testo approvato da Consiglio - Consiglio Regionale Veneto

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
IX LEGISLATURA
208ª Seduta pubblica – Giovedì 10 luglio 2014
OGGETTO:
Deliberazione legislativa n. 20
PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI
BASSI, BENDINELLI, BONFANTE, CAPPON, CENCI, CONTA,
FASOLI, FRANCHETTO, GIORGETTI, MANZATO, SANDRI,
TOSATO E VALDEGAMBERI RELATIVA A “ISTITUZIONE
DELLE RISERVE NATURALI REGIONALI DEL MONTE BALDO
DENOMINATE “LASTONI-SELVA PEZZI” E “GARDESANA
ORIENTALE” ”.
(Progetto di legge n. 437)
IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
VISTA la proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Bassi, Conta, Bonfante,
Manzato, Franchetto, Sandri, Cenci, Bendinelli, Valdegamberi, Cappon, Tosato,
Giorgetti e Fasoli relativa a “Istituzione delle riserve naturali regionali del Monte
Baldo denominate “Lastoni Selva Pezzi” e “Gardesana Orientale””;
UDITA la relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il
Presidente della stessa, consigliere Andrea BASSI, nel testo che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il disegno di legge risponde all’esigenza di riconoscere a livello regionale due
riserve naturali già costituite, come riserve integrali nazionali, con decreto del
Ministero per l’Agricoltura e le Foreste del 26 luglio 1971: la “Lastoni-Selva Pezzi” e
la “Gardesana Orientale” (GU n. 261 del 14 ottobre 1971).
Queste due riserve sono attualmente inserite come “Riserve Naturali Regionali”
nell’elenco delle aree naturali protette proposto dal Ministero dell’ambiente ma, pur
essendo state trasferite in proprietà dallo Stato alla Regione Veneto ancora negli anni
‘90, non hanno visto ancora una loro formale istituzione con legge regionale, come
previsto dalla legge regionale n. 40 del 1984 “Nuove norme per la istituzione di parchi
e riserve naturali regionali” e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle
Aree Protette” di cui l’articolo 35, comma 6 dispone: “Restano salvi gli atti di
delimitazione di riserve naturali emessi alla data di entrata in vigore della presente
legge e le conseguenti misure di salvaguardia già adottate. Dette riserve sono istituite,
secondo le modalità previste dalla presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge stessa”.
Le due Riserve sono dunque parte del patrimonio forestale regionale, gestito da
“Veneto Agricoltura”- l’Azienda Regionale per i settori agricolo, forestale e
agroalimentare - ai sensi della legge regionale 35/1997, articolo 2, comma 2, lettera c).
Confinano con ampie superfici boscate, costituendo le aree di maggior valenza
ecologica ed ambientale; infatti le stesse risultano completamente inserite in Rete
Natura 2000, facendo parte del SIC-ZPS IT 3210039 Monte Baldo Ovest, dove sono
stati individuati i seguenti habitat:
4070
Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (MugoRhododendretum hirsuti)
6170
Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
8210
Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
9110
Faggeti del Luzulo-Fagetum
9340
Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
9410
Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-piceetea)
In particolare la riserva naturale integrale Lastoni-Selva Pezzi, posta sulle
pendici del Monte Baldo e digradante verso il lago di Garda, è uno degli ambiti di
maggior interesse botanico e faunistico di tutto il Baldo. Il paesaggio è un mosaico di
boschi di faggio e di abete bianco, estese mughete, ambienti a vegetazione erbacea
sopra il limite del bosco, rupi e ghiaioni, arricchiti da specie floristiche rare e protette.
Specie faunistiche rare ed endemiche. Nidificanti: astore, aquila reale, francolino di
monte, fagiano di monte, coturnice, civetta capogrosso, picchio nero, rondone alpino,
picchio muraiolo, fringuello alpino.
