La piattaforma CGIL-CISL-UIL

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05 novembre 2014
La piattaforma CGIL-CISL-UIL
Note di approfondimento sul capitolo pensioni
CGIL-CISL_UIL hanno presentato una piattaforma unitaria su
Fisco e Pensioni che dovrebbe essere la base per una futura
vertenza confederale su previdenza e fisco. Il tema è l’equità.
La riforma previdenziale Fornero ha avuto l’effetto di
bloccare il turnover, peggiorando i dati sulla disoccupazione
giovanile che è anche figlia di questa riforma. Sulle pensioni
l’attenzione particolare va ai giovani. Se non interveniamo in
tempo avranno pensioni da fame.
Sono passati pochi mesi dalla pubblicazione del testo e la
domanda è: che fine ha fatto la piattaforma unitaria?
La presente nota vuole recuperarla alla memoria e vuol
essere un contributo di approfondimento della parte
dedicata al capitolo Pensioni.
La riforma Monti-Fornero (legge 214 /2011) ha introdotto nel
sistema previdenziale italiano elementi di rigidità e di
incertezza del diritto nonché di penalizzazione dei
trattamenti pensionistici.
Una riforma fatta a tavolino, senza ad esempio acquisire un
parere dal più importante Ente previdenziale (INPS), che ha
generato pesanti ricadute sociali come il “fenomeno”
esodati, causato dal repentino innalzamento dei requisiti di
accesso alla pensione successivamente al 31.12.2011.
Rigidità: la legge 214/2011 non ha introdotto flessibilità nel
sistema previdenziale.
Il repentino e continuo innalzamento dell'età pensionabile
legato anche all'incremento della speranza di vita non
Segue a pag.2
In questo numero:
La piattaforma CGILCISL-UIL: note di
approfondimento sul
capitolo pensioni
pag.1-2-3
La perequazione
automatica: pensioni e
costo vita
pag.4-5
Pensioni: eliminare la rigidità, l’incertezza del diritto, la
penalizzazione e tutelare le nuove generazioni
permette a nessuno di anticipare la data di
ritiro (a meno di non andarci con la
pensione anticipata e con pesanti
disincentivi), mentre per quanto riguarda la
pensione di vecchiaia soprattutto le donne
vanno continuamente alla rincorsa dei
requisiti perduti, che drammaticamente
raggiungeranno in alcuni casi dopo 4 anni,
in altri dopo 6 anni e 7 mesi.
Incertezza del diritto: tutti i requisiti
anagrafici di accesso alla pensione e pure
quelli contributivi necessari per il diritto alla
ex pensione di anzianità, sono legati alle
speranza di vita attese negli anni futuri.
Gli incrementi dell'età legati alla speranza di
vita mantengono la cadenza triennale fino
al 2019. Dal 2019 in poi diventano biennali.
L’età di accesso alla vecchiaia così come il
requisito contributivo per la pensione
anticipata (ex anzianità), possono solo
aumentare, non diminuire, ma di quanto
aumenteranno? Da qui nasce l’incertezza
del diritto al pensionamento.



Tutta la contribuzione non citata, utilizzata
per raggiungere il requisito di accesso alla
pensione anticipata, comporta la
penalizzazione percentuale dell’importo
della pensione.
La piattaforma di CGIL-CISL-UIL, affronta
alcuni dei problemi connessi alla legge
Monti-Fornero, ad esempio ritiene prioritario:




Penalizzazione: l’accesso alla pensione
anticipata dal 2018 verrà penalizzato nella
quota retributiva (quella determinata sulle
anzianità contributive maturate al
31.12.2011) se l’interessato avrà meno di 62
anni di età al momento del pensionamento:
riduzione di 1 punto percentuale per i primi
due anni di anticipo rispetto ai 62 anni.
Meno 2 punti percentuali per gli ulteriori
anni di anticipo.
Nel periodo transitorio, non viene applicata
alcuna decurtazione della pensione
anticipata ai soggetti che maturano il
requisito contributivo entro il 31.12.2017,
sempreché la contribuzione utile al diritto
derivi esclusivamente da prestazione
effettiva di lavoro, inclusi i periodi di:







