SOLUZIONE srl Servizi per gli enti locali www.entionline.it Aggiornamento Area Tecnica Circolare 9 febbraio 2015 Notiziario entionline + Notizie quotidiani dal 2 al 7 febbraio 2015 Notiziario entionline (riportiamo le news, di interesse per l'Area Tecnica, pubblicate nel nostro sito www.entionline.it nella settimana trascorsa) CdP: attivato il portale per gli immobili da valorizzare La Cassa Depositi e prestiti ha reso attivo il portale www.patrimoniopubblicoitalia.it , una vetrina dedicata agli immobili pubblici, che sarà alimentata dagli immobili per i quali gli Enti proprietari abbiano completato la procedura “VOL - valorizzazione on line” della Cassa, ovvero abbiano condotto una due diligence a 360° e che consentirà agli utenti – pubblici e privati - di consultare agevolmente tutte le informazioni e i documenti relativi ad ogni immobile inserito. Ministero Infrastrutture: elenco finanziamenti 6000 Campanili Con nota del 30 gennaio il Ministero delle Infrastrutture annuncia l’avvenuta pubblicazione del decreto di attuazione della legge Sblocca Italia che assegna altri 100 milioni al programma "6000 Campanili" per opere infrastrutturali nei Comuni sotto i cinquemila abitanti. Vai all’elenco dei Comuni con gli importi Tribunale di Brescia: caduta motociclista e buca stradale Pubblichiamo la sentenza dell’ 11 dicembre 2014 del Tribunale di Brescia in merito alla caduta di un motociclista a seguito di una buca nel manto stradale, nella quale i giudici escludono la responsabilità dell’ente proprietario della strada, affermando che spetta alla parte attrice dimostrare, anzitutto, l’esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il fatto dannoso, essendo a tale scopo indispensabile che le caratteristiche della cosa costituiscano antecedente necessario dell’evento dannoso e che quest’ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di quella particolare situazione, condizione che dipende, in via diretta, dalla concreta sussistenza, nella cosa in custodia, di una specifica idoneità a nuocere ad altri; sulla base di tali principi i giudici affermando che l’attore non ha provato l’oggettiva pericolosità dell’anomalia della strada descritta in citazione (rilevata e descritta dai verbalizzanti intervenuti nell’immediatezza del fatto) né ha provato che l’evento lesivo scaturì quale normale conseguenza di quella particolare situazione. Protezione Civile: indicazioni operative per C.o.C. e Aree di Emergenza Pubblichiamo la bozza delle Indicazioni operative, elaborate dal Dipartimento della Protezione Civile, in merito alla determinazione dei criteri generali per l’individuazione dei Centri operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza: Indicazioni operative All. 1 – Funzioni di supporto All. 2 – Scheda rilievo sedi All. 3 – Scheda semplificata rilievo sedi All. 4 – Scheda caratterizzazione aree emergenza Notizie quotidiani (abbiamo estrapolato i passaggi di maggiore rilievo degli articoli, di interesse per l'Area Tecnica, pubblicati sui quotidiani nella settimana trascorsa) Interruzione lavori 02/02/2015 - ItaliaOggi Decorsi 30 giorni, al Comune non è più concesso interrompere i lavori avviati a seguito della denuncia di inizio attività. Il ritardo maturato dall'amministrazione, infatti, salvo casi espressamente previsti, determina l'illegittimità del provvedimento adottato per lesione dell'affidamento ingenerato nel privato circa l'assentibilità dei lavori. Rimane salvo il potere di autotutela, sempre che ne ricorrano i presupposti. Lo ha stabilito il Tar Lazio, di Roma con la sentenza n. 192, depositata l'8 gennaio 2015. Nel caso concreto la proprietaria di un immobile ha comunicato, tramite rituale dia, il proprio intendimento a voler realizzare alcune opere edili. La denuncia, regolarmente protocollata dall'amministrazione, non ha riscontrato - quantomeno inizialmente - alcun interesse da parte del Comune. Tale silenzio ha convinto la denunziante ad avviare i lavori ma, a distanza di sei mesi dalla prima comunicazione, l'ufficio addetto preannunciava il contrario avviso alla realizzazione degli interventi in questione, per poi ripetersi con ordinanza inibitoria incurante delle tempestive controdeduzioni presentate dall'interessata. Sul punto, il Tar laziale ha ricordato come, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90, l'amministrazione possa inibire la prosecuzione dell'attività intrapresa entro il termine di 30 giorni dalla denuncia; trascorso detto termine, il Comune – fatto salvo il potere di autotutela - è titolato ad inibire l'attività solo in presenza di «un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale», e sempre che sia accertata «l'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente». È il caso