Allegato 28 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NAVIGAZIONE TEMPORANEA (TARGA PROVA) Il codice della nautica dispone che per navigazione temporanea si intende quella effettuata allo scopo di: a) verificare l’efficienza degli scafi o dei motori; b) presentare le imbarcazioni o le navi da diporto agli interessati all’acquisto; c) trasferire imbarcazioni o navi da diporto da un porto all’altro o partecipare a saloni nautici internazionali. Possono richiedere l’autorizzazione temporanea i cantieri navali, i costruttori di motori marini e le aziende di vendita di unità da diporto o di motori marini per il diporto, per effettuare la navigazione temporanea con imbarcazioni e navi da diporto non ancora abilitate alla navigazione e sprovviste dei relativi documenti ovvero, se provviste di documenti, a loro affidate in conto vendita o per riparazioni ed assistenza.. La domanda va presentata all’Ufficio Circondariale marittimo o Ufficio motorizzazione civile per le imbarcazioni da diporto o, alla Capitaneria di Porto, per le navi, nella cui giurisdizione l’impresa ha la sede principale o secondaria. Nota: Apposita circolare ha chiarito che anche i natanti possono effettuare la navigazione temporanea con la targa prova. Documenti da presentare: 1) Domanda in bollo (Euro 14,62). 2) Attestazione del versamento di Euro 20,00 intestato alla Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato con la causale “Capo XXIII - Cap. 3567”(1). 3) Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio, dal quale risulti la specifica attività di cantiere navale, di costruttore di motori marini oppure di azienda di vendita di imbarcazioni e navi da diporto o di motori marini da diporto, del richiedente. 4) Copia della polizza di assicurazione R.C. nei confronti dei terzi e delle persone trasportate. 5) N. 1 marca da bollo (Euro 14,62). 6) Ricevuta comprovante di pagamento del tributo regionale (l’importo è stabilito dalle singole Regioni). (1) Il versamento di cui al punto 2) va effettuato con bollettino Mod. CH 8ter alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato nella cui giurisdizione si trova l’ufficio che rilasciata l’autorizzazione (vedi allegato 4 e 4a) DOMANDA PER OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE ALLA NAVIGAZIONE TEMPORANEA Al___________________________________ Il sottoscritto _______________________________ nato a ________________________ il __________________ e residente a ______________________ in via ________________________________ in qualità di _________________________ della ditta/società ____________________________ con sede in _______________________ via/piazza ___________________________ P. Iva n. _________________________ chiede il rilascio dell’ autorizzazione alla navigazione temporanea da utilizzare lungo il percorso __________________________ in navigazione entro ________ miglia dalla costa / senza alcun limite dalla costa/con unità con marchio Œ appartenente alla categoria di progettazione _____________ (indicare A, B, C o D) oppure con unità senza marcatura Œ abilitata alla navigazione _____________________________________ Si allega la documentazione prescritta (vedi sopra). Il richiedente ________________________________ _________________ lì __________________ Note a) Le unità che effettuano la navigazione temporanea devono essere munite dei mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione da effettuare per garantire la sicurezza delle persone a bordo, sotto la responsabilità del soggetto intestatario dell’autorizzazione. Il numero delle personale trasportabili non deve essere superiore a quello consentito dalle caratteristiche dell’unità; b) Le medesime, se navigano oltre 6 miglia o se sono navi da diporto, devono essere dotate di un apparato VHF (anche se di tipo portatile) che può essere utilizzato solo ai fini della sicurezza della navigazione. Il competente Ispettorato territoriale delle Comunicazioni assegna un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall’unità su cui il Vhf è installato, costituito dal nome del titolare dell’autorizzazione, seguito dalla sigla dell’ufficio che rilasciato l’autorizzazione stessa e dal numero progressivo. L’operatore a bordo deve essere munito del certificato Rtf, che si consegue senza esame (v. all. 26) Non è prevista licenza d’esercizio RTF. c) L’autorizzazione è valida due anni ed è rinnovabile, per lo stesso periodo, con annotazione sul documento originale. d) L’unità deve essere comandata dal titolare dell’autorizzazione o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con l’intestatario dell’autorizzazione stessa, muniti, se prescritto, di regolare abilitazione.
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