Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. GUIDA ALLA 2 CICLO ATTIVO • Il regime IVA delle cessioni d'oro CICLO PASSIVO • Prelevamenti da conto corrente non giustificati da fatture DOGANE E TERRITORIO • "Vendite a distanza" in ambito UE • Servizi trasporto merci "B2B": prestatore extra-UE, committente IT GESTIONE CONTABILE E PROCESSI • Variazione eccedenza IVA a rimborso • Premi alla clientela • La fatturazione dei consorzi 5 000001 869991 00186999 Anno VIII, Febbraio 2015, 2 - Direzione e Redazione: Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (Mi) Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano FATTURAZIONE 2015 ON-LINE www.edicolaprofessionale.com Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. FORMULARIO FISCALE COMMENTATO La settima edizione de “Il Formulario Fiscale”, si consolida sempre di più come un indispensabile strumento operativo per la redazione di tutti gli atti fiscali sia nei confronti dell’amministrazione sia nei confronti degli altri soggetti che sono interessati dall’applicazione delle norme tributarie (dipendenti, sostituti, imprese, ecc.). Il Volume, che raccoglie più di 600 documenti tra formule e modelli, oltre a ripresentare quelli pubblicati nella precedente edizione opportunamente aggiornati e rivisti, si arricchisce di nuove formule e modelli redatti in base alle più recenti disposizioni, tra cui le numerose manovre fiscali emanate nell’ultimo anno. Al libro è allegato un CD-Rom che ripropone tutte le formule, libe- di Saverio Cinieri, Angelo Francioso cod. 00148399 € 85,00 ramente e facilmente editabili con un programma di videoscrittura, ed i modelli ufficiali dell’Amministrazione finanziaria e contiene alcune preziose “utilities” sotto forma di semplici ed utilissimi fogli di calcolo che permettono la redazione, con modalità del tutto automatiche, di alcuni documenti fiscali (fatture, note spese dipendenti, schede Acquista su www.shop.wki.it Rivolgiti alle migliori librerie della tua città Contatta un agente di zona www.shop.wki.it/agenzie Contattaci 02.82476.794 [email protected] Y35EN CL carburanti, ecc.). Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. SOMMARIO CICLO ATTIVO Il regime IVA delle cessioni d’oro di Salvatore Giordano ................................................................................................................... CICLO PASSIVO Prelevamenti da conto corrente non giustificati da fatture di Michele Russotto ...................................................................................................................... DOGANE e TERRITORIO 5 13 “Vendite a distanza” in ambito UE di Marco Peirolo ............................................................................................................................. 19 Servizi trasporto merci “B2B”: prestatore extra-UE, committente IT di Andrea Giardini .......................................................................................................................... GESTIONE CONTABILE e PROCESSI 25 Variazione eccedenza IVA a rimborso di Marco Bargagli ........................................................................................................................... 31 Premi alla clientela di Mariapaola Spini ........................................................................................................................ 35 La fatturazione dei consorzi di Renzo Pravisano ........................................................................................................................ 41 QUESITI Le risposte degli esperti..................................................................................... 49 SCADENZARIO 1° Febbraio - 15 Marzo 2015........................................................................ 52 3 n. 2/2015 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE – Le novità dello “split payment” – Origine delle merci: l’esportatore autorizzato – Il calcolo del valore doganale – Servizi di trasporto merci: obblighi e procedure – “Decreto semplificazioni”: adempimenti IVA e Intrastat – Vendite con effetti differiti – Esportazioni verso clienti extra-UE: le indicazioni del Ministero – Il “rent to buy” REDAZIONE Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati AMMINISTRAZIONE Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d’indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a: IPSOA Redazione EDITRICE Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI) INDIRIZZO INTERNET: Compresa nel prezzo dell’abbonamento l’estensione on line della Rivista, consultabile all’indirizzo www.edicolaprofessionale.com/guidafatturazione DIRETTORE RESPONSABILE Giulietta Lemmi REDAZIONE Matteo Ferrara; Paola Boniardi REALIZZAZIONE GRAFICA Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer FOTOCOMPOSIZIONE Newgen KnowledgeWorks (P) Ltd. STAMPA GECA S.r.l. – Via Monferrato, 54 20098 San Giuliano Milanese (MI) Tel. 02/99952 PUBBLICITÀ: db Consulting srl Event & Advertising via Leopoldo Gasparotto 168 21100 Varese tel. 0332/282160 - fax 0332/282483 e-mail: [email protected] www.db-consult.it Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 617 del 9 ottobre 2007 Casella Postale 12055 - 20120 Milano telefono (02) 82476.085 - telefax (02) 82476.800 e-mail: [email protected] scrivere o telefonare a: IPSOA Servizio Clienti Casella postale 12055 – 20120 Milano telefono (02) 824761 telefax (02) 82476.799 Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa – Spedizione in abbonamento Postate – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991 Iscrizione al R.O.C. n. 1702 Prezzo copia: € 17,00 Arretrati: prezzo dell’anno in corso all’atto della richiesta ABBONAMENTI Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1 Pal. F6 Milanofiori Assago (MI). Servizio clienti: tel. 02 824761 e-mail: [email protected] www.servizioclienti.wki.it Il corrispettivo per l’abbonamento a questo periodico è comprensivo dell’IVA assolta dall’editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni. ITALIA Abbonamento annuale: Euro 148,00 ESTERO Abbonamento annuale: Euro 296,00 MODALITÀ DI PAGAMENTO Versare l’importo sul C/C/P n. 583203 intestato a WKI s.r.l. Gestione incassi - Strada 1, Palazzo F6, Milanofiori oppure Inviare assegno bancario/circolare non trasferibile intestato a Wolters Kluwer Italia s.r.l. Indicare nella causale del versamento il titolo della rivista e l’anno di abbonamento 4 n. 2/2015 DISTRIBUZIONE Vendita esclusiva per abbonamento Egregio abbonato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunica zioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403. CICLO ATTIVO A Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Regole di fatturazione Il regime IVA delle cessioni d’oro di Salvatore Giordano - Dottore commercialista Principi generali L’IVA assume rilievo nell’acquisto di oro da parte di privati presso operatori professionali, tra cui anche i “compro oro”, ma non nei trasferimenti tra privati, per carenza del requisito soggettivo (artt. 4 e 5, Decreto IVA). La disciplina fiscale, inoltre, esenta da IVA (art. 10, comma 1, n. 11, Decreto IVA) l’oro da investimento (con definizione pressoché identica alla Legge n. 7/2000). Per “oro da investimento” si intende: Oro da investimento a) l’oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell’oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; b) le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell’80% il valore sul mercato libero dell’oro in esse contenuto, incluse nell’elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità Europee ed annualmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco. Interpretando le norme del Decreto IVA (art. 10), si comprende la chiara scelta da parte del Legislatore di considerare l’oro da investimento come capitale e conseguentemente considerarlo alla stregua di un prodotto finanziario, qualora abbia i requisiti di peso, purezza e forma, esentando da IVA qualsiasi transazione che concerna tale tipologia. L’oro che non è qualificato come da investimento (oro industriale e oro lavorato) sconta il normale regime IVA, con l’aliquota ordinaria (22% in Italia), essendo la norma del reverse charge prevista solo per le operazioni con soggetti passivi. Al riguardo, la legge (art. 42, Legge n. 342/2000) stabilisce uno specifico regime di esenzione (art. 10, comma 1, n. 11, Decreto IVA), consentendo, comunque, ai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento di poter optare per l’applicazione dell’imposta, dandone comunicazione in sede di dichiarazione annuale (C.M. n. 247/E del 1999). Inoltre, in caso di opzione, per quanto riguarda la fatturazione, valgono regole particolari. Infatti, per le cessioni imponibili di oro da investimento (art. 10, n. 11), nonché per le cessioni di materiale d’oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato. Pertanto, se l’acquirente è soggetto ad IVA in Italia, la fattura deve essere emessa dal cedente, ma senza addebito d’imposta e con l’indicazione prevista dalla legge (art. 17, comma 5 - reverse charge). 5 n. 2/2015 A Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. CICLO ATTIVO Esempio fattura Verdi S.p.A. Via degli Aranci, 38 84122 - Salerno P. IVA: 02315489600 FATTURARE A: Arturo S.r.l. FATTURA N. 428 DATA: 7/12/2014 INDIRIZZO: Via Napoli, 60 87017 - Roggiano Gravina (CS) Q.tà Articolo 150 Descrizione Prezzo Importo Lingotti 1.000 150.000 ANNOTAZIONI: Imponibile IVA (Esente art. 10, D.P.R. n. 633/1972) TOT. FATTURA Esempio autofattura 150.000 € 150.000 Verdi S.p.A. Via degli Aranci, 38 84122 - Salerno P. IVA: 02315489600 FATTURARE A: Arturo S.r.l. FATTURA N. 428 DATA: 7/12/2014 INDIRIZZO: Via Napoli, 60 87017 - Roggiano Gravina (CS) Q.tà Articolo 150 Descrizione Prezzo Lingotti 1.000 ANNOTAZIONI: Imponibile IVA (reverse charge art. 17, D.P.R. n. 633/1972, per opzione) TOTALE FATTURA Importo 150.000 150.000 - € 150.000 In questi casi, la fattura deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma, comunque, entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. 6 n. 2/2015 CICLO ATTIVO A Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro degli acquisti. Va, inoltre, precisato che l’Agenzia delle entrate ha chiarito (risoluzione n. 375/E del 2002) che anche, nel caso di rottami di gioielli d’oro, se questi ultimi sono destinati ad essere sottoposti al procedimento di fusione e successiva affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso, va applicata l’IVA con la particolare procedura dell’autofattura (art. 17, comma 5, Decreto IVA - reverse charge). Si fa, però, presente che l’acquisto di rottami d’oro - se non occasionale - è possibile solo da parte di operatori professionali che hanno l’autorizzazione della Banca d’Italia e non è consentita ai compro oro. Il nodo focale dell’attenzione di tale risoluzione è concentrato sulla natura dei beni in questione, sulla destinazione e sul relativo assoggettamento ad IVA degli stessi. La risoluzione citata ha creato confusione, in quanto l’Agenzia delle entrate non ha usato sin da subito gli stessi termini pronunciati dall’interpellante nel quesito e cioè: “oggetti d’oro e d’argento usati” ma, invece, il termine “rottami”. Dunque, ciò che ha generato confusione è stata la terminologia usata “vendita di rottami” e la circostanza che non ci si è concentrati sul concetto di destinazione e utilizzo degli oggetti ceduti. Successivamente, l’Agenzia delle entrate ha sgombrato il campo da ogni equivoco in materia di assolvimento dell’IVA relativamente alle cessioni di oggetti di oreficeria usati e ha posto l’accento sulla differenziazione, ai fini dell’applicazione del corretto regime IVA, tra la destinazione a fonderie e il loro percorso alternativo di reinserimento nel circuito commerciale (risoluzione n. 92/E del 2013). Transazioni commerciali d’oro Dal punto di vista della tassazione, in materia di IVA la normativa (art. 10, comma 1, n. 11, Decreto IVA) prevede un generale regime di esenzione per le cessioni e le relative intermediazioni che hanno per oggetto l’oro da investimento. Tuttavia, i soggetti che producono oro da investimento o che trasformano la materia aurifera in oro da investimento oppure che lo commercializzano hanno, comunque, la possibilità di optare per il regime di imponibilità secondo il meccanismo del reverse charge. Adempimenti In sostanza, il cessionario soggetto passivo diventa obbligato all’integrazione del documento ricevuto dal cedente e all’effettuazione della doppia annotazione nei registri IVA, evitando, in via generale, la formazione di crediti d’imposta. Se il cedente ha optato per l’applicazione dell’imposta in luogo del regime di esenzione, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Al riguardo, secondo il Decreto IVA, per operazioni esenti dall’IVA si intendono: “le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l’applicazione dell’imposta; le operazioni previste dall’art. 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all’oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l’applicazione dell’imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per 7 n. 2/2015 A Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. CICLO ATTIVO oro da investimento si intende: a) l’oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell’oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; b) le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell’80% il valore sul mercato libero dell’oro in esse contenuto, incluse nell’elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità Europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco”. Discorso diverso, invece, deve essere fatto in relazione alle cessioni di oro non qualificabili come riserva di valore, ma, bensì, come industriale, effettuate nei confronti di soggetti passivi. Queste ultime, infatti, ai fini IVA, sono sempre operazioni imponibili, con l’unica particolarità che, anche in questo caso, il debitore dell’imposta risulterà esclusivamente il cessionario per mezzo dell’applicazione del meccanismo del reverse charge. Infine, per quanto riguarda le cessioni di prodotti d’oro finiti, nonché per le cessioni di oro industriale effettuate nei confronti di privati, è riservato il trattamento di imponibilità secondo le regole ordinarie oppure con il regime del margine (artt. 36 e ss., D.L. n. 41/1995), al ricorrere di tutti i presupposti al riguardo previsti. Esempio fattura Verdi S.p.A. Via degli Aranci, 38 84122 - Salerno P. IVA: 02315489600 FATTURARE A: Arturo S.r.l. FATTURA N. 428 DATA: 7/12/2014 INDIRIZZO: Via Napoli, 60 87017 - Roggiano Gravina (CS) Q.tà Articolo 150 g. Descrizione Prezzo Oggetti di oro usati 15 ANNOTAZIONI: Imponibile IVA (regime del margine - artt. 36 e ss., D.L. n. 41/1995) TOT. FATTURA Detrazione IVA Importo 2.250 2.250 € 2.250 Per quanto attiene al diritto alla detrazione IVA, nonostante la regola generale non preveda la possibilità di detrarre l’imposta assolta sugli acquisti afferenti operazioni esenti e quindi per quelle relative all’oro da investimento, il Decreto IVA (art. 19) indica espressamente alcune cessioni e prestazioni effettuate senza applicazione dell’imposta, per le quali è consentita il diritto alla detrazione. Nello specifico, a 8 n. 2/2015 CICLO ATTIVO A Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. seconda che il soggetto interessato produca o trasformi oro da investimento ovvero provveda unicamente al commercio dello stesso, avrà rispettivamente la possibilità di detrarre integralmente l’imposta assolta su tutti gli acquisti effettuati oppure solo su una parte degli stessi. Ai sensi della norma in oggetto, infatti, per quest’ultima categoria di operatori economici è consentito, esclusivamente, il recupero dell’IVA assolta per l’acquisto di oro da investimento effettuato presso soggetti che hanno optato per l’applicazione dell’imposta, per l’acquisto con IVA di oro industriale destinato ad essere trasformato in oro da investimento, nonché per tutti i servizi connessi alla lavorazione del materiale aurifero, compreso anche quello da investimento. Cessioni dei “compro oro”: criteri d’imponibilità Regole di riferimento I negozi “compro oro”, non qualificandosi come operatori professionali del settore, in quanto normalmente non attivi nel campo del commercio dell’oro da investimento o di quello destinato all’uso industriale, svolgono la loro attività acquistando prodotti in oro, spesso da privati e rivendendoli alle fonderie e ad altri soggetti autorizzati senza ulteriore trasformazione. In tal modo, la loro operatività si viene a configurare come un’attività di commercio di prodotti finiti, alla quale dovrà essere applicata l’IVA secondo le regole ordinarie ovvero mediante lo speciale regime del margine, ove ne ricorrano i presupposti. In assenza sempre della specifica qualificazione professionale e dei requisiti previsti per legge, i negozi di compro oro non risultano, altresì, abilitati all’acquisto di oggetti preziosi avariati (rottami auriferi) e in quanto tali, non suscettibili, già dal momento dell’acquisto, di ulteriore possibile utilizzo da parte del consumatore finale. Essi, pertanto, non possono autonomamente procedere ad acquistare il c.d. rottame di materiale d’oro, ossia quel materiale privo di un qualsiasi utilizzo finale, se non previa fusione e successiva lavorazione. Non rientrano in tale categoria gli oggetti preziosi semplicemente rotti anche in più parti, ma che possono essere comunque riparati e, quindi, suscettibili di operazioni commerciali, in quanto gioielli. Devono, pertanto, essere ricompresi in tale casistica quei beni che hanno perso irrimediabilmente la propria connotazione essenziale a seguito di una irrisolvibile avaria tecnica. Orbene, a fronte dell’elevato giro d’affari movimentato dai predetti esercizi commerciali e attesa la particolare disciplina IVA agli stessi applicabile, l’Amministrazione finanziaria ha avviato recentemente un’attenta attività di controllo finalizzata a verificare, volta per volta, il rispetto della specifica normativa in tema di IVA. Verifiche e controlli In particolare, oggetto di approfondimento da parte dell’Agenzia delle entrate sono risultate le cessioni effettuate dai negozi di compro oro nei confronti delle fonderie, molte delle quali, seppur aventi quale oggetto di fatturazione prodotti d’oro finiti o, comunque, non irrimediabilmente compromessi, sono risultate a volte fatturate mediante l’applicazione del meccanismo del reverse charge, invece del regime del margine, tipico dei beni usati. Ebbene, sul punto occorre evidenziare come la stessa Amministrazione finanziaria, seppur in due distinti pareri forniti rispettivamente all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Macerata, nonché all’Associazione orafa lombarda (Parere Dir. Regionale Marche Agenzia delle entrate n. 4575, 24 febbraio 2011 e Parere Dir. Regionale Lombardia Agenzia delle entrate n. 130749, 31 ottobre 2011), ha avuto modo di precisare come la cessione di oggetti preziosi usati d’oro, ceduti a soggetti che effettuano esclusivamente lavorazione e non anche commercio di prodotti finiti, anche se sotto il profilo merceologico non può essere qualificata come una vendita di oro industriale (Legge n. 7/2000), può essere assimilata, ai fini IVA, a una cessione di quest’ultimo prodotto proprio in virtù dell’univoca destinazione del metallo prezioso alla lavorazione da parte del cessionario. 