convenzione per la concessione della gestione

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE E DELL’USO DELL’IMPIANTO
SPORTIVO COMUNALE “CIRCOLO TENNIS RIVABELLA”
NUMERO GARA: 3860535
C.I.G.: 3870083D82
L’anno duemiladodici (2012) addì..................del mese di................................. nella residenza municipale,
con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge
tra
a) il Comune di Rimini, con sede in Rimini, Piazza Cavour n.27, c.f. 00304260409, in nome e per conto
del quale agisce nel presente atto il dott. Mattia Maracci, nella sua qualità di responsabile della U.O.
Partecipazioni Societarie e Sport, giusto provvedimento del Direttore della Direzione Cultura e Turismo,
dott. Federico Placucci, prot. n.171626 del 28/10/2009, ed in esecuzione della determinazione
dirigenziale n.87 del 26/01/2012, esecutiva, nel prosieguo del presente atto denominato, per brevità,
“concedente”,
e
b) la …………………………..con sede in ……………………., via …………………, codice fiscale/partita
i.v.a. ………………………, in nome e per conto della quale agisce nel presente atto il signor
……………………………………….
,
nella
sua
qualità
di
……………………………….e
legale
rappresentante, nel prosieguo del presente atto denominata, per brevità, “concessionario”,
premesso:
1) che il concedente è locatario del terreno sito in Rivabella di Rimini, via XXV Marzo 1831, distinto al
Catasto Terreni del concedente al foglio 58, mappali 736 - 1393 in parte e 1395, della complessiva
superficie di circa mq.28.147, censito al catasto fabbricati del concedente al foglio 58, con il mappale
736 sub.1 ed identificato dalla planimetria allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale
dello stesso, alla lettera A, in virtù di contratto di locazione stipulato con la signora Nagae Yoko,
proprietaria del medesimo terreno, in data 16/01/2012, avente durata dall’01/01/2012 fino al 31/12/2014;
2) che sul terreno oggetto del predetto contratto di locazione insiste, tra l’altro, un impianto sportivo,
denominato “Circolo Tennis Rivabella”, identificato con colore rosso nella planimetria allegata al
presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera B, attualmente costituito dai
seguenti beni:
2a) n.2 campi da tennis in terra rossa da circa mt.36 x mt.18 ciascuno, con relativa area scoperta
circostante di pertinenza, lato Riccione (corridoio di accesso al campo n.2) e lato mare, e palo di
illuminazione dell’area stessa, con relativo quadro elettrico;
2b) capanno in legno da circa mt.2 x mt.1, ad uso ripostiglio, lato Riccione;
2c) impianto di illuminazione dei suddetti due campi da tennis, composto da n.8 pali (con relativi n.2 fari
per ciascuno), posizionati intorno ai due campi, con relativi impianto elettrico e quadro elettrico;
2d) n.2 box (in monoblocco coibentato) ad uso docce-spogliatoi da circa mt.6 x mt.2,40 x mt.3, dotati di
relativi infissi (porta esterna, porta interna, finestrone e finestrini a wasistas) in alluminio ed impianti
tecnologici (impianto elettrico, con quadro di comando e plafoniere interne ed esterne; impianto di
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riscaldamento, con termoconvettore a parete ad alto rendimento da 1.500 W, con termostato e
posizione antifreezer; impianto idrico-sanitario, con n.2 boiler elettrici ad accumulo da lt.50 ciascuno,
lavabo con rubinetto e specchio, wc, n.4 docce, ecc.);
3) che il contratto di locazione di cui al precedente punto 1 prevede espressamente la facoltà, per il
concedente, di avvalersi di terzi soggetti per la gestione degli impianti sportivi insistenti sul terreno
locato;
4) che l’impianto sportivo in questione è stato gestito dalla “associazione sportiva dilettantistica Tennis
Viserba” (con sede in Rimini, via P. Marconi n.78 Partita IVA 01774100406), dal 24/04/2009 sulla base
di apposita convenzione stipulata in pari data, la cui originaria scadenza, fissata al 31/12/2011, è stata
prorogata fino al 31/03/2012 con atto di proroga approvato con determinazione dirigenziale n.1619 del
18/11/2011;
5) che, nel corso della propria gestione, la suddetta “associazione sportiva dilettantistica Tennis Viserba”
ha apportato all’impianto sportivo in oggetto, a propria cura e spese, previo consenso espresso del
concedente, che le ha identificate come “rilevanti per l’impianto sportivo”, le innovazioni indicate ai
precedenti punti 2c e 2d, il cui valore contabile residuo (costo storico al netto degli ammortamenti) alla
data del 31/03/2012 (data di prorogata scadenza della suddetta convenzione) sarà pari a complessivi
