CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE E DELL’USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “CIRCOLO TENNIS RIVABELLA” NUMERO GARA: 3860535 C.I.G.: 3870083D82 L’anno duemiladodici (2012) addì..................del mese di................................. nella residenza municipale, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra a) il Comune di Rimini, con sede in Rimini, Piazza Cavour n.27, c.f. 00304260409, in nome e per conto del quale agisce nel presente atto il dott. Mattia Maracci, nella sua qualità di responsabile della U.O. Partecipazioni Societarie e Sport, giusto provvedimento del Direttore della Direzione Cultura e Turismo, dott. Federico Placucci, prot. n.171626 del 28/10/2009, ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n.87 del 26/01/2012, esecutiva, nel prosieguo del presente atto denominato, per brevità, “concedente”, e b) la …………………………..con sede in ……………………., via …………………, codice fiscale/partita i.v.a. ………………………, in nome e per conto della quale agisce nel presente atto il signor ………………………………………. , nella sua qualità di ……………………………….e legale rappresentante, nel prosieguo del presente atto denominata, per brevità, “concessionario”, premesso: 1) che il concedente è locatario del terreno sito in Rivabella di Rimini, via XXV Marzo 1831, distinto al Catasto Terreni del concedente al foglio 58, mappali 736 - 1393 in parte e 1395, della complessiva superficie di circa mq.28.147, censito al catasto fabbricati del concedente al foglio 58, con il mappale 736 sub.1 ed identificato dalla planimetria allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera A, in virtù di contratto di locazione stipulato con la signora Nagae Yoko, proprietaria del medesimo terreno, in data 16/01/2012, avente durata dall’01/01/2012 fino al 31/12/2014; 2) che sul terreno oggetto del predetto contratto di locazione insiste, tra l’altro, un impianto sportivo, denominato “Circolo Tennis Rivabella”, identificato con colore rosso nella planimetria allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera B, attualmente costituito dai seguenti beni: 2a) n.2 campi da tennis in terra rossa da circa mt.36 x mt.18 ciascuno, con relativa area scoperta circostante di pertinenza, lato Riccione (corridoio di accesso al campo n.2) e lato mare, e palo di illuminazione dell’area stessa, con relativo quadro elettrico; 2b) capanno in legno da circa mt.2 x mt.1, ad uso ripostiglio, lato Riccione; 2c) impianto di illuminazione dei suddetti due campi da tennis, composto da n.8 pali (con relativi n.2 fari per ciascuno), posizionati intorno ai due campi, con relativi impianto elettrico e quadro elettrico; 2d) n.2 box (in monoblocco coibentato) ad uso docce-spogliatoi da circa mt.6 x mt.2,40 x mt.3, dotati di relativi infissi (porta esterna, porta interna, finestrone e finestrini a wasistas) in alluminio ed impianti tecnologici (impianto elettrico, con quadro di comando e plafoniere interne ed esterne; impianto di Pagina 1 di 15 riscaldamento, con termoconvettore a parete ad alto rendimento da 1.500 W, con termostato e posizione antifreezer; impianto idrico-sanitario, con n.2 boiler elettrici ad accumulo da lt.50 ciascuno, lavabo con rubinetto e specchio, wc, n.4 docce, ecc.); 3) che il contratto di locazione di cui al precedente punto 1 prevede espressamente la facoltà, per il concedente, di avvalersi di terzi soggetti per la gestione degli impianti sportivi insistenti sul terreno locato; 4) che l’impianto sportivo in questione è stato gestito dalla “associazione sportiva dilettantistica Tennis Viserba” (con sede in Rimini, via P. Marconi n.78 Partita IVA 01774100406), dal 24/04/2009 sulla base di apposita convenzione stipulata in pari data, la cui originaria scadenza, fissata al 31/12/2011, è stata prorogata fino al 31/03/2012 con atto di proroga approvato con determinazione dirigenziale n.1619 del 18/11/2011; 5) che, nel corso della propria gestione, la suddetta “associazione sportiva dilettantistica Tennis Viserba” ha apportato all’impianto sportivo in oggetto, a propria cura e spese, previo consenso espresso del concedente, che le ha identificate come “rilevanti per l’impianto sportivo”, le innovazioni indicate ai precedenti punti 2c e 2d, il cui valore contabile residuo (costo storico al netto degli ammortamenti) alla data del 31/03/2012 (data di prorogata scadenza della suddetta convenzione) sarà pari a complessivi €.10.182,00, come risulta dalla seguente tabella: bene impianto di illuminazione n.2 box ad uso spogliatoi totale data di acquisto 30/06/2009 30/06/2009 costo storico 3.000,00 10.680,00 13.680,00 quota amm.to valore contabile annua residuo al 31/03/2012 200,00 1.072,00 1.272,00 2.450,00 7.732,00 10.182,00 6) che, ai sensi dell’articolo 5.5.2 della suddetta convenzione del 24/04/2009, la suddetta “associazione sportiva dilettantistica Tennis Viserba” dovrà vendere al concessionario, il quale dovrà acquisire, entro il termine di trenta giorni dalla data odierna, la piena proprietà dei beni indicati ai precedenti punti 2c e 2d, ad prezzo di vendita pari ai rispettivi valori contabili netti (costi storici al netto dei relativi ammortamenti) 1 alla data di vendita, sulla base dei valori di riferimento indicati al precedente punto 5 ; 7) che il concedente intende concedere a terzi la gestione dell’impianto sportivo sopra indicato, nella consistenza sopra indicata, con decorrenza dall’01/04/2012 fino al 31/12/2014, ovvero fino all’eventuale precedente data di interruzione della disponibilità - da parte del concedente stesso - dell’area su cui insiste l’impianto sportivo suddetto, a prescindere dalla causa di interruzione stessa (naturale scadenza o anticipata revoca o risoluzione del contratto di locazione sopra indicato stipulato con il proprietario dell’area); 1 Questa clausola verrà inserita solamente nel caso in cui il concessionario fosse un soggetto diverso dal precedente soggetto gestore dell’impianto in oggetto, indicato al precedente punto 4. In caso contrario le successive clausole della premessa verranno conseguentemente rinumerate. Pagina 2 di 15 8) che per la scelta del potenziale concessionario è stata adottata una procedura concorsuale ad evidenza pubblica, sulla base di apposito bando di selezione pubblicato in versione integrale sul sito internet e all’albo pretorio del Comune di Rimini dal 27/01/2012 al 14/02/2012; 9) che in data 14/02/2012 è scaduto il termine ultimo per la presentazione, da parte degli aspiranti concessionari, della domanda di partecipazione alla selezione; 2 10) che con determinazione dirigenziale n……… del __/__/2012 è stato individuato nel concessionario il soggetto privato a cui concedere la gestione dell’impianto sportivo in oggetto; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 – PREMESSE 1.1 Le premesse della presente convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale. ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO. 2.1 Il concedente concede al concessionario, che accetta, la gestione e l’uso dell’impianto sportivo “Circolo Tennis Rivabella”, in premessa identificato, nello stato di fatto e di diritto in cui esso attualmente si trova, nell’ubicazione e nella consistenza attuale. 2.2 La concessione ha per oggetto la gestione completa dell’impianto sportivo in oggetto, intesa come lo svolgimento dell’insieme delle attività (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’apertura e la chiusura dell’impianto, la conduzione degli impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento e/o condizionamento, l’ammissione all’impianto dell’utenza, la pulizia e la custodia dell’impianto e delle relative attrezzature attuali e future) necessarie per l’utilizzo ed il funzionamento dell’impianto sportivo per la pratica dello sport del tennis, in base a quanto previsto dal “piano di utilizzo” allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera C. ARTICOLO 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE 3.1 La durata della presente convenzione decorre dal 01/04/2012 fino al 31/12/2014, ovvero fino all’eventuale precedente data di interruzione della disponibilità - da parte del concedente stesso dell’area su cui insiste l’impianto sportivo suddetto, a prescindere dalla causa di interruzione stessa (a titolo esemplificativo, non esaustivo, anticipata revoca o risoluzione del contratto di locazione stipulato dal concedente con il proprietario dell’area il 16/01/2012). 