Programma_Triennale_per_la_Trasparenza_Integrita_2014-2016

COMUNE DI MAISSANA
Provincia della Spezia
PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ
Articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33
di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 8 DEL 30/01/2014
1. PREMESSA
Strumento essenziale, individuato per contrastare il fenomeno della corruzione, la trasparenza
dell'attività amministrativa, è elevata dal comma 15 dell’articolo 1 della legge 190/2012 a livello
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione.
I commi 35 e 36, dell’articolo 1 della legge 190/2012, hanno delegato il governo ad emanare un
decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o
l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità. Il
Governo ha adempiuto al compito assegnato attraverso il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero
33 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni .
2. LA TRASPARENZA
Secondo l’articolo 1 del decreto legislativo 33/2013, la trasparenza è intesa come accessibilità
totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo
delle risorse pubbliche. Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto
d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il
principio democratico ed i principi costituzionali d’uguaglianza, imparzialità, buon andamento,
responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla
nazione. La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti
civili, politici e sociali. Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di
una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
La trasparenza dell’azione amministrativa è garantita attraverso la pubblicazione (art. 2 co. 2 d.
lgs. 33/2013). Questa consiste nella pubblicazione nei siti istituzionali di documenti, informazioni, dati
su organizzazione e attività delle P.A.
Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni
direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione. La pubblicazione deve
consentire la diffusione, l’indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con motori di ricerca web e il loro
riutilizzo (art. 4 co. 1 d.lvo 33/2013). I dati, infatti, sono liberamente riutilizzabili.
Documenti e informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi
dell’articolo 68 del Codice dell’amministrazione digitale - CAD (d. lgs. 82/2005). Inoltre è necessario
garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità, aggiornamento, completezza,
tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità
ai documenti originali.
Dati e informazioni sono pubblicati per cinque anni computati dal 1° gennaio dell’anno
successivo a quello in cui vige l’obbligo di pubblicazione. Se gli atti producono effetti per un periodo
superiore a cinque anni, devono rimanere pubblicati sino a quando rimangano efficaci. Allo scadere del
termine i dati sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte
sezioni di archivio del sito.
2.1. DIRITTO ALLA CONOSCIBILITÀ E ACCESSO CIVICO
Per realizzare gli obiettivi del decreto legislativo 33/2013, il legislatore ha codificato il diritto
alla conoscibilità (art. 3). Il diritto alla conoscibilità dei cittadini è speculare al dovere di trasparenza e
pubblicazione a carico delle amministrazioni.
Il diritto alla conoscibilità consiste nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire
gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente.
Strumentalmente al diritto alla conoscibilità, il legislatore ha codificato l’accesso civico (art. 5).
Si tratta del diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati
obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati.
La richiesta d’accesso civico può essere avanzata da chiunque senza limitazioni, gratuitamente
e non deve essere motivata. Va inoltrata al responsabile della trasparenza. Entro 30 gg. la PA deve
inserire nel sito il documento e trasmetterlo al richiedente. Oppure può comunicargli
l’avvenuta pubblicazione e fornirgli il link alla pagina web. In caso di ritardo o omessa risposta, il
richiedente potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo (ex art. 2 co. 9-bis legge 241/1990).
2.2. LIMITI ALLA TRASPARENZA
Non è possibile pubblicare e rendere noti (art. 4 co. 4):
1.
2.
3.
4.
i dati personali non pertinenti;
i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della
pubblicazione;
non sono pubblicabili le notizie di infermità, impedimenti personali o famigliari che causino
l’astensione dal lavoro del dipendente pubblico;
non sono nemmeno pubblicabili le componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il
rapporto di lavoro che possano rivelare le suddette informazioni.
Restano fermi i limiti previsti dall’articolo 24 della legge 241/1990, nonché le norme a tutela
del
segreto statistico.
In ogni caso, la conoscibilità non può mai essere negata quando sia sufficiente rendere anonimi
i documenti, illeggibili dati o parti di documento, applicare mascheramenti o altri accorgimenti idonei
a tutelare le esigenze di segreto e i dati personali.
3. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ
Sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, ogni
PA deve adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (di seguito semplicemente
programma) da aggiornare annualmente.