€.10.182,00, come risulta dalla seguente tabella:
bene
impianto di illuminazione
n.2 box ad uso spogliatoi
totale
data di
acquisto
30/06/2009
30/06/2009
costo storico
3.000,00
10.680,00
13.680,00
quota amm.to valore contabile
annua
residuo al 31/03/2012
200,00
1.072,00
1.272,00
2.450,00
7.732,00
10.182,00
6) che, ai sensi dell’articolo 5.5.2 della suddetta convenzione del 24/04/2009, la suddetta “associazione
sportiva dilettantistica Tennis Viserba” dovrà vendere al concessionario, il quale dovrà acquisire, entro il
termine di trenta giorni dalla data odierna, la piena proprietà dei beni indicati ai precedenti punti 2c e 2d,
ad prezzo di vendita pari ai rispettivi valori contabili netti (costi storici al netto dei relativi ammortamenti)
1
alla data di vendita, sulla base dei valori di riferimento indicati al precedente punto 5 ;
7) che il concedente intende concedere a terzi la gestione dell’impianto sportivo sopra indicato, nella
consistenza sopra indicata, con decorrenza dall’01/04/2012 fino al 31/12/2014, ovvero fino all’eventuale
precedente data di interruzione della disponibilità - da parte del concedente stesso - dell’area su cui
insiste l’impianto sportivo suddetto, a prescindere dalla causa di interruzione stessa (naturale scadenza
o anticipata revoca o risoluzione del contratto di locazione sopra indicato stipulato con il proprietario
dell’area);
1
Questa clausola verrà inserita solamente nel caso in cui il concessionario fosse un soggetto diverso dal precedente soggetto gestore
dell’impianto in oggetto, indicato al precedente punto 4. In caso contrario le successive clausole della premessa verranno
conseguentemente rinumerate.
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8) che per la scelta del potenziale concessionario è stata adottata una procedura concorsuale ad evidenza
pubblica, sulla base di apposito bando di selezione pubblicato in versione integrale sul sito internet e
all’albo pretorio del Comune di Rimini dal 27/01/2012 al 14/02/2012;
9) che in data 14/02/2012 è scaduto il termine ultimo per la presentazione, da parte degli aspiranti
concessionari, della domanda di partecipazione alla selezione;
2
10) che con determinazione dirigenziale n……… del __/__/2012 è stato individuato nel concessionario il
soggetto privato a cui concedere la gestione dell’impianto sportivo in oggetto;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1 – PREMESSE
1.1
Le premesse della presente convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO.
2.1
Il concedente concede al concessionario, che accetta, la gestione e l’uso dell’impianto sportivo
“Circolo Tennis Rivabella”, in premessa identificato, nello stato di fatto e di diritto in cui esso
attualmente si trova, nell’ubicazione e nella consistenza attuale.
2.2
La concessione ha per oggetto la gestione completa dell’impianto sportivo in oggetto, intesa come lo
svolgimento dell’insieme delle attività (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’apertura e la
chiusura dell’impianto, la conduzione degli impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento e/o
condizionamento, l’ammissione all’impianto dell’utenza, la pulizia e la custodia dell’impianto e delle
relative attrezzature attuali e future) necessarie per l’utilizzo ed il funzionamento dell’impianto
sportivo per la pratica dello sport del tennis, in base a quanto previsto dal “piano di utilizzo” allegato
al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera C.
ARTICOLO 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE
3.1
La durata della presente convenzione decorre dal 01/04/2012 fino al 31/12/2014, ovvero fino
all’eventuale precedente data di interruzione della disponibilità - da parte del concedente stesso dell’area su cui insiste l’impianto sportivo suddetto, a prescindere dalla causa di interruzione stessa (a
titolo esemplificativo, non esaustivo, anticipata revoca o risoluzione del contratto di locazione stipulato
dal concedente con il proprietario dell’area il 16/01/2012).
3.2
Al momento dell’interruzione del presente rapporto e nelle more dell’individuazione del nuovo soggetto
cui affidare la gestione e l’uso dell’impianto sportivo in questione, il concessionario sarà comunque
tenuto, su richiesta espressa del concedente, al massimo fino al termine del 90° giorno successivo a
quello di interruzione, alla prosecuzione della gestione affidata con il presente atto, sulla base delle
condizioni ivi stabilite.
