interpelli in materia di sicurezza sul lavoro

Modena, 11 aprile 2014
INTERPELLI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
・ Ministero del Lavoro, Commissione per gli interpelli in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, Interpelli nn. 2, 3, 8 e 9 del 27 marzo 2014
INTERPELLO N. 2/2014
Quesito
L'Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere ha avanzato istanza di interpello in merito alla corretta individuazione dei cantieri nei quali non sussiste l’obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione ai sensi dell’articolo 90, comma 11, del D.Lgs n. 81/2008. In particolare, in materia di cantieri ove è richiesta la presenza di più imprese esecutrici, il Testo Unico Sicurezza prevede in capo al committente/responsabile dei lavori l’obbligo di designare: ・ il coordinatore per la progettazione (art. 90, comma 3 TUS) e contestualmente; ・ il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 90, comma 3 TUS), prima dell’affidamento dei lavori stessi. Il parere della Commissione
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nell’Interpello n.
2/2014 ricorda che, ai sensi dell’articolo 90, comma 11 TUS, il committente/responsabile dei lavori non è obbligato a nominare il coordinatore per la progettazione, nei lavori privati, se sono soddisfatti entrambi i seguenti requisiti: ・ l'opera che si sta realizzando non necessita di permesso di costruire; ・ l'importo dei lavori è inferiore a 100.000 Euro. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori il quale è tenuto a esercitare, senza eccezioni o limitazioni, tutte le funzioni previste dall'art. 91 del TUS. Al riguardo la Commissione ricorda i chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro nella,Circolare n. 30/2009 in base ai quali il coordinatore per l'esecuzione deve: “essere nominato contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, in modo
da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per
la progettazione".
INTERPELLO N. 3/2014
Quesito
Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha avanzato richiesta di interpello per individuare i documenti che ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs n. 81/2008 (Testo unico Sicurezza sul lavoro), l’impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al committente. 1
Nello specifico, viene chiesto se l'impresa sia tenuta a consegnare: ・ copia del modello LAV; ・ consenso all'utilizzo dei dati sottoscritto da ogni lavoratore; ・ copia del DUVRI della ditta appaltatrice; ・ dichiarazione che i dipendenti dell'impresa sono in possesso del certificato di idoneità fisica; ・ autocertificazione di idoneità tecnico professionale. Il parere della Commissione
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nell’Interpello n.
3/2013 nel fornire il proprio parere ricorda che l’articolo 26, comma 1 del D.Lgs n. 81/2008 prevede che il datore di lavoro committente sia tenuto a verificare, con le modalità previste da un DPR, l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Il predetto DPR non è ancora stato emanato pertanto, ai sensi del medesimo comma 1 dell’articolo 26, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000. Premesso quanto sopra, il Ministero ribadisce che ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi è sufficiente che il datore di lavoro committente acquisisca ・ il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, nonchè ・ l’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale. In relazione alla necessità di richiedere il Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal committente (DUVRI) dell’impresa appaltatrice, la Commissione precisa che il datore di lavoro committente non può chiedere copia del predetto documento posto che l’eventuale redazione dello stesso risulta essere un obbligo del datore di lavoro committente. Il Ministero precisa infine che qualora il committente ・ sia tenuto alla compilazione del DUVRI, potrà richiedere all’impresa appaltatrice o al lavoratore autonomo i documenti e le informazioni necessarie per l’elaborazione dello stesso; ・ non sia tenuto alla compilazione del DUVRI, ai sensi del comma 2 dell’articolo 26 del D.lgs n. 81/2008, dovrà comunque attenersi agli obblighi di ・ cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; ・ coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. 2
INTERPELLO N. 8/2014
Quesito
La Federazione Italiana Cronometristi ha avanzato istanza di interpello in merito all'obbligatorietà della redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 81/2008 da parte delle “associazioni periferiche affiliate a questa Federazione, non avente personale dipendente
ma che si avvalgono dell'ausilio di volontari nei confronti dei quali può essere disposto un
rimborso spese di importo annuo comunque di gran lunga inferiore a € 7.500,00".
Il parere della Commissione
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nell’Interpello n.