Il programma reca le iniziative previste per garantire:
a)
b)
un adeguato livello di trasparenza;
la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
Il Programma definisce misure, modi e iniziative per attuare gli obblighi di pubblicazione e le
misure organizzative per assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi. Specifica modalità,
tempi d’attuazione, risorse e strumenti di verifica dell'efficacia per assicurare adeguati livelli di
trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità.
Le misure del programma devono necessariamente essere collegate con le misure e gli
interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione (legge 190/2012) del quale il programma
costituisce, di norma, una sezione.
Il collegamento fra il Piano di prevenzione della corruzione ed il Programma è assicurato dal
Responsabile della trasparenza le cui funzioni, secondo l’articolo 43 comma 1 del decreto legislativo
33/2013, sono svolte di norma dal Responsabile per la prevenzione della corruzione.
Laddove l’amministrazione nomini due distinti soggetti, per le funzioni in materia di
trasparenza e di prevenzione della corruzione, è necessario garantire un raccordo tra gli stessi, i cui
nomi devono risultare sul sito istituzionale.
Gli obiettivi del Programma sono formulati in collegamento con la programmazione strategica
e operativa definita nel piano della performance e negli altri strumenti di programmazione degli enti
locali.
4. IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA
Di norma, il Responsabile per la prevenzione della corruzione (art. 1 co. 7 della legge
190/2012) svolge le funzioni di Responsabile per la trasparenza. Il nominativo è indicato nel
Programma.
I principali compiti del Responsabile per la trasparenza sono:
1.
controllare l'adempimento da parte della PA degli obblighi di pubblicazione, assicurando
completezza, chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni;
2.
segnalare all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'Autorità nazionale
anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento
degli obblighi di pubblicazione;
3.
provvedere all'aggiornamento del Programma, all'interno del quale sono previste specifiche
misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di
promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione;
4.
controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.
In caso di inottemperanza, il Responsabile inoltra un segnalazione all’organo di indirizzo politico,
all’organismo indipendente di valutazione, a CIVIT e, nei casi, più gravi, all’ufficio disciplinare. Gli
inadempimenti sono altresì segnalati da CIVIT ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, ove
necessario, alla Corte dei conti ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità.
5. IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Il Nucleo di Valutazione ha il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi del Programma e
quelli indicati nel
piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori.
I soggetti che svolgono la valutazione della performance e il Nucleo di Valutazione utilizzano
informazioni e dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza anche per valutare la
performance - organizzativa e individuale - del Responsabile per la trasparenza e dei capi area
responsabili della trasmissione dei dati.
6. LA CIVIT
La CIVIT, quale Autorità nazionale anticorruzione, svolge i compiti seguenti:
1.
2.
controlla l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti;
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa, ovvero la rimozione di
comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;
controlla l'operato dei Responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto del
controllo svolto;
può chiedere al Nucleo di Valutazione ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto
adempimento degli obblighi di trasparenza;
può avvalersi delle banche dati, istituite presso il Dipartimento della funzione pubblica, per il
monitoraggio degli adempimenti di pubblicazione;
in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale
all'ufficio disciplinare della PA;
nei casi più gravi, segnala gli inadempimenti ai vertici politici, al Nucleo di Valutazione e alla
Corte dei conti e rende pubblici i relativi provvedimenti;
controlla e rende noti i casi di omessa pubblicazione delle informazioni relativi ai componenti
degli organi politici (art. 14).
7. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Nella homepage del sito istituzionale deve essere prevista una sezione denominata
Amministrazione trasparente, per l’accesso alla quale è vietato installare filtri od altre soluzioni
tecniche che impediscano ai motori di ricerca web di effettuare prelievi da tale sezione.
Le principali informazioni di Amministrazione trasparente sono (art. 10 co. 8):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
il programma per la trasparenza ed il relativo stato di attuazione;
il piano della perfomance e la relazione di cui all'art. 10 del d.lgs. 150/2009;
nominativi e curricula dei componenti degli OIV e del responsabile della valutazione della
performance;
curricula e compensi dei titolari di incarichi amministrativi di vertice, di incarichi dirigenziali e
di collaborazione o consulenza;
curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello
europeo;
tutte le altre informazioni riconducibili alle sotto-sezioni di 1° e 2° livello elencate nell’allegato
al decreto legislativo 33/2013.