La riserva naturale integrale “Gardesana Orientale” riguarda un’area che si
affaccia sul Lago di Garda orientale con formazioni tipicamente mediterranee
caratterizzate dalla presenza del leccio. Lo accompagnano alloro, albero di Giuda,
terebinto, pungitopo. Flora ricca di specie endemiche, di entità segnalate come rare o
rarissime nella flora italiana e di piante comprese nell’elenco delle specie protette nella
Regione Veneto e da fauna caratterizzata da una comunità di uccelli tipica dei boschi
termofili: canapino, occhiocotto, sterpazzola, averla piccola, zigolo nero.
L’eccezionale valore ecologico delle aree interessate dalle Riserve naturali in
argomento risulta quindi di tutta evidenza e la loro formale istituzione permetterà di
recepire, nella successiva redazione di uno strumento di gestione, oltre che la
suddivisione degli habitat sopra richiamati, le relative misure di conservazione,
disciplinando altresì gli interventi e le attività consentite, conformemente a quanto
dispongono gli articoli 13 e 15 della legge regionale 40/1984; questo lo scopo del
Regolamento delle riserve da approvarsi dalla Giunta regionale, sentito il Comune di
Malcesine.
All’interno delle Riserve sono individuate alcune aree a regime di riserva
naturale speciale, cioè una zonizzazione che si ritiene più compatibile con le attività
antropiche ivi presenti e consolidate in quanto avviate precedentemente alla
costituzione delle Riserve da parte del Ministero, nonché più adeguata agli obiettivi di
valorizzazione storico-culturale delle vestigia di opere legate alla prima guerra
mondiale, rinvenibili all’interno delle stesse.
In particolare si prevede di istituire un’area a regime di tutela speciale nella
parte sommitale della riserva Lastoni-Selva Pezzi, in corrispondenza della stazione di
arrivo dell’impianto seggioviario denominato “Pra Alpesina”, al confine con la
Provincia di Trento, dove il regime di riserva Integrale, che vieterebbe la presenza
antropica e di qualsiasi infrastruttura, collide con l’esistenza di un impianto a fune di
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collegamento con il comprensorio sciistico nei mesi invernali e che nei mesi estivi
trasporta migliaia di turisti in visita alla sommità del Baldo.
Per quanto concerne la riserva integrale Gardesana, si prevede l’istituzione di
un’area a regime di riserva naturale speciale in corrispondenza dell’abitato di Navene
giustificata, oltre che dalla pressione antropica legata alla vicinanza con l’abitato,
dalla presenta di opere semipermanenti con fortificazioni della Prima Guerra Mondiale
di notevole interesse storico, alcune delle quali collegavano il lago con il Dosso Merlo,
attualmente all’interno di un’area a regime integrale: il recupero, attraverso
modestissimi interventi di taglio di vegetazione e di restauro conservativo delle opere e
delle trincee, permetterà una interessante valorizzazione storico-culturale dell’intera
zona.
Il progetto di legge si compone di otto articoli di cui, in particolare, gli articoli
1 e 2 riguardano l’istituzione delle nuove Riserve regionali e le finalità, l’articolo 4 la
classificazione delle aree e la normativa di tutela, l’articolo 5 la competenza di Veneto
Agricoltura alla gestione delle Riserve, l’articolo 6 il Regolamento delle Riserve ed,
infine l’articolo 7 la vigilanza e le sanzioni.
