1/5/2014 N. 00667/2014 REG.RIC. N. 00831/2014 REG.PROV.COLL. N. 00667/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 667 del 2014, proposto da: Punto Lavoro Soc.Coop.Sociale A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro D'Avanzo, con domicilio eletto in Salerno, c/o Segreteria Tar; contro Comune di Atripalda, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo, con domicilio eletto in Salerno, Via L.Guercio, n. 295 c/o La Marca; Responsabile pro tempore del IV Settore del Comune di Atripalda, non costituito in giudizio; per l'annullamento dell'ordinanza n. 15/2014 prot. n. 3720 del 27 febbraio 2014, emessa dal Responsabile del IV Settore – Area di Vigilanza Corpo Polizia Municipale del Comune di Atripalda Dott. Domenico http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Salerno/Sezione%202/2014/201400667/Provvedimenti/201400831_20.XML 1/5 1/5/2014 N. 00667/2014 REG.RIC. Giannetta, con cui il responsabile del Comune ordinava alla ricorrente l'immediata sospensione della gestione dei parcheggi pubblici a pagamento affidati dal Comune con convenzione del 1.6.2011; di ogni atto ad essa precedente, connesso ed esecutivo, per le motivazioni indicate in narrativa. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Atripalda; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2014 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori D'Avanzo e Garofalo.; Con ricorso notificato in data 18 marzo 2014 e ritualmente depositato il 24 marzo successivo, la Società Punto Lavoro Soc.Coop.Sociale A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugna l’atto, meglio distinto in epigrafe, con il quale il Responsabile del IV Settore del Comune di Atripalda ordinava alla ricorrente “l’immediata sospensione della gestione dei parcheggi pubblici a pagamento affidati dal Comune di Atripalda (AV) con Convenzione stipulata in data 01/06/2011”. Tale determinazione è motivata nei termini che seguono: “Vista la nota Prot. n. 3382 del 18/02/2014, acquisita agli atti con Prot. n. 3353 del 21/02/2014, con la quale la Direzione Provinciale del Lavoro – Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Avellino ha comunicato chea seguito degli accertamenti effettuati sono state riscontrate una serie di violazioni nei confronti della società appaltatrice del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento”. La società ricorrente solleva, sotto distinti e concorrenti profili, i http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Salerno/Sezione%202/2014/201400667/Provvedimenti/201400831_20.XML 2/5 1/5/2014 N. 00667/2014 REG.RIC. vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere, lamentando quanto segue: il difetto di motivazione e di previo contraddittorio; la violazione dell’art. 21-quater della l.n. 241/90 perché trattasi di sospensione sine die e per giunta non suffragata da gravi ragioni; la nullità dell’art. 7 della Convenzione asseritamente applicato; il difetto di delega del sottoscrittore. Il Comune di Atripalda si costituisce in giudizio al fine di resistere. Alla camera di consiglio del 10 aprile 2014 il ricorso, rese edotte le parti, verificata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, è trattenuto in decisione semplificata. Il gravame, su eccezione di parte resistente, è da dichiarare inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Osserva il Collegio che le questioni sollevate afferiscono alla fase di esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti relativo alla gestione dei parcheggi pubblici a pagamento del Comune di Atripalda, fondandosi la determinazione contestata su pretese “violazioni” poste in essere nell’espletamento di tale attività. Va, dunque, declinata la giurisdizione del giudice adito, in quanto, in materia di contratti pubblici, l’art. 133, comma 1, lett. e) n. 1, c.p.a. attribuisce alla giurisdizione esclusiva del g.a. le controversie relative alle procedure di affidamento, restando devolute alla giurisdizione del g.o. quelle concernenti la fase di esecuzione del contratto, ossia concernenti i diritti e gli obblighi derivanti da quest'ultimo (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 25 ottobre 2012, n. 4228). Per quanto precede va conclusivamente declinata la giurisdizione del giudice amministrativo statuendosi appartenere la giurisdizione http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Salerno/Sezione%202/2014/201400667/Provvedimenti/201400831_20.XML 3/5 1/5/2014 N. 00667/2014 REG.RIC. al giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del nuovo codice del processo amministrativo. Le spese, attesa la particolarità della vicenda, possono essere compensate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso n. 667/2014, come in epigrafe proposto da Punto Lavoro Soc.Coop.Sociale A.R.L., lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, fatti salvi gli effetti della domanda a norma dell’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 104/2010. Spese compensate. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati: Luigi Antonio Esposito, Presidente Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore Maurizio Santise, Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 30/04/2014 IL SEGRETARIO http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Salerno/Sezione%202/2014/201400667/Provvedimenti/201400831_20.XML 4/5 1/5/2014 N. 00667/2014 REG.RIC. (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Salerno/Sezione%202/2014/201400667/Provvedimenti/201400831_20.XML 5/5
© Copyright 2024 ExpyDoc