PARTE I – INTRODUZIONE
1.ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE
UFFICI E COMPETENZE
SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. VINCENZO CAMBERLINGO
SETTORE SALVAGUARDIA AMBIENTALE
UFFICIO AMBIENTE
Responsabile : geom. Paolo Boicelli
SETTORE DEMOGRAFICO
UFFICIO ANAGRAFE – AIRE
R E S P O N S A B I L I D I P R O C E D I M E N T O : Sig.ra Antonella Lavagnino
UFFICIO STATO CIVILE
Responsabile del procedimento : Sig. Berti Nedis
UFFICIO ELETTORALE
Responsabile del procedimento : Sig. Berti Nedis
UFFICIO PROTOCOLLO
Responsabile del procedimento : Sig. ra Antonella Lavagnino
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
UFFICIO COMMERCIO – ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Responsabile: Sig. ra Antonella Lavagnino
UFFICIO POLIZIA LOCALE
Responsabile : _____________________________________________
SETTORE TECNICO - URBANISCO
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
Responsabile : Geom. Paolo Boicelli
UFFICIO LAVORI PUBBLICI
Responsabile : Geom. Paolo Boicelli
SETTORE CULTURA E DELLA COMUNICAZIONE
UFFICIO CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE
Responsabile : Sig.ra Antonella Lavagnino
UFFICIO SPORT
Responsabile : Sig.ra Antonella Lavagnino
UFFICIO TURISMO
Responsabile : Sig. ra Antonella Lavagnino
SETTORE RISORSE INTERNE
UFFICIO PERSONALE - AREA AMMINISTRATIVA - SEGRETERIA GENERALE
Responsabile : Sig. Nedis Berti
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
UFFICIO RAGIONERIA
Responsabile : Sig. Nedis Berti
UFFICIO TRIBUTI
Responsabile : Sig. Nedis Berti
SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Responsabile : Sig.ra Antonella Lavagnino
2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA
2.1 – OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA E INTEGRITÀ
La trasparenza dell’attività amministrativa è un obiettivo fondamentale dell’amministrazione e
viene perseguita dalla totalità degli uffici e dei rispettivi dirigenti e responsabili. Essa è oggetto di
consultazione e confronto di tutti i soggetti interessati, attraverso un tavolo di lavoro coordinato dal
responsabile della trasparenza.
I responsabili dei singoli uffici sono chiamati a prendere parte ad una conferenza di servizi
interna nel corso della quale si terranno incontri per mettere in atto ogni misura organizzativa per
favorire la pubblicazione delle informazioni e degli atti in loro possesso, nei modi e nei tempi stabiliti
dalla legge e secondo le fasi di aggiornamento che verranno decise dal responsabile.
La misurazione della qualità degli adempimenti di pubblicazione sarà effettuata a mezzo del
servizio bussola della trasparenza predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica col quale il
sistema 3 consente di valutare il sito Internet attraverso una molteplicità di indicatori, verificandone la
corrispondenza a quanto previsto dalla legge e identificando i singoli errori e inadempienze.
L’obiettivo dell’amministrazione è quello di raggiungere uno standard di rispondenza
costantemente, maggiore del 90%, entro l’ultimo anno di riferimento del presente programma (2015).
Unitamente alla misurazione dell’effettiva presenza dei dati oggetto di pubblicazione
obbligatoria, l’amministrazione si pone come obiettivo primario quello di migliorare la qualità
complessiva del sito Internet, con particolare riferimento ai requisiti di accessibilità e usabilità.
2.2 – IL COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO ANTICORRUZIONE
La trasparenza dei dati e degli atti amministrativi prevista dal decreto legislativo n. 33/2013
rappresenta lo standard di qualità necessario per un effettivo controllo sociale, ma anche un fattore
determinante collegato alla performance dei singoli uffici e servizi comunali.
In particolare, la pubblicità totale dei dati relativi all’organizzazione, ai servizi, ai procedimenti
e ai singoli provvedimenti amministrativi consente alla cittadinanza di esercitare un controllo diffuso
utile al perseguimento di un miglioramento continuo dei servizi pubblici comunali e della attività
amministrativa nel suo complesso.