ARTICOLO 4 – DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E DIRITTI DEL CONCESSIONARIO
4.1
Con la sottoscrizione del presente atto il concessionario prende in consegna l’impianto sportivo
indicato al precedente punto 2 delle premesse, nello stato di fatto e di diritto in cui esso attualmente
si trova, nell’ubicazione e nella consistenza attuale, che dichiara di conoscere ed accettare
integralmente, senza alcuna riserva, di alcun tipo.
2
Qui verranno inseriti gli estremi della determinazione dirigenziale di aggiudicazione della procedura concorsuale indicata al punto 8.
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4.2
Il concessionario ha l’obbligo di:
4.2.1
acquistare dalla “associazione sportiva dilettantistica Tennis Viserba”, entro il termine
massimo di trenta giorni dalla data odierna, la piena proprietà delle innovazioni (considerate
“rilevanti per il centro sportivo”) dalla stessa apportate all’impianto in oggetto, indicate ai
precedenti punti 2c e 2d delle premesse, ad un prezzo di acquisto pari al rispettivo valore
contabile residuo (costo storico al netto degli ammortamenti) alla data di acquisto, sulla base
3
dei valori di riferimento indicati al precedente punto 5 delle premesse ;
4.2.2
ripristinare, a propria cura e spese, entro il termine massimo del 31/10/2012, il tratto di
recinzione perimetrale dell’impianto attualmente esistente sul lato via XXV marzo 1831 (circa
mt.81), sul lato monte (circa mt.20,5) e sul lato mare (circa mt.20,5) (per complessivi mt.122
circa), parzialmente danneggiato, mediante ripiombatura dei pali di sostegno esistenti e,
qualora necessario, posa di nuovi pali, sostituzione della rete metallica ove danneggiata e
sostituzione dei fili tenditori, con tutte le opere necessarie e/o opportune per il completo
ripristino e comunicare al concedente l’avvenuta completa effettuazione dell’intervento, entro
30 giorni dalla stessa, trasmettendo al concedente, in allegato, copia della documentazione
fiscale e tecnica ad esso relativa;
4.2.3
custodire con la massima cura l’impianto sportivo oggetto della presente convenzione, nella
sua consistenza attuale e futura, preservandone e garantendone, per tutta la durata del
presente rapporto, la piena funzionalità e la fruibilità da parte dell’utenza, secondo quanto
previsto dal ”piano di utilizzo” allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale
dello stesso, alla lettera C, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative e
igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza, se ed in
quanto applicabili;
4.2.4
provvedere, a proprie cura e spese, alla “manutenzione ordinaria” dell’intero impianto sportivo
identificato in premessa e conseguentemente di tutte le strutture, gli impianti tecnologici
(elettrico, idrico e di riscaldamento/condizionamento), gli arredi e le attrezzature di cui di
tempo in tempo sarà costituito ed in particolare effettuare tutte le opere che saranno
necessarie e/o opportune per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione degli
stessi, provvedendo anche alla sostituzione, a proprie cura e spese, degli arredi esistenti ove
necessario.
Per “manutenzione ordinaria” si intenderà l’insieme degli interventi (a titolo esemplificativo e
non esaustivo di riparazione, sostituzione integrale, installazione ex novo) comprensivi di
materiali e manodopera, necessari e/o opportuni per mantenere:
•
3
l’esistente stato di conservazione e di funzionalità dei beni che costituiranno l’impianto
Questa clausola verrà inserita solamente nel caso in cui il concessionario fosse un soggetto diverso dal precedente soggetto gestore
dell’impianto in oggetto, indicato al precedente punto 4 delle premesse. In caso contrario, tutte le clausole indicate ai successivi punti
del presente articolo verranno rinumerate conseguentemente e verrà eliminato, dal successivo articolo 9.1, lettera a), il riferimento
all’articolo 4.2.1).
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sportivo iniziale;
•
l’iniziale futuro stato di conservazione e di funzionalità degli ulteriori beni futuri, che,
aggiunti a quelli iniziali, costituiranno l’impianto sportivo futuro.