9 n. 2/2015 A Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. CICLO ATTIVO Tale assunto trae origine da quanto indicato dalla stessa Agenzia delle entrate (risoluzione n. 375/E del 2002), in base alla quale, nella nozione di materiale d’oro e di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi (art. 17, comma 5, Decreto IVA), cui è applicabile il meccanismo del reverse charge, si ritiene debba essere ricompreso anche l’oro nella sua funzione prevalentemente industriale, ossia di materia prima destinata alla lavorazione e ben distinta, quindi, da quella da utilizzare quale riserva di valore. Inoltre, l’Agenzia delle entrate ha ancora precisato (risoluzione n. 161/E del 2005) che qualsiasi semilavorato è riconducibile, ai fini IVA, alla categoria dell’oro industriale, quando è destinato, per vocazione, a un processo di lavorazione e perciò non risulta utilizzabile nell’ambito di una transazione a favore del consumo privato. Quanto appena enunciato, seppur non perfettamente coincidente con quanto espresso nel documento della Banca d’Italia del 28 maggio 2010, risponde, d’altra parte, all’esigenza di uniformare, anche per motivi di cautela fiscale, il trattamento delle cessioni dell’oro destinato a successiva lavorazione. In tal caso, quindi, anche se i materiali ceduti dai compro oro non rientrano nella definizione di oro industriale soggetto a lavorazione, sono, comunque, soggetti, ai fini IVA, al regime fiscale proprio dei semilavorati in considerazione della destinazione degli stessi unicamente al ricondizionamento. Affinché si verifichi tale situazione, tuttavia, è condizione necessaria che il cessionario non svolga alcuna ulteriore attività, se non quella esclusiva di fusione e successiva affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso contenuto nei beni acquistati. Nel caso, infatti, in cui a tale attività si affianchi anche quella di commercializzazione di gioielli, non essendo più garantita l’univocità della destinazione del prodotto, il regime IVA applicabile a dette cessioni sarà quello previsto per lo speciale regime del margine (artt. 36 e ss., D.L. n. 41/1995). Ultimi chiarimenti del Ministero A chiarire tali concetti è stata la stessa Agenzia delle entrate (risoluzione n. 92/E del 2013), che introduce degli elementi di novità circostanziati (destinazione a lavorazione, a fabbricazione, parte a lavorazione e parte a rivendita). A tal riguardo, l’Amministrazione finanziaria, precisa, in primis, che le cessioni di oggetti di oreficeria usati (d’oro e d’argento) effettuate da operatori commerciali (compro oro) a operatori industriali sia che lavorano e trasformano gli oggetti ceduti sia che fabbricano nuovi oggetti d’oro recanti il marchio di identificazione del produttore (D.Lgs. n. 251/1999), sono assoggettabili al meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), in quanto un bene risulta destinato per “vocazione” a processo di lavorazione, non solo quando è irrimediabilmente rotto o difettoso, ma anche quando, pur essendo integro nella sua composizione (non rottame), viene assoggettato a lavorazione industriale attraverso un procedimento di fusione per il recupero del metallo prezioso ivi contenuto nonché per la produzione di oggetti nuovi. Pertanto, assume fondamentale importanza, ai fini del trattamento IVA, il principio di “destinazione” a cui un bene sarà indirizzato per un preciso utilizzo e non solo ciò che lo stesso può rappresentare da un punto di vista materiale. Il regime del margine, dunque, presuppone che gli oggetti conservino la loro natura di beni finiti e soprattutto siano utilizzati dal consumatore finale per l’uso e funzione a cui sono destinati. Nel caso delle cessioni a fonderia, gli oggetti preziosi non vengono riutilizzati per il fine a cui sono destinati, ma vengono fusi ed affinati per recuperare il metallo contenuto, perdendo, di fatto, la loro identità, natura e suscettibilità al consumo finale. È evidente che il regime speciale del margine per i beni preziosi usati ceduti a fonderia, manca completamente sia del presupposto soggettivo sia del presupposto oggettivo e, quindi, risulta non assolutamente applicabile a tali cessioni. 10 n. 2/2015 CICLO ATTIVO A Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrariamente, invece, all’applicazione del reverse charge, si deve far ricorso all’assoggettamento al regime del margine dei beni usati (art. 36, D.L. n. 41/1995), nel caso in cui l’attività di trasformazione e lavorazione dei metalli preziosi venga esercitata, dall’azienda cessionaria, contestualmente all’attività di commercializzazione di oggetti usati; ciò farebbe venir meno il fatto che i beni possano essere considerati per vocazione sempre destinati ad un processo di trasformazione industriale. Se ne può trarre, quindi, che l’assimilazione (trattamento fiscale IVA - inversione contabile) al “materiale d’oro” o ai “semilavorati” degli oggetti finiti d’oro usati sia possibile non solo quando gli stessi non risultano più idonei al commercio (stato fisico di rottami auriferi), ma anche quando sono impiegati in un processo di lavorazione industriale (oggetti sani destinati ad esclusiva fusione). In sostanza, per l’applicazione del regime dell’inversione contabile, si deve prescindere dalle condizioni fisiche strettamente legate agli oggetti ceduti, non considerando solo i rottami in senso stretto, ma qualsiasi bene di oro usato, riconoscendo la destinazione di tali materiali alla lavorazione e ricondizionamento industriale alla pari dei semilavorati dell’oro industriale come da “chiarimenti in materia di oro” emanati da Banca d’Italia il 20 giugno 2001 (per facilitare l’applicazione della Legge n. 7/2000 e del Provvedimento dell’Ufficio Italiano Cambi - ex UIC - del 14 luglio 2000). 11 n. 2/2015 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Il consolidato fiscale nazionale Il volume analizza gli aspetti normativi e di prassi della tassazione consolidata, partendo dall’analisi dei profili generali del regime, passando per le modifiche apportate alla disciplina sostanziale dalla Legge finanziaria 2008, fino alla riforma del sistema di riporto delle perdite, disposta dal decreto legge n. 78 del 2011 e chiarita dalla circolare n. 53 dello stesso anno. Particolare approfondimento è dedicato al nuovo procedimento di accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono alla tassazione di gruppo in vigore dal 1° gennaio 2011, illustrando i chiarimenti offerti dall’Agenzia delle entrate a partire dalla circolare n. 27 del 2011, fino agli orientamenti manifestati nella circolare n. 3 del 2014 con riguardo all’ipotesi del disconoscimento, in sede di accertamento, dell’opzione al consolidato. Vengono, infine, esaminati gli sviluppi della proposta CCCTB della Commissione europea, finalizzata all’introduzione di regole comuni per la determinazione del reddito delle imprese europee e di un sistema di consolidamento transfrontaliero di redditi e perdite fiscali per gruppi di imprese europei. cod. 00148379 € 45,00 Acquista su www.shop.wki.it Il volume rappresenta, quindi, un indispensabile sussidio per tutti gli operatori interessati e consente di dare soluzione ai numerosi problemi interpretativi e applicativi che si pongono quotidianamente nella pratica operativa delle imprese. Lo stesso fornisce, inoltre, un importante ausilio per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi. Rivolgiti alle migliori librerie della tua città Contatta un agente di zona www.shop.wki.it/agenzie Contattaci 02.82476.794 [email protected] Y32EN CL di S. M. Galardo, D. Libranti, D. Sansonetti Completano l’opera, come di consueto, gli schemi di sintesi e la descrizione di alcune soluzioni operative in materia. CICLO PASSIVO P Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Reati e sanzioni Prelevamenti da conto corrente non giustificati da fatture di Michele Russotto I prelievi dal conto corrente da parte dei professionisti o lavoratori autonomi senza idonea giustificazione (ad esempio, fattura di acquisto) non possono essere considerati automaticamente compensi in nero. La Corte costituzionale, infatti, ha ritenuto (Sent. n. 228/2014) non operante la presunzione prevista dalle norme in materia (art. 32, D.P.R. n. 600/1973), nella parte in cui ha parificato lo stesso trattamento riservato ai titolari di reddito d’impresa ai titolari di reddito di lavoro autonomo. Regole generali Con riferimento alle risultanze delle indagini finanziarie, la disciplina in oggetto dispone che i dati e gli elementi attinenti ai rapporti e alle operazioni acquisiti e rilevati nel corso degli accertamenti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti fiscali, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni, sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche e accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempre che non risultino dalle scritture contabili i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni. La norma prevede che le movimentazioni, attive e passive, non coerenti con la contabilità del soggetto stesso e, per quanto riguarda i prelevamenti, non riferite neppure ad uno specifico ed identificato destinatario, sono considerate ricavi (per le imprese) o compensi (per i professionisti) accertati in capo al contribuente. Rilevanza reddituale La presunzione di redditività dei prelevamenti dal conto corrente si basa sul seguente ragionamento: Ipotesi assunte - se il contribuente ha effettuato un prelevamento allo sportello, senza che l’importo corrisponda al pagamento di una fattura regolarmente contabilizzata, si presume che abbia utilizzato la somma prelevata per effettuare acquisti di beni o servizi produttivi “in nero”; - la somma investita “in nero” fa conseguire un ulteriore volume di corrispettivi e quindi un maggior reddito che non risulta contabilizzato e dichiarato dal contribuente. Illegittimità della presunzione riguardo ai lavoratori autonomi La Sentenza colpisce la sola parte della presunzione che concerne i lavoratori autonomi ed i professionisti e si fonda, essenzialmente, sul fatto che le ragioni per cui una presunzione del genere sarebbe ragionevole nei confronti degli imprenditori, non appare estensibile nei confronti di lavoratori autonomi e professionisti per i seguenti motivi: 13 n. 2/2015 P Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. CICLO PASSIVO Motivi - i prelevamenti non giustificati si inseriscono spesso in un sistema di contabilità semplificata che non consente la distinzione delle spese professionali da quelle personali o familiari; - la tracciabilità del danaro, oltre ad essere uno strumento di lotta al riciclaggio di capitali di provenienza illecita, persegue il dichiarato fine di contrastare l’evasione o l’elusione fiscale attraverso la limitazione dei pagamenti effettuati in contanti, che si possono prestare ad operazioni non fatturate e contabilizzate. La Sentenza è di estrema attualità, tenuto conto delle ormai numerose misure anti sommerso che sono state adottate, nonché dei numerosi controlli ispettivi svolti con l’ausilio delle indagini finanziarie. Il ragionamento della Corte costituzionale è che è l’imprenditore, normalmente, a sostenere dei costi di investimento e non il professionista, i cui compensi, secondo la Corte stessa, dipendono prevalentemente dall’attività e non dal sostenimento di costi. Tale considerazione appare viziata da un punto di vista logico, nel senso che esiste quasi sempre una maggiore correlazione costi-proventi per l’impresa, ma non per il professionista che svolge un’attività prevalentemente intellettuale, la cui attività e la produzione del reddito non sono, in genere, strettamente correlati con i costi sostenuti, anche se l’accertamento mediante studi di settore, che si applica sia a professionisti sia a imprenditori, tiene conto anche dei costi sostenuti. La modifica normativa travolta dalla decisione della Consulta era stata introdotta con la Finanziaria 2005 (Legge n. 311/2004), che aveva modificato la normativa sulle indagini finanziarie, prevedendo l’estensione anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo le presunzioni sui prelevamenti in caso di mancata indicazione del beneficiario. In sostanza, se il professionista non fosse stato in grado di fornire tali indicazioni sugli importi riscossi, l’Amministrazione li riteneva automaticamente maggiori compensi, in analogia a quanto avvenuto fino ad allora con i titolari di reddito di impresa. Ne sono conseguiti numerosi controlli bancari verso i professionisti, i quali si sono trovati molte volte nell’impossibilità di documentare, come preteso dai verificatori, i prelevamenti spesso eseguiti per finalità personali e familiari. Aspetti operativi Utilizzo delle risultanze emerse dai conti bancari La finalità dell’indagine finanziaria consiste nell’acquisizione della copia dei “conti” relativi ai singoli rapporti od operazioni di natura finanziaria, compresi gli eventuali servizi e garanzie - con allegata la documentazione sottostante - intrattenuti dal contribuente con i diversi intermediari finanziari, per ricostruire l’effettiva disponibilità reddituale ovvero il volume delle operazioni imponibili e degli acquisti effettuati dal contribuente stesso, al fine di rettificarne le relative dichiarazioni. Ottenuta la documentazione, la stessa, viene analizzata a cura dell’organo procedente, al fine di riscontrare direttamente tutte le movimentazioni (accreditamenti e prelevamenti) ivi evidenziate per stabilirne la coerenza con la contabilità del soggetto sottoposto a controllo, ovvero che le movimentazioni non siano imponibili o non rilevino per la determinazione del reddito o della base imponibile IVA, come anche, con riguardo alle persone fisiche, non risultino compatibili con la loro complessiva capacità contributiva. Nell’ipotesi in cui, invece, alle predette movimentazioni non sia possibile dare immediata rilevanza ai fini dell’accertamento, l’Ufficio procedente, pur nell’ambito delle sue autonome valutazioni discrezionali, aziona opportunamente l’interpello preventivo del contribuente (circolare n. 36/E del 2006). 14 n. 2/2015 CICLO PASSIVO P Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. A quest’ultimo riguardo, si ritiene che, in linea di principio, possano assumere valenza giustificativa - soprattutto in caso di discordanza tra i dati bancari e finanziari e le rilevazioni contabili - gli atti e i documenti che provengono dalla Pubblica amministrazione, da soggetti aventi pubblica fede (notai, pubblici ufficiali, ecc.), da soggetti terzi in qualità di “parte” di rapporti contrattuali di diversa natura, così come nel caso di rimborsi, risarcimenti, mutui, prestiti, ecc. Secondo il dettato normativo, non si esclude che le presunzioni legali possano venire contraddette anche da giustificazioni di carattere tecnico, legate al particolare operare del tributo; si precisa che, soprattutto in funzione dell’accertamento unificato (imposte dirette ed indirette), il contraddittorio deve essere condotto tenendo conto della specificità della singola imposta, in quanto - in linea di massima - la giustificazione ai fini IVA di un movimento “bancario” può non essere automaticamente valida o significativa anche ai fini reddituali. Difesa del contribuente: inversione dell’ onere della prova Il contribuente, per superare le presunzioni legali conseguenti all’attivazione delle indagini finanziarie, deve dimostrare di aver “tenuto conto” delle operazioni risultanti dalla documentazione bancaria e finanziaria acquisita dal Fisco, intendendo con ciò fare riferimento, non solo agli obblighi dichiarativi in sé considerati, ma ai più ampi obblighi di completa, corretta ed effettiva computazione degli elementi positivi e negativi ai fini della determinazione della base imponibile. È ovvio che le presunzioni legali potranno essere vinte, qualora non si dimostri che quanto accertato in base alle indagini bancarie abbia concorso alla formazione del reddito imponibile indicato in dichiarazione ovvero all’applicazione dell’IVA nella giusta misura, solo producendo documentazione da cui risulti con certezza l’assoluta irrilevanza fiscale delle risultanze dei conti. La prova liberatoria del contribuente non può essere generica, ad esempio, facendo riferimento al tipo di attività esercitata, ma deve essere specifica, con riferimento alle singole operazioni attive e passive risultanti dalla documentazione finanziaria. Inoltre, è da evidenziare che l’effetto presuntivo e la conseguente necessità di fornire una prova contraria precisa sono stati riconosciuti dalla stessa Cassazione (Sentt. n. 7957 del 15 marzo 2007 e n. 23861 del 24 aprile 2007), anche nel caso di rapporti finanziari intestati a terzi, su cui il contribuente sottoposto ad attività ispettiva normalmente operi sulla base di delega dell’intestatario, soprattutto ove questo sia un familiare e non si dimostri che il potere di disposizione del rapporto finanziario sia stato conferito per circostanze specifiche e giustificabili. Imposte dirette Da sottolineare che non solo i versamenti risultanti dai conti bancari ma anche quelli rilevati dai conti finanziari o da operazioni “fuori conto” si presumono come ricavi, compensi ovvero elementi positivi rappresentativi per le sole persone fisiche di altri elementi reddituali da porre a base delle rettifiche e degli accertamenti di tipo analitico, analitico-induttivo, induttivo e sintetico, laddove la locuzione “posto a base” va intesa come il riconoscimento legale dell’attitudine probatoria che tali movimentazioni assumono ai fini dell’efficacia presuntiva che l’organo procedente intende utilizzare per assolvere il proprio onere dimostrativo. In proposito, occorre altresì sottolineare che il dato letterale della disposizione in commento, al pari dell’omologa previsione in materia di IVA, fa riferimento a “dati ed elementi”. Tale assunto, in