3.2 Al momento dell’interruzione del presente rapporto e nelle more dell’individuazione del nuovo soggetto cui affidare la gestione e l’uso dell’impianto sportivo in questione, il concessionario sarà comunque tenuto, su richiesta espressa del concedente, al massimo fino al termine del 90° giorno successivo a quello di interruzione, alla prosecuzione della gestione affidata con il presente atto, sulla base delle condizioni ivi stabilite. ARTICOLO 4 – DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E DIRITTI DEL CONCESSIONARIO 4.1 Con la sottoscrizione del presente atto il concessionario prende in consegna l’impianto sportivo indicato al precedente punto 2 delle premesse, nello stato di fatto e di diritto in cui esso attualmente si trova, nell’ubicazione e nella consistenza attuale, che dichiara di conoscere ed accettare integralmente, senza alcuna riserva, di alcun tipo. 2 Qui verranno inseriti gli estremi della determinazione dirigenziale di aggiudicazione della procedura concorsuale indicata al punto 8. Pagina 3 di 15 4.2 Il concessionario ha l’obbligo di: 4.2.1 acquistare dalla “associazione sportiva dilettantistica Tennis Viserba”, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data odierna, la piena proprietà delle innovazioni (considerate “rilevanti per il centro sportivo”) dalla stessa apportate all’impianto in oggetto, indicate ai precedenti punti 2c e 2d delle premesse, ad un prezzo di acquisto pari al rispettivo valore contabile residuo (costo storico al netto degli ammortamenti) alla data di acquisto, sulla base 3 dei valori di riferimento indicati al precedente punto 5 delle premesse ; 4.2.2 ripristinare, a propria cura e spese, entro il termine massimo del 31/10/2012, il tratto di recinzione perimetrale dell’impianto attualmente esistente sul lato via XXV marzo 1831 (circa mt.81), sul lato monte (circa mt.20,5) e sul lato mare (circa mt.20,5) (per complessivi mt.122 circa), parzialmente danneggiato, mediante ripiombatura dei pali di sostegno esistenti e, qualora necessario, posa di nuovi pali, sostituzione della rete metallica ove danneggiata e sostituzione dei fili tenditori, con tutte le opere necessarie e/o opportune per il completo ripristino e comunicare al concedente l’avvenuta completa effettuazione dell’intervento, entro 30 giorni dalla stessa, trasmettendo al concedente, in allegato, copia della documentazione fiscale e tecnica ad esso relativa; 4.2.3 custodire con la massima cura l’impianto sportivo oggetto della presente convenzione, nella sua consistenza attuale e futura, preservandone e garantendone, per tutta la durata del presente rapporto, la piena funzionalità e la fruibilità da parte dell’utenza, secondo quanto previsto dal ”piano di utilizzo” allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera C, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative e igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza, se ed in quanto applicabili; 4.2.4 provvedere, a proprie cura e spese, alla “manutenzione ordinaria” dell’intero impianto sportivo identificato in premessa e conseguentemente di tutte le strutture, gli impianti tecnologici (elettrico, idrico e di riscaldamento/condizionamento), gli arredi e le attrezzature di cui di tempo in tempo sarà costituito ed in particolare effettuare tutte le opere che saranno necessarie e/o opportune per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione degli stessi, provvedendo anche alla sostituzione, a proprie cura e spese, degli arredi esistenti ove necessario. Per “manutenzione ordinaria” si intenderà l’insieme degli interventi (a titolo esemplificativo e non esaustivo di riparazione, sostituzione integrale, installazione ex novo) comprensivi di materiali e manodopera, necessari e/o opportuni per mantenere: • 3 l’esistente stato di conservazione e di funzionalità dei beni che costituiranno l’impianto Questa clausola verrà inserita solamente nel caso in cui il concessionario fosse un soggetto diverso dal precedente soggetto gestore dell’impianto in oggetto, indicato al precedente punto 4 delle premesse. In caso contrario, tutte le clausole indicate ai successivi punti del presente articolo verranno rinumerate conseguentemente e verrà eliminato, dal successivo articolo 9.1, lettera a), il riferimento all’articolo 4.2.1). Pagina 4 di 15 sportivo iniziale; • l’iniziale futuro stato di conservazione e di funzionalità degli ulteriori beni futuri, che, aggiunti a quelli iniziali, costituiranno l’impianto sportivo futuro. In particolare dovranno essere garantite tutte le operazioni di “manutenzione ordinaria riparativa” e di “manutenzione ordinaria programmata” indicate nel “piano di conduzione tecnica” previsto dall’articolo 5, comma 7 della L.R. Emilia Romagna 6/7/2007 n.11 ed allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera “D”; 4.2.5 provvedere, a proprie cura e spese, alla “manutenzione straordinaria” (intesa nel senso specificato al successivo articolo 