Laureati e subito medici

PROFESSIONI
Venerdì 6 Febbraio 2015
Categoria: Politica Universitaria | Data: 06/02/2015 | Testata: Italia Oggi | Pagina: 28
Un decreto del Miur semplifica il percorso formativo dei camici bianchi
INDEBITAMENT
Crisi,
ragionieri
fuorigioco
Laureati e subito medici
In arrivo il titolo abilitante alla professione
DI
BENEDETTA PACELLI
L
aureati e, contemporaneamente, abilitati
alla professione medica. Risparmiando così
quell’anno di tempo «perso» tra
i mesi di tirocinio obbligatorio
post lauream e l’esame di abilitazione per l’iscrizione all’albo.
Dopo il restyling delle scuole di
specializzazione medica (il dm
è stato appena firmato anche
dal ministero della salute) nel
pacchetto di riforme che sta
investendo a tutto tondo la
formazione dei camici bianchi
entra anche questo capitolo: la
laurea abilitante al termine del
percorso universitario.
Il principio di fondo che guida
il decreto del ministro dell’università, Stefania Giannini (ora
all’esame della competente direzione del Miur), rimane lo
stesso: accelerare l’ingresso dei
futuri medici nel mondo del lavoro, allineandone i tempi alle
prassi dei paesi europei. Un
principio che per essere attuato necessita di due interventi
fondamentali, uno per modificare l’esame di laurea, e un
non più solo dal corpo accademico, ma anche da esponenti
del mondo delle professioni.
Nel secondo caso, invece, si
andrà a impattare sul tirocinio
obbligatorio articolato in tre
mesi (un mese in un reparto
chirurgico, un mese in un reparto di medicina e un mese
presso l’ambulatorio di un
medico di base) che d’ora
in poi sarà effettuato durante i sei anni di studio
universitari e non alla
conclusione come avviene attualmente. Del
resto sono gli stessi
addetti ai lavori a considerare oggi l’esame
di stato niente altro
che una ripetizione
della prova precedente e il tirocinio, di fatto,
già riassorbito
dalle stesse
facoltà. Il
tutto ridurrà di circa
un anno il
tempo che
intercorre tra
laurea e accesStefania Giannini
so alle scuole di
secondo per intervenire sulle
modalità di svolgimento del
tirocinio professionalizzante.
Nel primo caso facendo in modo
che contestualmente all’esame
di laurea gli studenti possano
conseguire anche l’abilitazione alla professione medica, così
come già avviene per
alcune professioni sanitarie.
Questo sarà
possibile
modificando la
rappresentanza
in
sede di
esame
che sarà
composta
L’INTERVENTO
Il buono pasto elettronico
adesso vale di più
Una delle misure per rilanciare consumi e welfare
aziendale in Italia è stata inserita nella legge di Stabilità durante il suo iter parlamentare. La norma stabilisce l’aumento del valore esentasse del buono pasto
di 1,71 euro, passando dunque dai 5,29 ai 7 euro, ma
solo per il formato elettronico. La disposizione - contenuta nei commi 16 e 17 dell’unico articolo della legge
di Stabilità (legge 190/14) - varrà fino a 200 euro (dal
2016 in poi l’agevolazione aumenterà fino a 400 euro
annui) di ulteriori redditi esentasse che da quest’anno
andranno nelle tasche dei lavoratori beneficiari.
L’aumento della deducibilità del buono pasto elettronico punta a elevare il valore medio nazionale del buono
equiparandolo alla media europea, che da tempo si aggira attorno ai 7 euro. L’Italia, sebbene l’adeguamento
alla media dei paesi dell’eurozona era atteso da oltre
15 anni, sembra esserci arrivata (la norma entrerà in
vigore dal 1° luglio 2015) con una disposizione normativa che ha l’obiettivo «dichiarato» di riformare l’intero
sistema, puntando sulla digitalizzazione.
Sono convinto che l’aumento del valore esentasse del
buono pasto elettronico rilancerà investimenti e consumi e sarà motore di accelerazione per la ripresa
economica e la digitalizzazione del sistema Paese
La disposizione che punta a favorire la diffusione
del ticket in formato elettronico, infatti, è in linea
con le politiche di sostegno alla digitalizzazione del
sistema Paese portate avanti dall’attuale governo e
punta, dunque, a premiare gli investimenti in tecnologia. Investimenti fondamentali per il miglioramento
dell’intero ciclo di gestione del servizio sostitutivo di
mensa attualmente utilizzato da oltre 2,5 milioni di
dipendenti e liberi professionisti, per i quali vengono emessi circa 500 milioni di buoni l’anno (di cui,
ad oggi, gli elettronici rappresentano solo il 15% del
Mercato).
Gregorio Fogliani
presidente di QUI! Group
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specializzazione.
Una riduzione che andrà a
sommarsi a quella delle future
scuole di specializzazione così
come previsto dal decreto appena firmato dai due ministeri
competenti (salute e università). Il decreto che dovrà essere
pubblicato in gazzetta ufficiale
diminuisce, infatti, mediamente di un anno la durata dei percorsi di studio nelle scuole di
specializzazione, rendendo più
aderente la normativa italiana a quella stabilita in ambito
comunitario. Tale riduzione
riguarda circa un terzo delle
scuole di specializzazione sulle 55 restanti, dopo il previsto
accorpamento di cinque scuole
e la soppressione di due (medicina aeronautica e spaziale e
odontoiatria clinica generale).