Sul progetto di legge la Seconda Commissione consiliare ha espresso
all’unanimità (presenti il presidente Bassi - con delega del consigliere Bendinelli del
Gruppo consiliare Forza Italia- e il consigliere Finco del Gruppo consiliare Liga
Veneta-Lega Nord-Padania, i consiglieri Bozza e Furlanetto del Gruppo consiliare
Misto, i Consiglieri Pigozzo e Bonfante del Gruppo consiliare Partito Democratico
Veneto, il Consigliere Peraro del Gruppo consiliare Unione di Centro e il consigliere
Bortolussi del Gruppo consiliare Bortolussi Presidente) parere favorevole alla sua
approvazione da parte del Consiglio regionale.”;
ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, la proposta di legge composta di n. 9
articoli;
PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:
Art. 1
Assegnati
n. 60
Presenti-votanti n. 46
Voti favorevoli n. 46
Art. 2
Assegnati
n. 60
Presenti-votanti n. 48
Voti favorevoli n. 48
Art. 3
Assegnati
n. 60
Presenti-votanti n. 44
Voti favorevoli n. 44
3
Art. 4
Assegnati
n. 60
Presenti-votanti n. 49
Voti favorevoli n. 49
Art. 5
Assegnati
n. 60
Presenti-votanti n. 47
Voti favorevoli n. 47
Art. 6
Assegnati
n. 60
Presenti-votanti n. 50
Voti favorevoli n. 50
Art. 7, 8 e 9
Assegnati
n. 60
Presenti-votanti n. 49
Voti favorevoli n. 49
IL CONSIGLIO REGIONALE
APPROVA quindi la legge nel suo complesso nel testo che segue:
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ISTITUZIONE DELLE RISERVE NATURALI REGIONALI DEL MONTE
BALDO DENOMINATE “LASTONI-SELVA PEZZI” E “GARDESANA
ORIENTALE”
Art. 1 - Istituzione delle Riserve naturali regionali “Lastoni-Selva Pezzi” e
“Gardesana Orientale”.
1. Al fine di tutelare e conservare la diversità biologica degli ecosistemi, della
flora e della fauna presenti nel Comune di Malcesine, in provincia di Verona, sono
istituite, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove
norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali” e dell’articolo 35, comma
6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, le Riserve
naturali regionali “Lastoni-Selva Pezzi” e “Gardesana Orientale”, di seguito denominate
Riserve, già individuate con decreto ministeriale 26 luglio 1971 “Costituzione delle
“Riserve naturali integrali” “Lastoni-Selva Pezzi” e “Gardesana Orientale”, in provincia
di Verona”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 ottobre
1971, n. 261.
2. Le Riserve sono situate nell’ambito delle foreste demaniali del Monte Baldo,
costituenti patrimonio forestale regionale. I confini e la ripartizione in zone delle
Riserve sono individuati nell’allegata planimetria in scala 1:25.000.
Art. 2 - Finalità.
1. Le finalità delle Riserve sono:
a) garantire la conservazione e la valorizzazione dell’ambiente in un’area di
particolare interesse naturalistico ed ecologico ricadente all’interno dell’area SIC e ZPS
IT 3210039 “Monte Baldo Ovest”;
b) promuovere lo studio scientifico e lo sviluppo dei servizi ecosistemici, in
osservanza degli obiettivi e delle finalità della direttiva 2009/147/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli
uccelli selvatici, e della direttiva 1992/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche.
Art. 3 - Tabelle segnaletiche.
1. Lungo il perimetro delle due Riserve sono collocate, in modo che siano visibili
da ogni punto di accesso, apposite tabelle recanti la scritta “Regione del Veneto Riserva naturale regionale”, integrata della qualificazione “integrale” o “speciale” in
ragione delle diverse tipologie di riserva.
2. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di
leggibilità.
Art. 4 - Classificazione delle aree e normativa di tutela.
1. Le aree incluse nelle Riserve sono classificate in:
a) zona di riserva naturale regionale generale con regime di riserva integrale, di cui
all’articolo 13 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40;
b) zona di riserva naturale regionale speciale, di cui agli articoli 12 e 15 della legge
regionale 16 agosto 1984, n. 40.
2. Sul territorio identificato come zona di riserva naturale regionale generale con
regime di riserva integrale di cui al comma 1, lettera a), è consentito l’accesso per
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ragioni di studio, per fini educativi, per escursioni naturalistiche, per compiti
amministrativi e di vigilanza, restando vietata qualsiasi attività antropica. Sono, altresì,
consentiti interventi di natura selvicolturale, ambientale e naturalistica volti alla
conservazione della biodiversità in osservanza degli obiettivi e finalità della direttiva
2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e della direttiva
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.
3. Sul territorio identificato come zona di riserva naturale regionale speciale di
cui al comma 1, lettera b), oltre agli interventi di cui al comma 2, è consentito
l’esercizio degli sport a carattere non competitivo tipici delle aree montane, purché
esercitati in forme non lesive all’ambiente.