5.1) dei beni indicati ai punti 2c e 2d della premessa; 4.2.6 comunicare al concedente, entro i primi 10 giorni di ogni mese, per tutto il periodo di durata della convenzione, l’elenco degli interventi di manutenzione ordinaria (sia riparativa che programmata) e straordinaria (quest’ultima limitatamente ai beni indicati ai precedenti punti 2c e 2d della premessa) effettuati nel corso del mese precedente, oppure la mancata effettuazione di interventi; 4.2.7 garantire sempre, nell’espletamento del servizio di pulizia (lavaggio e disinfezione di pavimenti, spolveratura arredi, lavaggio vetri e infissi, sanificazione dei rivestimenti, degli accessori e dei sanitari e dei pavimenti dei servizi igienici, ecc.), la sicurezza degli utenti, anche mediante l'impiego di idonee segnalazioni e/o recinzioni che impediscano al pubblico l’accesso ai locali oggetto di pulizia, consentendo l'accessibilità alle altre zone in cui non si sta lavorando e facendo in modo che il personale addetto all’espletamento di tale servizio indossi vestiario di massima visibilità; 4.2.8 non apportare alcuna innovazione e/o modificazione all’impianto sportivo in oggetto senza specifica preventiva autorizzazione scritta del concedente; 4.2.9 sostenere tutti gli oneri e tutte le spese direttamente o indirettamente connesse all’oggetto della presente convenzione, nessuna esclusa, ivi comprese quelle relative alle assicurazioni e alle utenze (elettrica, idrica, di riscaldamento, telefonica, ecc.); 4.2.10 rispettare: a) il “piano di utilizzo” previsto dall’articolo 5, comma 6 della L.R. Emilia Romagna 6/7/2007 n.11 ed allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera “C”; b) il “piano di conduzione tecnica” previsto dall’articolo 5, comma 7 della L.R. Emilia Romagna 6/7/2007 n.11 ed allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera “D”; c) ogni altra norma di legge o di regolamento attualmente vigente o che dovesse essere emanata durante il periodo di durata della presente convenzione, se ed in quanto applicabile; 4.2.11 non porre in essere alcun atto (a titolo esemplificativo, non esaustivo, di sub-concessione, locazione, comodato, associazione in partecipazione, ecc.) che comporti, di fatto, il trasferimento a terzi della gestione dell’impianto o anche solamente di alcune delle attività in Pagina 5 di 15 cui - ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 2.2 - la gestione si concretizzerà, con l’unica eccezione costituita dalla possibilità di trasferire a terzi lo svolgimento delle attività di pulizia e delle attività di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici, previa comunicazione scritta al concedente; 4.2.12 comunicare al concedente, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data odierna, tutte le diverse possibili tariffe che applicherà all’utenza per l’accesso all’impianto e/o per eventuali servizi resi e, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di applicazione, tutte le eventuali future variazioni delle stesse; 4.2.13 consentire al personale espressamente incaricato dal concedente il libero accesso all’impianto in qualunque momento rientrante nell’orario di apertura dello stesso; 4.2.14 alla data di interruzione del rapporto, a prescindere dalla causa dell’interruzione stessa (naturale scadenza o anticipata revoca o risoluzione del contratto di locazione stipulato dal concedente con il proprietario dell’area il 16/01/2012): a) restituire al concedente, senza corresponsione di alcuna somma ad alcun titolo (indennizzo, corrispettivo, ecc.), l’impianto sportivo oggetto della presente convenzione, nella consistenza identificata ai precedenti punto 2a e 2b della premessa, in buono stato di efficienza ed adeguato alle normative vigenti al momento dell’interruzione stessa, fatto salvo il normale deperimento dovuto all’uso; b) trasferire al concedente, senza corresponsione di alcuna somma ad alcun titolo (indennizzo, corrispettivo, ecc.), la piena proprietà dei beni indicati ai punti 2c e 2d della premessa, in buono stato di efficienza ed adeguato alle normative vigenti al momento dell’interruzione stessa, fatto salvo il normale deperimento dovuto all’uso; c) sulla base della decisione insindacabile del concedente, alternativamente: c.1) vendere la piena proprietà di tutte le eventuali future innovazioni da esso realizzate e, ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 5.2.2, identificate dal concedente come “rilevanti per il centro