In particolare dovranno essere garantite tutte le operazioni di “manutenzione ordinaria
riparativa” e di “manutenzione ordinaria programmata” indicate nel “piano di conduzione
tecnica” previsto dall’articolo 5, comma 7 della L.R. Emilia Romagna 6/7/2007 n.11 ed
allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera “D”;
4.2.5
provvedere, a proprie cura e spese, alla “manutenzione straordinaria” (intesa nel senso
specificato al successivo articolo 5.1) dei beni indicati ai punti 2c e 2d della premessa;
4.2.6
comunicare al concedente, entro i primi 10 giorni di ogni mese, per tutto il periodo di durata
della convenzione, l’elenco degli interventi di manutenzione ordinaria (sia riparativa che
programmata) e straordinaria (quest’ultima limitatamente ai beni indicati ai precedenti punti
2c e 2d della premessa) effettuati nel corso del mese precedente, oppure la mancata
effettuazione di interventi;
4.2.7
garantire sempre, nell’espletamento del servizio di pulizia (lavaggio e disinfezione di
pavimenti, spolveratura arredi, lavaggio vetri e infissi, sanificazione dei rivestimenti, degli
accessori e dei sanitari e dei pavimenti dei servizi igienici, ecc.), la sicurezza degli utenti,
anche mediante l'impiego di idonee segnalazioni e/o recinzioni che impediscano al pubblico
l’accesso ai locali oggetto di pulizia, consentendo l'accessibilità alle altre zone in cui non si
sta lavorando e facendo in modo che il personale addetto all’espletamento di tale servizio
indossi vestiario di massima visibilità;
4.2.8
non apportare alcuna innovazione e/o modificazione all’impianto sportivo in oggetto senza
specifica preventiva autorizzazione scritta del concedente;
4.2.9
sostenere tutti gli oneri e tutte le spese direttamente o indirettamente connesse all’oggetto
della presente convenzione, nessuna esclusa, ivi comprese quelle relative alle assicurazioni
e alle utenze (elettrica, idrica, di riscaldamento, telefonica, ecc.);
4.2.10 rispettare:
a) il “piano di utilizzo” previsto dall’articolo 5, comma 6 della L.R. Emilia Romagna 6/7/2007
n.11 ed allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla
lettera “C”;
b) il “piano di conduzione tecnica” previsto dall’articolo 5, comma 7 della L.R. Emilia
Romagna 6/7/2007 n.11 ed allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale
dello stesso, alla lettera “D”;
c) ogni altra norma di legge o di regolamento attualmente vigente o che dovesse essere
emanata durante il periodo di durata della presente convenzione, se ed in quanto
applicabile;
4.2.11 non porre in essere alcun atto (a titolo esemplificativo, non esaustivo, di sub-concessione,
locazione, comodato, associazione in partecipazione, ecc.) che comporti, di fatto, il
trasferimento a terzi della gestione dell’impianto o anche solamente di alcune delle attività in
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cui - ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 2.2 - la gestione si concretizzerà, con
l’unica eccezione costituita dalla possibilità di trasferire a terzi lo svolgimento delle attività di
pulizia e delle attività di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici, previa
comunicazione scritta al concedente;
4.2.12 comunicare al concedente, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data odierna, tutte le
diverse possibili tariffe che applicherà all’utenza per l’accesso all’impianto e/o per eventuali
servizi resi e, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di applicazione, tutte le
eventuali future variazioni delle stesse;
4.2.13 consentire al personale espressamente incaricato dal concedente il libero accesso all’impianto
in qualunque momento rientrante nell’orario di apertura dello stesso;
4.2.14 alla data di interruzione del rapporto, a prescindere dalla causa dell’interruzione stessa
(naturale scadenza o anticipata revoca o risoluzione del contratto di locazione stipulato dal
concedente con il proprietario dell’area il 16/01/2012):
a) restituire al concedente, senza corresponsione di alcuna somma ad alcun titolo
(indennizzo, corrispettivo, ecc.), l’impianto sportivo oggetto della presente convenzione,
nella consistenza identificata ai precedenti punto 2a e 2b della premessa, in buono stato di
efficienza ed adeguato alle normative vigenti al momento dell’interruzione stessa, fatto
salvo il normale deperimento dovuto all’uso;
b) trasferire al concedente, senza corresponsione di alcuna somma ad alcun titolo
(indennizzo, corrispettivo, ecc.), la piena proprietà dei beni indicati ai punti 2c e 2d della
premessa, in buono stato di efficienza ed adeguato alle normative vigenti al momento
dell’interruzione stessa, fatto salvo il normale deperimento dovuto all’uso;
c) sulla base della decisione insindacabile del concedente, alternativamente:
c.1)
vendere la piena proprietà di tutte le eventuali future innovazioni da esso realizzate
e, ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 5.2.2, identificate dal concedente
come “rilevanti per il centro sportivo”, al soggetto che sarà indicato dal concedente,
al prezzo di vendita pari al rispettivo valore contabile residuo (costo di acquisto al
netto degli ammortamenti effettuati) alla data di vendita;
c.2)
rimuovere, a propria cura e spese, tutte le eventuali future innovazioni da esso
realizzate e, ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 5.2.2, non identificate
dal concedente come “rilevanti per il centro sportivo”.
