Agevolazioni e crediti d`imposta nella Legge di stabilità 2015

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Newsletter
10 febbraio 2015
Agevolazioni e crediti d’imposta nella
Legge di stabilità 2015
INDICE
Premessa3
1.
“Patent Box“: tassazione agevolata per i redditi derivanti dallo sfruttamento
di beni immateriali3
1.1
Soggetti beneficiari3
1.2
Ambito oggettivo3
1.3
Misura dell’agevolazione3
1.4
Condizioni e decorrenza3
2.
Credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo
4
2.1
Soggetti beneficiari 4
2.2
Ambito oggettivo4
2.3
Misura dell‘agevolazione4
2.4
Decorrenza e formalità documentali5
3. Proroga credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico nell’editoria
5
4. Rifinanziamento della “Nuova Sabatini” 5
5.
Credito d’imposta per gli investimenti in aree svantaggiate 5
6.
Introduzione a regime del bonus di € 80 Euro per i dipendenti -
obblighi per i sostituti d’imposta 5
2
Premessa
Con la presente Newsletter, che fa seguito a quella
rilasciata in data 3 febbraio 2015, si riepilogano
alcuni interventi operati dalla Legge 23 dicembre
2014, n. 190, c.d. “Legge di stabilità 2015”, in
materia di agevolazioni e crediti d’imposta, avendo
riguardo a quelli di maggior rilevanza per le
imprese.
reddito complessivo nel limite del 50 per cento del
relativo ammontare.
La Legge di stabilità 2015 si compone di un
articolo unico ripartito in 735 commi, ai quali si
farà riferimento nella titolazione dei diversi
paragrafi.
In caso di utilizzo diretto dei predetti beni, il
contributo economico degli stessi alla produzione
del reddito complessivo beneficia dell’esclusione.
Tale contributo dovrà essere determinato sulla base
di un’apposita procedura di ruling avente ad
oggetto la determinazione, in via preventiva e in
contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate,
dell’ammontare dei componenti positivi di reddito
impliciti e dei criteri per l’individuazione dei
componenti negativi riferibili ai predetti
componenti positivi.
1. “Patent Box”: tassazione agevolata per i
redditi derivanti dallo sfruttamento di beni
immateriali (commi da 37 a 45)
Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell’ambito
di operazioni intercorse con società del medesimo
gruppo, gli stessi potranno essere determinati sulla
base di analoga procedura di ruling.
La Legge di stabilità 2015 ha introdotto un regime
di tassazione agevolata per i redditi derivanti
dall’utilizzazione o dalla concessione in uso di
alcune tipologie di beni immateriali, c.d. “Patent
Box”. L’esposizione che segue tiene anche conto
delle modifiche già apportate al regime ad opera
dell’art. 5, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2015, n.
3, a tutt’oggi ancora da convertire in legge.
1.1 Soggetti beneficiari
L’agevolazione, concessa ai titolari di reddito di
impresa, si applica su base opzionale, ha carattere
irrevocabile e, una volta esercitata, ha durata per
cinque esercizi. Possono usufruire del regime
agevolativo società ed enti non residenti (di cui
all’art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR), a
condizione che siano residenti in Paesi con i quali
sia in vigore un accordo per evitare la doppia
imposizione e con i quali lo scambio di
informazioni sia effettivo.
L’esercizio dell’opzione rileva ai fini delle imposte
sui redditi nonchè ai fini IRAP.
1.2 Ambito oggettivo
La detassazione si applica ai redditi derivanti
dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti
industriali, da marchi d’impresa, da disegni e
modelli, nonché da processi, formule e
informazioni relativi ad esperienze acquisite nel
campo industriale, commerciale o scientifico
giuridicamente tutelabili.
1.3 Misura dell’agevolazione
I redditi derivanti dall’utilizzo dei beni rientranti
nell’agevolazione non concorrono a formare il
La quota di reddito agevolabile è determinata sulla
base del rapporto tra:
a) i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale;
b) i costi omplessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.
Le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni
oggetto dell’agevolazione non concorrono a
formare il reddito complessivo, a condizione che
almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla
cessione sia reinvestito, prima della chiusura del
secondo periodo di imposta successivo a quello nel
quale si è verificata la cessione, nella manutenzione
o nello sviluppo di altri beni immateriali. Anche in
questo caso si applicano le disposizioni relative al
ruling.
