interpello all`Agenzia delle Entrate

Iscritto al numero 145
dell’albo Covip
RACCOMANDATA A.R.
All’Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale Lazio
Via Giovanni Capranesi n. 54
00155 Roma
Oggetto: istanza di interpello ai sensi dell’art. 11, Legge 27/07/2000 n° 212.
Il sottoscritto Roberto Abatecola, quale Direttore generale del FONDO SCUOLA ESPERO, con sede legale in
Roma, via Aniene n. 14, cod. fisc. 97323230587, espone il seguente caso concreto:
L’art. 1, comma 621 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha modificato l’aliquota fiscale sui rendimenti
finanziari dei fondi pensione stabilendo che “All'articolo 17, comma 1, del Decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, le parole: «11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»”.
Come precisato da codesta Agenzia, nella risposta all’interpello proposto da questo Fondo in data
24/07/2014 (Prot. n. 67476), “ … la riforma della previdenza complementare non ha trovato applicazione
per il settore del pubblico impiego a causa del mancato esercizio della delega prevista dalla legge 23 agosto
2004, n. 243, tanto che lo stesso D. Lgs. n. 252 del 2005 ha previsto all’art. 23, comma 6, che «Fino
all’emanazione del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23
agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa»”.
Dunque, la disciplina normativa di riferimento per l’adesione dei pubblici dipendenti a forme di previdenza
complementare è dettata dal D. Lgs. n. 124/1993, non potendo trovare applicazione, per le motivazioni
sopra esposte, la disciplina innovativa introdotta dal richiamato D. Lgs. n. 252/2005.
Ciò comporta che l’aliquota fiscale sui rendimenti finanziari dei fondi pensione che trova applicazione per i
dipendenti pubblici iscritti al Fondo Scuola Espero continua ad essere quella prevista dall’art. 14 bis del D.
Lgs. n. 124/1993, il quale dispone che “I fondi pensione in regime di prestazioni definite sono soggetti ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento applicata sul risultato netto
maturato in ciascun periodo d'imposta”.
Quindi, nel caso in esame, con riferimento alle disposizioni sopra citate e in osservanza del disposto dell’art.
14 bis del D. Lgs. n. 124/1993, Fondo Espero ritiene di poter applicare ai propri iscritti (pubblici dipendenti)
l’aliquota fiscale dell’11% sui rendimenti finanziari realizzati dal Fondo.
Tuttavia, poiché esistono oggettive condizioni di incertezza in merito alla disciplina del caso sopra esposto,
il sottoscritto Roberto Abatecola lo sottopone a codesto Ufficio, con l’avvertenza che qualora non riceva
FONDO SCUOLA ESPERO
Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della scuola
iscritto al n. 145 dell’albo Covip
Via Aniene, 14 - 00198 Roma
Tel: 06 5227 9155 - Fax: 06 5227 2348
Email: [email protected] – sito: www.fondoespero.it
Iscritto al numero 145
dell’albo Covip
risposta entro il termine di cui all’art. 11 L. 212/2000, si atterrà all’interpretazione sopra indicata, con tutte
le garanzie di legge.
Roma, 16 gennaio 2015
Il Direttore del Fondo
Roberto Abatecola
FONDO SCUOLA ESPERO
Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della scuola
iscritto al n. 145 dell’albo Covip
Via Aniene, 14 - 00198 Roma
Tel: 06 5227 9155 - Fax: 06 5227 2348
Email: [email protected] – sito: www.fondoespero.it