ARTICOLO 5 – OBBLIGHI E DIRITTI DEL CONCEDENTE
5.1
Il concedente ha l’obbligo di provvedere, a proprie cura e spese, alla “manutenzione straordinaria”
dell’intero impianto sportivo - come identificato al punto 2, delle premesse - ad esclusione dei beni
indicati ai punti 2c e 2d delle medesime premesse.
In particolare il concedente dovrà effettuare tutte le opere che saranno necessarie e/o opportune per
migliorare la funzionalità e/o la durata dei beni costituenti l’impianto sportivo nella sua consistenza
iniziale, con esclusione dei suddetti beni indicati ai punti 2c e 2d delle premesse. Per “manutenzione
straordinaria” si intenderà l’insieme degli interventi (a titolo esemplificativo e non esaustivo di
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riparazione, sostituzione integrale, installazione ex novo), comprensivi di materiali e manodopera,
necessari e/o opportuni per rinnovare, sostituire e/o ampliare parti strutturali e/o impianti tecnologici
dell’impianto, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non
comportino modifiche delle destinazioni d’uso e non derivino da incuria e/o mancata esecuzione di
manutenzione ordinaria da parte del concessionario. Tali interventi potranno essere sollecitati anche
dal concessionario.
Qualora il concedente dovesse procedere ad interventi di manutenzione straordinaria che
imponessero la chiusura parziale o totale dell’impianto, lo stesso dovrà cercare di concordare con il
concessionario il periodo di intervento e di eventuale conseguente sospensione dell’efficacia della
presente convenzione. In caso di mancato accordo, il concedente potrà sospendere l’efficacia della
presente convenzione comunicandolo in forma scritta al concessionario con almeno tre mesi di
preavviso.
5.2
Il concedente ha la facoltà di:
5.2.1
effettuare, durante gli orari di apertura dell’impianto, ispezioni periodiche a mezzo dei propri
incaricati per verificare il mantenimento in perfetta efficienza dell’impianto sportivo, degli
impianti ed in generale delle strutture ivi installate, con facoltà di intimare al concessionario il
compimento di quegli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (quest’ultima
limitatamente ai beni indicati ai precedenti punti 2c e 2d della premessa) ritenuti a suo
insindacabile giudizio, urgenti ed improcrastinabili;
5.2.2
identificare, con comunicazione scritta da inviare al concessionario, fra le innovazioni
eventualmente apportate da questo nel corso della durata della presente convenzione, quelle
“rilevanti per il centro sportivo” e il soggetto al quale, al termine del presente rapporto, il
concessionario dovrà vendere la piena proprietà delle stesse, indennizzando il concessionario
del relativo valore contabile residuo (costo storico al netto degli ammortamenti effettuati), alla
data di vendita, ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 4.2.14, lettera c.1.
ARTICOLO 6 – ASPETTI ECONOMICI
6.1
Per la gestione e l’utilizzo dell’impianto in oggetto il concessionario dovrà corrispondere al
concedente un canone annuo (riferito all’anno solare - dal 1° gennaio al 31 dicembre), ragguagliato
4
al periodo di effettiva durata della convenzione, di €._______,__ oltre all’I.V.A. del 21% pari ad
€.___________ per complessivi € _____________, che dovrà essere versato in due rate semestrali
posticipate scadenti rispettivamente il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno e che non sarà
soggetto ad alcun adeguamento istat.
6.2
Il concessionario avrà il diritto di determinare e percepire tutti gli introiti derivanti dalla gestione
dell’impianto, ivi comprese le tariffe di accesso ed i prezzi per i servizi resi.
6.3
Le parti danno atto che l’esecuzione della prestazione oggetto della presente convenzione non
comporterà alcun costo per la riduzione dei rischi da interferenza, ai sensi di quanto previsto
dall’art.26 del medesimo D.Lgs.09.04.2008, n.81, in quanto:
4
Qui verrà indicato l’importo proposto dal concorrente a cui verrà aggiudicata la procedura concorsuale.