«Si tratta di un pacchetto di
norme», spiega Andrea Lenzi, presidente del Consiglio
universitario nazionale, «che
consentirà ai giovani medici di
fare prima il loro ingresso nel
mondo del lavoro, rendendoli,
nello stesso tempo più competitivi all’interno dei paesi
dell’Unione europea».
Ingegneri, regole ferree
per l’attività occasionale
Regole ferree per le prestazioni occasionali degli ingegneri. L’iscritto all’albo che non esercita in modo abituale
attività di lavoro autonomo, con regolarità, sistematicità
e operatività, può infatti svolgere una prestazione di lavoro occasionale solo se la stessa presenta le seguenti
caratteristiche: saltuarietà, eccezionalità, non ripetitività e venga effettuata in proprio senza vincolo di subordinazione del committente. Solo in queste condizioni,
presenti contemporaneamente, non vi è la necessità di
disporre di una partita Iva. Lo ha chiarito il Centro studi
del Consiglio nazionale degli ingegneri, con una nota che
contiene le risposte alle domande più frequenti in tema,
resasi necessaria dopo la pubblicazione della nota n. 488
del novembre 2014 sulle prestazioni occasionali, che, secondo il Cni, è stata erroneamente interpretata da molti
professionisti. I quali hanno visto nel documento una
apertura indiscriminata alle prestazioni occasionali come
strumento per eludere gli obblighi che derivano dallo
svolgimento di un’attività professionale. In particolare,
secondo la nota n. 488, l’iscritto all’albo che non eserciti
in modo abituale attività di lavoro autonomo, cioè che
non eserciti lavoro autonomo con regolarità, sistematicità e ripetitività, può svolgere attività di lavoro occasionale, cioè un lavoro saltuario ed episodico, non svolto con
ripetitività, eseguito prevalentemente in proprio senza
vincolo di subordinazione con il committente, senza la
necessità di avere partita Iva. Inoltre, per determinare
l’occasionalità della prestazione non si può ricorrere ai
limiti di tempo e di remunerazione imposti dalla normativa sul lavoro occasionale (durata massima di 30 giorni
di contratto e compenso al di sotto dei cinque mila euro
l’anno), in quanto tali disposizioni non valgono per le
professioni intellettuali. Solo in questo senso, specifica
il Centro studi, le prestazioni occasionali per gli iscritti
all’albo non hanno limiti di tempo e remunerazione. Infine, i limiti di tempo, compenso e l’obbligo di possedere la
partita Iva vengono meno solo nel caso in cui gli iscritti
a un albo professionale non svolgano lavoro autonomo
in modo abituale, regolare, sistematico e ripetitivo e,
nello stesso tempo, intendano svolgere una prestazione
occasionale, non ripetitiva, svolta una volta ogni tanto,
senza vincolo di subordinazione con il committente e
caratterizzata anche dall’elemento dell’episodicità.
Gabriele Ventura
2
DI
BENEDETTO PACELL
I ragionieri restan
fuori dal registro deg
organismi autorizzati al
gestione della crisi da s
vraindebitamento perch
privi dei requisiti richies
da una norma «contradd
toria». Arriva immedia
l’allarme del Consigl
nazionale dei commerci
listi che parla di quasi 3
mila professionisti che
questo modo sarebbe
«privati» della possibili
di iscriversi agli organ
smi di composizione del
crisi da sovraindebitame
to. Il punto è che, second
quanto prevede il decre
ministeriale (G.U. n. 20
del 27/1/15), per esse
iscritti al registro è nece
sario possedere una la
rea magistrale o un tito
di studio equipollente
materie economiche o gi
ridiche. In questo mod
però, spiegano in una no
i consiglieri nazionali d
legati alla materia Feli
Ruscetta e Maria Rache
Vigani, sono tagliati «fuo
automaticamente le dec
ne di migliaia di ragionie
iscritti agli albi dei dott
ri commercialisti e deg
esperti contabili, privi
di laurea quinquennal
ma di certo non di un
specifica e ampiamente
conosciuta formazione p
una simile attività». Un
situazione che i due co
siglieri definiscono «par
dossale e contraddittoria
visto che lo stesso dm st
bilisce che per i tre an
successivi alla sua entra
in vigore, i professionis
iscritti all’albo dei nota
avvocati e commercialis
sono esentati dall’attivi
di formazione obbligat
ria, purché documentin
di essere stati nominati,
almeno quattro procedur
curatori fallimentari, com
missari giudiziali, delega
alle operazioni di vendi
nelle procedure esecuti
immobiliari ovvero p
svolgere i compiti e le fu
zioni dell’organismo o d
liquidatore. «Incarichi
aggiungono ancora, «p
i quali i ragionieri hann
l’abilitazione: il dm, du
que, si contraddice p
lesemente, dal momen
che, nelle norme trans
torie considera abilita
alla funzione di comp
sitore delle crisi queg
stessi ragionieri che
fatto esclude nel mome
to in cui fissa i requisit
La richiesta è chiara: «
trovi una soluzione ch
chiarisca questa eviden
ambiguità normativa e
parta al più presto con
Registro».
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