sportivo”, al soggetto che sarà indicato dal concedente, al prezzo di vendita pari al rispettivo valore contabile residuo (costo di acquisto al netto degli ammortamenti effettuati) alla data di vendita; c.2) rimuovere, a propria cura e spese, tutte le eventuali future innovazioni da esso realizzate e, ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 5.2.2, non identificate dal concedente come “rilevanti per il centro sportivo”. ARTICOLO 5 – OBBLIGHI E DIRITTI DEL CONCEDENTE 5.1 Il concedente ha l’obbligo di provvedere, a proprie cura e spese, alla “manutenzione straordinaria” dell’intero impianto sportivo - come identificato al punto 2, delle premesse - ad esclusione dei beni indicati ai punti 2c e 2d delle medesime premesse. In particolare il concedente dovrà effettuare tutte le opere che saranno necessarie e/o opportune per migliorare la funzionalità e/o la durata dei beni costituenti l’impianto sportivo nella sua consistenza iniziale, con esclusione dei suddetti beni indicati ai punti 2c e 2d delle premesse. Per “manutenzione straordinaria” si intenderà l’insieme degli interventi (a titolo esemplificativo e non esaustivo di Pagina 6 di 15 riparazione, sostituzione integrale, installazione ex novo), comprensivi di materiali e manodopera, necessari e/o opportuni per rinnovare, sostituire e/o ampliare parti strutturali e/o impianti tecnologici dell’impianto, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni d’uso e non derivino da incuria e/o mancata esecuzione di manutenzione ordinaria da parte del concessionario. Tali interventi potranno essere sollecitati anche dal concessionario. Qualora il concedente dovesse procedere ad interventi di manutenzione straordinaria che imponessero la chiusura parziale o totale dell’impianto, lo stesso dovrà cercare di concordare con il concessionario il periodo di intervento e di eventuale conseguente sospensione dell’efficacia della presente convenzione. In caso di mancato accordo, il concedente potrà sospendere l’efficacia della presente convenzione comunicandolo in forma scritta al concessionario con almeno tre mesi di preavviso. 5.2 Il concedente ha la facoltà di: 5.2.1 effettuare, durante gli orari di apertura dell’impianto, ispezioni periodiche a mezzo dei propri incaricati per verificare il mantenimento in perfetta efficienza dell’impianto sportivo, degli impianti ed in generale delle strutture ivi installate, con facoltà di intimare al concessionario il compimento di quegli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (quest’ultima limitatamente ai beni indicati ai precedenti punti 2c e 2d della premessa) ritenuti a suo insindacabile giudizio, urgenti ed improcrastinabili; 5.2.2 identificare, con comunicazione scritta da inviare al concessionario, fra le innovazioni eventualmente apportate da questo nel corso della durata della presente convenzione, quelle “rilevanti per il centro sportivo” e il soggetto al quale, al termine del presente rapporto, il concessionario dovrà vendere la piena proprietà delle stesse, indennizzando il concessionario del relativo valore contabile residuo (costo storico al netto degli ammortamenti effettuati), alla data di vendita, ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 4.2.14, lettera c.1. ARTICOLO 6 – ASPETTI ECONOMICI 6.1 Per la gestione e l’utilizzo dell’impianto in oggetto il concessionario dovrà corrispondere al concedente un canone annuo (riferito all’anno solare - dal 1° gennaio al 31 dicembre), ragguagliato 4 al periodo di effettiva durata della convenzione, di €._______,__ oltre all’I.V.A. del 21% pari ad €.___________ per complessivi € _____________, che dovrà essere versato in due rate semestrali posticipate scadenti rispettivamente il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno e che non sarà soggetto ad alcun adeguamento istat. 