio del consenso, cd.
dolo indiretto o eventuale). Se il soggetto, pur sapendo possibile l’evento, ha agito
ritenendolo improbabile si potrà escludere il dolo (colpa cosciente).
Nozione di colpa: il delitto è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto
non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per
l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Perché il reato colposo sussista occorre:
-
CONDOTTA
COMMESSA CON COSCIENZA E VOLONTÀ:
si vuole che il comportamento sia
attribuibile al soggetto (cd. suitas).
-
MANCANZA DI VOLONTÀ NELL’EVENTO (O MEGLIO NEL FATTO)
-
IL
FATTO
DEVE
ESSERE
FRUTTO
DI
NEGLIGENZA,
IMPRUDENZA
DALL’INOSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, ORDINI O DISCIPLINE: al
O
IMPERIZIA
OVVERO
riguardo si osserva che
o negligenza = mancanza di attenzione
o imprudenza = avventatezza
o imperizia = carenza di preparazione di cui l’agente sia consapevole, ma non ne abbia
tenuto conto
In altri termini il fatto deve essere frutto dell’inosservanza di regole di diligenza. Tale
regole devono poter evitare il fatto (prevedibilità in astratto) e devono poter essere
seguite dall’agente (prevedibilità in concreto).
L’essenza della colpa è differentemente assunta da diversi pensieri:
-
TEORIA
DELLA PREVEDIBILITÀ:
il soggetto è in colpa in quanto l’evento poteva essere
previsto con l’ordinaria diligenza. CRITICHE: IN MERITO SI OSSERVA CHE:
o
ESISTONO SITUAZIONI IN CUI IL SOGGETTO HA PREVISTO L’EVENTO, MA L’HA RITENUTO
IMPROBABILE (cd.
colpa cosciente)
o
ESISTONO SITUAZIONI IN CUI L’AGENTE PUR AVENDO PREVISTO IL RISULTATO RISPONDERÀ
SE NON HA OSSERVATO LEGGI, REGOLAMENTI, ORDINI O DISCIPLINE (cd.
-
colpa specifica)
TEORIA DELLA PREVENIBILITÀ: il soggetto è in colpa quando, pur avendo previsto l’evento,
non abbia agito secondo i canoni ordinari che avrebbero evitato il suo prodursi.
-
TEORIA DELL’ANTOLISEI:
il soggetto è in colpa quando non abbia osservato le regole di
diligenza le quali possono essere non scritte (diligenza, prudenza o perizia), ovvero scritte
(leggi, regolamenti, ordini o discipline).
Ai fini dell’accertamento della colpa occorre distinguere tra:
1. colpa generica: quando la violazione riguarda regole di diligenza non scritte. In questo caso
il soggetto risponderà tutte le volte in cui:
a. l’evento era prevedibile
b. l’evento era prevenibile o evitabile
2. colpa specifica: quando la violazione riguarda regole di diligenza scritte. In questo caso il
soggetto risponderà tutte le volte che abbia violato una di tali regole.
La colpa può graduarsi nei seguenti modi:
-
colpa cosciente = è tale quando il soggetto ha previsto l’evento non voluto.
-
colpa incosciente = è tale quando il soggetto non ha previsto l’evento e quindi non può
nemmeno dirsi voluto.
Elemento oggettivo: è costituito dal fatto (condotta, nesso causale ed evento)
Il fatto si compone di:
CONDOTTA
 nesso causale EVENTO
+ assenza di
CAUSE DI
GIUSITIFICAZIONE
Condotta: è il comportamento dell’uomo che si manifesta esteriormente
azione: ossia un fare (condotta positiva) è il movimento del corpo del
soggetto percepibile dall’esterno. Una serie di atti costituisce un’azione.
L’azione è la direzione verso un fine consapevole. Perché si abbia azione
occorrono due requisiti:
-
finalità
-
contestualità
omissione: ossia un non – fare (condotta negativa)
Teoria dell’ALIUD
AGERE:
prende in considerazione il momento susseguente
l’omissione, il momento positivo che rappresenta l’esternazione dell’omissione
Teoria dell’NIHIL AGERE: prende in considerazione il momento negativo.
