48 05 novembre 2014 La piattaforma CGIL-CISL-UIL Note di approfondimento sul capitolo pensioni CGIL-CISL_UIL hanno presentato una piattaforma unitaria su Fisco e Pensioni che dovrebbe essere la base per una futura vertenza confederale su previdenza e fisco. Il tema è l’equità. La riforma previdenziale Fornero ha avuto l’effetto di bloccare il turnover, peggiorando i dati sulla disoccupazione giovanile che è anche figlia di questa riforma. Sulle pensioni l’attenzione particolare va ai giovani. Se non interveniamo in tempo avranno pensioni da fame. Sono passati pochi mesi dalla pubblicazione del testo e la domanda è: che fine ha fatto la piattaforma unitaria? La presente nota vuole recuperarla alla memoria e vuol essere un contributo di approfondimento della parte dedicata al capitolo Pensioni. La riforma Monti-Fornero (legge 214 /2011) ha introdotto nel sistema previdenziale italiano elementi di rigidità e di incertezza del diritto nonché di penalizzazione dei trattamenti pensionistici. Una riforma fatta a tavolino, senza ad esempio acquisire un parere dal più importante Ente previdenziale (INPS), che ha generato pesanti ricadute sociali come il “fenomeno” esodati, causato dal repentino innalzamento dei requisiti di accesso alla pensione successivamente al 31.12.2011. Rigidità: la legge 214/2011 non ha introdotto flessibilità nel sistema previdenziale. Il repentino e continuo innalzamento dell'età pensionabile legato anche all'incremento della speranza di vita non Segue a pag.2 In questo numero: La piattaforma CGILCISL-UIL: note di approfondimento sul capitolo pensioni pag.1-2-3 La perequazione automatica: pensioni e costo vita pag.4-5 Pensioni: eliminare la rigidità, l’incertezza del diritto, la penalizzazione e tutelare le nuove generazioni permette a nessuno di anticipare la data di ritiro (a meno di non andarci con la pensione anticipata e con pesanti disincentivi), mentre per quanto riguarda la pensione di vecchiaia soprattutto le donne vanno continuamente alla rincorsa dei requisiti perduti, che drammaticamente raggiungeranno in alcuni casi dopo 4 anni, in altri dopo 6 anni e 7 mesi. Incertezza del diritto: tutti i requisiti anagrafici di accesso alla pensione e pure quelli contributivi necessari per il diritto alla ex pensione di anzianità, sono legati alle speranza di vita attese negli anni futuri. Gli incrementi dell'età legati alla speranza di vita mantengono la cadenza triennale fino al 2019. Dal 2019 in poi diventano biennali. L’età di accesso alla vecchiaia così come il requisito contributivo per la pensione anticipata (ex anzianità), possono solo aumentare, non diminuire, ma di quanto aumenteranno? Da qui nasce l’incertezza del diritto al pensionamento. Tutta la contribuzione non citata, utilizzata per raggiungere il requisito di accesso alla pensione anticipata, comporta la penalizzazione percentuale dell’importo della pensione. La piattaforma di CGIL-CISL-UIL, affronta alcuni dei problemi connessi alla legge Monti-Fornero, ad esempio ritiene prioritario: Penalizzazione: l’accesso alla pensione anticipata dal 2018 verrà penalizzato nella quota retributiva (quella determinata sulle anzianità contributive maturate al 31.12.2011) se l’interessato avrà meno di 62 anni di età al momento del pensionamento: riduzione di 1 punto percentuale per i primi due anni di anticipo rispetto ai 62 anni. Meno 2 punti percentuali per gli ulteriori anni di anticipo. Nel periodo transitorio, non viene applicata alcuna decurtazione della pensione anticipata ai soggetti che maturano il requisito contributivo entro il 31.12.2017, sempreché la contribuzione utile al diritto derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, inclusi i periodi di: 2 Astensione obbligatoria per maternità Congedo parentale (ex facoltativa) Assolvimento obblighi di leva Infortunio Malattia Cig ordinaria Giornate di riposo per donazione sangue e di emocomponenti Permessi retribuiti mensili (tre gg mese/o frazionati in ore)ai sensi legge 104/92 Prolungamento del congedo parentale fruito entro l’ottavo anno di vita del bambino riconosciuto con handicap grave. Riscatto dei periodi lavorati, con contribuzione omessa e prescritta. garantire una maggiore e migliore tutela previdenziale dei giovani che hanno appena iniziato a lavorare o lo faranno nel prossimo futuro risolvere strutturalmente e definitivamente il problema “esodati” rendere flessibile l’accesso al pensionamento sostenere l’accesso alla previdenza complementare contrastare la perdita del valore delle pensioni con un nuovo sistema di rivalutazione Tutela dei giovani e adeguatezza delle pensioni E' necessario garantire loro pensioni future adeguate con una revisione del sistema contributivo che preveda: Tasso di capitalizzazione minimo per evitare gli effetti negativi delle crisi economiche. Il montante, formato dall’accantonamento annuale del 33% della retribuzione pensionabile, viene rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolato dall’Istat con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. Dunque la futura pensione sarà determinata anche dall’andamento economico del Paese. Introdurre un tasso minimo di capitalizzazione metterebbe i trattamenti pensionistici al riparo dagli effetti nefasti di un PIL inferiore allo zero. Segue a pag,3 INCA INFormazione – N.47 Revisione dei coefficienti di trasformazione utilizzando il sistema prorata o delle coorti e non calcolando, come ora avviene, tutta la pensione con l’ultima revisione dei coefficienti antecedente la decorrenza della pensione. La pensione mensile nel sistema contributivo è calcolata moltiplicando il montante per il coefficiente di trasformazione che aumenta se si ritarda l’età di pensionamento. A parità di montante la pensione sarà più alta con una età più elevata di accesso alla pensione. I coefficienti di trasformazione, rideterminati ogni tre anni, e dal 2019 ogni due anni, sono legati alle aspettative di vita media (uomini e donne). All’aumento delle aspettative di vita medie corrisponderà dunque una riduzione dei coefficienti e conseguentemente dei trattamenti pensionistici. Dopo l’aggiornamento dei coefficienti, infatti, i contributi versati prima possono generare pensione in misura inferiore. Inoltre, la retroattività della revisione impedisce, di fatto, ai lavoratori di programmare il futuro con certezza. La scelta di continuare a lavorare per incrementare la pensione (aumentando il montante) potrebbe essere vanificata pesantemente da una rapida crescita della sopravvivenza, con conseguente riduzione dei coefficienti magari in misura percentualmente maggiore dell’aumento del montante. Esodati Il fenomeno esodati, prima sconosciuto al sistema previdenziale italiano, è stato direttamente provocato dalla riforma MontiFornero. Complessivamente, ad oggi, sei sono i contingenti di lavoratori esodatisalvaguardati, per un totale di 170.230 lavoratori/lavoratrici. Il progressivo ampliamento della platea dei lavoratori “esodati e salvaguardati” non ha ancora risolto il problema di decine di migliaia di lavoratori e lavoratrici che si trovano nell’incertezza più assoluta, senza reddito ne pensione. È quindi urgente trovare una soluzione di carattere strutturale e definitivo che garantisca a tutti gli interessati il diritto alla pensione anche prorogando il requisito più stringente per l’accesso alla salvaguardia: la 3 pensione in salvaguardia deve infatti avere decorrenza entro il 6.1.2015 per le prime cinque salvaguardie e entro il 6.1.2016 per la sesta salvaguardia. Accesso flessibile al pensionamento Occorre ripristinare un accesso flessibile al pensionamento a partire dai 62 anni di età oppure ripristinando il sistema delle quote (accesso alla pensione con un determinata somma di età contributi). La penalizzazione percentuale dei trattamenti pensionistici va abolita perché penalizza il lavoratori precoci che svolgono