6.2 Il concessionario avrà il diritto di determinare e percepire tutti gli introiti derivanti dalla gestione dell’impianto, ivi comprese le tariffe di accesso ed i prezzi per i servizi resi. 6.3 Le parti danno atto che l’esecuzione della prestazione oggetto della presente convenzione non comporterà alcun costo per la riduzione dei rischi da interferenza, ai sensi di quanto previsto dall’art.26 del medesimo D.Lgs.09.04.2008, n.81, in quanto: 4 Qui verrà indicato l’importo proposto dal concorrente a cui verrà aggiudicata la procedura concorsuale. Pagina 7 di 15 • non essendo prevista (nell’espletamento del servizio affidato presso l’impianto sportivo in oggetto) compresenza del personale del concessionario e di quello del concedente, non vi sarà alcun interferenza fra essi; • essendo prevista la compresenza, presso l’impianto in oggetto, del pubblico e del personale del concessionario, nell’espletamento delle sole funzioni di pulizia (da svolgersi garantendo il divieto di accesso del pubblico ai locali oggetto di pulizia, durante la pulizia stessa), bidellaggio e vigilanza sul pubblico stesso, tale compresenza (ed eventuale interferenza) non genererà rischi relativi alla sicurezza dell’impianto sportivo, ma forse li ridurrà. ARTICOLO 7 – RESPONSABILITA’ 7.1 Per l’intera durata della presente convenzione e comunque fino a quando essa non cesserà, gli obblighi e le responsabilità che la legge sancisce a carico del proprietario verranno assunti a proprio esclusivo carico dal concessionario, che sarà responsabile, diretto ed indiretto, sia nei confronti di terzi che dello stesso concedente, anche della gestione dell’impianto ad ogni effetto di legge per tutto ciò che concerne l’uso del complesso sportivo e l’incolumità delle persone che vi accederanno. 7.2 Il concessionario solleva il concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o a cose per effetto della gestione e/o dell’uso dell’impianto sportivo e comunque in dipendenza della presente convenzione. Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul concedente o di compenso da parte del concedente stesso. 7.3 Il concessionario sarà inoltre responsabile di ogni danno che l’impianto dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l’obbligo, in base alla decisione insindacabile del concedente ed entro il termine da questo stabilito, di rimborsare il danno oppure, alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese. ARTICOLO 8 – ASSICURAZIONI 8.1 Al fine di provvedere al risarcimento di eventuali danni, il concessionario consegna al concedente, che con la sottoscrizione del presente atto ne accusa ricevuta: a) copia di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni di qualunque specie ed in qualunque modo cagionati (esclusi incendio ed eventi calamitosi), a persone e/o cose, durante il periodo di durata della presente convenzione, compreso il patrimonio del concedente che, pertanto, nella polizza, è esplicitamente considerato “terzo”, con massimale pari ad Euro 500.000,00 contratta con ……………………….. in data …………, con durata fino al 28.02.2015 e con obbligo, a carico del concessionario, di proroga della stessa, in caso di eventuale proroga della durata della convenzione medesima, contestualmente alla proroga; b) copia di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni connessi ad incendio, in qualunque modo cagionati a persone e/o cose, compreso il patrimonio del concedente che, pertanto, nella polizza, è esplicitamente considerato “terzo”, con massimale pari ad Euro 150.000,00 contratta con ……………………….. in data …………, con durata fino al 28.02.2015 e con obbligo, a carico del concessionario, di proroga della stessa, in caso di eventuale proroga Pagina 8 di 15 della durata della convenzione medesima, contestualmente alla proroga. Nessun onere e costo di qualunque natura relativo alla stipulazione delle polizze assicurative di cui sopra potrà essere posto a carico del concedente. ARTICOLO 9 – SANZIONI 9.1 In caso di violazione degli obblighi previsti: 5 a) dai precedenti articoli 4.2.1 e 4.2.11, il concedente procederà, mediante notifica, alla risoluzione immediata della convenzione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dal precedente articolo 3.2; b) dall’articolo 4.2.2, il concessionario dovrà versare al concedente, dietro semplice richiesta scritta di quest’ultimo ed entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, a titolo di “sanzione per mancata effettuazione del ripristino della recinzione esistente”, una somma di denaro di importo stabilito insindacabilmente dal concedente, in relazione al costo presunto dell’intervento di ripristino non effettuato, ma comunque non superiore ad €.4.000,00; c) dagli articoli 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8, 4.2.10, 4.2.12 e 7.3, qualora la violazione sia reiterata per 3 volte e formalmente contestata, il concedente procederà, mediante notifica, alla risoluzione della convenzione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dal precedente articolo 3.2 e le ulteriori sanzioni stabilite dalle successive lettere d, e ed f del presente