concreto, non consente di ritenere che la contestazione dei singoli addebiti possa avvenire per “masse” o addirittura sulla base di un mero “saldo contabile”, atteso che, anche dopo tale soppressione, l’analisi deve riguardare ogni singolo elemento della movimentazione, quand’anche ricompresa in un’operazione unica e, a maggior ragione, quando si tratti di operazioni autonome. Oltre a ciò, appare opportuno evidenziare che, stante il riferimento normativo alle scritture contabili, tale ultima disposizione trova applicazione solo nei confronti dei soggetti obbligati 15 n. 2/2015 P Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. CICLO PASSIVO alla tenuta delle stesse scritture e quindi solo nel caso in cui sia configurabile un’attività economica, anche di natura professionale. Resta inteso che si sottrae alla regola dell’inversione dell’onere della prova l’ipotesi in cui il contribuente indica il beneficiario del prelevamento utilizzato per l’acquisto di un bene o servizio non fatto transitare in contabilità. In tale ipotesi, non scatta il meccanismo presuntivo, ma l’operazione deve essere valorizzata alla stregua degli ordinari criteri dell’accertamento, i quali presiedono al riconoscimento del costo in funzione della ricostruzione del relativo ricavo. Per quanto riguarda, più in generale, la tematica del riconoscimento dei costi non contabilizzati sotto il citato profilo di legittimità, è il caso di sottolineare che la Consulta (Sent. 6 giugno 2005, n. 225), sia pure con riferimento a fattispecie pregressa riguardante l’equiparazione dei prelevamenti effettuati da un imprenditore ai ricavi non contabilizzati, ha definitivamente stabilito che la relativa presunzione (sancita dall’art. 32, n. 2, D.P.R. n. 600/1973) resta indenne da qualsiasi censura di illegittimità per le ragioni che: tale presunzione non appare irragionevole, in quanto il conseguente procedimento accertativo non si traduce in una sanzione impropria né, tanto meno, in una disparità di trattamento tra contribuenti; non sussiste alcuna violazione del principio di capacità contributiva, in quanto risulta pienamente ammissibile l’incidenza percentuale dei relativi costi e conseguentemente detraibili dall’ammontare dei prelievi non giustificati, trattandosi evidentemente di accertamento “induttivo” in senso stretto corrispondente al Mod. ricostruttivo (art. 39, comma 2). IVA La disciplina contenuta nel Decreto IVA (art. 51) stabilisce che i dati in argomento acquisiti siano posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dallo stesso Decreto (artt. 54 e 55), se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto in dichiarazione o che gli stessi non si riferiscono a operazioni imponibili. I versamenti non giustificati potranno essere contestati come operazioni imponibili, cessioni o prestazioni non contabilizzate, mentre i prelevamenti potranno essere valorizzati come acquisti in nero. L’aliquota IVA con cui valorizzare tali importi è, nel caso in cui non sia determinabile quella propria della singola operazione, l’aliquota in prevalenza applicata. In tal caso, naturalmente, si deve operare in maniera distinta per i prelevamenti e i versamenti. Si ricorda che, in relazione al trattamento fiscale degli acquisti non fatturati, non è più previsto il pagamento dell’imposta (stante l’abrogazione dell’art. 41 del Decreto IVA a opera dell’art. 16 del D.Lgs. n. 471/1997). Altri strumenti antievasione: l’obbligo del POS L’esigenza di combattere l’evasione fiscale ritenuta rilevante nel settore trova una risposta, secondo la Corte costituzionale, nella recente produzione normativa sulla tracciabilità dei movimenti finanziari (Decreto MI.S.E. 24 gennaio 2014). L’obbligo stabilito, sia pure sprovvisto di sanzioni, è quello di accettare pagamenti di importo superiore a 30 euro, effettuati con carte di debito in favore di imprese e professionisti per l’acquisto di prodotti o per la prestazione di servizi. La tracciabilità del danaro, oltre ad essere uno strumento di lotta al riciclaggio di capitali di provenienza illecita, persegue il dichiarato fine di contrastare l’evasione o l’elusione fiscale attraverso la limitazione dei pagamenti effettuati in contanti che si possono prestare ad operazioni in nero. Ciò perché la presunzione è lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito. 16 n. 2/2015 P Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. CICLO PASSIVO Esempio di versamenti e prelevamenti rispetto a quelli dichiarati Vecchia regola Imponibile dichiarato Versamenti Prelevamenti Importo riconosciuto spese familiari o personali 220.000 250.000 90.000 36.000 Totale Prelevamenti ……………………….………………….. 90.000 Totale Versamenti …………………………………………….. 250.000 Meno spese riconosciute come fabbisogno personale …………. Nuova regola IMPORTO A BASE RAFFRONTO …………………………. 304.000 Totale Versamenti ……………..……………………………….. 250.000 IMPORTO A BASE RAFFRONTO ………….……………… 250.000 Schema di sintesi Indagini finanziarie sui lavoratori autonomi: schema di sintesi 36.000 Indagine finanziaria Imponibile dichiarato Imponibile accertato Differenza non giustificata Vecchia regola 220.000 304.000 84.000 Nuova regola 220.000 250.000 30.000 Settore impositivo Versamenti non fatturati Prelievi non giustificati IVA Sono operazioni imponibili (aliquota prevalente o emergente dall’istruttoria), danno luogo ad IVA dovuta per omessa dichiarazione (D.Lgs. n. 471/1997, art. 5, comma 1) o per dichiarazione infedele (art. 5, comma 4), nonché per omessa documentazione di operazioni imponibili (art. 6, comma 1) Sono pagamenti non contabilizzati e non autofatturati - solo sanzione (non è più previsto il pagamento dell’imposta, stante l’abrogazione dell’art. 41 del Decreto IVA ad opera dell’art. 16 del D.Lgs. n. 471/1997) Imposte dirette Sono compensi e quindi reddito tassabile Non sono costi non contabilizzati e quindi non sono compensi non dichiarati Riepilogando, la Sentenza della Corte costituzionale richiamata ritiene la presunzione prevista dal citato art. 32 operante solo nel caso di imprenditori, grandi o piccoli che siano, per i quali le spese non giustificate possono, ragionevolmente, ritenersi costitutive di investimenti e quindi di ulteriori ricavi, mentre non può operare per il professionista ed il lavoratore autonomo che, dal prelevamento, non produce direttamente un reddito imponibile. 17 n. 2/2015 Y27EM FI Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. D Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. DOGANE e TERRITORIO Regimi speciali “Vendite a distanza” in ambito UE di Marco Peirolo - Dottore commercialista Luogo impositivo La normativa italiana, per le c.d. “vendite a distanza”, prevede che l’IVA venga assolta nello Stato membro di destinazione dei beni, in presenza di determinati requisiti (artt. 40, commi 3 e 4, lett. b e 41, comma 1, lett. b, D.L. n. 331/1993). Affinché le vendite possano considerarsi effettuate “a distanza”, è richiesto che: Condizioni Soglia annua per la tassazione nel Paese di destinazione Schema di sintesi - la cessione sia effettuata in base a cataloghi, per corrispondenza e simili; - i cessionari non siano tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari; - il trasporto/spedizione dei beni sia effettuato dal cedente o, per suo conto, da terzi. Al verificarsi dei predetti requisiti, le operazioni sono considerate non imponibili, qualora, nell’anno solare precedente e in quello in corso, l’ammontare complessivo delle vendite effettuate nello Stato UE di destinazione superi il limite di 100.000 euro o l’eventuale minore importo stabilito dal medesimo Stato membro. Soglia Stato membro Soglia Austria 35.000 € Svezia 320.000 SEK Belgio 35.000 € Finlandia 35.000 € Olanda 100.000 € Cipro 35.000 € Danimarca 280.000 DKK Estonia 35.000 € Germania 100.000 € Lettonia 35.000 € Grecia 35.000 € Lituania 125.000 LTL Spagna 35.000 € Malta 35.000 € Francia 100.000 € Polonia 160.000 PLN Irlanda 35.000 € Rep. Ceca 1.140.000 CZK Italia 35.000 € Slovacchia 35.000 € 100.000 € Slovenia 35.000 € Portogallo 35.000 € Ungheria 35.000 € Gran Bretagna 70.000 GBP Bulgaria 70.000 BGN 118.000 RON Croazia 270.000 HRK Stato membro UE Lussemburgo Romania 19 n. 2/2015 D Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. DOGANE e TERRITORIO Opzione prevista È comunque prevista la facoltà, per il cedente italiano, di optare per l’applicazione dell’imposta nel Paese di destinazione nel caso in cui la soglia stabilita da tale Paese non sia stata superata. In questa ipotesi, ferma restando la rilevanza del comportamento concludente del contribuente, l’opzione: - ha effetto a decorrere dall’anno nel corso del quale è esercitata; - è valida fino a quando non venga revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all’anno nel corso del quale è esercitata, purché ne permangano i presupposti; - deve essere comunicata, come anche la sua revoca, nella dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata effettuata la scelta (righi VO10 e VO11, rispettivamente per l’opzione e la revoca). Esempio dichiarazione IVA Specularmente, le cessioni di beni mobili materiali, spediti o trasportati in Italia da parte del cedente comunitario, eseguite nei confronti di “privati consumatori”, sono soggette a IVA in Italia (art. 40, comma 3, D.L. n. 331/1993). Tuttavia, le predette “vendite a distanza” di beni sono soggette a IVA in Italia solo se viene superata la soglia di 35.000 euro su base annua, ovvero in caso di opzione per la tassazione nel territorio dello Stato da parte del cedente comunitario. Le “vendite a distanza” con partenza da altro Stato membro e con destinazione dei beni in Italia non costituiscono acquisti intracomunitari, ma cessioni interne (circolare n. 90/E del 2012 e C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464, § B.4.1). In pratica, il soggetto passivo comunitario, al superamento della soglia di 35.000,00 euro, deve identificarsi ai fini IVA in Italia, tramite la nomina di un rappresentante fiscale ovvero identificandosi direttamente (artt. 17, comma 3 e 35-ter, Decreto IVA), prima di procedere alle cessioni dirette a “privati consumatori”. Riguardo alle modalità di calcolo della citata soglia di 35.000 euro, si rammenta che essa risulta determinata in applicazione di specifiche previsioni dettate dalla normativa comunitaria, che, per i beni venduti tramite la particolare modalità del commercio “a distanza”, intendono evitare che gli acquisti di “privati consumatori” vengano deviati a favore di Stati membri che applicano aliquote più basse di altri. Pertanto, le regole comunitarie dispongono che tali vendite scontino l’IVA del Paese del fornitore fino al superamento di una soglia che deve essere determinata dal Legislatore del Paese di destinazione, compresa tra 35.000 e 100.000 euro; in caso di superamento, si applica l’imposta del Paese di destinazione (art. 34, Dir. n. 2006/112/CE). Superamento della soglia in corso d’anno Se, nel corso dell’anno, la soglia applicata da uno Stato membro risulta superato, il luogo impositivo delle cessioni già effettuate nel corso dello stesso anno resta lo Stato membro di origine, a condizione che: - il cedente non abbia optato per la tassazione nello Stato membro di destinazione; - il valore delle cessioni di beni non abbia superato la soglia nel corso dell’anno precedente. 20 n. 2/2015 DOGANE e TERRITORIO D Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. È, invece, prevista la tassazione nello Stato membro di destinazione a partire dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia, con effetto per tutte le “vendite a distanza” effettuate nell’anno in corso e in quello successivo (art. 14, Reg. UE n. 282/2011). Beni esclusi dalle regole sulle “vendite a distanza” La disciplina delle “vendite a distanza” non si applica alle cessioni di: - mezzi di trasporto nuovi; - beni da installare, montare o assiemare da parte del fornitore o per suo conto; - prodotti soggetti ad accisa. Schema di sintesi Mezzi di trasporto nuovi Costituiscono mezzi di trasporto: - le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri; - gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg.; - i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc o potenza superiore a 7,2 Kw. Deve trattarsi di mezzi destinati al trasporto di persone o cose, esclusi: - le imbarcazioni destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare; - gli aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali. I mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che: - abbiano percorso oltre 6.000 chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di 6 mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero - abbiano navigato per oltre 100 ore, ovvero volato per oltre 40 ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di 3 mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti. Prodotti soggetti ad accisa Costituiscono prodotti soggetti ad accisa i prodotti energetici, l’alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali definiti dalle disposizioni dell’Unione Europea in vigore, escluso il gas fornito mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unione o una rete connessa a un tale sistema. Irrilevanza delle modalità organizzative e di esecuzione della vendita Secondo la normativa comunitaria, è considerato luogo di cessione di beni spediti o trasportati dal fornitore o per conto di questi, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto, il luogo in cui i beni si trovano al momento di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente (art. 33, par. 1, Dir. n. 2006/112/CE). Risulta, pertanto, fissata una deroga al più generale principio secondo il quale le cessioni a privati consumatori sono assoggettate ad IVA nel Paese di origine. 21 n. 2/2015 D Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. DOGANE e TERRITORIO Per questa ragione, la locuzione “cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili”, prevista dalle disposizioni nazionali che disciplinano, ai fini IVA, le “vendite a distanza” in ambito intracomunitario, deve intendersi riferita alle cessioni di beni con trasporto a destinazione da parte del cedente, a nulla rilevando le modalità di effettuazione dell’ordine di acquisto (art. 11-quater, comma 1, D.L. n. 35/2005, convertito dalla Legge n. 80/2005). Requisiti effettivi In altre parole, ciò che essenzialmente qualifica, in base alla disciplina comunitaria, le “vendite a distanza”, è che il trasporto della merce è effettuato direttamente dal fornitore o per suo conto nei confronti di un acquirente che opera come “privato consumatore” e non tanto la circostanza che, nella conclusione del relativo contratto, il cliente e il fornitore si avvalgono di mezzi tecnologici di comunicazione a distanza (fax, telefono, e-mail, ecc.). Ne consegue che le cessioni di beni sono ammesse al regime di non imponibilità e devono essere assoggettate ad imposta nello Stato membro di destinazione - anche se concluse presso il punto vendita del fornitore - quando il trasporto a destinazione dell’acquirente in altro Stato membro viene eseguito ad opera del cedente, configurandosi come accessorio all’operazione principale di cessione (circolare n. 20/E del 2006, § 3). In linea con queste indicazioni, è stato quindi precisato che le “vendite a distanza” sono caratterizzate non solo dalla circostanza che l’acquisto è perfezionato da un soggetto privato, ma soprattutto dal fatto che il trasporto della merce venduta è effettuato direttamente a cura del fornitore o per suo conto; ne consegue che, la cessione è da intendersi non imponibile anche se avviene nello stesso punto di vendita del soggetto fornitore, qualora il trasporto a destino sia effettuato dal fornitore o per suo conto (risoluzione n. 39/E del 2005). Differenza della “vendita a distanza” rispetto alla “tentata vendita” Come anticipato, le “vendite a distanza” sono caratterizzate non solo dalla circostanza che l’acquisto è perfezionato da un soggetto privato, ma soprattutto dal fatto che il trasporto della merce venduta è effettuato direttamente a cura del fornitore o per suo conto. Per questa ragione, la cessione è da intendersi non imponibile anche se avviene nello stesso punto di vendita del soggetto fornitore, qualora il trasporto a destino sia effettuato dal fornitore o per suo conto. Diversa è l’ipotesi della “tentata vendita”, che ricorre quando la merce è trasportata direttamente nel Paese UE di destinazione dagli incaricati alla vendita e, successivamente, venduta “in loco” dagli incaricati stessi, mediante la sottoscrizione del contratto da parte dell’acquirente. Solo all’atto della stipula del contratto effettuata nello Stato membro ha luogo l’alienazione del bene. Si tratta, pertanto, di un’operazione intracomunitaria posta in essere dal venditore per il tramite di un proprio incaricato alla vendita, che agisce per conto del venditore stesso in qualità di dipendente o, comunque, di rappresentante munito di apposito mandato con rappresentanza a vendere, tenuto alla stipula del contratto ed alla consegna della merce (risoluzione n. 39/E del 2005). “Tentata vendita” in Italia da parte del fornitore UE L’introduzione in Italia da altri Stati membri di beni per “tentata vendita” è sottratta alla disciplina degli acquisti intracomunitari, in quanto si tratta di beni che, se importati, beneficerebbero dell’ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali (R.M. n. 30/E del 2000). Tuttavia, nel momento in cui vengono meno le condizioni per l’applicazione della disposizione in questione (ad esempio, il bene viene venduto in Italia o vi resta definitivamente ovvero supera la durata temporale di permanenza nel territorio dello Stato prevista dai regolamenti comunitari che definiscono il regime dell’ammissione temporanea), 22 n. 2/2015 DOGANE e TERRITORIO D Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. l’introduzione del bene nel territorio dello Stato si configura come un’operazione assimilata ad un acquisto intra-UE, con obbligo, da parte del soggetto comunitario, di assolvere i relativi adempimenti, mediante nomina di un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato o mediante l’identificazione diretta (art. 35-ter, Decreto IVA). La successiva cessione da parte dell’operatore comunitario nei confronti dell’acquirente italiano, privato consumatore, rileva quale operazione interna da assoggettare ad imposta attraverso la partita IVA accesa in Italia. “Tentata vendita” in altri Paesi UE In caso di “tentata vendita” effettuata in altri Stati membri occorre fare riferimento alla normativa locale per valutare come siano state recepite da detto Stato membro le