L’omissione è il mancato compimento dell’azione prescritta dall’ordinamento
giuridico.
Evento: è l’effetto naturale della conodotta umana che è rilevante per il diritto
Concezione naturalistica: l’evento è sempre eventuale e posterius. Può quindi
non prodursi.
Concezione giuridica: l’evento consiste nell’offesa dell’interesse protetto dal
diritto. Esso coincide con il danno criminale.
È questione interpretativa stabilire di volta in volta se la norma incriminatrice
si riferisce all’evento in senso naturalistico o in senso giuridico.
Oltre al risultato che deriva, nel concetto si ricomprende anche il risultato
che può derivare (pericolo). Pericolo = probabilità di un evento antigiuridico
(id quod plerumque accidit)
Si noti che PROBABILITÀ < POSSIBILITÀ (comprende anche l’improbabile).
Nesso causale: è il legame che intercorre ta la condotta e l’evento che
permette di stabilire se la condotta è stata CAUSA dell’evento.
► Teoria della
CONDICIO SINE QUA NON (DELL’EQUIVALENTE):
comporta
l’analisi della condotta in termini di antecedente necessario o meno nella
causazione dell’evento. Occorrerà quindi accertare:
-
se la condotta è stata la causa dell’evento se senza di essa l’evento non si
sarebbe verificato
-
se la condotta non è stata causa dell’evento se senza di essa l’evento si
sarebbe ugualmente verificato.
Critiche: la teoria si espone alle seguenti critiche:
a. è presupposta una conoscenza completa del fatto
b. tutte le condizioni sono al pari cause comportando un’estensione eccessiva
della responsabilità
Correttivi: al fine di superare le critiche mosse si sono introdotti dei correttivi:
1. elemento soggettivo: si prendono in considerazione solo le condotte dolose
o colpose ma allora i casi di responsabilità oggettivà?
2. elemento oggettivo: si devono considerare le leggi di copertura. La condotta
sarà causa dell’evento quando secondo tali leggi ha aumentato le
probabilità che quello si verificasse.
► Teoria della
CAUSALITÀ ADEGUATA:
comporta l’indagine sull’idoneità o
adeguatezza dell’azione dell’uomo (condotta) a causare l’evento in base al
giudizio del id quod plerumque accidit. Rimangono esclusi gli effetti
straordinari dell’azione.
Critiche: la teoria si espone soprattutto alla seguente critica:
a. non tutte le condizioni sono al pari cause, ma solo quelle secondo
l’esperienza dei casi simili comportando una restrizione eccessiva della
responsabilità.
► Teoria della
CAUSALITÀ
UMANA:
propugnata dall’ANTOLISEI tale
concezione si fonda sui concetti di coscienza e volontà.
Coscienza = capacità di conoscere il mondo esterno e fare delle previsioni
sulle conseguenze delle proprie azioni
Volontà = potere di imprimere una direzione alle proprie azioni
È causato dalla condotta umana ogni evento che poteva essere da lui previsto
(coscienza) e controllato (volontà). Rimangono fuori dalla coscienza e volontà
dell’uomo i fatti eccezionali (anormali, che hanno la minima probabilità di
verificarsi). In altri termini occorre determinare se:
-
se l’uomo ha posto con la sua condotta un antecedente necessario
dell’evento
-
se fatti eccezionali non abbiano contribuito al prodursi dell’evento
In caso di omissione occorre accertare se il compimento dell’azione che si
attendeva dal soggetto avrebbe impedito il prodursi dell’evento. Affinché
l’omissione sia rilevante però occorre che l’azione omessa (obbligo) sia
giuridicamente dovuta.
IL TENTATIVO:
Il reato dal punto di vista dinamico (iter) passa attraverso le seguenti fasi:
Ideazione (dolo) Esecuzione (preparazione e esecuzione strictu sensu) Consumazione
La fase dll’ideazione si svolge nella psiche del reo che culmina con la risoluzione criminosa che di
per sé non è punibile (cogitationis poenam nemo patitur).