8/2014 ricorda in premessa che il Testo Unico Sicurezza, nella definizione di lavoratore, fa rientrare ogni persona che, ・ indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ・ svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, con esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari (art. 2, comma 1, lett. a). Con specifico riguardo ai volontari il Testo Unico Sicurezza stabilisce l’applicabilità agli stessi delle disposizioni di cui all’articolo 21. Preme ricordare che tale disposizione prevede in capo ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230‐bis del Codice civile, ai lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, ai coltivatori diretti del fondo, ai soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, agli artigiani e ai piccoli commercianti l’obbligo di: ・ utilizzare le attrezzature di lavoro secondo le disposizioni di cui al Titolo III delD.Lgs. n. 81/2008; ・ munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle prescrizioni normative; ・ munirsi ed esporre apposita tessera di riconoscimento. In particolare, tali disposizione si applicano, ai sensi dell’art. 3, comma 12‐bis TUS anche ai: ・ volontari di cui alla Legge n. 266/1991 (Legge‐quadro sul volontariato), ・ volontari che effettuano servizio civile, ・ soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle ・ associazioni di promozione sociale di cui alla Legge n. 383/2000 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), ・ e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla Legge n. 398/1991 e all'art. 90 della Legge n. 289/2002, ・ nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del DPR n. 917/1986. Alla luce di tali premesse la Commissione conferma l’applicabilità, ai soggetti che prestano la propria attività volontariamente e a titolo gratuito ‐ o con mero rimborso spese ‐ per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui alle predette leggi (Legge n. 398/1991 e n. 289/2002), del regime previsto dall’articolo 21 del TUS per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile (ai sensi dell’art. 3, comma 11 del TUS). La Commissione ricorda infine che l’art. 3 comma 12‐bis del TUS tutela i volontari, anche quando prestino attività nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro. 3
In tal caso il datore di lavoro coinvolto è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali il soggetto è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Infine, sussiste l’obbligo, in capo al datore di lavoro di adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della stessa organizzazione. Rimane fermo che il responsabile dell’impianto sportivo o dell’associazione sportiva dilettantistica che abbia la disponibilità dell’impianto è tenuto a predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell'ambito delle attività di riferimento dell'associazione sportiva dilettantistica. Tali soggetti, da individuare secondo la normativa di settore che regola la materia, sono pertanto responsabili nel caso di danni causati a terzi da cose in disponibilità. INTERPELLO N. 9/2014
Quesito
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello per avere chiarimenti in merito all'applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008. Come noto il Testo Unico Sicurezza prevede l’istituzione, con decreto interministeriale, del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (art. 8 TUS). L'art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede espressamente che le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici rimangono in vigore “… fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8
comma 4, del presente decreto …”.
Il parere della Commissione
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del lavoro, nell’Interpello n.
9/2014, chiarisce che, in attesa dell'emanazione del nuovo decreto interministeriale istitutivo del SINP, continuano ad essere soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso. Infatti, il venir meno delle disposizione sanzionatorie relative alla tenuta del registro infortuni sono subordinate alla realizzazione ed al funzionamento del SINP e pertanto all’entrata in vigore del decreto di attuazione che disciplinerà le modalità di comunicazione degli infortuni. La Commissione ricorda al riguardo che il registro infortuni deve essere ・ redatto conformemente al modello approvato con DM 12 settembre 1958, come modificato dal DM 5 dicembre 1996 (tuttora in vigore), ・ vidimato dall’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio. Le singole Regioni possono aver abolito la prassi dell’obbligo di vidimazione (ma non di tenuta) del Registro Infortuni, stante la competenza legislativa in materia. Il Registro Infortuni va conservato a disposizione dell'organo di vigilanza, per almeno 4 anni dall’ultima annotazione o, se non usato, dalla data di vidimazione. Infine, la Commissione ricorda che la mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni comporta per il datore di lavoro l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 516 a Euro 3.098 prevista dall'art. 89, comma 3. del D.Lgs n. 616/1994. Preme ricordare che tali valori sono stati quintuplicati a decorrere dal 1° gennaio 2007 in base al disposto dell'art. 1, comma 1177 della L. n. 296/2006, pertanto i nuovi valori vanno da Euro 2.580 a Euro 15.490 4