SOLUZIONE srl Servizi per gli enti locali www.entionline.it Aggiornamento Polizia Locale Circolare 17 marzo 2014 Notiziario entionline + Notizie quotidiani dal 10 al 15 marzo 2014 Notiziario entionline (riportiamo le news, di interesse in materia di Polizia Locale, pubblicate nel nostro sito www.entionline.it nella settimana trascorsa) Aran: turni P.L. e riduzione orario Pubblichiamo il testo del parere RAL_1653 nel quale l’Aran si è espressa in merito alla possibilità di applicare la riduzione dell’orario a 35 ore al personale della Polizia Locale inserito in una organizzazione del lavoro per turni e che percepisce la relativa indennità, affermando che, sulla base della espressa previsione dell'art. 22 del CCNL dell’1.4.1999, la riduzione a 35 ore è possibile solo se viene dimostrato un risparmio pari al valore dell'ora di lavoro ridotta settimanalmente anche con risparmi sul lavoro straordinario; pertanto, quantificato l’onere derivante dalla prevista riduzione dell’orario di lavoro, tenendo ovviamente conto di tutti i lavoratori potenzialmente interessati, l’ente, secondo criteri di ragionevolezza, procederà alla proporzionale riduzione delle risorse destinate allo straordinario o a stabili modifiche degli assetti organizzativi, da intendersi come tali tutti quei mutamenti dell’attuale organizzazione del lavoro negli uffici dell’ente, di carattere permanente, la cui adozione potrebbe consentire all’ente di conseguire comunque “economie” di gestione, utilizzabili, proprio per la loro stabilità nel tempo, per il finanziamento, anche solo in quota (vi è, infatti, anche l’intervento sulla spesa per il lavoro straordinario) della riduzione dell’orario di lavoro. Ministero Trasporti: nuova procedura patenti Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato una circolare del 3 marzo 2014 in merito alla nuova procedura di rinnovo di validità della patente di guida. Cgia Mestre: multa orario parcometri La Cgia di Mestre ha pubblicato una nota dell’ 11 marzo 2014 in merito al parere nel quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti afferma che sostare oltre l’orario di sosta indicato dal ticket del parcometro non può essere motivo di multa, in quanto se il posteggio a pagamento nelle zone delimitate dalle strisce blu è scaduto, va versata solo la differenza e non i 25 euro. Ministero Sviluppo Economico: requisiti di onorabilità Nella risoluzione n. 26141 del 17 febbraio 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce risposta ad una serie di richieste di chiarimento in merito ai requisiti di onorabilità ex art. 71 del D.Lgs. 59/2010. Notizie quotidiani (abbiamo estrapolato i passaggi di maggiore rilievo degli articoli, di interesse nella materia Polizia Locale, pubblicati sui quotidiani nella settimana trascorsa) Multe parcheggi a pagamento 10/03/2014 - Corriere della Sera Automobilisti, strisce blu e polizia locale. Tre ingredienti che spesso finiscono in una frittata chiamata multa. Però, i proprietari di mezzi che hanno ricevuto una contravvenzione per aver «sforato» il pagamento orario del parcheggio hanno ora una speranza di non dover pagare la sanzione amministrativa. L'assist arriva da un parere espresso dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti «in materia di parcheggi a pagamento» (protocollo 25783 del 22 marzo 2010). «A parere di questo Ufficio - scrive il direttore generale Sergio Dondolini - in caso di omessa corresponsione delle ulteriori somme dovute, l'ipotesi prospettate da codesto Comune, di applicare la sanzione di cui all'art. 7 comma 15 del Codice, non è giuridicamente giustificabile in quanto l'eventuale evasione tariffaria non configura violazione alle norme del Codice, bensì una inadempienza contrattuale, da perseguire secondo le procedure jure privatorum a tutela del diritto patrimoniale dell'ente proprietario o concessionario». In poche parole, il codice della strada non prevede una sanzione amministrativa se il guidatore paga una determinata tariffa oraria, espone il biglietto in modo visibile ma poi sosta per più tempo. Secondo il parere del ministero, rimangono validi solo i due casi citati dal codice della strada («Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione»). Quindi i Comuni o chi ha la concessione possono chiedere esclusivamente il «recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate dalle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale, ai sensi dell'art. 17 c. 132 della legge n. 127/1997». Il caso è certamente destinato a far discutere e sembra mettere fine alle numerose polemiche scoppiate fra la polizia locale o ausiliari della sosta da una parte e automobilisti dall'altra che imprecavano per aver ricevuto un verbale alle volte solo per pochi minuti di sosta in più rispetto a quanto pagato. Gli automobilisti che sono incappati in sanzioni simili e vogliono contestarle hanno due strade: proporre entro sessanta giorni dalla notifica della multa