in prevalenza attività manuali spesso pesanti. Va rivisto l’accesso a pensione per i lavori usuranti, oggi i requisiti di accesso (età) sono eccessivamente elevati al punto che spesso tali lavoratori accedono prima alla pensione utilizzando la pensione anticipata. Previdenza complementare Nel primo semestre 2014 i fondi pensione hanno avuto un rendimento medio pari al 4%, cinque volte più alto rispetto al rendimento del TFR (o,8%), colpito dalla bassa inflazione. Nonostante la crisi economica il buon andamento dei fondi pensione negoziali hanno ben difeso e rivalutato il risparmio previdenziale dei lavoratori. Si propone di attivare una nuova campagna informativa istituzionale e nuovo semestre per adesione (silenzio –assenso) rivolta a tutti i lavoratori compreso i pubblici dipendenti. Si esprime invece contrarietà alla mensilizzazione in busta paga del TFR maturando, prevista dalla legge di stabilità 2015 e alla soppressione della COVIP, l’autorità amministrativa indipendente che ha il compito di vigilare sul buon funzionamento del sistema dei fondi pensione, a tutela degli aderenti e dei loro risparmi destinati a previdenza complementare. Petizione a difesa dei patronati Sul sito internet di Inca nazionale www.inca.it è possibile firmare la petizione contro il taglio del Fondo Patronati. Nella Home page è attivo un banner che permette di compilare il form con i dati anagrafici obbligatori e con almeno un dato tra telefono e mail privata. INCA INFormazione – N.47 La perequazione Pensioni e costo della vita La perequazione automatica o rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici - è un aumento applicato annualmente dall'Inps a tutte le pensioni, sia private che del settore pubblico, per adeguarne l'importo agli aumenti del costo della vita (inflazione) al fine di consentire al pensionato di “conservare” il potere di acquisto goduto durante la condizione attiva. Il valore assunto come riferimento è l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Come funziona Alla fine di ogni anno, in base alla variazione del costo della vita accertata dall’Istat, con un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, viene stabilita la variazione previsionale, stimata in via provvisoria, ed espressa in percentuale, da applicarsi per l’anno in corso sull’importo della pensione mensile. Il valore previsionale della variazione dell’indice nell’anno X rispetto all’anno X-1, valevole ai fini dell’aumento delle pensioni nell’anno X+1, viene costruito considerando 9 indici (da gennaio a settembre) nel loro valore effettivo e 3 indici con valore fittizio (da ottobre a dicembre). In particolare si applica all’indice di settembre (ultimo conosciuto nel suo valore effettivo) la stessa misura di variazione che si è verificata l’anno precedente nel passaggio tra il mese di settembre e quello di ottobre, e si stabilisce convenzionalmente che gli indici di novembre e dicembre rimangano invariati rispetto a quello di ottobre così costruito. Viene contestualmente determinata anche la percentuale di variazione definitiva, da applicare per l’anno precedente, in sostituzione di quella previsionale. La differenza tra la variazione previsionale e quella definitiva comporta un conguaglio, da applicare alle pensioni, che può essere: 4 positivo, se la variazione definitiva è stata superiore, rispetto a quella previsionale; in questo caso, la differenza viene corrisposta al pensionato in aggiunta alla pensione; negativo, se variazione definitiva è stata inferiore, rispetto a quella previsionale; in questo caso, la differenza viene sottratta dall'importo della pensione percepita dal pensionato, in un'unica rata, per le pensioni Inpdap o in due rate, per quelle Inps. L'adeguamento delle pensioni, con la variazione definitiva per l’anno appena trascorso e con la variazione previsionale per l’anno nuovo produce effetto dal 1° gennaio di ogni anno. Quindi la pensione di gennaio