Allegato determina_del_dirigente_n._23_urbanistica

CITTÀ DI BIELLA
PROVINCIA DI BIELLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE
DIVISIONE TECNICA
URBANISTICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. A1/ 23 del 9 febbraio 2015
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE VENDITA UNITA’ IMMOBILIARE AI SIGNORI
PERSICO SANDRO E COSTANTINI ENRICA.
• Premesso:
• che con atto rogito notaio Caroli in data 7 gennaio 1981 n. 101194 di rep. e n.
23057 di racc., registrato a Biella il 17-02-1981 al n. 1086 , è stata stipulata la
convenzione fra il Comune di Biella e la Società "IMPRESE EDILI BIELLESI
CONSORZIATE ", relativa alla concessione in diritto di superficie di un’area
P.E.E.P. compresa nel P.d.z. Chiavazza, per la realizzazione di un intervento di
edilizia residenziale pubblica agevolata convenzionata .;
• che con atto a rogito notaio Caroli in data 11 ottobre 1990 rep. 206849/38074, reg.
a Biella in data 29-10-1990 al n. 2464, i signori PERSICO Sandro e COSTANTINI
Enrica acquistarono la proprietà superficiaria di un alloggio con autorimessa e
cantina entrostanti all’area concessa in diritto di superficie con l’atto sopraccitato;
•
che in data 2 febbraio 2015 i signori PERSICO Sandro , n. a omissis e
COSTANTINI Enrica, n. a omissis, entrambi residenti a omissis, hanno inoltrato al
Comune istanza tendente ad ottenere l’autorizzazione alla cessione dell’alloggio
con autorimessa e cantina entrostanti all’area concessa in diritto di superficie con
l’atto notaio Caroli in data 7 gennaio 1981 n. 101194 di rep. e n. 23057 di racc.,
registrato a Biella il 17-02-1981 al n. 1086 ;
• Considerato quanto dispone l’art.13 della convenzione succitata;
• Visto il conteggio dimostrativo del prezzo di vendita massimo ammissibile ottenuto
applicando i criteri fissati in convenzione;
• Nulla avendo pertanto da eccepire;
• Visto l’art.107 D.lgs. 18-8-2000 n.267;
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D E T E R M I N A
1) Di concedere ai signori PERSICO Sandro , n. a omissis e COSTANTINI Enrica, n.
a omissis, entrambi residenti a omissis, il benestare alla vendita dell’alloggio con
cantina, autorimessa e relative pertinenze, specificatamente individuati in capo agli
stessi nell’ atto rogito notaio Caroli in data 11 ottobre 1990 rep. 206849/38074, reg.
a Biella in data 29-10-1990 al n. 2464 ;
La vendita deve essere fatta unicamente alle condizioni tutte contenute nell’atto di
concessione del diritto di superficie dell’area sulla quale insiste il fabbricato, di cui al
rogito notaio Caroli in data 7 gennaio 1981 n. 101194 di rep. e n. 23057 di racc.,
registrato a Biella il 17-02-1981 al n. 1086, nonché in base alle disposizioni di legge
vigenti in materia.
2) Di stabilire che il prezzo di vendita, determinato con l’applicazione dei criteri fissati
dall’art. 13 dell’atto di concessione del diritto di superficie, non deve superare la
somma di €. 76.700,00 (settantaseimilasettecento/00).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
f.to (arch.Alberto Cecca)
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