CITTÀ DI BIELLA PROVINCIA DI BIELLA MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE DIVISIONE TECNICA URBANISTICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. A1/ 23 del 9 febbraio 2015 OGGETTO: AUTORIZZAZIONE VENDITA UNITA’ IMMOBILIARE AI SIGNORI PERSICO SANDRO E COSTANTINI ENRICA. • Premesso: • che con atto rogito notaio Caroli in data 7 gennaio 1981 n. 101194 di rep. e n. 23057 di racc., registrato a Biella il 17-02-1981 al n. 1086 , è stata stipulata la convenzione fra il Comune di Biella e la Società "IMPRESE EDILI BIELLESI CONSORZIATE ", relativa alla concessione in diritto di superficie di un’area P.E.E.P. compresa nel P.d.z. Chiavazza, per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica agevolata convenzionata .; • che con atto a rogito notaio Caroli in data 11 ottobre 1990 rep. 206849/38074, reg. a Biella in data 29-10-1990 al n. 2464, i signori PERSICO Sandro e COSTANTINI Enrica acquistarono la proprietà superficiaria di un alloggio con autorimessa e cantina entrostanti all’area concessa in diritto di superficie con l’atto sopraccitato; • che in data 2 febbraio 2015 i signori PERSICO Sandro , n. a omissis e COSTANTINI Enrica, n. a omissis, entrambi residenti a omissis, hanno inoltrato al Comune istanza tendente ad ottenere l’autorizzazione alla cessione dell’alloggio con autorimessa e cantina entrostanti all’area concessa in diritto di superficie con l’atto notaio Caroli in data 7 gennaio 1981 n. 101194 di rep. e n. 23057 di racc., registrato a Biella il 17-02-1981 al n. 1086 ; • Considerato quanto dispone l’art.13 della convenzione succitata; • Visto il conteggio dimostrativo del prezzo di vendita massimo ammissibile ottenuto applicando i criteri fissati in convenzione; • Nulla avendo pertanto da eccepire; • Visto l’art.107 D.lgs. 18-8-2000 n.267; 1 D E T E R M I N A 1) Di concedere ai signori PERSICO Sandro , n. a omissis e COSTANTINI Enrica, n. a omissis, entrambi residenti a omissis, il benestare alla vendita dell’alloggio con cantina, autorimessa e relative pertinenze, specificatamente individuati in capo agli stessi nell’ atto rogito notaio Caroli in data 11 ottobre 1990 rep. 206849/38074, reg. a Biella in data 29-10-1990 al n. 2464 ; La vendita deve essere fatta unicamente alle condizioni tutte contenute nell’atto di concessione del diritto di superficie dell’area sulla quale insiste il fabbricato, di cui al rogito notaio Caroli in data 7 gennaio 1981 n. 101194 di rep. e n. 23057 di racc., registrato a Biella il 17-02-1981 al n. 1086, nonché in base alle disposizioni di legge vigenti in materia. 2) Di stabilire che il prezzo di vendita, determinato con l’applicazione dei criteri fissati dall’art. 13 dell’atto di concessione del diritto di superficie, non deve superare la somma di €. 76.700,00 (settantaseimilasettecento/00). IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE f.to (arch.Alberto Cecca) 2
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