ricorso al Prefetto competente territorialmente oppure adire il giudice di pace entro 30 giorni. Alessio Ribaudo Scarichi abusivi Raee 10/03/2014 - Il Sole 24 Ore Puglia, Campania, Calabria, Toscana e Sicilia: in queste regioni si concentrano le attività dei "pirati dei Raee". Qui dal 2009 al 2013 è stato scoperto il maggior numero di discariche abusive (sei su dieci) di apparecchi elettrici ed elettronici che sfuggono alla raccolta dei sistemi collettivi dove vengono trattati e smaltiti "a norma". Nel periodo sono state sequestrate 299 discariche illegali per una superficie totale di poco superiore a mille chilometri quadrati, più o meno l'ampiezza di una provincia come Vibo Valentia. Lo rivela la prima edizione del dossier «I pirati dei Raee», frutto della collaborazione tra Legambiente e il Centro di coordinamento Raee con i suoi 16 sistemi collettivi, che verrà presentato il prossimo 18 marzo a Milano e che Il Sole 24 Ore è in grado di anticipare. La provincia più colpita è quella di Livorno, che precede Napoli, Campobasso e Palermo. È solo la punta dell'iceberg, perché questi traffici illegali non risparmiano alcun lembo d'Italia. Una decina di giorni fa, per esempio, la GdF ha sgominato a Modena una banda che attraverso due Onlus spediva Raee in Africa: un traffico da circa 50 container al mese e una di queste Onlus avrebbe effettuato oltre mille spedizioni dal 2010 al 2013. Nello stesso periodo i Carabinieri per la tutela dell'ambiente hanno effettuato 270 controlli e in 144 casi la situazione non risultava a norma. «Troppi reati ambientali sono considerati minori e puniti con una multa - spiega Stefano Ciafani, vicepresidente di Legambiente -. Solo in due fattispecie di traffico si va incontro alle pene più severe e all'arresto». È in arrivo l'inasprimento delle pene con l'inserimento nel codice penale di quattro nuovi reati tra cui quello di inquinamento ambientale e l'aggravante ecomafiosa. A fine febbraio c'è stato il sì della Camera al Ddl. La GdF, evidenzia il dossier, stima che lo smaltimento legale di un container da 15 tonnellete di rifiuti pericolosi abbia un prezzo di circa 60mila euro, mentre con il traffico illegale il costo può calare del 90 per cento. «I Raee fanno gola a un ampio ventaglio di organizzazioni - conclude Bonato - e il Governo dovrebbe introdurre un pacchetto di misure per qualificare gli operatori, oltre a un sistema di certificazioni che obblighi chi ritira a conferire i Raee agli impianti di trattamento accreditati presso il centro di coordinamento». E.N. Autorizzazioni sale giochi 12/03/2014 - Il Sole 24 Ore Contrasto alle ludopatie, tenuta del mercato legale e gettito erariale da non perdere. Su queste tre direttrici si muoverà l'attuazione delle delega fiscale in materia di riforma del mercato del gioco. Il Governo ridisegnerà il mercato e attribuirà le rispettive competenze a Stato centrale e autonomie locali. Uno dei principali temi è proprio il rapporto tra sindaci, regioni e concessionari. Alla Camera sono stati rafforzati i poteri dei comuni: la delega li chiama in causa direttamente nel procedimento di autorizzazione e pianificazione dei giochi pubblici. Un percorso virtuoso che terrà conto di parametri di distanza da luoghi sensibili validi per tutto il territorio nazionale, della dislocazione locale di sale e di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non, nonché per l' installazione di apparecchi da intrattenimento. Altra novità è l'introduzione del titolo abilitativo unico all'esercizio di offerta di gioco per la dislocazione locale di sale da gioco e punti vendita, nonché per l'installazione di slot e Vlt. Il mercato dovrà attrezzarsi con una revisione della copertura territoriale: la delega prevede una razionalizzazione della rete di raccolta secondo un criterio di riduzione e progressiva concentrazione in ambienti sicuri e controllati, un limite massimo degli apparecchi in ogni esercizio, una superficie minima e la separazione graduale degli spazi nei quali vengono installati. Sul fronte controlli sarà rivista la disciplina delle licenze di pubblica sicurezza per assicurare verifiche migliori. Nel mirino l'effettiva titolarità di provvedimenti unitari che abilitano in via esclusiva alla raccolta lecita. Marco Mobili Multe parcheggi a pagamento 14/03/201 - Italia Oggi È caos multe nei parcheggi a pagamento dopo le ultime indicazioni fornite lunedì scorso dal ministero dei trasporti puntualmente contraddette dalla pratica operativa e da alcune importanti pronunce della giurisprudenza (si veda ItaliaOggi del 11/03/14). In attesa di un chiarimento definitivo e formale del Viminale, i comuni navigano a vista. Formalmente per il ministero dei trasporti nel caso in cui la sosta in zona blu è consentita senza limitazioni temporali, se il ticket è stato pagato ed esposto e la sosta si prolunga oltre il termine consentito, non si configura alcuna violazione e sanzione del codice della