disposizioni comunitarie, ossia se esso consideri l’introduzione di prodotti per “tentata vendita” tra le acquisizioni per finalità rientranti nella sfera d’impresa - in quanto tali assimilate agli acquisti intracomunitari - ovvero se la parifichi alle introduzioni di beni che, a livello doganale, sono completamente esonerati da dazi all’importazione - come tali non assimilate agli acquisti intracomunitari. Anche la procedura di certificazione delle operazioni in esame varia, pertanto, in relazione al modo in cui esse sono qualificate dallo Stato membro nel quale i beni vengono trasportati/spediti (risoluzione n. 39/E del 2005). Trasferimento di beni trattato come cessione intracomunitaria Nell’eventualità che l’operazione debba considerarsi come una cessione intracomunitaria, il fornitore italiano effettua un trasferimento di beni a “se stesso” e, quindi, è tenuto ad emettere fattura in Italia in regime di non imponibilità per l’intero carico di beni inviato nello Stato membro, con acquisizione intracomunitaria nel medesimo Stato per il tramite della propria posizione IVA locale. La successiva vendita al consumatore finale rileva nel territorio dello Stato membro quale operazione interna da assoggettare ad imposta per mezzo della propria posizione IVA. In caso di rientro in Italia della merce invenduta, occorre assoggettare l’operazione alle disposizioni intracomunitarie e, quindi, la posizione IVA locale deve nuovamente fatturare i beni invenduti al fornitore italiano. Trasferimento di beni escluso dal regime delle operazioni intracomunitarie Nell’ipotesi in cui l’operazione sia assimilata all’introduzione di beni esonerati dai dazi doganali, invece, occorre accertarsi se lo Stato membro di destinazione permetta di sottrarre la merce alla disciplina intracomunitaria delle cessioni e di regolarizzarla solo al momento della vendita. Rimborso dell’IVA erroneamente pagata in Italia In caso di cessione da parte di soggetto IVA italiano, se lo Stato membro di destinazione del bene richiede il pagamento dell’imposta ivi applicabile sul corrispettivo dell’operazione già assoggettata a IVA nel territorio dello Stato, il contribuente può chiedere la restituzione dell’imposta assolta, entro il termine di 2 anni (art. 21, D.Lgs. n. 546/1992), decorrente dalla data di notifica dell’atto impositivo da parte della competente Autorità estera (art. 11-quater, comma 2, D.L. n. 35/2005). In pratica, al contribuente che abbia già corrisposto indebitamente l’IVA in Italia e che sia chiamato a versare l’imposta anche nel Paese membro di destinazione del bene, è data la possibilità di attivare il procedimento del c.d. “rimborso anomalo”. In questa ipotesi, la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo 2 anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. In proposito, il presupposto per la restituzione, dal quale far decorrere eccezionalmente il termine biennale di decadenza, 23 n. 2/2015 D Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. DOGANE e TERRITORIO coincide con la data di notifica dell’atto impositivo da parte della competente Autorità estera, ossia la data di notifica del provvedimento mediante il quale l’Amministrazione finanziaria dell’altro Paese membro qualifica le cessioni come “vendite a distanza”, da assoggettare ad imposizione nel proprio Stato. A partire da tale data, il contribuente ha tempo 2 anni per presentare istanza di rimborso dell’imposta già assolta in Italia (circolare n. 20/E del 2006, § 3). Utilizzo in compensazione del credito IVA Su richiesta del contribuente, il rimborso dell’imposta può essere effettuato anche tramite il riconoscimento, con provvedimento formale da parte del competente Ufficio delle entrate, di un credito di corrispondente importo utilizzabile in compensazione “orizzontale” (art. 11-quater, comma 2, D.L. n. 35/2005). Il provvedimento che consente di compensare l’imposta indebitamente versata con altri debiti IVA (compensazione “verticale”) o con debiti per altri tributi e contributi (compensazione “orizzontale”) va adottato solo dopo che l’Ufficio competente in ragione del domicilio fiscale del richiedente ha accertato l’esistenza dei presupposti del credito. Per il diritto al rimborso, non è sufficiente il mero avvio della procedura di controllo da parte dell’Autorità dell’altro Paese membro, ma occorre che quest’ultimo faccia valere la pretesa impositiva tramite notifica del relativo atto di accertamento. Il rimborso ha ad oggetto l’imposta relativa alle operazioni per le quali sia definitivamente acclarata la debenza del tributo nell’altro Paese membro e sempre che la stessa sia stata precedentemente versata all’Erario italiano (circolare n. 20/E del 2006, § 3). 24 n. 2/2015 DOGANE e TERRITORIO D Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Adempimenti Servizi trasporto merci “B2B”: prestatore extra-UE, committente IT di Andrea Giardini - Dottore commercialista e Revisore legale Nell’ambito dei servizi di trasporto merci Business To Business (B2B), ove il prestatore sia un soggetto passivo extra-UE, mentre il committente sia un soggetto passivo italiano, si possono individuare differenti casistiche: Luogo di inizio trasporto: Italia Luogo di inizio trasporto: Paese UE Luogo di inizio trasporto: Paese extra-UE 1.a. luogo di arrivo: Italia; 1.b. luogo di arrivo: Paese UE; 1.c. luogo di arrivo: Paese extra-UE; 2.a. luogo di arrivo: Italia; 2.b. luogo di arrivo: Paese UE; 2.c. luogo di arrivo: Paese extra-UE; 3.a. luogo di arrivo: Italia; 3.b. luogo di arrivo: Paese UE; 3.c. luogo di arrivo: Paese extra-UE. Luogo di inizio del trasporto: Italia Esempio luogo di arrivo: Italia Fatturazione Un’azienda italiana incarica un vettore svizzero di trasportare merce da Milano a Roma. Il prestatore (vettore) svizzero (extra-UE) dovrà emettere al committente IT fattura non soggetta ad IVA svizzera; l’operazione è territorialmente rilevante in Italia e il committente IT provvederà ad autofatturarsi la prestazione ricevuta con IVA al 22% e provvederà ad effettuare la registrazione sul registro IVA acquisti e vendite. Si precisa che il committente italiano deve autofatturarsi la prestazione obbligatoriamente, in quanto la fattura ricevuta dal prestatore extra-UE non è un documento valido ai fini IVA. 25 n. 2/2015 D Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. DOGANE e TERRITORIO Esempio autofattura CH TRANSPORT S.A. R. De Lausanne, 12 Geneve (Suisse) TVA: CH 123.456IVA AUTOFATTURA Emessa ai sensi dell’art.17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, per prestazione di servizi “B2B” effettuata da prestatore soggetto passivo d’imposta extra-comunitario Milano, 12/07/2014 BETA MECCANICHE S.r.l. Viale Zara, 20 20100 - Milano P. IVA: IT01122334455 Annotata al n. 110 del registro vendite reverse charge Annotata al n. 186 del registro acquisti reverse charge Descrizione Riferimento fattura extra-CE n. ……… CH Transport S.A., ricevuta in data …………………….., per prestazioni di trasporto merci da Milano a Roma 1) Imponibile 2) IVA 22% 3) TOTALE Importo 1.500,00 1.500,00 330,00 € 1.830,00 Esempio luogo di arrivo: Paese UE Un’azienda italiana incarica un vettore svizzero di trasportare merce dall’Italia alla Germania. Fatturazione Il prestatore (vettore) svizzero (extra-UE) dovrà emettere al committente IT fattura non soggetta ad IVA svizzera; l’operazione è territorialmente rilevante in Italia e il committente IT provvederà ad autofatturarsi la prestazione ricevuta con IVA al 22% e provvederà ad effettuare l’annotazione sul registro IVA acquisti e vendite. Si precisa che il committente italiano deve autofatturarsi la prestazione obbligatoriamente, in quanto la fattura ricevuta dal prestatore extra-UE non è un documento valido ai fini IVA. Per un esempio di autofattura della prestazione extra-UE, si veda il precedente esempio 1.a, rispetto al quale cambierà la sola descrizione del servizio erogato (prestazione di servizi di trasporto merci a committente IT, con partenza IT e arrivo in Paese UE). Esempio luogo di arrivo: Paese extra-UE Un’azienda italiana incarica un vettore svizzero di trasportare merce dall’Italia alla Svizzera. Fatturazione Il prestatore (vettore) svizzero (extra-UE) dovrà emettere al committente IT fattura non soggetta ad IVA svizzera; l’operazione è territorialmente rilevante in Italia, ma, essendo collegata ad una operazione di esportazione merci, il committente IT si autofatturerà la prestazione ricevuta non imponibile IVA (art. 9, comma 1, n. 2, Decreto IVA) e provvederà ad effettuare l’annotazione sul registro IVA acquisti e vendite. Si precisa che il committente italiano deve autofatturarsi la prestazione obbligatoriamente, in quanto la fattura ricevuta dal prestatore extra-UE non è un documento valido ai fini IVA. 26 n. 2/2015 DOGANE e TERRITORIO Esempio autofattura D Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. CH TRANSPORT S.A. R. De Lausanne, 12 Geneve (Suisse) TVA: CH 123.456IVA AUTOFATTURA Emessa ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, per prestazione di servizi “B2B” effettuata da prestatore soggetto passivo d’imposta extra-comunitario Milano, 12/07/2014 BETA MECCANICHE S.r.l. Viale Zara, 20 20100 - Milano P. IVA: IT01122334455 Annotata al n. 110 del registro vendite reverse charge Annotata al n. 186 del registro acquisti reverse charge Descrizione Importo Riferimento fattura n. ……….… CH Transport S.A. ricevuta in data ……….., per prestazioni di trasporto merci da Milano a Roma 1.500,00 ANNOTAZIONI: 1) Imponibile IVA operazione non imponibile IVA ex art. 9, comma 1, 2) IVA n. 2, D.P.R. n. 633/1972 3) TOTALE 1.500,00 0,00 € 1.500,00 Luogo di inizio del trasporto: Paese UE Esempio luogo di arrivo: Italia Un’azienda italiana incarica un vettore svizzero di trasportare merce dalla Germania all’Italia. Fatturazione Il prestatore (vettore) svizzero (extra-UE) dovrà emettere al committente IT fattura non soggetta ad IVA svizzera; l’operazione è territorialmente rilevante in Italia e il committente IT provvederà ad autofatturarsi la prestazione ricevuta con IVA al 22% e ad effettuare la doppia registrazione sul registro IVA acquisti e vendite. Si precisa che il committente italiano deve autofatturarsi la prestazione obbligatoriamente, in quanto la fattura ricevuta dal prestatore extra-UE non è un documento valido ai fini IVA. Per un esempio di autofattura della prestazione extra-UE, si veda il precedente esempio 1.a, rispetto al quale cambierà la sola descrizione del servizio erogato (prestazione di servizi di trasporto merci a committente IT, con partenza da Paese UE e arrivo in IT). Esempio luogo di arrivo: Paese UE Un’azienda italiana incarica un vettore svizzero di trasportare merce dalla Germania alla Spagna. Fatturazione Il prestatore (vettore) svizzero (extra-UE) dovrà emettere al committente IT fattura non soggetta ad IVA svizzera; l’operazione è territorialmente rilevante in Italia e il committente IT provvederà ad autofatturarsi la prestazione ricevuta con IVA al 22% e ad effettuare la doppia annotazione sul registro IVA acquisti e vendite. Si precisa che il committente italiano deve autofatturarsi la prestazione obbligatoriamente, in quanto la fattura ricevuta dal prestatore extra-UE non è un documento valido ai fini IVA. 27 n. 2/2015 D Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. DOGANE e TERRITORIO Per un esempio di autofattura della prestazione extra-UE, si veda il precedente esempio 1.a, rispetto al quale cambierà la sola descrizione del servizio erogato (prestazione di servizi di trasporto merci a committente IT, con partenza da Paese UE e arrivo in altro Paese UE). Esempio luogo di arrivo: Paese extra-UE Un’azienda italiana incarica un vettore svizzero di trasportare merce dalla Germania alla Svizzera. Fatturazione Il prestatore (vettore) svizzero (extra-UE) dovrà emettere al committente IT fattura non soggetta ad IVA svizzera; l’operazione è territorialmente rilevante in Italia, ma essendo collegata ad una operazione di esportazione (è infatti importante ricordare che si considera esportazione anche il passaggio da un Paese UE ad un Paese extra-UE), il committente IT si autofatturerà la prestazione ricevuta non imponibile IVA (ex art. 9, comma 1, n. 2, Decreto IVA) e provvederà ad effettuare l’annotazione sul registro IVA acquisti e vendite. Si precisa che il committente italiano deve autofatturarsi la prestazione obbligatoriamente, in quanto la fattura ricevuta dal prestatore extra-UE non è un documento valido ai fini IVA. Per un esempio di autofattura della prestazione extra-UE, si veda il precedente esempio 1.c, rispetto al quale cambierà la sola descrizione del servizio erogato (prestazione di servizi di trasporto merci a committente IT, con partenza da Paese UE e arrivo in Paese extra-UE). Luogo di inizio del trasporto: Paese extra-UE Esempio luogo di arrivo: Italia Un’azienda italiana incarica un vettore svizzero di trasportare merce dalla Svizzera all’Italia. Fatturazione Il prestatore (vettore) svizzero (extra-UE) dovrà emettere al committente IT fattura non soggetta ad IVA svizzera; l’operazione è territorialmente rilevante in Italia, ma essendo collegata ad una operazione di importazione, il committente IT si autofatturerà la prestazione ricevuta non imponibile IVA (ex art. 9, comma 1, n. 2, Decreto IVA) e provvederà ad effettuare l’annotazione sul registro IVA acquisti e vendite. Si precisa che il committente italiano deve autofatturarsi la prestazione obbligatoriamente, in quanto la fattura ricevuta dal prestatore extra-UE non è un documento valido ai fini IVA. Inoltre, le spese di trasporto godono della non imponibilità nel solo caso in cui siano incluse nella determinazione del valore dell’importazione assoggettato ad IVA in dogana, mentre, se non sono dichiarate in bolletta doganale, sono soggette ad IVA al 22%. Per un esempio di autofattura della prestazione extra-UE, si veda il precedente esempio 1.c, rispetto al quale cambierà la sola descrizione del servizio erogato (prestazione di servizi di trasporto merci a committente IT, con partenza da Paese extra-UE e arrivo in IT). Esempio luogo di arrivo: Paese UE Un’azienda italiana incarica un vettore svizzero di trasportare merce dalla Svizzera alla Spagna. Fatturazione Il prestatore (vettore) svizzero (extra-UE) dovrà emettere al committente IT fattura non soggetta ad IVA svizzera; l’operazione è territorialmente rilevante in Italia e il committente IT provvederà ad autofatturarsi la prestazione ricevuta con IVA al 22% e ad effettuare la doppia annotazione sul registro IVA acquisti e vendite. Si precisa che il committente italiano deve autofatturarsi la prestazione obbligatoriamente, in quanto la fattura ricevuta dal prestatore extra-UE non è un documento valido ai fini IVA. 28 n. 2/2015 DOGANE e TERRITORIO D Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Per un esempio di autofattura della prestazione extra-UE, si veda il precedente esempio 1.a, rispetto al quale cambierà la sola descrizione del servizio erogato (prestazione di servizi di trasporto merci a committente IT, con partenza da Paese extra-UE e arrivo in Paese UE). Esempio luogo di arrivo: Paese extra-UE Un’azienda italiana incarica un vettore svizzero di trasportare merce dalla Svizzera alla Russia. Fatturazione Il prestatore (vettore) svizzero (extra-UE) dovrà emettere al committente IT fattura non soggetta ad IVA svizzera; l’operazione è territorialmente rilevante in Italia e il committente IT provvederà ad autofatturarsi la prestazione ricevuta con IVA al 22% e ad effettuare la doppia registrazione sul registro IVA acquisti e vendite. Si precisa che il committente italiano deve autofatturarsi la prestazione obbligatoriamente, in quanto la fattura ricevuta dal prestatore extra-UE non è un documento valido ai fini IVA. Per un esempio di autofattura della prestazione extra-UE, si veda il precedente esempio 1.a, rispetto al quale cambierà la sola descrizione del servizio erogato (prestazione di servizi di trasporto merci a committente IT, con partenza da Paese extra-UE e arrivo in altro Paese UE). INTRASTAT e Comunicazione “black-list” Schema di sintesi In relazione a tutti gli esempi sopra riportati (1.a-b-c/2.a-b-c/3.a-b-c), si precisa che: - in nessun caso, è necessario presentare l’INTRASTAT, in quanto le prestazioni sono rese da soggetto passivo extra-UE; - è necessario presentare la Comunicazione “black-list”, nei casi in cui il committente extra-UE sia un soggetto passivo avente sede, residenza o domicilio in Paese “black-list” oppure, pur non appartenendo a Paese “black-list”, è costituito come stabile organizzazione o rappresentante fiscale nel proprio Stato di soggetti passivi aventi sede, residenza o domicilio in Paese “black-list”. Esempio Prestatore 1.a CommitInizio Fine tente trasporto trasporto Extra-UE IT soggetto Italia soggetto passivo passivo Fatturazione Italia Operazione soggetta a IVA Committente IT autofattura prestazione con IVA 22% 1.b Paese UE Operazione soggetta a IVA Committente IT autofattura prestazione con IVA 22% 1.c Paese extra-UE Committente IT autofattura prestazione con N.I. IVA ex art. 9, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 633/1972 29 n. 2/2015 D Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. DOGANE e TERRITORIO 2.a Italia Operazione soggetta a IVA Committente IT autofattura prestazione con IVA 22% 2.b Paese UE Operazione soggetta a IVA Committente IT autofattura prestazione con IVA 22% 2.c Paese extra-UE Committente IT autofattura prestazione con N.I. IVA ex art. 9, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 633/1972 Italia Committente IT autofattura prestazione con N.I. IVA ex art. 9, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 633/1972 3.b Paese UE Operazione soggetta a IVA Committente IT autofattura prestazione con IVA 22% 3.c Paese extra-UE Operazione soggetta ad IVA Committente IT autofattura prestazione con IVA 22% 3.a Extra-UE IT soggetto Paese UE soggetto passivo passivo Extra-UE IT soggetto Paese soggetto passivo extra-UE passivo 30 n. 2/2015 GESTIONE CONTABILE e PROCESSI G Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Adempimenti Variazione eccedenza IVA a rimborso di Marco Bargagli Rimborso IVA: modalità di richiesta Dichiarazione annuale IVA: rigo VX4 L’Agenzia delle entrate ha fornito importanti delucidazioni in merito alla variazione di utilizzo dell’eccedenza IVA infrannuale, già chiesta a rimborso tramite la presentazione del Mod. TR (risoluzione n. 99/E, 2014). La richiesta di rimborso IVA può essere effettuata avvalendosi della dichiarazione annuale IVA, compilando il rigo VX4 del relativo modello. Nello specifico, il rigo VX4 è riservato ai contribuenti che intendono chiedere il rimborso del credito d’imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta precedente. Tale rimborso compete solo se l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale è superiore a 2.582,28 euro, ma può essere richiesto anche per un importo inferiore. Inoltre: Condizioni e regole operative - in caso di cessazione dell’attività, il rimborso compete senza limiti di importo; - il contribuente può richiedere il rimborso qualora dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta risulti un’eccedenza IVA detraibile e dalle dichiarazioni relative ai 2 anni immediatamente precedenti risultino eccedenze d’imposta detraibili riportate in detrazione nell’anno successivo. In tal caso, il rimborso compete per il minore degli importi delle predette eccedenze, anche se inferiori al suindicato limite di 2.582,28 euro. Dichiarazione annuale dei redditi: quadro RX Il rimborso IVA deve essere richiesto previa compilazione del quadro RX della dichiarazione annuale Mod. UNICO. In particolare, il quadro RX della dichiarazione si compila per l’indicazione delle modalità di utilizzo dei crediti d’imposta e/o delle eccedenze di versamento a saldo, nonché per l’indicazione del versamento annuale dell’IVA. I crediti d’imposta e/o le eccedenze di versamento a saldo d’imposta possono essere richiesti a rimborso, utilizzati in compensazione (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997), ossia portati in diminuzione delle imposte dovute per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione. Tuttavia, il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell’art. 17, a decorrere dall’anno 2014, è aumentato a 700.000 euro per ciascun anno solare (art. 9, comma 2, D.L. n. 35/2013; Legge n. 64/2013). 