subisce un aumento, rispetto a quanto è stato stimato, in via previsionale, per quell'anno, ma anche il conguaglio, negativo o positivo, determinato dalla variazione definitiva. La perequazione automatica dal 2012 al 2016 Nel 2014 è terminato il blocco dell’adeguamento al costo della vita stabilito dall’art.24, comma 25 legge 214/2011 (la Monti-Fornero), con la quale fu stabilito che, per gli anni 2012 e 2013, la perequazione automatica spettasse soltanto alle pensioni di importo complessivo non superiore al triplo del trattamento minimo (TM) in vigore l’anno precedente. Alla fine del blocco non è stato ripristinato il sistema precedente. La legge di stabilità per il 2014 ha introdotto misure che limitano l’efficacia della perequazione per altri tre anni dal 2014 al 2016. In conseguenza di queste disposizioni, il sistema di rivalutazione differenziata per fasce di importo all’interno della stessa pensione viene accantonato per i prossimi tre anni. Dal 2012 al 2016 il danno economico, al potere d’acquisto delle pensioni, è non solo evidente ma anche permanente. Segue a pag.5 INCA INFormazione – N.47 Le nuove regole prevedono che l’aliquota di aumento, spettante ad ogni pensione a seconda del gruppo in cui si colloca, venga applicata all’intero importo della pensione. La rivalutazione automatica sarà riconosciuta al: 100% sulle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il T.M. 95% sulle pensioni di importo complessivo compreso tra 3 e 4 volte il TM 75% sulle pensioni di importo complessivo compreso tra 4 e 5 volte il TM 50 % sulle pensioni di importo complessivo compreso tra 5 e 6 volte il TM 45% sulle pensioni di importo complessivo superiore a 6 volte il TM Per il solo anno 2014 il valore 45% è abbattuto al 40% e viene applicato soltanto alla quota di pensione entro il limite di 6 volte il TM anziché sull’intero importo dell’attribuzione di un importo previsionale maggiorato di 0,1 punto percentuale. Dai dati Istat emerge che l’inflazione nel 2014 si attesterà probabilmente intorno allo 0,30%. Questo significa che le pensioni, beneficeranno (se così si può dire) di un adeguamento più che misero. Con l’incremento dello 0,30%, l’importo del trattamento minimo salirebbe da 500,88 a 502,38 euro al mese. Per le pensioni sopra il minimo, con l’indice d’inflazione allo 0,30%, gli aumenti di gennaio 2015, saranno così articolati: L’aumento nel 2104 Il valore previsionale di perequazione per il 2013, pari al 3%, è stato confermato nella stessa misura, pertanto, a gennaio 2014 non vi è stato alcun conguaglio. Le pensioni sono state aumentate, sempre dal 1° gennaio 2014, con il valore previsionale di perequazione pari all’1,2%, tuttavia l’indice dei prezzi degli ultimi tre mesi del 2013 ha avuto una dinamica inferiore, perciò il valore previsionale è stato ridotto all’1,1%. più 0,30% (100% dell’indice Istat) per gli importi di pensione mensile sino a 1.503 euro, tre volte il trattamento minimo di dicembre 2014; più 0,285% (95% dell’indice Istat) per gli importi compresi tra 1.503 e 2.004 euro; più 0,225% (75% dell’indice) per gli importi compresi tra 2.004 e 2.505 euro; più 0,15% (50% dell’indice) per gli importi compresi tra 2.505 e 3.006 euro. Per le pensioni di ammontare superiore 3.006 euro, la rivalutazione sarà dello 0,1355%, (il 45% dell’indice Istat) e si applicherà comunque solo fino al limite di 3.006 euro: un aumento fisso di 4,05 euro. Va precisato, che parliamo di cifre al lordo dell’Irpef. Naturalmente, per avere dati certi, dovremo attendere il rinnovo delle pensioni 2015. E nel 2015? A gennaio 2015 ci sarà perciò sicuramente un conguaglio a debito a seguito Patronato INCA CGIL Lombardia Via Palmanova, 22 – 20123 Milano (MI) Tel. 02-26254333 A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/ Per informazioni e chiarimenti contattare: [email protected] È vietata la riproduzione e la diffusione. 5 INCA INFormazione – N.47
© Copyright 2024 ExpyDoc