Il presente programma triennale e i relativi adempimenti divengono parte integrante e
sostanziale del ciclo della performance nonché oggetto di rilevazione e misurazione nei modi e nelle
forme previste dallo stesso e dalle altre attività di rilevazione di efficacia ed efficienza dell’attività
amministrativa.
L’attività di pubblicazione dei dati e dei documenti prevista dalla normativa e dal presente
Programma costituisce altresì parte essenziale delle attività del Piano anticorruzione. Il Responsabile
della trasparenza è chiamato a dare conto della gestione delle attività di pubblicazione nell’ambito di
ogni iniziativa legata alle misure di prevenzione della corruzione.
2.3 – L’ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA E L’APPROVAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA
COMUNALE
Il presente programma viene aggiornato entro il 20 luglio di ogni anno dal responsabile della
trasparenza. La fase di modifica deve prevedere appositi momenti di confronto con tutti i membri del
Tavolo di lavoro di cui al punto 2.1. Il Responsabile della trasparenza ha il compito di monitorare e
stimolare l’effettiva partecipazione di tutti i responsabili di servizio chiamati a garantire la qualità e la
tempestività dei flussi informativi.
Il Comune elabora e mantiene aggiornato il presente Programma in conformità alle indicazioni
fornite dalla CIVIT – Autorità Anticorruzione e dagli schemi da essa approvati sulla base del dettato del
D.lgs. n. 33/2013.
In seguito all’approvazione da parte della giunta comunale, il presente programma viene
trasmesso al Nucleo di valutazione per le attestazioni da predisporre obbligatoriamente entro il 31
dicembre di ogni anno e per l’attività di verifica dell’assolvimento degli obblighi prevista dalla legge.
2.4 – LE AZIONI DI PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI STAKEHOLDERS
Al fine di un coinvolgimento attivo per la realizzazione e la valutazione delle attività di
trasparenza, l’amministrazione individua quali stakeholders (portatori di interessi ) gli abitanti del
Comune. Si ritiene opportuno agire sia nei confronti della struttura interna dell’ente, sia verso le
organizzazioni rappresentative di diverse fasce di cittadinanza.
3. LE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA
3.1 – INIZIATIVE E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PER LA DIFFUSIONE DEI CONTENUTI DEL
PROGRAMMA E DEI DATI
Il responsabile della trasparenza ha il compito di coordinare le azioni di coinvolgimento degli
stakeholders e in generale della cittadinanza sulle attività di trasparenza poste in atto
dall’amministrazione.
il Responsabile della trasparenza di concerto con gli organi di indirizzo politico, ha il compito
di organizzare e promuovere le seguenti azioni nel triennio:
forme di ascolto diretto e online con il pubblico e il sito Internet comunale;
forme di comunicazione e informazione diretta ai cittadini (opuscoli, schede pratiche,
slides animate da proiettare negli appositi spazi, ecc.);
organizzazione di Giornate della Trasparenza;
coinvolgimento delle associazioni presenti sul territorio attraverso comunicazioni apposite
o incontri pubblici ove raccogliere i loro feedback sull’attività di trasparenza e di
pubblicazione messe in atto dall’ente.
4. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
4.1 – I SOGGETTI RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE DEI DATI
I dati e i documenti oggetto di pubblicazione sono quelli previsti dal D.lgs. n. 33/2013, dalla
legge n. 190/2012 ed elencati in modo completo nell’allegato 1 della deliberazione CIVIT del 29
maggio 2013. Essi andranno a comporre la sezione amministrazione trasparente del sito internet
comunale così come definita dall’allegato al D.lgs. n. 33/2013.
I soggetti responsabili degli obblighi di pubblicazione e della qualità dei dati per come definita
dall’art. 6 del D.lgs. n. 33/2013 sono i responsabili di area e i titolari degli uffici preposti ai singoli
procedimenti comportanti dati oggetto di pubblicazione. Per i dati relativi agli organi di indirizzo
politico-amministrativo la responsabilità della pubblicazione è dell’ufficio affari generali che dovrà
raccogliere le informazioni necessarie direttamente dai consiglieri e dagli assessori.