4. Nelle aree di cui al comma 1, lettere a) e b), sono inoltre consentiti, secondo le
specifiche modalità previste nel Regolamento di cui all’articolo 6, gli interventi di
recupero dei manufatti storici esistenti.
5. Per il territorio ricompreso nelle Riserve decadono le specifiche norme di tutela
contenute nel Titolo VII del vigente Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
(PTRC), scheda n. 13 “Monte Baldo”.
Art. 5 - Gestione.
1. La gestione delle Riserve è affidata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera
c), della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35, all’Azienda Regionale per i settori
agricolo, forestale e agroalimentare “Veneto Agricoltura”, di seguito denominata Ente
gestore, che, avvalendosi del proprio personale, esercita tutte le funzioni di direzione ed
amministrazione necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 2.
Art. 6 - Regolamento.
1. La Giunta regionale, su proposta dell’Ente gestore e sentiti il Comune di
Malcesine e la commissione consiliare regionale competente per materia, che si
esprimono entro novanta giorni dalla richiesta decorsi i quali si prescinde dal parere,
approva il Regolamento delle Riserve.
2. Il Regolamento disciplina le attività e gli interventi consentiti sul territorio
delle Riserve in conformità a quanto previsto dall’articolo 4 e nel rispetto dei princìpi
stabiliti dall’articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni.
3. Il Regolamento acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Art. 7 - Vigilanza e sanzioni.
1. L’Ente gestore vigila con il proprio personale all’uopo incaricato ovvero,
tramite convenzioni e intese, con il personale di altri enti od organismi preposti alla
vigilanza, sull’applicazione della presente legge e di ogni altra disposizione
conseguente.
2. Per l’accertamento delle violazioni e per l’irrogazione delle relative sanzioni si
applica la legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive
modificazioni.
3. Per le attività compiute in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4 si
applica, oltre alle sanzioni previste dalle leggi in vigore, una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 40.000,00, in proporzione al valore delle attività
intraprese e al danno arrecato all’ambiente.
4. Per ogni altra violazione relativa all’applicazione della presente legge, per la
quale la vigente normativa non preveda una sanzione amministrativa pecuniaria, si
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applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00 in
rapporto alla gravità della violazione.
5. In ogni caso i contravventori sono tenuti alla demolizione o rimozione delle
opere abusivamente eseguite, al ripristino dei luoghi e al risarcimento del danno. Sono
confiscati i vegetali e gli altri beni rimossi o asportati, gli animali uccisi o catturati, le
armi, i macchinari e gli attrezzi utilizzati per la violazione.
Art. 8 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, quantificati in euro
10.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0101
“Interventi strutturali nelle aree naturali protette e negli ambiti di interesse naturalistico”
del bilancio di previsione 2014, la cui dotazione viene aumentata riducendo
contestualmente quella dell’upb U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento”,
partita n. 3.
Art. 9 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Assegnati
n. 60
Presenti-votanti n. 48
Voti favorevoli n. 48
IL PRESIDENTE
f.to Matteo Toscani
IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Moreno Teso
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INDICE
Art. 1 - Istituzione delle Riserve naturali regionali Lastoni-Selva Pezzi e
Gardesana Orientale. .................................................................................... 5
Art. 2 - Finalità. ............................................................................................ 5
Art. 3 - Tabelle segnaletiche. ........................................................................ 5
Art. 4 - Classificazione delle aree e normativa di tutela. .............................. 5
Art. 5 - Gestione. .......................................................................................... 6
Art. 6 - Regolamento. ................................................................................... 6
Art. 7 - Vigilanza e sanzioni. ........................................................................ 6
Art. 8 - Norma finanziaria. ........................................................................... 7
Art. 9 - Entrata in vigore............................................................................... 7
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
IX LEGISLATURA
ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:
ISTITUZIONE DELLE RISERVE NATURALI REGIONALI DEL MONTE
BALDO DENOMINATE “LASTONI-SELVA PEZZI” E “GARDESANA
ORIENTALE”