articolo; d) dai precedenti articoli 4.2.4 e 4.2.5, il concessionario dovrà versare al concedente, dietro semplice richiesta scritta di quest’ultimo ed entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, a titolo di “sanzione per mancata effettuazione della manutenzione ordinaria o straordinaria”, una somma di denaro di importo stabilito insindacabilmente dal concedente, in relazione al costo presunto degli interventi di manutenzione ordinaria non effettuati, ma comunque non superiore ad €.3.000,00; e) dai precedenti articoli 4.2.6, 4.2.10 e 4.2.12, il concedente potrà irrogare al concessionario una sanzione pecuniaria di importo massimo pari ad €.300,00 per ogni violazione riscontrata, da versare entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di irrogazione della sanzione stessa; f) dal precedente articolo 4.2.8, il concessionario avrà l’obbligo di provvedere, a proprie cura e spese, dietro richiesta del concedente ed entro il termine da questo stabilito, al ripristino dei luoghi nella situazione originaria, oppure, a scelta insindacabile del concedente, al pagamento del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all’impianto. Il pagamento delle somme sopra indicate è garantito da fidejussione bancaria, escutibile con semplice richiesta scritta e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art.1944 del Codice Civile, di importo pari ad €.5.000,00, rilasciata dalla banca ………………..in data ……… di durata pari alla durata della presente convenzione, con obbligo - a carico del concessionario - di: • proroga della stessa, in caso di eventuale proroga della durata della convenzione stessa, contestualmente alla proroga; 5 La potenziale violazione dell’articolo 4.2.1 verrà qui inserita solamente nel caso in cui il concessionario fosse un soggetto diverso dal precedente soggetto gestore dell’impianto in oggetto indicato al precedente punto 4 delle premesse. In caso contrario il riferimento all’articolo 4.2.11 diventerà riferimento all’articolo 4.2.10. Pagina 9 di 15 • ricostituzione della stessa, per l’importo originario di €.5.000,00, nel caso di escussione, anche parziale ed entro 15 giorni dall’escussione. ARTICOLO 10 - CONTROVERSIE 10.1 Ogni controversia in merito all’interpretazione e all’esecuzione della presente convenzione sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria. ARTICOLO 11- DISPOSIZIONI VARIE 11.1 Tutte le spese immediate e future, imposte, tasse e quant’altro occorresse per dare corso legale alla presente convenzione, saranno a carico del concessionario. 11.2 Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell’art.1341, comma 2, del codice civile, di aver preso visione delle clausole di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e di approvarle espressamente. 11.3 Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti si richiamano alle norme del Codice Civile ed ogni altra vigente disposizione in materia. ARTICOLO 12 - ALLEGATI 12.1 I seguenti documenti vengono allegati al presente convenzione, a formarne parte integrante e sostanziale: A) planimetria dell’area; B) planimetria dell’impianto sportivo; C) “piano di utilizzo”; D) “piano di conduzione tecnica”. Il concedente Il concessionario Comune di Rimini Il responsabile U.O. Partecipazioni Societarie e Sport dott. Mattia Maracci Pagina 10 di 15 ALLEGATO “A”: PLANIMETRIA DELL’AREA Pagina 11 di 15 ALLEGATO “B”: PLANIMETRIA DELL’IMPIANTO SPORTIVO Pagina 12 di 15 ALLEGATO “C”: PIANO DI UTILIZZO DELL’IMPIANTO SPORTIVO C.1 DESTINAZIONE D’USO ATTUALE E POTENZIALE L’impianto sportivo “Circolo tennis Rivabella”, oggetto della convenzione tra il Comune di Rimini e ……………………………, identificato dalla planimetria allegata alla medesima convenzione, quale parte integrante e sostanziale della stessa, alla lettera B, è destinato esclusivamente al gioco del tennis. C.2 TIPOLOGIE DI UTENZA AMMESSA E MODALITA’ DI ACCESSO Il concessionario deve garantire l’accesso all’impianto a tutti i cittadini, indiscriminatamente, con l’obbligo di agire secondo i criteri di obiettività ed equità. In particolare, il concessionario nell’esercizio delle proprie attività e nella propria programmazione di utilizzo degli spazi, è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni minime: a) per tutta la durata della concessione e salvo i normali periodi di ferie, che dovranno essere comunicati al concedente con almeno 15 giorni di anticipo, l’impianto sportivo dovrà essere totalmente aperto, funzionante