Provincia di Venezia

Provincia di Venezia
CACCIA E PESCA
Determinazione N. 3429 / 2014
Responsabile del procedimento: PENZO PIERPAOLO
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL’ATTIVITA’ DI CATTURA E TRASLOCAZIONE DI
LEPRI ALL’A.T.C. N. VE4.
Il dirigente
Visti:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
l’art. 19, comma 1, lett. f, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, che attribuisce alla Provincia la competenza in materia di
caccia;
la Legge n. 157/92 e la L.R. del Veneto n. 50/93 che dettano norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, attribuendo le relative competenze anche alle
Province;
l’art. 9 della L.R. 50/93 che stabilisce che le Province effettuino programmi di immissione di fauna
selvatica, anche tramite la cattura di selvatici presenti in sovrannumero all'interno di ambiti
faunistici;
la L.R. del Veneto n. 1/2007 con la quale è stato approvato il Piano Faunistico Venatorio della
Regione Veneto per il periodo 2007/2012;
l’art. 1 della Legge Regionale del Veneto n. 1/2014, con cui il periodo di vigenza del Piano
Faunistico Venatorio di cui al punto precedente è stato prorogato fino al 10.02.2016;
il cap.11 del Piano Faunistico Venatorio Provinciale approvato con deliberazione consiliare 51 del
12.06.2003 nel quale vengono riportati gli indirizzi gestionali per i programmi di immissione della
fauna selvatica e nel quale si prevede che gli A.T.C. debbano far pervenire alla provincia un quadro
di consistenza e di previsione delle catture allo scopo di ottenerne l’approvazione e che al fine di
non depauperare il patrimonio di lepri, relativamente alle ZRC e ai Centri Pubblici di Produzione di
Fauna Selvatica, possono essere oggetto di cattura solo quegli istituti faunistici all'interno dei quali
è stata riscontrata una densità autunnale di lepri non inferiore a 20 individui/100 ha;
visti:
i.
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, in particolare l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
ii. lo Statuto provinciale e, in particolare, l'art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle
competenze dirigenziali;
iii. gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che
individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;
premesso:
i. che la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi
gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
ii. che gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull’accesso ai documenti amministrativi e
sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento
amministrativo;
iii. che con deliberazione 11 luglio 2014, n. 78, la Giunta provinciale ha approvato l’elenco dei
procedimenti amministrativi di competenza della Provincia, ed ha indicato:
a. il Servizio Caccia e Pesca come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
b. il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento;
iv. che il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca con ordine di servizio n. 1/2014 ha indicato il
responsabile del presente procedimento;
v. che il PEG 2014 e il relativo Piano Dettagliato degli Obiettivi prevede, nel contesto dell’Obiettivo
n. 01 del Servizio Caccia e Pesca, lo svolgimento dell’attività 01.04 “Attività tecnica e
amministrativa in materia di gestione fauna selvatica e pesca sportiva” all’interno della quale è
prevista la sub-attività 01.04.04 relativa all’attività di rilascio delle autorizzazioni per la cattura e
traslocazione di Lepre e Fagiano;
visti:
i.