31 n. 2/2015 G Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. GESTIONE CONTABILE e PROCESSI Mod. IVA TR Come noto, il 26 marzo scorso, è stato approvato il Mod. IVA TR, con le relative istruzioni, da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, comprensivo del prospetto riepilogativo riservato all’ente o società controllante per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo (Provv. Agenzia delle entrate n. 43436/2014). Il modello in rassegna deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997). In alternativa, lo stesso credito può essere utilizzato in compensazione nel Mod. F24 (art. 8, D.P.R. n. 542/1999). Schema di sintesi Rigo VX4 (Dichiarazione annuale IVA) Forme di rimborso IVA Quadro RX (Modello Unico) Modello IVA TR I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate L’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti al contribuente, avuto riguardo alla facoltà di variare la scelta di utilizzo della eccedenza di credito IVA trimestrale effettuata tramite la presentazione del Mod. TR (risoluzione n. 99/E, 2014). Conseguentemente, l’Ufficio ha diramato istruzioni circa l’esatta interpretazione delle relative regole IVA (art. 38-bis, Decreto IVA). Nello specifico, nel corso di un’istruttoria relativa a due istanze di rimborso trimestrale presentate, l’Ufficio finanziario ha dovuto valutare la possibilità di revoca e/o conversione di tali istanze, presentate nei termini. In particolare: Casi pratici - nel primo caso, era stata richiesta la revoca del rimborso in favore di un successivo utilizzo in compensazione in sede di dichiarazione annuale, mediante rettifica del Mod. TR; - nel secondo caso, l’errata richiesta di rimborso era stata seguita dall’utilizzo in compensazione del credito IVA entro il termine di scadenza della presentazione del Mod. TR per il trimestre di riferimento. A fattor comune, i rimborsi in oggetto non erano ancora stati erogati da parte dell’Ufficio finanziario e la richiesta di revoca relativa al primo caso nasceva dalla mancanza di liquidità, nonché dalla difficoltà di stipulare onerose polizze fideiussorie da parte del contribuente. Rettifica del Mod. IVA TR L’Agenzia delle entrate, nel richiamato documento di prassi, ha, in prima analisi, specificato che, con la presentazione del Mod. TR, il contribuente esprime la propria volontà in ordine all’utilizzo delle eccedenze di credito IVA infrannuale. Prima della scadenza dei termini per la presentazione dell’istanza, il contribuente ha facoltà di rettificare o integrare tale scelta, mediante la presentazione di una nuova istanza nella quale andrà barrata l’apposita casella “correttiva nei termini”, come espressamente previsto dalle istruzioni al Mod. TR. 32 n. 2/2015 GESTIONE CONTABILE e PROCESSI G Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. In particolare, la facoltà di rettificare il Mod. TR, validamente e tempestivamente presentato (art. 8, D.P.R. n. 542/1999), viene concessa anche una volta decorso il termine di presentazione della “correttiva nei termini” (ovvero entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento). Tuttavia, la modifica della modalità di utilizzo del credito, operata tramite la presentazione di un nuovo Mod. TR, dovrà successivamente trovare corretta esposizione nella dichiarazione annuale IVA, con la conseguenza che la rettifica del Mod. TR non potrà essere esercitata dopo la data di presentazione della stessa dichiarazione. Utilizzo in compensazione dell’eccedenza di credito IVA infrannuale L’errata richiesta di rimborso, alla quale segue l’utilizzo in compensazione del credito IVA entro il termine di scadenza della presentazione del Mod. TR per il trimestre di riferimento, senza aver previamente operato la rettifica dell’istanza, è stata qualificata dall’Agenzia delle entrate come indebito utilizzo di somme in compensazione sanzionabile (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997). Sullo specifico punto, nel documento di prassi vengono richiamati i precedenti giurisprudenziali del giudice di legittimità, in base ai quali è stata negata al contribuente la possibilità di utilizzare mensilmente in detrazione l’eccedenza IVA detraibile, già chiesta a rimborso nella dichiarazione annuale, in assenza di una preventiva revoca della richiesta di rimborso. In merito, la Suprema Corte di cassazione ha ritenuto che l’esercizio indebito della detrazione IVA realizza un omesso versamento di somme dovute all’Erario e, quindi, una infrazione rilevante ai fini della determinazione dell’imposta (Sent. nn. 7254 del 12 maggio 2003 e 4246 del 23 febbraio 2007). Tuttavia, in tale ipotesi, il contribuente potrà avvalersi, qualora ne ricorrano i presupposti, dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997). 33 n. 2/2015 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. IAS/IFRS: IL TOP IN MATERIA LO OFFRE IPSOA Un approccio pratico, con casi, esempi e tavole di sintesi, per comprendere l’applicazione degli IAS/IFRS alle situazioni italiane. Le novità 2014 riguardano: • il nuovo IFRS 13: Fair value measurement, applicabile ai bilanci 2013; • i principi in materia di bilancio consolidato (IFRS 10, IFRS 11 e IFRS 12) obbligatori a partire dai bilanci 2014; • le modifiche allo IAS 27 sul bilancio separato e allo IAS 28 sul metodo del patrimonio netto; • l’introduzione di una sezione dedicata al Framework, ovvero al quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio. CON CD-ROM Ed in più il CD-ROM con il testo integrale aggiornato di tutti i principi IAS e IFRS emessi dallo IASB e adottati dall’Unione europea. Acquista su www.shop.wki.it Rivolgiti alle migliori librerie della tua città Contattaci 02.82476.794 [email protected] Y88EG FI Contatta un agente di zona www.shop.wki.it/agenzie GESTIONE CONTABILE e PROCESSI G Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Procedure operative Premi alla clientela di Mariapaola Spini - Dottore commercialista Aspetti generali Nella prassi commerciale, a sostegno dell’attività di marketing o di determinate strategie di business, il venditore può corrispondere al cliente un contributo, in genere definito contrattualmente, di natura finanziaria, sotto forma di contributo autonomo, se riconosciuto per specifiche prestazioni di servizio di tipo promozionale, di sconto, quale riduzione di prezzo della merce compravenduta o del servizio scambiato, con conseguente riduzione dei propri ricavi o, in alternativa, di denaro. Nel dettaglio, i premi costituenti: Casistica a) corrispettivi per prestazioni di servizio autonome corrispondono alla remunerazione da parte del venditore al cliente, a fronte di prestazioni di servizi, svolte in via autonoma e ulteriore rispetto al contratto principale di compravendita. Trattandosi di un’operazione diversa ed ulteriore rispetto alla compravendita, è soggetta agli ordinari adempimenti in materia IVA, in primo luogo all’obbligo di fatturazione; b) sconti e riduzioni di prezzo corrispondono ad una riduzione del corrispettivo rispetto alle originarie condizioni pattuite, al raggiungimento di determinati obiettivi di fatturato, che, in quanto successivi alla vendita, possono essere definiti come premi; c) cessioni di denaro sono premi, la cui erogazione dipende dalla valutazione e valorizzazione del grado di fedeltà dei propri clienti da parte della società venditrice. Adempimenti amministrativi e risvolti fiscali Alle tre tipologie di premio indicate si applicano differenti regimi. Corrispettivi per prestazioni promozionali Sono considerate “servizi promozionali” le seguenti operazioni: - esposizione preferenziale: trattasi di un’esposizione dei prodotti del fornitore in posizioni particolarmente visibili presso il proprio punto vendita. Si tratta, ad esempio, delle operazioni denominate: fuori scaffale, fuori banco, testata di gondola, isola o box pallet, evidenziazione a scaffale, ampliamento spazio; - presidio e mantenimento dell’assortimento dei prodotti nel punto vendita: il venditore o distributore vincola in modo continuativo (o per un determinato periodo) uno spazio ben determinato nel proprio punto vendita per una determinata gamma o un numero di prodotti o referenze del fornitore; 35 n. 2/2015 G Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. GESTIONE CONTABILE e PROCESSI - nuove aperture: il fornitore, al fine di condividere un’azione di marketing con il distributore, può chiedere l’esposizione preferenziale o volantini sui prodotti in occasione dell’apertura di nuovi punti vendita, del loro ampliamento e del rinnovo dei locali; - inserimento prodotti (listing o fast listing): il distributore assume l’obbligo di esporre il prodotto (ad esempio, nuovo prodotto in lancio) per un determinato periodo di tempo; - operazioni volantino: attività volte ad includere i prodotti del fornitore in volantini promozionali da diffondere nei punti vendita; - esclusiva: attività di vendita, utilizzando banchi conservatori del fornitore (ad esempio, banchi frigo per gelati), di prodotti esclusivamente del fornitore stesso e non anche della medesima tipologia di prodotti della concorrenza; - operazioni di co-marketing: attività consistenti nell’organizzazione di promozione/vendita dei prodotti del fornitore in formato speciale, abbinati a gadgets per operazioni a premio oppure nello svolgimento di attività promozionali che affianchino i prodotti/loghi del fornitore a quelli propri del distributore; - cessione dei dati pro-filiazione cliente: si rendono disponibili dati statistici anonimi utili per conoscere i comportamenti di acquisto dei clienti del proprio punto vendita. Compenso Nella prassi commerciale, il compenso è stabilito, in base ad accordi contrattuali, in misura fissa o, più frequentemente, in percentuale sul fatturato. Fatturazione Considerato che il premio corrisposto rappresenta una remunerazione di una prestazione di servizio, spetta al cliente emettere la fattura contestualmente all’incasso, con aliquota IVA ordinaria (22%), anche se il bene o servizio oggetto di compravendita potrebbe essere soggetto ad aliquote diverse (ad esempio 4% o 10%). La fattura può essere: - per specifiche operazioni: singola o riepilogativa. È opportuno che la fattura riporti la dicitura “acconto” e “salvo conguaglio”, conguaglio che verrà determinato e fatturato a consuntivo. Potrà essere addebitato in un unico documento che indichi la base dell’accordo (fatturato effettivo e percentuale concordata), gli acconti già corrisposti e il residuo; - oppure, con cadenze periodiche, rese nell’ambito di un’attività promozionale unitaria, articolata nel tempo, nel caso di pagamenti periodici a cui segue l’obbligo di fatturazione. Per il conguaglio, vale quanto esposto al punto precedente. Caso pratico 1 La società F.lli Rossi & C. S.n.c. esercente l’attività commerciale di abbigliamento riceve dal fornitore Gamma S.r.l. un premio concordato in un contratto commerciale. 36 n. 2/2015 G Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. GESTIONE CONTABILE e PROCESSI Esempio fattura F.lli Rossi & C. S.n.c. Via Napoli, 60 20121 - Varese P. IVA: 08985688157 FATTURARE A: Gamma S.r.l. FATTURA N. 100 DATA: 15/09/2014 INDIRIZZO: Via Gramsci, 30 20121 - Varese P. IVA: 02315489600 Q.tà Articolo Descrizione Prezzo Bonus per esposizione preferenziale dei prodotti xxx e xxy presso Vs. punto vendita nei mesi di giugno - luglio - agosto 2014 ANNOTAZIONI: Rif. accordo commerciale del … Importo 500 Imponibile 500 IVA 22% 110 TOT. FATTURA € 610 Per il cliente (prestatore), le somme incassate sono da allocare in bilancio tra i ricavi diversi. Rilevazioni contabili in capo al venditore Conto Cliente Gamma S.r.l. Dare Avere 610 Ricavi diversi 500 IVA c/vendita 110 Emessa fattura n. 100 del 15 settembre 2014 Per il fornitore, i bonus qualitativi rappresentano un costo per prestazioni di servizi: Rilevazioni contabili in capo al fornitore Conto Dare Fornitore F.lli Rossi S.n.c. Avere 610 Spese per prestazioni di servizi 500 IVA c/acquisti 110 Ricevuta fattura n. 350 del 15 settembre 2014 37 n. 2/2015 G Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. GESTIONE CONTABILE e PROCESSI Sconti incondizionati e riduzioni di prezzo Per gli sconti condizionati, spetta al venditore emettere nota di credito quale variazione in diminuzione di imponibile e aliquota nel rispetto di quanto disposto dalle regole IVA (art. 26, comma 2, Decreto IVA). Si tratta, quindi, di uno sconto/premio condizionato al realizzarsi di un normale accadimento commerciale di vendita, oppure di uno sconto/premio incondizionato concesso al termine di un periodo concordato. Gli sconti o abbuoni possono essere: - sconti/premi di fine periodo incondizionati, cioè concessi a prescindere dal raggiungimento di uno specifico obiettivo di fatturato o volumi di vendita; - sconti/premi al raggiungimento di determinati volumi di vendite; - sconti/ premi di fine anno a target al raggiungimento di altri obiettivi (ad esempio: riduzione di resi, media del fatturato sul punto vendita, ecc.); - sconti/premi di fine anno condizionati concessi ai clienti che si trovino in particolari situazioni o che applicano degli sconti a favore dei consumatori (ad esempio: invenduti di campagna, sottocosto, ecc.); - sconti logistici concessi ai clienti che provvedono direttamente alla distribuzione dei prodotti nei propri punti vendita prelevandolo dai magazzini centrali; - sconti/premi per acquisto di una combinazione di prodotti o di un numero minimo; - sconti/premi per rispetto delle condizioni di pagamento e delle scadenze pattuite; - sconti/premi per carico completo/acquisto a bancale tali da ottimizzare i processi logistici di spedizione presso i magazzini o i punti vendita; - sconti/premi per riordino giacenze di prodotti a fronte dell’impegno ad acquistare determinate quantità in base alle giacenze di deposito; - sconto riduzione di prezzo per migliorare la vendibilità di prodotti “in stock”. Sconti Lo sconto/premio può essere determinato in misura fissa o percentuale sul fatturato di riferimento. Fatturazione Gli sconti/abbuoni ai fini fiscali costituiscono delle riduzioni di prezzo che comportano delle variazioni dell’importo fatturato dal venditore e, in conformità alle condizioni contrattuali, si possono verificare diverse ipotesi. La prima ipotesi prevede sconti direttamente applicabili esposti in fattura, a decremento del corrispettivo. Caso pratico 2 La società F.lli Rossi & C. S.n.c. esercente l’attività commerciale di abbigliamento riceve dal fornitore Gamma S.r.l. un premio concordato da accordi commerciali, quale sconto a fronte di quantità acquistate di determinati articoli. 38 n. 2/2015 G Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. GESTIONE CONTABILE e PROCESSI Esempio fattura Gamma S.r.l. Via Gramsci, 30 20121 - Varese P. IVA: 02315489600 FATTURARE A: F.lli Rossi & C. S.n.c. FATTURA N. 350 DATA: 15/09/2014 INDIRIZZO: Via Napoli, 60 20121 - Varese P. IVA: 08985688157 Q.tà Articolo 500 2KK Descrizione Prezzo Abiti donna art. “XXY” Sconto concordato 5% (incondizionato) ANNOTAZIONI: Rif. acconto commerciale stipulato in data ... Importo 50 25.000 - 1.250 Imponibile 23.750 IVA 22% 5.225 TOT. FATTURA € 28.975 Rilevazioni contabili in capo al venditore Conto Dare Cliente F.lli Rossi S.n.c. Avere 28.975 Merci c/vendita 23.750 IVA c/vendita 5.225 Emessa fattura n. 350 del 15 settembre 2014 Rilevazioni contabili in capo all’acquirente Conto Dare Fornitore Gamma S.r.l. Avere 28.975 Merci c/acquisti 23.750 IVA c/acquisti 5.225 Ricevuta fattura n. 350 del 15 settembre 2014 Nella seconda ipotesi, gli sconti si verificano successivamente all’emissione della fattura. Emissione delle note di credito A decremento dell’imponibile e dell’imposta può essere emessa una nota di credito (art. 26, comma 2, Decreto IVA), alternativamente da parte del venditore come pure dell’acquirente. 39 n. 2/2015 G Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. GESTIONE CONTABILE e PROCESSI Trattasi di una facoltà che, come tale, consente al cedente di emettere la nota di credito che abbia solo effetti contabili, da annotare sul libro giornale. Non emerge l’obbligo di rettificare in diminuzione la relativa imposta, ma un diritto che può essere o non essere esercitato. E solo nel caso che tale diritto venga esercitato dal cedente sorge l’obbligo di una corrispondente detrazione da parte del cessionario. Limite temporale La nota di credito e la conseguente detrazione dell’IVA sono consentite entro un anno dalla effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti. Contenuto La nota di credito, oltre ai dati obbligatori, è opportuno che riporti gli elementi necessari ad individuare lo sconto/premio riconosciuto al cliente, quali: - la tipologia di sconto/premio, condizionato/incondizionato o, in alternativa, il riferimento all’accordo; - i prodotti sul cui acquisto è applicato lo sconto/premio, laddove siano elementi rilevanti; - l’indicazione della fattura a cui si riferisce; - il riferimento della normativa IVA applicata; - il periodo di riferimento. Premi costituenti cessioni di denaro Il venditore che corrisponde una somma di denaro al cliente non è soggetto agli obblighi di fatturazione, in quanto le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro non sono considerate cessioni di beni. Il premio percepito può essere inteso come una cessione di denaro sotto forma di liberalità, la quale è esclusa dal campo IVA (art. 2, Decreto IVA). La nota di credito emessa dal venditore ha rilevanza esclusivamente contabile. 