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•
non essendo prevista (nell’espletamento del servizio affidato presso l’impianto sportivo in
oggetto) compresenza del personale del concessionario e di quello del concedente, non vi sarà
alcun interferenza fra essi;
•
essendo prevista la compresenza, presso l’impianto in oggetto, del pubblico e del personale del
concessionario, nell’espletamento delle sole funzioni di pulizia (da svolgersi garantendo il divieto
di accesso del pubblico ai locali oggetto di pulizia, durante la pulizia stessa), bidellaggio e
vigilanza sul pubblico stesso, tale compresenza (ed eventuale interferenza) non genererà rischi
relativi alla sicurezza dell’impianto sportivo, ma forse li ridurrà.
ARTICOLO 7 – RESPONSABILITA’
7.1
Per l’intera durata della presente convenzione e comunque fino a quando essa non cesserà, gli
obblighi e le responsabilità che la legge sancisce a carico del proprietario verranno assunti a proprio
esclusivo carico dal concessionario, che sarà responsabile, diretto ed indiretto, sia nei confronti di terzi
che dello stesso concedente, anche della gestione dell’impianto ad ogni effetto di legge per tutto ciò
che concerne l’uso del complesso sportivo e l’incolumità delle persone che vi accederanno.
7.2
Il concessionario solleva il concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero
derivare a persone e/o a cose per effetto della gestione e/o dell’uso dell’impianto sportivo e comunque
in dipendenza della presente convenzione. Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle
persone e/o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed
esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul concedente o di compenso da parte
del concedente stesso.
7.3
Il concessionario sarà inoltre responsabile di ogni danno che l’impianto dovesse subire a causa di sua
incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l’obbligo, in base alla decisione
insindacabile del concedente ed entro il termine da questo stabilito, di rimborsare il danno oppure,
alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese.
ARTICOLO 8 – ASSICURAZIONI
8.1
Al fine di provvedere al risarcimento di eventuali danni, il concessionario consegna al concedente, che
con la sottoscrizione del presente atto ne accusa ricevuta:
a) copia di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni di qualunque specie ed
in qualunque modo cagionati (esclusi incendio ed eventi calamitosi), a persone e/o cose, durante il
periodo di durata della presente convenzione, compreso il patrimonio del concedente che,
pertanto, nella polizza, è esplicitamente considerato “terzo”, con massimale pari ad Euro
500.000,00 contratta con ……………………….. in data …………, con durata fino al 28.02.2015 e
con obbligo, a carico del concessionario, di proroga della stessa, in caso di eventuale proroga
della durata della convenzione medesima, contestualmente alla proroga;
b) copia di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni connessi ad incendio, in
qualunque modo cagionati a persone e/o cose, compreso il patrimonio del concedente che,
pertanto, nella polizza, è esplicitamente considerato “terzo”, con massimale pari ad Euro
150.000,00 contratta con ……………………….. in data …………, con durata fino al 28.02.2015 e
con obbligo, a carico del concessionario, di proroga della stessa, in caso di eventuale proroga
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della durata della convenzione medesima, contestualmente alla proroga.
Nessun onere e costo di qualunque natura relativo alla stipulazione delle polizze assicurative di cui
sopra potrà essere posto a carico del concedente.
ARTICOLO 9 – SANZIONI
9.1
In caso di violazione degli obblighi previsti:
5
a) dai precedenti articoli 4.2.1 e 4.2.11, il concedente procederà, mediante notifica, alla risoluzione
immediata della convenzione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dal precedente articolo 3.2;
b) dall’articolo 4.2.2, il concessionario dovrà versare al concedente, dietro semplice richiesta scritta di
quest’ultimo ed entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, a titolo di “sanzione per mancata
effettuazione del ripristino della recinzione esistente”, una somma di denaro di importo stabilito
insindacabilmente dal concedente, in relazione al costo presunto dell’intervento di ripristino non
effettuato, ma comunque non superiore ad €.4.000,00;
c) dagli articoli 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8, 4.2.10, 4.2.12 e 7.3, qualora la violazione sia reiterata per 3
volte e formalmente contestata, il concedente procederà, mediante notifica, alla risoluzione della
convenzione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dal precedente articolo 3.2 e le ulteriori
sanzioni stabilite dalle successive lettere d, e ed f del presente articolo;
d) dai precedenti articoli 4.2.4 e 4.2.5, il concessionario dovrà versare al concedente, dietro semplice
richiesta scritta di quest’ultimo ed entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, a titolo di “sanzione
per mancata effettuazione della manutenzione ordinaria o straordinaria”, una somma di denaro di
importo stabilito insindacabilmente dal concedente, in relazione al costo presunto degli interventi
di manutenzione ordinaria non effettuati, ma comunque non superiore ad €.3.000,00;
e) dai precedenti articoli 4.2.6, 4.2.10 e 4.2.12, il concedente potrà irrogare al concessionario una
sanzione pecuniaria di importo massimo pari ad €.300,00 per ogni violazione riscontrata, da
versare entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di irrogazione della
sanzione stessa;
f)
dal precedente articolo 4.2.8, il concessionario avrà l’obbligo di provvedere, a proprie cura e
spese, dietro richiesta del concedente ed entro il termine da questo stabilito, al ripristino dei luoghi
nella situazione originaria, oppure, a scelta insindacabile del concedente, al pagamento del
risarcimento dei danni eventualmente arrecati all’impianto.