1.4 Condizioni e decorrenza
L’agevolazione si applica a condizione che i
soggetti che esercitano l’opzione svolgano le
attività di ricerca e sviluppo, anche mediante
contratti di ricerca stipulati con società diverse da
quelle del gruppo di appartenenza ovvero con
università o enti di ricerca e organismi equiparati,
finalizzate alla produzione dei beni oggetto
dell’agevolazione.
L’agevolazione sarà applicabile a partire dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al
31.12.2014 e, per tale periodo, nonché per quello
successivo, la percentuale di detassazione è fissata
rispettivamente al 30% ed al 40%.
3
Con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, saranno adottate le
disposizioni attuative dell’agevolazione.
fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in
corso, anche quando tali modifiche rappresentino
miglioramenti.
Ai fini della determinazione del credito d’imposta
sono ammissibili le spese relative a:
2. Credito d’imposta per gli investimenti in
attività di ricerca e sviluppo (comma 35)
La Legge di stabilità 2015 sostituisce
completamente la disciplina del credito d’imposta
per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo
di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2013, convertito
dalla Legge n. 9/2014. L’intervento modifica vari
profili della normativa previgente, tra i quali:
—— l’ampliamento della platea dei beneficiari;
—— la decorrenza del credito d’imposta;
a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
b)
quote di ammortamento delle spese di
acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti fiscalmente riconosciuti, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a € 2.000,00 al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
c) spese relative a contratti di ricerca;
d) competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
—— la misura dell’agevolazione
2.1 Soggetti beneficiari
Possono beneficare dell’agevolazione tutte le
imprese che effettuano investimenti in attività di
ricerca e sviluppo, indipendentemente dalla forma
giuridica, dal settore economico in cui operano
nonché dal regime contabile adottato.
2.2 Ambito oggettivo
La attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito
d’imposta sono puntualmente indicate dalla
norma. A titolo meramente esemplificativo si
riportano le seguenti:
—— ricerca pianificata o indagini critiche miranti
ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per
mettere a punto nuovi prodotti, processi o
servizi o permettere un miglioramento dei
prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la
creazione di componenti di sistemi complessi;
—— acquisizione, combinazione, strutturazione e
utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di
natura scientifica, tecnologica e commerciale
allo scopo di produrre piani, progetti o disegni
per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati
o migliorati;
—— produzione e collaudo di prodotti, processi e
servizi, a condizione che non siano impiegati o
trasformati in vista di applicazioni industriali o
per finalità commerciali.
Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le
modifiche ordinarie o periodiche apportate a
prodotti, linee di produzione, processi di
4
2.3 Misura dell’agevolazione
Ai soggetti beneficiari è attribuito un credito
d’imposta, nella misura del 25 per cento delle
spese in attività di ricerca e sviluppo sostenute in
eccedenza rispetto alla media dei medesimi
investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta
precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Per le spese relative alle lettere a) e c) del
precedente paragrafo 2.2, il credito d’imposta
spetta nella misura del 50% delle medesime.
Per le imprese in attività da meno di tre periodi
d’imposta, la media è calcolata sul minor periodo
decorrente dal periodo di costituzione.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un
importo massimo annuale di € 5 milioni per
ciascun beneficiario.
L’importo minimo di spese per attività di ricerca e
sviluppo da sostenere per usufruire del beneficio è
di € 30.000,00.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella
relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla
formazione del reddito ai fini IRES né della base
imponibile ai fini IRAP ed è utilizzabile
esclusivamente in compensazione.
Non si applicano il limite annuale di utilizzazione
dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a
€ 250.000,00, né il limite massimo di
€ 700.000,00 previsto ordinariamente per la
compensazione.
2.4 Decorrenza e formalità documentali
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese
che effettuano investimenti in attività di ricerca e
sviluppo a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e
fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.
I controlli circa la spettanza del credito sono svolti
sulla base di apposita documentazione contabile
certificata dal soggetto incaricato della revisione
legale o dal Collegio Sindacale o da un
professionista iscritto nel registro dei revisori legali.
Tale certificazione deve essere allegata al bilancio.
Le imprese non soggette a revisione legale dei
conti e prive di un Collegio Sindacale devono
comunque avvalersi della certificazione di un
revisore legale dei conti o di una società di
revisione. In tal caso le spese sostenute per l’attività
di certificazione contabile sono ammissibili entro il
limite massimo di € 5.000,00.
La norma prevede che le imprese con “bilancio
certificato” siano esenti dagli obblighi in esame
ancorchè non siano del tutto chiare le condizioni
per tale esenzione.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sono adottate le disposizioni
applicative dell’agevolazione nonché le modalità di
verifica e controllo dell’effettività delle spese
sostenute, le cause di decadenza e revoca del
beneficio e le modalità di restituzione del credito
d’imposta di cui l’impresa abbia fruito
indebitamente.