40 n. 2/2015 GESTIONE CONTABILE e PROCESSI G Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Procedure operative La fatturazione dei consorzi di Renzo Pravisano - Dottore commercialista e Revisore legale Il consorzio rappresenta un’organizzazione di soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) liberamente creata o obbligatoriamente imposta dalla legge per il soddisfacimento in comune di un bisogno proprio condiviso in comune (artt. 2602 e ss., c.c.). Il consorzio è un contratto di organizzazione ed accessorio. In particolare, esso è definito come contratto di organizzazione, in quanto non è fine a se stesso, ma: Finalità - risulta propedeutico per la funzionalità di altri rapporti o contratti; - serve per fornire un’organizzazione coordinata ad altre forme organizzative di ciascuna impresa aderente. Inoltre, esso costituisce un contratto accessorio, in quanto espleta la funzione di organizzazione in favore delle imprese consorziate. In linea generale, sotto il profilo di: Tipologie a) loro costituzione, i consorzi si distinguono in: volontari, obbligatori o coattivi. Sono volontari quei consorzi la cui costituzione è lasciata alla libera iniziativi dei soggetti (ad esempio, consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi). Sono obbligatori quelli imposti da norme di legge imperative (ad esempio, consorzi obbligatori per la manutenzione delle strade). Infine, sono coattivi quei consorzi costituiti con la partecipazione coattiva di tutti i soggetti coinvolti o interessati, al fine di garantire la suddivisione degli oneri e la realizzazione in comune dei relativi interessi (ad esempio, consorzi di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario); b) oggetto dell’attività: consorzi con attività interna e consorzi con attività esterna. Si definiscono consorzi interni quelli che hanno come scopo la tutela dei consorziati (con: la creazione di un marchio comune, la valorizzazione dei prodotti di un determinato territorio, ecc.). Sono consorzi esterni quelli che espletano attività economiche nel mercato, ponendosi con un’organizzazione intermediaria fra consorziati e terzi, con l’assunzione di obbligazioni economiche nei confronti dei terzi per conto dei consorziati. Tale distinzione è molto importante, in quanto, mentre i consorzi interni possiedono solo il codice fiscale, i consorzi esterni debbono possedere il codice fiscale/partita IVA. Va peraltro precisato che i consorzi interni con il solo codice fiscale debbono obbligatoriamente astenersi dal porre in essere qualunque attività che comporti l’esercizio di attività commerciali in senso giuridico sostanziale o agricole, in caso contrario, prima di iniziare tale attività, debbono obbligatoriamente munirsi di partita IVA; c) tipo di attività espletata: consorzi amministrativi, consorzi in agricoltura, consorzi industriali (o commerciali). Sono amministrativi quei consorzi che hanno la qualifica e la posizione giuridica di enti di diritto pubblico e che svolgono compiti di Pubblica amministrazione. I consorzi in agricoltura sono costituiti per lo svolgimento di compiti inerenti alla valorizzazione dei prodotti e fondi relativi al settore agricolo in generale. Infine, i consorzi industriali o commerciali sono quelli costituiti per l’ordinamento della produzione e degli scambi. 41 n. 2/2015 G Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. GESTIONE CONTABILE e PROCESSI Si considerano, in ogni caso, rientranti nell’esercizio di attività commerciali: Esercizio di attività commerciali - cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita; - erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore, servizi fognatura e depurazione; - gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; - gestione di spacci aziendali, mense e somministrazione di pasti; - trasporto e deposito di merci; - trasporto di persone; - organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; - prestazioni alberghiere e di alloggio; - servizi portuali ed aeroportuali; - pubblicità commerciale in genere, comprese le sponsorizzazioni; - telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari; - intermediazione commerciale in genere. Da quanto esposto, è possibile consigliare che tutti i consorzi, anche quelli interni, siano muniti di partita IVA/codice fiscale fin dalla loro costituzione. Infatti, anche i consorzi interni, finalizzati essenzialmente o prevalentemente alla tutela di un marchio o di un territorio oppure della produzione di determinati beni, possono porre in essere anche in forma accessoria o marginale delle attività ritenute commerciali, con conseguenti obblighi di fatturazione e contabili. Accanto ai consorzi propriamente detti, il c.c. ha definito anche le società consortili o società-consorzio aventi come finalità il coordinamento della produzione e degli scambi tra imprenditori. Possono essere costituite in società consortili tutti i tipi di società commerciali (personali e/o di capitali), con esclusione delle società semplici. Va fatto presente che le società consortili sono solo società di forma e non anche di sostanza. Infatti, come i consorzi, tali società: devono rispettare il divieto di distribuzione di utili o dividendi, i soci possono effettuare il versamento dei contributi per tutta la durata della società, hanno il divieto di pretendere dai soci i versamenti del capitale in epoca successiva alla costituzione. In ogni caso, le società consortili debbono risultare in possesso del codice fiscale/partita IVA. Sono considerate rientranti fra le società consortili anche le società cooperative con funzioni consortili. Adempimenti contabili e amministrativi I consorzi con attività esterna (in possesso di codice fiscale/partita IVA) debbono risultare regolarmente iscritti all’Anagrafe Tributaria ed al Registro delle Imprese presso la CCIAA competente per territorio. Nella carta intestata, negli atti e nella documentazione contabile-amministrativa, comprese le fatture emesse, deve essere esplicitamente riportata la seguente dicitura: “Iscritto al Registro Imprese della CCIAA di … al n. …(riportare il codice fiscale) …”. Non deve essere invece riportato il valore del Fondo consortile. Con riferimento alle società consortili, si dovrà esporre la seguente dicitura: Società consortili a) per le società personali, si deve riportare la stessa dicitura dei consorzi, senza indicazione del capitale sociale; 42 n. 2/2015 GESTIONE CONTABILE e PROCESSI G Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. b) per le società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.a.p.a.), si deve riportare la stessa dicitura dei consorzi con l’indicazione del valore del capitale sociale e se lo stesso è stato interamente versato (in caso di versamento parziale, va esposto anche il valore del capitale versato). Nessun obbligo di comunicazione negli atti è previsto per i consorzi con attività interna. Se gli stessi dovessero esercitare anche attività commerciale, debbono osservare le stesse disposizioni stabilite per quelli con attività esterna. I consorzi e le società consortili hanno l’obbligo alla tenuta delle scritture contabili ai fini civili e fiscali e l’obbligo alla fatturazione delle operazioni attive. Le scritture contabili obbligatorie sono: Scritture contabili obbligatorie - piano dei conti, libro giornale, libro inventari, registro beni ammortizzabili; - libri consortili: libro consorziati, libro verbali assemblee, libro verbali Consiglio di amministrazione, libro verbali collegio sindacale (se esistente); - registri IVA: acquisti, fatture emesse, ecc.; - libro unico del lavoro (in caso di personale dipendente o parasubordinato). In linea generale, le rilevazioni contabili hanno lo scopo di: Rilevazioni contabili: scopo a) informare: - gli amministratori e gli organi consortili sull’andamento della gestione; - gli amministratori ed i consorziati sui movimenti finanziari, le partite creditorie e debitorie, i rapporti con le banche, i fornitori, i dipendenti, ecc.; - i consorziati sull’attività svolta dal Consiglio di amministrazione consortile con l’esame del bilancio annuale e delle situazioni contabili; - i consorziati sull’andamento della gestione, al fine di adottare le relative decisioni; - i terzi che hanno rapporti con il consorzio sull’andamento della gestione; b) assolvere a tutti gli adempimenti civili e fiscali, comprese le comunicazioni e le dichiarazioni, fornendo la prova dell’avvenuto versamento dei tributi e dei contributi. Ai fini dell’applicazione dell’IVA, i consorzi con attività esterna (sia esclusiva o principale sia accessoria o marginale) debbono tenere le scritture contabili IVA, determinare periodicamente l’IVA a debito o a credito, effettuare entro i termini di legge i relativi versamenti, presentare le varie comunicazioni e dichiarazioni, emettere le fatture comprovanti l’effettuazione di operazioni attive assoggettandole all’IVA con l’applicazione dell’aliquota dovuta. Regole IVA Ai fini dell’applicazione della normativa IVA, i consorzi si possono suddividere nelle seguenti categorie: Classificazione a. consorzio che agisce in nome proprio e pone in essere la relativa attività in forma diretta: è soggetto passivo IVA e fattura direttamente ai committenti terzi con l’applicazione della normativa IVA. Nel caso che accrediti e addebiti ai vari consorziati i relativi importi (rendicontazione interna), gli stessi sono da considerarsi fuori campo IVA; b. consorzio che agisce in nome proprio ma fa eseguire l’attività dai consorziati: egli fattura direttamente l’intera attività al committente il servizio (ad esempio, lavori di costruzione) o all’acquirente dei beni complessivamente consegnati, con l’addebito dell’IVA 43 n. 2/2015 G Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. GESTIONE CONTABILE e PROCESSI e riceve la fattura per l’attività espletata da ciascun consorziato, con addebito di IVA. Gli eventuali addebiti per prestazioni rese ai consorziati debbono essere fatturate con IVA; c. consorzio che agisce in nome e per conto delle imprese consorziate senza effettuare in forma diretta alcuna operazione economica. L’attività espletata dalle singole imprese consorziate dovrà essere fatturate dalle singole imprese consorziate relativamente a quanto fatto, mentre il consorzio dovrà fatturare a ciascuna impresa consorziata il servizio di intermediazione con addebito dell’IVA. Va fatto presente che l’attività istituzionale svolta dai consorzi di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario non costituisce esercizio dell’attività commerciale. Pertanto, i contributi imposti ai proprietari per le spese relative all’esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e miglioramento fondiario rientrano nella categoria generale dei tributi e debbono essere addebitati fuori campo IVA. Inoltre, per la determinazione della base imponibile IVA, con riferimento alle prestazioni di servizi: Base imponibile IVA: determinazione - rese dai mandatari senza rappresentanza (strutture consortili), essa è costituita dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario (impresa consorziata) diminuito della provvigione; - ricevute dai mandatari senza rappresentanza (strutture consortili), la stessa è costituita dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario (impresa consorziata) aumentato della provvigione. Da quanto esposto, è possibile precisare che le prestazioni poste in essere dal consorzio alle imprese consorziate e regolarmente addebitate sono considerate dei servizi resi dal consorzio ai suoi consorziati, che, per il nesso sinallagmatico tra il servizio reso e l’importo richiesto con la fattura, debbono essere contabilizzate ai fini dell’applicazione dell’IVA. Infatti, come precisato in precedenza, il contratto costitutivo del consorzio ha natura simile a quella del contratto di mandato senza rappresentanza: il mandatario è il consorzio e il mandante è costituito da ciascuna impresa consorziata. Peraltro, le strutture consortili possono effettuare dei servizi aventi natura complessa e strutturata che esulano dal semplice ribaltamento dei costi dei singoli beni e/o servizi acquistati in nome proprio ma per conto dei consorziati. Infatti, se i servizi resi dalla struttura consortile non rientrano nell’ambito del mandato senza rappresentanza, il relativo corrispettivo dovrà essere assoggettato a IVA all’aliquota ordinaria e non quella relativa al servizio o del bene acquistato. Sono esclusi dall’applicazione della normativa IVA le sole quote consortili che vengono addebitate a copertura di spese generali di gestione per cui non siano individuabili specifiche prestazioni di servizi rese all’impresa consortile. Tutti gli altri addebiti di costi individuati a carico dell’impresa consortile debbono essere fatturati con addebito di IVA. In merito all’applicazione dell’IVA, si possono tenere presenti le seguenti precisazioni. a) In presenza di operazioni poste in essere con l’aliquota IVA agevolata, la stessa è applicabile sia nelle fatturazioni poste in essere dal consorzio ai committenti sia nelle fatture che i consorziati fanno al consorzio. Si veda al riguardo il seguente esempio: Caso pratico Il consorzio ha stipulato un contratto di appalto per la realizzazione di una prima casa di civile abitazione, la cui realizzazione viene ripartita fra più imprese consorziate. Nel contratto con il consorzio, il committente ha dichiarato di avere diritto all’aliquota IVA del 4%. Il consorzio, a sua volta, stipula dei contratti di subappalto con le imprese 44 n. 2/2015 GESTIONE CONTABILE e PROCESSI G Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. consorziate esecutrici delle opere, in cui evidenzia il diritto all’applicazione dell’IVA al 4%. Tale diritto è peraltro subordinato al rispetto delle seguenti due condizioni: - realizzazione effettiva di una civile abitazione con il relativo accatastamento (cioè, a lavoro ultimato, la costruzione non deve essere considerata di lusso); - richiesta di residenza anagrafica come abitazione principale entro 18 mesi dal termine della costruzione (documentato con riferimento al termine dei lavori di costruzione). Poiché il contratto è subordinato dall’esistenza di due condizioni sospensive in merito all’applicazione dell’IVA agevolata, le fatture emesse dal consorzio al committente e quelle emesse dalle imprese consorziate al consorzio debbono esporre anche la seguente frase: “salvo conguaglio IVA in caso di inosservanza dei limiti applicativi dell’IVA agevolata”. Il consorzio, alla fine dei lavori, dovrà controllare che l’accatastamento dell’immobile sia avvenuto come civile abitazione e dovrà richiedere entro al committente il rilascio di una dichiarazione attestante l’avvenuta richiesta di residenza anagrafica nell’unità immobiliare costruita entro i termini di legge. In caso di mancata osservanza di una delle seguenti condizioni, il consorzio e le imprese consorziate dovranno emettere una fattura a conguaglio IVA, al fine di regolarizzare quanto erroneamente fatturato con l’applicazione dell’aliquota agevolata IVA. Al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni, la regolarizzazione deve avvenire entro i relativi termini (data di accatastamento o decorrenza dei 18 mesi). b) I servizi resi dai consorzi all’esportazione in favore delle imprese consorziate operanti in ambito comunitario debbono esser fatturati come “operazioni non imponibili IVA ex art. 9, D.P.R. n. 633/1972 - art. 3, Legge n. 83/1989”, in quanto costituiscono dei servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali. L’esenzione IVA per le prestazioni di servizi a favore dei consorziati È prevista una particolare forma di esenzione IVA in favore dei consorziati in presenza delle seguenti condizioni: Condizioni a) strutture consortili (consorzi, società consortili, società cooperative con funzioni consortili): debbono essere partecipate da soggetti che nel triennio precedente abbiano avuto un pro-rata IVA non superiore al 10% in forma esclusiva o prevalente (requisito soggettivo) a prescindere dal settore di attività in cui operano; b) i corrispettivi a fronte delle prestazioni di servizi rese dalla struttura consortile non debbono essere superiori ai costi imputabili alle prestazioni stesse (ma gli stessi possono risultare anche inferiori, in presenza di prestazioni rese a terzi non soci a valori di mercato); c) possono partecipare alla struttura consortile anche soggetti con pro-rata IVA superiore al 10%; d) la struttura consortile può effettuare prestazioni di servizi a: - consorziati con pro-rata IVA superiore al 10%; - soggetti terzi; con l’intesa che per tali prestazioni dovrà essere emessa una fattura con addebito dell’IVA; e) l’attività svolta dalla struttura consortile in favore di consorziati con pro-rata IVA superiore al 10% o di terzi non deve essere superiore al 50% del volume di affari complessivo del consorzio (requisito oggettivo), ossia non debbono detenere 45 n. 2/2015 G Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. GESTIONE CONTABILE e PROCESSI la maggioranza delle quote o delle partecipazioni della struttura consortile. In caso contrario, tutte le prestazioni fatturate dalla struttura consortile debbono essere addebitate con IVA indipendentemente dal tipo di impresa consorziata. La ratio del regime di esenzione IVA in oggetto va ritrovata nell’esigenza di evitare che i soggetti consorziati che espletano attività esenti IVA e che abbiano esternalizzato ai consorzi i servizi funzionali alle loro attività (ad esempio: servizi amministrativi, gestione della contabilità, formazione del personale, gestione degli immobili, ecc.) vengano penalizzati dall’indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti. Consorzi con attività interna ai fini IVA In linea generale, i consorzi con attività esterna sono considerati, ai fini applicativi IVA, degli enti commerciali, in quanto espletano attività commerciale o agricola. Regole di riferimento Invece, i consorzi