La fase dell’esecuzione consiste nella traduzione del pensiero in atto.
La fase della consumazione si realizza quando è presente l’ultimo requisito del reato.
Il reato è consumato quando il fatto concreto risponde esattamente e compiutamente al tipo
astratto delineato dalla legge in una norma incriminatrice speciale.
Art. 56 c.p.: Delitto tentato
Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato se l’azione
non si compie o l’evento non si verifica.
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo il reato tentato non differisce dal reato consumato.
Per quanto riguarda l’elemento oggettivo il reato tentato differisce dal reato consumato in quanto è
incompleto. L’incompletessa può manifestarsi in due modi:
-
l’azione non è compiuta (cd. tentativo incompiuto)
-
l’evento non si verifica (cd. tentativo compiuto)
Sul piano legislativo il reato tentato si compone di due norme: una principale (norma incriminatrice
speciale) e una secondaria (art. 56 c.p.). Il combinato disposto di queste norme origina un nuovo
titolo di reato ancorché conservi il nomen iuris del precedente reato.
In sintesi i requisiti perché si delinei il REATO TENTATO sono:
1. intenzione a commettere un delitto (dolo)
2. incompiutezza del fatto descritto dalla norma incriminatrice speciale (no azione, no
evento)
3. univocità degli atti: l’azione in sé, per quello che è e per il modo in cui è compiuta, deve
rivelare l’intenzione dell’agente. In altri termini si vuole che l’azione compiuta, secondo l’id
quod plerumque accidit, sia posta in essere per commettere un dato fatto criminoso.
L’azione perché sia univoca deve essersi sviluppata in modo (1.) da mettere in chiara
evidenza il fine a cui è diretta; (2.) da escludere un’apprezzabile probabilità che il reo
desista dal condurla a termine.
4. idoneità degli atti: un atto è idoneo (o adeguato) quando, secondo un giudizio ex ante (cd.
prognosi postuma), tenuto conto delle circostanze conosciute o conoscibili dall’uomo medio
integrate da quelle specifiche del soggetto, quell’atto si dimostra pericoloso, ossia dimostri
una probabilità di successo.
TENTATIVO – VARIE SPECIE DI REATI:
CONTRAVVENZIONI: non è ipotizzabile il tentativo in questo caso in quanto l’art. 56 c.p. è esplicito
nel richiamare solo i delitti.
REATI DI PURA CONODOTTA O FORMALI: in tal caso è ipotizzabile il solo tentativo incompiuto.
REATI OMISSIVI PROPRI: non è ipotizzabili il tentativo. Il reato o è compiuto o non lo è.
REATI DI EVENTO O MATERIALI: in tal caso è ipotizzabile sia il tentativo incompiuto che compiuto.
REATI OMISSIVI IMPROPRI: in tal caso è ipotizzabile sia il tentativo incompiuto che compiuto.
REATI DI DANNO E DI PERICOLO: in tal caso è ipotizzabile sia il tentativo incompiuto che compiuto.
REATI
PLURISUSSISTENTI:
in quanto richiedono più atti per potersi porre in essere possono
configurare sia tentativo incompiuto che compiuto.
REATI
UNISUSSISTENTI:
in quanto richiedono un solo atto per potersi porre in essere possono
configurare solo tentativo compiuto.
NOZIONE DI PUNIBILITÀ
Per punibilità si intende l’applicabilità della pena, ossia la possibilità giuridica di irrogare la
sanzione , che costituisce l’effetto precipuo del reato.
La punibilità origina una situazione giuridica complessa scindibile in due situazioni giuridiche
semplici (attiva e passiva):
-
situazione giuridica attiva: POTERE STATUALE DI PUNITRE
-
situazione giuridica passiva: ASSOGGETTABILITÀ DEL REO ALLA PENA
Perché sorga la punibilità occorrono due elementi:
1. elemento positivo: commissione di un reato
2. elemento negativo: assenza di cause personali di esenzione dalla pena
Oltre a questi due elementi la legge in alcune occasioni impone il verificarsi di un fatto estrinseco al
fatto considerato reato. In questo caso si tratta di condizioni obiettive di punibilità.