e fruibile da parte dell’utenza, almeno dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno per un pe riodo di almeno 48 ore alla settimana; b) l’iniziale orario di apertura dell’impianto, determinato dal concessionario nel rispetto di quanto sopra stabilito, dovrà essere comunicato per iscritto al concedente entro 10 giorni dall’inizio della gestione; il concessionario dovrà inoltre comunicare al concedente ogni eventuale variazione apportata all’orario di apertura dell’impianto medesimo con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla decorrenza della variazione stessa. Pagina 13 di 15 ALLEGATO “D”: PIANO DI CONDUZIONE TECNICA DELL’IMPIANTO SPORTIVO A) Il concessionario dovrà garantire, per tutto il periodo di durata della convenzione, lo svolgimento delle seguenti operazioni di manutenzione ordinaria riparativa e di manutenzione ordinaria programmata. A1) MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA: a) riparazione di tutti gli impianti tecnologici (a titolo esemplificativo elettrici, di illuminazione, idrici, di riscaldamento, igienico-sanitari), con rinnovo o sostituzione dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e a mantenerli in efficienza, nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo contrattuale; b) riparazioni, con eventuali demolizioni, riprese addittivate e sostituzioni, delle pareti, dei soffitti e dei pavimenti con i relativi rivestimenti e con relativa impermeabilizzazione e riverniciatura; c) riparazione, con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti, trattamenti protettivi e verniciature, degli infissi e dei serramenti, delle opere e delle strutture esistenti; d) sostituzione di tutti i tipi di vetro (e/o plexiglas) eventualmente danneggiati; e) pulitura, controllo e riparazione delle canalizzazioni e dei manufatti di scolo delle acque piovane e delle condotte fognarie; f) riverniciature, sostituzioni e riparazioni per tutti gli eventuali eventi vandalici e di teppismo, da effettuarsi entro 20 giorni dal loro avvento, ritenendo compresa l’intera area scoperta della parte concessa in gestione; g) pulizia delle aree scoperte, verdi e non, con relativa spazzatura ed irrigazione, potatura di siepi, alberi, piante e arbusti fioriti, per mantenerle in uno stato atto a consentirne l’utilizzo; h) provvedimenti contro gli effetti del gelo sugli impianti e sulle strutture. A2) MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA i) pulizia giornaliera dell’impianto sportivo; j) revisione trimestrale di tutti gli infissi e i serramenti, interni ed esterni; k) controllo mensile dell’efficienza degli scarichi WC, rubinetti, ecc.; l) pulizia semestrale o comunque secondo necessità dei pozzetti delle acque nere e bianche, delle griglie di raccolta delle acque piovane con relativo controllo dell’efficienza dell’impianto fognario e degli scarichi; m) controllo trimestrale delle condizioni di tutti gli arredi ed attrezzature ed esecuzione di piccole riparazioni; n) controllo mensile dello stato di carica degli estintori e loro revisione entro le rispettive scadenze. Pagina 14 di 15 B) Il concessionario dovrà garantire tutte le attività inerenti la gestione dell’impianto (custodia, vigilanza, pulizia, controllo impianti tecnologici, ecc.) con personale, costi e responsabilità a proprio carico. In particolare durante il periodo di apertura al pubblico dell’impianto sportivo, dovrà essere assicurato un adeguato servizio di custodia, da svolgersi con la presenza contemporanea di almeno un addetto che garantisca anche l’espletamento del servizio di pulizia, da effettuarsi secondo la normativa vigente in materia di igiene e comunque in modo tale da garantire la pulizia giornaliera di: • locali spogliatoi e servizi igienici, con spazzatura pavimenti, accurato lavaggio con soluzione detergente/disinfettante degli stessi, delle pedane e delle docce; lavaggio a fondo dei sanitari e dei rivestimenti. Tali operazioni dovranno essere ripetute più volte, secondo un’adeguata programmazione, nei periodo e/o negli orari di maggiore affluenza di pubblico; • C) Il aree scoperte facenti parti dell’impianto sportivo. concessionario dovrà garantire, per tutta la durata della convenzione, il tempestivo approvvigionamento di tutti i beni e servizi necessari al corretto e regolare svolgimento di tutte le attività inerenti la gestione dell’impianto sportivo. Pagina 15 di 15
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