strada ma solo un'inadempienza contrattuale con recupero delle somme corrisposte a titolo di penali e di rimborso delle spese (da quantificare sulla base di un regolamento comunale), come previsto dall'art. 17, comma 132, della legge n. 127/1997. Le pronunce della Cassazione si pongono in contrasto con la linea interpretativa assunta dal ministero. Si richiama, per esempio, la sentenza sez. II civ., n. 20308 del 04/10/2011. Secondo la Corte, la sanzione di cui all'art. 157, c. 8, Cds per la violazione dell'art. 157, c. 6 si applica sia quando non si attiva il disco orario sia quando non si mette in funzione il parchimetro a pagamento. Al prolungarsi della violazione oltre le 24 ore, si applica l'art. 7, c. 15 Cds, con una sanzione per ogni periodo in cui si protrae la negligenza. Tale principio è stato ribadito dalla Cassazione, sez. civ., con la sentenza n. 30 del 9 gennaio 2012. La Corte dei conti, sezione Lazio, nella sentenza n. 888 del 19/09/2012 ha condannato al risarcimento del danno erariale la società concessionaria perché consentiva ai trasgressori, entro 24 ore dall'accertamento effettuato dall'ausiliario del traffico, di regolarizzare il mancato pagamento del ticket della sosta senza procedere alla contestazione della violazione del codice della strada. Secondo i giudici contabili dalla lettura dell'art. 7 del codice stradale non si evince la possibilità di differenziare e/o graduare le violazioni a seconda che il ticket sia scaduto oppure manchi completamente. E in molti comandi di polizia locale l'attività operativa è orientata in questo senso. Tuttavia, in considerazione dei profili di responsabilità erariale enunciati dalla sentenza della Corte dei conti n. 888/2012, i comuni potranno almeno richiedere chiarimenti urgenti ai giudici contabili. Stefano Manzelli - Enrico Santi Indennizzi ritardo procedimenti 15/03/201 – ItaliaOggi La direttiva della Funzione pubblica del 9 gennaio 2014 (in G.U. n. 59 del 12 marzo 2014) fornisce linee guida per l'applicazione sull'applicazione dell'articolo 28 del dl 69/ 2013, che ha introdotto l'indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte (si veda ItaliaOggi del 7 marzo scorso). Peraltro anche per ottenere l'indennizzo bisogna sottostare a vari passaggi burocratici con qualche trabocchetto e comunque si tratta di 30 euro al giorno per un massimo di 2 mila euro. La novità ha carattere transitorio (18 mesi), riguarda solo le imprese e i procedimenti relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa e solo i procedimenti iniziati a partire dal 21 agosto 2013. Per i procedimenti a cavallo di quella data l'indennizzo non si applica. Anche se il ritardo è scusabile o se la p.a. ha agito in buona fede o, ancora, se il ritardo è dovuto a caso fortuito o forza maggiore, nonostante tutto questo l'indennizzo è dovuto. Bisogna però intendersi sul momento, superato il quale si può pretendere l'indennizzo. Non basta che sia decorso il termine per la conclusione del procedimento, ma occorre avere attivato (entro perentori 20 giorni) l'intervento sostitutivo; e l'indennizzo scatta solo dopo il decorso del termine (la metà di quello ordinario) concesso, per chiudere la pratica, al funzionario, chiamato a sostituire il primo funzionario, rimasto inerte La circolare spiega il sistema con l'esempio di un'autorizzazione da rilasciare entro 60 giorni; scaduto il 60° giorno l'interessato ha 20 giorni per ricorrere all'intervento sostitutivo (ciascun ente pubblico deve designare i responsabili); a questo punto il secondo funzionario ha 30 giorni di tempo per concludere i procedimento; solo decorso inutilmente quest'ultimo termine è comunque dovuto l'indennizzo da ritardo. Attenzione però: se non si chiede l'intervento sostitutivo, si può dire addio all'indennizzo. Anzi la circolare riferisce che quando si chiede l'intervento sostitutivo l'impresa si deve chiedere anche l'indennizzo da ritardo. Mettiamo poi che, scaduti tutti i termini, l'amministrazione adotti l'atto: non fa niente, l'indennizzo è dovuto lo stesso. Ancora la circolare stabilisce che una volta scaduto il tempo a disposizione del funzionario sostituto, questi deve liquidare l'indennizzo senza un'ulteriore richiesta dell'interessato. E se non lo fa l'impresa può andare al Tar e chiedere un decreto ingiuntivo, che ordini il pagamento dell'indennizzo; certo l'impresa ha anche la possibilità di agire contro il silenzio della p.a. al fine di ottenere una sentenza, che la condanni ad adottare il provvedimento. Anzi le due azioni sono cumulabili e, quindi, si può andare contestualmente al Tar per contestare l'inerzia dell'amministrazione e la condanna al pagamento dell'indennizzo. L'indennizzo da ritardo non è applicabile nelle ipotesi di Denunzia di inizio attività (o di Segnalazione certificata di inizio attività), anche se relative all'esercizio dell'attività di impresa. Antonio Ciccia
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