Il pagamento delle somme sopra indicate è garantito da fidejussione bancaria, escutibile con semplice
richiesta scritta e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art.1944 del
Codice Civile, di importo pari ad €.5.000,00, rilasciata dalla banca ………………..in data ……… di
durata pari alla durata della presente convenzione, con obbligo - a carico del concessionario - di:
•
proroga della stessa, in caso di eventuale proroga della durata della convenzione stessa,
contestualmente alla proroga;
5
La potenziale violazione dell’articolo 4.2.1 verrà qui inserita solamente nel caso in cui il concessionario fosse un soggetto diverso dal
precedente soggetto gestore dell’impianto in oggetto indicato al precedente punto 4 delle premesse. In caso contrario il riferimento
all’articolo 4.2.11 diventerà riferimento all’articolo 4.2.10.
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•
ricostituzione della stessa, per l’importo originario di €.5.000,00, nel caso di escussione, anche
parziale ed entro 15 giorni dall’escussione.
ARTICOLO 10 - CONTROVERSIE
10.1 Ogni controversia in merito all’interpretazione e all’esecuzione della presente convenzione sarà
devoluta alla competente autorità giudiziaria.
ARTICOLO 11- DISPOSIZIONI VARIE
11.1 Tutte le spese immediate e future, imposte, tasse e quant’altro occorresse per dare corso legale alla
presente convenzione, saranno a carico del concessionario.
11.2 Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell’art.1341, comma 2, del codice civile, di aver preso
visione delle clausole di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e di approvarle espressamente.
11.3 Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti si richiamano alle norme
del Codice Civile ed ogni altra vigente disposizione in materia.
ARTICOLO 12 - ALLEGATI
12.1 I seguenti documenti vengono allegati al presente convenzione, a formarne parte integrante e
sostanziale:
A) planimetria dell’area;
B) planimetria dell’impianto sportivo;
C) “piano di utilizzo”;
D) “piano di conduzione tecnica”.
Il concedente
Il concessionario
Comune di Rimini
Il responsabile U.O. Partecipazioni Societarie e Sport
dott. Mattia Maracci
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ALLEGATO “A”: PLANIMETRIA DELL’AREA
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ALLEGATO “B”: PLANIMETRIA DELL’IMPIANTO SPORTIVO
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ALLEGATO “C”: PIANO DI UTILIZZO DELL’IMPIANTO SPORTIVO
C.1 DESTINAZIONE D’USO ATTUALE E POTENZIALE
L’impianto sportivo “Circolo tennis Rivabella”, oggetto della convenzione tra il Comune di Rimini e
……………………………, identificato dalla planimetria allegata alla medesima convenzione, quale parte
integrante e sostanziale della stessa, alla lettera B, è destinato esclusivamente al gioco del tennis.
C.2 TIPOLOGIE DI UTENZA AMMESSA E MODALITA’ DI ACCESSO
Il concessionario deve garantire l’accesso all’impianto a tutti i cittadini, indiscriminatamente, con l’obbligo di
agire secondo i criteri di obiettività ed equità.