di rilevare come la pronuncia incassata dal Comune non gli impedisca affatto di adottare un provvedimento in autotutela, ovviamente - anche per tal via - sempre che ne ricorrano i presupposti legittimanti. Sotto questo profilo si dovrà oggi tener conto anche dell'art. 2 dl. n. 133/2014, conv. con modificazioni in legge n. 164/2014 il quale ha modificato l'art. 19, comma 3, legge n. 241/90, proprio nella parte in cui fa riferimento alle determinazioni che l'amministrazione può assumere ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21nonies. A seguito della riformulazione, anche i poteri di autotutela possono ora essere esercitati «nei casi di cui al comma 4 del presente articolo», id est quando vi sia un pericolo di danno non altrimenti eliminabile «per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale». Antonio Ciccia – Alessio Ubaldi Combustione illecita dei rifiuti 02/02/2015 - Italia Oggi Arrivano dalla Corte di cassazione, con sentenza 7 gennaio 2015 n. 76, i primi chiarimenti sulle complesse novità introdotte dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 nella disciplina sulla «combustione illecita di rifiuti» prevista dal Codice ambientale, disciplina che punisce a vario titolo l'appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata, sancendo al contempo deroghe per l'incenerimento dei materiali agricoli finalizzato al riutilizzo e un apparato sanzionatorio articolato in base a tipologia di residui e natura degli operatori. Per la Suprema Corte il legislatore ha, con la legge in parola (di conversione del dl 91/2014), introdotto nell'Ordinamento giuridico specifiche e oggettive condizioni per gestire fuori dal regime dei rifiuti i materiali vegetali. Questo attraverso il nuovo comma 6bis dell'articolo 182, dlgs 152/2006, in base al primo periodo del quale: «Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti». Tale statuizione, suggerisce il giudice di legittimità, infatti, altro non è che una declinazione del più generale e richiamato articolo 185, comma 1, lettera f) del dlgs 152/2006 a mente del quale non rientrano nel campo di applicazione delle norme sui rifiuti: «paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana». Per la Corte di cassazione, dunque, le «normali pratiche agricole» specificate dal nuovo articolo 182 in relazione ai residui verdi costituiscono un'articolazione dei «metodi» che ai sensi del successivo articolo 185 consentono di gestirli fuori dalle norme sui rifiuti (e relative sanzioni penali per loro inosservanza) ex dlgs 152/2006. Tale novità normativa, sottolinea la Cassazione, supera sul punto ogni dibattito circa il fondamento scientifico dei vari tipi di reimpiego dei materiali agricoli e, di conseguenza, ogni precedente sentenza della stessa Corte sulle stesse fondato. Ma se la nuova sentenza prevale sulle precedenti in tema di «modalità» di reimpiego dei residui in parola, le conferma invece su quanto dalle stesse già espresso sulla «necessità» del riutilizzo per agire fuori dal regime dei rifiuti. Con la recente sentenza 24 settembre 2014, n. 39203, la medesima Corte aveva, infatti, già sottolineato come l'incenerimento dei materiali agricoli vegetali senza scopo di utilizzo resta attività di gestione di rifiuti (che, se non autorizzata, costituisce un illecito ai sensi del dlgs 152/2006) e sia pertanto onere di chi invoca il regime di favore accordato al reimpiego dimostrare lo specifico e concreto intento di utilizzare direttamente le ceneri che derivano dalla combustione a fini agricoli o di trasferirle a terzi perché in tal modo le si utilizzi. Con la sentenza 76/2015 la Cassazione si pronuncia anche sulla portata del regime sanzionatorio relativo alla combustione dei residui verdi senza l'osservanza delle suddette condizioni, effettuando una distinzione tra la violazione delle «normali pratiche agricole» e quella delle ulteriori condizioni poste dagli Enti locali in base al secondo e terzo periodo del suddetto comma 6-bis, articolo 182, Codice ambientale, a mente dei quali: «Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)». La Suprema corte sottolinea al riguardo come la violazione di tali disposizioni non abbia rilievo penale ai sensi del dlgs 152/2006 e possa essere sanzionata esclusivamente in via amministrativa sulla base delle norme degli Enti territoriali. Ciò sia per l'assenza nel Codice ambientale di espresse sanzioni penali a presidio di tali norme sia per il fatto che, rispettate le «normali pratiche agricole», si è comunque in presenza di scarti esclusi dal novero dei rifiuti ex dlgs 152/2006. Le ultime modifiche alla disciplina sulla combustione dei residui vegetali appaiono aver però introdotto ulteriori incertezze sui confini della sua applicazione, come