2
Astensione obbligatoria per maternità
Congedo parentale (ex facoltativa)
Assolvimento obblighi di leva
Infortunio
Malattia
Cig ordinaria
Giornate di riposo per donazione sangue
e di emocomponenti
Permessi retribuiti mensili (tre gg mese/o
frazionati in ore)ai sensi legge 104/92
Prolungamento del congedo parentale
fruito entro l’ottavo anno di vita del
bambino riconosciuto con handicap
grave.
Riscatto dei periodi lavorati, con
contribuzione omessa e prescritta.

garantire una maggiore e migliore tutela
previdenziale dei giovani che hanno
appena iniziato a lavorare o lo faranno
nel prossimo futuro
risolvere strutturalmente e
definitivamente il problema “esodati”
rendere flessibile l’accesso al
pensionamento
sostenere l’accesso alla previdenza
complementare
contrastare la perdita del valore delle
pensioni con un nuovo sistema di
rivalutazione
Tutela dei giovani e adeguatezza delle
pensioni

E' necessario garantire loro pensioni future
adeguate con una revisione del sistema
contributivo che preveda: Tasso di
capitalizzazione minimo per evitare gli
effetti negativi delle crisi economiche. Il
montante, formato dall’accantonamento
annuale del 33% della retribuzione
pensionabile, viene rivalutato annualmente
sulla base del tasso annuo di
capitalizzazione risultante dalla variazione
media quinquennale del prodotto interno
lordo nominale calcolato dall’Istat con
riferimento al quinquennio precedente
l’anno da rivalutare. Dunque la futura
pensione sarà determinata anche
dall’andamento economico del Paese.
Introdurre un tasso minimo di
capitalizzazione metterebbe i trattamenti
pensionistici al riparo dagli effetti nefasti di
un PIL inferiore allo zero.
Segue a pag,3
INCA INFormazione – N.47

Revisione dei coefficienti di
trasformazione utilizzando il sistema prorata o delle coorti e non calcolando,
come ora avviene, tutta la pensione con
l’ultima revisione dei coefficienti
antecedente la decorrenza della
pensione.
La pensione mensile nel sistema
contributivo è calcolata moltiplicando il
montante per il coefficiente di
trasformazione che aumenta se si ritarda
l’età di pensionamento. A parità di
montante la pensione sarà più alta con
una età più elevata di accesso alla
pensione. I coefficienti di trasformazione,
rideterminati ogni tre anni, e dal 2019 ogni
due anni, sono legati alle aspettative di
vita media (uomini e donne). All’aumento
delle aspettative di vita medie
corrisponderà dunque una riduzione dei
coefficienti e conseguentemente dei
trattamenti pensionistici.
Dopo l’aggiornamento dei coefficienti,
infatti, i contributi versati prima possono
generare pensione in misura inferiore.
Inoltre, la retroattività della revisione
impedisce, di fatto, ai lavoratori di
programmare il futuro con certezza. La
scelta di continuare a lavorare per
incrementare la pensione (aumentando il
montante) potrebbe essere vanificata
pesantemente da una rapida crescita
della sopravvivenza, con conseguente
riduzione dei coefficienti magari in misura
percentualmente maggiore dell’aumento
del montante.
Esodati
Il fenomeno esodati, prima sconosciuto al
sistema previdenziale italiano, è stato
direttamente provocato dalla riforma MontiFornero.
Complessivamente, ad oggi, sei sono i
contingenti di lavoratori esodatisalvaguardati, per un totale di 170.230
lavoratori/lavoratrici.
Il progressivo ampliamento della platea dei
lavoratori “esodati e salvaguardati” non ha
ancora risolto il problema di decine di migliaia
di lavoratori e lavoratrici che si trovano
nell’incertezza più assoluta, senza reddito ne
pensione.
È quindi urgente trovare una soluzione di
carattere strutturale e definitivo che
garantisca a tutti gli interessati il diritto alla
pensione anche prorogando il requisito più
stringente per l’accesso alla salvaguardia: la
3
pensione in salvaguardia deve infatti avere
decorrenza entro il 6.1.2015 per le prime
cinque salvaguardie e entro il 6.1.2016 per la
sesta salvaguardia.
Accesso flessibile al pensionamento
Occorre ripristinare un accesso flessibile al
pensionamento a partire dai 62 anni di età
oppure ripristinando il sistema delle quote
(accesso alla pensione con un determinata
somma di età contributi).
La penalizzazione percentuale dei trattamenti
pensionistici va abolita perché penalizza il
lavoratori precoci che svolgono in prevalenza
attività manuali spesso pesanti.
Va rivisto l’accesso a pensione per i lavori
usuranti, oggi i requisiti di accesso (età) sono
eccessivamente elevati al punto che spesso
tali lavoratori accedono prima alla pensione
utilizzando la pensione anticipata.
Previdenza complementare
Nel primo semestre 2014 i fondi pensione
hanno avuto un rendimento medio pari al 4%,
cinque volte più alto rispetto al rendimento
del TFR (o,8%), colpito dalla bassa inflazione.
Nonostante la crisi economica il buon
andamento dei fondi pensione negoziali
hanno ben difeso e rivalutato il risparmio
previdenziale dei lavoratori.
Si propone di attivare una nuova campagna
informativa istituzionale e nuovo semestre per
adesione (silenzio –assenso) rivolta a tutti i
lavoratori compreso i pubblici dipendenti.
Si esprime invece contrarietà alla
mensilizzazione in busta paga del TFR
maturando, prevista dalla legge di stabilità
2015 e alla soppressione della COVIP,
l’autorità amministrativa indipendente che ha
il compito di vigilare sul buon funzionamento
del sistema dei fondi pensione, a tutela degli
aderenti e dei loro risparmi destinati a
previdenza complementare.
Petizione a difesa dei patronati
Sul sito internet di Inca nazionale www.inca.it è
possibile firmare la petizione contro il taglio del
Fondo Patronati.
Nella Home page è attivo un banner che
permette di compilare il form con i dati
anagrafici obbligatori e con almeno un dato tra
telefono e mail privata.
INCA INFormazione – N.47
La perequazione