In particolare, il concessionario nell’esercizio delle proprie attività e nella propria programmazione di utilizzo
degli spazi, è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni minime:
a) per tutta la durata della concessione e salvo i normali periodi di ferie, che dovranno essere comunicati al
concedente con almeno 15 giorni di anticipo, l’impianto sportivo dovrà essere totalmente aperto,
funzionante e fruibile da parte dell’utenza, almeno dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno per un pe riodo
di almeno 48 ore alla settimana;
b) l’iniziale orario di apertura dell’impianto, determinato dal concessionario nel rispetto di quanto sopra
stabilito, dovrà essere comunicato per iscritto al concedente entro 10 giorni dall’inizio della gestione; il
concessionario dovrà inoltre comunicare al concedente ogni eventuale variazione apportata all’orario di
apertura dell’impianto medesimo con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla decorrenza della
variazione stessa.
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ALLEGATO “D”: PIANO DI CONDUZIONE TECNICA DELL’IMPIANTO SPORTIVO
A) Il concessionario dovrà garantire, per tutto il periodo di durata della convenzione, lo svolgimento delle
seguenti operazioni di manutenzione ordinaria riparativa e di manutenzione ordinaria programmata.
A1) MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA:
a) riparazione di tutti gli impianti tecnologici (a titolo esemplificativo elettrici, di illuminazione,
idrici, di riscaldamento, igienico-sanitari), con rinnovo o sostituzione dei componenti deteriorati,
comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e a mantenerli in efficienza, nel rispetto delle
normative vigenti durante il periodo contrattuale;
b) riparazioni, con eventuali demolizioni, riprese addittivate e sostituzioni, delle pareti, dei soffitti e
dei pavimenti con i relativi rivestimenti e con relativa impermeabilizzazione e riverniciatura;
c) riparazione, con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti, trattamenti protettivi e
verniciature, degli infissi e dei serramenti, delle opere e delle strutture esistenti;
d) sostituzione di tutti i tipi di vetro (e/o plexiglas) eventualmente danneggiati;
e) pulitura, controllo e riparazione delle canalizzazioni e dei manufatti di scolo delle acque
piovane e delle condotte fognarie;
f)
riverniciature, sostituzioni e riparazioni per tutti gli eventuali eventi vandalici e di teppismo, da
effettuarsi entro 20 giorni dal loro avvento, ritenendo compresa l’intera area scoperta della
parte concessa in gestione;
g) pulizia delle aree scoperte, verdi e non, con relativa spazzatura ed irrigazione, potatura di
siepi, alberi, piante e arbusti fioriti, per mantenerle in uno stato atto a consentirne l’utilizzo;
h) provvedimenti contro gli effetti del gelo sugli impianti e sulle strutture.
A2) MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA
i)
pulizia giornaliera dell’impianto sportivo;
j)
revisione trimestrale di tutti gli infissi e i serramenti, interni ed esterni;
k) controllo mensile dell’efficienza degli scarichi WC, rubinetti, ecc.;
l)
pulizia semestrale o comunque secondo necessità dei pozzetti delle acque nere e bianche,
delle griglie di raccolta delle acque piovane con relativo controllo dell’efficienza dell’impianto
fognario e degli scarichi;
m) controllo trimestrale delle condizioni di tutti gli arredi ed attrezzature ed esecuzione di piccole
riparazioni;
n) controllo mensile dello stato di carica degli estintori e loro revisione entro le rispettive
scadenze.
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B) Il concessionario dovrà garantire tutte le attività inerenti la gestione dell’impianto (custodia, vigilanza,
pulizia, controllo impianti tecnologici, ecc.) con personale, costi e responsabilità a proprio carico.
In particolare durante il periodo di apertura al pubblico dell’impianto sportivo, dovrà essere assicurato
un adeguato servizio di custodia, da svolgersi con la presenza contemporanea di almeno un addetto
che garantisca anche l’espletamento del servizio di pulizia, da effettuarsi secondo la normativa vigente
in materia di igiene e comunque in modo tale da garantire la pulizia giornaliera di:
•
locali spogliatoi e servizi igienici, con spazzatura pavimenti, accurato lavaggio con soluzione
detergente/disinfettante degli stessi, delle pedane e delle docce; lavaggio a fondo dei sanitari e dei
rivestimenti.
Tali
operazioni
dovranno
essere
ripetute
più
volte,
secondo
un’adeguata
programmazione, nei periodo e/o negli orari di maggiore affluenza di pubblico;
•
C) Il
aree scoperte facenti parti dell’impianto sportivo.
concessionario
dovrà
garantire,
per
tutta
la
durata
della
convenzione,
il
tempestivo
approvvigionamento di tutti i beni e servizi necessari al corretto e regolare svolgimento di tutte le attività
inerenti la gestione dell’impianto sportivo.
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