evincibile dalle disposizioni adottate proprio da diversi Enti territoriali in attuazione del citato comma 6bis, articolo 182, Codice ambientale, in alcune delle quali si sottolinea come la «libera combustione» finalizzata al riutilizzo sia appannaggio esclusivo dei materiali vegetali provenienti da attività strettamente agricole, mentre in altre se ne allarga la portata agli scarti provenienti da tutte le aree verdi. Le divergenze nascono evidentemente dal dettato del nuovo comma 6 dell'articolo 256-bis del Codice ambientale, il quale nell'attuale tenore sancisce che: si applicano unicamente le sanzioni amministrative ex articolo 255 del Dlgs 152/2006 se l'abbruciamento illecito riguarda i rifiuti ex articolo 184, comma 2, lettera e) del Codice ambientale (coincidenti con «i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali», classificati dallo stesso articolo come urbani); non costituisce invece reato la combustione nel rispetto delle «normali pratiche agricole» del «materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato». E sulla portata di quest'ultimo inciso, il cui tenore rende effettivamente possibili plurime interpretazioni, è ad avviso dello scrivente (in attesa di un auspicabile intervento di interpretazione autentica) da applicarsi una lettura restrittiva. La deroga ivi prevista è, infatti (come ricordato anche dalla Cassazione del 2015), condizionata al rispetto delle regole ex articolo 182, comma 6-bis del dlgs 152/2006, le quali fanno espresso ed esclusivo riferimento ai materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) dello stesso decreto come più sopra enucleati, materiali che il Minambiente con nota 8890/2011 ha chiarito essere «sfalci, potature e altri materiali che provengono da attività agricola o forestale e che sono destinati agli utilizzi descritti nell'articolo stesso» e laddove i «rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali, invece, non rientrano tra le esclusioni previste dal suddetto articolo». Vincenzo Dragani Nuovo catasto 04/02/2015 - Italia Oggi Si è svolto a Roma un incontro fra l'Agenzia delle entrate-ramo territorio e il Coordinamento nazionale interassociativo catasto, costituito da Abi, Ance, Ania, Casartigiani, Cia, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confindustria e Fiaip. Le linee guida dell'attuazione della riforma sono state illustrate da Gabriella Alemanno, vicedirettore dell'Agenzia delle entrate, mentre gli aspetti tecnici dell'operazione sono stati trattati da Gianni Guerrieri, presente insieme a numerosi dirigenti dell'amministrazione. Nel corso dell'incontro, l'Agenzia del territorio ha confermato che gli anni che saranno presi a riferimento ai fini della determinazione di valori e rendite degli immobili saranno il 2012, il 2013 e il 2014 e che le aste giudiziarie saranno considerate ai fini della determinazione del valore degli immobili, così come del resto fa già l'Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) dell'Agenzia. È stato confermato, anche, che l'orizzonte temporale della riforma è quinquennale. Un acceso confronto si è avuto tra Agenzia e Coordinamento in merito alla norma in tema di invarianza di gettito, che la prima considera da valutarsi negli effetti su scala nazionale e non su scala comunale, rendendola quindi controllabile, come la Confedilizia interpreta invece il disposto della legge delega. Per gli immobili storico-artistici gli esponenti dell'Agenzia del territorio hanno riferito che i castelli saranno inquadrati in uno speciale Gruppo catastale mentre la posizione dei palazzi storici sarà singolarmente esaminata per inquadrare gli stessi, in ragione della prevalenza dell'aspetto abitativo o monumentale, nell'anzidetto Gruppo o in quello degli immobili ordinari. Riforma del catasto 06/02/2015 - Il Sole 24 Ore Superficie ricostruita a tavolino per le abitazioni senza planimetria. Possibilità per i proprietari di trasmettere i dati degli immobili alle Entrate. Intese da definire con i professionisti per le stime dirette e, se necessario, per il rilievo delle caratteristiche delle unità ordinarie. Valori patrimoniali e rendite ridotte del 30% per le unità ordinarie – per neutralizzare l’alea delle stime – e del 20% per quelle a destinazione speciale. Specifiche riduzioni dei valori fiscali proporzionate alla consistenza per gli immobili storico-artistici. Possibilità di adeguamento degli estimi già dopo cinque anni – in attesa della revisione generale decennale – partendo dai valori Omi. Mentre la riforma del catasto si avvicina al primo passaggio in Consiglio dei ministri – per il momento ipotizzato al 20 febbraio – Il Sole 24 Ore è in grado di anticipare alcuni dei contenuti dello schema di decreto delegato