I responsabili dei servizi dovranno verificare l’esattezza e la completezza dei dati pubblicati
inerenti ai rispettivi uffici e procedimenti segnalando all’ufficio comunicazione eventuali errori.
I soggetti responsabili avranno cura di fornire dati e documenti pronti per la pubblicazione
conformemente all’art. 4 del D.lgs. n. 33/2013 e, in generale, alle misure disposte dal Garante per la
protezione dei dati personali nelle Linee Guida pubblicate con la deliberazione del 2 marzo 2011.
Il responsabile del programma è incaricato di monitorare l’effettivo assolvimento degli
obblighi di pubblicazione da parte dei singoli dipendenti. L’aggiornamento costante dei dati nei modi e
nei tempi previsti dalla normativa è parte degli obblighi di pubblicazione.
4.2 – L’ORGANIZZAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI
I flussi informativi sono gestiti e organizzati sotto la direzione del Responsabile della
trasparenza. Essi prevedono che gli uffici preposti ai procedimenti relativi ai dati oggetto di
pubblicazione implementino con la massima tempestività i file e le cartelle predisposte e organizzate
dall’ufficio ai fini della pubblicazione sul sito.
Ogni responsabile di servizio adotta apposite linee guida interne al proprio settore stabilendo
il funzionario preposto alla predisposizione dei dati e dei documenti oggetto di pubblicazione,
indicando un sostituto nei casi di assenza del primo.
Per quanto concerne le schede sintetiche dei provvedimenti di cui all’art. 23 del D.lgs. n.
33/2013, esse dovranno essere realizzate dai responsabili dei provvedimenti all’interno di una tabella
condivisa da tenere aggiornata al fine della pubblicazione da effettuarsi a cadenza semestrale.
Le linee guida dovranno essere sintetizzate in apposite schede interne da sottoporre al
Responsabile della trasparenza. Le schede dovranno essere aggiornate ogni volta che esigenze
organizzative comportino una modifica della ripartizione dei compiti.
I dati e i documenti oggetto di pubblicazione dovranno essere elaborati nel rispetto dei criteri
di qualità previsti dal D.lgs. n. 33/2013, con particolare osservanza degli articoli 4 e 6.
4.3 – LA STRUTTURA DEI DATI E I FORMATI
Gli uffici competenti dovranno fornire i dati nel rispetto degli standard previsti dal D.lgs. n.
33/2013 e in particolare nell’allegato 2 della deliberazione CIVIT del 29 maggio 2013.
Sarà del responsabile della trasparenza fornire indicazioni operative agli uffici, anche
attraverso momenti di formazione interna, sulle modalità tecniche di redazione di atti e documenti in
formati che rispettino i requisiti di accessibilità, usabilità, integrità e open source.
Fermo restando l’obbligo di utilizzare solo ed esclusivamente formati aperti ai sensi dell’art. 68
del Codice dell’amministrazione digitale, gli uffici che detengono l’informazione da pubblicare
dovranno:
a)
b)
compilare i campi previsti nelle tabelle predisposte nelle cartelle del server dal
responsabile dell’area per ogni pubblicazione di “schede” o comunque di dati in formato
tabellare;
predisporre documenti nativi digitali in formato PDF/A pronti per la pubblicazione ogni
qual volta la pubblicazione abbia a oggetto un documento nella sua interezza.
4.4 – IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Una trasparenza di qualità necessità del costante bilanciamento tra l’interesse pubblico alla
conoscibilità dei dati e dei documenti dell’amministrazione e quello privato del rispetto dei dati
personali, in conformità al D.lgs. n. 196/2003. In particolare, occorrerà rispettare i limiti alla
trasparenza indicati all’art. 4 del D.lgs. n. 33/2013 nonché porre particolare attenzione a ogni
informazione potenzialmente in grado di rivelare dati sensibili quali lo stato di salute, la vita sessuale e
le situazioni di difficoltà socio-economica delle persone.
I dati identificativi delle persone che possono comportare una violazione del divieto di
diffusione di dati sensibili, con particolare riguardo agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, andranno
omessi o sostituiti con le iniziali del nome.