con attività interna sono definiti enti non commerciali, in quanto svolgono essenzialmente la funzione di tutela dell’immagine, di un territorio, di una data tipologia di prodotti e della loro origine o provenienza, di un marchio, ecc., che non è considerata commerciale. Qualora tali organismi non espletino nemmeno in forma marginale attività commerciale, come definita dalle norme tributarie, hanno solo l’obbligo alla richiesta del codice fiscale senza alcun suo riferimento alla partita IVA. Peraltro, è abbastanza frequente che tali enti pongano in essere accanto all’attività principale non commerciale anche delle attività marginali di tipo commerciale (ad esempio: pubblicità commerciale, sponsorizzazioni commerciali, intermediazioni commerciali, ecc.). Con l’espletamento di dette attività, tali organismi debbono richiedere anche il rilascio della partita IVA. Tali tipologie di consorzi sono obbligate anche alla tenuta di una contabilità separata per l’attività agricola o commerciale espletata (art. 19-ter, Decreto IVA) rispetto a quella principale non commerciale. Va fatto presente che l’IVA relativa a beni e servizi utilizzati promiscuamente nell’esercizio dell’attività commerciale o agricola e dell’attività principale non commerciale è ammessa in detrazione per la sola parte imputabile all’esercizio dell’attività commerciale o agricola. In ogni caso, la detrazione dell’IVA a credito non è ammessa quando la struttura consortile: a) ha omesso di redigere e conservare la contabilità obbligatoria a norma di legge anche per l’attività principale; b) la contabilità obbligatoria presenti delle irregolarità di tenuta da renderla inattendibile ai fini giuridici. Praticamente, la contabilità separata ai fini IVA comporta l’obbligo dell’evidenziazione nei registri IVA delle fatture di acquisto con l’indicazione dell’imposta detraibile (acquisti commerciali) e di quella indetraibile (acquisti non commerciali) e fatture emesse con indicazione esplicita dell’aliquota IVA o di operazione esente o non imponibile IVA e dell’ammontare dell’imposta addebitata nelle fatture emesse a seguito di effettuazione di operazioni commerciali, mentre gli altri addebiti sono da considerarsi fuori campo IVA. Infine, per importi fatturati esclusi o esenti IVA di valore superiore a 77,47 euro, deve essere applicato sul documento la marca da bollo di 2 euro sull’esemplare 46 n. 2/2015 GESTIONE CONTABILE e PROCESSI G Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. inviato all’impresa consorziata. Nell’esemplare in possesso del consorzio dovrà essere esposta la dicitura: “imposta di bollo applicata sull’esemplare del cliente”. In presenza di un’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale, dovrà essere evidenziata sulla fattura la dicitura: “imposta di bollo assolta in modo virtuale Autorizzazione Direzione regionale delle entrate di ... n. … del …”. Sorge un problema applicativo nel caso in cui un consorzio con attività interna in forma prevalente abbia richiesto fin dalla sua costituzione la partita IVA, in quanto intende esercitare sia pure marginalmente o accessoriamente anche attività commerciale. In questo caso, tale organismo non assume di fatto la figura di ente commerciale, ma deve comunque osservare la distinzione dell’IVA sugli acquisti, come detraibile quella relativa all’esercizio dell’attività commerciale ed indetraibile quella relativa alle operazioni non commerciali. 47 n. 2/2015 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Vuoi effettuare le tue ricerche risparmiando tempo? Con Edicola Professionale aggiornamenti e approfondimenti subito a tua disposizione. 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QUESITI Q Le risposte degli esperti Gestione c/lavorazione da Paese extra-UE a Italia e successiva restituzione delle merci Un cliente svizzero invia in Italia beni da sottoporre a lavorazione, che verranno successivamente rispediti in Svizzera. Quali sono gli adempimenti previsti ai fini doganali e fiscali? Risponde: Francesco D’Alfonso Al fine di evitare il pagamento dei diritti doganali, nel caso in cui i beni provenienti da un Paese extra-UE vengano introdotti in Italia allo scopo di essere sottoposti a lavorazione, per poi essere inviati nuovamente fuori della UE, è possibile ricorrere al regime del perfezionamento attivo. Il perfezionamento attivo costituisce un regime doganale economico che presenta le seguenti caratteristiche (artt. da 114 a 129, Reg. CEE n. 2913/1992 e da 536 a 550, Reg. CEE n. 2454/1993): - i beni provenienti da un Paese extra-UE vengono temporaneamente introdotti in Italia; - lo scopo di tale introduzione è sottoporre detti beni a lavorazione, per, poi, inviarli fuori dalla UE; - le merci vengono introdotte senza pagamento di dazi, tasse di effetto equivalente e prelievi agricoli, a patto, tuttavia, che i beni vengano inviati al di fuori del territorio doganale della UE, in tutto o in parte, sotto forma di prodotti compensatori. Più esattamente, al momento dell’arrivo della merce, i beni vengono vincolati al regime di perfezionamento attivo previa autorizzazione dell’autorità doganale. Il concreto utilizzo del regime doganale prevede, inoltre, due modalità applicative: - il sistema della sospensione; - il sistema del rimborso. Attraverso il sistema della sospensione, merci non comunitarie destinate alla riesportazione al di fuori della UE sotto forma di prodotti compensatori vengono introdotte nel territorio doganale della UE senza che i beni vengano assoggettati a dazi, IVA all’importazione, nonché alle eventuali restrizioni relative alla politica commerciale, con prestazione, tuttavia, di idonea garanzia. Realizzate le operazioni di perfezionamento, i beni riceveranno una nuova destinazione e l’importazione temporanea verrà scaricata attraverso un conto di appuramento, da presentarsi all’Ufficio di controllo entro 30 giorni dal termine previsto nell’autorizzazione doganale. I beni, in particolare, potranno avere una delle seguenti destinazioni: - riesportazione; - essere oggetto di una nuova destinazione doganale; - essere oggetto di immissione in libera pratica. La violazione dell’obbligo di presentare il conto di appuramento all’Ufficio di controllo entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine comporta il sorgere di un’obbligazione doganale per il complesso delle merci di importazione da appurare, ivi comprese quelle riesportate al di fuori del territorio dell’Unione, qualora non sussistano talune condizioni, previste dalla disciplina UE (art. 859, p. 9, Reg. CEE n. 2454/1993; Corte di Giustizia, 6 settembre 2012, causa C-262/10). In quest’ultimo caso, l’interessato è tenuto a corrispondere i dazi all’importazione e gli altri diritti doganali sospesi. Nella determinazione dei diritti doganali dovuti, gli elementi di tassazione, salvo casi particolari, sono quelli esistenti al momento del vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo. Per quanto concerne, invece, il sistema del rimborso, al momento dell’immissione delle merci in libera pratica nella UE, è necessario versare i diritti doganali, ottenere tutti i certificati e le licenze del caso, nonché espletare ogni altra formalità doganale; è tuttavia, possibile optare per la sospensione dell’applicazione dell’IVA e delle accise eventualmente dovute. Nella dichiarazione di immissione in libera pratica, deve essere, inoltre, indicato il riferimento all’autorizzazione, nonché la circostanza che viene utilizzato il sistema del rimborso. All’atto, poi, della riesportazione dei prodotti compensatori o della nuova destinazione doganale degli stessi, potrà chiedersi il rimborso o lo sgravio dei dazi versati, previa apposita domanda, da presentarsi all’Ufficio di controllo entro 6 mesi dal termine previsto nell’autorizzazione doganale. Nell’ambito del regime del perfezionamento attivo, i prodotti compensatori possono essere, inoltre, ottenuti a 49 n. 2/2015 Q Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. QUESITI partire da merci comunitarie equivalenti a quelle vincolate a tale regime (c.d. compensazione per equivalenza). Pertanto, attraverso tale istituto, è possibile sostituire alle merci di importazione vincolate al regime di perfezionamento attivo merci comunitarie equivalenti alle prime, vincolando queste ultime al regime di perfezionamento attivo al posto di quelle di importazione e viceversa, attraverso uno scambio di posizione doganale (tale istituto si applica sia con il sistema della sospensione sia con quello del rimborso). È possibile, inoltre, esportare anticipatamente (c.d. esportazione anticipata) prodotti ottenuti a partire da merci equivalenti prima di importare le merci in perfezionamento attivo (c.d. importazione a reintegro). Più esattamente, viene importata una quantità di merci non comunitarie equivalente a quella delle merci UE incorporate nei prodotti compensatori da vincolare al regime di perfezionamento attivo (in questo caso, non si applica il sistema del rimborso). L’importazione a reintegro deve avvenire entro un termine determinato (normalmente 3 o 6 mesi). L’utilizzo del regime doganale del perfezionamento attivo richiede l’adempimento di taluni obblighi, che riguardano le seguenti fasi: - autorizzazione al regime doganale; - vincolo al regime; - trasferimento dei beni vincolati al regime. L’autorizzazione deve essere richiesta dalla persona che effettua le operazioni di perfezionamento o dalla persona che fa realizzare tali operazioni. Una volta ottenuta l’autorizzazione, l’operatore nazionale dovrà comportarsi in modo diverso a seconda del sistema prescelto, allegando, in ogni caso, la relativa autorizzazione. Nel caso in cui, infatti, si ricorra al sistema della sospensione, dovrà presentarsi una dichiarazione di vincolo al regime (sigla IM 5), nonché, al momento della riesportazione o del conferimento di altra destinazione doganale ammessa per la chiusura, un’altra pertinente dichiarazione. Successivamente, previa presentazione del relativo conto, si avrà l’appuramento del regime con svincolo della garanzia prestata. Laddove, invece, si faccia ricorso al sistema del rimborso, sarà necessario presentare una dichiarazione di vincolo al regime di immissione in libera pratica (sigla IM 4), indicando sulla stessa che viene utilizzato il sistema del rimborso; anche in questo caso, inoltre, va presentata una dichiarazione per la riesportazione. Una volta, poi, ottenuto l’appuramento del regime, occorrerà presentare la richiesta di rimborso del dazio. Per quanto concerne, invece, l’IVA, si avrà la seguente situazione: - sistema della sospensione: il pagamento dell’IVA viene sospeso; 50 n. 2/2015 - sistema del rimborso: il pagamento dell’IVA può essere sospeso, previa apposita opzione. Sono, tuttavia, soggette ad IVA (art. 67, comma 1, lett. b, Decreto IVA) le operazioni di importazione a reintegro, nel caso di esportazione anticipata, ossia le importazioni legate alle operazioni di perfezionamento attivo (art. 2, lett. b, Reg. CEE n. 1999/1985, abrogato dal Reg. CEE n. 2913/1992). Laddove, poi, il bene non venga riesportato, occorrerà versare l’IVA secondo le seguenti modalità: - l’aliquota applicabile è quella del momento in cui avviene l’immissione in libera pratica; - la base imponibile viene determinata con riferimento al momento del vincolo al regime di perfezionamento attivo; - la base imponibile deve comprendere anche il dazio all’importazione. Con riferimento, poi, alle prestazioni di lavorazione effettuate dal soggetto nazionale, per i servizi resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia dovrà farsi riferimento alla regola generale del luogo del committente, senza che assuma alcuna rilevanza l’uscita o meno dei beni dal Paese di esecuzione della prestazione né il fatto che il prestatore sia comunitario o extracomunitario. I servizi di lavorazione, nonché le perizie, relativi a beni mobili effettuati verso committenti non soggetti passivi devono considerarsi, invece, rilevanti nel territorio dello Stato qualora eseguiti nello stesso (art. 7-sexies, comma 1, lett. d, Decreto IVA). Pertanto, le prestazioni di lavorazione e le perizie relative a beni mobili materiali sono rilevanti nel territorio dello Stato in presenza delle seguenti situazioni: - operazioni rese nei confronti di un soggetto passivo stabilito in Italia; - operazioni rese nei confronti di un committente non soggetto passivo ed eseguite nel territorio dello Stato. Laddove, poi, le prestazioni di servizi in questione siano rilevanti territorialmente in Italia, potrà applicarsi il trattamento di non imponibilità, purché tali lavorazioni siano eseguite (art. 9, comma 1, n. 9, Decreto IVA): - su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati; ovvero - su beni nazionali nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato. Molto frequentemente, infine, il soggetto titolare del diritto di disporre delle merci in dogana si avvale, nei rapporti con l’autorità doganale, di un rappresentante, il quale provvede, per conto del primo, a tutti gli adempienti Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. QUESITI previsti dalla normativa doganale. La rappresentanza in dogana, in particolare, può essere diretta oppure indiretta. Attualmente, la rappresentanza diretta è riservata, in via esclusiva, agli spedizionieri doganali iscritti all’albo professionale istituito presso le sedi dei Compartimenti Doganali. Relativamente a quest’ultimi soggetti, di frequente lo spedizioniere doganale si trova ad anticipare per conto dei propri clienti talune spese relative all’operazione doganale, quali, ad esempio, diritti doganali, noli, magazzinaggio, ecc. Tali somme possono essere anticipate in nome e per conto del cliente (mandato con rappresentanza) o in nome proprio ma per conto del cliente (mandato senza rappresentanza). In particolare, nel caso di mandato senza rappresentanza, occorrerà prestare attenzione alle particolari regole previste per quanto concerne la fatturazione delle operazioni fornite sulla base di tale tipo di rapporto. In quest’ultima ipotesi, infatti, la fattura nei confronti del prestatore nazionale deve essere emessa dallo spedizioniere secondo particolari regole (art. 3, comma 3, Decreto IVA), per cui le prestazioni rese dallo spedizioniere nei confronti del mandante assumono la stessa natura (e, quindi, lo stesso trattamento) di quelle dallo stesso ricevute. In caso, invece, di mandato con rappresentanza, le prestazioni relative a servizi Q doganali, laddove rilevanti territorialmente in Italia, sono da considerarsi non imponibili IVA (art. 9, Decreto IVA), mentre le anticipazioni effettuate dallo spedizioniere in nome e per conto del cliente, la cui relativa documentazione dovrà essere intestata direttamente al cliente, è esclusa dalla base imponibile IVA (art. 15). La registrazione in contabilità della fattura dello spedizioniere (prestazioni caratteristiche e spese anticipate), che rifletterà, naturalmente, la modalità di fatturazione adottata in base al rapporto dello spedizioniere con l’operatore nazionale, non presenta, infine, particolari criticità (il debito verrà, poi, “chiuso” con il pagamento della fattura). L’operatore nazionale, inoltre, al momento dell’invio dei beni in Italia, riceverà dal committente estero una fattura pro forma, senza alcuna valenza fiscale (rilevante ai fini della determinazione del valore doganale), per la quale non è previsto alcun obbligo di registrazione, né ai fini IVA né ai fini contabili. Alla luce di quanto esposto, nel caso in questione, la prestazione di servizi fornita al committente estero è, ai fini IVA, non rilevante territorialmente in Italia. È necessario, tuttavia, emettere fattura con l’annotazione “operazione non soggetta”. L’operazione rientra, inoltre, tra le operazioni “black-list” e deve essere, conseguentemente, comunicata all’Amministrazione finanziaria. 51 n. 2/2015 S Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. SCADENZARIO 1° Febbraio - 15 Marzo 2015 lunedì 2 FEBBRAIO Enti non commerciali non soggetti passivi IVA: acquisti comunitari (INTRA 13) Gli enti non commerciali non soggetti IVA che intendono effettuare acquisti intracomunitari fino ad un massimo di 10.000 euro ed in assenza dell’opzione per l’applicazione dell’imposta in Italia, devono inviare, in via telematica, il Mod. INTRA 13 preventivamente rispetto ad ogni acquisto intracomunitario. Su tali acquisti occorre dichiarare all’Ufficio competente l’ammontare dell’acquisto e l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari realizzati nell’anno in corso all’interno della UE. Presentazione dichiarazione annuale IVA in forma autonoma Inizia a decorrere il termine (sino al 30 settembre) per la presentazione della dichiarazione IVA autonoma relativa all’anno precedente sia per i soggetti a ciò obbligati sia per coloro che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere il rimborso del credito risultante dalla dichiarazione annuale ed, infine, da coloro che intendono presentare la dichiarazione entro questo mese per poter evitare la presentazione della comunicazione annuale dati IVA. Richiesta di rimborso da parte di non residenti Decorre il termine per la richiesta rimborso IVA pagata in Italia da soggetto UE (art. 38-bis2) direttamente tramite lo Stato membro o da soggetto extra-UE, qualora in detto Stato esistano condizioni di reciprocità con l’Italia (art. 38-ter). La richiesta va effettuata per posta mediante il Mod. 79 per i soggetti extra-UE. La richiesta trimestrale scade entro il 30 settembre dell’anno successivo. Sino al 31 marzo 2015 riguarda il trimestre ottobre - dicembre 2014. La richiesta annuale per i crediti 2013 scade il 30 settembre 2015. Richiesta di rimborso IVA pagata nella UE Decorre il termine per la richiesta di rimborso da parte di soggetto stabilito in Italia, dell’imposta pagata in uno Stato UE per acquisti o importazioni effettuate nell’anno precedente, avvenute colà da soggetto IT. La richiesta, da inoltrare in via telematica all’Agenzia delle entrate, deve riguardare un periodo non inferiore e 3 mesi e non possono essere inoltrate oltre il 30 settembre dell’anno successivo; sino al 31 marzo 2015 è relativa al periodo ottobre - dicembre 2014. Fatturazione imballi Scade oggi (il 31 gennaio era sabato) il termine per l’emissione e registrazione a solo uso interno, della fattura complessiva relativamente agli imballi “da rendere” consegnati ai clienti e da questi non restituiti nel corso dell’anno precedente (D.M. 11 agosto 1975). La fattura non va consegnata ai clienti inadempienti. Acquisti intracomunitari Scade oggi (il 31 gennaio era sabato) il termine per l’annotazione sui registri degli acquisti e vendite relativamente alle fatture (previa integrazione) per acquisti intracomunitari ricevute nel mese di dicembre 2014. 