3. Proroga credito d’imposta per
l’adeguamento tecnologico nell’editoria
(comma 185)
Viene prorogato al 31.12.2015 il termine a
decorrere dal quale diviene obbligatoria la
tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e
periodici attraverso l’utilizzo di strumenti
informatici e telematici basati sulla lettura del
codice a barre. Conseguentemente il credito
d’imposta previsto dall’art. 4, comma 1, del D.L. n.
63/2012 (convertito dalla Legge n. 103/2012) per
sostenere l’adeguamento tecnologico degli
operatori della rete è riconosciuto per l’anno 2015.
4. Rifinanziamento della “Nuova Sabatini”
(comma 243)
La Legge di stabilità 2015 rifinanzia la c.d. “Nuova
Sabatini”, agevolazione disciplinata dall’art. 2 del
D.L. n. 69/2013 (convertito dalla Legge n. 98/2013)
che consiste nel riconoscimento, a favore delle
piccole e medie imprese, di finanziamenti agevolati
e contributi in conto interessi per l’acquisto di
macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e
attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo,
nonché per gli investimenti in hardware, software
ed in tecnologie digitali.
L’importo dei finanziamenti agevolabili è
incrementato al limite massimo di 5 miliardi di
euro.
5. Credito d’imposta per gli investimenti in
aree svantaggiate (comma 46)
La Legge di stabilità è intervenuta sulla disciplina
prevista dall’art. 1, commi 271 – 279, della L. 27
dicembre 2006, n. 296, in base alla quale sono
beneficiarie di un credito d’imposta le imprese che,
dal periodo di imposta successivo a quello in corso
al 31.12.2006 e fino alla chiusura del periodo
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013,
hanno effettuato acquisizioni di beni strumentali
nuovi destinati a strutture produttive localizzate in
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata,
Sardegna, Abruzzo e Molise.
In base al nuovo comma 279-bis dell’art 1 della
predetta Legge n. 296/2006, inserito dalla Legge
di stabilità, il beneficio viene riconosciuto agli
investimenti effettuati dal 1° gennaio 2007 al 31
dicembre 2013, anche se le opere sono relative a
progetti di investimento iniziati in data anteriore al
1° gennaio 2007, salvo che i medesimi investimenti
non costituiscano mero completamento di
investimenti già agevolati ai sensi della Legge n.
388/2000.
6. Introduzione a regime del bonus di € 80
per i dipendenti - obblighi per i sostituti
d’imposta (commi 12, 13, 15)
La Legge di stabilità 2015 introduce in via
permanente il “bonus” di € 80,00 mensili che l’art.
1 del D.L. n. 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno
2014, n. 89) aveva stabilito per il periodo da
maggio a dicembre 2014. Si tratta di un credito
che va ad incrementare la retribuzione “netta” e
che deve essere riconosciuto dal sostituto di
imposta al ricorrere di determinare condizioni di
5
seguito indicate.
I soggetti beneficiari del bonus sono i contribuenti
titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, tra
cui i compensi percepiti per rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, compresi
i contratti di lavoro “a progetto”.
Il bonus è riconosciuto a condizione che i soggetti
beneficiari possiedano un reddito complessivo ai
fini IRPEF non superiore a € 26.000,00 ed è
attribuito in misura piena - ossia € 960,00 annui
rapportati al periodo di lavoro nell’anno - se il
reddito complessivo non supera € 24.000,00; per i
redditi che vanno da € 24.000,00 a € 26.000,00 il
credito spetta per la parte corrispondente al
rapporto tra l’importo di € 26.000,00, diminuito
del reddito complessivo, e l’importo di € 2.000,00.
Il bonus deve essere riconosciuto automaticamente
dal sostituto d’imposta, il quale dovrà verificare la
sussistenza delle condizioni richieste affinché il
singolo dipendente possa usufruire
dell’agevolazione, nonché indicare il bonus
all’interno della certificazione rilasciata al
lavoratore. Il sostituto d’imposta potrà poi
recuperare le somme erogate a titolo di bonus
tramite l’istituto della compensazione nel modello
F24.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate,
la ripartizione del bonus tra le retribuzioni erogate
può avvenire secondo un criterio giornaliero
oppure utilizzando altri criteri oggettivi e costanti,
in particolare la suddivisione in base ai periodi di
paga (generalmente mensili).
6
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