PROFESSIONI Venerdì 6 Febbraio 2015 Categoria: Politica Universitaria | Data: 06/02/2015 | Testata: Italia Oggi | Pagina: 28 Un decreto del Miur semplifica il percorso formativo dei camici bianchi INDEBITAMENT Crisi, ragionieri fuorigioco Laureati e subito medici In arrivo il titolo abilitante alla professione DI BENEDETTA PACELLI L aureati e, contemporaneamente, abilitati alla professione medica. Risparmiando così quell’anno di tempo «perso» tra i mesi di tirocinio obbligatorio post lauream e l’esame di abilitazione per l’iscrizione all’albo. Dopo il restyling delle scuole di specializzazione medica (il dm è stato appena firmato anche dal ministero della salute) nel pacchetto di riforme che sta investendo a tutto tondo la formazione dei camici bianchi entra anche questo capitolo: la laurea abilitante al termine del percorso universitario. Il principio di fondo che guida il decreto del ministro dell’università, Stefania Giannini (ora all’esame della competente direzione del Miur), rimane lo stesso: accelerare l’ingresso dei futuri medici nel mondo del lavoro, allineandone i tempi alle prassi dei paesi europei. Un principio che per essere attuato necessita di due interventi fondamentali, uno per modificare l’esame di laurea, e un non più solo dal corpo accademico, ma anche da esponenti del mondo delle professioni. Nel secondo caso, invece, si andrà a impattare sul tirocinio obbligatorio articolato in tre mesi (un mese in un reparto chirurgico, un mese in un reparto di medicina e un mese presso l’ambulatorio di un medico di base) che d’ora in poi sarà effettuato durante i sei anni di studio universitari e non alla conclusione come avviene attualmente. Del resto sono gli stessi addetti ai lavori a considerare oggi l’esame di stato niente altro che una ripetizione della prova precedente e il tirocinio, di fatto, già riassorbito dalle stesse facoltà. Il tutto ridurrà di circa un anno il tempo che intercorre tra laurea e accesStefania Giannini so alle scuole di secondo per intervenire sulle modalità di svolgimento del tirocinio professionalizzante. Nel primo caso facendo in modo che contestualmente all’esame di laurea gli studenti possano conseguire anche l’abilitazione alla professione medica, così come già avviene per alcune professioni sanitarie. Questo sarà possibile modificando la rappresentanza in sede di esame che sarà composta L’INTERVENTO Il buono pasto elettronico adesso vale di più Una delle misure per rilanciare consumi e welfare aziendale in Italia è stata inserita nella legge di Stabilità durante il suo iter parlamentare. La norma stabilisce l’aumento del valore esentasse del buono pasto di 1,71 euro, passando dunque dai 5,29 ai 7 euro, ma solo per il formato elettronico. La disposizione - contenuta nei commi 16 e 17 dell’unico articolo della legge di Stabilità (legge 190/14) - varrà fino a 200 euro (dal 2016 in poi l’agevolazione aumenterà fino a 400 euro annui) di ulteriori redditi esentasse che da quest’anno andranno nelle tasche dei lavoratori beneficiari. L’aumento della deducibilità del buono pasto elettronico punta a elevare il valore medio nazionale del buono equiparandolo alla media europea, che da tempo si aggira attorno ai 7 euro. L’Italia, sebbene l’adeguamento alla media dei paesi dell’eurozona era atteso da oltre 15 anni, sembra esserci arrivata (la norma entrerà in vigore dal 1° luglio 2015) con una disposizione normativa che ha l’obiettivo «dichiarato» di riformare l’intero sistema, puntando sulla digitalizzazione. Sono convinto che l’aumento del valore esentasse del buono pasto elettronico rilancerà investimenti e consumi e sarà motore di accelerazione per la ripresa economica e la digitalizzazione del sistema Paese La disposizione che punta a favorire la diffusione del ticket in formato elettronico, infatti, è in linea con le politiche di sostegno alla digitalizzazione del sistema Paese portate avanti dall’attuale governo e punta, dunque, a premiare gli investimenti in tecnologia. Investimenti fondamentali per il miglioramento dell’intero ciclo di gestione del servizio sostitutivo di mensa attualmente utilizzato da oltre 2,5 milioni di dipendenti e liberi professionisti, per i quali vengono emessi circa 500 milioni di buoni l’anno (di cui, ad oggi, gli elettronici rappresentano solo il 15% del Mercato). Gregorio Fogliani presidente di QUI! Group Ritaglio stampa ad esclusivo uso del destinatario, non riproducibile. