le certificazioni entro il 28 febbraio, ma anche a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi entro il 9 marzo. Pur riguardando la precompilata solo i titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati, l’obbligo di invio telematico della nuova certificazione unica si verifica in tutti i casi in cui vi sia l’obbligo di emissione della stessa, anche se inerente a professionisti, agenti e a contribuenti che non potranno presentare il Modello 730. Si auspica che per la scadenza del 9 marzo venga concessa una moratoria almeno per l’invio inerente le certificazioni che non rientrerebbero nella precompilata. In proposito si ricorda che per ogni certificazione omessa, tardiva o errata è prevista una sanzione di 100 euro. In ogni caso, non vengono applicate sanzioni se, in presenza di una errata trasmissione, si provvede all’invio della corretta certificazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 7 marzo (9 marzo per il 2015), ossia entro il 14 marzo. Le risposte dell’Agenzia 1. Preclusione all’utilizzo del ravvedimento operoso … Si può utilizzare il ravvedimento operoso nel caso in cui non venga rispettato il termine per l’invio della Certificazione, anche “sforando” il periodo dei 5 giorni previsto dalla norma, per rimettersi in regola evitando le sanzioni? … No, non è previsto il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso, in quanto i tempi non lo permettono. I dati contenuti nella Certificazione Unica sono propedeutici alla predisposizione del Modello 730 precompilato. IL MODELLO 730 PRECOMPILATO Entro il 15 aprile di ciascun anno la dichiarazione precompilata viene messa a disposizione dei lavoratori dipendenti e assimilati e dei pensionati che hanno i requisiti per presentare il Modello 730. Dal 2015, pertanto, pensionati e dipendenti se non avranno modifiche da apportare per usufruire di ulteriori detrazioni o deduzioni, potranno evitare di recarsi presso i CAF per consegnare la dichiarazione fiscale. Il contribuente potrà visualizzare la propria dichiarazione su una sezione apposita del sito dell’Agenzia delle Entrate, avendo richiesto preventivamente un codice Pin che può essere richiesto anche on line. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 8 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Il contribuente, esaminata la dichiarazione, potrà: - accettarla senza modifiche; - inviare un nuovo modello se i dati della precompilata risultano non corretti o incompleti. La presentazione del modello potrà avvenire direttamente dal contribuente, tramite il sito dell’Agenzia, oppure tramite il sostituto d’imposta, Caf o professionista abilitato. Se l’invio del modello avviene con quest’ultima modalità, il soggetto rientrante tra quelli indicati nell’art. 35 del D.Lgs n. 241/1997, dovrà apporre il visto di conformità, e se esso risulterà infedele, dovrà corrispondere una somma pari all’imposta dovuta, alla sanzione del 30%, e agli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/73. A seconda che il contribuente scelga di accettare o modificare la dichiarazione precompilata, sono previsti diversi iter di controllo: se il contribuente accetta il 730 senza modifiche, l’Agenzia non effettua alcun successivo controllo.; se il contribuente decide che vengano modificati i dati che incidono sulla determinazione del reddito d’imposta, vengono effettuati i consueti controlli formali. Le risposte dell’Agenzia 1. Prospetto dati da confermare … Nell’ipotesi in cui il contribuente accetti la dichiarazione precompilata pur in presenza di un prospetto dati da confermare, potrà essere esente dall’iter di controllo? … No, non sarà soggetto a controllo. Vengono effettuati i consueti controlli formali solo se se il contribuente decide che vengano modificati i dati che incidono sulla determinazione del reddito d’imposta. 2. Visto di conformità per il 730 ordinario … Nel caso in cui il contribuente decida di predisporre il 730 ordinario rivolgendosi ad un Caf o ad un professionista abilitato, la dichiarazione dovrà avere il visto di conformità? Quali sono le responsabilità? … Sì, dovrà avere il visto di conformità e il fatto di ricorrere al 730 ordinario non rimuove la responsabilità prevista per l’intermediario. Infatti, ogni qualvolta l’intermediario vista la dichiarazione, assume la responsabilità del controllo Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 9 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info effettuato. Se il visto dovesse essere riconosciuto infedele, sempre che l’infedeltà non sia riconducibile ad una colpa del contribuente (dolo o colpa grave), sarà l’intermediario a rispondere per interessi, sanzioni e imposta che sarebbero stati richiesti comunque al contribuente. Ravvedimento operoso In relazione al nuovo ravvedimento operoso cosi come modificato dalla Legge di Stabilità 2015 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: le nuove riduzioni potranno applicarsi anche alle violazioni, commesse prima del 1° gennaio 2015, che in base alle nuove norme, soddisfano ancora i requisiti per poter accedere al ravvedimento; qualora un contribuente riceva una comunicazione di irregolarità in seguito al controllo automatico ex artt. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633/1972 il contribuente potrà ancora fruire del ravvedimento operoso per le violazioni che non possono essere accertate con tale atto impositivo (es: omessa fatturazione); se l’atto impositivo ha per oggetto un’imposta relativa ad una determinata annualità non è preclusa la possibilità di ravvedersi per un altro tributo (non contestato nell’atto impositivo notificato) sempre relativo a tale annualità. Società in perdita sistematica Le società in perdita sistematica: novità del Decreto Semplificazioni Le novità non sono retroattive … Il Decreto Semplificazioni ha allungato il periodo di osservazione per le società in perdita sistematica da 3 a 5 anni. La nuova norma può trovare applicazione anche con riferimento al periodo 2012 e 2013? … Come anche chiarito con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E del 2014 il nuovo periodo di osservazione quinquennale non può trovare applicazione negli anni 2012 e 2013, in quanto le novità decorrono dall’esercizio 2014. Redditometro Relativamente al redditometro i tecnici dell’Agenzia delle Entrate hanno confermato che il contribuente può provare che le spese contestate dall’Amministrazione Finanziaria sono state sostenute (in tutto o in parte) con risparmi di annualità precedenti. A tal fine, però, è necessario produrre idonea documentazione che attesti la formazione della provvista negli anni precedenti. In tale ipotesi l’Agenzia delle Entrate avverte che il contribuente si espone al rischio di accertamento (analitico, induttivo o sintetico) per tali anni. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 10 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
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