l’istanza presentata in data 07/11/2014, acquisita al prot. prov. n. 93390 del 10/11/2014, con la quale
il Presidente dell’A.T.C. n. VE4 “Cavarzere Chioggia e Cona”, Sig. Manfrin Romano, chiede il
rilascio dell’autorizzazione alla cattura e traslocazione di lepri all’interno del territorio di
competenza dell’Ambito Territoriale di Caccia nei seguenti istituti: ZRC San Pietro Valcerere, ZRC
Acquamarza, ZRC Mondonovo, ZRC Conetta, ZRC Zennare, ZRC Buoro Braghetta, Art. 21
Roncostorto, ZAC La Perla, ZAC Buoro-Martinelle e CPPFS Rottanova;
ii. i risultati dei censimenti condotti dall’A.T.C. n. VE4, allegati all’istanza di cui al punto precedente,
e dagli Agenti del Corpo di Polizia Provinciale nel mese di ottobre e novembre 2014;
dato atto che il responsabile del procedimento ha ritenuto di omettere la comunicazione di avvio del
procedimento di cui all’art. 7 della L. n. 241/1990 al fine di garantire la celerità del procedimento stesso
nonché l’economicità dell’azione amministrativa, in considerazione del fatto che l’istanza dell’interessato è
pienamente accolta e che non sono individuabili altri soggetti ai quali possa derivare un pregiudizio dal
presente provvedimento;
dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di 17 giorni, nel rispetto quindi dei termini,
pubblicati
sul
sito
provinciale
alla
pagina
http://web.provincia.venezia.it/trasparenza/tipologie-di-procedimento.html;
ritenuto che nulla osti al rilascio dell’autorizzazione richiesta;
DETERMINA
1. di autorizzare le attività di cattura e traslocazione di Lepre sul territorio dell’ATC n. VE4, sulla base di
del seguente calendario:
Data
Località
6 dicembre 2014
Art. 21 Roncostorto – ZAC La Perla
7 dicembre 2014
ZRC Acquamarza
8 dicembre 2014
ZAC Buoro-Martinelle
13 dicembre 2014
ZRC San Pietro Valcerere
14 dicembre 2014
ZRC San Pietro Valcerere
20 dicembre 2014
ZRC Zennare
21 dicembre 2014
ZRC Mondonovo
23 dicembre 2014
CPPFS Rottanova
27 dicembre 2014
ZRC Buoro Braghetta
28 dicembre 2014
ZRC Conetta
2. di stabilire che le lepri catturate nel C.Pub.P.F.S. Rottanova dovranno essere distribuite secondo i
seguenti criteri:
 il 50% delle lepri trattenute dovrà essere rilasciato sul territorio a gestione programmata della
caccia dell’A.T.C. VE3;
 del restante 50%, 6 lepri trattenute dovranno essere rilasciate sul territorio a gestione programmata
della caccia dell’A.T.C. VE5 e le rimanenti lepri trattenute dovranno essere rilasciato sul territorio
a gestione programmata della caccia dell’A.T.C. VE4;
3. di stabilire che le operazioni di cattura vengano effettuate secondo le seguenti modalità:
 le catture dovranno svolgersi con il controllo del Corpo di Polizia Provinciale che avrà facoltà di
spostare le date qualora non siano disponibili delle pattuglie per impegni di servizio attualmente
non prevedibili;
 nel caso le attività di cattura siano sospese per condizioni meteo-climatiche avverse, dovrà essere
concordata una nuova giornata di cattura con il Comando della Polizia Provinciale, senza necessità
di ulteriori autorizzazioni da parte del Dirigente del Servizio Caccia e Pesca;
 le modalità di posizionamento delle reti e di svolgimento della battuta sono di competenza del
responsabile delle operazioni individuato dall'A.T.C. n. VE4;
 l’A.T.C. n. VE4 assicurerà la presenza di un numero adeguato di tenditori che saranno presenti
presso le reti per tutta la durata delle operazioni di cattura, nonché di un gruppo di operatori
incaricati di provvedere ai conteggi degli animali che sfuggono al fronte di battuta in
collaborazione con gli agenti del Corpo di Polizia Provinciale;
 al fine di garantire il mantenimento della produttività delle aree di cattura e per prevenire
l’esplosione di focolai di malattia emorragica, il nucleo residuo dovrà avere una densità superiore
a 15 Lepri ogni 100 ettari, calcolata sulla superficie complessiva interessata alla battuta;
 qualora il numero di lepri rimaste sul terreno risultasse inferiore a tale valore si dovrà provvedere
alla immediata liberazione nella stessa zona di cattura del numero di lepri sufficiente al
raggiungimento della densità stabilita, tenuto conto anche della necessità di lasciare sul territorio
una adeguata percentuale di femmine;
 ai fini dell’attuazione della disposizione di cui al punto precedente, gli agenti di Polizia
Provinciale presenti in loco dispongono incondizionatamente quali e quanti esemplari liberare
immediatamente sul posto;
 le lepri catturate, entro la stessa giornata della cattura, dovranno essere traslocate e immesse
esclusivamente sul territorio destinato alla gestione programmata della caccia (con esclusione,
pertanto, di Oasi di protezione, Z.R.C., C.Pub.P.F.S., Aree di rispetto, Fondi Chiusi, Fondi
Preclusi, Campi di addestramento cani, A.F.V., A.A.T.V., C.Pr.P.F.S.) in aree scelte dall’A.T.C.
VE4 e comunicate preventivamente agli agenti del Corpo di Polizia Provinciale.
Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento
IL DIRIGENTE
PAOLO GABBI
atto firmato digitalmente