sentenza - Il Sabato

1/5/2014
N. 00667/2014 REG.RIC.
N. 00831/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00667/2014 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 667 del 2014, proposto da:
Punto Lavoro Soc.Coop.Sociale A.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro
D'Avanzo, con domicilio eletto in Salerno, c/o Segreteria Tar;
contro
Comune di Atripalda, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo, con domicilio
eletto in Salerno, Via L.Guercio, n. 295 c/o La Marca;
Responsabile pro tempore del IV Settore del Comune di Atripalda,
non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 15/2014 prot. n. 3720 del 27 febbraio 2014,
emessa dal Responsabile del IV Settore – Area di Vigilanza Corpo
Polizia Municipale del Comune di Atripalda Dott. Domenico
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Giannetta, con cui il responsabile del Comune ordinava alla
ricorrente l'immediata sospensione della gestione dei parcheggi
pubblici a pagamento affidati dal Comune con convenzione del
1.6.2011;
di ogni atto ad essa precedente, connesso ed esecutivo, per le
motivazioni indicate in narrativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Atripalda;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2014 il dott.
Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori D'Avanzo e
Garofalo.;
Con ricorso notificato in data 18 marzo 2014 e ritualmente
depositato il 24 marzo successivo, la Società Punto Lavoro
Soc.Coop.Sociale A.R.L., in persona del legale rappresentante pro
tempore, impugna l’atto, meglio distinto in epigrafe, con il quale il
Responsabile del IV Settore del Comune di Atripalda ordinava alla
ricorrente “l’immediata sospensione della gestione dei parcheggi pubblici a
pagamento affidati dal Comune di Atripalda (AV) con Convenzione stipulata in
data 01/06/2011”. Tale determinazione è motivata nei termini che
seguono: “Vista la nota Prot. n. 3382 del 18/02/2014, acquisita agli atti con
Prot. n. 3353 del 21/02/2014, con la quale la Direzione Provinciale del Lavoro –
Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Avellino ha comunicato chea seguito
degli accertamenti effettuati sono state riscontrate una serie di violazioni nei confronti
della società appaltatrice del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento”.
La società ricorrente solleva, sotto distinti e concorrenti profili, i
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vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere, lamentando
quanto segue: il difetto di motivazione e di previo contraddittorio;
la violazione dell’art. 21-quater della l.n. 241/90 perché trattasi di
sospensione sine die e per giunta non suffragata da gravi ragioni; la
nullità dell’art. 7 della Convenzione asseritamente applicato; il
difetto di delega del sottoscrittore.
Il Comune di Atripalda si costituisce in giudizio al fine di resistere.
Alla camera di consiglio del 10 aprile 2014 il ricorso, rese edotte le
parti, verificata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria,
è trattenuto in decisione semplificata.
Il gravame, su eccezione di parte resistente, è da dichiarare
inammissibile
per
difetto
di
giurisdizione
del
giudice
amministrativo.
Osserva il Collegio che le questioni sollevate afferiscono alla fase di
esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti
relativo alla gestione dei parcheggi pubblici a pagamento del
Comune di Atripalda, fondandosi la determinazione contestata su
pretese “violazioni” poste in essere nell’espletamento di tale attività.
Va, dunque, declinata la giurisdizione del giudice adito, in quanto,
in materia di contratti pubblici, l’art. 133, comma 1, lett. e) n. 1,
c.p.a. attribuisce alla giurisdizione esclusiva del g.a. le controversie
relative alle procedure di affidamento, restando devolute alla
giurisdizione del g.o. quelle concernenti la fase di esecuzione del
contratto, ossia concernenti i diritti e gli obblighi derivanti da
quest'ultimo (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 25 ottobre
2012, n. 4228).
Per quanto precede va conclusivamente declinata la giurisdizione
del giudice amministrativo statuendosi appartenere la giurisdizione
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al giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del
nuovo codice del processo amministrativo.
Le spese, attesa la particolarità della vicenda, possono essere
compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione
staccata di Salerno (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando
sul ricorso n. 667/2014, come in epigrafe proposto da Punto
Lavoro Soc.Coop.Sociale A.R.L., lo dichiara inammissibile per
difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del
giudice ordinario, fatti salvi gli effetti della domanda a norma
dell’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 104/2010.
Spese compensate.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 aprile
2014 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Antonio Esposito, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Maurizio Santise, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/04/2014
IL SEGRETARIO
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(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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