Pensioni e costo della vita
La perequazione automatica o rivalutazione automatica dei
trattamenti pensionistici - è un aumento
applicato annualmente dall'Inps a tutte
le pensioni, sia private che del settore
pubblico, per adeguarne l'importo agli
aumenti del costo della vita (inflazione) al
fine di consentire al pensionato di
“conservare” il potere di acquisto goduto
durante la condizione attiva.
Il valore assunto come riferimento è l'indice
Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati.
Come funziona
Alla fine di ogni anno, in base alla
variazione del costo della vita accertata
dall’Istat, con un Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, viene
stabilita la variazione previsionale, stimata
in via provvisoria, ed espressa in
percentuale, da applicarsi per l’anno in
corso sull’importo della pensione mensile.
Il valore previsionale della variazione
dell’indice nell’anno X rispetto all’anno X-1,
valevole ai fini dell’aumento delle pensioni
nell’anno X+1, viene costruito considerando
9 indici (da gennaio a settembre) nel loro
valore effettivo e 3 indici con valore fittizio
(da ottobre a dicembre).
In particolare si applica all’indice di
settembre (ultimo conosciuto nel suo valore
effettivo) la stessa misura di variazione che si
è verificata l’anno precedente nel
passaggio tra il mese di settembre e quello
di ottobre, e si stabilisce convenzionalmente
che gli indici di novembre e dicembre
rimangano invariati rispetto a quello di
ottobre così costruito.
Viene contestualmente determinata anche
la percentuale di variazione definitiva, da
applicare per l’anno precedente, in
sostituzione di quella previsionale.
La differenza tra la variazione previsionale e
quella definitiva comporta un conguaglio,
da applicare alle pensioni, che può essere:

