730 precompilato

le certificazioni entro il 28 febbraio, ma anche a trasmettere telematicamente
all’Agenzia delle Entrate le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente,
ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi entro il 9 marzo.
Pur riguardando la precompilata solo i titolari di reddito di lavoro dipendente e
assimilati, l’obbligo di invio telematico della nuova certificazione unica si
verifica in tutti i casi in cui vi sia l’obbligo di emissione della stessa, anche se
inerente a professionisti, agenti e a contribuenti che non potranno presentare il
Modello 730.
Si auspica che per la scadenza del 9 marzo venga concessa una moratoria
almeno per l’invio inerente le certificazioni che non rientrerebbero nella
precompilata. In proposito si ricorda che per ogni certificazione omessa, tardiva
o errata è prevista una sanzione di 100 euro.
In ogni caso, non vengono applicate sanzioni se, in presenza di una errata
trasmissione, si provvede all’invio della corretta certificazione entro i cinque
giorni successivi alla scadenza del 7 marzo (9 marzo per il 2015), ossia entro il
14 marzo.
Le risposte dell’Agenzia
1. Preclusione all’utilizzo del ravvedimento operoso
…
Si può utilizzare il ravvedimento operoso nel caso in cui non venga
rispettato il termine per l’invio della Certificazione, anche “sforando” il periodo
dei 5 giorni previsto dalla norma, per rimettersi in regola evitando le sanzioni?
…
No, non è previsto il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso, in quanto
i tempi non lo permettono. I dati contenuti nella Certificazione Unica sono
propedeutici alla predisposizione del Modello 730 precompilato.
IL MODELLO 730 PRECOMPILATO
Entro il 15 aprile di ciascun anno la dichiarazione precompilata viene messa a
disposizione dei lavoratori dipendenti e assimilati e dei pensionati che hanno i
requisiti per presentare il Modello 730.
Dal 2015, pertanto, pensionati e dipendenti se non avranno modifiche da
apportare per usufruire di ulteriori detrazioni o deduzioni, potranno evitare di
recarsi presso i CAF per consegnare la dichiarazione fiscale. Il contribuente
potrà visualizzare la propria dichiarazione su una sezione apposita del sito
dell’Agenzia delle Entrate, avendo richiesto preventivamente un codice Pin che
può essere richiesto anche on line.
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Il contribuente, esaminata la dichiarazione, potrà:
-
accettarla senza modifiche;
-
inviare un nuovo modello se i dati della precompilata risultano non
corretti o incompleti.
La presentazione del modello potrà avvenire direttamente dal contribuente,
tramite il sito dell’Agenzia, oppure tramite il sostituto d’imposta, Caf o
professionista abilitato.
Se l’invio del modello avviene con quest’ultima modalità, il soggetto rientrante
tra quelli indicati nell’art. 35 del D.Lgs n. 241/1997, dovrà apporre il visto di
conformità, e se esso risulterà infedele, dovrà corrispondere una somma pari
all’imposta dovuta, alla sanzione del 30%, e agli interessi che sarebbero stati
richiesti al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/73.
A seconda che il contribuente scelga di accettare o modificare la dichiarazione
precompilata, sono previsti diversi iter di controllo:
se il contribuente accetta il 730 senza modifiche, l’Agenzia non effettua
alcun successivo controllo.;
se il contribuente decide che vengano modificati i dati che incidono
sulla determinazione del reddito d’imposta, vengono effettuati i
consueti controlli formali.
Le risposte dell’Agenzia
1. Prospetto dati da confermare
…
Nell’ipotesi in cui il contribuente accetti la dichiarazione precompilata pur
in presenza di un prospetto dati da confermare, potrà essere esente dall’iter di
controllo?
…
No, non sarà soggetto a controllo. Vengono effettuati i consueti controlli
formali solo se se il contribuente decide che vengano modificati i dati che
incidono sulla determinazione del reddito d’imposta.
2. Visto di conformità per il 730 ordinario
…
Nel caso in cui il contribuente decida di predisporre il 730 ordinario
rivolgendosi ad un Caf o ad un professionista abilitato, la dichiarazione dovrà
avere il visto di conformità? Quali sono le responsabilità?
…
Sì, dovrà avere il visto di conformità e il fatto di ricorrere al 730 ordinario
non rimuove la responsabilità prevista per l’intermediario. Infatti, ogni qualvolta
l’intermediario vista la dichiarazione, assume la responsabilità del controllo
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effettuato. Se il visto dovesse essere riconosciuto infedele, sempre che
l’infedeltà non sia riconducibile ad una colpa del contribuente (dolo o colpa
grave), sarà l’intermediario a rispondere per interessi, sanzioni e imposta che
sarebbero stati richiesti comunque al contribuente.
Ravvedimento
operoso
In relazione al nuovo ravvedimento operoso cosi come modificato dalla Legge
di Stabilità 2015 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
le nuove riduzioni potranno applicarsi anche alle violazioni, commesse
prima del 1° gennaio 2015, che in base alle nuove norme, soddisfano
ancora i requisiti per poter accedere al ravvedimento;
qualora un contribuente riceva una comunicazione di irregolarità in
seguito al controllo automatico ex artt. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54
bis del D.P.R. n. 633/1972 il contribuente potrà ancora fruire del
ravvedimento operoso per le violazioni che non possono essere
accertate con tale atto impositivo (es: omessa fatturazione);
se l’atto impositivo ha per oggetto un’imposta relativa ad una
determinata annualità non è preclusa la possibilità di ravvedersi per un
altro tributo (non contestato nell’atto impositivo notificato) sempre
relativo a tale annualità.
Società in
perdita
sistematica
Le società in perdita sistematica: novità del Decreto Semplificazioni
Le novità non sono retroattive
…
Il Decreto Semplificazioni ha allungato il periodo di osservazione per le
società in perdita sistematica da 3 a 5 anni. La nuova norma può trovare
applicazione anche con riferimento al periodo 2012 e 2013?
…
Come anche chiarito con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E del
2014 il nuovo periodo di osservazione quinquennale non può trovare
applicazione negli anni 2012 e 2013, in quanto le novità decorrono
dall’esercizio 2014.
Redditometro
Relativamente al redditometro i tecnici dell’Agenzia delle Entrate hanno
confermato che il contribuente può provare che le spese contestate
dall’Amministrazione Finanziaria sono state sostenute (in tutto o in parte) con
risparmi di annualità precedenti.
A tal fine, però, è necessario produrre idonea documentazione che attesti la
formazione della provvista negli anni precedenti. In tale ipotesi l’Agenzia delle
Entrate avverte che il contribuente si espone al rischio di accertamento
(analitico, induttivo o sintetico) per tali anni.
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