52 n. 2/2015 SCADENZARIO S Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Sedi secondarie Termine ultimo (il 31 gennaio era sabato) per la fatturazione e l’annotazione delle operazioni compiute entro il mese precedente (dicembre 2014) dalle sedi secondarie che non curano direttamente tali adempimenti. Elenchi clienti e fornitori “black-list”: contribuenti mensili Scade oggi il termine (il 31 gennaio era sabato) per l’invio telematico della comunicazione per i contribuenti mensili che abbiano effettuato operazioni attive e passive (beni e servizi) con soggetti economici con sede o domicilio fiscale in Paesi “black-list” registrate o soggette a registrazione nel dicembre 2014. Si utilizza il Mod. Polivalente (Spesometro). Si anticipa che per il D.Lgs. n. 175/2014, le operazioni poste in essere nell’anno solare in corso al 13 dicembre 2014 non devono più essere inviate mensilmente, bensì annualmente, con modalità da definire. Inoltre, l’importo minimo da segnalare delle cessioni o prestazioni di servizi registrate o soggette a registrazione effettuate e ricevute con i citati soggetti passa da 500 a 10.000 euro. Elenchi clienti e fornitori “black-list”: contribuenti trimestrali Scade oggi (il 31 gennaio era sabato) il termine per l’invio telematico della comunicazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente (ottobre - dicembre 2014), per i soggetti che nei quattro trimestri precedenti, per ciascun gruppo di operazioni attive e passive di beni e/o servizi effettuati con soggetti economici con sede o domicilio in Paesi “black-list”, hanno realizzato operazioni registrate o soggette a registrazione, di importo complessivo non superiore a 50.000 euro. In tali condizioni, infatti, questi contribuenti sono considerati, a questi fini, “trimestrali”. Si utilizza il Modello Polivalente (Spesometro). Si anticipa che, per il D.Lgs. n. 175/2014, le operazioni poste in essere nell’anno solare in corso al 13 dicembre 2014 non devono più essere inviate mensilmente, bensì annualmente, con modalità da definire. Inoltre, l’importo minimo da segnalare delle cessioni o prestazioni di servizi registrate o soggette a registrazione effettuate e ricevute con i citati soggetti passa da 500 a 10.000 euro. Enti non commerciali non soggetti passivi IVA e produttori agricoli: acquisti intracomunitari (INTRA 12) Presentazione e versamento telematico entro la data odierna (il 31 gennaio era sabato) del Mod. INTRA 12 da parte degli enti non commerciali non soggetti IVA e produttori agricoli che hanno assunto il ruolo di debitori d’imposta relativamente agli acquisti intracomunitari superiori a 10.000 euro annui, da soggetti UE, non residenti in Italia, di beni e servizi, registrati con riferimento al secondo mese precedente. Il modello deve contenere l’indicazione dell’IVA dovuta e gli estremi del relativo versamento da eseguire entro lo stesso termine di presentazione del Modello. Comunicazione mensile acquisti da S. Marino I soggetti passivi d’imposta stabiliti in Italia che effettuano operazioni di acquisto di beni da soggetti sanmarinesi devono darne comunicazione entro la data odierna, utilizzando il Modello Polivalente (Spesometro). Scheda carburanti Scade in data odierna il termine per la rilevazione dei chilometri effettuati nel mese di gennaio, in quanto il 31 gennaio cadeva di sabato. Obbligo solo per le imprese e non per i lavoratori autonomi. 53 n. 2/2015 S Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. SCADENZARIO Coloro che utilizzano esclusivamente carte di credito, di debito, prepagate emesse da operatori finanziari con obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria, possono anche non istituire più la carta carburanti. È possibile annotare nel registro degli acquisti, prima della liquidazione periodica, l’imponibile, l’imposta detraibile e la porzione non detraibile oppure rinviare detta annotazione ad un momento successivo ma non oltre il 31 dicembre. Ravvedimento operoso “sprint” (nei 15 giorni) Termine ultimo per la regolarizzazione degli omessi versamenti IVA al 16 gennaio 2015, mediante il pagamento in via telematica (Mod. F24), con la sanzione ridotta al 2 per mille per ogni giorno di ritardo e sino al quattordicesimo (art. 23, comma 21, D.L. n. 98/2011). Adesione deroga utilizzo contanti 16 lunedì I commercianti al minuto e le agenzie di viaggi, prima di effettuare operazioni di cessione di beni di valore pari o superiore 1.000 euro e sino a 15.000 euro a favore di clienti extra-UE, devono inviare telematicamente richiesta di adesione alla deroga. Fatturazione differita per i servizi resi Scade il termine per l’emissione e registrazione di un’unica fattura riepilogativa delle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel corso del mese precedente nei confronti del medesimo soggetto. Detta fattura deve essere registrata entro il giorno di emissione, ma con riferimento al momento di effettuazione delle prestazioni, ossia al mese precedente (art. 21, lett. a, Decreto IVA). Scontrini e ricevute fiscali: annotazioni cumulative Termine ultimo per l’annotazione cumulativa sul registro dei corrispettivi di ricevute e scontrini fiscali emessi nel mese precedente dai commercianti al minuto ed assimilati. Annotazione delle fatture di modico importo Termine ultimo per l’annotazione cumulativa delle fatture di importo inferiore a 300 euro ricevute il mese precedente. Contribuenti minori in regime semplificato: operazioni del mese precedente Scade il termine per l’annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente da parte dei contribuenti minori in regime semplificato. Associazioni varie: annotazioni Per le associazioni sportive dilettantistiche, per le associazioni pro-loco e per le associazioni senza scopo di lucro, scade il termine per le annotazioni dei corrispettivi incassati a fronte di eventuali operazioni di natura commerciale nel mese precedente. Fatturazione differita Scade il termine per l’emissione delle fatture differite per beni spediti con DDT nel mese precedente; l’imposta deve far parte della liquidazione del mese precedente. Registrazione delle fatture per acquisti intracomunitari di beni e servizi Scade oggi il termine per la registrazione tra gli acquisti e le vendite, previa integrazione, degli acquisti intracomunitari di beni e servizi con riferimento alle relative fatture ricevute nel mese precedente. Per la liquidazione, l’imputazione è a carico del mese precedente (art. 47, D.L. n. 331/1993). 54 n. 2/2015 SCADENZARIO S Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Dichiarazioni d’intento Termine per la comunicazione in via telematica all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni di intento emesse nel mese precedente da esportatori abituali che intendono effettuare operazioni di acquisto senza applicazione dell’IVA - D.Lgs. n. 175/2014. Liquidazione periodica e versamento IVA: contribuenti mensili Termine ultimo per la liquidazione ed il versamento in via telematica mediante Mod. F24 dell’IVA dovuta per il mese precedente. Versamento IVA: contribuenti mensili con contabilità presso terzi Termine ultimo per il versamento dell’imposta dovuta per il secondo mese precedente (dicembre 2014) dai contribuenti che hanno affidato a terzi la contabilità, optando per il regime di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 100/1998. Fatture integrative Nel caso di ricevimento di fattura intracomunitaria con corrispettivo inferiore al reale, occorre emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo all’annotazione della fattura comunitaria e registrarla entro il medesimo termine, ma con riferimento al mese precedente. Cessioni intracomunitarie: fatturazione delle operazioni Scade oggi il termine per l’emissione delle fatture relative alle cessioni intra-UE effettuate nel mese precedente, con indicazione che trattasi di operazione non imponibile ex art. 41, D.L. n. 331/1993. La fattura va registrata nel mese di emissione, ma con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione (mese precedente) (artt. 46, comma 2 e 47, comma 4, D.L. n. 331/1993). Liquidazione periodica e versamento IVA: contribuenti trimestrali e trimestrali speciali Termine ultimo per la liquidazione e il versamento in via telematica, mediante Mod. F24, dell’IVA dovuta per il trimestre ottobre - dicembre 2014. Sono dovuti, in aggiunta, gli interessi nella misura dell’1%. I medesimi termini e modalità trovano applicazione per i contribuenti trimestrali rientranti nel regime di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 74 del Decreto IVA (c.d. contribuenti trimestrali speciali). Subfornitori: versamento I subfornitori tanto mensili quanto trimestrali, che abbiano pattuito il pagamento del prezzo in un momento successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’esecuzione della prestazione, possono versare entro oggi l’imposta dovuta relativamente al trimestre ottobre - dicembre 2014, senza interessi. IVA di gruppo Presentazione all’Agenzia delle entrate competente del Mod. IVA 26 da parte delle società partecipanti per oltre il 50% in società di capitali, che abbiano espresso la volontà di avvalersi del regime di compensazione (IVA di gruppo). Autofattura Il cessionario che entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione non abbia ricevuto la fattura dal fornitore UE, deve autofatturare l’acquisto entro il 55 n. 2/2015 S Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. SCADENZARIO 25 mercoledì giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione e registrarla entro il termine di emissione con riferimento al mese precedente. Elenchi INTRA (beni e/o servizi): contribuenti mensili Termine ultimo, per imprese e professionisti, per l’invio telematico all’Agenzia delle dogane degli elenchi riepilogativi relativi a cessioni e acquisti di beni nonché a prestazioni di servizi generiche rese o ricevute fra soggetti intra-UE nel mese precedente. 2 Lunedì MARZO Enti non commerciali non soggetti passivi IVA: acquisti comunitari (INTRA 13) Gli enti non commerciali non soggetti IVA che intendono effettuare acquisti intracomunitari fino ad un massimo di 10.000 euro ed in assenza dell’opzione per l’applicazione dell’imposta in Italia, devono inviare, in via telematica, il Mod. INTRA 13 preventivamente rispetto ad ogni acquisto intracomunitario. Su tali acquisti occorre dichiarare all’Ufficio competente l’ammontare dell’acquisto e l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari realizzati nell’anno in corso all’interno della UE. Comunicazione dati IVA Scade in data odierna (il 28 febbraio era sabato) il termine per la comunicazione redatta su appositi Modelli ministeriali, in via telematica diretta o tramite appositi incaricati, dei dati relativi all’IVA riferita al 2013. La comunicazione va effettuata anche dai soggetti che non hanno effettuato operazioni imponibili (D.P.R. n. 322/1998, art. 8-bis). Enti non commerciali soggetti passivi IVA: acquisti intracomunitari (INTRA 12) Scade oggi (il 28 febbraio era sabato) per gli enti non commerciali identificati ai fini IVA il termine per presentare e versare telematicamente, mediante Mod. INTRA 12, gli acquisti intracomunitari effettuati per l’attività istituzionale, indipendentemente dal loro ammontare. In tal modo, è operata una separazione tra quanto afferente l’aspetto istituzionale e quanto relativo agli acquisti intracomunitari legati all’attività commerciale i cui obblighi, invece, seguono quelli previsti per gli altri contribuenti. Tipografie e rivenditori autorizzati di stampati fiscali Scade oggi (il 28 febbraio era sabato) il termine annuale per l’invio telematico dei dati identificativi dei soggetti che abbiano acquistato stampati fiscali nell’anno precedente (2014). Acquisti intracomunitari Scade oggi (il 28 febbraio era sabato) il termine per l’annotazione sui registri degli acquisti e delle vendite delle fatture (previa integrazione) per acquisti intracomunitari ricevute nel mese. È fatta salva la possibilità di annotazione nel mese successivo, purché entro il termine di 15 giorni dal loro ricevimento; si rammenta che nonostante questa opzione, la liquidazione dell’imposta relativa deve confluire nella liquidazione di questo mese. 56 n. 2/2015 SCADENZARIO S Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Sedi secondarie Termine ultimo (il 28 febbraio era sabato) per la fatturazione e l’annotazione delle operazioni compiute entro il mese precedente (gennaio 2015) dalle sedi secondarie che non curano direttamente tali adempimenti. Enti non commerciali non soggetti passivi IVA e produttori agricoli: acquisti intracomunitari (INTRA 12) Presentazione e versamento telematico entro la data odierna (il 28 febbraio era sabato) del Mod. INTRA-12 da parte degli enti non commerciali non soggetti IVA e produttori agricoli che hanno assunto il ruolo di debitori d’imposta relativamente agli acquisti intracomunitari superiori a 10.000 euro annui, da soggetti UE, non residenti in Italia, di beni e servizi, registrati con riferimento al secondo mese precedente e deve contenere l’indicazione dell’IVA dovuta e gli estremi del relativo versamento da eseguire entro lo stesso termine di presentazione del Modello. Elenchi clienti e fornitori “black-list”: contribuenti mensili Scade oggi il termine (il 28 febbraio era sabato) per l’invio telematico della comunicazione per i contribuenti mensili che abbiano effettuato operazioni attive e passive (beni e servizi) con soggetti economici con sede o domicilio fiscale in Paesi “black-list” registrate o soggette a registrazione nel mese di gennaio. Si utilizza il Modello Polivalente (Spesometro). Comunicazione mensile acquisti da S. Marino I soggetti passivi d’imposta stabiliti in Italia che effettuano operazioni di acquisto di beni da soggetti sanmarinesi devono darne comunicazione entro la data odierna, utilizzando il Modello Polivalente (Spesometro). Scheda carburanti Scade il termine (il 28 febbraio era sabato) per la rilevazione dei chilometri effettuati nel mese. Obbligo solo per le imprese e non per i lavoratori autonomi. Coloro che utilizzano esclusivamente carte di credito, di debito, prepagate emesse da operatori finanziari con obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria, possono non più istituire la carta carburanti. È possibile annotare nel registro degli acquisti, prima della liquidazione periodica, l’imponibile, l’imposta detraibile e la porzione non detraibile oppure rinviare detta annotazione ad un momento successivo ma non oltre il 31 dicembre. Adesione deroga utilizzo contanti I commercianti al minuto e le agenzie di viaggi, prima di effettuare operazioni di cessione di beni di valore pari o superiore 1.000 euro e sino a 15.000 euro a favore di clienti extra-UE, devono inviare telematicamente richiesta di adesione alla deroga. Richiesta di rimborso da parte di non residenti Continua a decorrere il termine per la richiesta di rimborso IVA pagata in Italia da soggetto UE (art. 38-bis2) direttamente tramite lo Stato membro o da soggetto extra-UE, qualora in detto Stato esistano condizioni di reciprocità con l’Italia (art. 38-ter). La richiesta va effettuata per posta, mediante il Mod. 79 per i soggetti extra-UE. La richiesta trimestrale scade entro il 30 settembre dell’anno successivo. Sino al 31 marzo 2015 riguarda il trimestre ottobre - dicembre 2014. La richiesta annuale per i crediti 2013 scade il 30 settembre 2015. 57 n. 2/2015 S Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. SCADENZARIO Richiesta di rimborso IVA pagata nella UE Continua a decorrere il termine per la richiesta di rimborso da parte di soggetto stabilito in Italia, dell’imposta pagata in uno Stato UE per acquisti o importazioni effettuate nell’anno precedente, avvenute colà da soggetto IT. La richiesta da inoltrare in via telematica all’Agenzia delle entrate deve riguardare un periodo non inferiore a 3 mesi e non possono essere inoltrate oltre il 30 settembre dell’anno successivo; sino al 31 marzo 2015 è relativa al periodo ottobre - dicembre 2014. Presentazione dichiarazione annuale IVA in forma autonoma 3 martedì Continua a decorrere il termine (sino al 30 settembre) per la presentazione della dichiarazione IVA autonoma relativa all’anno precedente sia per i soggetti a ciò obbligati sia per coloro che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere il rimborso del credito risultante dalla dichiarazione annuale ed, infine, da coloro che intendono presentare la dichiarazione entro questo mese per poter evitare la presentazione della comunicazione annuale dati IVA. Ravvedimento operoso “sprint” (nei 15 giorni) Termine ultimo per la regolarizzazione degli omessi versamenti IVA al 16 febbraio 2015, mediante il pagamento in via telematica (Mod. F24), con la sanzione ridotta al 2 per mille per ogni giorno di ritardo e sino al quattordicesimo (art. 23, comma 21, D.L. n. 98/2011). 58 n. 2/2015 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. ALBERTO BONIFAZI ANNA GIANNETTI FINANZIARE L’IMPRESA CON I FONDI EUROPEI STRUMENTI E OPPORTUNITÀ 2014-2020. REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. SIMULAZIONI PRATICHE. Vuoi essere aggiornato sulla nuova programmazione finanziaria europea? Con “Finanziare l’impresa con i fondi europei” hai una visione completa sulla nuova programmazione finanziaria europea 2014-2020, in vigore dal 1° gennaio 2014. Questa programmazione rappresenta un “punto di rottura” rispetto a tutte le precedenti e costituisce un’occasione irripetibile per favorire la nascita di nuovi modelli di business e servizi di consulenza. In particolare sono affrontati: i nuovi programmi di finanziamento diretto (Horizon 2020, COSME: Programma per la competitività delle PMI, i nuovi programmi di finanziamento indiretto (Fondi Strutturali - es. FESR, FSE e di Coesione) i metodi e le tecniche di programmazione e progettazione per garantire una adeguata qualità alle richieste di finanziamento. SCOPRI DI PIÙ www.shopwki.it/finanziareimpresa www.ipsoa.it/agenzie 02 82476794 Nelle migliori librerie della tua città Y16EM LE Europa Creativa, LIFE+) Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. NEL CAOS DEGLI ADEMPIMENTI C’È UNA VIA DI USCITA IPSOAinPratica È l’innovativa guida online per gestire in sicurezza tutti gli adempimenti. Nuovi adempimenti fiscali, di lavoro e societari, modifiche continue, proroghe dell’ultimo minuto sono all’ordine del giorno. 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