4

positivo, se la variazione definitiva è
stata superiore, rispetto a quella
previsionale; in questo caso, la
differenza viene corrisposta al
pensionato in aggiunta alla pensione;
negativo, se variazione definitiva è stata
inferiore, rispetto a quella previsionale;
in questo caso, la differenza viene
sottratta dall'importo della pensione
percepita dal pensionato, in un'unica
rata, per le pensioni Inpdap o in due
rate, per quelle Inps.
L'adeguamento delle pensioni, con la
variazione definitiva per l’anno appena
trascorso e con la variazione previsionale
per l’anno nuovo produce effetto dal 1°
gennaio di ogni anno.
Quindi la pensione di gennaio subisce un
aumento, rispetto a quanto è stato stimato,
in via previsionale, per quell'anno, ma
anche il conguaglio, negativo o positivo,
determinato dalla variazione definitiva.
La perequazione automatica dal 2012 al
2016
Nel 2014 è terminato il blocco
dell’adeguamento al costo della vita
stabilito dall’art.24, comma 25 legge
214/2011 (la Monti-Fornero), con la quale fu
stabilito che, per gli anni 2012 e 2013, la
perequazione automatica spettasse
soltanto alle pensioni di importo
complessivo non superiore al triplo del
trattamento minimo (TM) in vigore l’anno
precedente.
Alla fine del blocco non è stato ripristinato il
sistema precedente.
La legge di stabilità per il 2014 ha introdotto
misure che limitano l’efficacia della
perequazione per altri tre anni dal 2014 al
2016.
In conseguenza di queste disposizioni, il
sistema di rivalutazione differenziata per
fasce di importo all’interno della stessa
pensione viene accantonato per i prossimi
tre anni.
Dal 2012 al 2016 il danno economico, al
potere d’acquisto delle pensioni, è non solo
evidente ma anche permanente.
Segue a pag.5
INCA INFormazione – N.47
Le nuove regole prevedono che l’aliquota
di aumento, spettante ad ogni pensione a
seconda del gruppo in cui si colloca, venga
applicata all’intero importo della pensione.
La rivalutazione automatica sarà
riconosciuta al:






100% sulle pensioni di importo
complessivo fino a tre volte il T.M.
95% sulle pensioni di importo
complessivo compreso tra 3 e 4 volte
il TM
75% sulle pensioni di importo
complessivo compreso tra 4 e 5 volte
il TM
50 % sulle pensioni di importo
complessivo compreso tra 5 e 6 volte
il TM
45% sulle pensioni di importo
complessivo superiore a 6 volte il TM
Per il solo anno 2014 il valore 45% è
abbattuto al 40% e viene applicato
soltanto alla quota di pensione entro
il limite di 6 volte il TM anziché
sull’intero importo
dell’attribuzione di un importo previsionale
maggiorato di 0,1 punto percentuale.
Dai dati Istat emerge che l’inflazione nel
2014 si attesterà probabilmente intorno allo
0,30%.
Questo significa che le pensioni,
beneficeranno (se così si può dire) di un
adeguamento più che misero.
Con l’incremento dello 0,30%, l’importo del
trattamento minimo salirebbe da 500,88 a
502,38 euro al mese.
Per le pensioni sopra il minimo, con l’indice
d’inflazione allo 0,30%, gli aumenti di
gennaio 2015, saranno così articolati:




L’aumento nel 2104
Il valore previsionale di perequazione per il
2013, pari al 3%, è stato confermato nella
stessa misura, pertanto, a gennaio 2014 non
vi è stato alcun conguaglio.
Le pensioni sono state aumentate, sempre
dal 1° gennaio 2014, con il valore
previsionale di perequazione pari all’1,2%,
tuttavia l’indice dei prezzi degli ultimi tre
mesi del 2013 ha avuto una dinamica
inferiore, perciò il valore previsionale è stato
ridotto all’1,1%.
più 0,30% (100% dell’indice Istat) per
gli importi di pensione mensile sino a
1.503 euro, tre volte il trattamento
minimo di dicembre 2014;
più 0,285% (95% dell’indice Istat) per
gli importi compresi tra 1.503 e 2.004
euro;
più 0,225% (75% dell’indice) per gli
importi compresi tra 2.004 e 2.505
euro;
più 0,15% (50% dell’indice) per gli
importi compresi tra 2.505 e 3.006
euro.
Per le pensioni di ammontare superiore
3.006 euro, la rivalutazione sarà dello
0,1355%, (il 45% dell’indice Istat) e si
applicherà comunque solo fino al limite di
3.006 euro: un aumento fisso di 4,05 euro.
Va precisato, che parliamo di cifre al lordo
dell’Irpef.
Naturalmente, per avere dati certi,
dovremo attendere il rinnovo delle pensioni
2015.
E nel 2015?
A gennaio 2015 ci sarà perciò sicuramente
un conguaglio a debito a seguito
Patronato INCA CGIL Lombardia
Via Palmanova, 22 – 20123 Milano (MI)
Tel. 02-26254333
A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia
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