ISTITUTO TUTELA ASSISTENZA COMMERCIO TURISMO E SERVIZI ° CONFESERCENTI ° PENSIONI PER I LAVORATORI ESPOSTI ALL’AMIANTO ANCORA IN SERVIZIO (ART. 1, COMMA 112) Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori esposti all’amianto attualmente in servizio, con effetto dal 1° Gennaio 2015 e senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto (salvo il caso di dolo da parte di soggetto interessato, accertato giudizialmente con sentenza definitiva) dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall’INAIL per il conseguimento il conseguimento dei benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente per gli stessi lavoratori (art. 13, comma 8, Legge n° 257/92 – “Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25”) ELIMINAZIONE DELLE PENALIZZAZIONI PER L’ACCESSO ALLA PENSIONE ANTICIPATA (ART. 1, COMMA 113) Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° Gennaio 2015 viene esclusa la riduzione percentuale prevista dall’art. 24, comma 10, Legge n° 214/11, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 Dicembre 2017. TERMINE PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE LAVORATORI ESPOSTI ALL’AMIANTO (ART. 1, COMMA 115) Entro il 31 Gennaio 2015, gli assicurati all’A.G.O. gestita dall’INPS e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali gestita dall’INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 Ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di all’art. 47, Legge n° 326/03 ex D.L. n° 269/03, possono presentare domanda all’INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata, ai sensi dell’art. 13, comma 8, Legge n° 257/92. Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1° Gennaio 2015. ESTENSIONE DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DEL FONDO VITTIME DELL’AMIANTO (ART. 1 COMMI 116 E 117) I commi 116 e 117 estendono la platea di lavoratori esposti all’amianto ai quali sono riconosciuti specifici benefici previdenziali ed assistenziali. Più precisamente: si estendono (in via sperimentale per gli anni 2015-2016-2017) le prestazioni assistenziali erogate dal Fondo per le vittime dell’amianto istituito presso l’INAIL (nel limite delle risorse disponibili nel Fondo stesso) ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o, per esposizione familiare, ai lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale (comma 89-bis); in deroga alla normativa previdenziale vigente, si prevede l’applicazione della maggiorazione contributiva (di cui all’art. 13, comma 2, Legge n° 257/92), ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (solamente nel corso del 2015 e senza la corresponsione di ratei arretrati), anche per gli ex lavoratori, occupati in specifiche imprese (esercenti attività di scoibentazione e bonifica e con attività di lavoro cessata per chiusura, dismissione o fallimento e il cui sito sia interessato dal Piano di Bonifica da parte dell’Ente territoriale), a condizione che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla 2 normativa vigente e che risultino malati con patologia asbesto correlata (accertata e riconosciuta ai sensi dell’art. 13, comma 7, Legge n° 257/92) (comma 89-ter) ASSEGNO DI SOSTEGNO ALLA NATALITÀ - BONUS BEBÈ (ART. 1, COMMI DA 125 A 129) I commi da 125 a 129 riconoscono, a decorrere dal 1° Gennaio 2015 e fino al 31 Dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 euro per i nuovi nati erogato mensilmente, a decorrere dal mese di nascita o adozione. Tale assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno abbia un ISEE non superiore a 25.000 euro annui. L’assegno è corrisposto, a domanda, dall’INPS. Con apposito dpcm saranno stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l’attuazione. SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA – BONUS FAMIGLIE NUMEROSE (ART. 1 COMMA 130) Il comma 130 riconosce, nel limite di 45 mln di euro per l’anno 2015, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, buoni per l’acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione ISEE non superiore a 8.500 euro annui. Con apposito dpcm saranno stabiliti l’ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative del comma in esame. SOCIAL CARD (ART. 1, COMMA 156) E’ incrementato di 250 mln di euro annui a decorrere dal 2015 il Fondo destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritarie dei cittadini meno abbienti (c.d. “social card”), di cui all’art. 81, comma 29, D.L. n° 112/08. GIORNO DI PAGAMENTO DELLE PENSIONI (ART. 1, COMMA 302) A decorrere dal 1° Gennaio 2015, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell’INAIL, sono posti in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti. SOMME PRESTAZIONI INPS INDEBITAMENTE PERCEPITE POST MORTEM ASSISTITO (ART. 1, COMMI 304 E 305) Le prestazioni in denaro versate dall’INPS per il periodo successivo alla morte dell’avente diritto su un conto corrente presso un istituto bancario o postale sono corrisposte con riserva. L’istituto bancario o Poste italiane sono tenuti alla loro restituzione all’INPS qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto. L’obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilità esistente sul conto corrente. MISURE IN MATERIA DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI (ART. 1, COMMI DA 707 A 709) Con riferimento a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, Legge n° 214/11 ex D.L. n° 201/11 ( “A decorrere dal 1° Gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo”), il comma 707 in esame stabilisce che, in ogni caso l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo (retributivo) vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n° 201/11 computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa. Il comma 708 stabilisce che il suddetto limite (comma 707) si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data. Resta in ogni caso il termine di 24 mesi (art. 3, comma 2, D.L. n° 79/97 (*)), per la liquidazione dei trattamenti di fine 3 servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento a età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, con esclusione delle cause di cessazione di cui al comma 5 del medesimo art. 5, D.L. n° 79/97. Il comma 709 destina le economie, da accertare a consuntivo, derivanti dalle disposizioni in esame, ad apposito fondo, istituito presso l’INPS, finalizzato a garantire l’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con dpcm, che provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore delle predette categorie di soggetti.
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