Nei documenti destinati alla pubblicazione dovranno essere omessi dati personali eccedenti lo
scopo della pubblicazione e i dati sensibili e giudiziari, in conformità al D.lgs. n. 196/2003 e alle Linee
Guida del Garante sulla Privacy del 2 marzo 2011.
Il responsabile della trasparenza segnala con estrema tempestività eventuali pubblicazioni
effettuate in violazione della normativa sul trattamento dei dati personali al dirigente/responsabile di
servizio competente.
La responsabilità per un’eventuale violazione della normativa riguardante il trattamento dei
dati personali è da attribuirsi al funzionario responsabile dell’atto o del dato oggetto di pubblicazione.
4.5 – TEMPI DI PUBBLICAZIONE E ARCHIVIAZIONE DEI DATI
La responsabilità del rispetto dei tempi di pubblicazione è affidata all’ufficio comunicazione, di
concerto con il Responsabile della Trasparenza.
Decorso il periodo di pubblicazione obbligatoria indicato all’art. 8 del D.lgs. n. 33/2013 i dati
dovranno essere eliminati dalla rispettiva sezione e inseriti in apposite sezioni di archivio, da
realizzare all’interno della medesima sezione Amministrazione Trasparente.
Il Responsabile della trasparenza potrà valutare ulteriori misure di protezione dei dati
personali per i dati oggetto di archiviazione.
4.6 – SISTEMA DI MONITORAGGIO DEGLI ADEMPIMENTI
Il controllo sulla qualità e sulla tempestività degli adempimenti è rimesso al Responsabile della
trasparenza e al personale comunale da questi eventualmente delegato per specifiche attività di
monitoraggio.
L’ufficio comunicazione ha il compito di controllare la regolarità dei flussi informativi dagli
uffici preposti nonché la qualità dei dati oggetto di pubblicazione, segnalando eventuali problematiche
al Responsabile della Trasparenza.
E’ compito del Responsabile della Trasparenza verificare il rispetto dei flussi informativi e
segnalare immediatamente al dirigente responsabile l’eventuale ritardo o inadempienza, fermo
restando le ulteriori azioni di controllo previste dalla normativa.
A cadenza almeno quadrimestrale il Responsabile della trasparenza, di concerto con l’ufficio
comunicazione, verifica il rispetto degli obblighi in capo ai singoli uffici e ne dà conto, con una sintetica
relazione, ai dirigenti e/o responsabili di servizio, all’Organismo Indipendente di Valutazione/Nuclei
di valutazione e al vertice politico dell’amministrazione.
A cadenza annuale il Responsabile della trasparenza riferisce con una relazione alla Giunta
Comunale sullo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa e dal presente
Programma, nonché sulle criticità complessive della gestione della trasparenza. La relazione dovrà
essere altresì illustrata a tutti i dipendenti comunali in un apposito incontro.
4.6 – STRUMENTI E TECNICHE DI RILEVAZIONE DELLA QUALITÀ DEI DATI PUBBLICATI
Il responsabile della trasparenza predispone report sulla rilevazione della qualità dei dati
pubblicati attraverso il sistema “Bussola della Trasparenza” messo a disposizione dal Ministero della
Funzione pubblica.
4.7 – CONTROLLI, RESPONSABILITÀ E SANZIONI
Il Responsabile della trasparenza ha il compito di vigilare sull’attuazione di tutti gli obblighi
previsti dalla normativa, segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento all’Organismo interno
di valutazione, all’organo di indirizzo politico nonché, nei casi più gravi, all’Autorità Anticorruzione
(CIVIT) e all’ufficio del personale per l’eventuale attivazione del procedimento disciplinare.
L’inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa costituisce elemento di valutazione
della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine e sono
comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento
accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti/responsabili di servizio, dei rispettivi
settori di competenza e dei singoli dipendenti comunali.
Il responsabile non risponde dell’inadempimento se dimostra, per iscritto, al Responsabile
della trasparenza, che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
L’OIV attesta con apposita relazione entro il 31 dicembre di ogni anno l’effettivo assolvimento
degli obblighi in materia di trasparenza e integrità ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 150/2009.
Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle previste
dal D.lgs. n. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse per la violazione della normativa sul trattamento dei
dati personali o dalle normative sulla qualità dei dati pubblicati (Codice dell’amministrazione digitale,
legge n. 4/2004).