sui criteri estimativi. Una delle questioni pratiche più complicate da risolvere è la raccolta delle informazioni con cui alimentare le funzioni statistiche che saranno usate per calcolare i valori fiscali di case, uffici, negozi e pertinenze (immobili destinazione ordinaria). Per le unità senza planimetria, sarà determinata una superficie catastale convenzionale moltiplicando il numero dei vani per un parametro di conversione variabile in base alla categoria: ad esempio, 21 metri al vano per una casa oggi in A/2. Dopodiché, toccherà al proprietario segnalare eventuali divergenze. Al di là della superficie, per ogni categoria di unità ordinaria sarà rilevato un set di caratteristiche, che potrà anche essere integrato a livello locale. Ad esempio, per i negozi saranno considerati anche la posizione commerciale e il fronte strada. Mentre per le abitazioni monofamiliari saranno presi in esame l’intorno, la tipologia edilizia e l’affaccio. L’ipotesi è affidare ai Comuni il compito di rilevare queste caratteristiche - anche se l’Anci non si è ancora espressa ufficialmente - secondo piani operativi dettagliati. Ma, se si renderà necessario, c’è la possibilità di coinvolgere i professionisti sulla base di convenzioni e dietro rimborso spese. Anche i proprietari degli immobili a destinazione ordinaria, però, potranno trasmettere online alle Entrate e ai Comuni le informazioni sui propri immobili, usando una modulistica che sarà messa a punto dall’Agenzia. E le stesse Entrate potranno inviare dei questionari via internet ai proprietari, ma anche agli amministratori di condominio. Cristiano Dell’Oste - Saverio Fossati Taglio alberi lungo le strade 06/02/2015 - Italia Oggi Stop al taglio indiscriminato degli alberi lungo le strade. Sbagliano gli enti locali che, soprattutto in periodo invernale, sembrano contagiati da una sorta di furia da abbattimento selvaggio, motivata dall'esigenza di evitare grane in materia di sicurezza stradale. L'interpretazione che i comuni e le province stanno dando di una sentenza della Cassazione del 2010 (sez V penale n.17601) è infatti fuorviante. Secondo i sindaci, infatti, la Suprema Corte avrebbe affermato che gli alberi non possono trovarsi a meno di sei metri dal confine stradale. Tutti, indipendentemente da quando sono stati piantati. Ma in realtà non è così. E il comitato per lo sviluppo del verde pubblico presso il ministero dell'ambiente lo spiega chiaramente. Nella delibera dell'11 novembre scorso, ma protocollata solo il 3 febbraio 2015 (il testo è disponibile su (www.minambiente.it/pagina/comitato-il-verdepubblico), si ripercorrono le tappe di un equivoco che ha portato in questi mesi all'abbattimento ingiustificato di molti alberi monumentali. Con esborsi di denaro pubblico che stanno diventando insostenibili soprattutto per le province di montagna che si trovano a gestire un sistema viario circondato per larghi tratti da alberi (nella sola provincia di Biella, ad esempio, ve ne sono lungo più del 60% delle strade). Secondo l'interpretazione che si è diffusa tra gli amministratori locali, la Cassazione, muovendo dall'art. 26, comma 6 del Regolamento attuativo del Codice della strada (dpr 495/1992), il quale per esigenze di tutela della circolazione prevede che «gli alberi non possono trovarsi a meno di sei metri dal confine stradale», avrebbe in qualche modo legittimato un'interpretazione retroattiva della norma che quindi non si applicherebbe solo alle piantumazioni successive al 1992 ma anche a quelle precedenti. Tuttavia, osserva il comitato presieduto da Massimiliano Atelli, la disposizione dell'art.26 comma 6 «sembra volta unicamente a disporre per il futuro», visto che parla di distanza dal confine stradale da rispettare «per impiantare» alberi lateralmente alla strada e non di alberi già piantati. Va quindi condiviso, secondo il Minambiente, quanto sostenuto nel 2011 dal ministero delle infrastrutture e cioè che gli alberi impiantati antecedentemente all'entrata in vigore del codice della strada non siano tenuti a rispettare il limite dei sei metri, cosa che invece è obbligatoria per le nuove piantumazioni. Se però la presenza di alberi a meno di sei metri dal lato della strada non è di per sé contra legem, questo non significa che i proprietari dei terreni o gli enti territorialmente competenti non debbano farsi carico di mantenerli in condizione di sicurezza. Tuttavia, scrive il comitato, «gli irrinunciabili obiettivi di sicurezza stradale», vanno tenuti insieme «con la tutela dell'ambiente e dei territori, superando quell'approccio che tende semplicisticamente a individuare la soluzione del taglio degli alberi, neppure selettivo e sovente affidato a tecnici non provvisti della necessaria competenza». La