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) specializzazione. Una riduzione che andrà a sommarsi a quella delle future scuole di specializzazione così come previsto dal decreto appena firmato dai due ministeri competenti (salute e università). Il decreto che dovrà essere pubblicato in gazzetta ufficiale diminuisce, infatti, mediamente di un anno la durata dei percorsi di studio nelle scuole di specializzazione, rendendo più aderente la normativa italiana a quella stabilita in ambito comunitario. Tale riduzione riguarda circa un terzo delle scuole di specializzazione sulle 55 restanti, dopo il previsto accorpamento di cinque scuole e la soppressione di due (medicina aeronautica e spaziale e odontoiatria clinica generale). «Si tratta di un pacchetto di norme», spiega Andrea Lenzi, presidente del Consiglio universitario nazionale, «che consentirà ai giovani medici di fare prima il loro ingresso nel mondo del lavoro, rendendoli, nello stesso tempo più competitivi all’interno dei paesi dell’Unione europea». Ingegneri, regole ferree per l’attività occasionale Regole ferree per le prestazioni occasionali degli ingegneri. L’iscritto all’albo che non esercita in modo abituale attività di lavoro autonomo, con regolarità, sistematicità e operatività, può infatti svolgere una prestazione di lavoro occasionale solo se la stessa presenta le seguenti caratteristiche: saltuarietà, eccezionalità, non ripetitività e venga effettuata in proprio senza vincolo di subordinazione del committente. Solo in queste condizioni, presenti contemporaneamente, non vi è la necessità di disporre di una partita Iva. Lo ha chiarito il Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri, con una nota che contiene le risposte alle domande più frequenti in tema, resasi necessaria dopo la pubblicazione della nota n. 488 del novembre 2014 sulle prestazioni occasionali, che, secondo il Cni, è stata erroneamente interpretata da molti professionisti. I quali hanno visto nel documento una apertura indiscriminata alle prestazioni occasionali come strumento per eludere gli obblighi che derivano dallo svolgimento di un’attività professionale. In particolare, secondo la nota n. 488, l’iscritto all’albo che non eserciti in modo abituale attività di lavoro autonomo, cioè che non eserciti lavoro autonomo con regolarità, sistematicità e ripetitività, può svolgere attività di lavoro occasionale, cioè un lavoro saltuario ed episodico, non svolto con ripetitività, eseguito prevalentemente in proprio senza vincolo di subordinazione con il committente, senza la necessità di avere partita Iva. Inoltre, per determinare l’occasionalità della prestazione non si può ricorrere ai limiti di tempo e di remunerazione imposti dalla normativa sul lavoro occasionale (durata massima di 30 giorni di contratto e compenso al di sotto dei cinque mila euro l’anno), in quanto tali disposizioni non valgono per le professioni intellettuali. Solo in questo senso, specifica il Centro studi, le prestazioni occasionali per gli iscritti all’albo non hanno limiti di tempo e remunerazione. Infine, i limiti di tempo, compenso e l’obbligo di possedere la partita Iva vengono meno solo nel caso in cui gli iscritti a un albo professionale non svolgano lavoro autonomo in modo abituale, regolare, sistematico e ripetitivo e, nello stesso tempo, intendano svolgere una prestazione occasionale, non ripetitiva, svolta una volta ogni tanto, senza vincolo di subordinazione con il committente e caratterizzata anche dall’elemento dell’episodicità. Gabriele Ventura 2 DI BENEDETTO PACELL I ragionieri restan fuori dal registro deg organismi autorizzati al gestione della crisi da s vraindebitamento perch privi dei requisiti richies da una norma «contradd toria». Arriva immedia l’allarme del Consigl nazionale dei commerci listi che parla di quasi 3 mila professionisti che questo modo sarebbe «privati» della possibili di iscriversi agli organ smi di composizione del crisi da sovraindebitame to. Il punto è che, second quanto prevede il decre ministeriale (G.U. n. 20 del 27/1/15), per esse iscritti al registro è nece sario possedere una la rea magistrale o un tito di studio equipollente materie economiche o gi ridiche. In questo mod però, spiegano in una no i consiglieri nazionali d legati alla materia Feli Ruscetta e Maria Rache Vigani, sono tagliati «fuo automaticamente le dec ne di migliaia di ragionie iscritti agli albi dei dott ri commercialisti e deg esperti contabili, privi di laurea quinquennal ma di certo non di un specifica e ampiamente conosciuta formazione p una simile attività». Un situazione che i due co siglieri definiscono «par dossale e contraddittoria visto che lo stesso dm st bilisce che per i tre an successivi alla sua entra in vigore, i professionis iscritti all’albo dei nota avvocati e commercialis sono esentati dall’attivi di formazione obbligat ria, purché documentin di essere stati nominati, almeno quattro procedur curatori fallimentari, com missari giudiziali, delega alle operazioni di vendi nelle procedure esecuti immobiliari ovvero p svolgere i compiti e le fu zioni dell’organismo o d liquidatore. «Incarichi aggiungono ancora, «p i quali i ragionieri hann l’abilitazione: il dm, du que, si contraddice p lesemente, dal momen che, nelle norme trans torie considera abilita alla funzione di comp sitore delle crisi queg stessi ragionieri che fatto esclude nel mome to in cui fissa i requisit La richiesta è chiara: « trovi una soluzione ch chiarisca questa eviden ambiguità normativa e parta al più presto con Registro». Pagina 1/1
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