rischiosità, quindi, non può essere presunta in astratto ma va verificata in concreto, valutando la situazione in cui si colloca il singolo albero. Francesco Cerisano Destinazione fondi 8 per mille 06/02/2015 - Italia Oggi Interventi urgenti, aree prioritarie e livello di rischio, sono le priorità principali per l'attribuzione dei fondi a gestione diretta statale provenienti dall'otto per mille. Con un decreto del segretario generale della presidenza del consiglio dei ministri del 29 gennaio 2015 sono stati individuati i parametri specifici di valutazione delle istanze relative alla quota dell'otto per mille a diretta gestione statale distinti per tipologie di intervento per l'anno 2015. Grazie alla modifi ca del regolamento contenuto nel dpr 10 marzo 1998, n. 76 in relazione all'introduzione della categoria «edilizia scolastica» avvenuta con la legge di stabilità 2014, il decreto prende in considerazione anche le priorità per questa sezione. Gli enti devono presentare le domande entro il 30 settembre 2015 direttamente alla presidenza del consiglio dei ministri, a mezzo raccomandata oppure via Pec all'indirizzo di posta elettronica certificata ufcam.dica@pec. governo.it; le domande devono essere redatte in bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalle disposizioni vigenti. I fondi sono destinati alla realizzazione di opere, lavori, studi, monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità da fenomeni geomorfologici, idraulici, valanghivi, meteorologici, di incendi boschivi e sismici. Finanziano inoltre progetti di ripristino di beni pubblici, inclusi i beni culturali, danneggiati o distrutti dalle medesime tipologie di fenomeni. La priorità è attribuita in base al livello di rischio del sito oggetto di intervento e della relativa popolazione a seguito di un evento o un dissesto idrogeologico. Gli enti locali possono richiedere i fondi per la conservazione di beni culturali, riconosciuti ai sensi del Codice dei beni culturali. I fondi sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico. La priorità è assegnata in base al rischio di perdita del bene, nonché al valore e alla fruibilità pubblica. Edilizia scolastica I fondi finanziano progetti per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifi ci di culto. La priorità è attribuita in base al grado di urgenza dell'intervento. Roberto Lenzi Contributi per la riduzione dei rifiuti 06/02/2015 - Italia Oggi Il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha lanciato l'avviso relativo al bando pubblico per l'attribuzione di contributi economici a soggetti pubblici e privati per azioni aggiuntive e funzionali a progetti e programmi in materia di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti, già finanziati in quota parte dall'unione europea. Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro che hanno in essere progetti o programmi, già finanziati in quota parte dall'Unione europea, in materia di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti, con priorità alle azioni di innovazione e di informazione, sensibilizzazione e comunicazione. Ciascun soggetto può presentare una sola richiesta di contributo. I contributi del bando saranno destinati alla copertura delle spese ammissibili di ciascuna azione, le quali non potranno essere superiori a complessivi € 171.158,41, Iva compresa. Le istanze di concessione del contributo devono essere redatte utilizzando esclusivamente l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del ministero www.minambiente.it - sezione «Bandi» e inviate allo stesso ministero entro il 26 febbraio 2015. Catasto nazionale delle infrastrutture 08/02/2015 - Il Sole 24 Ore A giorni il Mise pubblicherà le linee guida del Catasto nazionale delle infrastrutture come previsto dallo Sblocca Italia. Nutrito l'elenco di infrastrutture censite: impianti idrici, impianti fognari, impianti di energia elettrica , impianti di gas, impianti di tlc, riscaldamento, ferrovie e strade. La tempistica poi: chi gestisce infrastrutture nel sottosuolo e nel soprasuolo dal 1 dicembre 2015, e non oltre il 31 gennaio 2016, dovranno iniziare a condividere i dati in formato elettronico aperto. Per evitare sprechi o duplicazioni, inoltre, l'autorizzazione alla realizzazione di nuove infrastrutture civili per la diffusione delle reti a banda ultralarga non potrà essere rilasciata qualora lo stesso servizio possa venire assicurato grazie a infrastrutture civili esistenti. Ad aprire le porte alla creazione del Catasto è stata la sperimentazione europea in corso (virgoregistry.eu), quale banca dati delle infrastrutture esistenti di rete, anche dei servizi di pubblica utilità. La sperimentazione è stata coordinata da Infratel. A. Bio.
© Copyright 2024 ExpyDoc